la sospensione del lavoratore dal servizio e dalla retribuzione, nel periodo di emergenza pandemica (covid-19), si pone in contrasto con la disciplina dettata dall’art. 46 D.L. n. 18/2020 (conv. in L.n. 27/2020) che vieta i licenziamenti per giustificato motivo oggettivo, tra i quali è da ricomprendersi anche quello per sopravvenuta impossibilità della prestazione derivante da inidoneità fisica del lavoratore. La condizione del lavoratore impossibilitato a rendere la prestazione, e privato della retribuzione, equivale di fatto, e a prescindere dal perdurare del vincolo giuridico tra le parti, alla concreta condizione del dipendente licenziato che, per l’appunto, non rende la prestazione e non viene retribuito. Precisamente, ogni ipotesi di impossibilità sopravvenuta della prestazione (diversa dalla morte delle parti del rapporto), anche se attiene alla persona del lavoratore, deve essere fatta valere con il licenziamento, nel quale resta quindi assorbito lo strumento civilistico della risoluzione ex artt. 1463 e 1464 c.c.. Sennonché, il divieto generalizzato di licenziamento previsto dall’art. 46 D.L. cit. (nel tempo prorogato), ha consentito all’imprenditore di intimare il licenziamento per giustificato motivo oggettivo solo dopo aver concluso il periodo di godimento degli ammortizzatori sociali, o soltanto dopo aver fruito dell’agevolazione contributiva prevista dal medesimo Decreto Legge. Con questa disciplina, il Legislatore, nel periodo pandemico, ha attributo a sé ogni valutazione in merito all’opportunità, o meno, di continuare una determinata attività d’impresa e, quindi, ha avocato a sé anche le scelte relative alla cessazione o alla sospensione dei rapporti di lavoro che, normalmente, competono all’imprenditore. Tanto ha comportato che solo con il superamento della crisi sanitaria l’imprenditore si sia riappropriato della facoltà di compiere le valutazioni in ordine alla possibilità di utilizzo e di ripescaggio del lavoratore divenuto inabile, anche mediante l’adibizione a mansioni differenti o il ricorso a ragionevoli accomodamenti.

Corte d’Appello|Catanzaro|Sezione L|Civile|Sentenza|20 giugno 2023| n. 783

Data udienza 23 maggio 2023

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

CORTE DI APPELLO DI CATANZARO

Sezione Lavoro

La Corte, riunita in camera di consiglio, così composta:

dott. Emilio Sirianni Presidente

dott. Rosario Murgida Consigliere relatore

dott. Antonio Cestone Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa in grado di appello iscritta al numero 836 del ruolo generale affari contenziosi dell’anno 2022, vertente

TRA

(…) s.p.a. (avv. (…))

appellante

E

(…) (avv. (…))

appellato

Oggetto: Sospensione dal rapporto di lavoro per inidoneità del lavoratore alle mansioni. Rivendicazioni retributive. Conclusioni: come dai rispettivi atti di causa.

FATTO e DIRITTO

1. In data 31.7.2020 (1), la società (…) s.p.a. ha

comunicato al dipendente (…), che all’esito della prescritta procedura era stato riconosciuto (dal medico competente e dall’organismo sanitario pubblico di controllo (2)) permanentemente inidoneo alle mansioni di spazzamento manuale a cui era addetto quale operatore ecologico, l’indisponibilità di mansioni alternative da assegnargli in azienda. Lo ha perciò sospeso dal servizio e dalla retribuzione, non potendolo licenziare a causa della legislazione emergenziale Covid-19 (3).

2. Il licenziamento per giustificato motivo oggettivo gli è stato intimato, con effetto dal 27.8.2021 (4), solo quando quella legislazione lo ha consentito e non è stato impugnato.

3. Già prima, però, con ricorso del 21.6.2021, il lavoratore ha adito il tribunale di Cosenza per rivendicare la retribuzione maturata dall’agosto del 2020, ossia da quando il suo rapporto di lavoro era stato sospeso.

4. Il tribunale ha accolto la rivendicazione e, dichiarata nulla la sospensione del rapporto di lavoro per contrarietà all’art. 46 del d.l. 18/2020, ha condannato la società convenuta a corrispondere al ricorrente la retribuzione per il periodo compreso tra agosto 2020 e agosto 2021, e a rifondergli le spese di lite.

5. La società appella la decisione. Ne chiede l’integrale riforma perché sostiene: a) che la disposta sospensione non equivalga, come invece ritenuto dal tribunale, ad un licenziamento anticipato, in quanto non ha determinato la cessazione del rapporto di lavoro; b) che essa società, avendo verificato la mancanza “nella propria organizzazione lavorativa di mansioni e posizioni libere e disponibili all’interno della categoria di appartenenza del ricorrente equivalenti o anche inferiori a quelle assegnate”, non ha potuto “attivare alcun tipo di ammortizzatore sociale” perché la propria attività, che costituisce servizio pubblico essenziale, non ha subito alcuna “interruzione durante il periodo di emergenza pandemica”; c) che le reciproche obbligazioni ed il sinallagma contrattuale sono rimaste, pertanto, necessariamente sospese ai sensi dell’art. 1463 c.c., non potendo il datore di lavoro essere obbligato a retribuire il dipendente “in assenza della controprestazione lavorativa”; d) che l’istruttoria svolta ha confermato l’indisponibilità di posizioni alternative, compatibili con lo stato di salute del dipendente e con la sua professionalità, in cui poterlo ricollocare.

6. Nella resistenza dell’appellato, che ha chiesto il rigetto dell’impugnazione perché infondata, il Collegio ha sentito i difensori comparsi all’udienza di discussione e ha deciso come da separato dispositivo.

7. L’appello è infondato.

8. Il tribunale ha correttamente ritenuto che la sospensione del lavoratore dal servizio e dalla retribuzione nel periodo di emergenza pandemica si ponga in contrasto con la disciplina dettata dall’art. 46 del d.l. 18/2020 (conv. in l. 27/2020) che vieta i licenziamenti per giustificato motivo oggettivo, tra i quali è da ricomprendersi anche quello per sopravvenuta impossibilità della prestazione derivante da inidoneità fisica del lavoratore.

9. La condizione del lavoratore impossibilitato a rendere la prestazione e privato della retribuzione equivale, di fatto e a prescindere dal perdurare del vincolo giuridico tra le parti, alla concreta condizione del dipendente licenziato che, per l’appunto, non rende la prestazione e non viene retribuito. In questo senso, e quindi a fini meramente descrittivi, si spiega il giudizio che il tribunale ha riservato alla decisione datoriale, paragonandola, per l’appunto, ad un licenziamento anticipato le cui ricadute pregiudizievoli per il lavoratore si sono manifestate già dall’agosto del 2020.

10. Nel medesimo senso, del resto, depone anche l’indicazione ermeneutica (5) secondo cui ogni ipotesi di impossibilità sopravvenuta della prestazione (diversa dalla morte delle parti del rapporto), anche se attiene alla persona del lavoratore, deve essere fatta valere con il licenziamento, nel quale resta quindi assorbito lo strumento civilistico della risoluzione ex art. 1463 e 1464 c.c. (6).

11. Sennonché, il divieto generalizzato di licenziamento previsto dall’art. 46 del d.l. 18/2020 è stato prorogato prima dal d.l. 34/2020 e poi dall’art. 14 del d.l. n. 104/2020, che ha consentito all’imprenditore di intimare il licenziamento per giustificato motivo oggettivo solo dopo aver concluso il periodo di godimento degli ammortizzatori sociali o soltanto dopo aver fruito dell’agevolazione contributiva prevista dal medesimo decreto legge. La scadenza è stata, in seguito, ulteriormente differita dall’art. 12, c. 9, del d.l. 137/2020 e dai d.l. n. 41 e n. 73 del 2021.

12. Con questa disciplina, il legislatore, nel periodo pandemico, ha attributo a sé ogni valutazione in merito all’opportunità o meno di continuare una determinata attività d’impresa e, quindi, ha avocato a sé anche le scelte relative alla cessazione o alla sospensione dei rapporti di lavoro che, normalmente, competono all’imprenditore. Tanto ha comportato che solo con il superamento della crisi sanitaria l’imprenditore si è riappropriato della facoltà di compiere le valutazioni in ordine alla possibilità di utilizzo e di ripescaggio del lavoratore divenuto inabile, anche mediante l’adibizione a mansioni differenti o il ricorso a ragionevoli accomodamenti.

13. È condivisibile, invero, l’indicazione interpretativa secondo la quale ogni valutazione in merito alla inoccupabilità del lavoratore nel periodo pandemico è già stata compiuta ed esaurita dal legislatore, che pertanto, nel sancire la permanenza del rapporto anche a dispetto della mancata esecuzione della prestazione lavorativa, ha salvaguardato il diritto del lavoratore alla retribuzione (che rinviene la sua fonte nel contratto da cui quel rapporto scaturisce) o al sostitutivo trattamento previdenziale.

14. In siffatto contesto non opera la regola sinallagmatica della corrispettività, giacché il costo della prestazione lavorativa non resa resta a carico dell’imprenditore che però è legittimato a trasferirlo al sistema di sicurezza sociale il quale, in ossequio ai doveri di solidarietà costituzionalmente previsti, si è fatto carico delle conseguenze del divieto di licenziamento del lavoratore che non rende la prestazione. Ed infatti, alle imprese assoggettate al blocco dei licenziamenti è stato garantito l’accesso generalizzato alla cassa integrazione senza causale e, in genere, senza oneri. Tale accesso non è stato previsto, invece, per le imprese che del blocco dei licenziamenti non hanno risentito.

15. Ma, allora, l’appellante non convince quando sostiene di non aver potuto licenziare l’appellato a causa del blocco dei licenziamenti (7) e, però, contraddittoriamente lamenta (peraltro solo in appello) di non aver potuto attivare, in suo favore, gli ammortizzatori di legge che sono riservati proprio ai dipendenti delle imprese che quel blocco hanno subito (8).

16. Delle due l’una: o l’appellante non era soggetta al blocco dei licenziamenti e quindi, non riuscendo a ricollocare diversamente l’appellato, ben avrebbe potuto licenziarlo, facendosi altrimenti carico della scelta di mantenerlo alla sue dipendenze pur non potendolo far lavorare; oppure l’appellante era soggetta al blocco dei licenziamenti, ma allora avrebbe dovuto assicurare al dipendente la fruizione degli ammortizzatori sociali, sicché, non avendolo fatto, deve comunque farsi carico della scelta di averlo mantenuto in organico in una condizione di privazione economica. In entrambi i casi, la mancata erogazione della retribuzione non si giustifica e si ritorce in danno dell’imprenditore appellante.

17. Pertanto, la sua scelta di non erogare la retribuzione al lavoratore inidoneo alle mansioni si rivela illegittima (1) sia perché fa seguito ad una valutazione, in ordine alla inoccupabilità del medesimo lavoratore, che nel periodo di emergenza sanitaria era preclusa all’imprenditore assoggettato al divieto di licenziamento; (2) sia perché finisce per privare della retribuzione il lavoratore non licenziabile benché in suo favore non abbia attivato gli ammortizzatori sociali pur riservati ai dipendenti non licenziabili in quel periodo di emergenza sanitaria.

18. L’illegittima scelta datoriale è stata correttamente sanzionata dal tribunale con la condanna al pagamento della retribuzione che al lavoratore compete per l’intera durata della sospensione del rapporto.

19. Ne consegue il rigetto dell’appello e la regolamentazione delle spese di lite in base alla soccombenza.

20. Esse si liquidano come da dispositivo in base ai parametri previsti dal d.m. Giustizia n. 55/2014 e s.m.i. e allo scaglione più basso applicabile alle cause di valore indeterminato (compreso tra 5.200,01 e 26.000 euro (9)). Il pagamento dovrà essere eseguito in favore dell’erario, ai sensi dell’art. 133 del TU 115/2022, stante l’ammissione dell’appellato al gratuito patrocinio.

21. Sussistono, in ragione dell’esito dell’impugnazione, i presupposti per il raddoppio del contributo unificato a carico della parte che l’ha proposta.

P.Q.M.

La Corte, definitivamente pronunciando sull’appello proposto da (…) s.p.a., con ricorso depositato il 19.8.2022, avverso la sentenza del Tribunale di Cosenza, giudice del lavoro, n. 1052/22, pubblicata in data 23.7.2022, così provvede:

1. Rigetta l’appello;

2. Condanna l’appellante a rifondere a controparte le spese del grado che liquida in Euro 4.000 oltre accessori e rimborso forfettario di legge, disponendone il pagamento in favore dell’erario;

3. Dà atto che, per effetto della decisione, sussistono i presupposti di cui all’art. 13, c. 1 quater, d.P.R. 115/2002, per il versamento dell’ulteriore contributo unificato dovuto dall’appellante.

Così deciso nella camera di consiglio del 23 maggio 2023.

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Avv. Umberto Davide

Fare un ottimo lavoro: questo è il mio lavoro! Su tutte, è indubbiamente, la frase, che meglio mi rappresenta. Esercitare la professione di Avvocato, costituisce per me, al tempo stesso, motivo di orgoglio, nonchè costante occasione di crescita personale, in quanto stimola costantemente le mie capacità intellettuali. Essere efficiente, concreto e soprattutto pratico, nell’affrontare le sfide professionali, offrendo e garantendo, al tempo stesso, a tutti coloro che assisto, una soluzione adatta e soprattutto sostenibile, alle questioni che mi presentano e mi affidano, questo è il mio impegno.