il risarcimento del danno da fatto illecito ha la funzione di porre il patrimonio del danneggiato nello stesso stato in cui si sarebbe trovato senza l’evento lesivo e, quindi, trova presupposto e limite nell’effettiva perdita subita da quel patrimonio in conseguenza del fatto stesso, indipendentemente dagli esborsi materialmente effettuati. Il risarcimento del danno si estende, pertanto, agli oneri accessori e consequenziali per cui, se lo stesso e’ stato liquidato in base alle spese da affrontare per riparare il bene danneggiato, il risarcimento deve comprendere anche l’IVA, pur se la riparazione non e’ ancora avvenuta, a meno che il danneggiato, in ragione dell’attivita’ svolta, non abbia diritto alla detrazione o rimborso dell’IVA versata per tale riparazione.
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Corte di Cassazione|Sezione 2|Civile|Ordinanza|11 novembre 2022| n. 33369
Data udienza 13 ottobre 2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MOCCI Mauro – Presidente
Dott. CARRATO Aldo – Consigliere
Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere
Dott. DONGIACOMO Giuseppe – rel. Consigliere
Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 29722/2017 proposto da:
(OMISSIS) S.R.L., anche in qualita’ di societa’ incorporante della (OMISSIS) s.r.l., rappresentata e difesa dagli Avvocati (OMISSIS), e (OMISSIS), per procura in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
CONDOMINIO (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS), rappresentati e difesi dall’Avvocato (OMISSIS), per procura in calce al controricorso;
– controricorrenti –
nonche’
(OMISSIS), in qualita’ di cessionaria del ramo d’azienda della (OMISSIS) LTD RAPPRESENTANZA GENERALE PER L’ITALIA, rappresentata e difesa dagli Avvocati (OMISSIS), e (OMISSIS), per procura in calce al controricorso;
– controricorrente –
nonche’
(OMISSIS) S.R.L.;
– intimata –
avverso la SENTENZA n. 1135/2017 della CORTE DI APPELLO DI GENOVA, depositata il 20/9/2017;
udita la relazione della causa, svolta dal Consigliere Dott. GIUSEPPE DONGIACOMO, nell’adunanza in Camera di consiglio del 13/10/2022.
FATTI DI CAUSA
1.1. (OMISSIS), con atto di citazione del 25/6/2007, in qualita’ di proprietaria di una porzione esclusiva del Condominio (OMISSIS), sito in (OMISSIS), ha convenuto in giudizio, innanzi al tribunale di Savona, le societa’ (OMISSIS) s.r.l., (OMISSIS) s.r.l. e (OMISSIS) s.r.l. per la condanna delle stesse al risarcimento dei danni cagionati all’immobile di sua proprieta’ in conseguenza dei lavori di realizzazione di un’autorimessa interrata nelle adiacenze dell’edificio condominiale.
1.2. Con successivo atto di citazione del 13/11/2007, il Condominio (OMISSIS) nonche’, quali proprietari di porzioni esclusive del condominio, (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS) hanno convenuto in giudizio, innanzi al tribunale di Savona, le societa’ (OMISSIS) s.r.l. (OMISSIS) s.r.l. e (OMISSIS) s.r.l. per la condanna delle stesse al risarcimento dei danni subiti dall’edificio condominiale e dalle rispettive proprieta’ individuali, sempre a causa dei lavori di costruzione della suddetta autorimessa.
1.3. (OMISSIS) e gli altri attori, in particolare, hanno esposto che, nel mese di marzo del 2005, nel sottosuolo del limitrofo terreno di proprieta’ della societa’ (OMISSIS) s.r.l., venivano intrapresi lavori per la realizzazione dell’autorimessa interrata e che tali lavori, eseguiti dalle imprese (OMISSIS) s.r.l. e (OMISSIS) s.r.l. (quest’ultima limitatamente alle opere di palificazione), avevano causato gia’ nel mese di agosto del 2005 danni ai rispettivi immobili, quali fessurazioni e cavillature.
1.4. Le societa’ (OMISSIS) s.r.l. e (OMISSIS) s.r.l. hanno contestato la fondatezza della domanda proposta dagli attori chiedendo, in subordine: – quanto a (OMISSIS) s.r.l., di essere manlevata dalla committente (OMISSIS) s.r.l.; – quanto a (OMISSIS) s.r.l., di essere manlevata dalla propria compagnia (OMISSIS) s.p.a. quale garante per il danno in oggetto.
1.5. La societa’ (OMISSIS) s.r.l., a sua volta, ha contestato le domande avversarie, chiedendo, in subordine, di essere manlevata dalla compagnia assicurativa (OMISSIS) Ltd.
1.6. Le compagnie assicurative si sono costituite in giudizio sollevando “eccezioni di polizza”.
1.7. Le due cause sono state riunite.
1.8. Nel corso del processo, (OMISSIS) s.r.l., con atto di fusione del 30/9/2009, e’ stata incorporata dalla (OMISSIS) s.r.l..
1.9. Il tribunale, dopo l’espletamento di tre consulenze tecniche d’ufficio, con sentenza del 17/3/2015, ha accertato e dichiarato la responsabilita’ delle societa’ (OMISSIS) s.r.l. e (OMISSIS) s.r.l., nella misura pari al 50% nei rapporti interni, nella causazione dei danni subiti dagli attori, e le ha, di conseguenza, condannate, in solido tra loro, al pagamento delle somme corrispondenti ai danni rispettivamente subiti da ciascuno di essi, oltre rivalutazione e interessi.
2.1. Il tribunale, invece, ha respinto le domande che (OMISSIS) s.r.l. e (OMISSIS) s.r.l. avevano proposto, rispettivamente, nei confronti di (OMISSIS) s.p.a. e (OMISSIS) Ltd.
2.2. Le societa’ (OMISSIS) s.r.l., anche quale incorporante di (OMISSIS) s.r.l., e (OMISSIS) s.r.l. hanno proposto appello avverso tale sentenza.
2.3. Gli attori di primo grado hanno, a loro volta, proposto appello incidentale.
3.1. Costituitisi gli appellati, la corte d’appello, con la sentenza in epigrafe, dopo aver dichiarato la cessazione della materia del contendere tra (OMISSIS) s.r.l. e (OMISSIS) s.p.a., ha per il resto: – rigettato l’appello proposto da (OMISSIS) s.r.l.; parzialmente accolto l’appello incidentale proposto dal Condominio (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS), stabilendo che sull’importo agli stessi dovuto a titolo di risarcimento dei danni sia dovuta l’IVA nella misura prevista dalla legge; – parzialmente accolto l’appello proposto da (OMISSIS) s.r.l., condannando la (OMISSIS) s.r.l., quale incorporante di (OMISSIS) s.r.l., a manlevare e tenere indenne la (OMISSIS) s.r.l. per le somme che la stessa deve corrispondere agli attori originari.
3.2. La corte d’appello, per quanto ancora interessa, ha, innanzitutto, rigettato il quinto motivo dell’appello proposto dalla (OMISSIS) s.r.l., con il quale la stessa aveva censurato la sentenza impugnata nella parte in cui il tribunale aveva accolto l’eccezione di prescrizione sollevata dalla compagnia di assicurazione (OMISSIS) ed aveva, di conseguenza, rigettato la domanda proposta dalla (OMISSIS) s.r.l. nei suoi confronti.
3.3. La corte, sul punto, dopo aver dato atto della cessazione della materia del contendere tra (OMISSIS) s.r.l. e (OMISSIS) s.p.a., ha rilevato che: – tale motivo aveva, in realta’, censurato la sentenza di primo grado esclusivamente nella parte in cui il tribunale aveva rigettato, per intervenuta prescrizione, la domanda di garanzia che la (OMISSIS) s.r.l. aveva proposto nei confronti della (OMISSIS); – la societa’ appellante solo in comparsa conclusionale aveva censurato la sentenza di primo grado anche nella parte in cui il tribunale aveva rigettato la domanda di garanzia svolta (dalla (OMISSIS)) nei confronti della (OMISSIS) Ltd (poi (OMISSIS) Ltd); – il motivo, formulato soltanto in comparsa conclusionale, era, pertanto, tardivo.
3.4. La corte d’appello, in secondo luogo, ha ritenuto la fondatezza del secondo motivo d’appello con cui la (OMISSIS) s.r.l. aveva lamentato l’omessa pronuncia da parte del tribunale sulla domanda con la quale la stessa aveva chiesto che la committente (OMISSIS) s.r.l., poi incorporata in (OMISSIS) s.r.l., fosse condannata, in ragione delle pattuizioni contrattuali intercorse con la stessa, a manlevarla da qualsiasi domanda risarcitoria.
3.5. Le parti, infatti, ha osservato la corte, alla luce di quanto previsto dall’articolo 4.7. del contratto d’appalto, il quale aveva stabilito: “oneri a carico committente: autorizzazioni, concessioni e licenze all’esecuzione dei lavori, ai transiti per i trasporti dei macchinari in andata e ritorno, compresi eventuali stati di consistenza ai manufatti attigui ed assicurazioni per eventuali lesioni ai fabbricati soprastanti”, avevano voluto, attraverso tale clausola, “ripartire il rischio derivante da eventuali pretese risarcitorie di terzi”, facendone carico alla committente (OMISSIS) s.r.l. (poi incorporata dalla (OMISSIS) s.r.l.), che vi doveva provvedere mediante l’intervento della propria compagnia assicuratrice, con la conseguenza che, se tale contratto non fosse stato stipulato, l’inadempimento avrebbe comportato la diretta responsabilita’ delle (OMISSIS) s.r.l., la quale, pertanto, avrebbe dovuto farsi carico delle istanze risarcitorie proposte nei confronti di (OMISSIS) s.r.l., manlevandola da ogni onere economico: la (OMISSIS), cioe’, “voleva essere garantita dall’assicurazione che (OMISSIS) avrebbe dovuto stipulare” per cui “un’interpretazione diversa, limitata cioe’ alla necessita’ di stipula di un’assicurazione, sarebbe priva di significato”.
3.6. Ne consegue, ha osservato la corte, che, in assenza di un contratto di assicurazione che garantisse l’operato di (OMISSIS) s.r.l., la societa’ (OMISSIS) s.r.l. era obbligata a garantire in proprio la (OMISSIS) s.r.l. per i danni eventualmente cagionati dalla stessa a terzi facendosi carico delle istanze risarcitorie proposte nei confronti della stessa e manlevandola da ogni onere economico.
3.7. Il contratto di assicurazione stipulato da (OMISSIS) s.r.l. con la (OMISSIS) Ltd (poi (OMISSIS) Ltd) tuttavia, ha proseguito la corte, copre, come si evince dall’articolo 7, “solo i danni provocati dall’assicurato” e “per fatto accidentale” e non anche i danni provocati, come quelli in discussione nel caso in esame, da condotte colpose e negligenti dell’appaltatrice (OMISSIS) s.r.l..
3.8. La committente (OMISSIS) s.r.l. (e per essa la (OMISSIS) s.r.l.), pertanto, ha concluso la corte, deve garantire in proprio i danni cagionati dalla (OMISSIS) s.r.l. e dev’essere, quindi, condannata a manlevare e tenere indenne la (OMISSIS) s.r.l. per le somme che la stessa deve corrispondere agli attori.
3.9. La corte d’appello, infine, dopo aver rilevato che il Tribunale aveva riconosciuto agli attori la somma (pari ad Euro 80.740,70) “necessaria per eseguire i consolidamenti strutturali prodromici alle successive riparazioni estetiche” e che tale somma era stata correttamente ridotta del 50% “in misura corrispondente al maggior valore che in tal modo l’immobile potrebbe acquistare” sul rilievo che “l’esecuzione di opere di consolidamento statico dell’edificio condominiale… potrebbe determinare un miglioramento dello stato dell’edificio stesso rispetto a quello precedente il fatto dannoso”, ha esaminato il secondo motivo dell’appello incidentale con il quale gli originari attori avevano lamentato che il tribunale aveva condannato le societa’ convenute a corrispondere, a titolo di risarcimento del danno, somme non comprensive dell’IVA, senza, tuttavia, considerare che tale imposta, costituendo un onere accessorio gravante ex lege sulla spesa relativa agli interventi riparatori, avrebbe dovuto essere rimborsata a prescindere dal fatto che le riparazioni fossero state o meno effettuate: e l’ha ritenuto fondato.
3.10. La corte d’appello, sul punto, dopo aver affermato il principio per cui il risarcimento del danno patrimoniale non si limita al solo ristoro del danno diretto ma si estende anche a tutti gli oneri accessori e consequenziali, ha ritenuto che la somma dovuta dal debitore a titolo di liquidazione del danno deve, pertanto, comprendere anche l’IVA “essendo l’imposta stessa qualificabile come esborso comunque dovuto e necessario al ristoro del bene danneggiato”.
4.1. La (OMISSIS) s.r.l., anche in qualita’ di societa’ incorporante della (OMISSIS) s.r.l., con ricorso notificato il 7/12/2017, poi illustrato da memoria, ha chiesto, per cinque motivi, la cassazione della sentenza pronunciata dalla corte d’appello.
4.2. Con controricorso notificato il 16/1/2018, illustrato in seguito da memoria, ha resistito l’ (OMISSIS) (in qualita’ di cessionario di ramo d’azienda della Rappresentanza per l’Italia di (OMISSIS) Limited), chiedendo il rigetto del ricorso proposto da (OMISSIS) s.r.l. limitatamente ai primi tre motivi.
4.3. Con controricorso notificato il 16/1/2018, illustrato poi da memoria, hanno resistito il Condominio (OMISSIS) nonche’ (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS).
4.4. La (OMISSIS) Consolidamenti e Costruzioni Generali s.r.l., invece, pur avendo ricevuta la rituale notifica del ricorso, e’ rimasta intimata.
RAGIONI DELLA DECISIONE
5.1. La Corte, in via preliminare, prende atto che la sentenza impugnata, come risulta dalla relazione di notificazione che la ricorrente ha ritualmente depositato a norma dell’articolo 369 c.p.c., n. 2, le e’ stata effettivamente notificata il 10/10/2017 e ritiene che il ricorso per cassazione, notificato il 7/12/2017, e’, di conseguenza, tempestivo.
5.2. Sempre in via preliminare, la Corte rileva che, come emerge dalla relazione di notificazione della sentenza impugnata, la (OMISSIS) s.r.l. risulta essere stata ammessa, a fronte della nomina di un commissario giudiziale, alla procedura di concordato preventivo. Si tratta, tuttavia, di un dato che, ai fini del presente giudizio, e’ privo di rilievo: – innanzitutto, perche’ “il debitore ammesso al concordato preventivo subisce uno spossessamento attenuato, in quanto conserva, oltre ovviamente alla proprieta’ (come nel fallimento), l’amministrazione e la disponibilita’ dei propri beni, salve le limitazioni connesse alla natura stessa della procedura,…” ed, in ogni “la legittimazione processuale, mancando nel concordato una previsione analoga a quella dettata dalla L. Fall., articolo 43, per il fallimento” (Cass. n. 6211 del 2007; Cass. n. 4728 del 2008); – in secondo luogo, perche’ la legittimazione processuale del liquidatore del concordato (ove nominato in sede di omologazione) non e’ connessa alla circostanza per cui la controversia abbia ad oggetto, come nel caso in esame, l’accertamento di una ragione di credito e la condanna al pagamento del correlativo debito, ancorche’ idonee ad influire sul riparto che segue le operazioni di liquidazione, ma e’ ancorata e circoscritta al perimetro (estraneo alla presente controversia) delle prerogative liquidatorie e distributive che fanno capo allo stesso e, quindi, ai rapporti che nel corso ed in funzione della liquidazione vengono in essere (cfr. Cass. n. 17606 del 2015; in senso conf., Cass. n. 14683 del 2017; Cass. n. 33422 del 2019), sicche’, in definitiva, ne’ l’ammissione della societa’ intimata al concordato preventivo ne’ la sua eventuale omologazione determinano conseguenze sulla legittimazione processuale della stessa (e, quindi, sulla ritualita’ della notifica del ricorso per cassazione), cosi’ come deve escludersi la necessita’ d’integrare il contraddittorio con il liquidatore giudiziale ivi eventualmente nominato (Cass. n. 33422 del 2019).
6.1. Con il primo motivo, la societa’ ricorrente, lamentando la nullita’ della sentenza per violazione e falsa applicazione degli articoli 329, 342, 345 e 346 c.p.c., delle norme e dei principi che definiscono il processo di appello come una revisio prioris istantiae nonche’ dell’articolo 112 c.p.c., in relazione all’articolo 360 c.p.c., n. 4, ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui la corte d’appello ha ritenuto la tardivita’, in quanto formulato solo in comparsa conclusionale, del motivo di gravame relativo all’accoglimento dell’eccezione di prescrizione sollevata dalla (OMISSIS) Ltd, assicuratrice di (OMISSIS) s.r.l..
6.2. La corte d’appello, infatti, ha osservato la societa’ ricorrente, cosi’ facendo non ha considerato che, come si evince dalle pag. 12 e 24 ss. del relativo atto, l’appello e’ stato tempestivamente proposto anche con riferimento alla statuizione relativa all’accoglimento dell’eccezione di prescrizione sollevata da (OMISSIS).
6.3. Il tribunale, invero, aveva accolto l’eccezione di prescrizione svolta dalla (OMISSIS) s.p.a. (assicuratrice di (OMISSIS) s.r.l.) con ampia motivazione ma, allo stesso tempo, nel pronunciarsi sulla medesima eccezione sollevata dalla (OMISSIS) (assicuratrice di (OMISSIS) s.r.l.), si era limitato ad accoglierla per le medesime ragioni e senza altra motivazione.
6.4. Con l’atto d’appello, pertanto, ha evidenziato la ricorrente, la (OMISSIS) s.r.l. si e’ limitata a censurare le motivazioni relative ai rapporti con la (OMISSIS) ma tali rilievi erano valevoli anche per la (OMISSIS) non essendovi altri passaggi motivazionali da inserire se non quelli aventi ad oggetto i rapporti con (OMISSIS) posto che solo con riferimento alla stessa il tribunale aveva fornito la motivazione.
6.5. La corte d’appello, in definitiva, ha concluso la ricorrente, li’ dove ha dichiarato la tardivita’ dell’eccezione, ha violato le norme e i principi relativi all’effetto devolutivo dell’appello, le norme relative alla formulazione dei motivi di gravame ed il principio di corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato ai sensi dell’articolo 112 c.p.c., non essendo onere dell’appellante censurare in modo specifico il preteso errore del primo giudice a fronte di una motivazione implicita e/o di una decisione priva di motivazione.
6.6. Con il secondo motivo, la ricorrente, lamentando la violazione e falsa applicazione degli articoli 1363, 1364, 2697 c.c., nonche’ la violazione del principio in claris non fit interpretatio, in relazione all’articolo 360 c.p.c., n. 3, la violazione degli articoli 112, 115 c.p.c. e la nullita’ della sentenza, in relazione all’articolo 360 c.p.c., n. 4, ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui la corte d’appello, nell’esaminare l’appello incidentale proposto dalla (OMISSIS) s.r.l., ha affermato che, con il contratto d’appalto, la committente (OMISSIS) s.r.l. si era assunta l’onere di manlevare e garantire (OMISSIS) s.r.l. da qualsiasi domanda risarcitoria mediante l’intervento di una propria compagnia assicuratrice e che, a fronte di un contratto di assicurazione, come quello stipulato dalla stessa con la (OMISSIS), che non copriva i danni provocati dall’appaltatore per condotte colpose e negligenti, (OMISSIS) s.r.l. era tenuta, in proprio, a garantire la (OMISSIS) s.r.l..
6.7. La corte d’appello, tuttavia, ha osservato la ricorrente, e’ incorsa, cosi’ facendo, in un duplice errore poiche’: – in primo luogo, li’ dove ha ritenuto che l’assicurazione non garantiva il fatto dell’appaltatore, ha omesso di considerare il contenuto delle Condizioni di Polizza CAR n. (OMISSIS) in atti, secondo cui la polizza, espressamente stipulata per il cantiere di (OMISSIS) s.r.l. e per la realizzazione dell’autorimessa in questione, garantiva, oltre il fatto dei committenti, anche quello degli appaltatori e dei subappaltatori: la corte di appello, quindi, facendo mal governo dei principi in tema d’interpretazione del contratto e, in particolare, del principio per cui le clausole si interpretano le une per mezzo delle altre, e di quello per cui in claris non fit interpretatio, non si e’ avveduta che la polizza garantiva espressamente anche il fatto di (OMISSIS) s.r.l. in qualita’ di appaltatrice delle opere di scavo di consolidamento ed ha, quindi, erroneamente affermato che l’assicurazione non coprisse i danni cagionati dalla (OMISSIS) e che, di conseguenza, (OMISSIS) dovrebbe garantirla in proprio; – in secondo luogo, li’ dove ha affermato che i danni assicurati sarebbero stati solo quelli per fatto accidentale, come indicato all’articolo 7 delle condizioni generali, non ha considerato che l’articolo 2 delle Condizioni Particolari aggiuntive, Allegato 9 alla Polizza, pag. 19, in atti nel fascicolo (OMISSIS) s.r.l., afferma, invece, la risarcibilita’ dei danni cagionati da colpa grave dell’assicurato e/o delle persone di cui deve rispondere.
6.8. La corte d’appello, quindi, ha concluso la ricorrente, ha omesso di considerare una parte del contenuto del contratto di assicurazione, la cui applicazione avrebbe condotto alla conclusione secondo la quale i danni subiti dalle parti attrici erano in realta’ coperti dalla garanzia assicurativa corrente con la (OMISSIS).
6.9. Con il terzo motivo, la ricorrente, lamentando l’omesso esame di un fatto decisivo e discusso tra parti, in relazione all’articolo 360 c.p.c., n. 5, ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui la corte d’appello non ha tenuto conto degli allegati alla Polizza stipulata con (OMISSIS) e prodotti nel fascicolo (OMISSIS) s.r.l. sin dal giudizio di primo grado.
6.10. Tale omissione, ha rilevato la ricorrente, ha inficiato la decisione impugnata essendo il loro contenuto, nella parte in cui riconosceva la copertura assicurativa per il fatto dell’appaltatore ed anche nei casi di colpa grave, di segno opposto rispetto a quanto ritenuto dalla corte d’appello.
6.11. Con il quarto motivo, la societa’ ricorrente, lamentando la violazione e falsa applicazione degli articoli 1362-1371 c.c., in relazione all’articolo 360 c.p.c., n. 3, ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui la corte d’appello, nell’interpretare il contratto stipulato tra (OMISSIS) s.r.l., in qualita’ di committente, e (OMISSIS) s.r.l., in qualita’ di appaltatrice, ha ritenuto che i contraenti avevano voluto ripartire il rischio derivante da eventuali pretese risarcitorie di terzi facendolo gravare sulla societa’ (OMISSIS) s.r.l., che avrebbe dovuto provvedervi attraverso una propria compagnia assicuratrice, ed, in forza di tale argomento, ha accolto la domanda con la quale la (OMISSIS) s.r.l. aveva chiesto di essere manlevata e tenuta indenne dalla committente rispetto alle pretese risarcitorie vantate nei suoi confronti dai terzi danneggiati.
6.12. La conclusione a cui e’ pervenuta la corte d’appello, tuttavia, ha osservato la ricorrente, li’ dove ha affermato la sussistenza di un obbligo in realta’ mai assunto in forza del contratto d’appalto, viola i criteri d’interpretazione del contratto secondo cui la comune intenzione dei contraenti dev’essere ricercata avendo riguardo al senso letterale delle parole, da verificare alla luce dell’intero contesto contrattuale, nonche’ dei criteri d’interpretazione soggettiva, volti, rispettivamente, a consentire l’accertamento del significato dell’accordo in coerenza con la relativa ragione pratica e ad escludere interpretazioni cavillose che depongono per un significato in contrasto con gli interessi delle parti hanno voluto tutelare.
6.13. Il senso della clausola contrattuale che la corte d’appello non ha considerato, infatti, era esclusivamente cio’ che in essa era scritto, e cioe’ di porre a carico del committente (OMISSIS) s.r.l. esclusivamente il costo e l’onere della stipula del contratto di assicurazione per le opere edilizie, costo che diversamente sarebbe rimasto a carico dell’appaltatore (OMISSIS) s.r.l., e non anche quello di porre su (OMISSIS) s.r.l. l’obbligo di garantire l’appaltatrice rispetto alle eventuali pretese risarcitorie vantate nei suoi confronti dai terzi.
6.14. Del resto, ha concluso la ricorrente, l’onere di porre a carico del committente il costo e l’onere della stipula del contratto di assicurazione e’ previsto esplicitamente per i contratti pubblici e tale regola viene generalmente applicata ai contratti privati.
6.15. La corte ha, quindi, violato anche i criteri d’interpretazione del contratto secondo cio’ che generalmente si pratica ove ha sede l’impresa e secondo il senso piu’ conveniente alla natura ed all’oggetto del contratto.
7.1. Il quarto motivo e’ fondato, con assorbimento dei primi tre.
7.2. Costituisce, in effetti, principio di diritto del tutto consolidato presso questa Corte quello secondo cui, con riguardo all’interpretazione del contenuto di una convenzione negoziale adottata dal giudice di merito, l’invocato sindacato di legittimita’ non puo’ investire il risultato interpretativo in se’, che appartiene all’ambito dei giudizi di fatto riservati appunto a quel giudice, ma deve appuntarsi esclusivamente sul (mancato) rispetto dei canoni normativi di interpretazione dettati dal legislatore agli articoli 1362 c.c. e segg., ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., n. 3, ovvero sulla mancanza o l’apparenza o la contraddittorieta’ della motivazione addotta o sull’omesso esame circa uno o piu’ fatti decisivi specificamente dedotti nel giudizio di merito, ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., n. 5 (cfr. Cass. SU n. 8053 del 2014), nel testo conseguente alle modifiche addotte dal Decreto Legge n. 83 del 2012, articolo 54, comma 1, lettera b), conv. con modif. con la L. n. 134 del 2012, ed applicabile ratione temporis (cfr. Cass. n. 20964 del 2017).
7.3. Risponde, peraltro, ad un orientamento altrettanto consolidato il principio per il quale, in sede d’interpretazione del contratto, la comune intenzione dei contraenti dev’essere ricercata avendo riguardo al senso letterale delle parole (da verificare, pero’, alla luce dell’intero contesto negoziale: Cass. n. 2945 del 2021) nonche’ ai criteri d’interpretazione soggettiva di cui agli articoli 1369 e 1366 c.c., e volti, rispettivamente, a consentire l’accertamento del significato dell’accordo in coerenza con la relativa ragione pratica o causa concreta (Cass. n. 7927 del 2017; (Cass. n. 11295 del 2011; Cass. 23701 del 2016, in motiv.; piu’ di recente, Cass. n. 34795 del 2021) e ad escludere interpretazioni in contrasto con gli interessi che le parti abbiano inteso tutelare con la stipulazione negoziale, in una circolarita’ del percorso ermeneutico, da un punto di vista logico, che impone all’interprete, dopo aver compiuto l’esegesi del testo, di ricostruire in base ad essa l’intenzione dei contraenti e di verificare se quest’ultima sia coerente con le restanti disposizioni dell’accordo e con la condotta tenuta dai contraenti medesimi (Cass. n. 24699 del 2021; Cass. n. 2173 del 2022).
7.4. La sentenza impugnata, come visto, ha ritenuto che le parti del contratto d’appalto (e cioe’ (OMISSIS) s.r.l., in qualita’ di committente, e la (OMISSIS) s.r.l., in qualita’ di appaltatrice), avendo convenuto, all’articolo 4.7, quali “oneri a carico committente” (oltre alle “autorizzazioni, concessioni e licenze all’esecuzione dei lavori, ai transiti per i trasporti dei macchinari in andata e ritorno, compresi eventuali stati di consistenza ai manufatti attigui”), le “assicurazioni per eventuali lesioni ai fabbricati soprastanti”, avevano, in realta’, voluto, attraverso tale clausola, “ripartire il rischio derivante da eventuali pretese risarcitorie di terzi”, facendone carico alla committente, che vi doveva provvedere mediante l’intervento della propria compagnia assicuratrice, e che, di conseguenza, in assenza di un contratto di assicurazione che garantisse l’operato di (OMISSIS) s.r.l., la societa’ (OMISSIS) s.r.l. era tenuta a garantire in proprio la (OMISSIS) s.r.l. per i danni eventualmente cagionati dalla stessa a terzi, facendosi carico delle istanze risarcitorie proposte nei suoi confronti di (OMISSIS) s.r.l..
7.5. Ritiene la Corte che la sentenza impugnata, cosi’ opinando, non ha, evidentemente, provveduto a ricostruire la volonta’ delle parti, per come fatta palese dal ricorso ai criteri di interpretazione teleologica e sistematica, oltre che letterale, come sopra esposti, del testo al suo esame: omettendo, in particolare, di valutare se ed in quale misura, rispetto alla conclusione assunta, potessero, in concreto, rilevare il tenore letterale della clausola in esame, che pure si e’ limitata testualmente a prevedere quali “oneri a carico committente” le “assicurazioni per eventuali lesioni ai fabbricati soprastanti”, anche in relazione al suo contenuto residuo ed al tenore complessivo delle pattuizioni assunte, e lo scopo pratico realmente perseguito dalle parti che avevano stipulato il contatto d’appalto, identificato nell’intento delle stesse “ripartire il rischio derivante da eventuali pretese risarcitorie di terzi”, facendone carico alla committente, senza valutare la diversa (e, alla luce del tenore letterale della clausola, senz’altro plausibile) soluzione ermeneutica per cui la committente aveva, in realta’, assunto solo l’onere (tra gli altri) di stipulare il contratto di assicurazione (per i danni arrecati ai terzi dall’appaltatrice) ma senza accollarsi l’obbligo, in caso d’inadempimento o (come accertato nel caso in esame) d’inesatto o incompleto adempimento, di tenere l’esecutrice indenne dal peso economico corrispondente al risarcimento dalla stessa dovuto ai terzi danneggiati.
8.1. Con il quinto motivo, la ricorrente, lamentando la violazione e falsa applicazione degli articoli 2058 c.c. e del Decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, articoli 1 e segg., in relazione all’articolo 360 c.p.c., n. 3, ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui la corte di appello, nell’accogliere parzialmente l’appello incidentale proposto dagli attori originari, ha ritenuto che la somma dovuta a titolo di liquidazione del danno dovesse comprendere anche l’IVA, essendo l’imposta stessa qualificabile come esborso comunque dovuto e necessario al ristoro del bene danneggiato, senza, tuttavia, considerare che il danno riconosciuto dal tribunale e confermato sul punto dalla stessa corte, costituisce un risarcimento per equivalente che, per sua natura, non e’ comprensivo dell’IVA.
8.2. Ed infatti, ha rilevato la ricorrente, la corte d’appello non si e’ avveduta di aver liquidato un danno per equivalente e non in forma specifica, come risulta evidente considerando che la corte non ha riconosciuto un importo pari al costo degli interventi di riparazione ma ha determinato l’importo sulla base di criteri equitativi che tengono conto del valore dell’immobile prima del danno.
8.3. L’IVA, pertanto, non poteva essere applicata.
9.1. Il motivo e’ infondato. Questa Corte, invero, ha piu’ volte affermato che: – il risarcimento del danno da fatto illecito ha la funzione di porre il patrimonio del danneggiato nello stesso stato in cui si sarebbe trovato senza l’evento lesivo e, quindi, trova presupposto e limite nell’effettiva perdita subita da quel patrimonio in conseguenza del fatto stesso, indipendentemente dagli esborsi materialmente effettuati (Cass. n. 9740 del 2002); – il risarcimento del danno si estende, pertanto, agli oneri accessori e consequenziali per cui, se lo stesso e’ stato liquidato in base alle spese da affrontare per riparare il bene danneggiato, il risarcimento deve comprendere anche l’IVA, pur se la riparazione non e’ ancora avvenuta (Cass. n. 10023 del 1997; conf., Cass. n. 1688 del 2010), a meno che il danneggiato, in ragione dell’attivita’ svolta, non abbia diritto alla detrazione o rimborso dell’IVA versata per tale riparazione (Cass. n. 22580 del 2022).
9.2. La corte d’appello, pertanto, li’ dove ha ritenuto che il risarcimento del danno patrimoniale dovuto dalle societa’ convenute (determinato nella somma “necessaria per eseguire i consolidamenti strutturali prodromici alle successive riparazioni estetiche”) non si limita al solo ristoro del danno diretto ma si estende anche a tutti gli oneri accessori e consequenziali e che la somma dovuta dalle stesse a tale titolo doveva, pertanto, comprendere anche l’IVA, “essendo l’imposta stessa qualificabile come esborso comunque dovuto e necessario al ristoro del bene danneggiato”, si e’ attenuta al principio esposto e si sottrae, in definitiva, alle censure svolte, sul punto, dalla ricorrente.
10. Il ricorso dev’essere, quindi, accolto nei limiti esposti e la sentenza impugnata, entro gli stessi limiti, per l’effetto cassata con rinvio, per un nuovo esame, alla corte d’appello di Genova, che, in differente composizione, provvedera’ anche sulle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte cosi’ provvede: accoglie il quarto motivo di ricorso, rigetta il quinto, assorbiti gli altri; cassa, in relazione al motivo accolto, la sentenza impugnata con rinvio, per un nuovo esame, alla corte d’appello di Genova, che, in differente composizione, provvedera’ anche sulle spese del presente giudizio.
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