Se è controversa, nel medesimo giudizio instaurato dal creditore principale, o in altro giudizio già pendente, l’esistenza del controcredito, opposto in compensazione, (art. 35 c.p.c.), il giudice non può pronunciare la compensazione né legale né giudiziale. Pertanto, nonostante l’art. 1243 c.c. non menzioni il requisito della certezza del credito, è evidente come questo sia ugualmente necessario così che in assenza l’eccezione di compensazione non potrà essere ritenuta ammissibile.
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Tribunale|Milano|Sezione 6|Civile|Sentenza|30 gennaio 2023| n. 752
Data udienza 27 gennaio 2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Milano
SESTA
Il Tribunale, nella persona del giudice unico Dott. Adriana Cassano Cicuto ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al N. 41858/2021 R.G. promossa da: (…) C.F. (…) assistito e difeso dall’avv. (…) e dall’avv. elettivamente domiciliato in VIA (…) 20125 MILANO presso avv. (…)
OPPONENTE
contro:
(…) S.R.L. IN LIQUIDAZIONE C.F. (…), assistito e difeso dall’avv. (…) 10128 TORINO; (…); elettivamente domiciliato in VIA (…) 20123 MILANO presso avv. (…)
OPPOSTA
oggetto: Cessione dei crediti
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d’udienza del 18/10/2022, che qui si intendono richiamate.
SVOGLIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione in opposizione ritualmente notificato, (…) conveniva in giudizio innanzi il Tribunale di Milano la società (…) Srl in liquidazione opponendosi al decreto ingiuntivo n. 13434/21 da questa ottenuto per la complessiva somma di Euro 300.000,00 oltre interessi e spese, quale parte del credito vantato nei confronti di (…) Srl e ceduto all’opponente in data 31.12.2015. A fondamento della propria opposizione il (…) rilevava la completa estinzione del credito in questione a seguito di compensazione con altri controcrediti dallo stesso vantati nei confronti di (…) e per l’effetto instava per la revoca del decreto ingiuntivo emesso.
Si costituiva in giudizio (…) Srl in liquidazione contestando l’opposizione in quanto infondata in fatto ed in diritto e chiedendo la conferma del decreto ingiuntivo opposto. Instava inoltre per la provvisoria esecutività del decreto.
Il Giudice all’udienza di prima comparazione, riservato ogni provvedimento sulla provvisoria esecutività del decreto, assegnava alle parti termini ex art 183 comma sesto cpc.
All’udienza per l’ammissione dei mezzi di prova, con ordinanza riservata, ritenuta l’opposizione non fondata su prova scritta, concedeva la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo, indi ritenuta la causa documentalmente istruita rigettava le istanze istruttoria e fissava per la precisazione delle conclusioni l’udienza del 29.11.2022.
Alla predetta udienza tratteneva la causa in decisone ed assegnava alle parti termini ex art 190 cpc per conclusionali e repliche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L’opposizione è infondata a va respinta per i motivi di seguito esposti.
(…) Srl in liquidazione richiedeva ed otteneva il decreto ingiuntivo n. 13434/21 per l’importo capitale di Euro 300.000,00 avverso (…) quale cessionario di parte del credito vantato dalla società nei confronti di (…) Srl in ragione di n. 2 fatture con scadenza 1.12.2014 rimaste insolute.
Nel procedimento monitorio l’opposta produceva l’atto di cessione del 31 dicembre 2015 con il quale accettava la proposta dell’odierno opponente di acquistare parzialmente il credito di cui alle predette fatture per l’importo complessivo di Euro 300.000,00 (doc. 5 fascicolo monitorio).
Il (…) proponeva allora opposizione avverso tale decreto, seppur non contestando l’intervenuta cessione e la propria qualità di cessionario, assumendo tuttavia la totale estinzione del credito per effetto di compensazione ex art 1241 cc e ss. con il proprio credito nei confronti di (…) derivante per Euro 173.060,32 da un non meglio precisato credito personale verso la società e per Euro 126.939,68 derivante da asserite prestazioni professionali rese in favore della stessa e mai liquidate.
Ciò premesso, con riferimento all’istituto della compensazione va rilevato che esso configura un’ipotesi di estinzione satisfattoria dell’obbligazione per effetto della quale due debiti coesistenti si estinguono per le quantità corrispondenti.
Il codice civile agli articoli 1241 e ss., disciplina in particolare tre diverse ipotesi di compensazione.
Quella legale che presuppone omogeneità, liquidità ed esigibilità dei crediti. Quella giudiziale cui si fa ricorso quando uno dei due crediti non è liquido ma soltanto di facile e pronta liquidazione (in questo caso, la compensazione sarà effetto della sentenza del giudice, la quale avrà efficacia ex nunc in quanto non si limita ad accertare un fatto, ma lo determina).
Quella volontaria, disciplinata dall’art. 1252 c.c. che costituisce una sorta di norma di chiusura disponendo che, in ogni caso, la compensazione può aver luogo per volontà delle parti, trasfusa in un contratto di natura estintiva, anche se non ricorrono le condizioni previste per la compensazione legale o giudiziale.
Esclusa quest’ultima ipotesi evidentemente non attinente al presente giudizio, si rileva come nel caso di specie non possa operarsi compensazione atteso che il credito dedotto dall’opponente in compensazione al debito con (…) non solo difetta dei requisiti di liquidità ed esigibilità ma non risulta neppure provato nell’an e pertanto non è certo. Sebbene infatti il dato normativo non menzioni la “certezza” tra i presupposti utili al fine dell’operare della compensazione e sebbene sussista una differenza sostanziale tra i concetti di liquidità e certezza (la prima attiene all’oggetto della prestazione mentre la seconda concerne l’esistenza stessa dell’obbligazione) è stata la stessa giurisprudenza di legittimità a chiarire come di fatto un presupposto sottenda l’altro, riconoscendo che il quantum di una pretesa creditoria sia strettamente connesso all’an debeatur (Cass., Sez. Un., 15.11.16, n.23225).
In particolare infatti laddove il credito in questione sia controverso e contestato nell’an è evidente come di riflesso anche i requisiti di liquidità e l’esigibilità espressamente richiesti dal legislatore risulterebbero solo temporanei e dunque a rischio. Tale situazione, in considerazione della finalità satisfattoria reciproca della compensazione, appare dunque incompatibile con l’istituto in esame che non può quindi verificarsi non solo se il credito non è liquido ed esigibile ma anche se la stessa coesistenza del credito risulta provvisoria.
Sulla base di tale ragionamento dunque non ricorre il requisito della liquidità del credito non solo quando esso non sia certo nel suo ammontare (liquidità sostanziale), ma anche quando ne sia contestata l’esistenza (liquidità processuale). Da qui deriva il consolidato principio per cui ai fini dell’operatività della compensazione il titolo del credito deve essere incontrovertibile non solo nella sua esattezza, ma anche nella sua esistenza. Il controcredito deve pertanto essere certo nella sua esistenza e non controverso. Qualora il controcredito sia contestato, non essendo certo e di conseguenza liquido, risulta non idoneo ad operare come compensativo sul piano sostanziale.
In questi termini si è per l’appunto pronunciata la Suprema Corte espressamente statuendo che “se è controversa, nel medesimo giudizio instaurato dal creditore principale, o in altro giudizio già pendente, l’esistenza del controcredito, opposto in compensazione, (art. 35 c.p.c.), il giudice non può pronunciare la compensazione né legale né giudiziale”(Cass., Sez. Un., 15.11.16, n.23225).
Pertanto, nonostante l’art. 1243 c.c. non menzioni il requisito della certezza del credito, è evidente come questo sia ugualmente necessario così che in assenza l’eccezione di compensazione non potrà essere ritenuta ammissibile.
L’opponente nel caso di specie pretende di fondare la prova del proprio credito sulla scrittura privata datata 30.12.2016, prodotta sub doc 5, mediante la quale (…) avrebbe aderito alla proposta di compensazione del credito per la residua somma di Euro 126.393,68. Il suddetto documento tuttavia veniva disconosciuto da (…) ed il (…) non solo non richiedeva alcuna verifica giudiziale ma neppure produceva alcuna documentazione idonea a documentare quantomeno un’effettiva ricezione dell’asserita accettazione (es. ricevuta pec).
Privo di qualsivoglia valore probatorio si appalesa anche il doc 7 asseritamente estratto dai libri contabili della società. Tale documento, peraltro disconosciuto da (…), in ogni caso non potrebbe costituire prova di alcun movimento contabile non essendo un documento originale, non presentando alcun timbro di copia conforme e non riportando neppure alcun concreto riferimento ai libri sociali dai quali dovrebbe essere estrapolato.
Quanto al titolo del credito, asseritamente derivante da compensi dovuti per incarichi professionali prestati dal (…) in favore della società opposta, si osserva che non è stato prodotto in atti alcun documento che attesti il conferimento dei suddetti incarichi, né che tali prestazioni siano state effettivamente eseguite.
Neppure vengono specificati i termini di tali accordi: l’opponente non indica l’oggetto dell’asserita prestazione eseguita e non ne specifica neppure i relativi aspetti economici in forza dei quali oggi avanza pretesa di credito.
In conclusione è dimostrato e non contestato che l’opponente ha acquistato il credito di (…) nei confronti di (…) ed è, dunque, debitore di (…) per la complessiva somma di Euro 300.000,00 non avendo corrisposto il prezzo della cessione entro la scadenza pattuita.
Non vi sono i presupposti per procedere ad alcuna compensazione per i motivi più sopra menzionati.
L’opposizione è pertanto infondata e va respinta ed il decreto va confermato. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando, disattesa ogni ulteriore domanda ed eccezione, così provvede:
– Rigetta l’opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 13434/21 che conferma;
– Condanna l’opponente (…) a rifondere l’opposta delle spese di lite liquidate in complessivi Euro 17.000,00 oltre accessori di legge, Iva e Cpa.
Milano, 27 Gennaio 2023.
Depositata in Cancelleria il 30 gennaio 2023.
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