il termine di notifica dettato dall’articolo 18 L.F. e’ ordinatorio; e tuttavia, in tema di reclamo avverso la sentenza dichiarativa di fallimento, l’istanza con cui il reclamante, che non abbia notificato il ricorso e il decreto presidenziale di fissazione dell’udienza nel termine ordinatorio ex articolo 18, comma 4, L. Fall., chieda, successivamente allo spirare di quest’ultimo, un nuovo termine per provvedervi, deve esplicitare le ragioni che hanno impedito di dar corso all’incombente processuale, dovendo operarsi un bilanciamento tra la legittima aspettativa della controparte al consolidamento del provvedimento giudiziario gia’ emesso e il diritto del reclamante, comunque collegato al principio del giusto processo, a un giudizio e a una pronuncia.
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Corte di Cassazione|Sezione 6 1|Civile|Ordinanza|5 gennaio 2023| n. 260
Data udienza 1 dicembre 2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BISOGNI Giacinto – Presidente
Dott. FERRO Massimo – Consigliere
Dott. TERRUSI Francesco – rel. Consigliere
Dott. ABETE Luigi – Consigliere
Dott. PAZZI Alberto – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 22158-2021 proposto da:
(OMISSIS), domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS);
– ricorrente –
contro
(OMISSIS) SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore, e per essa, in qualita’ di mandataria (OMISSIS) SPA, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende;
– controricorrente –
contro
FALLIMENTO (OMISSIS) SRL;
– intimato –
avverso la sentenza n. 949/2021 della CORTE D’APPELLO di BRESCIA, depositata il 28/07/2021;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata dell’01/12/2022 dal Consigliere Relatore Dott. FRANCESCO TERRUSI.
RILEVATO
che:
la Corte d’appello di Brescia ha dichiarato improcedibile il reclamo ex articolo 18 L. Fall., proposto da (OMISSIS) avverso la sentenza che aveva dichiarato il fallimento della (OMISSIS) – Gestioni attivita’ commerciali immobiliari s.r.l., perche’ non notificato alla curatela del fallimento e al creditore istante ( (OMISSIS) s.r.l.) nel termine assegnato;
(OMISSIS) ha proposto ricorso per cassazione sulla base di due motivi;
la societa’ (OMISSIS) ha resistito con controricorso;
la curatela del fallimento non ha svolto difese;
le parti costituite hanno depositato memorie.
CONSIDERATO
che:
I. – a sostegno del ricorso si deduce la nullita’ della sentenza per (i) aver dichiarato improcedibile il reclamo in mancanza di disposizione di legge e per (ii) violazione dell’articolo 291 c.p.c., avendo la corte d’appello pretermesso il principio da tale norma discendente, viceversa applicabile anche in ipotesi di inesistenza od omissione della notificazione dell’atto;
II. – il primo motivo ricorso pone una critica per certi versi fondata;
l’impugnata sentenza ha dichiarato improcedibile il reclamo perche’ non notificato, assieme al decreto di fissazione di udienza, nel termine appositamente accordato; ma l’improcedibilita’ e’ sanzione per inattivita’ delle parti da contenersi nell’alveo della espressa previsione normativa; e nessuna norma – ne’ in termini generali, ne’ in termini specifici – sanziona di improcedibilita’ una situazione del genere;
III. – la corte territoriale ha richiamato il principio tratto da Cass. Sez. 1 n. 24797-19, ma il principio non si attaglia pienamente alla fattispecie, poiche’ relativo al caso della mancata comparizione delle parti in udienza, prima ancora che della impossibilita’ di controllare l’avvenuta corretta instaurazione del contraddittorio;
piu’ aderente e’ invece l’insegnamento per cui il termine di notifica dettato dall’articolo 18 L.F. e’ ordinatorio; e tuttavia, in tema di reclamo avverso la sentenza dichiarativa di fallimento, l’istanza con cui il reclamante, che non abbia notificato il ricorso e il decreto presidenziale di fissazione dell’udienza nel termine ordinatorio ex articolo 18, comma 4, L. Fall., chieda, successivamente allo spirare di quest’ultimo, un nuovo termine per provvedervi, deve esplicitare le ragioni che hanno impedito di dar corso all’incombente processuale, dovendo operarsi un bilanciamento tra la legittima aspettativa della controparte al consolidamento del provvedimento giudiziario gia’ emesso e il diritto del reclamante, comunque collegato al principio del giusto processo, a un giudizio e a una pronuncia (Cass. Sez. 1 n. 11541-17);
cio’ in coerenza col generale principio per cui l’interesse alla stabilizzazione del provvedimento impugnato e’ contrapposto a quello dell’impugnante, e comporta che ove pure il termine di notificazione del ricorso e del decreto di fissazione dell’udienza non sia indicato dalla legge come perentorio, non possa disporsi la rinnovazione di un atto non compiuto, ne’ possano essere accordati nuovi termini per l’espletamento di incombenti processuali necessari e non svolti, non essendo consentito alla parte di essere arbitra dei tempi del processo di impugnazione, ne’ di allungarne, con condotte omissive non giustificate, la ragionevole durata (v. Cass. Sez. 1 n. 30968-19);
questa e’ la ragione per cui non ha fondamento il secondo motivo dell’attuale ricorso e per cui il reclamo, nelle condizioni date, avrebbe dovuto essere dichiarato inammissibile;
IV. – ne segue che, al netto dell’errore qualificatorio compiuto dalla corte territoriale (nel riferimento alla inesistenza sanzione di improcedibilita’), la causa puo’ essere decisa direttamente in cassazione mediante pronuncia sul ricorso; non e’ praticabile invero il rimedio della semplice correzione della motivazione, perche’ la sentenza e’ errata anche nel dispositivo;
la causa puo’ essere decisa ai sensi dell’articolo 382 c.p.c., u.c., poiche’ il reclamo avrebbe dovuto essere dichiarato inammissibile in base al principio appena citato, volta che neppure in questa sede sono state indicate le ragioni che avevano impedito al reclamante di rispettare il termine di notificazione assegnato;
V. – le spese sostenute dall’incolpevole creditore istante seguono in ogni caso la soccombenza del ricorrente, visto che alla declaratoria consegue la stabilizzazione della sentenza dichiarativa del fallimento;
VI. – l’esito del giudizio di cassazione induce alla non debenza del raddoppio del contributo unificato.
P.Q.M.
La Corte, decidendo sul ricorso, cassa l’impugnata sentenza senza rinvio poiche’ il reclamo avrebbe dovuto esser dichiarato inammissibile; condanna il ricorrente alle spese sostenute in questa sede dalla societa’ (OMISSIS), liquidandole in 5.200,00 EUR, di cui 200,00 EUR per esborsi, oltre accessori e rimborso forfetario di spese generali nella massima percentuale di legge.
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