l’azione di ingiustificato arricchimento di cui all’articolo 2041 c.c. puo’ essere proposta solo quando ricorrano due presupposti: (a) la mancanza di qualsiasi altro rimedio giudiziale in favore dell’impoverito; (b) la unicita’ del fatto causativo dell’impoverimento sussistente quando la prestazione resa dall’impoverito sia andata a vantaggio dell’arricchito, con conseguente esclusione dei casi di cosiddetto arricchimento indiretto, nei quali l’arricchimento e’ realizzato da persona diversa rispetto a quella cui era destinata la prestazione dell’impoverito. Tuttavia, avendo l’azione di ingiustificato arricchimento uno scopo di equita’, il suo esercizio deve ammettersi anche nel caso di arricchimento indiretto nei soli casi in cui lo stesso sia stato realizzato dalla P.A., in conseguenza della prestazione resa dall’impoverito ad un ente pubblico, ovvero sia stato conseguito dal terzo a titolo gratuito.
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Corte di Cassazione|Sezione 3|Civile|Ordinanza|13 ottobre 2022| n. 29937
Data udienza 14 giugno 2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SPIRITO Angelo – Presidente
Dott. SESTINI Danilo – rel. Consigliere
Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere
Dott. AMBROSI Irene – Consigliere
Dott. PELLECCHIA Antonella – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 7237/2019 proposto da:
(OMISSIS) Srl, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS) che la rappresenta e difende, unitamente all’avvocato (OMISSIS);
– ricorrente –
contro
(OMISSIS) Srl, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS) presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentata e difesa dagli avvocati (OMISSIS), e (OMISSIS);
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 2246/2018 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA, depositata il 22/08/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 14/06/2022 dal cons. Dott. DANILO SESTINI.
RILEVATO
che:
in relazione alla fornitura di un impianto di depurazione dell’aria istallato dalla (OMISSIS) in favore della societa’ (OMISSIS) s.n.c., all’interno di un locale da questa condotto in locazione e di proprieta’ della (OMISSIS) s.r.l., la societa’ (OMISSIS) -cessionaria del credito della (OMISSIS) – agi’ nei confronti dell’anzidetta (OMISSIS) s.r.l. a titolo di arricchimento senza causa, ex articolo 2041 c.c. (dopo che era risultato infruttuoso ogni tentativo di recupero nei confronti della (OMISSIS) e dei soci illimitatamente responsabili);
il Tribunale rigetto’ la domanda sulla base di una duplice ragione: ossia in quanto si trattava di arricchimento indiretto, conseguito da soggetto diverso da quello cui era destinata la prestazione dell’impoverito e, inoltre, in quanto la (OMISSIS) avrebbe potuto esercitare la pretesa di natura contrattuale conseguente alla cessione del credito;
la Corte di Appello di Venezia ha rigettato il gravame della (OMISSIS) rilevando che “ai fini dell’esercizio dell’azione invocata e’ necessario che sussista un fatto costitutivo unico da cui devono farsi dipendere tanto l’arricchimento quanto la correlativa perdita patrimoniale, pertanto il fondamento dell’indennizzo viene meno quando lo spostamento patrimoniale, pure ingiustificato, tra due soggetti sia determinato da una successione di fatti che hanno inciso su due diverse situazioni patrimoniali soggettive in modo del tutto indipendente l’uno dall’altro”; tanto premesso, ha dichiarato assorbita la questione relativa alla persistente titolarita’ dell’azione contrattuale in capo alla cessionaria del credito;
ha proposto ricorso per cassazione la (OMISSIS) s.r.l., affidandosi a due motivi; ha resistito, con controricorso, la (OMISSIS) s.r.l.;
la trattazione del ricorso e’ stata fissata ai sensi dell’articolo 380 bis.1. c.p.c.;
entrambe le parti hanno depositato memoria.
CONSIDERATO
che:
con il primo motivo, la ricorrente denuncia “”falsa applicazione dell’articolo 2041 c.c. – arricchimento indiretto e unicita’ del fatto costitutivo dell’arricchimento e dell’impoverimento”;
premesso che il vantaggio conseguito dalla proprietaria dell’immobile doveva considerarsi “diretto”, in quanto la stessa “ha beneficiato di un immediato e permanente incremento di valore dell’immobile di sua proprieta’”, la ricorrente rileva che “la costruzione dell’opera ha originato contemporaneamente due arricchimenti diretti: il primo in capo a (OMISSIS) s.r.l., che si e’ vista incrementare il valore del proprio immobile a titolo totalmente gratuito ed ingiustificato (senza causa); il secondo in capo alla societa’ (OMISSIS) s.n. c:. che, in quanto mero conduttore dell’immobile, ha beneficiato di un incremento di valore della propria attivita’ imprenditoriale di gestione di una sala giochi”; tanto premesso, la (OMISSIS) deduce che la Corte territoriale ha “falsamente applicato l’articolo 2041 c.c. laddove ha ritenuto che non sussiste, nel caso di specie, l’unicita’ del fatto costitutivo dell’arricchimento e della relativa diminuzione patrimoniale e che l’arricchimento risulta un effetto riflesso della prestazione eseguita nell’ambito del patrimonio del soggetto che ha richiesto ed acquistato la fornitura dell’impianto”; evidenzia che, al contrario, “il fatto costitutivo e’ (…) unico ed inscindibile e da esso sono dipese, simultaneamente, tanto l’impoverimento quanto la locupletazione”; aggiunge che la (OMISSIS) non aveva mai negato di essere risultata arricchita dall’installazione dell’impianto e neppure aveva allegato che tale arricchimento le fosse stato imposto;
il secondo motivo deduce “falsa applicazione dell’articolo 2042 c.c., con riguardo al carattere di sussidiarieta’ dell’azione”; la ricorrente contesta al giudice di appello di aver ritenuto non rispettato il requisito della sussidiarieta’ dell’azione di arricchimento senza causa e sostiene che tale requisito “sia da ritenersi soddisfatto non solo qualora vi sia la totale assenza di altri mezzi giuridici per ottenere la riparazione della deminutio patrimonii, ma pure qualora tali altri mezzi sussistano ma, per le circostanze del caso, essi siano del tutto infruttuosi”;
il primo motivo e’ fondato, a fronte del principio -espresso da Cass., S.U. n. 24772/2008 e ribadito recentemente da Cass. n. 29672/2021- secondo cui “l’azione di ingiustificato arricchimento di cui all’articolo 2041 c.c. puo’ essere proposta solo quando ricorrano due presupposti: (a) la mancanza di qualsiasi altro rimedio giudiziale in favore dell’impoverito; (b) la unicita’ del fatto causativo dell’impoverimento sussistente quando la prestazione resa dall’impoverito sia andata a vantaggio dell’arricchito, con conseguente esclusione dei casi di cosiddetto arricchimento indiretto, nei quali l’arricchimento e’ realizzato da persona diversa rispetto a quella cui era destinata la prestazione dell’impoverito. Tuttavia, avendo l’azione di ingiustificato arricchimento uno scopo di equita’, il suo esercizio deve ammettersi anche nel caso di arricchimento indiretto nei soli casi in cui lo stesso sia stato realizzato dalla P.A., in conseguenza della prestazione resa dall’impoverito ad un ente pubblico, ovvero sia stato conseguito dal terzo a titolo gratuito”;
di tale principio la Corte di merito non ha fatto corretta applicazione, giacche’ si e’ limitata ad evidenziare la non unicita’ del fatto costitutivo dell’impoverimento e del correlativo arricchiimento, e quindi la natura indiretta dell’arricchimento medesimo, senza tuttavia considerare che, nel caso specifico, la (OMISSIS) ha dedotto un vantaggio acquisito a titolo gratuito dal terzo (per il fatto di essere proprietario dell’immobile in cui era stato installato l’impianto), che potrebbe giustificare, per evidenti ragioni di equita’ sottese alla previsione dell’articolo 2041 c.c., l’esperimento dell’azione di ingiustificato arricchimento;
si e’ dunque determinata una falsa applicazione della norma (nei termini in cui e’ stata interpretata dalle Sezioni Unite di questa Corte e dalla successiva giurisprudenza di legittimita’) che comporta l’accoglimento del motivo ed il rinvio alla Corte di merito, che dovra’ procedere a nuovo esame della vicenda accertando se la (OMISSIS) s.r.l. abbia acquisito l’impianto e se lo abbia fatto a titolo gratuito;
il secondo motivo e’ inammissibile in quanto concerne una questione espressamente dichiarata assorbita dal giudice di appello e che, pertanto, dovra’ essere nuovamente esaminata in sede di rinvio;
la Corte di rinvio provvedera’ anche sulle spese di lite.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo, dichiarando assorbito il secondo, cassa e rinvia, anche per le spese di lite, alla Corte di Appello di Venezia, in diversa composizione.
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