Le spese per le onoranze funebri rientrano tra i pesi ereditari che, sorgendo in conseguenza dell’apertura della successione, costituiscono, unitamente ai debiti del defunto, il passivo ereditario gravante sugli eredi, ex art. 752 c.c., sicché colui che ha anticipato tali spese ha diritto di ottenerne il rimborso da parte dei coeredi, purché essi non abbiano manifestato una volontà contraria alla sua attività gestoria. Il mancato dissenso, tuttavia, non giustifica anche il rimborso di spese incongrue ed eccessive, non potendosi ritenere che il coerede abbia l’onere di manifestare una volontà contraria anche sul “quantum”, con la conseguenza che il giudice del merito, nella quantificazione delle spese da rimborsare a chi le ha anticipate, è tenuto a verificare quale sia la somma congrua alla luce delle tariffe praticate da altre agenzie per lo stesso servizio.
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Tribunale|Sassari|Civile|Sentenza|2 gennaio 2023| n. 3
Data udienza 29 dicembre 2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice Unico del Tribunale di Sassari dr. G.Sanna ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 3545 del RGAC per l’anno 2020 e promossa da
T.V. elett.te dom.ta presso il proc.avv.to (…) che la rappresenta e difende per delega a margine dell’atto introduttivo del giudizio
ATTRICE
CONTRO
D.M. e D.S. elett.te dom.te presso il proc.avv.to (…) che le rappresenta e difende unitamente all’avv.to (…) per delega a margine della comparsa di costituzione e risposte
CONVENUTA
OGGETTO: pagamento debiti ereditari
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione, ritualmente notificato, T.V. conveniva in giudizio D.S. e D.M. e, premesso di avere avuto una relazione sentimentale stabile, durata per oltre 25 anni con il genitore delle convenute D.I., esponeva che al decesso di quest’ultimo, residente insieme a lei in B., aveva provveduto a sue cure e spese a trasferire la salma in Sardegna per tumularla in Sassari o in Usini nella tomba di famiglia del de cuius; che rilasciato l’immobile detenuto in locazioni in B. aveva dovuto depositare tutti i mobili di proprietà del de cuius in un magazzino per il quale corrispondeva a far data dall’anno 2011 il canone di locazione, e inoltre, che aveva provveduto alla pubblicazione del testamento olografo sopportandone le relative spese, concludeva chiedendo previo accertamento della qualità di eredi delle convenute la condanna delle stesse al pagamento della somma di Euro 13.051,43 detratta la somma di Euro 1.700 corrisposta da D.S..
Si costituivano D.S. e D.M. contestando la domanda e i motivi posti a suo fondamento, in particolare assumevano che in virtù di testamento olografo I.D. aveva istituito sua erede anche la T.V. e che di conseguenza anche lei appariva onerata dei debiti ereditari, rispetto ai quali sostenevano la non debenza alla luce delle scelte autonome effettuate dalla T. senza alcun preventivo consenso delle sorelle D., scelte costose e sotto alcuni aspetti avventate che avevano comportato molteplici difficoltà nella sepoltura del D., quanto alla locazione dell’immobile per la custodia dei beni immobili di proprietà del de cuius evidenziavano come il testamento indicava la T. quale erede degli arredi e corredi che si trovavano nella casa di abitazione ad esclusione dei mobili della camera da letto della madre e della sala da pranzo, con la chiara evidenza che alcun bene mobile era stato destinato alle resistenti; nell’interesse di S.D. si allegava che la stessa, come da scrittura allegata, aveva corrisposto al padre la somma di Euro 30.000 al fine di consentire la ristrutturazione dell’immobile di proprietà e il pagamento del mutuo, con l’impegno del padre di restituire detta somma in occasione della vendita dell’immobile. Evidenziava S.D. che l’immobile era stato venduto e che la somma ricavata era stata depositata nel conto corrente del padre acceso a Bitonto e cointestato con la T., città nella quale viveva unitamente alla convenuta, che la somma era stata interamente trasferita a soggetti non identificati senza che il padre provvedesse al pagamento di quanto dovuto alla figlia in virtù della scrittura privata, concludeva in via riconvenzionale chiedendo il pagamento di detta somma anche alla T. in quanto erede di I.D., concludevano per il resto per il rigetto della domanda.
La causa veniva istruita con produzioni documentali e presa in decisione sulle conclusioni assunte dalle parti e all’esito del deposito delle note conclusionali ex art. 190 c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda, introdotta da parte attrice come accertamento della qualità di eredi delle convenute e della loro responsabilità in ordine ai debiti ereditari del de cuius I.D., a seguito della domanda riconvenzionale proposta, è stata ampliata con la richiesta di accertamento delle medesima qualità in capo alla T. anch’essa destinataria delle disposizioni testamentarie del de cuius.
Dalla lettura della scheda testamentaria, pacificamente riconosciuta nella sua validità e provenienza da entrambe le parti, emerge che D.I. ha disposto del suo patrimonio immobiliare, mobiliare e dei diritti di autore (essendo egli professore universitario titolare di scritti e pubblicazioni) in favore delle figlie M. e S. e in favore della compagna V.T..
Orbene, unico aspetto da vagliare a riguardo poteva essere la valutazione sulla posizione della T. quale erede ovvero legataria dei beni a lei devoluti, ciò proprio al fine dell’accertamento dei soggetti tenuti alla responsabilità per i pagamenti dei debiti ereditari. Sul punto con la memoria 183 c.p.c. n.1, primo atto nel quale processualmente devono essere consolidate le domanda e le eccezioni, la T. doveva prendere esplicita posizione, cosa che non ha fatto con la conseguenza che anche nei confronti della T.V. deve essere accertata la qualità di erede di I.D..
Il testamento in oggetto, contiene con riferimento alla posizione della T. una vera e propria istituzione di erede, avendo il testatore esplicitamente dichiarato che ferme le quote di legittima spettanti alle figlie e alla moglie separata, lasciava alla T. la quota parte dell’immobile in S. Via P. M. 5/a, con possibilità per la stessa di essere liquidata della quota o restare comproprietaria , tutti i beni mobili di arredo ad eccezione di quelli relativi alla camera da letto e alla sala, tutti i libri della biblioteca di Sassari , gli scritti, i manoscritti e tutti i documenti di studio, con diritto di pubblicazione anche all’estero quando si tratta di traduzioni, nonché la piena titolarità dei diritti di autore.
Emerge dalla dizione letterale del testamento la volontà chiara del D. di istituire la T. erede attesa l’esplicitazione di tutti i beni, a lui riconducibili, dei quali ha disposto e con riferimento al bene immobile anche in concorrenza e per l’esaurimento della quota di legittima spettante alle figlie e alla moglie separata. Siffatta volontà si estrinseca anche mediante l’attribuzione di beni di natura differente tra loro, immobili, mobili e diritti di autore , ricomprendente la totalità dei beni caduti nella successione di I.D..
T.V. deve di conseguenza essere dichiarata erede di I.D., ciò comporta che la stessa concorre in detta qualità nella responsabilità per i debiti ereditari di D.I..
A fronte di detta qualificazione occorre di conseguenza valutare sia le domande proposte che le eccezioni sollevate.
In generale con riferimento alle spese funerarie e alla pubblicazione del testamento le stesse devono essere di conseguenza ripartite pro quota con riferimento e in proporzione al valore delle rispettive attribuzioni patrimoniali e nel rispetto delle regole di formazione del consenso.
In particolare, la T. assume di avere effettuato i funerali del D. in primo luogo con le modalità dallo stesso richiesto (sepoltura in Sassari nel cimitero monumentale ovvero in Usini nel cimitero di famiglia). Orbene di detta disposizione del D. non è fornita prova alcuna di conseguenza che detta attività non può essere ricondotta alla volontà del de cuius in quanto alcuna determinazione scritta riconducibile al D. è stata prodotta. Quanto appurato comporta, quindi, che le modalità di espletamento dei funerali debbano essere ricondotte esclusivamente alla volontà della T. e di conseguenza anche il costo rappresentato nelle richieste avanzate alle convenute, riguardo le quali non esiste prova alcuna sia dell’accordo di effettuarli con le modalità indicate sia di una assunzione di impegno al pagamento delle spese da parte delle coeredi. In assenza quindi della prova che il D. avesse disposto per i suoi funerali come eseguiti dalla T. e dell’accordo delle convenute su dette modalità i costi richiesti dalla T. non possono essere assunti dalle convenute. Né può ritenersi riconoscimento valido nell’interesse di D.M. e S.E. l’avvenuto pagamento della somma di Euro 1.700 effettuato da S.D. attesa la natura parziaria e non solidale dei debiti ereditari.
Ciò in quanto, le spese funerarie, oneri derivante dal decesso del testatore, scontano lo stesso regime giuridico dei debiti ereditari (art. 752 c.c.) come costantemente affermato dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione che anche di recente ha statuito che” Le spese per le onoranze funebri rientrano tra i pesi ereditari che, sorgendo in conseguenza dell’apertura della successione, costituiscono, unitamente ai debiti del defunto, il passivo ereditario gravante sugli eredi, ex art. 752 c.c., sicché colui che ha anticipato tali spese ha diritto di ottenerne il rimborso da parte dei coeredi, purché essi non abbiano manifestato una volontà contraria alla sua attività gestoria. Il mancato dissenso, tuttavia, non giustifica anche il rimborso di spese incongrue ed eccessive, non potendosi ritenere che il coerede abbia l’onere di manifestare una volontà contraria anche sul “quantum”, con la conseguenza che il giudice del merito, nella quantificazione delle spese da rimborsare a chi le ha anticipate, è tenuto a verificare quale sia la somma congrua alla luce delle tariffe praticate da altre agenzie per lo stesso servizio.” Cass.17938/2020.
Come evidenziato dalla massima riportata appare necessario verificare non solo la volontà dei soggetti chiamati all’adempimento ma anche la congruità delle spese richieste, elementi tutti neppure allegati e di conseguenza neppure provati da parte attrice che si è limitata ad affermare la sussistenza della disposizione da parte del D. e l’assenso delle figlie mai chiedo e dimostrato.
Né può ritenersi supplettiva di dette elementi la prova che le figlie hanno partecipato alla cerimonia laica, presso la facoltà di Lettere dell’Università di Sassari, in quanto legittime partecipanti ad una celebrazione dell’ateneo, non certamente attestazione della loro determinazione a eseguire i funerali con le modalità effettuate dalla T.. Né tanto meno, ha valore in tal senso, il fatto che le stesse abbiano delegato la T. alla tumulazione del padre nella tomba a Usini, essendo le stesse uniche depositarie del diritto di provvedere alla tumulazione del padre essendo stata la T. esclusivamente compagna di fatto del D. e quindi, alla stregue delle norme in vigore, non idonea a chiederne e effettuarne la tumulazione.
La domanda sul punto deve essere rigettata.
Parimenti deve essere rigettata la richiesta della T. di rimborso totale delle somme da lei esborsate per custodire i beni mobili asseritamente di proprietà delle convenute e ciò per due ordini di motivi il primo attiene alla genericità della allegazione, non è dato sapere in alcun modo di qual mobili si tratti mancando la descrizione degli stessi e di conseguenza la possibilità di individuarne il proprietario.
Il secondo motivi attiene al contenuto del testamento nell’ambito del quale si dice che tutti i beni mobili presenti nella casa abitata dal D. apparterranno alla T. ad eccezione dei mobili della camera da letto e della sala appartenuti alla propria madre. Non è stato in alcun modo provato neppure che i beni mobili, rimasti nella disponibilità della T. e poi messi nel deposito per il quale si chiede il pagamento, siano gli stessi presenti nella casa di abitazione del D. con la conseguenza che nulla appare dovuto dalle convenute per tale titolo.
La domanda sul punto deve essere rigettata.
Quanto da ultimo alla richiesta di pagamento di quanto esborsato dalla T. per la pubblicazione del testamento deve osservarsi che detta pubblicazione è avvenuta nel suo esclusivo e generale interesse e di conseguenza la stessa ne doveva sopportare per intero il pagamento.
Resta da prendere in considerazione sia la domanda di riduzione testamentaria avanzata dalle convenute sia la domanda di pagamento della somma di Euro 30.000,00 corrisposta da S.D. al proprio genitore e a lei mai restituita dal padre il quale aveva provveduto a vendere l’immobile per il quale la figlia aveva pagato per alcuni anni i ratei di mutuo e aveva incamerato l’intero presso del quale non vi era più residuo alcuno nel conto corrente sul quale era stato versato, conto corrente cointestato con la T..
Ha eccepito in primo luogo la T. l’intervenuta prescrizione del diritto a proporre l’azione di riduzione essendo decorso il termine decennale dall’apertura della successione alla proposizione della domanda nell’odierno giudizio.
L’eccezione appare infondata e ciò alla luce di quanto evidenziato dalla Corte di Cassazione con la sentenza a sezioni unite n.20644/2004 con la quale è stato affermato il principio che il termine di prescrizione dell’azione di riduzione non può assolutamente decorrere dalla data di apertura della successione e neppure dalla data di pubblicazione del testamento pubblico o olografo se non presenti tutti gli interessati ma esclusivamente dal momento dell’accettazione dell’eredità da parte dei chiamati, verificandosi solo con l’accettazione la lesione del diritto alla legittima.
Nessuna prova è stata offerta dalla T. che attestasse l’avvenuta accettazione dell’eredità in data antecedente al decennio con conseguente infondatezza dell’eccezione proposta.
L’azione di riduzione proposta dalle convenute seppure legittima appare sfornita dei presupposti essenziali per il suo accoglimento.
Dalle allegazioni contenute nella comparsa di costituzione e risposte le convenute sostengono la sussistenza della lesione della loro quota di legittima verificatasi all’esito della vendita dell’immobile del quale il padre era proprietario, vendita avvenuta nell’anno 2010 a pochissima distanza dalla morte avvenuta nel mese di luglio 2011. Ritengono che avendo il padre disposto con il testamento la devoluzione a loro favore e a favore della madre della quota di legittima a loro spettanti, avendo egli provveduto a vendere detto immobile i loro diritti andavano soddisfatti sul prezzo ricavato.
In verità la domanda come proposta è insufficiente alla verifica dell’eventuale lesione della quota di legittima. Ed infatti il testatore è libero di disporre dei suoi beni fino al momento del suo decesso sia con atto tra vivi che per testamento. Per cui ben poteva il D.I. vendere l’appartamento di sua proprietà prima del suo decesso con ciò dovendosi ritenere revocata la disposizione testamentaria che lo aveva ad oggetto.
Vero è che il bene immobile non poteva cadere nella successione ma verosimilmente poteva cadervi la somma ricavata dalla vendita e presumibilmente per la sua interezza attesa la vicinanza della vendita al decesso. Vero è anche che il conto corrente sul quale la somma è stata versata è un conto corrente cointestato tra il D.I. e la T.V.. In siffatta situazione alquanto complessa, la semplice richiesta di azione di riduzione appare del tutto generica sia con riferimento ai beni immateriali destinati per successione alla T. (utilizzo di tutti i documenti e gli studi liberamente e tutti i diritti di autore per le pubblicazioni effettuate) sia con riferimento ai negozi, eventualmente sottostanti, all’utilizzo delle somme depositate nel conto corrente effettuato dal D. dopo la vendita dell’immobile. Aspetti tutti che andavano esplicitati con elementi oggettivi diretti alla ricostruzione dell’asse ereditario relitto completo al momento dell’apertura della successione dovendosi valutare la lesione con riferimento a tutti i beni caduti nella successione. Più precisamente occorreva allegare entità, numero e valore delle opere intellettuali devolute alla T., beni, entità e valori derivanti dal diritto di autore connesso alle predette opere e con riferimento al conto corrente, non poteva essere sufficiente a tal fine la ricostruzione dello stesso e la verifica dei prelievi effettuati nel periodo compreso tra la vendita dell’immobile e la il decesso; occorrendo valutare e considerare il fatto che la T. era cointestataria del conto corrente, che di conseguenza le rimesse potevano essere stata effettuate sia per ordine del D. sia per ordine della T. stessa e ciò qualunque fosse il destinatario, potendo ritenersi quelle effettuate dal D. se dirette alla T. donazione indiretta e quindi soggette a collazione, quelle effettuate dalla T. attività autonoma della stessa con effetti diversi se non supportata da idonea causale e legittima disposizione.
In siffatta situazione, in assenza di qualsivoglia puntuale inquadramento degli eventi rilevanti al fine della verifica della paventata lesione di legittima del tutto inutile deve ritenersi l’ordine di esibizione alla banca, richiesto dalle convenute, atteso proprio il fatto che anche avuta l’esibizione delle disposizioni in assenza di puntuale domanda rispetto a quanto sopra evidenziato la documentazione sarebbe stata del tutto ininfluente.
Deve, comunque, osservarsi che deve ritenersi molto verosimile che la T. avesse il controllo del conto corrente del quale era cointestataria e che potesse autonomamente o con il consenso del D. operare su detto conto che vedeva poste positive esclusivamente riconducibili al D., la somma ricavata dalla vendita e il trattamento pensionistico dello stesso ammontante a oltre 2.800 Euro mensili. La stessa sicuramente, se in buona fede, ben poteva giustificare l’utilizzo delle somme del conto corrente che nell’arco di un anno circa ha visto il venir meno di una somma superiore a 100.000 Euro, somma del tutto esorbitante il semplice mantenimento del D. anche se gravemente malato.
La domanda di riduzione proposta dalle convenute deve essere di conseguenza rigettata.
Quanto al credito di Euro 30.000 vantato da S.D. nei confronti del padre deve osservarsi che trattasi di debito ereditario in quanto contratto da D.I. e che la restituzione incombe a tutti gli eredi compresa la T., stante la sua accertata qualità come sopra. La stessa comunque, ha eccepito l’intervenuta prescrizione essendosi aperta la successione nel mese di luglio 2011 e essendo stata richiesto il pagamento della somma, seppure pro quota, solamente con la comparsa di costituzione e risposte del presente giudizio avvenuta in data 23.9.2021.
Deve di conseguenza essere dichiarata l’intervenuta prescrizione del diritto di S.D. essendo intervenuta la prescrizione decennale e non avendo la stessa dato prova di avere posto in essere validi atti interruttivi della stessa.
Concludendo le domanda reciprocamente proposte vanno rigettate e le spese del presente giudizio interamente compensate tra le parti in applicazione del principio della reciproca soccombenza.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza eccezione e deduzione respinta;
1) Rigetta la domanda proposta da T.V.;
2) Rigetta la domanda riconvenzionale proposta dalle convenute;
3) Dichiara interamente compensate tra le parti le spese del presente giudizio
Così deciso in Sassari, il 29 dicembre 2022.
Depositata in Cancelleria il 2 gennaio 2023.
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