Ove, pertanto, la domanda di costituzione di una servitu’ coattiva non sia diretta a tutti i proprietari dei fondi intermedi, si verifica una carenza non tanto sotto il profilo soggettivo dell’integrita’ del contraddittorio, quanto piuttosto sotto quello oggettivo della congruita’ del petitum; in altre parole, non vi sono litisconsorti necessari pretermessi, poiche’ cio’ che difetta, in realta’, e’ quell’essenziale condizione dell’azione che consiste nella “possibilita’ giuridica” – ossia nella sia pure solo astratta corrispondenza della pretesa accampata in giudizio a una norma che le dia fondamento poiche’ il bene della vita reclamato dall’attore non gli e’ accordato dall’ordinamento.In tal caso, pertanto, non va disposta l’integrazione del contraddittorio, ma la reiezione della domanda in quanto diretta a far valere un diritto inesistente.
Corte di Cassazione, Sezione 2 civile Sentenza 23 gennaio 2017, n. 1646
Integrale
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PETITTI Stefano – Presidente
Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere
Dott. COSENTINO Antonello – rel. Consigliere
Dott. FALASCHI Milena – Consigliere
Dott. SCARPA Antonio – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 4499/2013 proposto da:
(OMISSIS), (OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS);
– ricorrente –
contro
(OMISSIS), (OMISSIS), elettivamente domiciliati in ROMA, P.ZZA CAVOUR presso la CORTE di CASSAZIONE, rappresentati e difesi dall’avvocato (OMISSIS);
– controricorrenti –
avverso la sentenza n. 16/2013 della CORTE D’APPELLO di TORINO, depositata il 07/01/2013;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 29/09/2016 dal Consigliere Dott. ANTONELLO COSENTINO;
udito l’Avvocato (OMISSIS), difensore del ricorrente che si riporta al ricorso;
udito l’Avvocato (OMISSIS), difensore dei resistenti che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. SERVELLO Gianfranco, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con citazione notificata il 22.11.2006 (OMISSIS) chiese al Tribunale di Alba, sezione distaccata di Bra, che fosse accertata l’insussistenza di una servitu’ di passaggio sul proprio fondo (e, precisamente, su una strada privata campestre ivi tracciata e da lui stesso utilizzata per raggiungere il proprio fabbricato rurale) vantata dai sigg.ti (OMISSIS) e (OMISSIS) a vantaggio di un fondo di loro proprieta’. (OMISSIS) e (OMISSIS) si costituirono resistendo alla domanda dell’attore e, in via riconvenzionale, chiedendo che fosse dichiarato il loro acquisto della suddetta servitu’ per usucapione (decennale od ordinaria) o, in subordine, che fosse costituita una servitu’ coattiva ai sensi degli articoli 1051 o 1052 c.c.. Il Tribunale accolse la domanda del sig. (OMISSIS) e rigetto’ le riconvenzionali.
(OMISSIS) e (OMISSIS) appellarono la sentenza formulando le stesse domande proposte in primo grado, cui aggiunsero una domanda di acquisto per destinazione del padre di famiglia.
La Corte d’Appello di Torino – accertato lo stato di interclusione delle particelle di proprieta’ dei (OMISSIS), formanti un unico corpo accolse, in accoglimento del gravame, la domanda volta alla costituzione di una servitu’ coattiva; la corte distrettuale, peraltro, rilevato che la suddetta strada campestre era formata da particelle catastali di proprieta’ non solo del (OMISSIS), ma anche di terzi rimasti estranei alla lite, costitui’ la ripetuta servitu’ solo sulle particelle di proprieta’ del (OMISSIS) e non su quelle di proprieta’ di terzi, rimasti estranei al giudizio.
Avverso la sentenza di appello (OMISSIS) ha proposto ricorso sulla base di un unico motivo.
Gli intimati hanno depositato controricorso.
La causa e’ stata discussa alla pubblica udienza del 29.9.16, per la quale entrambe le parti hanno depositato memoria ex articolo 378 c.p.c. e nella quale il Procuratore Generale ha concluso come in epigrafe.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La corte d’appello di Torino ha accertato, in fatto, che il fondo dei sigg. (OMISSIS) e’ intercluso e che il tracciato suggerito dal c.t.u. grava “sui fondi del (OMISSIS) per la maggior lunghezza, ed altresi’ su fondi di terzi non convenuti in questo giudizio” (pag. 26, punto 5.3, della sentenza gravata).
Tale accertamento in fatto, e’ bene precisare immediatamente, non e’ stato specificamente censurato ne’ dal ricorrente ne’, con apposito ricorso incidentale, dal contro ricorrente. Devono quindi giudicarsi inammissibili, in questa sede, le argomentazioni con cui entrambe le parti deducono la circostanza di fatto – non emergente dalla sentenza gravata e non suscettibile di accertamento nel giudizio di legittimita’ – secondo cui la strada in questione sarebbe stata formata “ex agris collatis” e, pertanto, formerebbe oggetto di una “communio incidens” e, sulla scorta di tale circostanza, argomentano che tutte le particelle del tracciato in questione sarebbero in comproprieta’ anche del (OMISSIS) (pag. 5, penultimo cpv, del ricorso per cassazione) o anche dei sigg. (OMISSIS) (pag. 8, in principio, della memoria ex articolo 378 c.p.c., dei sigg.ri (OMISSIS)).
Tanto precisato, il Collegio rileva che, sulla scorta del menzionato accertamento di fatto, la corte torinese, esclusa la sussistenza del litisconsorzio necessario con i proprietari dei fondi interessati dal suddetto tracciato, ha costituito la servitu’ sulle sole particelle di quel tracciato di proprieta’ del (OMISSIS).
Con l’unico motivo di ricorso, riferito alla violazione degli articoli 1051, 1100 e 2697 c.c. e articoli 100 e 102 c.p.c., il ricorrente argomenta che la corte territoriale avrebbe errato, per un verso, nel non riconoscere la sussistenza del litisconsorzio necessario con i proprietari di tutte le particelle componenti la strada di collegamento tra la pubblica via ed il fondo dei signori (OMISSIS) e, per altro verso, nel non rigettare la domanda in ragione della carenza di interesse di questi ultimi alla costituzione di una servitu’ coattiva di passo limitata ad alcune delle particelle che compongono il suddetto tracciato.
Il motivo e’ fondato in relazione al secondo dei due profili di censura in cui esso si articola.
La questione posta dal ricorrente, in passato oggetto di statuizioni difformi, appare oggi definita per effetto della pronunzia di questa Corte a Sezioni Unite n. 9685/2013, che ha ribadito come la domanda di costituzione coattiva di servitu’ di passaggio debba essere contestualmente proposta nei confronti dei proprietari di tutti i fondi che sia necessario attraversare per il collegamento con la strada pubblica. E’ nell’accesso a questa, infatti, che consiste l’oggetto del diritto riconosciuto dall’articolo 1051 c.c., al proprietario del fondo intercluso: la servitu’ risulterebbe monca rispetto alla previsione normativa, priva di effettiva utilita’ e insuscettibile di esercizio se non in via puramente emulativa, ove fosse costituita soltanto per un tratto del percorso occorrente, in attesa di una sua futura, solo eventuale e ipotetica, integrazione giudiziale o convenzionale.
In caso contrario, ha precisato la citata pronunzia, si finirebbe con il frammentare un diritto che la norma configura come unitario e indivisibile, poiche’ soltanto nella sua interezza puo’ assolvere alla funzione che gli e’ propria.
Ove, pertanto, la domanda di costituzione di una servitu’ coattiva non sia diretta a tutti i proprietari dei fondi intermedi, si verifica una carenza non tanto sotto il profilo soggettivo dell’integrita’ del contraddittorio, quanto piuttosto sotto quello oggettivo della congruita’ del petitum; in altre parole, non vi sono litisconsorti necessari pretermessi, poiche’ cio’ che difetta, in realta’, e’ quell’essenziale condizione dell’azione che consiste nella “possibilita’ giuridica” – ossia nella sia pure solo astratta corrispondenza della pretesa accampata in giudizio a una norma che le dia fondamento poiche’ il bene della vita reclamato dall’attore non gli e’ accordato dall’ordinamento.
In tal caso, pertanto, non va disposta l’integrazione del contraddittorio, ma la reiezione della domanda in quanto diretta a far valere un diritto inesistente.
Il ricorso va dunque accolto e la sentenza gravata va cassata.
Poiche’ la sentenza di primo grado aveva accolto la negatoria servitutis del (OMISSIS) e respinto le riconvenzionali dei signori (OMISSIS) e la sentenza di secondo grado ha respinto tutti i motivi di appello formulati dei signori (OMISSIS) (senza che tale reiezione sia stata da costoro impugnata con ricorso incidentale), ad eccezione di quello relativo alla domanda di costituzione della servitu’ coattiva, e poiche’ l’accertamento dell’infondatezza di quest’ultima domanda non richiede ulteriori accertamenti di fatto, la causa puo’ essere decisa nel merito, ai sensi dell’articolo 384 c.p.c., con l’accoglimento della domanda dell’attore ed il rigetto delle riconvenzionali dei convenuti.
Le spese dell’intero giudizio seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza gravata, e, decidendo nel merito, accoglie la domanda negatoria servitutis del signor (OMISSIS) e rigetta le domande riconvenzionali dei signori (OMISSIS) e (OMISSIS).
Condanna i signori (OMISSIS) e (OMISSIS) a rifondere a (OMISSIS) le spese di lite, che liquida in Euro 3.000 per il giudizio di primo grado, in Euro 4.500 per il giudizio di secondo grado ed in Euro 2.200 (di cui Euro 200 per esborsi) per il giudizio di cassazione, oltre al rimborso del contributo unificato per il giudizio di cassazione e agli accessori di legge.
Si da’ atto che la sentenza e’ stata redatta con la collaborazione dell’Assistente di studio Dott. (OMISSIS).