Il regime di comunione coniugale di cui all’art. 177 cod. civ. coinvolge i soli acquisti di beni e non inerisce invece alla instaurazione di rapporti meramente creditizi, quali quelli connessi, ad esempio, all’apertura di un conto corrente bancario nel corso della convivenza coniugale, i quali, se cointestati, non esorbitano dalla logica di un tal tipo di rapporti e non conoscono quindi alcuna preclusione legata al preventivo scioglimento della comunione legale coniugale e – quindi – al preventivo passaggio in giudicato della sentenza di separazione.
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Tribunale|Civitavecchia|Civile|Sentenza|20 gennaio 2023| n. 57
Data udienza 13 gennaio 2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO
DI CIVITAVECCHIA
SEZIONE CIVILE
nella persona del giudice dott. Francesco Vigorito ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1711 R.G. dell’anno 2017 trattenuta in decisione all’udienza del 21 settembre 2022 con termine per il deposito delle memorie di replica scaduto in data 12 dicembre 2022, vertente
TRA
(…), nata a C. (S.) il (…) cod. fisc. (…), residente in M. di C. (V.), Via (…), rappresentata e difesa dall’Avv. Ro.Pa., presso il cui studio in Tarquinia, Via (…) ha eletto domicilio, come da delega in atti.
– attrice –
E
(…) nato a M. di C. il (…), cod. fisc. (…) elettivamente domiciliato in Civitavecchia via (…) presso e nello studio dell’Avvocato Pa.Pe. c.f. (…) , che lo rappresenta e difende giusta la delega in calce al presente atto
-convenuto-
OGGETTO: divisione
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 16/03/2017, la sig.ra (…) ha citato in giudizio innanzi a questo Tribunale il coniuge, sig. (…), per chiedere la divisione giudiziale dei beni facenti parte della comunione legale e la condanna del convenuto alla restituzione del 50% in suo favore, previa ricostruzione dell’esatto ammontare del compendio comune, oltre che per essere dichiarata comproprietaria, in ragione di 1/6, dell’immobile acquistato dal marito in regime di comunione legale, sito in M. di C., Via T. n. 22, individuato in atti.
Ha premesso l’attrice di essere coniugata con il convenuto sin dal 29/01/1993, in regime di comunione legale dei beni; di aver promosso il giudizio per separazione giudiziale con ricorso depositato il 10/01/2016; di essere comparsa innanzi al presidente del Tribunale di Civitavecchia in data 29/03/2016; di aver sottoscritto in pari data un verbale di accordo sulle condizioni della separazione, trasformando così il rito in consensuale, successivamente omologata il 13/04/2016.
Ha quindi chiesto di procedere alla divisione dei beni comuni, costituiti da risparmi e beni mobili registrati, stante il rifiuto del marito di procedervi di comune accordo, e di condannare il marito alla restituzione in suo favore del 50% di tutto quanto esistente alla data di scioglimento della comunione legale, previa ricostruzione del compendio mobiliare e immobiliare facente parte della comunione legale.
Ha inoltre chiesto al Tribunale di accertare la sua titolarità del diritto di proprietà della quota ideale ed indivisa di 1/6 dell’immobile acquistato dal marito in costanza di matrimonio e quindi con denaro della comunione, sito in M. di C., via T. n. 22, individuato specificamente in atti.
Si è costituito (…) facendo rilevare che in sede di udienza presidenziale tenutasi il 29.03.2016 le parti avevano conciliato la separazione e l’attrice, in quella sede, aveva definito ogni pendenza con il marito accettando un assegno di mantenimento per lei di Euro 600,00=, un contributo al mantenimento per le tre figlie pari a Euro 175,00= ognuna, con accollo al marito del 100% delle spese scolastiche e al 50% delle spese straordinarie, nonché l’assegnazione della casa coniugale.
Secondo la prospettazione del convenuto l’accordo di separazione aveva definito ogni possibile pendenza tra le parti, risultando poi omologato con Provv. del 13 aprile 2016 e la consensualizzazione aveva avuto, quindi, effetto su tutte le pendenze patrimoniali esistenti tra le parti, valendo come transazione ad effetto “tombale”.
All’udienza del 4 luglio 2019, fissata per l’ammissione dei mezzi istruttori, questo Giudice ha ritenuto opportuno definire preliminarmente la questione di diritto sollevata dal convenuto ed all’esito disporre eventualmente sulle richieste istruttorie, rinviando la causa all’udienza del 10 giugno 2020 per la precisazione delle conclusioni.
All’udienza del 10.06.2020 in cui le parti precisavano le conclusioni e la causa veniva trattenuta in decisione con termine alle parti per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
Questo Giudice, con sentenza emessa in data 16 gennaio 2021, ha rigettato l’eccezione preliminare di merito proposta dalla parte convenuta, rimettendo la causa in istruttoria con separata ordinanza.
Disposta ed espletata una CTU all’udienza del 21 settembre 2022 le parti precisavano le conclusioni e la causa veniva nuovamente trattenuta in decisione con termine alle parti per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
Con la domanda introduttiva del giudizio la parte attrice ha chiesto:
I – previa ricostruzione dell’esatto ammontare dei beni mobili, immobili e mobili registrati ricadenti nella comunione legale, accertare e dichiarare che l’attrice è proprietaria di una quota ideale ed indivisa dei medesimi pari al 50% di ciascuno di essi (siano essi beni mobili ed in particolare denaro, beni immobili e beni mobili registrati);
II – conseguentemente accertare e dichiarare che il convenuto è tenuto a restituire alla moglie (…) il 50% di tutto quanto risulterà appartenente alla ridetta comunione legale e condannare il convenuto medesimo a restituirlo all’attrice;
III – accertare e dichiarare che il convenuto ha utilizzato denaro della comunione legale per l’acquisto di 1/3 della seguente porzione immobiliare:
“compendio immobiliare di Via T. n. 22 (già Via della S.), censito al NCEU del Comune di Montalto di Castro al Foglio (…), particella (…) sub (…), sub (…), sub (…) e sub (…)”
e che pertanto l’attrice è proprietaria della quota ideale ed indivisa pari ad 1/6 (un sesto) della porzione immobiliare suindicata, appunto acquistata con denaro della comunione legale tra coniugi;
ovvero, in via subordinata e salvo gravame, accertare e dichiarare che l’attrice è titolare di un diritto di credito, nei confronti del convenuto, pari ad 1/6 del valore della ridetta porzione immobiliare, per essere stata la medesima acquistata dal marito con denaro appartenente alla comunione, e per l’effetto condannare il convenuto alla restituzione della somma pari ad 1/6 del valore della porzione immobiliare ridetta.
La parte attrice in comparsa conclusionale ha poi precisato che all’esito della CTU, è risultato che, alla data di scioglimento della comunione legale, esistevano somme e depositi titoli pari a complessivi Euro 13.464,53 che sono stati interamente trattenuti dal convenuto, la cui metà deve essere restituita alla moglie, parte attrice nel presente procedimento ed è effettivamente risultata esistente e in proprietà del convenuto una moto valutata dal ctu in Euro 2.866,29, la cui metà è di spettanza della moglie.
Secondo la parte attrice il convenuto (…) deve, quindi, restituire alla moglie la somma di Euro 8.016,98 con rivalutazione monetaria e interessi legali dalla data di scioglimento della comunione legale, ossia a far data dal 29/03/2016.
Le ulteriori domande formulate dalla parte attrice nell’atto introduttivo del giudizio devono intendersi di conseguenza rinunciate.
La consuelente tecnica nella relazione ha riferito che:
– esiste un deposito titoli n. (…) cointestato tra le parti aperto dal 09.02.1996 e che alla data dell’interrogazione del 02.12.2021 non risulta estinto;
– in data 05.04.2022, (…) SpA ha comunicato al CTU che vi era l’attivo del conto titoli era confluito nel deposito a risparmio n. (…) per un valore nominale di 8.000 euro;
– quest’ultimo deposito è cointestato alle parti.
Alla data dello scioglimento della comunione vi erano inoltre i seguenti altri conti intestati al solo convenuto:
CC PRIVATO ORD CLIENTI (…) 23.08.2000
DR NOMINATIVO ORDINARIO (…) 23.02.2016.
Alla stessa data vi era inoltre il seguente conto cointestato con (…) (DR NOMINATIVO ORDINARIO (…)) poi estinto in data 05.04.2016.
Vi erano poi i conti cointestati con l’attrice sopra indicati (DR NOMINATIVO ORDINARIO (…) 09.02.1996 DT DEPOSITO TITOLI (…) 09.02.1996) e l’ulteriore conto, sempre cointestato con l’attrice e con (…): DR NOMINATIVO ORDINARIO (…) 06.02.2003.
Alla data di scioglimento della comunione i conti correnti ed i libretti riconducibili alla sig.ra G. alla data del 29.03.2016 erano quelli risultanti dalla tabella seguente:
Dr Nominativo Ordinario (…) intestato unicamente alla stessa
Dr Nominativo Ordinario (…) cointestato con (…) e (…)
Dr Nominativo Ordinario (…) cointestato con (…)
Dt Deposito Titoli (…) cointestato (…)
Dr Nominativo Ordinario (…) cointestato con (…) e (…).
Deve differenziarsi la situazione dei conti correnti personali dall’attrice e del convenuto che rientravano nella comunione legale dai conti correnti cointestati che non rientrano nella comunione legale.
Infatti il regime di comunione coniugale di cui all’art. 177 cod. civ. coinvolge i soli acquisti di beni e non inerisce invece alla instaurazione di rapporti meramente creditizi, quali quelli connessi, ad esempio, all’apertura di un conto corrente bancario nel corso della convivenza coniugale, i quali, se cointestati, non esorbitano dalla logica di un tal tipo di rapporti e non conoscono quindi alcuna preclusione legata al preventivo scioglimento della comunione legale coniugale e – quindi – al preventivo passaggio in giudicato della sentenza di separazione (Cass. n. 8002/2004). (Cass. n. 8002/2004).
Di conseguenza la vicenda del conto esula dalla comunione legale ed il conto può essere sciolto da ciascuno dei cointestatari secondo le regole comuni.
La domanda di scioglimento della comunione legale con riferimento ai conti cointestati è, quindi, infondata e deve essere rigettata.
L’attivo dei conti correnti del convenuto alla data dello scioglimento della comunione legale era il seguente:
Cc Privato Ord Clienti (…) 1 Euro 2.837,13
Dr Nominativo Ordinario (…) Euro 500,00
L’attivo del conto corrente dell’attrice alla data di scioglimento della comunione era il seguente:
Dr Nominativo Ordinario (…) Euro 264,05.
Il principio generale è che il denaro depositato nel conto corrente personale del coniuge nel caso della comunione dei beni diventa di proprietà anche dell’altro coniuge per la metà al momento dello scioglimento della comunione (Cass. n. 19567/2008).
Nel caso in esame, quindi, dal saldo dei conti personali al momento dello scioglimento della comunione deriva un credito dell’attrice verso il convenuto di Euro 1.536,54 (2.867,13+500,00-264,05/2 sulla base degli attivi sopra indicati).
Deve, invece, accogliersi la domanda di scioglimento della comunione con riferimento alla moto di proprietà del convenuto acquistata in costanza di matrimonio il cui valore è stato determinato in Euro 2.866,00 dal CTU.
Pertanto la domanda attorea deve essere accolta limitatamente alla somma complessiva di Euro 2.999,54 oltre interessi legali dalla data della separazione.
Quanto alle spese deve considerarsi che la domanda attorea è stata accolta solo in parte minima e che
la domanda è stata accolta in misura inferiore alla proposta conciliativa.
Di conseguenza le spese del giudizio relativa alla fase antecedente alla proposta conciliativa devono essere compensate mentre le spese successive devono essere poste a carico della parte convenuta, ai sensi dell’art. 91 comma 2 c.p.c., e determinate sulla base del valore della domanda accolta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Civitavecchia non definitivamente pronunciando nella causa iscritta al ruolo al n. 1711 del 2017 R.G.A.C. ogni altra domanda respinta, così provvede:
accoglie parzialmente la domanda e condanna (…) al pagamento (…) della somma complessiva di Euro 2.999,54 oltre interessi legali dalla data della separazione;
condanna (…) al pagamento delle spese del giudizio nei limiti indicati in motivazione che si liquidano in Euro 851,00 oltre rimborso spese generali, IVA e CPA;
dichiara compensate tra le parti le ulteriori spese del giudizio.
Così deciso in Civitavecchia il 13 gennaio 2023.
Depositata in Cancelleria il 20 gennaio 2023.
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