Il mancato preavviso della segnalazione nella centrale rischi al debitore, che, per la prima volta, venga a essere classificato negativamente, assume rilievo unicamente ove si tratti di segnalazioni per operazioni di credito al consumo. Pertanto, al rapporto oggetto di causa non può essere applicato l’art. 4 comma 7 del Codice di deontologia e buona condotta, invocato dall’attrice, né tanto meno l’art. 125 T.u.b. Ne consegue che il mancato preavviso previsto dalla citata disciplina non è di per sé idoneo a rendere illegittima la segnalazione alla centrale di informazione creditizia, in quanto il suddetto preavviso non rappresenta condizione di validità della segnalazione.
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Tribunale|Civitavecchia|Civile|Sentenza|5 gennaio 2023| n. 8
Data udienza 3 gennaio 2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA
Nella persona del Giudice Dott. Daniele Sodani ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al Rgac n. 1154/2019
TRA
(…), elettivamente domiciliato presso lo studio dell’avv. (…), sito in Tarquinia via (…), che lo rappresenta e lo difende in virtù di procura in atti;
ATTORE
CONTRO
(…) SPA e, per essa, (…) SPA, quale mandataria, elettivamente domiciliata presso lo studio dell’avv. (…) sito in Roma via (…), che la rappresenta e la difende in virtù di procura in atti;
CONVENUTA-ATTRICE IN RICONVENZIONALE
E
(…) SPA e, per essa, (…) SPA quale mandataria, elettivamente domiciliata presso lo studio dell’avv. (…) sito in Roma via (…), che la rappresenta e la difende in virtù di procura in atti;
INTERVENUTA EX ART. 111 C.P.C.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.Con atto di citazione, regolarmente notificato, (…) conveniva in giudizio BANCA (…) SPA chiedendo disporsi l’immediata cancellazione del nominativo di (…) dalla banca dati Crif, nonché condannarsi la banca al risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale pari ad euro 1.000.000,00.
Deduceva, in particolare che l’attore era socio e legale rappresentante pro tempore della società (…) Srl; che la società (…) srl aveva intrattenuto rapporti bancari con l’istituto bancario “(…)”; che nel giugno 2017 (…) aveva scoperto di essere stato iscritto presso il CRIF come “cattivo pagatore”, proprio a causa di una segnalazione giunta dalla banca, con conseguenti difficoltà ad ottenere ulteriori finanziamenti per se stesso e per la società (…) srl, ugualmente iscritta nel CRIF; che aveva, inoltre, ricevuto dalla banca nel luglio 2017 la comunicazione ai presunti fideiussori solidali il pagamento di quanto richiesto al debitore principale (…) Srl con raccomandata del febbraio 2017 in forza di paventate garanzie fideiussorie.
Contestava, tuttavia, che alcuna fideiussione era stata mai rilasciata dall’attore e che la banca non aveva provveduto alla trasmissione del relativo documento; che, ancora, la segnalazione al CRIF non poteva mai essere il frutto di un mero ritardo, ma solo di conclamata insolvenza, ossia cronica incapacità del soggetto di far fronte regolarmente alle proprie obbligazioni, nella specie insussistente; che non vi era stato nemmeno il preavviso della segnalazione come prescritto dal codice di deontologia e buona condotta dei sistemi finanziari all’art. 4, comma 7. Deduceva che l’iscrizione nella centrale rischi stava causando (…) un grave danno di immagine, morale e materiale, in progressivo peggioramento essendo esso un noto e rinomato imprenditore e che stava impedendo la partecipazione con la società (…) srl a diversi appalti, con conseguente venir meno anche di tale possibile entrata con conseguente danno patrimoniale quantificato in euro 1.000.000,00.
2.Si costituiva in giudizio (…) SPA e, per essa, (…) SPA, quale mandataria, contestando l’infondatezza della domanda deducendo che in realtà l’odierno attore aveva sottoscritto nei locali dell’Agenzia di Civitavecchia della (…) in data 30.11.2001 un atto di fideiussione a favore della società allora denominata (…) S.p.A. con sede in Roma, (oggi denominata “(…) S.r.l. di cui era socio), fino alla concorrenza dell’importo di (originarie) Lire 2.025.000.000 assieme ai signori (…), così elevando l’originario importo di cui alla fideiussione del 4.6.2001; che successivamente, in data 22.4.2002, i predetti soggetti avevano rilasciato un ulteriore atto di fideiussione per Euro 1.800.000,00 ed infine, in data 18.12.2002, avevano elevato l’importo garantito a Euro 1.890.000,00 rilasciando un ulteriore atto di fideiussione; che tali garanzie si riferivano al conto corrente n. 1358 acceso dalla detta società (…) S.p.A. presso detta filiale il 25.5.2001 che aveva generato nel corso degli anni un rilevantissimo saldo debitore, al punto che la (…) – che in precedenza con atto del Notaio (…) di Siena del 22.12.2008 rep. 27255 racc. 11860 aveva incorporato la società (…) S.p.A. – in data 2.2.2017 aveva revocato i fidi in essere ed in data 17.07.2017 intimato il pagamento del complessivo importo di Euro 592.295,98; che, peraltro, l’attore non poteva ignorare l’esistenza dei rapporti bancari, laddove con diverse comunicazioni inviate alla Filiale di Viterbo della (…) e sottoscritte dal sig. (…), legale rappresentante della società debitrice principale (…) S.r.l., riconoscendo il proprio debito, venivano proposti dei piani di rientro, tutti poi puntualmente disattesi (vedi lettere 21.3.2014, 25.7.2014, 8.8.2014, 23.10.2014, 6.11.2015 e 29.8.2016).
Deduceva, quindi, che la segnalazione alla centrale rischi era stata corretta e che la società (…) spa e i suoi garanti (…), (…) e (…) erano debitori della banca per l’importo di euro 592.295,98 di cui: – euro 48,39: saldo debitore del rapporto infruttifero n. 15407 al 22.6.2017; – euro 33.753,03: saldo debitore del c/c n. 9030/631964.43 al 11.5.2017; – euro 558.512,56: saldo debitore del c/c n. 8334/15405.21 al 11.5.2017, svolgendo per tali importi domanda riconvenzionale per ottenere la condanna dell’attore al pagamento.
3.Alla prima udienza del 14.02.2020, il giudice assegnava termine per l’introduzione della mediazione obbligatoria. Alla successiva udienza dell’11.12.2020 veniva eccepita l’improcedibilità della domanda riconvenzionale, per non essere la banca, attrice in riconvenzionale, comparsa personalmente dinanzi al mediatore ed essendo presente solo il difensore, sfornito però di procura speciale.
Assegnati i termini di cui all’art. 183 comma 6 c.p.c., la banca con la prima memoria contestava la nullità della fideiussione in quanto conforme allo schema ABI del 2003 sanzionato dalla Banca di Italia con provvedimento del 2005 in quanto integrante gli estremi di un’intesa restrittiva della concorrenza vietata dall’art. 2 comma 2 della L. antitrust n. 287 del 1990.
Interveniva, poi, (…) SPA ex art. 111 quale cessionaria del credito in forza di atto di scissione parziale della (…) spa. Con la prima memoria inoltre la …
Ritenuta la causa matura per la decisione, veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e trattenuta in decisione con concessione dei termini di cui all’art. 190 c.p.c..
4.Deve, preliminarmente, dichiararsi la domanda riconvenzionale improcedibile, essendo pacifico che dinanzi al mediatore è comparso il solo difensore della banca in forza della sola procura alle liti ed in difetto di apposita procura speciale. Ciò premesso, l’orientamento della Suprema Corte è nel senso che nel procedimento di mediazione obbligatoria disciplinato dal D.Lgs. n. 28 del 2010 e successive modifiche, è necessaria la comparizione personale delle parti davanti al mediatore, assistite dal difensore; nella comparizione obbligatoria davanti al mediatore la parte può anche farsi sostituire da un proprio rappresentante sostanziale, eventualmente nella persona dello stesso difensore che l’assiste nel procedimento di mediazione, purché dotato di apposita procura sostanziale; la condizione di procedibilità può ritenersi realizzata alla termine del primo incontro davanti al mediatore, qualora una o entrambe le parti, richieste dal mediatore dopo essere state adeguatamente informate sulla mediazione, comunichino la propria indisponibilità di procedere oltre; la mancanza della parte e della procura speciale rilasciata in favore del difensore comporta l’improcedibilità della domanda riconvenzionale per la qual e la banca era onerata in veste di attrice (Cass. civ. Sez. III, Sent., (ud. 06/02/2019) 2703-2019, n. 8473; Cass. civ. Sez. III, Sent., (ud. 09/05/2019) 05-07-2019, n. 18068; Cass. civ. Sez. II, Ord., (ud. 09/02/2022) 26-04-2022, n. 13029).
5.In ogni caso, l’intervento di (…) spa va dichiarato, invece, ammissibile essendovi la prova della cessione del credito della domanda della banca in forza di scissione parziale dalla (…) spa. Sul punto la giurisprudenza di legittimità (tra le plurime pronunce cfr Cass. Civ., ord. n. 5617/2020) ha sancito che la disposizione di cui all’articolo 58, comma 4, T.U.B. e, quindi, la pubblicazione dell’avviso di cessione sulla Gazzetta Ufficiale, non attesta la legittimazione attiva dell’assunto cessionario di crediti in blocco; invero, come dimostra il tenore letterale della suddetta norma, la pubblicazione opera – in via di sostituzione – solo in relazione al disposto dell’art. 1264 c.c., comma 2, valendo cioè unicamente ad impedire l’eventualità di pagamenti liberatori, per il caso che il ceduto versi, nonostante la sopravvenuta cessione, la propria prestazione nelle mani del cedente, cessione, però, che deve pur sempre esistere tra parte cedente e cessionaria e che, come tale, va provata in giudizio.
A tal fine è sufficiente l’avviso in Gazzetta Ufficiale qualora il contenuto pubblicato indichi, senza lasciare incertezze od ombre di sorta, sui crediti inclusi/esclusi dall’ambito della cessione (cfr. Cass. Civ., n. 15884/2019).
In altri termini in tema di cessione in blocco dei crediti da parte di una banca, ai sensi dell’art. 58 del D.Lgs. n. 385 del 1993, è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario la produzione dell’avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale recante l’indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano di individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione (Cfr Cass. civ. n. 31188/17, n. 15884/19 e n. 5617/20 in motivazione; Corte d’appello Roma Sez. I, Sent., 20/05/2021).
Inoltre, la prova della cessione può essere fornita anche con documentazione successiva alla pubblicazione della notizia in Gazzetta Ufficiale, mediante produzione nel corso del giudizio (cfr Cass. civ. Sez. III Ord., 16/04/2021, n. 10200). Nel caso qui specificamente in esame, il contenuto informativo dell’avviso pubblicato in Gazzetta Ufficiale relativo al rapporto tra (…) e (…) srl risulta sufficiente ad annettere il credito in esame tra quelli ceduti con la scissione parziale essendovi l’indicazione del trasferimento in capo alla cessionaria dei crediti dichiarati in sofferenza, come è appunto pacificamente quello di specie e come documentalmente risulta dalle risultanze della Centrale Rischi della Banca d’Italia.
6.Dichiarata improcedibile la domanda riconvenzionale della banca, occorre muovere alla domanda principale svolta dall’attore rivolta alla cancellazione della segnalazione nella centrale rischi e alla condanna dell’Istituto di Credito al risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale, sull’assunto che la fideiussione era inesistente, che, comunque, era nulla per essere frutto di una intesa anticoncorrenziale, che, infine, la segnalazione non era stata preceduta da alcun preavviso e difettava del requisito dell’insolvenza in capo al debitore.
7.In ordine al primo profilo di contestazione, la banca ha provato la sussistenza della garanzia in capo all’attore per il debito di (…) producendo i documenti sottoscritti dall’attore e contenenti la fideiussione omnibus.
Il disconoscimento dei documenti prodotti in copia è risultato generico ed inefficace, dovendosi richiamare l’orientamento della Suprema Corte secondo cui in tema disconoscimento del documento prodotto in copia rispetto all’originale deve osservarsi che la contestazione della conformità all’originale di un documento prodotto in copia non può avvenire, come nella specie, con clausole di stile e generiche o onnicomprensive, ma va operata – a pena di inefficacia – in modo chiaro e circostanziato, attraverso l’indicazione specifica sia del documento che si intende contestare, sia degli aspetti per i quali si assume differisca dall’originale (Cass. civ. Sez. II Sent., 30/10/2018, n. 27633; Cass. civ. Sez. V Sent., 20/06/2019, n. 16557): aspetti di divergenza della copia rispetto all’originale che nel caso di specie non sono stati indicati.
Provata, dunque, la fideiussione in capo all’attore per i debiti di (…), è rimasta priva di contestazione l’effettiva esistenza dei rapporti bancari da cui scaturisce l’esposizione debitoria in capo al debitore principale. Non vi è stata neppure deduzione che l’esposizione debitoria ammonti ad un importo minore di quello riportato nella centrale rischi per effetto di clausole nulle oppure inesistenti all’interno dei contratti oppure che i contratti non siano stati sottoscritti dalla società debitrice principale oppure ancora che gli addebiti della banca fossero superiori al contenuto e tenore delle clausole contrattuali.
Del resto, in relazione alla domanda principale, non essendovi deduzione circa la radicale inesistenza dei contratti del rapporto principale, era onere dell’attore produrlo in giudizio al fine di contestare la nullità o l’inesistenza di talune clausole oppure la erronea applicazione delle condizioni economiche.
Esposizione debitoria in capo alla società debitrice per la quale si rinvengono in atti plurimi piani di rientro sottoscritti da (…) quale rappresentante legale della società debitrice principale.
8.In ordine alla nullità della fideiussione in quanto conforme allo schema ABI del 2003 sanzionato dalla Banca di Italia con provvedimento del 2005 in quanto integrante gli estremi di un’intesa restrittiva della concorrenza vietata dall’art. 2 comma 2 della L. antitrust n. 287 del 1990- appare assorbente il rilievo relativo al mancato assolvimento dell’onere probatorio, gravante sull’attore, di documentare la censura producendo il provvedimento della B.I. ed il modello ABI conforme alla fideiussione, posto che la natura amministrativa dei provvedimenti citati rende inoperante il principio iura novit curia.
La questione, sebbene è sempre soggetta al potere-dovere di rilievo officioso, presuppone in ogni caso la necessità di una valutazione, sulla scorta dei documenti ritualmente acquisiti al giudizio. Orbene, a tal proposito, non può non rilevarsi come non sia stato prodotto né il modello Abi 2003, nè il provvedimento della B.I. di accertamento dell’infrazione (n. 55 del 2005), né il parere dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, al quale il provvedimento prestava adesione, quest’ultimi atti amministrativi per i quali non opera il principio iura novit curia (in tal senso anche Cass. Civ. n. 9679/2020).
9.In ordine al mancato preavviso della segnalazione nella centrale rischi, deve osservarsi che il profilo di legittimità della segnalazione in rapporto all’onere di preventivo avviso al debitore, che, per la prima volta, venga a essere classificato negativamente, assume rilievo unicamente ove si tratti di segnalazioni per operazioni di credito al consumo. Pertanto, al rapporto oggetto di causa non può essere applicato l’art. 4 comma 7 del Codice di deontologia e buona condotta, invocato dall’attrice, né tanto meno l’art. 125 T.u.b. (Cass. civ. Sez. I, Ord., (ud. 19/11/2021) 13-12-2021, n. 39769).
Ne consegue che il mancato preavviso previsto dalla citata disciplina non è di per sé idoneo a rendere illegittima la segnalazione alla centrale di informazione creditizia, in quanto il suddetto preavviso non rappresenta condizione di validità della segnalazione.
Inoltre, l’attore ha lamentato l’illegittimità della segnalazione soltanto sotto un profilo formale, denunciando l’omesso preavviso, non ha dedotto né tanto meno provato che, se avesse avuto preventiva notizia della imminente segnalazione, avrebbe potuto sanare la propria esposizione debitoria ed evitare la segnalazione stessa.
Al contrario, la documentazione relativa ai piani di rientro sottoscritti da (…) a far data dall’anno 2014 evidenzia una esposizione debitoria da molto tempo rimasta inevasa sia dalla società debitrice principale sia dai loro garanti. Sotto tale profilo, deve, in ultimo, richiamarsi il principio della Suprema Corte secondo cui il prolungato inadempimento all’obbligo di rientrare dall’esposizione debitoria, legittima la banca alla segnalazione alla Centrale Rischi del suo credito come “in sofferenza”, atteso che, ai fini di tale segnalazione, la nozione di insolvenza non si identifica con quella propria fallimentare, ma si concretizza in una valutazione negativa della situazione patrimoniale, apprezzabile come “deficitaria” ovvero come di “grave difficoltà economica”, senza alcun riferimento al concetto di incapienza o irrecuperabilità. (Cass. Civ. n. 31921 del 06/12/2019 secondo la quale in particolare “in tema di apertura di credito in conto corrente, il prolungato inadempimento del correntista all’obbligo di rientrare dall’esposizione debitoria, legittima la banca alla segnalazione alla C.R. del suo credito come “in sofferenza””; Cass. civ. Sez. III Sent., 16/12/2014, n. 26361).
Grave difficoltà economica che si evince dalla ricostruzione patrimoniale fortemente deficitaria della società debitrice contenuta nei piani di rientro depositati dalla banca, oltre che dalla presenza di ulteriore e rilevante esposizione debitoria (verso la BCC di Roma) a carico della società e dei tre garanti risultante nella Centrale Rischi, nonché dal prolungato e pluriannuale mancato pagamento dell’esposizione debitoria da parte della società e dei suoi garanti e dall’assenza di ulteriori elementi favorevoli forniti dall’attore in ordine all’insussistenza della grave difficoltà economica.
Non poteva, quindi, ritenersi che la segnalazione del credito della società e dei suoi garanti, come credito a sofferenza, avesse scopi diversi da quelli propri della segnalazione stessa, ossia lo scambio delle informazioni così come disposto dalla legge.
10.Le considerazioni che precedono, rendono superflua l’attività istruttoria richiesta dall’attore, tanto a mezzo di ordine di esibizione degli originali delle fideiussioni – essendo il disconoscimento delle copie generico -, tanto a mezzo delle ctu contabili, essendo provata la invalidità della fideiussione e l’illegittimità della segnalazione.
11.In conclusione, la domanda dell’attore va dichiarata infondata e quella della banca improcedibile.
12.Le spese vanno compensate per la soccombenza reciproca.
P.Q.M.
il Tribunale di Civitavecchia, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, così provvede:
– RIGETTA la domanda di (…) e DICHIARA improcedibile la domanda riconvenzionale della banca;
– COMPENSA le spese di lite.
Si comunichi.
Civitavecchia 3 gennaio 2023.
Depositata in Cancelleria il 5 gennaio 2023.
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