Il danno non patrimoniale subito dal prossimo congiunto di un soggetto deceduto è necessariamente unitario. L’accertamento dei profili di cui si esso compone, cioè l’interiore sofferenza morale soggettiva e quella che si riflette sul piano dinamico-relazionale, incide solamente sulla quantificazione del danno, commisurata alla sua gravità ed all’effettiva entità; ma non può pervenire sino ad ipotizzare due distinte entità, suscettibili di autonoma valutazione sul piano economico. La congiunta attribuzione del danno morale e del danno da perdita del rapporto parentale comporta l’illegittima duplicazione del risarcimento del danno, in quanto la sofferenza patita nel momento in cui la perdita è percepita, e quella che accompagna l’esistenza del soggetto che l’ha subita, altro non sono che due aspetti del medesimo pregiudizio, che va accertato ed unitariamente ristorato.

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Corte d’Appello|Bari|Sezione 3|Civile|Sentenza|11 gennaio 2023| n. 20

Data udienza 7 dicembre 2022

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

CORTE D’APPELLO DI BARI

Terza Sezione Civile

La Corte, in composizione collegiale, nella persona dei seguenti Magistrati:

dott. Michele ANCONA Presidente

dott. Vittorio GAETA Consigliere

dott. Michele TROISI Consigliere Relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di II Grado iscritta al R.G. n.1454/2020 promossa da:

(…) ((…)), (…) ((…)) e (…) ((…)), rapp.ti e difesi dall’avv. (…),

unitamente al quale sono elettivamente domiciliati in Gravina in Puglia, alla (…)

Appellanti

contro

(…) ((…)) e (…) ((…))

Contumaci

nonché contro

la (…) S.p.a. (C.F.P.IVA (…)), in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’avv. (…), unitamente al quale è elettivamente domiciliata in Bari, al corso (…)

Appellata

avente ad oggetto:

appello avverso la sentenza n.3484/2020, emessa dal Tribunale di Bari il 11.11.2020 (caso morte), sulle conclusioni rassegnate dalle parti all’udienza del 25.5.2022.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

In data 14.5.2013, alle ore 8.10 circa, nel centro abitato di Altamura, si verificava un sinistro stradale che vedeva coinvolto il giovane (…), all’epoca dei fatti sedicenne, il quale viaggiava, quale terzo trasportato, nell’autovettura di proprietà della sig.ra Filomena Antonelli, nell’occasione condotta dal sig. (…).

Il conducente dell’autovettura in questione, una Daewoo “Matiz”, targata (…) ed assicurata con la (…) S.p.a., mentre percorreva la via Padre Pio, con direzione Via Parisi, ad un certo punto del percorso perdeva il controllo del veicolo e, dopo aver impattato sullo spartitraffico, terminava la propria corsa contro un albero posto sul marciapiede opposto, ribaltandosi.

A seguito del sinistro, il giovane (…) perdeva la vita.

In data 9.1.2014 , prima che fosse avviato il presente giudizio, la (…) S.p.a. corrispondeva ad entrambi i genitori del ragazzo Euro 339.218,00, ed Euro 58.150,00 in favore della sorella (…), che venivano accettate dai beneficiari a titolo di acconto sul maggior danno.

Instaurato il giudizio, nel corso di causa la Società corrispondeva le seguenti ulteriori somme: Euro 70.000,00 a favore di ciascun genitore, ed Euro 15.000,00 in favore della sorella, oltre ad Euro 5.545,14 per spese legali.

Con la sentenza di primo grado il Tribunale di Bari, accertata la responsabilità del sig. (…), e calcolando i versamenti effettuati nelle more, accertava che, per il sinistro in questione, residuava una differenza in favore dei congiunti del ragazzo e, per l’effetto, condannava la (…) S.p.a. a risarcire ai genitori l’importo di Euro 3.200,00 ed alla sorella l’importo di Euro 3.478,42, oltre ad Euro 5.815,00 per spese legali.

Avverso la decisione di primo grado propongono i sig.ri (…)-(…), i quali si affidano a sei motivi di gravame con i quali contestano la esiguità delle somme liquidate dal Tribunale, eccependo il mancato riconoscimento del danno morale; la mancata quantificazione del danno nella misura massima prevista dai parametri, attese le circostanze del caso; la mancanza di motivazione sui criteri di liquidazione del danno; l’errore nel calcolare la differenza tra quanto versato dalla (…) S.p.a. e quanto loro ancora da corrispondere; l’esistenza di un danno biologico, di matrice psicologica, in capo ai genitori del defunto; la esiguità della condanna delle loro controparti alle spese legali, non parametrata al valore effettivo della presente controversia.

I sig.ri (…) e (…) sono rimasti contumaci.

Si è, invece, costituita la (…) S.p.a. che resiste all’appello e chiede la conferma della sentenza impugnata.

MOTIVI DELLA DECISIONE

L’appello non ha ad oggetto l’accertamento della responsabilità del sinistro che ci occupa, sul quale si è formato il giudicato.

Resta da stabilire unicamente se, alla luce della vicenda processuale ed extraprocessuale su descritta, gli appellanti abbiano diritto al risarcimento delle ulteriori somme che rivendicano e che hanno quantificato, nelle conclusioni dell’atto di appello, in Euro 250.000,00 ciascuno a favore di (…) e di (…), oltre al danno biologico di matrice psicologica da liquidarsi secondo equità, ed Euro 187.850,00 in favore di (…), o della diversa somma ritenuta di Giustizia.

Con il primo motivo di gravame, gli appellanti si dolgono del fatto che il Giudice di primo grado, pur riconoscendo la gravità della perdita umana subita, ha affermato che il danno morale, quale voce aggiuntiva rispetto al danno morale, non è dovuto in quanto parte integrante del danno da perdita parentale.

Essi, pertanto, ne chiedono un’autonoma valutazione e liquidazione.

Il motivo è, ad avviso della Corte, infondato.

Il danno non patrimoniale subito dal prossimo congiunto di un soggetto deceduto è necessariamente unitario.

L’accertamento dei profili di cui si esso compone, cioè l’interiore sofferenza morale soggettiva e quella che si riflette sul piano dinamico-relazionale, incide solamente sulla quantificazione del danno, commisurata alla sua gravità ed all’effettiva entità; ma non può pervenire sino ad ipotizzare due distinte entità, suscettibili di autonoma valutazione sul piano economico.

La giurisprudenza di legittimità, del resto, afferma, con orientamento pacifico, che la congiunta attribuzione del danno morale e del danno da perdita del rapporto parentale comporta l’illegittima duplicazione del risarcimento del danno, in quanto la sofferenza patita nel momento in cui la perdita è percepita, e quella che accompagna l’esistenza del soggetto che l’ha subita, altro non sono che due aspetti del medesimo pregiudizio, che va accertato ed unitariamente ristorato (cfr. Cass. Civ., sez. III, 11.11.2019, n.28989).

Con il secondo motivo di gravame, gli appellanti si dolgono della quantificazione del danno effettuata dal Tribunale, sostenendo che “Le tabelle del tribunale di Milano prevedono una forbice per il danno patito dai genitori per la perdita del figlio che va da un minimo di Euro.165.960,00 ad un massimo di Euro.331.920,00. Tenuto conto (degli elementi innanzi richiamati, ossia) dell’età del minore-vittima del sinistro stradale (16 anni) e della età dei genitori (44 e 43 anni i genitori all’epoca del sinistro), del rapporto di convivenza, del legame affettivo con la vittima della assenza di altri figli maschi, della natura del sinistro stradale, è giusto riconoscere il massimo (ossia Euro.331.920,00 per ciascun genitore). Stesso discorso vale per la sorella: le tabelle del tribunale di Milano riconoscono alla sorella (o fratello) una somma che va da un minimo di Euro.24.000,00 ad un massimo di Euro.144.000,00. circostanza la sorella convivente, all’epoca dei fatti aveva appena 18 anni (e non 22, come erroneamente scritto in Sentenza) ed ha perso l’unico fratello, perdendo per sempre quel legame affettivo che non potrà più avere, essendo rimasta oggi e in conseguenza del sinistro mortale, figlia unica, pertanto anche per la sorella (…) è lecito chiedere il massimo ossia Euro.144.000,00” (cfr. appello, pagg. 10 e 11).

Il motivo è infondato.

Le cd. “tabelle milanesi”, pur indicando dei valori che vanno da un minimo ad un massimo, non prevedono affatto un “minimo garantito” per la liquidazione del danno non patrimoniale, derivante dalla perdita del rapporto parentale.

Il giudice deve valutare caso per caso le circostanze, non essendo il danno in re ipsa ed incombendo, a carico della parte, l’onere di allegazione e di prova del danno subito, ferma la possibilità di porre a fondamento della propria decisione le nozioni di fatto che rientrano nella comune esperienza, nonché di ricorrere a presunzioni.

Le “tabelle” sono strutturate in modo tale che il valore monetario, indicato nella prima colonna, è quello “base” che, come detto, non rappresenta affatto un “minimo garantito” (cfr. tabelle ed. 2021, paragrafo III, denominato “Danno non patrimoniale derivante da perdita del rapporto parentale”), ma rappresenta, nelle intenzioni dei redattori delle “tabelle”, la “uniformità pecuniaria di base” (cui fanno riferimento sia la Corte Costituzionale, con la sentenza n.184/1986, sia la Corte di Cassazione, con la sentenza n.12408/2011).

In altri termini, le “tabelle” esprimono un valore “equo” in grado di garantire la parità di trattamento da applicare in tutti i casi in cui la fattispecie concreta non presenti circostanze idonee ad aumentarne o ridurne l’entità.

I valori massimi, indicati nella seconda colonna della Tabella, vengono applicati solo laddove la parte alleghi, e rigorosamente provi, circostanze di fatto da cui possa inferirsi, anche in via presuntiva, un maggiore sconvolgimento della propria vita in conseguenza della perdita del rapporto parentale.

Lo stesso discorso vale, evidentemente, nel caso in cui il giudice ritenga di liquidare un valore intermedio tra il “minimo” ed il “massimo”, a seguito della allegazione, e relativa prova, di circostanze specifiche e rilevanti.

Su tali elementi, cioè, incide la valutazione discrezionale del giudice, il quale stabilisce quale sia l’aumento “personalizzato” del danno, che può giungere, come detto, fino ai valori massimi, indicati nella seconda colonna della Tabella medesima.

Ma non si tratta affatto di un automatismo.

Trasponendo i summenzionati principi alla fattispecie che ci occupa, il Tribunale di Bari ha accordato ai sig.ri (…)-(…) il danno da perdita del rapporto parentale in quanto, sulla base degli elementi che essi hanno allegato e comprovato (anche mediante presunzioni), è risultato effettivamente che, al di là del mero dato del vincolo familiare, in famiglia vi fosse un particolare ed intenso legame parentale, condito da particolari abitudini di vita, venute meno con la scomparsa del congiunto.

Sulla base dell’accertata esistenza del legame parentale, il Tribunale ha riconosciuto agli appellanti una somma maggiorata rispetto a quella “base”, valorizzando presuntivamente l’età giovanile dei genitori; la sostanziale coetanea età dei fratelli Ivan e Luana; l’intensità del rapporto del defunto con i genitori e con la sorella; l’età minore stessa del defunto; le modalità traumatiche del decesso.

Il primo giudice, in altri termini, ha ritenuto di discostarsi dal valore base di liquidazione del danno e di liquidarne l’importo in Euro 250.000,00 per ciascuno dei genitori ed Euro 79.000,00 in favore della sorella.

Non ha riconosciuto le maggiori somme rivendicate oggi dagli appellanti rilevando come essi non avessero fornito elementi ulteriori che potessero, in qualche modo, indurlo a “personalizzare” ulteriormente il risarcimento, con l’aumento dell’importo già liquidato.

A fronte della motivazione contenuta nella sentenza appellata, peraltro esaustiva e chiara sul punto, gli appellanti non hanno fornito, a questa Corte, elementi di critica dai quali potesse desumersi che la valutazione discrezionale del Tribunale di Bari sia stata illogica o manifestamente infondata; né hanno allegato la presenza di circostanze, diverse da quelli già oggetto di disamina in primo grado (vale a dire lo stretto legame di parentela e la convivenza), ritualmente dedotte in primo grado e non valutate.

Le argomentazioni da ultimo svolte portano a ritenere infondato anche il terzo motivo di appello, con il quale i sig.ri (…)-(…) si dolgono della carente motivazione sui criteri di calcolo del danno e la sua personalizzazione.

In realtà, il Tribunale ha chiarito esaustivamente, alle pagine 19 e 20, l’iter logico che lo ha condotto a riconoscere le somme liquidate enunciando, oltre ai criteri del proprio giudizio discrezionale, anche l’insufficiente allegazione di fatti ulteriori suscettibili di disamina.

Con il quarto motivo di gravame, gli appellanti si dolgono dell’errore di calcolo nella liquidazione delle somme residue contenute nel PQM della sentenza di primo grado.

Essi sostengono che, essendo stata liquidata per ciascuno dei genitori del ragazzo l’importo di Euro 250.000,00, la differenza risultante tra detta somma e gli acconti versati dalla (…) S.p.a. non corrisponde a quella indicata in sentenza.

L’assicurazione, sul punto, si limita a contestare il complessivo tenore del motivo e la non corrispondenza con le conclusioni; ma, sostanzialmente, non contesta l’errore di calcolo che, effettivamente, sussiste.

Il motivo va, dunque, accolto e l’errore di calcolo va emendato riconoscendo a ciascuno dei genitori del giovane (…) la differenza di Euro 10.391,00 ed alla sig.ra (…) la somma di Euro 5.850,00.

Trattandosi di debiti di valore, espressi nel valori monetari correnti alla data della sentenza di primo grado, le somme suddette vanno devalutate alla data del sinistro e rivalutazione annualmente.

Sulle stesse, anno per anno rivalutate, vanno riconosciuti gli interessi compensativi calcolati in misura pari al saggio legale fino alla data di pubblicazione della presente sentenza.

Sulle somme finali così ottenute (comprensive di capitale ed interessi), trasformate, per effetto della liquidazione operata con la presente sentenza, da debiti di valore in debiti di valuta, vanno altresì riconosciuti gli interessi corrispettivi, calcolati in misura pari al saggio legale a decorrere dalla data di pubblicazione della sentenza di primo grado e fino all’effettivo soddisfo, secondo i criteri stabiliti dalla Corte suprema (Cass., SS.UU., n.1712/1995 e successive conformi).

Con il quinto motivo di gravame, i soli Pietro (…) ed Anna (…) si dolgono del mancato riconoscimento del danno biologico da loro subito a seguito della tragedia familiare vissuta.

Essi richiamano, a sostegno probatorio delle loro allegazioni le perizie redatte dalla dott.ssa (…), loro consulente psicologa-psicoterapeuta, che il Tribunale non avrebbe in alcun modo valutato.

Chiedono, nelle conclusioni, la condanna delle controparti al risarcimento del danno da liquidarsi in via equitativa.

Il motivo è inammissibile prima ancora che infondato.

Il Giudice di primo grado ha ritenuto tale richiesta infondata adeguatamente argomentando che gli appellanti non avessero fornito la prova del danno biologico inteso come lesione dell’integrità psicofisica eziologicamente riconducibile alla sofferenza interiore dovuta alla grave perdita del figlio.

Il Tribunale ha, altresì, valutato il contenuto delle relazioni redatte dalla loro consulente psicologa ed ha ritenuto che, dalla stessa, non potessero evincersi profili di danno biologico, autonomamente valutabile; ma unicamente la prova di un disturbo post traumatico da stress, che è uno stato emotivo conseguenza tipica di eventi del tipo di quelli per cui è causa.

Gli appellanti non hanno confutato la ratio decidendi del tribunale, limitandosi a richiamare la valenza probatoria degli scritti della dott.ssa (…), senz’altro aggiungere e senza offrire, pertanto, elementi di critica della motivazione della sentenza appellata.

Il motivo è, dunque, inammissibile ai sensi dell’art. 342 c.p.c.-

Solo per mera completezza di esposizione, va evidenziato che il motivo è, altresì, palesemente infondato.

La consulente psicologa, infatti, non ha tracciato un profilo di danno biologico dei propri periziandi; ma ha redatto delle relazioni nelle quali ha riportato ciò che essi le hanno riferito, nel corso delle tre sedute (due per la sig.ra (…) ed una per il sig. (…)), senza trarre alcuna conclusione medico legale anzi concludendo ogni suo scritto con la raccomandazione di seguire un sostegno psicologico adeguato.

Orbene, di tale percorso psicologico non vi è traccia agli atti di causa, ragion per cui se ne deve dedurre che non ve ne sia stato bisogno.

Le relazioni in questione, dunque, non provano nulla ed in mancanza di prova del danno, non può darsi luogo neanche ad alcuna valutazione equitativa.

Con l’ultimo motivo di gravame, gli appellanti si dolgono della esiguità ed erroneità della condanna alle spese di lite, che il Tribunale ha liquidato in complessivi Euro 5.815,00, in aggiunta ad Euro 4.915,00 già versata dalla (…) S.p.a. in corso di causa, applicando i parametri medi dello scaglione di valore tra Euro 52.000,00 ed Euro 260.000,00, riducendo alla metà il compenso della fase istruttoria.

Essi sostengono che il primo giudice non avrebbe indicato la somma, complessivamente riconosciuta a tale titolo, e non avrebbe tenuto conto né della complessità della controversia oggetto di causa, né del numero di parti assistite.

Il motivo è inammissibile ai sensi dell’art. 342 c.p.c.-

L’appello avverso il capo della sentenza di primo grado con il quale vengono liquidate le spese processuali è inammissibile qualora la parte deduca soltanto l’erroneità della decisione, senza indicare le norme violate o, in ogni caso, senza specificare le ragioni specifiche per le quali, secondo l’appellante stesso, il giudice avrebbe dovuto liquidare un importo diverso.

Nel caso che ci occupa, gli appellanti si dolgono che il Tribunale non abbia tenuto conto della complessità della controversia oggetto di causa e del numero di parti assistite; ma non hanno chiarito quali siano le ragioni di particolare complessità del presente giudizio che avrebbero suggerito una valutazione discrezionale che conducesse ad applicare i parametri in misura superiore a quella media e che il Tribunale non avrebbe considerato.

Nella fattispecie, il Tribunale ha indicato quali siano stati i parametri che ha adottato per la liquidazione delle spese e le ragioni per le quali ha ritoccato la voce relativa alla fase istruttoria e non ha concesso l’aumento per il numero delle parti rappresentate, previsto dall’art. 4, co. 2, D.M. n.55/2014.

Tale passo motivazionale non è stato affatto censurato.

Ma il motivo si appalesa, altresì, infondato.

La determinazione degli onorari, poiché è ancorata tra un minimo ed un massimo per voci predeterminate, non richiede, normalmente, una specifica motivazione, attesa la facile controllabilità della relativa operazione contabile.

La motivazione adottata dal Tribunale, che ha ridotto alla metà i soli compensi della fase istruttoria ed ha ritenuto che, trattandosi della medesima difesa per tutte e tre le parti costituite, non ha riconosciuto l’aumento per le parti costituite, è di facilmente verificabile e controllabile.

Ed invero, il promo giudice ha indicato gli importi corrisposti dalla (…) S.p.a., in corso di causa, a titolo di spese legali (Euro 4.915,00) ed ha liquidato l’importo residuo (Euro 5.815,00) precisando che ha applicato i parametri medi dello scaglione fino ad Euro 260.000,00.

Orbene, la somma degli importi incassati dagli appellanti, per le spese legali, assomma a complessivi Euro 10.730,00, che corrisponde alla liquidazione dei parametri medi di quello scaglione, ridotti i valori della fase istruttoria.

La liquidazione, pertanto, corrisponde perfettamente ai parametri di cui al D.M. n.55/2014.

L’accoglimento solo parziale dell’appello giustifica l’integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.

P.Q.M.

La Corte d’Appello di Bari, definitivamente pronunciando sull’appello proposto da (…), (…) e (…) nei confronti di (…), (…) e (…) S.p.a., ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:

1) accoglie l’appello per quanto di ragione e, in parziale riforma della sentenza di primo grado, condanna gli appellati, in solido tra loro, al pagamento della residua somma di Euro 10.391,00, in favore di ciascuno dei sig.ri (…) ed (…), ed Euro 5.850,00 in favore di (…), con gli accessori indicati in parte motiva.

2) rigetta nel resto l’appello;

3) compensa integralmente, tra le parti, le spese del presente grado.

Così deciso in Bari, nella camera di consiglio del 7 dicembre 2022.

Depositata in Cancelleria il 11 gennaio 2023.

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Avv. Umberto Davide

Fare un ottimo lavoro: questo è il mio lavoro! Su tutte, è indubbiamente, la frase, che meglio mi rappresenta. Esercitare la professione di Avvocato, costituisce per me, al tempo stesso, motivo di orgoglio, nonchè costante occasione di crescita personale, in quanto stimola costantemente le mie capacità intellettuali. Essere efficiente, concreto e soprattutto pratico, nell’affrontare le sfide professionali, offrendo e garantendo, al tempo stesso, a tutti coloro che assisto, una soluzione adatta e soprattutto sostenibile, alle questioni che mi presentano e mi affidano, questo è il mio impegno.