la spedizione di un atto al corretto indirizzo del destinatario non basta, da sola, per presumere che il destinatario l’abbia conosciuto. A tal fine è invece necessario che il plico sia effettivamente pervenuto a destinazione, in quanto il principio di presunzione di conoscenza, posto dall’art. 1335 cod. civ., opera per il solo fatto oggettivo dell’arrivo della dichiarazione nel luogo di destinazione, ma non quando l’agente postale, ancorché errando, l’abbia rispedito al mittente, dichiarando essere il destinatario sconosciuto. A fronte, dunque, dell’irreperibilità del soggetto intestatario  sorge in capo al creditore l’obbligo di attivarsi per la ricerca dell’effettiva domiciliazione dell’utente/debitore.

Puoi scaricare la presente sentenza in formato PDF, effettuando una donazione in favore del sito, attraverso l’apposito link alla fine della pagina.

Tribunale|Pisa|Civile|Sentenza|2 gennaio 2023| n. 2

Data udienza 2 gennaio 2023

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Tribunale Ordinario di Pisa

Il Tribunale di Pisa – sezione unica civile, in composizione monocratica e nella persona del Giudice dott.ssa Maria Giuliana Civinini, ha emesso la seguente

SENTENZA

Nella causa iscritta al n. 401 del Ruolo Generale dell’anno 2015, ad oggetto: Altre controversie di diritto amministrativo

vertente

TRA

XXXXX, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv. (…) ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in XXXXX alla XXXXXXX giusta procura allegata all’atto introduttivo

ATTORE

E

XXXXX XXXXX, rappresentata e difesa dall’avv. (…) ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in XXXXX XXXX come da mandato in atti

CONVENUTO

CONCLUSIONI DELLE PARTI

Le parti concludevano come da verbale d’udienza del 15/06/2022:

Per l’appellante: “Piaccia all’Ecc.mo Tribunale di Pisa, contrariis reiectis, in accoglimento dei suesposti motivi, annullare e/o riformare sulla base di quanto dedotto

in narrativa la sentenza del Giudice di Pace XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX pubblicata in data

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX e per l’effetto, rigettare le domande tutte ex adverso proposte in primo grado, perché infondate in fatto e diritto, accertando come dovute le somme portate dall’ingiunzione opposta. Con vittoria di spese ed onorari di entrambi i gradi di giudizi.”

Per l’appellato: “Piaccia all’Ill.mo Tribunali di Pisa, contrariis reiectis, respingere ogni domanda avanzata dall’appellante e, per l’effetto, confermare in toto la sentenza appellata, con vittoria di spese e compensi legale del presente procedimento, IVA e CNAP come per legge.”

MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

In data 15/02/2012 la XXXXX. per conto di XXXXXXXXXXXX. notificava a XXXXXXXX defunto marito di XXXXX XXXXX, l’ingiunzione ex art. 2 R.D. n. 639/910 per il pagamento di complessivi euro 604,88, importo complessivo delle fatture asseritamente non pagate inerenti ai servizi di acquedotto, fognatura e depurazione nel periodo 2003-2006.

XXXXX XXXXX impugnava l’ingiunzione e citava in giudizio innanzi al Giudice di Pace la società XXXXXXXXXXXXX chiedendo dichiararsi intervenuta la prescrizione del credito e l’annullamento del provvedimento in quanto ingiusto e illegittimo. Con sentenza n. 1131/2014 del 08/01/2015 il Giudice di Pace riteneva fondata l’eccezione di prescrizione e annullava l’ingiunzione.

Con atto di citazione in appello del 30/01/2015 XXXXXXXXX impugnava la predetta sentenza chiedendo rigettarsi l’eccezione di rito e le domande proposte dall’appellato in primo grado poiché infondate in fatto e in diritto ed accertarsi come dovute le somme dell’ingiunzione opposta.

XXXXXXXXXX deduceva l’errata interpretazione e valutazione dei fatti di causa. Non avrebbe dovuto considerarsi rilevante il trasferimento del nucleo familiare della sig. XXXXX presso altra residenza – avvenuto nel 2003 – in quanto non influente sulla somministrazione idrica. Parte appellata non avrebbe, inoltre, mai comunicato al gestore del servizio idrico il proprio cambio di residenza e, dunque, i solleciti inviati al domicilio contrattuale dovevano essere considerati idonei ad interrompere il decorso della prescrizione.

Parte appellata si costituiva in giudizio il 14/04/2015 concludendo per la conferma della sentenza di primo grado e il rigetto dell’appello.

XXXXX XXXXX, anche in secondo grado, sosteneva l’intervenuta prescrizione poiché tra la prima notifica di ingiunzione del XXXX e l’ultima fattura di cui veniva richiesto il pagamento – del XXXXXXX – erano decorsi oltre cinque anni senza che fosse medio tempore intervenuti la messa in mora del debitore o altro atto idoneo ad interrompere la prescrizione.

L’appellata deduceva, inoltre, che nessuno dei solleciti di pagamento andava a buon fine poiché il nucleo familiare trasferiva la propria residenza sin dal XXXXXXX ad altro indirizzo. In seguito al primo plico postale tornato al mittente con l’indicazione “sconosciuto all’indirizzo” (anno XXX), XXXXXXXX avrebbe dovuto effettuare le necessarie ricerche anagrafiche per rintracciare il destinatario – ricerche che non venivano poste in essere nemmeno a seguito dei successivi solleciti con esito negativo risalenti al XXX e al XXXXX. All’udienza del 01/10/2015 le parti chiedevano concordemente fissazione per l’udienza di precisazione delle conclusioni.

Essendo mutato il G.I., le parti concludevano come in epigrafe all’udienza del 06/07/2022 e la causa veniva rimessa in decisione con concessione dei termini di cui all’art. 190 c.p.c.

Con il primo motivo d’appello la XXXXXXX. ha lamentato la violazione da parte del sig. XXXXX e della sig.ra XXXXX degli artt. 5 e 6 del Regolamento del servizio idrico integrato poiché non hanno provveduto a comunicare la variazione della titolarità dell’utenza e ad indicare un nuovo domicilio cui effettuare le comunicazioni.

È pacifica tale mancata comunicazione dell’utente al Gestore del servizio idrico, che ha inviato i solleciti di pagamento al domicilio indicato nel contratto di fornitura, XXXXXXXXXXXXXXXX.

Tuttavia, la violazione dell’onere di comunicazione della variazione del proprio domicilio non fa in alcun modo venir meno l’applicabilità delle norme sulla prescrizione, la cui violazione oggetto del secondo motivo d’appello. XXXXXXXXXX, infatti, ha dedotto l’idoneità dei propri atti di sollecito ad interrompere il termine di prescrizione proprio perché indirizzati ad un domicilio errato ma la cui variazione non era stata dichiarata.

Risulterebbe operante la presunzione di conoscenza solo laddove effettivamente i solleciti inviati tramite raccomandata fossero pervenuti ad un qualche destinatario, il sig. XXXXXXXX, la sig.ra XXXXX o l’attuale inquilino di XXXXXX. Senonché tutti i solleciti che XXXXXXX. ha indirizzato all’utente intestatario della fornitura idrica sono tornati al mittente con la dicitura “indirizzo inesistente” o “sconosciuto all’indirizzo”.

In tali circostanze non può in alcun modo ritenersi operante la presunzione di conoscenza del sollecito da parte del debitore poiché, come da orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità, “la spedizione di un atto al corretto indirizzo del destinatario non basta, da sola, per presumere che il destinatario l’abbia conosciuto. A tal fine è invece necessario che il plico sia effettivamente pervenuto a destinazione, in quanto il principio di presunzione di conoscenza, posto dall’art. 1335 cod. civ., opera per il solo fatto oggettivo dell’arrivo della dichiarazione nel luogo di destinazione, ma non quando l’agente postale, ancorché errando, l’abbia rispedito al mittente, dichiarando essere il destinatario sconosciuto.” (rif. C. Cass. n. 9303/2012 e in senso conforme C. Cass. n. 20924/2005, C. Cass. n. 20482/2011). A fronte, dunque, dell’irreperibilità del soggetto intestatario dell’utenza idrica sorgeva in capo al Gestore/creditore l’obbligo di attivarsi per la ricerca dell’effettiva domiciliazione dell’utente/debitore. Con l’utilizzo dell’ordinaria diligenza XXXXXXXXXXX avrebbe potuto veder soddisfatto il proprio credito semplicemente effettuando una ricerca anagrafica.

Non potendo ritenersi conosciuti dal destinatario, i solleciti di pagamento effettuati nell’anno XX, XXXX e XXXX non possono essere ritenuti idonei a interrompere il decorso del termine quinquennale di prescrizione. L’appello va, pertanto, respinto.

Le spese di lite, liquidate come da dispositivo ai sensi del DM n. 55/2014, seguono la soccombenza e vanno poste interamente a carico di parte appellante. Le spese del procedimento di primo grado restano a carico della società XXXXX.

P.Q.M.

Il Giudice, definitivamente pronunziando, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così provvede:

RIGETTA l’appello;

CONDANNA XXXXXXXXX, in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento delle spese di lite liquidate in euro 782,00 oltre spese generali al 15%, IVA e CPA se dovute come per legge;

PONE definitivamente a carico dell’appellante le spese di lite del primo grado di giudizio;

DA’ ATTO dell’applicabilità dell’art. 13 co. 1-quater DPR. N. 115/2002.

Così deciso in Pisa, lì 2 gennaio 2023.

Depositata in Cancelleria il 2 gennaio 2023.

Puoi scaricare il contenuto in allegato effettuando una donazione in favore del sito attraverso il seguente link

Inserisci importo donazione € (min €1.00)

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Avv. Umberto Davide

Fare un ottimo lavoro: questo è il mio lavoro! Su tutte, è indubbiamente, la frase, che meglio mi rappresenta. Esercitare la professione di Avvocato, costituisce per me, al tempo stesso, motivo di orgoglio, nonchè costante occasione di crescita personale, in quanto stimola costantemente le mie capacità intellettuali. Essere efficiente, concreto e soprattutto pratico, nell’affrontare le sfide professionali, offrendo e garantendo, al tempo stesso, a tutti coloro che assisto, una soluzione adatta e soprattutto sostenibile, alle questioni che mi presentano e mi affidano, questo è il mio impegno.