L’obbligo, a seguito della declaratoria di illegittimita’ costituzionale del Decreto Legislativo n. 285 del 1992, articolo 45, comma 6, (Corte Cost. 18 giugno 2015 n. 113), di sottoporre tutte le apparecchiature di misurazione della velocita’ a verifiche periodiche di funzionalita’ e di taratura opera anche per il sistema di rilevazione della velocita’ “(OMISSIS)-Tutor”. In caso di contestazioni circa l’affidabilita’ dell’apparecchio spetta all’Amministrazione fornire la prova positiva dell’iniziale omologazione e della successiva periodica taratura dello strumento, producendo sia le certificazioni di omologazione e conformita’ sia le certificazioni di taratura periodica, non potendosi fondare la prova dell’esecuzione delle verifiche sulla funzionalita’ ed affidabilita’ dell’apparecchio sulla mera attestazione contenuta nel verbale di contravvenzione, non rivestendo quest’ultima fede privilegiata.
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Corte di Cassazione|Sezione 2|Civile|Sentenza|6 marzo 2023| n. 6579
Data udienza 18 novembre 2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MANNA Felice – Presidente
Dott. BERTUZZI Mario – Consigliere
Dott. GIANNACCARI Rossana – Consigliere
Dott. ROLFI Federico – rel. Consigliere
Dott. CAPONI Remo – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso iscritto al n. 35734-2019 R.G. proposto da:
(OMISSIS) DI (OMISSIS) e C SNC, elettivamente domiciliata in ROMA VIA ISABELLA D’ESTE, 13, presso lo studio dell’avvocato ANNALISA CETRANO che la rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
PREFETTURA PROVINCIA ROMA UTG ROMA;
– intimata –
avverso la SENTENZA del TRIBUNALE ROMA n. 18739-2019 depositata il 02/10/2019.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18 novembre 2022 dal Consigliere Federico Rolfi;
lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Fulvio Troncone, che ha concluso per l’accoglimento del secondo motivo di ricorso con assorbimento dei restanti.
FATTI DI CAUSA
1. Con sentenza del 2 ottobre 2019 il Tribunale di Roma, nella contumacia dell’appellata PREFETTURA DI ROMA, respinse l’appello proposto dalla (OMISSIS) DI (OMISSIS) e C. SNC avverso la sentenza del Giudice di Pace n. 4154-2018, la quale, a propria volta, aveva respinto l’opposizione avverso i verbali della Polizia Stradale di (OMISSIS) nn. (OMISSIS) e (OMISSIS), entrambi elevati per la violazione dell’articolo 142, comma 8, C.d.S., rilevata con sistema “(OMISSIS) – Tutor”.
Il Tribunale capitolino, esaminando i motivi di gravame ritenne, in primo luogo, infondate le deduzioni concernenti la mancata omologazione dell’apparecchiatura utilizzata per contestare l’infrazione, osservando che tale profilo era estraneo alle ricadute della sentenza n. 113-2015 della Corte Costituzionale in tema di verifica periodica del corretto funzionamento delle apparecchiature, anche in virtu’ delle caratteristiche del sistema di rilevazione, il quale non rileva una velocita’ istantanea, bensi’ una “media ponderale su un tratto strada costante”, sottraendosi quindi a fenomeni di obsolescenza.
Ulteriormente, il Tribunale:
1) escluse l’applicabilita’ al sistema “(OMISSIS) – Tutor” delle disposizioni di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 495 del 1992, articolo 345, comma 3, in materia di diversi coefficienti di tolleranza, operando il solo coefficiente del 5%;
2) affermo’ l’infondatezza delle contestazioni relative alla nullita’ -per violazione dell’articolo 192, comma 5, C.d.S.- del trasferimento dell’omologazione rilasciata dal Ministero per le infrastrutture dalla societa’ (OMISSIS) SPA e alla (OMISSIS) Spa, in quanto detto trasferimento era stato autorizzato con determinazione dirigenziale (OMISSIS) del 2010;
3) disattese le contestazioni relative all’assenza di autorizzazione all’uso del sistema “(OMISSIS) Tutor” in capo ad ANAS (ente che gestisce il tratto stradale ove era erano state rilevate entrambe le infrazioni), essendo (âEuroËœANAS azienda pubblica soggetta alla vigilanza del Ministero delle infrastrutture;
4) affermo’ l’infondatezza del motivo di gravame connesso alla violazione del Decreto Ministeriale n. 3999/2004, articolo 1, comma 4, escludendo profili discriminatori derivanti dalla presenza di svincoli, osservando che ad essere sanzionata era la violazione del limite di velocita’ media di percorrenza -in virtu’ del pericolo derivante dalla percorrenza costante di un tratto stradale a velocita’ elevata- violazione non configurabile in caso di uscita del veicolo da svincoli o di sosta in aree di servizio;
5) infine, disattese le doglianze con le quali era dedotta l’irregolarita’ della segnalazione con cartelloni della rilevazione di velocita’ per non essere specificato il sistema con cui tale rilevazione avveniva, non operando alcuna previsione normativa che imponesse tale segnalazione.
2. Per la cassazione della sentenza del Tribunale di Roma ha proposto ricorso la (OMISSIS) DI (OMISSIS) e C. SNC.
E’ rimasta intimata la PREFETTURA DI ROMA.
A seguito della cancellazione dall’Albo dell’originario difensore, la (OMISSIS) DI (OMISSIS) e C. SNC si e’ costituita con nuovo difensore in data 21 giugno 2021.
3. Il ricorso e’ stato trattato in camera di consiglio, in base alla disciplina dettata dal Decreto Legge 28 ottobre 2020, articolo 23, comma 8-bis, n. 137, come inserito dalla L. 18 dicembre 2020, n. 176, senza l’intervento del Procuratore Generale e dei difensori delle parti, non avendo nessuno degli interessati fatto richiesta di discussione orale.
4. Il Pubblico Ministero ha depositato conclusioni scritte, concludendo per l’accoglimento del secondo motivo, con assorbimento dei restanti.
5. La ricorrente ha depositato memoria.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso e’ affidato a cinque motivi.
1.1. Con il primo motivo si deduce, in relazione all’articolo 360 c.p.c., n. 3, la violazione o falsa applicazione del Decreto Legislativo n. 285 del 1992, articoli 45, comma 6, Decreto del Presidente della Repubblica n. 495 del 1992, 192, Decreto Legge n. 121 del 2002, comma 5, 4, comma 3.
Il ricorso lamenta che la sentenza impugnata, sovrapponendo il profilo dell’omologazione con quello della “taratura”, abbia escluso l’applicazione del Decreto del Presidente della Repubblica n. 495 del 1992, articolo 192, comma 5, all’ANAS.
Contesta, in primo luogo, che -come affermato nella decisione impugnata- il carattere di azienda sottoposta alla vigilanza del Ministero delle Infrastrutture valga a sottrarre l’ANAS all’applicazione del disposto della previsione teste’ citata, rilevando che anche (OMISSIS) SPA -soggetto che ha ottenuto l’omologazione-e’ parimenti azienda soggetta alla vigilanza del medesimo Ministero.
Argomenta, in secondo luogo, che, ai sensi della medesima disposizione, l’omologazione dell’apparecchiatura non puo’ essere trasferita a soggetti diversi dal richiedente.
Deduce, infine, la illegittimita’ del trasferimento dell’omologazione dalla societa’ (OMISSIS) SPA e alla (OMISSIS) Spa, in quanto in contrasto ancora con il Decreto del Presidente della Repubblica n. 495 del 1992, articolo 192, comma 5, il cui precetto risulterebbe svuotato ove il divieto dalla norma enunciato venisse limitato ai trasferimenti iure privatorum.
1.2. Con il secondo motivo si deduce, in relazione all’articolo 360 c.p.c., n. 3, la violazione del Decreto Legislativo n. 285 del 1992, articolo 45, comma 6, come risultante dalla declaratoria di incostituzionalita’ con sentenza della Corte Costituzionale n. 113-2015.
Il ricorso lamenta che la decisione impugnata abbia escluso la necessita’ di procedere alla verifica periodica (“taratura”) dei sistemi di rilevazione della velocita’ “(OMISSIS) – Tutor”.
Argomenta in senso opposto -richiamando precedenti di questa Corte- la necessita’ di procedere alla verifica di tutte le apparecchiature per l’accertamento della violazione dei limiti di velocita’, osservando, peraltro, che l’argomentazione seguita dal Tribunale di Roma non tiene conto del fatto che il sistema “(OMISSIS) – Tutor”, pur rilevando una velocita’ media e non istantanea, calcola detta velocita’ sulla scorta dei dati forniti da un’apparecchiatura di misura del tempo che anch’essa e’ esposta ad obsolescenza.
1.3. Con il terzo motivo si deduce, in relazione all’articolo 360 c.p.c., n. 3, la violazione o falsa applicazione del Decreto Legislativo n. 285 del 1992, articolo 142, comma 6-bis.
Il ricorso reitera il profilo, gia’ proposto come motivo di appello, in ordine alla irregolarita’ della segnalazione del controllo di velocita’, dal momento che i cartelloni non specificavano il sistema di rilevazione utilizzato.
1.4. Con il quarto motivo si deduce, in relazione all’articolo 360 c.p.c., n. 3, la falsa applicazione del D.D. n. 3999 del 14 dicembre 2004, articolo 1, comma 4.
Il ricorso critica la decisione del Tribunale di Roma nella parte in cui ha ritenuto irrilevante la presenza, nel tratto di strada ove sono avvenute le due rilevazioni, di svincoli stradali e stazioni di servizio, lamentando la iniquita’ delle conclusioni cui perviene il ragionamento seguito dal Tribunale capitolino.
Deduce, quindi, la contrarieta’ del ragionamento seguito dal Tribunale rispetto alla ratio della previsione del Codice della Strada e la violazione della D.D. 3999-2004.
1.5. Con il quinto motivo si deduce, in relazione all’articolo 360 c.p.c., n. 3, la violazione o falsa applicazione del Decreto del Presidente della Repubblica n. 495 del 1992, articolo 345, commi 1 e 3.
Lamenta il ricorso che la decisione impugnata abbia ritenuto inapplicabili alla rilevazione mediante sistema “(OMISSIS) – Tutor” i coefficienti di tolleranza di previsti dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 495 del 1992, comma 3 dell’articolo 345, argomentando nel senso dell’operativita’ della medesima ratio della norma citata anche al sistema di rilevazione della velocita’ media.
2. Appare opportuno esaminare, in primo luogo, il secondo motivo di ricorso, atteso il carattere dirimente della questione da esso sollevata, come anche rilevato dal Pubblico Ministero nelle proprie conclusioni.
Il motivo e’ fondato.
Questa Corte ha gia’ in passato affermato, proprio con riferimento al sistema “(OMISSIS)-Tutor”, il principio per cui, poiche’, a seguito della declaratoria di illegittimita’ costituzionale del del Decreto Legislativo n. 285 del 1992, articolo 45, comma 6, (Corte Cost. 18 giugno 2015 n. 113), tutte le apparecchiature di misurazione della velocita’ devono essere sottoposte a verifiche periodiche di funzionalita’ e di taratura, in caso di contestazioni circa l’affidabilita’ dell’apparecchio il giudice e’ tenuto ad accertare se tali verifiche siano state o meno effettuate (Cass. Sez. 6 2, Ordinanza n. 533 del 11/01/2018 – Rv. 647218 – 01).
Il principio e’ stato ribadito anche di recente da Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 22015 del 2022, la quale ha, testualmente, osservato: “La giurisprudenza di questa Corte ha in effetti, ed in piu’ occasioni, rilevato che, a seguito della declaratoria di illegittimita’ costituzionale del Decreto Legislativo n. 285 del 1992, articolo 45, comma 6, (Corte Cost. 18 giugno 2015 n. 113), tutte le apparecchiature di misurazione della velocita’ devono essere sottoposte a verifiche periodiche di funzionalita’ e di taratura, e che in caso di contestazioni circa l’affidabilita’ dell’apparecchio il giudice e’ tenuto ad accertare se tali verifiche siano state o meno effettuate, ivi incluse quelle rientranti nella tipologia oggetto di causa (Cass. n. 533-2018), essendo irrilevante (cfr. Cass. n. 40627-2021) che l’apparecchiatura operi in presenza di operatori o in automatico, senza la presenza degli operatori ovvero, ancora, tramite sistemi di autodiagnosi – palesandosi la necessita’ di dimostrare o attestare con apposite certificazioni di omologazione e conformita’ il loro corretto funzionamento (conf. Cass. n. 24757-2019; Cass. n. 29093-2020)”.
La decisione del Tribunale Capitolino -nell’escludere che gli effetti della sentenza della Corte Costituzionale n. 113-2015 trovino applicazione anche al sistema “(OMISSIS)-Tutor”- si e’ discostata da tali principi, ritenendo sufficiente l’omologazione dell’apparecchiatura ma escludendo l’esigenza di verificare la prova della verifica periodica di funzionalita’ e di taratura.
Va, per contro, ribadito che anche il sistema “(OMISSIS)-Tutor” deve essere sottoposto a verifiche periodiche di funzionalita’ e di taratura, e che in presenza di contestazioni da parte del soggetto sanzionato, spetta all’Amministrazione la prova positiva dell’iniziale omologazione e della periodica taratura dello strumento.
Valgono sul punto i richiami gia’ operati da questa Corte, nell’affermare che “e’ stato precisato che (Cass. n. 14597-2021) detta prova non possa essere fornita con mezzi diversi dalle certificazioni di omologazione e conformita’ (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 9645 del 11/05/2016; cfr. anche Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 18022 del 09/07/2018, non massimata), aggiungendosi che la prova dell’esecuzione delle verifiche sulla funzionalita’ ed affidabilita’ dell’apparecchio non e’ ricavabile dal verbale di contravvenzione, il quale “… non riveste fede privilegiata – e quindi non fa fede fino a querela di falso – in ordine all’attestazione, frutto di mera percezione sensoriale, degli agenti circa il corretto funzionamento dell’apparecchiatura, allorche’ e nell’istante in cui l’eccesso di velocita’ e’ rilevato” (Cass. Sez. 6-2, Ordinanza n. 32369 del 13/12/2018).
E’ quindi a carico della Pubblica Amministrazione, in presenza di contestazione da parte del soggetto sanzionato, la prova positiva dell’omologazione iniziale e della taratura periodica dello strumento. In presenza di detti elementi, di per se’ sufficienti a dimostrare il corretto funzionamento dell’apparato di rilevazione della velocita’ – circostanza, quest’ultima, che costituisce elemento essenziale costitutivo della fattispecie sanzionatoria – spetta alla parte sanzionata l’onere della prova contraria (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 29093 del 18/12/2020, non massimata; anche Cass. Sez. 6-2, Ordinanza n. 3538 dell’1 1/02/2021, non massimata, che ha confermato la sufficienza della produzione del certificato di taratura periodica, da parte della P.A., al fine di dimostrare la corretta verifica del funzionamento dell’apparato).” (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 22015 del 2022).
In presenza di contestazioni sulla funzionalita’ dell’apparecchio, quindi, non risulta sufficiente che il medesimo risulti omologato, dovendo il giudice di merito verificare l’esistenza della prova della successiva taratura periodica, prova che deve essere fornita dall’Amministrazione che ha contestato l’infrazione.
3. L’accoglimento del secondo motivo determina l’assorbimento dei restanti.
4. La sentenza impugnata, quindi, deve essere cassata con rinvio al Tribunale di Roma in persona di altro magistrato, il quale, nel decidere anche sulle spese del presente giudizio di legittimita’, si conformera’ al seguente principio: “L’obbligo, a seguito della declaratoria di illegittimita’ costituzionale del Decreto Legislativo n. 285 del 1992, articolo 45, comma 6, (Corte Cost. 18 giugno 2015 n. 113), di sottoporre tutte le apparecchiature di misurazione della velocita’ a verifiche periodiche di funzionalita’ e di taratura opera anche per il sistema di rilevazione della velocita’ “(OMISSIS)-Tutor”. In caso di contestazioni circa l’affidabilita’ dell’apparecchio spetta all’Amministrazione fornire la prova positiva dell’iniziale omologazione e della successiva periodica taratura dello strumento, producendo sia le certificazioni di omologazione e conformita’ sia le certificazioni di taratura periodica, non potendosi fondare la prova dell’esecuzione delle verifiche sulla funzionalita’ ed affidabilita’ dell’apparecchio sulla mera attestazione contenuta nel verbale di contravvenzione, non rivestendo quest’ultima fede privilegiata”.
P.Q.M.
La Corte, accoglie il ricorso, e per l’effetto cassa la sentenza impugnata, con rinvio al Tribunale di Roma, in persona di altro magistrato, anche per la regolazione e la liquidazione delle spese del giudizio di legittimita’.
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