in tema di prescrizione estintiva, l’onere di allegazione gravante sull’istituto di credito che, convenuto in giudizio, voglia opporre l’eccezione di prescrizione al correntista che abbia esperito l’azione di ripetizione di somme indebitamente pagate nel corso del rapporto di conto corrente assistito da apertura di credito, e’ soddisfatto con l’affermazione dell’inerzia del titolare del diritto, unita alla dichiarazione di volerne profittare, senza che sia necessaria l’indicazione delle specifiche rimesse solutorie ritenute prescritte.

In materia di contratto di conto corrente bancario, poiche’ la decorrenza della prescrizione e’ condizionata al carattere solutorio, e non meramente ripristinatorio, dei versamenti effettuati dal cliente, essa matura sempre dalla data del pagamento, qualora il conto risulti in passivo e non sia stata concessa al cliente un’apertura di credito, oppure i versamenti siano destinati a coprire un passivo eccedente i limiti dell’accreditamento; ne discende che, eccepita dalla banca la prescrizione del diritto alla ripetizione dell’indebito per decorso del termine decennale dal pagamento, e’ onere del cliente provare l’esistenza di un contratto di apertura di credito, che qualifichi quel versamento come mero ripristino della disponibilita’ accordata.

Puoi scaricare la presente sentenza in formato PDF, effettuando una donazione in favore del sito, attraverso l’apposito link alla fine della pagina.

Corte di Cassazione|Sezione 1|Civile|Ordinanza|11 novembre 2022| n. 33334

Data udienza 24 ottobre 2022

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE CHIARA Carlo – Presidente

Dott. VANNUCCI Marco – Consigliere

Dott. NAZZICONE Loredana – rel. Consigliere

Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere

Dott. FIDANZIA Andrea – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 23382/2018 R.G. proposto da:

(OMISSIS) SPA, elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), ( (OMISSIS)) rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS), ( (OMISSIS));

– ricorrente –

contro

(OMISSIS) SRL, elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), ( (OMISSIS)) rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS), ( (OMISSIS));

– controricorrente-

avverso SENTENZA di CORTE D’APPELLO LECCE, SEZ. DIST. TARANTO n. 231/2017 depositata il 23/06/2017;

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 24/10/2022 dal Consigliere Dott. LOREDANA NAZZICONE.

FATTI DI CAUSA

Il Tribunale di Taranto, con ordinanza ex articolo 186-quater c.c. del 12 novembre 2013, ha condannato la banca al pagamento, in favore di parte attrice, della somma di Euro 50.431,01, oltre accessori, quale restituzione delle somme indebitamente corrisposte in relazione al contratto di conto corrente concluso tra le parti.

Con sentenza del 23 giugno 2017, la Corte d’appello di Brescia ha respinto l’impugnazione proposta dalla banca.

Ha ritenuto la corte territoriale, per quanto ancora rileva, che: a) le rimesse bancarie hanno “normalmente funzione ripristinatoria” della provvista, onde e’ infondata l’eccezione di prescrizione proposta dalla banca, che non ha provato la natura solutoria; b) nonostante la mancata integrale produzione di tutti gli estratti-conto da parte della correntista, la banca non ha contestato la determinazione del saldo in modo valido, rispetto al calcolo operato dal c.t.u., anche perche’ essa non ha assolto all’onere di produrre gli estratti-conto ex articolo 210 c.p.c.

Avverso questa sentenza ha proposto ricorso per cassazione la banca soccombente, sulla base di cinque motivi.

Si difende l’intimata con controricorso.

Le parti hanno depositato anche la memoria.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. – I motivi del ricorso possono essere come di seguito riassunti:

1) violazione e falsa applicazione dell’articolo 2697 c.c., per avere la corte territoriale accolto la domanda, nonostante che la societa’ avesse prodotto in giudizio solo alcuni degli estratti conto, ed il c.t.u. abbia operato mediante un raccordo dei saldi riscontrati per sopperire alla mancanza di continuita’, ed avendo la Corte posto a carico della banca l’onere di prospettare un diverso calcolo del dovuto;

2) violazione e falsa applicazione degli articoli 2697 c.c., articoli 115, 116 e 132 c.p.c., per avere la corte territoriale esposto una motivazione meramente apparente ed incomprensibile;

3) omesso esame di fatto decisivo, consistente nel negare la presenza di contestazione ad opera della banca dei conteggi effettuati dal consulente;

4) in subordine, violazione e falsa applicazione degli articoli 2697 c.c., articoli 115, 116 e 132 c.p.c., oltre ad omesso esame di fatto decisivo, per non avere la corte territoriale ritenuto di rinnovare la c.t.u., come era stato richiesto dalla banca;

5) in ulteriore subordine, violazione e falsa applicazione degli articoli 2697, 2934, 2935, 2946 c.c., oltre ad omesso esame di fatto decisivo, in quanto la banca aveva tempestivamente eccepito la prescrizione dell’indebito, ma la corte territoriale ha aderito al superato orientamento, secondo cui tutte le rimesse sono per definizione ripristinatorie e la banca resta onerata della prova contraria, mentre la controparte non ha mai provato l’esistenza di affidamenti sul conto, onde almeno le poste solutorie ultradecennali sono ormai prescritte.

2. – I primi tre motivi, che possono essere trattati congiuntamente in quanto intimamente connessi, sono inammissibili.

A fronte della domanda di ripetizione dell’indebito, il cliente e’ onerato della produzione degli estratti conto, secondo il principio sancito dall’articolo 2697 c.c.

Ma da tempo si e’, altresi’, chiarito che e’ ammesso il calcolo della somma, da depurare dalle poste indebite, a partire dal primo estratto prodotto, e cosi’ via per i periodi successivi: saldo iniziale e saldi intermedi che, ove sfavorevoli al cliente, in quanto risulti un debito a suo carico, sono presi a base di partenza della situazione bancaria stessa.

Infatti, laddove sia il correntista ad agire giudizialmente in ripetizione di indebito, con la domanda di accertamento giudiziale del saldo e di ripetizione delle somme indebitamente riscosse dall’istituto di credito, e’ tale soggetto, attore in giudizio, a doversi far carico della produzione dell’intera serie degli estratti conto, perche’, con tale produzione, il correntista assolve all’onere di provare sia gli avvenuti pagamenti, sia la mancanza, rispetto ad essi, di una valida causa debendi (e multis, Cass. 2 maggio 2019, n. 11543; Cass. 7 maggio 2015, n. 9201; Cass. 13 ottobre 2016, n. 20693; Cass. 23 ottobre 2017, n. 24948).

Ma l’estratto conto, come e’ stato altresi’ precisato, non costituisce l’unico mezzo di prova attraverso cui ricostruire le movimentazioni del rapporto.

Esso consente di avere un appropriato riscontro dell’identita’ e consistenza delle singole operazioni poste in atto e, tuttavia, in assenza di un indice normativo che autorizzi una diversa conclusione, non puo’ escludersi che l’andamento del conto possa accertarsi avvalendosi di altri strumenti rappresentativi delle intercorse movimentazioni. In tal senso, a fronte della mancata acquisizione di una parte dei citati estratti, il giudice del merito potrebbe valorizzare, esemplificativamente, le contabili bancarie riferite alle singole operazioni o, a norma degli articoli 2709 e 2710 c.c., le risultanze delle scritture contabili (ma non l’estratto notarile delle stesse, da cui risulti il mero saldo del conto: citt. Cass. 10 maggio 2007, n. 10692 e Cass. 25 novembre 2010, n. 23974): per far fronte alla necessita’ di elaborazione di tali dati, quello stesso giudice ben potrebbe avvalersi di un consulente d’ufficio, essendo sicuramente consentito svolgere un accertamento tecnico contabile al fine di rideterminare il saldo del conto in base a quanto comunque emergente dai documenti prodotti in giudizio (Cass. 1 giugno 2018, n. 14074, ove il richiamo a Cass. 15 marzo 2016, n. 5091; nel medesimo senso, Cass. 3 dicembre 2018, n. 31187).

Rilevano, altresi’, la condotta processuale della controparte ed ogni altro elemento idoneo a costituire argomento di prova, ai sensi dell’articolo 116 c.p.c.

Dunque, ove attore in giudizio sia il correntista, sul medesimo grava l’onere probatorio dell’intero rapporto. Ne deriva che l’incompletezza della serie degli estratti conto si ripercuote sul cliente, su cui grava l’onere della prova degli indebiti pagamenti, in quanto, a quel punto, si partira’, volta a volta, dal “saldo a debito”, risultante dal primo estratto conto disponibile o da quelli intermedi dopo intervalli non coperti.

In sostanza, sul cliente grava l’onere probatorio, in modo maggiore in prima battuta; solo in seconda battuta e se la banca compia ammissioni, viene scomputato il debito anteriore al primo estratto conto disponibile.

Infatti, in assenza di diverse evidenze, il conteggio del dare e avere deve essere effettuato partendo dal primo saldo a debito del cliente di cui si abbia evidenza (cfr., in tema, Cass. 28 novembre 2018, n. 30822). Ma il correntista potra’ fornire elementi di prova sul pregresso andamento del conto, anche mediante la condotta processuale della banca, la quale ritenga di stralciare, in tutto o in parte, il credito da essa maturato in detto arco di tempo, o di riconoscersi addirittura debitrice di una data somma per le movimentazioni occorse nello stesso periodo.

Proprio questo iter ha seguito il presente giudizio, in cui si e’ disposta la c.t.u. sulla base degli estratti in atti, senza che possano rilevare imprecise od improprie considerazioni ad abundantiam, compiute dalla corte del merito, ad esempio circa le presunte mancate contestazioni della banca ai conteggi peritali.

3. – Il quarto motivo e’ inammissibile, in quanto non e’ sindacabile la scelta discrezionale del giudice del merito di non rinnovare ancora la c.t.u.

4. – Il quinto motivo e’ fondato.

Occorre richiamare i principi, da cui non vi e’ ragione di discostarsi, secondo cui,

in tema di prescrizione estintiva, l’onere di allegazione gravante sull’istituto di credito che, convenuto in giudizio, voglia opporre l’eccezione di prescrizione al correntista che abbia esperito l’azione di ripetizione di somme indebitamente pagate nel corso del rapporto di conto corrente assistito da apertura di credito, e’ soddisfatto con l’affermazione dell’inerzia del titolare del diritto, unita alla dichiarazione di volerne profittare, senza che sia necessaria l’indicazione delle specifiche rimesse solutorie ritenute prescritte (Cass., sez. un., 13 giugno 2019, n. 15895),

e, in materia di contratto di conto corrente bancario, poiche’ la decorrenza della prescrizione e’ condizionata al carattere solutorio, e non meramente ripristinatorio, dei versamenti effettuati dal cliente, essa matura sempre dalla data del pagamento, qualora il conto risulti in passivo e non sia stata concessa al cliente un’apertura di credito, oppure i versamenti siano destinati a coprire un passivo eccedente i limiti dell’accreditamento; ne discende che, eccepita dalla banca la prescrizione del diritto alla ripetizione dell’indebito per decorso del termine decennale dal pagamento, e’ onere del cliente provare l’esistenza di un contratto di apertura di credito, che qualifichi quel versamento come mero ripristino della disponibilita’ accordata (Cass. 30 gennaio 2019, n. 2660).

La corte territoriale non si e’ attenuta a tali principi, non avendo considerato se la correntista abbia, nel caso di specie, provato o no l’esistenza di un contratto di apertura di credito o altro finanziamento, tale da poter qualificare il versamento come meramente ripristinatorio ed escludere il maturare della prescrizione.

5. – In accoglimento del quinto motivo, la sentenza va cassata, con rinvio alla Corte d’appello di Lecce, sezione distaccata di Taranto, in diversa composizione, perche’ riesamini il materiale probatorio, alla luce del principio sopra richiamato.

Ad essa si demanda pure la liquidazione delle spese di legittimita’.

P.Q.M.

La Corte accoglie il quinto motivo di ricorso, disattesi gli altri; cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, innanzi alla Corte di appello di Lecce, sezione distaccata di Taranto, in diversa composizione.

Per ulteriori approfondimenti, in materia di diritto bancario si consiglia:

Il contratto di leasing o locazione finanziaria

Il contratto di franchising o di affiliazione commerciale

Il contratto di mutuo: aspetti generali.

Mutuo fondiario e superamento dei limiti di finanziabilità.

Il contratto autonomo di garanzia: un nuova forma di garanzia personale atipica

La fideiussione tra accessorietà e clausola di pagamento a prima richiesta e senza eccezioni

Per approfondire la tematica degli interessi usurari e del superamento del tasso soglia si consiglia la lettura del seguente articolo: Interessi usurari pattuiti nei contatti di mutuo

Puoi scaricare il contenuto in allegato effettuando una donazione in favore del sito attraverso il seguente link

Inserisci importo donazione € (min €1.00)

 

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Avv. Umberto Davide

Fare un ottimo lavoro: questo è il mio lavoro! Su tutte, è indubbiamente, la frase, che meglio mi rappresenta. Esercitare la professione di Avvocato, costituisce per me, al tempo stesso, motivo di orgoglio, nonchè costante occasione di crescita personale, in quanto stimola costantemente le mie capacità intellettuali. Essere efficiente, concreto e soprattutto pratico, nell’affrontare le sfide professionali, offrendo e garantendo, al tempo stesso, a tutti coloro che assisto, una soluzione adatta e soprattutto sostenibile, alle questioni che mi presentano e mi affidano, questo è il mio impegno.