qualora venga acclarata la mancanza di una causa adquirendi, tanto nel caso di nullita’, annullamento, risoluzione o rescissione di un contratto, quanto in quello di qualsiasi altra causa che faccia venir meno il vincolo originariamente esistente, l’azione accordata dalla legge per ottenere la restituzione di quanto prestato in esecuzione del contratto stesso e’ quella di ripetizione di indebito oggettivo, e che, di conseguenza, ove sia proposta una domanda di risoluzione del contratto per inadempimento e il giudice rilevi, d’ufficio, la nullita’ del medesimo, l’accoglimento della richiesta restitutoria conseguente alla declaratoria di nullita’, non mutando la causa petendi, non viola il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato.
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Corte di Cassazione|Sezione 2|Civile|Ordinanza|15 dicembre 2022| n. 36783
Data udienza 2 novembre 2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Presidente
Dott. GIANNACCARI Rossana – Consigliere
Dott. DONGIACOMO Giuseppe – rel. Consigliere
Dott. TRAPUZZANO Cesare – Consigliere
Dott. POLETTI Dianora – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 5310/2018 proposto da:
(OMISSIS), rappresentato e difeso dall’Avvocato (OMISSIS) per procura in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
(OMISSIS), rappresentata e difesa dall’Avvocato (OMISSIS) per procura in calce al controricorso;
– controricorrente –
avverso la SENTENZA n. 4544/2017 della CORTE D’APPELLO DI ROMA, depositata il 7/7/2017;
udita la relazione della causa svolta dal Consigliere DONGIACOMO GIUSEPPE nell’adunanza in camera di consiglio del 2/11/2022.
FATTI DI CAUSA
1.1. La corte d’appello, con la pronuncia in epigrafe, ha rigettato l’appello di (OMISSIS) averso la sentenza pronunciata dal tribunale di Velletri sulla domanda che lo stesso aveva proposto nei confronti di (OMISSIS).
1.2. La corte, in particolare, dopo aver evidenziato che:
– “il giudice di primo grado ha motivato il rigetto della domanda attrice, interpretata quale domanda di risoluzione del contratto di vendita, argomentando in ordine alla diversa natura della scrittura recante la firma della (OMISSIS)”, ritenendo che “in detta scrittura non dovesse essere ravvisata una vendita, anche in considerazione della mancanza di sottoscrizione da parte del (OMISSIS).. ma piuttosto una mera ricevuta del versamento di un acconto ed una sorta di minuta su alcuni punti gia’ raggiunti dell’accordo (ossia il prezzo e la data di stipula del rogito)”; – l’appellante non ha minimamente censurato ne’ l’interpretazione data dal tribunale alla domanda, ne’ la qualificazione della scrittura, criticando esclusivamente l’omessa pronuncia sulla domanda restitutoria; ha ritenuto che, contrariamente a quanto dedotto dall’appellante, il giudice di prime cure si e’ espressamente pronunciato su tale domanda, “affermando che la stessa, in quanto fondata sull’invocata risoluzione contrattuale della vendita (domanda questa disattesa) non poteva trovare accoglimento”, e che, pertanto, la sentenza gravata appariva “esente da censure in relazione al denunziato vizio di non corrispondenza tra il chiesto e il pronunziato”.
2.1. (OMISSIS), con ricorso notificato il 6/2/2018, ha chiesto, per due motivi, la cassazione della sentenza della corte d’appello, dichiaratamente non notificata.
2.2. (OMISSIS) ha resistito con controricorso.
2.3. Il ricorrente ha depositato memoria.
RAGIONI DELLA DECISIONE
3.1. Con il primo motivo, il ricorrente, lamentando la
violazione e la falsa applicazione degli articoli 342 e 346 c.p.c., in relazione all’articolo 360 c.p.c., n. 3, ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui la corte d’appello ha rigettato il gravame proposto sul rilievo che la sentenza gravata era esente da censure in relazione al denunziato vizio di non corrispondenza tra il chiesto e il pronunziato senza, tuttavia, considerare che, a fronte del rigetto della domanda di risoluzione del contratto e della conseguente domanda di restituzione, l’appellante aveva inteso, in realta’, lamentare l’omessa pronuncia da parte del tribunale sull’indebito oggettivo conseguente alla accertata mancanza, per inesistenza di un valido rapporto contrattuale tra le parti, della causa adquirendi, accertando il diritto del (OMISSIS) alla restituzione dell’acconto corrisposto.
3.2. Con il secondo motivo, il ricorrente, lamentando ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., n. 3 la violazione e la falsa applicazione dell’articolo 112 c.p.c., articoli 1421 e 2033 c.c., anche in relazione all’articolo 111 Cost., ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui la corte d’appello ha ritenuto che il tribunale, avendo rigettato la domanda di risoluzione del contratto, si era pronunciato sulla relativa domanda restitutoria, senza, tuttavia, considerare l’indebito oggettivo conseguente all’accertamento incidenter tantum della inesistenza/nullita’ dell’accordo di cessione immobiliare in forza del quale era stato eseguito il versamento della somma richiesta in restituzione, e il diritto del (OMISSIS) alla restituzione dell’acconto versato in esecuzione dello stesso. La corte d’appello, pertanto, anche per assicurare la ragionevole durata del processo, una volta accertata l’inesistenza di un valido contatto tra le parti, avrebbe dovuto, pronunciarsi, pur a fronte del mutato presupposto, e cioe’ l’indebito oggettivo, sulla domanda restitutoria della somma versata come acconto.
4.1. I motivi, da esaminare congiuntamente, sono fondati.
4.2. Le Sezioni Unite di questa Corte hanno, infatti, affermato che, qualora venga acclarata la mancanza di una causa adquirendi, tanto nel caso di nullita’, annullamento, risoluzione o rescissione di un contratto, quanto in quello di qualsiasi altra causa che faccia venir meno il vincolo originariamente esistente, l’azione accordata dalla legge per ottenere la restituzione di quanto prestato in esecuzione del contratto stesso e’ quella di ripetizione di indebito oggettivo, e che, di conseguenza, ove sia proposta una domanda di risoluzione del contratto per inadempimento e il giudice rilevi, d’ufficio, la nullita’ del medesimo, l’accoglimento della richiesta restitutoria conseguente alla declaratoria di nullita’, non mutando la causa petendi, non viola il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato (Cass. SU n. 14828 del 2012; Cass. n. 2956 del 2011; Cass. n. 9052 del 2010; piu’ di recente, Cass. n. 21418 del 2018, in motiv.).
4.3. Ragionando diversamente, le conseguenze pratiche sarebbero aberranti. Si pensi infatti al caso del rilievo ufficioso di una nullita’ contrattuale in un giudizio promosso per ottenere la risoluzione e la restituzione della prestazione. In tale ipotesi, mancando addirittura una domanda di nullita’ e, a maggior ragione, una conseguente domanda di restituzione di somme in conseguenza di un contratto nullo, non potrebbero accogliersi le richieste restitutorie comunque proposte, ma dovrebbe procrastinarsene la soddisfazione all’esito dell’esperimento di una nuova e ulteriore azione di ripetizione, in contrasto, oltretutto, con i principi di economia processuale e di ragionevole durata del processo, ormai presidiati dall’articolo 111 Cost.: “percorso inutilmente farraginoso in ragione, anche, della maggiore liquidita’ che normalmente presenta il rilievo della nullita’, rispetto al piu’ complesso scrutinio richiesto dalla domanda di risoluzione per inadempimento, e, conseguentemente, della piu’ agevole perseguibilita’ del diritto alla restituzione nell’uno piuttosto che nell’altro caso” (Cass. n. 21418 del 2018, in motiv.).
4.4. In definitiva, qualora venga acclarata la mancanza di una causa adquirendi in ragione della dichiarazione di nullita’, dell’annullamento, della risoluzione o della rescissione di un contratto o comunque del venir meno del vincolo originariamente esistente, l’azione accordata dalla legge per ottenere la restituzione di quanto prestato in esecuzione del contratto stesso e’ quella di ripetizione di indebito oggettivo. Pertanto, non viola il principio di corrispondenza fra chiesto e pronunciato il giudice che accolga le richieste restitutorie in conseguenza del rilievo di ufficio della nullita’ del contratto, anche laddove fosse stata inizialmente proposta domanda di risoluzione, dovendosi escludere che la correlazione operata dalla parte tra la suddetta domanda di ripetizione ed una specifica e differente causa di caducazione del contratto impedisca la condanna alla ripetizione dell’indebito (Cass. n. 715 del 2018).
4.5. La decisione che accolga la domanda di restituzione fondata sulla risoluzione del contratto per inadempimento, quale conseguenza del rilievo d’ufficio dell’avvenuta risoluzione consensuale, non viola il principio della corrispondenza tra chiesto e pronunciato, atteso che il venir meno del titolo, quale che ne sia la causa, rende indebita la prestazione effettuata in base ad esso e, una volta che ne sia stata chiesta la restituzione, non rileva la ragione per cui il pagamento e’ divenuto indebito, potendo identico effetto restitutorio seguire all’accertamento d’ufficio di altra causa di risoluzione (Cass. n. 13504 del 2021). Laddove siano state congiuntamente proposte la domanda di risoluzione del contratto e quella di ripetizione delle somme versate in esecuzione dello stesso, non pronuncia extra petita il giudice che, nel rigettare la prima per mancanza di prova dei relativi fatti costitutivi, accolga quella restitutoria, essendo quest’ultima (cosi’ come quella risarcitoria) una domanda autonoma e distinta, la cui causa petendi va ravvisata non gia’ nella risoluzione del contratto, ma, piu’ in generale, nella mancanza (originaria o sopravvenuta), per qualsiasi ragione, di causa solvendi, che rende la prestazione eseguita dal solvens non dovuta (Cass. n. 23416 del 2022).
4.6. Del resto, la disciplina della ripetizione dell’indebito di cui all’articolo 2033 c.c., ha portata generale e si applica a tutte le ipotesi di inesistenza, originaria o sopravvenuta, del titolo di pagamento, qualunque ne sia la causa (Cass. n. 18266 del 2018).
4.7. Nel caso di specie, l’attore ha chiesto al giudice la restituzione dell’importo pagato alla controparte in esecuzione del contratto di vendita: e se questa e’ l’utilita’ concreta che lo stesso ha inteso perseguire, l’accoglimento della condictio indebiti da lui spiegata in ragione del rilievo (operato dal tribunale) di nullita’/inesistenza del contratto, invece che dell’accertato inadempimento della controparte alle obbligazioni assunte e alla conseguente risoluzione del contratto, non costituisce, pertanto, extrapetizione, rientrando piuttosto nell’ambito del potere/dovere del giudice di individuare una patologia del contratto genetica e piu’ radicale di quella azionata e, quindi, di qualificare diversamente la domanda proposta.
5. Il ricorso dev’essere, quindi, accolto e la sentenza impugnata, per l’effetto, cassata con rinvio, per un nuovo esame, alla corte d’appello di Roma che, in differente composizione, provvedera’ anche sulle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte cosi’ provvede: accoglie il ricorso e, per l’effetto, cassa la sentenza impugnata con rinvio, per un nuovo esame, alla corte d’appello di Roma che, in differente composizione, provvedera’ anche sulle spese del presente giudizio.
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