il trust non é un soggetto di diritto autonomo in quanto costituisce un complesso di beni o di diritti formalmente intestato al trustee ma finalizzato ad un preciso programma a favore di soggetti beneficiari e non richiede necessariamente che il disponente (settlor) ed il trustee siano soggetti diversi, essendo indispensabile solo che i beni e diritti conferiti costituiscano un patrimonio segregato non aggredibile dai creditori del trustee e destinati a soddisfare il programma del trust a favore di terzi beneficiari, e potendo essere incluso anche lo stesso trustee tra i beneficiari.
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Tribunale|Roma|Sezione 17|Civile|Sentenza|12 gennaio 2023| n. 515
Data udienza 8 gennaio 2023
TRIBUNALE DI ROMA SEZIONE XVII
in persona del Giudice unico, dott. Vincenzo Picaro,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I grado iscritta al n. …/2017 RG del Tribunale di Roma, trattenuta in decisione all’udienza del 27.10.2022, con concessione del termine di giorni 44 per il deposito di comparse conclusionali e di successivo termine di giorni 20 per il deposito di memorie di replica, promossa da
U. S.P.A., C.F. e P. IVA (…), e per essa giusta procura per atto del notaio A.B. del (…), rep. n. (…), racc. n. (…), la D. S.P.A., già U.C.M.B. S.P.A., nonché U.B. S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore A.E., rappresentata e difesa dall’avv. …é per procura generale alle liti per atto del notaio C.P.C. dell'(…), rep. n. (…), racc. n. (…), ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Roma, via…,
ATTRICE,
nei confronti di
D.T., C.F. (…), T.B., in persona del trustee T.T., C.F. (…), B.E., C.F. (…) , e B.M., C.F. (…), rappresentati e difesi dall’avv. ….per procura allegata alla comparsa di costituzione ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in …via …
CONVENUTI,
con l’intervento volontario di
M.S. S.R.L., C.F. (…), e per essa quale mandataria giusta procura per atto del notaio G.P. del (…), rep. n. (…), racc. n. (…), la B.I. S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore G.L.C., rappresentata e difesa dagli avvocati …per procura a rogito del notaio G.G. del (…), rep. n. (…), racc. n. (…),
INTERVENUTA,
nonché con l’intervento di
O.S. S.R.L., C.F. (…), e per essa quale mandataria giusta procura per atto del notaio F.S. del (…), rep. n. (…), racc. n. (…), D. S.P.A., C.F. (…), P. IVA (…), in persona del legale rappresentante pro tempore A.E., rappresentata e difesa dall’avv…. per procura generale alle liti per atto del notaio C.P.C. dell’11.12.2013, rep. n. (…), racc. n. (…), ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Roma, via…
INTERVENUTA,
avente ad oggetto: Accertamento di nullità di atto di costituzione di trust autodichiarato. Azione revocatoria ordinaria di atto costitutivo di trust.
Svolgimento del processo – Motivi della decisione
Con atto di citazione notificato a D.T. ed al T.B. in persona del trustee il 22.9/5.10.2017, a B.E. il 22/29.9.2017 ed a B.M. il 21.9/2.10.2017 la D. SPA quale mandataria di U. SPA promuoveva il presente giudizio davanti al Tribunale di Roma esponendo che era creditrice di Euro 281.020,28 oltre interessi dall’1.2.2016 di B.A. e D.T. in base al decreto ingiuntivo n. 25517/2016 del Tribunale di Roma del 4.11.2016, divenuto definitivo per mancata opposizione nei termini, derivante per Euro 204.755,24 + Euro 35,74 dal conto corrente di corrispondenza n. (…) intestato a B.A. e per Euro 76.216,17 + Euro 13,13 dal mutuo chirografario n. (…) concesso a B.A.; che in data 29.7.2011 D.T. a garanzia del mutuo chirografario n. (…) aveva sottoscritto fideiussione specifica fino a concorrenza di Euro 150.000,00 ed il 9.12.2011, in relazione al saldo debitore del conto corrente n. (…), aveva sottoscritto fideiussione omnibus/garanzia autonoma a prima richiesta fino a concorrenza di Euro 195.000,00; che il decreto ingiuntivo il 22.6.2017 era stato munito di formula esecutiva, ma l’obbligato principale, B.A., si trovava in una condizione di insolvibilità e la sua ditta risultava protestata; che da accertamenti compiuti presso la conservatoria dei registri immobiliari era emerso che D.T. il 13.4.2014 con atto del notaio G.C., rep. n. (…), racc. n. (…), aveva istituito un trust in favore dei figli B.E. e B.M. per assicurarne la sicurezza economica e sottrarre i beni conferiti ai suoi creditori individuali con la creazione di un patrimonio separato; che al trust erano stati conferiti dal trustee D.T. gli immobili riportati nel NCEU del Comune di Marino a foglio (…), particella (…), sub (…), (…) e (…) ed a foglio (…), particella (…), sub. (…); che il trust era nullo, o comunque non riconoscibile nel nostro ordinamento giuridico, in quanto auto-dichiarato, avendo D.T. nominato sé stessa quale trustee del T.B.; che la Suprema Corte aveva evidenziato che il trust auto-dichiarato non aveva la fisionomia del trust, difettando il trasferimento a terzi da parte del disponente (settlor) dei beni costituiti in trust al fine del conseguimento dell’effetto, con carattere reale, della destinazione dei beni alla soddisfazione dell’interesse programmato; che l’artificio dell’autodichiarazione costituiva il principale indice di una simulazione posta in essere ai danni della banca creditrice e determinava la nullità dell’atto costitutivo del trust, che peraltro andava dichiarato nullo anche perché rappresentava una palese violazione del divieto dei patti successori in quanto vi si stabiliva che per la durata della vita della disponente i beni conferiti sarebbero rimasti affidati al trustee (lo stesso disponente) e che quest’ultimo avrebbe trasferito il fondo in trust ai beneficiari; che in subordine poiché il trust era stato costituito al solo scopo di sottrarre i beni immobili conferiti alla garanzia patrimoniale dei creditori di D.T. l’atto di costituzione del trust doveva essere dichiarato inefficace ex art. 2901 cod. civ.; che tale atto aveva provocato maggiori difficoltà ed incertezze per il soddisfacimento del credito di parte attrice; che sussisteva il requisito della scientia damni in quanto l’atto era stato posto in essere dopo che D.T. aveva sottoscritto le fideiussioni, quando già il debitore principale aveva una situazione economica compromessa tanto che le lettere di revoca della banca erano di poco successive, e ciò era confermato dal fatto che la stessa D. aveva mantenuto la propria residenza presso l’immobile conferito al trust B., come desumibile dalla notifica del decreto ingiuntivo a quell’indirizzo; che non era richiesta la prova della consapevolezza del pregiudizio da parte dei beneficiari del trust trattandosi di un atto a titolo gratuito, tanto più che i beneficiari erano i figli della disponente.
Per tali ragioni parte attrice concludeva nel termine in epigrafe trascritti.
Si costituivano il 27.3.2018, e quindi tardivamente, D.T. in proprio e quale trustee del trust B., B.M. e B.E., che sostenevano che la caratteristica più rilevante del trust era che i beni, o i diritti oggetto del trust costituivano un patrimonio separato da quello del trustee inattaccabile da parte dei suoi creditori personali in quanto con la costituzione del trust i beni erano usciti dalla sua sfera di appartenenza; che la segregazione patrimoniale era il tratto essenziale del trust secondo l’art. 11 della Convenzione sulla legge applicabile ai trusts e sul loro riconoscimento, adottata a L’Aja l’1.7.1985 e ratificata dall’Italia con la L. n. 364 del 9 ottobre 1989; che l’atto di costituzione del trust era stato trascritto nei registri immobiliari prima della trascrizione del pignoramento immobiliare sui beni in esso conferiti; che l’art. 2 della Convenzione dell’Aja richiedeva per l’esistenza del trust l’attribuzione al trustee del controllo sui beni, senza esigere che vi fosse un trasferimento dei beni al trustee, per cui non era indispensabile che il disponente (settlor) ed il trustee fossero due soggetti diversi, potendo essere consentita la coincidenza di tali soggetti dalla legge regolatrice prescelta dal disponente; che la L.n.112/2016 aveva riconosciuto ai genitori di persone con disabilità la possibilità di costituire un trust autodichiarato nominando sé stessi quali gestori del patrimonio a tutela del benessere e dell’autonomia dei figli beneficiari, con la concessione di particolari sgravi fiscali, esenzioni ed incentivi e l’ammissibilità del trust autodichiarato era stata implicitamente riconosciuta dalla sentenza della Corte di Cassazione n.21614 del 26.10.2016, per cui non era configurabile la nullità dell’atto di costituzione del trust; che la revoca non poteva essere richiesta nei confronti del trust, che era un atto programmatico, e semmai doveva essere chiesta nei confronti dell’atto di conferimento dei beni immobili nel trust, con conseguente inammissibilità della domanda subordinata di parte attrice; che comunque il conferimento di beni immobili nel trust non era revocabile in quanto D.T. non aveva mai avuto conoscenza delle difficoltà economiche dell’ex marito essendosi da lui separata il 18.4.2013 e sapeva piuttosto che i rapporti intrattenuti dalla B.C. B.A. erano improntati a regolarità e correttezza, come da certificazione della banca del 20.4.2014, non essendo state ancora revocate le linee di credito concesse a B.A. all’atto della costituzione del trust; che il decreto ingiuntivo era stato emesso il 4.11.2016 e non bastava a fare dichiarare fittizia, o illecita la costituzione del trust la circostanza che la D. si fosse riservata il diritto di abitare nell’immobile conferito; che unico soggetto legittimato passivo oltre al debitore principale era il trustee, e non i beneficiari, che avevano solo un interesse alla corretta amministrazione del patrimonio da parte del trustee.
Per tali ragioni i convenuti concludevano nei termini in epigrafe trascritti.
C. i termini ex art. 183 comma 6 c.p.c., la parte attrice nella memoria ex art. 183 comma 6 n. 1) c.p.c. replicava che D.T. aveva prestato la fideiussione specifica e la fideiussione omnibus a prima richiesta scritta e senza eccezioni, impegnandosi anche a tenersi informata presso la banca delle condizioni patrimoniali del debitore principale; che il trust non poteva sottrarsi alla legge italiana in materia di conservazione della garanzia patrimoniale del debitore in violazione dell’art. 2740 cod. civ.; che comunque i beneficiari del trust vantavano un’aspettativa sull’utilizzo in loro favore dei beni conferiti al trust e perciò dovevano essere ritenuti litisconsorti necessari.
Con ordinanza riservata del 10.4.2019 il GOT dott. T.D.L., che sostituiva il dott. G.R., temporaneamente impegnato nella commissione di esame dei notai, riteneva superflue ed irrilevanti per la decisione le prove per interpello richieste nella memoria istruttoria di parte attrice e rinviava per la precisazione delle conclusioni all’udienza del 12.11.2020, poi ripetutamente rinviata per gli stessi incombenti per assenza del Giudice titolare, in quanto il GOT non era competente per valore per decidere la controversia.
Autorizzata la trattazione scritta dell’udienza di precisazione delle conclusioni del 13.10.2022, in data 3.8.2022 interveniva volontariamente in causa ex art. 111 c.p.c. la M.S. S.R.L., cessionaria dei crediti della P.S. S.R.L., a sua volta cessionaria dei crediti della U. SPA, rappresentata dalla B.I. S.P.A., che chiedeva di subentrare nelle domande della parte attrice quale asserita cessionaria dei crediti della stessa verso D.T..
Subentrato il sottoscritto Giudice a decorrere dal 17.8.2022 al dott. G.R. per scambio dei ruoli, il 5.10.2022 interveniva volontariamente ex art. 111 c.p.c. la O.S. SRL, rappresentata dalla mandataria d. SPA (nuova denominazione assunta dalla D. SPA a seguito della deliberazione dell’assemblea straordinaria con verbale del notaio S.M. del (…), rep. n. (…), racc. n. (…)), facendo presente che tra i crediti che le erano stati ceduti in blocco da U. SPA l’11.11.2021 (pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, parte II, n. 137, il 18.11.2021, vi erano anche i crediti oggetto di causa e concludendo nei termini in epigrafe trascritti.
Dopo un rinvio per legittimo impedimento del sottoscritto dal 13.10.2022 al 27.10.2022, avendo le parti concluso come in epigrafe trascritto nel termine concesso, la causa veniva trattenuta in decisione il 27.10.2022 con concessione di termine di giorni 44 per il deposito di comparse conclusionali e di successivo termine di giorni 20 per il deposito di memorie di replica.
Nella comparsa conclusionale depositata il 9.12.2022 la B.I. S.P.A. quale mandataria della M.S. S.R.L. rilevava che non vi era coincidenza tra le linee di credito cedute da U. SPA alla M.S. S.R.L. ed i crediti posti a base dell’atto di citazione e chiedeva quindi la propria estromissione.
Preliminarmente in via istruttoria vanno respinte le richieste di interrogatorio formale dei convenuti fatte proprie nelle conclusioni dall’intervenuta d. S.P.A. quale mandataria della O.S. S.R.L., palesemente superflue per la natura documentale della controversia.
Sempre in via preliminare va disposta l’estromissione dal giudizio della B.I. S.P.A. quale mandataria della M.S. S.R.L., che ha ammesso in comparsa conclusionale che i crediti posti a base dell’atto di citazione introduttivo di questo giudizio non rientrano tra quelli ceduti in blocco da U. SPA alla P.S. S.R.L. e da quest’ultima alla M.S. S.R.L. e per il brevissimo rapporto processuale instauratosi tra tale intervenuta e le altre parti processuali va disposta la compensazione delle spese processuali, tenendo conto che l’intervenuta stessa ha rilevato l’errore commesso nell’intervenire.
Va invece riconosciuta l’ammissibilità dell’intervento ex art. 111 c.p.c. della O.S. SRL, rappresentata dalla mandataria d. SPA, che ha documentato di essere subentrata per cessione di crediti in blocco dell’11.11.2021 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, parte II, n.137 del 18.11.2021, nella titolarità dei crediti originariamente vantati da U. S.P.A. nei confronti di B.A. derivanti dal conto corrente bancario n. (…) e dal mutuo chirografario n.(…) posti a base dell’atto di citazione e delle garanzie ad essi connesse prestate da D.T., depositando la dichiarazione confessoria della cedente U. SPA del 27.5.2022 (vedi sulla sufficienza di tale prova anche quando la dichiarazione confessoria del cedente sia successiva alla cessione in blocco Cass. ord. n. 10200/2021).
Nel merito, va anzitutto esaminata la domanda di parte attrice, alla quale ha aderito la D. SPA quale mandataria della O.S. SRL, di accertamento della nullità del trust costituito da D.T. con l’atto del notaio G.C., rep. n. (…), racc. n. (…), trattandosi di trust autodichiarato con coincidenza della persona del disponente con quella del trustee, che contrasterebbe col requisito ritenuto essenziale della differenza tra disponente, trustee e beneficiari del trust.
La tesi si basa su un orientamento della Suprema Corte (Cass. n. 3735/2016; Cass. n. 3737/2016; Cass. 25.2.2016 n. 3886) che risulta però superato dalla giurisprudenza più recente e consolidata della Corte di Cassazione (vedi Cass. 26.10.2016 n. 21614; Cass. ord. 15.1.2019 n. 734; Cass. 14.3.2022 n. 8147), secondo il quale ultimo il trust non é un soggetto di diritto autonomo in quanto costituisce un complesso di beni o di diritti formalmente intestato al trustee ma finalizzato ad un preciso programma a favore di soggetti beneficiari e non richiede necessariamente che il disponente (settlor) ed il trustee siano soggetti diversi, essendo indispensabile solo che i beni e diritti conferiti costituiscano un patrimonio segregato non aggredibile dai creditori del trustee e destinati a soddisfare il programma del trust a favore di terzi beneficiari, e potendo essere incluso anche lo stesso trustee tra i beneficiari.
La convenzione dell’Aja dell’1.7.1985, resa esecutiva in Italia dalla L. n. 364 del 1989, stabilisce infatti all’art. 2 che per trust si intendono i rapporti giuridici istituiti da una persona, il costituente – con atto tra vivi o mortis causa qualora dei beni siano stati posti sotto il controllo di un trustee nell’interesse di un beneficiario, o per un fine specifico, e che il trust presenta le seguenti caratteristiche: a) i beni del trust costituiscono una massa distinta e non fanno parte del patrimonio del trustee; b) i beni del trust sono intestati a nome del trustee o di un’altra persona per conto del trustee; c) il trustee é investito del potere ed onerato dell’obbligo, di cui deve rendere conto, di amministrare, gestire e disporre beni secondo i termini del trust e le norme particolari impostegli dalla legge. Il fatto che il costituente conservi alcune prerogative o che il trustee stesso possieda alcuni diritti in qualità di beneficiario non é necessariamente incompatibile con l’esistenza del trust. Sulla base di questi elementi essenziali, quindi, il trust B., nonostante il conferimento di beni immobili (riportati nel NCEU del Comune di Marino a foglio (…), particella (…), sub (…), (…) e (…) ed a foglio (…), particella (…), sub. (…)) da parte della disponente D.T. in favore della stessa in qualità di trustee, finalizzato a costituire un fondo per garantire la sicurezza economica dei beneficiari, B.E. e B.M., figli di D.T., e determinante la segregazione di tale patrimonio, sottratto alle iniziative dei creditori personali di D.T., con caratteristiche analoghe ad un fondo patrimoniale, che é però destinato a far fronte ai bisogni della famiglia, non può considerarsi nullo perché non corrispondente alla struttura del trust accolta nel nostro ordinamento giuridico, per la quale é essenziale la segregazione patrimoniale del fondo e l’attribuzione della sua gestione al trustee per la finalità propria del trust a favore dei beneficiari, ma non si richiede necessariamente che il disponente ed il trustee siano persone diverse in quanto al trust manca un’autonoma soggettività giuridica, per cui le due figure possono anche coincidere, ed il fatto che il trustee ed il disponente siano titolari di alcune prerogative anche come beneficiari non é incompatibile con la struttura del trust, sicché la circostanza che la disponente-trustee D.T. abbia mantenuto la residenza nell’immobile conferito di M., via E. De A. n. 4, non inficia la validità del trust costituito, né lo stesso risulta indirizzato al soddisfacimento di interessi che non siano meritevoli di tutela.
Va del pari respinta la domanda di accertamento della nullità dell’atto di costituzione del trust perché simulato, posto che nessuna prova é stata fornita dell’esistenza di un accordo simulatorio ai sensi dell’art. 1414 comma 2 cod. civ. tra la disponente D.T., responsabile della costituzione del trust B. attraverso un atto unilaterale, ed i beneficiari del trust stesso, B.E. e B.M., che pur non essendo parti dell’atto costitutivo, vantano in base ad esso delle aspettative giuridicamente tutelate, potendo agire in assenza di un guardiano nominato per l’adempimento del trust e vigilare sul rispetto delle finalità del medesimo da parte del trustee, e devono quindi partecipare al presente giudizio (vedi in tal senso Cass. 13.4.2021 n. 9703; Cass. sez. un. 18.3.2019 n. 7621).
Va ugualmente respinta la domanda di parte attrice di accertamento della nullità dell’atto di costituzione del trust per violazione del divieto di patti successori di cui all’art. 458 cod. civ., in quanto attraverso il trust D.T. ha realizzato una donazione indiretta destinata a realizzarsi in futuro mediante l’operato del trustee che dovrà trasferire il fondo ai beneficiari (vedi sulla qualificazione dell’atto come donazione indiretta in materia fiscale Cass. 14.3.2022 n. 8147; Cass. ord. 15.1.2019 n. 734; Cass. 26.10.2016 n. 21614), ma non risulta provata alcuna convenzione tra la disponente D.T. ed i figli B.E. e B.M. sulla successione della D., né quest’ultima ha posto in essere un atto di disposizione dei diritti che le potrebbero spettare su una successione non ancora aperta (alla D. evidentemente non competeranno una volta defunta diritti sulla propria successione), o rinunciato a tali diritti.
Ai sensi dell’art. 2668 comma 2 cod. civ. va quindi ordinata all’Agenzia delle Entrate Ufficio Provinciale di Roma – Territorio Servizio di Pubblicità Immobiliare di Roma 2 la cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale di accertamento della nullità dell’atto costitutivo di trust posto in essere da D.T. per atto del notaio G.C. del (…), rep. n. (…), racc. n.(…), denominato T.B., effettuata il 27.10.2017 al numero registro generale (…), numero registro particolare (…) a favore di U. SPA ed a carico di D.T., B.E. e B.M..
Passando ora all’esame dell’azione revocatoria ordinaria esercitata in via subordinata da parte attrice e poi fatta propria dall’intervenuta cessionaria del credito e delle garanzie connesse O.S. SRL avverso l’atto di costituzione del trust B. e più esattamente avverso l’atto di conferimento dei beni immobili al trustee effettuato da D.T. con l’atto del notaio G.C. del (…), rep. n. (…), racc. n. (…), se ne deve riconoscere la fondatezza. L’atto dispositivo impugnato va individuato nell’atto col quale sono stati intestati al trustee (essendo il trust privo di autonoma soggettività giuridica) i beni immobili conferiti dal disponente D.T. al trust B., in quanto con tale atto gli immobili conferiti pur essendo rimasti di proprietà della disponente D.T. sono andati a costituire un patrimonio segregato sottratto alle iniziative dei creditori personali di D.T. perché destinato solo al soddisfacimento dell’interesse alla sicurezza economica dei figli della D., B.E. e B.M. (vedi sull’ammissibilità dell’azione revocatoria ordinaria avverso l’atto costitutivo di trust col quale i beni sono stati intestati al trustee Cass. n. 13883/2020).
L’atto di costituzione di trust e contestuale conferimento di beni immobili posto in essere da D.T. il 13.10.2014, analogo ad un atto costitutivo di fondo patrimoniale, é una donazione indiretta a beneficio dei figli B.E. e B.M., in quanto i beni immobili conferiti al trust, già di proprietà della disponente e trustee D.T., sono stati destinati in via esclusiva a garantire attraverso l’operato futuro del trustee la sicurezza economica dei beneficiari senza che la D. abbia ricevuto un corrispettivo per tale conferimento e va quindi qualificato ai fini dell’applicazione dell’art. 2901 cod. civ. come atto a titolo gratuito, con la conseguenza che non é richiesta la prova della consapevolezza del pregiudizio arrecato alle ragioni dei creditori di D.T. da parte dei beneficiari del trust B.E. e B.M., essendo sufficiente la consapevolezza di tale pregiudizio da parte della disponente debitrice D.T..
Va poi evidenziato che i crediti di U. SPA nei confronti di D.T. sono sorti in data anteriore rispetto all’atto di costituzione del trust e contestuale conferimento dei beni immobili posto in essere da D.T. il 13.10.2014, in quanto anche se il decreto ingiuntivo del Tribunale di Roma n. 25517/2016 non opposto é stato emesso a carico del debitore principale B.A. e del fideiussore D.T. il 4.11.2016 (vedi doc. 10 di parte attrice), la fideiussione specifica fino a concorrenza di Euro 150.000,00 prestata dalla D. a garanzia del mutuo chirografario n. (…) concesso da U. SPA a B.A. e la fideiussione omnibus a prima richiesta limitata ad Euro195.000,00 rilasciata dalla D. a garanzia anche del saldo debitorio del conto corrente bancario n.(…) intestato a B.A. sono state rilasciate rispettivamente il 29.7.2011 ed il 9.12.2011 ed il conto corrente bancario suindicato alla data del 30.9.2014 presentava già un’esposizione di Euro183.557,71 (vedi doc. 11 allegato alla memoria ex art. 183 comma 6 n. 2 c.p.c. di parte attrice) ed il mutuo chirografario garantito dalla fideiussione specifica della D. di Euro 150.000,00 era stato erogato a B.A. il 30.11.2011 (vedi doc. 4 di parte attrice).
Dal momento quindi che il credito di U. SPA poi ceduto all’intervenuta O.S. S.R.L. e non più contestabile per la mancata opposizione al decreto ingiuntivo n. 25517/2016 del 4.11.2016 del Tribunale di Roma era sorto prima dell’atto di costituzione del trust B. e contestuale conferimento di beni immobili impugnato ex art. 2901 cod. civ., non si richiede la prova della dolosa preordinazione di tale atto alla finalità di recare pregiudizio alle ragioni dei creditori di D.T., essendo sufficiente la prova della consapevolezza da parte di quest’ultima del pregiudizio arrecato alle ragioni dei suoi creditori.
Nessun dubbio può esservi sulla sussistenza dell’eventus damni, in quanto con l’atto di costituzione del trust B. e contestuale conferimento di beni immobili di sua proprietà al trustee la D. non ha percepito alcun corrispettivo ed ha sottratto i beni immobili conferiti alla garanzia patrimoniale generica che gli stessi costituivano ai sensi dell’art. 2740 cod. civ. a favore dei suoi creditori personali, il cui soddisfacimento é quindi certamente risultato più difficoltoso, ove non addirittura impossibile, né del resto la D. ha dimostrato, come era suo onere, di essere rimasta proprietaria di altri beni idonei a soddisfare l’ingente credito di Euro 281.020,28 oltre interessi dal 2.2.2016 al saldo cristallizzato nel decreto ingiuntivo non opposto.
Quanto alla consapevolezza del pregiudizio arrecato alle ragioni dei creditori da parte di D.T. alla data del compimento dell’atto dispositivo impugnato del 30.10.2014, essa é desumibile da una serie di elementi: 1) con la costituzione del trust B. gli immobili di proprietà della D. (riportati nel NCEU del Comune di Marino a foglio (…), particella (…), sub (…), (…) e (…) ed a foglio (…), particella (…), sub. (…)) sono stati intenzionalmente ed espressamente sottratti alle iniziative recuperatorie dei suoi creditori personali; 2) l’atto impugnato é stato posto in essere nell’imminenza della recesso di U. SPA dal conto corrente bancario e dal finanziamento intestati al debitore principale B.A., avvenuta il 3.11.2014 (vedi doc. 8 di parte attrice), a nulla rilevando la certificazione sulla correttezza dei rapporti tra U. SPA e B.A. alla data del 20.4.2014 prodotta dai convenuti (doc. 3); 3) D.T. era moglie anche se separata consensualmente da B.A. e nel prestare in costanza di matrimonio le fideiussioni si era personalmente impegnata a tenersi informata sulle condizioni patrimoniali del marito debitore (vedi doc. 6 e 7 di parte attrice); 4) il conto corrente bancario intestato a B.A. alla data del 30.6.2014 presentava già un’esposizione di Euro 105.695,88, lievitata al 30.9.2014 ad Euro 183.557,71 (vedi doc. 11 allegato alla memoria ex art. 183 comma 6 n. 2 c.p.c. di parte attrice); 5) l’impresa di B.A. si trovava in palese e conclamata condizione di difficoltà economica (vedi visura Cerved prodotta come doc. 1 da parte attrice).
L’azione revocatoria ordinaria di parte attrice, trascritta presso l’Agenzia delle Entrate Ufficio provinciale di Roma – Territorio Servizio di Pubblicità Immobiliare di Roma 2 il 27.10.2017, al numero registro generale 50092, numero registro particolare 34420, poi fatta propria dalla cessionaria del credito O.S. S.R.L., va quindi accolta, ma sarà cura dell’interessata richiedere l’annotazione della sentenza, che non figura tra quelle per le quali debba essere disposta dal Tribunale la trascrizione.
Le spese processuali in applicazione del principio della soccombenza prevalente vanno poste a carico dei convenuti in solido in favore dell’originaria parte attrice e dell’intervenuta O.S. S.R.L. rappresentata dalla D. S.P.A.; esse si liquidano in base al valore del credito tutelato ex art. 2901 cod. civ. ed alle tariffe forensi del D.M. n. 147 del 2022 per l’originaria parte attrice in Euro 1.349,91 per spese vive ed Euro 8.147,00 per compensi (di cui Euro 1.772,00 per fase di studio, Euro 1.169,00 per fase introduttiva ed Euro 5.206,00 per fase istruttoria/trattazione, calcolati in misura minima in quanto la causa é stata solo documentale e con esclusione dei compensi della fase decisoria per la quale il credito é stato tutelato giudizialmente solo dalla O.S. S.R.L.), oltre IVA, CPA e rimborso spese generali del 15%, e per la D. S.P.A. quale mandataria della O.S. S.R.L. in Euro 3.082,00 per compensi (per la sola fase decisoria dalla stessa patrocinata, calcolati in misura minima in quanto la causa é stata solo documentale), oltre IVA, CPA e rimborso spese generali del 15%.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, sezione XVII, in persona del Giudice unico dott. Vincenzo Picaro, definitivamente pronunciando sulle domande avanzate dalla D. SPA quale mandataria di U. SPA con atto di citazione notificato a D.T. ed al T.B. il 22.9/5.10.2017, a B.E. il 22/29.9.2017 ed a B.M. il 21.9/2.10.2017, con l’intervento volontario della B.I. S.P.A. quale mandataria della M.S. S.R.L., e con l’intervento volontario della d. S.P.A. quale mandataria della O.S. S.R.L., ogni contraria istanza, eccezione, o deduzione respinta, così provvede:
1) Dispone l’estromissione dal giudizio della B.I. S.P.A. quale mandataria della M.S. S.R.L. con compensazione delle spese processuali tra la stessa e le altre parti processuali;
2) Rigetta le domande della D. SPA quale mandataria di U. SPA, poi fatte proprie dalla cessionaria del credito intervenuta O.S. S.R.L. rappresentata quale mandataria dalla d. S.P.A., di accertamento della nullità dell’atto costitutivo di trust posto in essere da D.T. per atto del notaio G.C. del (…), rep. n. (…), racc. n., denominato T.B.;
3) Visto l’art. 2668 comma 2 cod. civ. ordina all’Agenzia delle Entrate Ufficio Provinciale di Roma – Territorio Servizio di Pubblicità Immobiliare di Roma 2 la cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale di accertamento della nullità dell’atto costitutivo di trust posto in essere da D.T. per atto del notaio G.C. del (…), rep. n.(…), racc. n. (…), denominato T.B., effettuata il 27.10.2017 al numero registro generale 50092, numero registro particolare 34420 a favore di U. SPA ed a carico di D.T., B.E. e B.M.;
4) In accoglimento dell’azione revocatoria ordinaria esercitata in via subordinata dalla D. SPA quale mandataria di U. SPA, poi fatta propria dalla cessionaria del credito intervenuta O.S. S.R.L. rappresentata quale mandataria dalla d. S.P.A., accerta e dichiara l’inefficacia nei confronti di U. S.P.A. e della cessionaria del credito intervenuta O.S. S.R.L. dell’atto costitutivo di trust posto in essere da D.T. per atto del notaio G.C. del (…), rep. n. (…), racc. n. (…), denominato T.B., e del contestuale conferimento dei beni immobili al trustee D.T.;
5) Condanna in solido D.T., B.E. e B.M. al pagamento delle spese processuali, liquidate in favore della D. S.P.A. quale mandataria di U. S.P.A. in Euro1.349,91 per spese vive ed Euro 8.147,00 per compensi, oltre IVA, CPA e rimborso spese generali del 15%, ed in favore della d. S.P.A. quale mandataria della O.S. S.R.L. in Euro3.082,00 per compensi, oltre IVA, CPA e rimborso spese generali del 15%.
Conclusione
Così deciso in Roma, il 8 gennaio 2023.
Depositata in Cancelleria il 12 gennaio 2023.
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