Ad ulteriore specificazione del posto principio generale d’ordinazione gerarchica delle regole ermeneutiche, il legislatore ha, inoltre, attribuito, nell’ambito della stessa prima categoria, assorbente rilevanza al criterio indicato nell’articolo 1362 c.c., comma 1 – eventualmente integrato da quello posto dal successivo articolo 1363 c.c., per il caso di concorrenza d’una pluralita’ di clausole nella determinazione del pattuito – onde, qualora il giudice del merito abbia ritenuto il senso letterale delle espressioni utilizzate dagli stipulanti, eventualmente confrontato con la ratio complessiva d’una pluralita’ di clausole, idoneo a rivelare con chiarezza ed univocita’ la comune volonta’ degli stessi, cosicche’ non sussistano residue ragioni di divergenza tra il tenore letterale del negozio e l’intento effettivo dei contraenti – cio’ che e’ stato fatto nella specie dalla corte territoriale, con considerazioni sintetiche ma esaustive – detta operazione deve ritenersi utilmente compiuta, anche senza che si sia fatto ricorso al criterio sussidiario dell’articolo 1362 c.c., comma 2, che attribuisce rilevanza ermeneutica al comportamento delle parti successivo alla stipulazione
Corte di Cassazione, Sezione 2 civile Sentenza 23 gennaio 2017, n. 1647
Integrale
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MATERA Lina – Presidente
Dott. ORILIA Lorenzo – Consigliere
Dott. CORRENTI Vincenzo – rel. Consigliere
Dott. SCARPA Antonio – Consigliere
Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 14356/2012 proposto da:
(OMISSIS) SPA, (OMISSIS), IN PERSONA DEL DIRETTORE GENERALE E LEGALE RAPP.TE P.T., elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS);
– ricorrente –
contro
(OMISSIS) SRL A SOCIO UNICO, (OMISSIS), IN PERSONA DELL’AMM.RE UNICO LEGALE RAPP.TE, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS);
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 1892/2011 della CORTE D’APPELLO di MILANO, depositata il 27/06/2011;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 04/10/2016 dal Consigliere Dott. VINCENZO CORRENTI;
udito l’Avvocato (OMISSIS) difensore della ricorrente che ha chiesto l’accoglimento delle domande del ricorso e della memoria; (OMISSIS) con delega depositata in udienza dell’Avv. (OMISSIS) difensore della controricorrente che ha chiesto il rigetto del ricorso e deposita nota spese;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CELESTE Alberto, che ha concluso per l’inammissibilita’, in subordine, il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 2494/2005 il Tribunale di Milano, previa revoca del d.i. concesso ad (OMISSIS) spa nei confronti di (OMISSIS) srl e compensazione dei rispettivi crediti, condannava l’opponente a pagare Euro 51.575,73 oltre interessi e l’ulteriore somma di Euro 295.566,45 oltre interessi a titolo di rimborso IVA sulla fattura (OMISSIS) ed a restituire quanto da (OMISSIS) versato in eccedenza in esecuzione delle ordinanze ex articolo 186 ter c.p.c., emesse in corso di causa.
Proponeva appello Telestampa e la Corte di appello di Milano, con sentenza 27.6.2011, in parziale riforma, dichiarava non dovuta da (OMISSIS) la somma di Lire 471.753.300 riconosciuta dal primo giudice a titolo di penale per scarto carta e, conseguentemente operata la compensazione dei rispettivi crediti. condannava (OMISSIS) a pagare Lire 371.788.755, pari ad Euro 192.012,87 oltre interessi dalle singole scadenze nonche’ a restituire Euro 51.575,73, con compensazione delle spese richiamando le pattuizioni contrattuali e ritenendo fondato il gravame sulla errata interpretazione della clausola n. 6.2 non potendosi ricomprendere nello scarto di lavorazione anche l’imballaggio o fasciame, l’anima e i bobinotti.
Ricorre (OMISSIS) spa con due motivi, illustrati da memoria, resiste con controricorso (OMISSIS) srl a socio unico gia’ (OMISSIS).
MOTIVI DELLA DECISIONE
Col primo motivo si deducono vizi di motivazione sulla prova del criterio di determinazione dello scarto di lavorazione e violazione degli articoli 115, 116 c.p.c., articolo 2697 c.c., lamentando la pedissequa adesione alla tesi di controparte.
Col secondo motivo si lamentano violazione degli articoli 1362, 1363, 1374 c.c., articolo 113 c.p.c. e vizi di motivazione sulla chiara volonta’ delle parti di determinare lo scarto di lavorazione.
La Corte di appello ha interpretato le pattuizioni tra le parti pervenendo alla decisione impugnata.
L’opera dell’interprete, mirando a determinare una realta’ storica ed obiettiva, qual e’ la volonta’ delle parti espressa nel contratto, e’ tipico accertamento in fatto istituzionalmente riservato al giudice del merito, censurabile in sede di legittimita’ soltanto per violazione dei canoni legali d’ermeneutica contrattuale posti dagli articoli 1362 c.c. e segg., oltre che per vizi di motivazione nell’applicazione di essi; pertanto, onde far valere una violazione sotto entrambi i due cennati profili, il ricorrente per cassazione deve, non solo fare esplicito riferimento alle regole legali d’interpretazione mediante specifica indicazione delle norme asseritamente violate ed ai principi in esse contenuti, ma e’ tenuto, altresi’, a precisare in qual modo e con quali considerazioni il giudice del merito siasi discostato dai canoni legali assuntivamente violati o questi abbia applicati sulla base di argomentazioni illogiche od insufficienti.
Di conseguenza, ai fini dell’ammissibilita’ del motivo di ricorso sotto tale profilo prospettato, non puo’ essere considerata idonea – anche ammesso ma non concesso lo si possa fare implicitamente – la mera critica del convincimento, cui quel giudice sia pervenuto, operata, come nella specie, mediante la mera ed apodittica contrapposizione d’una difforme interpretazione a quella desumibile dalla motivazione della sentenza impugnata, trattandosi d’argomentazioni che riportano semplicemente al merito della controversia, il cui riesame non e’ consentito in sede di legittimita’ (e pluribus, da ultimo, Cass. 9.8.04 n. 15381, 23.7.04 n. 13839, 21.7.04 n. 13579, 16.3.04 n. 5359, 19.1.04 n. 753).
Ne’ puo’ utilmente invocarsi, come sembra, la mancata considerazione del comportamento delle parti.
Ad ulteriore specificazione del posto principio generale d’ordinazione gerarchica delle regole ermeneutiche, il legislatore ha, inoltre, attribuito, nell’ambito della stessa prima categoria, assorbente rilevanza al criterio indicato nell’articolo 1362 c.c., comma 1 – eventualmente integrato da quello posto dal successivo articolo 1363 c.c., per il caso di concorrenza d’una pluralita’ di clausole nella determinazione del pattuito – onde, qualora il giudice del merito abbia ritenuto il senso letterale delle espressioni utilizzate dagli stipulanti, eventualmente confrontato con la ratio complessiva d’una pluralita’ di clausole, idoneo a rivelare con chiarezza ed univocita’ la comune volonta’ degli stessi, cosicche’ non sussistano residue ragioni di divergenza tra il tenore letterale del negozio e l’intento effettivo dei contraenti – cio’ che e’ stato fatto nella specie dalla corte territoriale, con considerazioni sintetiche ma esaustive – detta operazione deve ritenersi utilmente compiuta, anche senza che si sia fatto ricorso al criterio sussidiario dell’articolo 1362 c.c., comma 2, che attribuisce rilevanza ermeneutica al comportamento delle parti successivo alla stipulazione (Cass. 4.8.00 n. 10250, 18.7.00 n. 9438, 19.5.00 n. 6482, 11.8.99 n. 8590, 23.11.98 n. 11878, 23.2.98 n. 1940, 26.6.97 n. 5715, 16.6.97 n. 5389).
La sentenza. con diffusa motivazione alle pagine otto e seguenti, ha ritenuto fondato il motivo di gravame circa la errata interpretazione da parte del primo giudice della clausola n. 6.2 del contratto in materia di “fornitura e di consumo di carta” ed ha argomentato sulla nuova opzione ermeneutica, sulla quale vi e’ gia’ una precedente pronunzia di questa Corte (ord. n. 180 del 2012).
In particolare ha richiamato i principi ermeneutici di cui agli articoli 1362 c.c. e segg., statuendo che, a favore dell’opzione interpretativa sostenuta dall’appellante, militava il dato letterale della clausola che, dopo aver stabilito la percentuale calcolata in relazione alle copie tirate, di scarto di lavorazione riconosciuto dall’Editore, distingue le copie di scarto dal fasciame, bobinotti ed anime ed al comma 2 precisa che a (OMISSIS) sarebbero stati addebitati i consumi di carta superiori alla percentuale indicata, salvo che il maggior consumo, ovviamente di carta, fosse dipeso da cause non imputabili allo stampatore, vale a dire a cattiva qualita’ della carta, al confezionamento e/o al danneggiamento dovuto al trasporto.
Il tenore della clausola era chiaro nell’evidenziare che le parti avevano inteso con il termine scarto di lavorazione riferirsi solo allo scarto di carta, distinguendo quest’ultima dal fasciame, anima e bobinotti che e’ anch’esso materiale di scarto, atteso che oggetto di lavorazione e’ solo la carta e non il fasciame o l’anima per cui le espressioni “consumi superiori” o di “maggior consumo” non potevano riferirsi che alla carta.
Non poteva condividersi il ricorso da parte del Tribunale agli usi di settore perche’ l’attivita’ di ermeneutica contrattuale deve seguire le regole ben precise degli articoli 1362 c.c. e segg..
Cio’ consente di rigettare il ricorso. con la conseguente condanna alle spese.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alle spese liquidate in Euro 7200 di cui Euro 7000 per compensi, oltre accessori.