Nella valutazione del danno non patrimoniale subito dai congiunti per la perdita del parente, l’elemento della convivenza, poiché rappresenta il connotato minimo attraverso cui si esteriorizza l’intimità della relazione, quale presupposto dell’esistenza del diritto in parola, costituisce elemento probatorio utile a dimostrare la profondità del rapporto. Nel caso di rapporti di parentela o affinità esterni rispetto alla composizione della famiglia nucleare la prova deve essere più rigorosa. E’ necessario, pertanto, analizzare il caso concreto e accertare l’esistenza di un effettivo rapporto parentale suscettibile di essere equiparato a quello dei componenti della famiglia nucleare, anche se con un danno più modesto.

Puoi scaricare la presente sentenza in formato PDF, effettuando una donazione in favore del sito, attraverso l’apposito link alla fine della pagina.

Tribunale|Pisa|Civile|Sentenza|5 gennaio 2023| n. 22

Data udienza 5 gennaio 2023

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE DI PISA

Il giudice dott.ssa Laura Pastacaldi ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa n. 5156/2017 tra le parti:

ATTORI

(…) (c.f. (…)), nato a (…) ((…)) il

(…), residente in (…) ((…)), via (…) n. (…),

(…) (c.f. (…)), nata a (…) ((…)), il (…),

residente in (…) ((…)), (…) n. (…),

(…) (c.f. (…)), nata a (…) ((…)), il (…), residente in (…) ((…)), (…) n. (…), tutti

elettivamente domiciliati in (…) ((…)), (…), (…), presso lo studio degli Avv.ti (…) (c.f. (…)) e (…) (c.f. (…)), che li rappresentano e difendono.

CONVENUTI

(…) (…). (p.(…)), con sede legale in (…), via (…) n. (…), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in (…), (…), presso lo studio dell’avv. (…) (c. f. (…)), che la rappresenta e difende.

(…) (c.f. (…)), nato a (…) (S.), il (…), residente in (…) ((…)), via (…) n. 11, elettivamente domiciliato in (…) ((…)), (…) (…), presso lo studio dell’avv. (…) (c.f. (…)), che lo rappresenta e difende

OGGETTO: responsabilità extra contrattuale

Sentenza n. 22/2023 pubbl. il 05/01/2023

FATTO E PROCESSO

(…), (…) e (…), rispettivamente fratello, cognata e nipote di (…), hanno chiesto a questo Tribunale di condannare (…) e la sua compagnia assicuratrice, (…), in solido fra loro, al risarcimento del danno da loro subito per la morte della congiunta, rimasta vittima di incidente stradale addebitabile alla responsabilità esclusiva del (…), da liquidarsi nella somma complessiva di, rispettivamente, Euro 137.825,56, Euro 111.802,40 ed Euro 130.612,40 per ciascuno di loro.

A sostegno della domanda, hanno dedotto: che in data 09/12/2014, è deceduta (…) a seguito di un sinistro stradale occorso in (…), via (…), per colpa esclusiva del conducente dell’autoveicolo (…)(…) (…)(…) Targato (…), (…), assicurato con la (…)(…); che infatti l’odierno convenuto ha successivamente patteggiato la pena per omicidio stradale, come da sentenza del Tribunale di Pisa – Ufficio del Giudice per le Indagini preliminari (sent. n. 1074/2016 del 03/10/2016); che la dinamica del sinistro è confermata dal verbale della Polizia Stradale, nonché dalla testimonianza di (…) che ha assistito all’urto; che (…) era sorella di (…), cognata di (…) e zia di (…), con i quali conviveva stabilmente, in (…) (…) via (…) n. (…); che la vittima ha convissuto con il fratello sin dal 1939, con la cognata dal 1969 e con la nipote dal 1970 sino alla data del decesso; che (…) e (…) hanno costituito nel 1984 l’impresa familiare “(…)”, esercente il commercio ambulante di calzature; che hanno invitato in negoziazione assistita la compagnia assicuratrice e il conducente, ma i convenuti hanno comunicato che non avrebbero partecipato; che la compagnia ha versato le somme di Euro 30.000,00 a (…), di Euro 10.000,00 a (…) e di Euro 10.000,00 a (…), quale risarcimento del danno cagionato dal sinistro; che loro hanno comunicato di ritenere insoddisfacenti le somme offerte, trattenute solo in conto del maggior avere, rinnovando l’invito alla risoluzione bonaria della controversia, che è stato nuovamente rifiutato dai convenuti; che la responsabilità esclusiva di (…) è provata dalla sentenza penale di patteggiamento della pena; che, pertanto, spettano le somme indicate in epigrafe per il risarcimento del danno da perdita parentale, calcolato sulla base delle tabelle di Roma, detraendo la somma già corrisposta dalla compagnia assicuratrice, oltre al rimborso delle spese funebri e delle spese di assistenza legale per la fase stragiudiziale.

Si è costituta in giudizio la Compagnia (…), la quale ha chiesto il rigetto della domanda, deducendo: che la compagnia ha fatto offerta reale, oltre ad avere tentato una trattativa, che non è andata a buon fine; che gli attori hanno l’onere di provare la sussistenza e l’intensità del rapporto parentale interrotto e in assenza di prova, deve procedersi alla liquidazione secondo valori medi; che per la quantificazione si applicano le Tabelle di Milano, in base alle quali la somma dovuta a (…) (…), in quanto fratello, è compresa fra Euro 23.740,00 e Euro 142.420,00, mentre nulla è dovuto a (…) e (…); che, infatti, a queste ultime può essere riconosciuto il risarcimento del danno soltanto laddove vengano provate altre circostanze, ulteriori rispetto al vincolo di affinità/parentela, che integrino gli estremi del danno da illecito extra- contrattuale, non potendo operare alcuna presunzione e cioè fatti idonei “a ritenere che la lesione della vita o della salute del familiare abbia comportato la perdita di un effettivo e valido sostegno morale, ovvero una grave alterazione della normale esistenza, non riscontrabile in mancanza di una situazione di convivenza, ove si tratti di soggetto che, per tipo di parentela, non abbia diritto ad essere assistito anche moralmente dalla vittima”; che, inoltre, occorre tenere conto, nella liquidazione del danno, dell’età della vittima, della sua aspettativa di vita, nonché dell’età degli attori; che non è dovuto alcunché a titolo di rimborso delle spese per l’assistenza stragiudiziale, atteso che la compagnia assicuratrice ha già corrisposto la somma liquidata nella sentenza di patteggiamento in relazione alla costituzione di parte civile e, in ogni caso, che non è stato esplicitato dagli attori il parametro utilizzato nella quantificazione.

All’udienza del 15/03/2018, si è altresì costituito in giudizio (…), il quale ha chiesto il rigetto della domanda e in via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento, la condanna della compagnia assicurativa a tenerlo indenne da ogni pretesa degli attori. Ha, altresì, dedotto: che al momento del sinistro, stava guidando a velocità moderata, percorrendo una strada in salita nei pressi della sua abitazione, quando ha travolto (…), arrestandosi immediatamente al momento dell’impatto per prestare soccorso e rinvenendo il corpo della vittima vicino alla sua autovettura; che non possono essere liquidati sia il danno morale soggettivo, sia il danno parentale, pena l’illegittima duplicazione delle poste risarcitorie; che il danno va risarcito in maniera equitativa, personalizzata e tenendo conto delle condizioni soggettive della vittima; che non è dovuto alcunché a titolo di rimborso delle spese di assistenza legale per la fase stragiudiziale; che, in ogni caso, non è indicato il parametro utilizzato dagli attori per la quantificazione delle stesse. La causa è stata istruita con documenti e prova testimoniale.

Infine, la causa è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni riportate in premessa.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Dalle risultanze dell’istruttoria è accertato che la responsabilità per il sinistro stradale nel quale ha perso la vita (…) è ascrivibile al convenuto (…); è inoltre provato il nesso causale tra detto evento e il decesso.

Trattasi di circostanze che emergono dagli atti del giudizio penale e che comunque, non sono contestate dai convenuti.

Ciò premesso, occorre accertare se sussista il diritto degli attori al risarcimento del danno patrimoniali e non patrimoniali lamentati, a seguito del sinistro mortale che ha cagionato il decesso di (…).

Per quanto concerne la domanda di risarcimento del danno parentale, la morte di un congiunto conseguente ad un fatto illecito, configura per i familiari superstiti un danno non patrimoniale, che consiste nella lesione della perdita dell’unità familiare, di affetti e di solidarietà. Il danno non è in re ipsa, ma è onere del congiunto danneggiato provare l’esistenza di un rapporto continuativo, di frequentazione e di reciproco affetto e solidarietà.

Il rapporto che legava (…) e la vittima, trattandosi di fratello e sorella, dunque appartenenti allo stesso nucleo di origine, può essere provato anche attraverso presunzioni. Infatti, nella valutazione del danno non patrimoniale subito da genitori, coniugi, figli o fratelli della vittima, è presunta la sofferenza da questi patita per la morte del prossimo congiunto; in tal caso, sarà onere del danneggiante dare prova contraria, dell’assenza di un legame affettivo tra vittima e superstite (si veda sul punto Cass. Civ., n. 3767/2018).

Deve inoltre tenersi conto del fatto che essi hanno convissuto dalla nascita sino al decesso di (…). La convivenza, unita alla fratellanza, fondano la presunzione di una grave perdita ai danni dell’attore, idonea a stravolgere le sue abitudini di vita e a interrompere un vincolo di solida solidarietà reciproca, trattandosi di persone che hanno verosimilmente condiviso gli affetti e gran parte delle proprie esperienze di vita.

Gli attori hanno, inoltre allegato, che fratello e sorella erano soliti trascorrere insieme l’intera giornata, in quanto condividevano, oltre alla abitazione, anche l’impresa familiare di commercio ambulante di calzature, come risulta dalla documentazione in atti all. 4 all’atto di citazione. La circostanza è provata anche dalle dichiarazioni dei testimoni assunti (il teste (…) ha dichiarato: “avevano un’impresa familiare e quando venivano da me, di solito di ritorno dai mercati perché facevano i venditori ambulanti, a portarmi i documenti fiscali posso riferire che la parte fiscale era seguita prevalentemente dalla signora (…)”).

I convenuti, comunque, non hanno contestato tali circostanze, né la profondità e intensità del vincolo fra fratello e sorella.

Quanto al risarcimento del danno da lesione del rapporto parentale lamentato da (…) -nipote della vittima – la prova dell’intimità della relazione, del legame affettivo, la pratica della solidarietà e il sostegno economico non possono essere provati per presunzioni, se non ove vi sia stata convivenza con la vittima.

Dal certificato di stato di famiglia storico in atti all. 2 all’atto di citazione è provato che (…)(…) era inserita nel nucleo familiare del fratello, risiedendo nella medesima abitazione in (…)(…), via (…)(…) n. (…). La convivenza, per di più longeva, è confermata anche dalle dichiarazioni dei testi (…) (“l’anno in cui mi sono fidanzata nel 1978 ho cominciato a frequentare la famiglia dei miei suoceri che abitano in via (…)(…) vicino casa degli attori, la famiglia (…) sono i nostri vicini di casa; posso confermare che tutte le persone indicate in capitolo abitavano insieme”; “si tratta di un’unica casa, non di un appartamento, un’unica abitazione, vivevano tutti lì”), (…) (“Ho frequentato spesso la casa e hanno sempre convissuto insieme”), (…) (“sono stato nella casa anche invitato a pranzo e posso confermare che tutta la famiglia viveva insieme in un’unica casa”), (…) (“ero piccolo nel 1970 ma ricordo queste persone che abitavano e abitano insieme”).

Nella valutazione del danno non patrimoniale subito dai congiunti per la perdita del parente, l’elemento della convivenza, poiché rappresenta il connotato minimo attraverso cui si esteriorizza l’intimità della relazione, quale presupposto dell’esistenza del diritto in parola, costituisce elemento probatorio utile a dimostrare la profondità del rapporto (sul punto si vedano Cass. Civ. n. 7743/2020 e 21230/2016).

La giurisprudenza ha sottolineato che nel caso di rapporti di parentela o affinità esterni rispetto alla composizione della famiglia nucleare la prova deve essere più rigorosa. Tuttavia, la giurisprudenza di merito ha precisato ripetutamente, proprio in alcuni casi di perdita del cognato, che sebbene non possa ritenersi che il danno sia presumibile, non può escludersi a priori che il decesso recida quel rapporto familiare che è tutelato dalla Costituzione. E’ necessario, pertanto, analizzare il caso concreto e accertare l’esistenza di un effettivo rapporto parentale suscettibile di essere equiparato a quello dei componenti della famiglia nucleare, anche se con un danno più modesto.

Il Tribunale ritiene condivisibile l’orientamento che inquadra la convivenza come requisito individuante un particolare legame affettivo, ma non unico elemento dirimente, sul quale possa basarsi il riconoscimento del presupposto risarcitorio, in quanto le mutate relazioni sociali hanno ormai superato anche la famiglia nucleare.

Nel caso di specie, gli attori hanno allegato l’esistenza di un rapporto confidenziale e di un legame affettivo tra le due cognate, basato su una convivenza quarantennale e un legame affettivo e tendenzialmente materno tra la zia e la nipote. I convenuti non hanno contestato specificamente tali circostanze.

Va, pertanto, riconosciuto agli attori il danno da perdita parentale, che di per sé contiene la componente del danno morale.

Per la quantificazione del danno si applicano le tabelle del Tribunale di Roma dell’anno 2014, tenuto conto del grado di parentela, dell’età della vittima e quella dei prossimi congiunti, dell’elemento della convivenza (Cass. Civ. 26300/2021). Considerato che (…) aveva 85 anni all’epoca del decesso e che il fratello ne aveva 81, che erano conviventi e che nel nucleo familiare vi erano altri congiunti conviventi, spetta a (…) la somma di Euro 122.265,00 oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data del sinistro, per un totale di Euro 148.432,58 dalla quale va detratto l’importo già versato dalla compagnia assicuratrice convenuta (Euro 30.000,00), con conseguente riconoscimento di Euro 118.432,58 onnicomprensive.

Alla nipote (…) spettano Euro 131.670,00, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali dalla data del sinistro, per un totale di Euro 159.850,49, da cui detrarre la somma già ricevuta (Euro 10.000,00), per complessive Euro 149.850,49.

Infine, per quanto riguarda la cognata, può riconoscersi un risarcimento di Euro 84.645,00 oltre rivalutazione monetaria e interessi dalla data del fatto illecito, per un totale di Euro 102.761,03 dal quale detrarre l’importo già ricevuto (Euro 10.000,00), per un di Euro 92.761,03 onnicomprensive.

Per quanto concerne la richiesta di rimborso delle spese funebri, la giurisprudenza ha affermato che i familiari di un defunto hanno diritto ad ottenere il risarcimento delle spese funerarie se la sua morte è causata da un atto illecito (Cass. Civ. sez. III, 06/12/2018, n.31542; Tribunale di Napoli, sez. VIII, sent. 2/1/2017 n. 895). Le spese funebri costituiscono un danno patrimoniale risarcibile iure proprio, considerato che si tratti di costi inevitabilmente successivi alla morte del de cuius, considerato ineliminabile dalla giurisprudenza, ove il decesso sia stato cagionato da fatto illecito.

Le spese funebri sostenute da (…) – quale danno iure proprio – non sono oggetto di contestazione da parte dei convenuti all.ti 19 – 22 all’atto di citazione. Va quindi liquidata la somma di Euro 8.403,16, oltre rivalutazione e interessi dalla data in cui la spesa è stata sostenuta.

Non può , invece, essere accolta la domanda di rimborso delle spese legali sostenute nella fase stragiudiziale funzionali all’ottenimento del risarcimento del danno. La richiesta è generica, non essendo stato allegato in cosa sia consistita l’attività del legale, né è stata depositata documentazione a supporto della spesa. Quest’ultima deve comunque essere ritenuta assorbita dalla liquidazione delle spese della lite alla cui introduzione sono state dirette.

Infine, si dà atto della polizza assicurativa stipulata tra il conducente del veicolo (…) e la (…) per un massimale unico di Euro 6.000.000,00, sufficiente a coprire i danni liquidati all. 2 alla comparsa di costituzione del (…).

P.Q.M.

Il Tribunale di Pisa, definitivamente pronunciando, così provvede:

accertato che il sinistro mortale cui ha perso la vita (…)(…) (…), si è verificato per responsabilità esclusiva di (…), quale proprietario e conducente dell’auto (…) (…)(…) Tg. (…), Assicurata con (…) (…) (Polizza n. (…)(…)), condanna (…)

e (…) (…), in solido fra loro, al risarcimento del danno subito dagli attori, liquidato come segue:

– in favore di (…), Euro 118.432,58 già comprensive di rivalutazione monetaria e interessi a titolo di danno parentale e Euro 8.403,16 a titolo di danno patrimoniale, oltre rivalutazione e interessi dalla data in cui la spesa è stata sostenuta;

– in favore di (…), in Euro 149.850,49 già comprensive di rivalutazione monetaria e interessi a titolo di danno parentale;

– In favore di (…), in Euro 92.761,03 già comprensive di rivalutazione monetaria e interessi a titolo di danno parentale;

condanna i convenuti, in solido, alla rifusione delle spese di lite degli attori, che si liquidano in Euro 22.457,00 oltre accessori, (…) e c.p.a. ed oltre spese vive.

Così deciso in Pisa il 5 gennaio 2023.

Depositata in Cancelleria il 5 gennaio 2023.

Puoi scaricare il contenuto in allegato effettuando una donazione in favore del sito attraverso il seguente link

Inserisci importo donazione € (min €1.00)

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Avv. Umberto Davide

Fare un ottimo lavoro: questo è il mio lavoro! Su tutte, è indubbiamente, la frase, che meglio mi rappresenta. Esercitare la professione di Avvocato, costituisce per me, al tempo stesso, motivo di orgoglio, nonchè costante occasione di crescita personale, in quanto stimola costantemente le mie capacità intellettuali. Essere efficiente, concreto e soprattutto pratico, nell’affrontare le sfide professionali, offrendo e garantendo, al tempo stesso, a tutti coloro che assisto, una soluzione adatta e soprattutto sostenibile, alle questioni che mi presentano e mi affidano, questo è il mio impegno.