Come e’ noto, in tema di interpretazione del contratto, l’accertamento della volonta’ degli stipulanti, in relazione al contenuto del negozio, si traduce in un’indagine di fatto affidata in via esclusiva al giudice di merito. Ne consegue che tale accertamento e’ censurabile in sede di legittimita’ soltanto nel caso in cui la motivazione risulti talmente inadeguata da non consentire di ricostruire l'”iter” logico seguito dal giudice per attribuire all’atto negoziale un determinato contenuto, oppure nel caso di violazione delle norme ermeneutiche. La denuncia di quest’ultima violazione esige una specifica indicazione dei canoni in concreto non osservati e del modo attraverso il quale si e’ realizzata la violazione, mentre la denunzia del vizio di motivazione implica la puntualizzazione dell’obiettiva deficienza e contraddittorieta’ del ragionamento svolto dal giudice di merito, non potendo nessuna delle censure risolversi in una critica del risultato interpretativo raggiunto dal giudice, che si sostanzi nella mera contrapposizione di una differende interpretazione (tra le tante v. Cass. 13-12-2006 n. 26683; Cass. 23-8-2006 n. 18375; Cass. 2-5-2006 n. 10131). Per sottrarsi al sindacato di legittimita’, quella data dal giudice del merito al contratto non deve essere l’unica interpretazione possibile, o la migliore in astratto, ma una delle possibili e plausibili interpretazioni, si’ che quando di una clausola contrattuale siano possibili due o piu’ interpretazioni, non e’ consentito, alla parte che aveva proposto la interpretazione poi disattesa dal giudice del merito, dolersi in sede di legittimita’ che sia stata privilegiata l’altra
Corte di Cassazione, Sezione 2 civile Sentenza 23 gennaio 2017, n. 1651
Integrale
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MAZZACANE Vincenzo – Presidente
Dott. MIGLIUCCI Emilio – Consigliere
Dott. MATERA Lina – rel. Consigliere
Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere
Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 21912-2012 proposto da:
(OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) (OMISSIS), elettivamente domiciliati in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentati e difesi dagli avvocati (OMISSIS);
– ricorrenti –
contro
(OMISSIS), quale procuratore speciale di (OMISSIS) unica erede di (OMISSIS), (OMISSIS) unica erede del sig. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS);
– controricorrente –
e contro
EREDI (OMISSIS) COLLETTIVAMENTE ED IMPERSONALMENTE, (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS);
– intimati –
avverso la sentenza n. 16/2012 della CORTE D’APPELLO di PALERMO, depositata il 16/01/2012;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 05/10/2016 dal Consigliere Dott. LINA MATERA;
udito l’Avvocato (OMISSIS), con delega depositata in udienza degli Avvocati (OMISSIS), difensori dei ricorrenti, che ha chiesto l’accoglimento del ricorso;
udito l’Avvocato (OMISSIS), difensore del resistente che ha chiesto di depositare cartoline di ricevimento del controricorso e chiede rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. SGROI Carmelo, che ha concluso per l’inammissibilita’ del ricorso di (OMISSIS) e il rigetto del ricorso di (OMISSIS).
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza in data 18-12-2007 il Tribunale di Termini Imerese, in accoglimento per quanto di ragione della domanda (petizione di eredita’) proposta da (OMISSIS) e (OMISSIS), cosi’ disponeva – dichiarava che l’immobile sito in (OMISSIS), meglio descritto nella consulenza tecnica d’ufficio in atti ed indicato come “appartamento tripiano di sx” e “appartamento monopiano”, era compreso nell’asse ereditario di (OMISSIS) ved. (OMISSIS) al momento dell’apertura della sua successione, e che (OMISSIS) e (OMISSIS) erano eredi della defunta;
– dichiarava che il predetto immobile era detenuto senza titolo da (OMISSIS), e per l’effetto condannava quest’ultima a restituirlo agli attori, nonche’ a corrispondere, a titolo di risarcimento danni per l’illegittima detenzione del bene dal 19/12/1993 alla data di deposito della sentenza, la somma di Euro 64.452,96 oltre interessi, e per l’illegittima detenzione dell’immobile dalla data di deposito della sentenza la somma di Euro 413,16 mensili, oltre interessi;
– rigettava le domande proposte nei confronti di (OMISSIS) e le domande svolte in via riconvenzionale da (OMISSIS).
Avverso la predetta decisione proponevano appello principale (OMISSIS) e appello incidentale (OMISSIS).
Con sentenza in data 16-1-2012 la Corte di Appello di Palermo, in parziale riforma della sentenza di primo grado, riduceva l’importo dovuto a titolo risarcitorio ai (OMISSIS) ad Euro 36.255,96, oltre interessi per il periodo compreso tra il 19-12-1993 e la data di deposito della sentenza di primo grado, e ad Euro 232.41 mensili, oltre interessi, dalla data di deposito della sentenza di primo grado a quella di restitutione dell’immobile.
La Corte territoriale, per quanto ancora rileva in questa sede:
– riteneva infondato il motivo di gravame con cui si era eccepita la nullita’ per indeterminatezza dell’oggetto dell’atto di compravendita stipulato il (OMISSIS) nella citta’ di (OMISSIS) tra (OMISSIS) e la figlia (OMISSIS) in (OMISSIS) – alla quale erano succeduti i figli (OMISSIS) e (OMISSIS) -, rilevando che con tale la (OMISSIS) aveva inteso alienare alla figlia l’intero fabbricato situato alla (OMISSIS), non risultando in alcun modo che la predetta avesse voluto vendere solo una parte di tale immobile;
– disattendeva il motivo di appello con cui si chiedeva la liquidazione di migliorie e addizioni apportate nell’immobile, rilevando che l’appellante non aveva specificato quali fossero le migliorie apportate, e che non poteva disporsi la chiesta consulenza tecnica d’ufficio, stante il suo contenuto meramente esplorativo;
– che, al contrario, appariva meritevole di accoglimento il motivo di impugnazione volto alla riduzione dell’ammontare risarcitorio, non avendo gli appellati specificamente contestato il valore locativo dell’immobile indicato nell’atto di appello, pari ad Euro 232.41 mensili.
Per la cassazione di tale sentenza hanno proposto ricorso (OMISSIS) e (OMISSIS), sulla base di quattro motivi.
Ha resistito con controricorso (OMISSIS), quale procuratore speciale di (OMISSIS), unica erede di (OMISSIS) nonche’ di (OMISSIS), erede di (OMISSIS).
In prossimita’ dell’udienza i ricorrenti hanno depositato memoria ex articolo 378 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1) Con il primo motivo i ricorrenti denunciano violazione e falsa applicazione degli articoli 1418, 1346, 1362, 1364, 1366, 1367, 1350, 1470 e 922 c.c., dell’articolo 112 c.p.c. e dei principi in tema di legittimazione attiva, nonche’ la contraddittoria e insufficiente motivazione su fatti decisivi e la violazione dei principi generali di ragionevolezza e di buona fede. Sostengono che la Corte di Appello ha erroneamente disatteso l’eccezione di nullita’ per indeterminatezza e indeterminabilita’ dell’oggetto dell’atto di compravendita del (OMISSIS), sul quale gli attori hanno basato la loro legittimazione attiva, sostenendo che con tale atto la loro dante causa avrebbe acquistato dalla madre la proprieta’ dell’intero fabbricato composto da tre piani sito alla (OMISSIS).
Deducono che il giudice del gravame ha pretermesso il tenore letterale del predetto contratto, in base al quale oggetto della compravendita non era l’intero fabbricato, ma solo 3 vani (degli 11 dei quali l’intero stabile e’ composto o dei 7.5 di cui alle risultanze catastali, peraltro non risulta dall’atto); il che comportava l’impossibilita’ di individuare quali fossero i vani che le parti effettivamente intendevano vendere e acquistare.
Rilevano che la Corte di Appello ha erroneamente utilizzato per identificazione dell’oggetto del contratto di compravendita in questione dati catastali e confini che non emergevano da tale atto, ma dal diverso e successivo atto di deposito di esso presso il notaio (OMISSIS) di (OMISSIS) “ai fini di voltura e di trascrizione” in Italia.
Aggiungono che non e’ chiaro a quale delle due distinte unita’ Immobiliari aventi accesso dal numero civico (OMISSIS) intendessero riferirsi le parti contraenti.
Con il secondo motivo le ricorrenti lamentano la violazione dell’articolo 1367 c.c. e dell’articolo 112 c.p.c., nonche’ la contraddittoria e insufficiente motivazione, per non avere la Corte di Appello considerato che sulla base della mera indicazione della via e del numero civico, contenuta nell’atto di compravendita, si rischiava di far rientrare nella previsione di tale atto altro appartamento, avente un accesso anche dalla (OMISSIS), la cui proprieta’ in capo ai ricorrenti non era mai stata contestata dagli attori.
Il terzo motivo denuncia violazione e falsa applicazione degli articoli 2043, 2040, 2056, 1223, 1803 e 2697 c.c., nonche’ contraddittoria motivazione, per avere la Corte di Appello condannato i ricorrenti, al risarcimento dei danni da illegittima detenzione dell’immobile, senza considerare che l’occupazione era avvenuta con il consenso della proprietaria ed era, pertanto, da ritenere legittima almeno fino alla data di proposizione della domanda, e che, per il periodo successivo, gli attori non avevano provato di aver subito una effettiva lesione patrimoniale.
Con il quarto motivo, infine, i ricorrenti si dolgono della violazione e falsa applicazione degli articoli 2056 e 1223 c.c., articolo 112, 190 e 194 c.p.c. nonche’ della contraddittoria motivazione, in ordine al mancato riconoscimento delle migliorie e addizioni.
2) Il ricorso proposto da (OMISSIS) e’ inammissibile per carenza di interesse, in quanto tutte le domande proposte nei confronti del predetto convenuto sono state rigettate dal Tribunale, con statuizione non impugnata dagli attori e passata, quindi, in giudicato.
E invero, il principio enunciato nell’articolo 100 c.p.c., secondo il quale per proporre una domanda o per contraddire ad essa, e’ necessario avervi interesse, si estende anche ai giudizi di impugnazione, nei quali, in particolare, l’interesse ad impugnare una sentenza o un suo capo va desunto dall’utilita’ giuridica che, dall’eventuale accoglimento del gravame, possa derivare alla parte proponente, e si ricollega, pertanto, una soccombenza, anche solo parziale, nel precedente giudizio, in difetto della quale l’impugnazione e’ inammissibile. Ne consegue, da un lato, l’assenza dell’interesse ad agire e’ rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del procedimento, in quanto tale interesse costituisce un requisito per la trattazione del merito della domanda; dall’altro, che e’ diritto-dovere del giudice, investito di una “domanda”, verificare, d’ufficio, se tale “interesse” sussiste, o meno, nel caso concreto, a prescindere dalle richieste, eventualmente difformi, delle parti (Cass. 20-5-2002 n. 73424).
Il ricorso proposto da (OMISSIS) deve essere rigettato.
I primi due motivi difettano di autosufficienza, non essendo stato riprodotto nel ricorso l’intero testo dell’atto di compravendita in questione, si’ da porre questa Corte nelle condizioni di verificare l’eventuale fondatezza delle doglianze mosse.
In ogni caso, si osserva che le censure mosse dalla ricorrente tradiscono, il reale intento di ottenere una valutazione della volonta’ contrattuale diversa rispetto a quella compiuta dalla Corte di Appello, la quale, nel disattendere l’eccezione di nullita’ dell’atto di vendita del (OMISSIS) per inderminatezza dell’oggetto, ha ritenuto che con tale atto (OMISSIS) ha inteso alienare alla figlia (OMISSIS) in (OMISSIS) l’intero Fabbricato situato in (OMISSIS), non rilevandosi alcun modo che la stessa abbia voluto vendere solo una parte di tale immobile.
Il convincimento espresso al riguardo dal giudice del gravame risulta sorretto da un percorso argomentativo privo di vizi logici, con cui, pur essendosi dato atto che l’immobile alienato e’ stato indicato nell’atto compravendita come un fabbricato di tre vani (a fronte della certificazione catastale dalla quale risulta che lo stesso e’ composto di 7,5 vani catastali ed a fronte degli accertamenti contenuti nella C.T.U., dai quali risulta che nell’immobile oggetto di causa sono state rinvenute due distinte unita’ immobiliari), e’ stato rilevato, in particolare, che, essendo l’ingresso del fabbricato situato esclusivamente in (OMISSIS), ove l’alienante avesse inteso limitare la compravendita ad una parte soltanto di tale fabbricato, ne avrebbe indicato l’effettiva consistenza, effettuando preventivamente un frazionamento catastale.
Come e’ noto, in tema di interpretazione del contratto, l’accertamento della volonta’ degli stipulanti, in relazione al contenuto del negozio, si traduce in un’indagine di fatto affidata in via esclusiva al giudice di merito. Ne consegue che tale accertamento e’ censurabile in sede di legittimita’ soltanto nel caso in cui la motivazione risulti talmente inadeguata da non consentire di ricostruire l'”iter” logico seguito dal giudice per attribuire all’atto negoziale un determinato contenuto, oppure nel caso di violazione delle norme ermeneutiche. La denuncia di quest’ultima violazione esige una specifica indicazione dei canoni in concreto non osservati e del modo attraverso il quale si e’ realizzata la violazione, mentre la denunzia del vizio di motivazione implica la puntualizzazione dell’obiettiva deficienza e contraddittorieta’ del ragionamento svolto dal giudice di merito, non potendo nessuna delle censure risolversi in una critica del risultato interpretativo raggiunto dal giudice, che si sostanzi nella mera contrapposizione di una differende interpretazione (tra le tante v. Cass. 13-12-2006 n. 26683; Cass. 23-8-2006 n. 18375; Cass. 2-5-2006 n. 10131). Per sottrarsi al sindacato di legittimita’, quella data dal giudice del merito al contratto non deve essere l’unica interpretazione possibile, o la migliore in astratto, ma una delle possibili e plausibili interpretazioni, si’ che quando di una clausola contrattuale siano possibili due o piu’ interpretazioni, non e’ consentito, alla parte che aveva proposto la interpretazione poi disattesa dal giudice del merito, dolersi in sede di legittimita’ che sia stata privilegiata l’altra (Cass. 12-7-2007 n. 15604; Cass. 22/2/2007 n. 4178; Cass. 14-11- 2003 n. 17248).
Nella specie, la Corte territoriale ha fornito una lettura della volonta’ negoziale plausibile e conforme al tenore letterale del contratto, che, parlando di “fabbricato”, lascia intendere che oggetto di alienazione sia stato l’intero immobile e non soltanto una parte di esso.
Si tratta, dunque, di un apprezzamento di fatto congruamente motivato e, come tale, non sindacabile in questa sede.
4) Il terzo motivo e’ inammissibile, ponendo una questione non dedotta con i motivi di appello, con i quali, come si legge a pag. 4 della sentenza impugnata, l’appellante, in ordine alla pronuncia di condanna al risarcimento danni emessa dal giudice di primo grado a suo carico, si era limitata a contestare il valore locativo attribuito dal Tribunale all’immobile.
5) Il quinto motivo e’ privo di fondamento.
La Corte di Appello ha disatteso il motivo di appello con cui si lamentava il mancato riconoscimento delle migliorie e addizioni rilevando che l’appellante non aveva specificato quali fossero le migliorie apportate, e che la consulenza tecnica d’ufficio invocata non poteva essere ammessa, in quanto avrebbe avuto una finalita’ meramente esplorativa.
La correttezza di tali argomentazioni non risulta scalfita dalle deduzioni dei ricorrenti, i quali anche in questa sede muovono censure del tutto generiche, non indicando quali fossero, in concreto, le migliorie apportate all’immobile oggetto di causa.
6) Per le ragioni esposte il ricorso proposto da (OMISSIS) dichiarato inammissibile, mentre quello proposto da (OMISSIS), va rigettato, con conseguente condanna dei ricorrenti, in solido, al pagamento delle spese sostenute dal controricorrente nel presente giudizio di legittimita’, liquidate come da dispositivo.
Nei confronti degli altri intimati non vi e’ pronuncia sulle spese.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso di (OMISSIS), rigetta il ricorso di (OMISSIS): condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese in favore del controricorrente, che liquida in Euro 3.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre accessori di legge.