L’art. 2652 n. 8 c.c. disciplina, infatti, il diverso conflitto tra legittimari lesi e terzi acquirenti a titolo oneroso dall’erede/donatario (ossia dal beneficiario della disposizione lesiva della quota di riserva) in forza di acquisto a titolo derivativo (al quale è assimilabile la procedura esecutiva) trascritto anteriormente alla trascrizione della domanda di riduzione. Proprio per non pregiudicare totalmente la circolazione dei beni oggetto di atti di liberalità, la prevalenza della reintegrazione della quota di riserva anche sugli atti dispositivi trascritti precedentemente, opera soltanto per un decennio successivo all’apertura della successione. Dopo questo momento riprende vigore il principio generale dell’anteriorità della trascrizione.
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Corte d’Appello|Sassari|Civile|Sentenza|4 gennaio 2023| n. 4
Data udienza 2 gennaio 2023
CORTE D’APPELLO DI CAGLIARI
Sezione Distaccata di Sassari
La Corte, composta dai sigg. Magistrati
Dott. Maria Teresa Spanu – Presidente
Dot. Cinzia Caleffi – Consigliere
Dott. Cristina Fois – Consigliere – relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di secondo grado iscritta al n. …del ruolo generale per gli affari contenziosi dell’anno 2020 promossa da
F.G., rappresentata e difesa dall’ Avv…., come da procura in atti;
APPELLANTE
CONTRO
B.D.S. S.P.A. IN PERSONA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE, rappresentato e difeso dall’avv…., come da procura in atti;
B.N.D.L. s.p.a. in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dagli Avv.ti…, come da procura in atti,
APPELLATI
A.D.E., F.G., F.G., D.G., F.L., F.F., F.A., F.I., F.G.;
APPELLATI CONTUMACI
oggetto: opposizione all’esecuzione.
Nell’interesse dell’opponente:
“Voglia l’adita Corte d’Appello, ogni diversa istanza disattesa, in accoglimento del presente appello e in totale riforma dell’impugnata sentenza n. 48/2020, emessa in data 03.02.2020 dal Tribunale Ordinario di Nuoro, così giudicare:
a) Dichiarando la prevalenza della trascrizione della domanda giudiziale 20.07.2020 e della sentenza di accoglimento n. 567/2015 rispetto al pignoramento immobiliare 08/10.04.1998, siccome non trascritto mai nei confronti dell’opponente;
b) Condannando le Banche appellate, in solido fra loro, al risarcimento dei danni conseguiti all’illegittima procedura esecutiva opposta, liquidandone i relativi importi secondo risultanze di causa, ovvero in via equitativa;
c) Con vittoria e compensi professionali del doppio grado del giudizio, oltre spese generali e accessori di legge”
In base all’art. 283 c.p.c. si chiede che sia sospesa in tutto o in parte l’efficacia esecutiva della sentenza impugnata …
Nell’interesse del B.D.S.:
” – Rigettare l’avverso appello perché infondato;
– Condannare l’appellante al risarcimento dei danni in via di responsabilità ex art. 96 c.p.c.;
– Con vittoria di spese e competenze processuali, per entrambe le fasi del giudizio”.
Nell’interesse di B.:
ogni contraria istanza, eccezione e deduzione reietta, piaccia all’Ecc.ma Corte d’Appello adita dichiarare 1. l’estinzione del giudizio ai sensi dell’art. 307 commi 3 e 4 c.p.c.; in via subordinata salvo il gravame 2. il rigetto del proposto appello e, per l’effetto, la conferma della sentenza impugnata;
3. con vittoria di spese e compensi di causa.
Svolgimento del processo – Motivi della decisione
Con sentenza n. …/2020 in data 3 febbraio 2020 il Tribunale di Nuoro rigettava integralmente l’opposizione proposta da F.G. avverso l’ordinanza di vendita del 25 luglio 2017 (e di tutti gli atti ad essa prodromici) con la quale il Giudice dell’esecuzione aveva disposto la vendita di un compendio immobiliare, costituito in origine da cinque lotti, assoggettato a più pignoramenti su iniziativa del B.D.S..
A sostegno dell’azione la F. aveva dedotto ed eccepito:
a) la nullità delle note di trascrizione dei pignoramenti del 26.7.1995 e del 7.5.1998 in quanto a suo dire provenienti da soggetti diversi dal difensore munito di procura e pertanto non abilitati;
b) la nullità della notificazione dell’atto di pignoramento immobiliare dell’8.4.1998 poiché effettuato a mezzo posta e consegnato a persona dichiaratasi “marito convivente” dell’opponente, viceversa nubile e non convivente con alcuno;
c) la nullità dell’atto di pignoramento dell’8.4.1998 perché difforme dalla successiva nota di trascrizione del 7.5.1998 nella quale la F. non era neppure menzionata;
d) l’inopponibilità all’attrice del pignoramento immobiliare dell’8.4.1998, non trascritto nei suoi confronti rispetto alla domanda giudiziale di riduzione del 20.7.2000 e della successiva correlativa sentenza n. 567/2015, con cui le era stato attribuito lo stesso immobile pignorato, con suo diritto di ottenere la riduzione del pignoramento e la conseguente liberazione dell’immobile assegnatole con la sentenza che accoglieva la domanda di riduzione.
Il Tribunale rigettava tutti i motivi di opposizione proposti dalla F. e, per quel che ancora interessa in questa sede, dichiarava la novità e inammissibilità del motivo sub d), con il quale l’opponente per la prima volta nelle comparse conclusionali aveva eccepito l’inopponibilità del pignoramento immobiliare dell’8.4.1998 rispetto alla domanda di riduzione e alla successiva sentenza di accoglimento in quanto effettuate entro dieci anni dall’apertura della successione e pertanto prevalenti sul pignoramento ai sensi dell’art. 2652 n. 8 c.c., ritenendo che si trattasse di domanda nuova per causa petendi.
Avverso tale ultima statuizione ha proposto appello la F. assumendone l’erroneità nella parte in cui il Tribunale aveva erroneamente considerato un mutamento non consentito della domanda per modifica della causa petendi nella sola indicazione, fatta per la prima volta nelle memorie conclusionali, della norma del codice civile (art. 2652 n. 8) che disciplinava gli effetti della trascrizione della domanda di riduzione di donazioni e/o disposizioni testamentarie compiuta entro dieci anni dall’apertura della successione, insistendo per la prevalenza dell’attribuzione dell’immobile pignorato in sede di riduzione della disposizione testamentaria lesiva della legittima.
Hanno resistito all’appello il B.D.S. e la B.N.D.L., concludendo per la conferma della sentenza appellata e in ogni caso per l’infondatezza del relativo motivo di opposizione, assumendo l’inconferenza del richiamo all’art. 2652 n. 8 c.c., trattandosi di patrimonio pignorato sin dal 1995 anche in danno di C.G., dante causa della F., la quale era parte del processo esecutivo ed era deceduta nel corso del giudizio, così che la F. non poteva che aver acquistato un immobile pignorato, perché tale era quando era ancora in vita la C..
All’esito della prima udienza di trattazione la Corte rilevava che non vi era prova della notifica dell’atto d’appello ai convenuti contumaci, e invitava pertanto l’appellante a provvedere alla relativa documentazione ovvero, in difetto, a rinnovare la notifica nei termini di legge, fissando a tali fini la nuova udienza del 22 ottobre 2021.
A tale udienza la F. produceva atti della notifica andata a buon fine nei confronti dei restanti convenuti contumaci, mentre evidenziava come non fosse andata a buon fine la notifica a F.F. per “irreperibilità”, domandando a tali fini nuovo termine per rinnovarla o udienza per la precisazione delle conclusioni.
Si opponeva la B., facendo osservare che l’appellante aveva già fruito di un termine per la rinnovazione della citazione non andata a buon fine e non vi aveva provveduto.
La Corte, con ordinanza del 20 gennaio 2022, rimetteva l’appellante in termini per la rinnovazione delle notifiche eseguite ma non andate a buon fine, dovendo l’espressione “in difetto”, contenuta nella precedente ordinanza del 22/3/2021, intendersi riferita al caso di omessa notifica e non di notifica nulla.
Dunque, all’udienza del 9 settembre 2022 la causa è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni delle parti in epigrafe trascritte previa assegnazione di termini per lo scambio di scritti conclusionali.
Preliminarmente deve ribadirsi quanto anticipato con l’ordinanza del 20/1/2022 sul diritto dell’appellante ad essere rimessa in termini per la rinnovazione della notifica eseguita e non andata a buon fine nei confronti di F.F.. L’ordinanza della Corte del 22/3/2021, con la quale l’appellante era stata invitata a documentare la notifica ai convenuti contumaci o, in difetto, a rinnovarla, faceva evidentemente riferimento al solo caso di omessa notifica, non anche a quello di notifica irregolare o nulla, non disponendo ancora la Corte degli atti per poter rilevare il relativo vizio e ordinarne la rinnovazione. Adempimento reso possibile soltanto dalla produzione delle relate fatta dal difensore della F. all’udienza del 22 ottobre 2021.111
Per quanto rispettoso dell’art. 331 c.p.c. e pertanto ammissibile, l’appello è in ogni caso infondato nel merito.
Con un unico motivo la F. contesta la statuizione con la quale il Tribunale ha ritenuto precluso perché contenente una nuova causa petendi il motivo di opposizione all’esecuzione, formulato soltanto in comparsa conclusionale, fondato sull’art. 2652 n. 8 c.c., ossia sull’inopponibilità entro dieci anni dall’apertura della successione al legittimario vittorioso nell’azione di riduzione del pignoramento trascritto precedentemente sul medesimo bene.
Ora, la statuizione del Tribunale è effettivamente censurabile nella parte in cui ha ritenuto domanda nuova, dichiarandola inammissibile, il richiamo all’art. 2652 n. 8 c.c.. formulato dalla F. per la prima volta nella comparsa conclusionale. In realtà l’opponente aveva sostenuto sin dal principio la prevalenza del proprio acquisto rispetto al pignoramento trascritto precedentemente sul medesimo bene, ritenendo che dovesse considerarsi in ogni caso prevalente la sentenza di assegnazione dell’immobile in suo favore rispetto alla procedura esecutiva intrapresa dalle banche e dall’Agenzia delle Entrate.
La domanda, volta a far accertare la prevalenza del proprio acquisto, derivante dall’esperimento vittorioso dell’azione di riduzione, rispetto al pignoramento, anche se trascritto precedentemente, faceva dunque parte del giudizio sin dalla sua introduzione.
Ad avviso della Corte il richiamo alla specifica disciplina normativa nella quale sussumere la pretesa inopponibilità non ha implicato mutamento della causa petendi (da individuarsi nell’affermazione del proprio diritto di proprietà) e non ha comportato dunque proposizione di una domanda nuova che possa considerarsi preclusa per il maturare delle preclusioni assertive (183 6 co. n. 1 c.p.c.).
Ben dunque la F. negli scritti conclusionali poteva argomentare la pretesa di inopponibilità del pignoramento richiamando disposizioni normative mai invocate prima.
Se non fosse che il richiamo all’art. 2652 n. 8 c.c. non è affatto pertinente alla materia del contendere.
L’art. 2652 n. 8 c.c. disciplina, infatti, il diverso conflitto tra legittimari lesi e terzi acquirenti a titolo oneroso dall’erede/donatario (ossia dal beneficiario della disposizione lesiva della quota di riserva) in forza di acquisto a titolo derivativo (al quale è assimilabile la procedura esecutiva) trascritto anteriormente alla trascrizione della domanda di riduzione. Proprio per non pregiudicare totalmente la circolazione dei beni oggetto di atti di liberalità, la prevalenza della reintegrazione della quota di riserva anche sugli atti dispositivi trascritti precedentemente, opera soltanto per un decennio successivo all’apertura della successione. Dopo questo momento riprende vigore il principio generale dell’anteriorità della trascrizione.
Il conflitto tra la F. e i creditori procedenti non intercorre tra il terzo acquirente a titolo oneroso dal donatario o dall’erede beneficiato dalla disposizione testamentaria lesiva (successivamente ridotta) e il legittimario che abbia esperito vittoriosamente l’azione di riduzione entro i dieci anni, bensì tra il creditore ipotecario e pignoratizio in forza di atto trascritto anteriormente all’apertura della successione. Nel caso in oggetto il bene assegnato alla F. in sede di azione di riduzione era già pignorato quando è caduto nella successione ereditaria di C.G. (deceduta il 23/8/1999, quando la procedura esecutiva era già pendente in forza di pignoramento trascritto il 7/5/1998), e con tali trascrizioni pregiudizievoli è stato acquistato alla massa ereditaria e quindi dalla F. in sede di azione di riduzione.
Diversamente, seguendo il ragionamento dell’appellante, si arriverebbe all’insostenibile tesi per cui l’esperimento vittorioso dell’azione di riduzione “purgherebbe” un bene già gravato da trascrizioni pregiudizievoli al tempo di apertura della successione, trasformando un acquisto a titolo derivativo, qual indubbiamente è quello iure ereditatis, in acquisto a titolo originario. La F. non può che aver acquistato lo stesso bene (con le stesse trascrizioni pregiudizievoli) che apparteneva alla de cuius.
Ciò basta per ritenere totalmente infondato il motivo di opposizione, con conseguente rigetto dell’appello e condanna dell’appellante alle spese di lite, liquidate nei valori medi dello scaglione delle cause di valore indeterminabile di ridotta complessità, dandosi anche atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento del doppio del contributo unificato a norma dell’art. 13 comma 1 bis e 1 quater D.P.R. n. 115 del 2002.
P.Q.M.
la Corte, definitivamente pronunciando, ogni ulteriore domanda ed eccezione disattesa,
1) rigetta l’appello proposto da F.G. avverso la sentenza n. 48/2020 emessa dal Tribunale di Nuoro il 3/2/2020;
2) condanna l’appellante a rifondere al B.D.S. e alla B.N.D.L. le spese del presente giudizio, che liquida in complessivi Euro 6.946,00 per onorari in favore di ciascuna parte convenuta, oltre rimborso spese generali e quanto altro dovuto per legge.
Dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell’appellante, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione, a norma dell’art. 13 comma 1 bis e 1 quater D.P.R. n. 115 del 2002.
Conclusione
Così deciso in Sassari nella camera di consiglio del 2 gennaio 2023.
Depositata in Cancelleria il 4 gennaio 2023.
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