La doppia sottoscrizione apposta su un elenco di undici numeri non soddisfa i requisiti della “specifica approvazione “,se non è stato indicato il contenuto di ciascuna clausola a fianco al relativo numero e l’elenco non ricomprende solo clausole vessatorie, ma anche pattuizioni che non presentano tale carattere. Ed invero, non integra il requisito della specifica approvazione per iscritto ex art. 134, comma 2, c.c. il richiamo in blocco di tutte le condizioni generali di contratto o di gran parte di esse, comprese quelle prive di carattere vessatorio, e, quindi, la loro sottoscrizione indiscriminata, poiché con tale modalità non è garantita l’attenzione del contraente debole verso la clausola a lui sfavorevole, in quanto ricompresa tra le altre richiamate. Trattasi, infatti, di una modalità di approvazione della clausola vessatoria tale da rendere oggettivamente difficoltosa la percezione della stessa, giacché la genericità di tale riferimento priva l’approvazione della specificità richiesta dall’art. 1341 c.c., in quanto la norma richiede non soltanto la sottoscrizione separata, ma anche la scelta di una tecnica redazionale idonea a suscitare l’attenzione del sottoscrittore sul significato delle clausole specificamente approvate.
Corte d’Appello|Milano|Civile|Sentenza|21 giugno 2023| n. 2049
Data udienza 27 aprile 2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D’APPELLO DI MILANO
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA D’IMPRESA
composta dai magistrati:
dr. Domenico Bonaretti Presidente relatore
dr.ssa Serena Baccolini Consigliere
dr.ssa Alessandra Aragno Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile promossa in grado d’appello con atto di citazione notificato in data 11.07.2022 e posta in deliberazione sulle conclusioni precisate dalle parti per l’udienza dell’8.02.2023
T R A
(…) S.p.A. (PIVA (…)), elettivamente domiciliata in Milano, (…), presso lo studio degli avv. (…) che la rappresentano e difendono, come da delega in atti,
APPELLANTE
E
(…) S.r.l.s. (P IVA (…)), elettivamente domiciliata in Pesaro, viale (…), presso lo studio dell’avv. (…), che la rappresenta e difende, come da delega in atti,
APPELLATA
Oggetto: Associazione in Partecipazione
Sulle seguenti conclusioni: Per (…) S.p.A.
“Voglia l’Ecc.ma Corte di Appello di Milano, per i motivi esposti nella narrativa dell’atto di citazione in appello e negli atti del primo grado del giudizio, in riforma della sentenza n. 5054/2022 emessa dal Tribunale di Milano, Sezione Specializzata in materia di Impresa B, Giudice Unico Dottoressa Maria Antonietta Ricci, pubblicata a verbale in data 8.6.2022 all ‘esito dell ‘udienza di discussione ex art. 281-sexies cod. proc. civ., e notificata in data 10.6.2022, così giudicare: ritenere fondati i motivi di gravame e, per l’effetto, in via principale
(a) accertare e dichiarare la violazione da parte della (…) S.r.l.s. dell’obbligo di non concorrenza previsto dall’art. 13 dei Contratti (…) e, per l’effetto,
(b) condannare (…) S.r.l.s. al pagamento a favore di (…) S.p.A. dell’importo di Euro 100.000,00 a titolo di penale così come previsto dal sopra citato articolo 13 di detti Contratti, oltre interessi di mora ai sensi dell’art. 1284, comma 4, cod. civ. e rivalutazione monetaria, dalla data della domanda al saldo, ovvero del maggiore o minore importo che verrà accertato in corso di causa o ritenuto di giustizia;
(c) accertare e dichiarare la violazione da parte di (…) S.r.l.s. agli obblighi di incassare e versare a (…) S.p.A. i corrispettivi dei servizi offerti e dei pacchetti turistici forniti, previsti dagli articoli 5.8. e 5.9. dei Contratti (…) e, per l’effetto,
(d) condannare (…) S.r.l.s. al pagamento a favore di (…) S.p.A. dell’importo di Euro 13.966,19 – di cui Euro 8.090,68 per mancati incassi ed Euro 5.875,51 per omessi versamenti -ovvero del diverso maggiore o minore importo che risulterà dovuto in corso di causa o che verrà ritenuto di giustizia, oltre interessi di mora ai sensi dell’art. 1284, comma 4, cod. civ. e rivalutazione monetaria, dalla data della domanda al saldo;
(e) accertare e dichiarare che, in applicazione di quanto disposto dall’articolo 6.5. dei Contratti (…), (…) S.p.A. ha corrisposto alla (…) S.r.l.s. acconti periodici in eccesso rispetto a quanto poi dalla stessa effettivamente maturato a titolo di utili, e ciò per la somma di complessivi Euro 6.872,26 e, per l’effetto,
(f) condannare (…) S.r.l.s. al pagamento in restituzione a favore di (…) S.p.A. dell’ulteriore importo di Euro 6.872,26 per il titolo di cui al precedente punto (e), ovvero del diverso maggiore o minore importo che risulterà dovuto in corso di causa o verrà ritenuto di giustizia, oltre interessi di mora ai sensi dell’art. 1284, comma 4, cod. civ. e rivalutazione monetaria, dalla data della domanda al saldo;
(g) rigettare le domande e le eccezioni tutte formulate da (…) S.r.l.s. nella propria comparsa di costituzione in appello perché inammissibili e, in ogni caso, infondate in fatto e in diritto; In via istruttoria
h) ammettere interrogatorio formale del legale rappresentante di (…) S.r.l.s. e prova per testi sul seguente capitolo di prova:
1. “Vero che successivamente alla cessazione in data 1.1.2018 dei contratti di associazione in partecipazione (…), (…) S.r.l.s. ha continuato a svolgere presso i medesimi punti vendita di cui ai suddetti contratti l’attività di agente di viaggio che la stessa esercitava quale associato di (…) presso i medesimi punti vendita con l’insegna “(…)” in esecuzione dei contratti sopra citati”.
Con il teste indicato in atti.
i) ammettere (…) S.p.A. alla prova testimoniale sui seguenti capitoli di prova:
2. “Vero che dal 6.6.2016 al 31.12.2017 (…) S.r.l.s. ha esercitato l’attività di agenzia viaggi presso il punto vendita ubicato in Este (PD), Piazza (…), con l’insegna (…)”.
3. “Vero che dal 1.1.2018 (…) S.r.l.s. esercita l’attività di agenzia di viaggi presso il medesimo punto vendita di cui al capitolo di prova precedente”.
4. “Vero che dal 6.6.2016 al 31.12.2017(…) S.r.l.s. ha esercitato l’attività di agenzia di viaggi presso il punto vendita ubicato in Noventa Vicentina (VI), Via (…), con l’insegna (…)”.
5. “Vero che dal 1.1.2018 (…) S.r.l.s. esercita l’attività di agenzia di viaggi presso il medesimo punto vendita di cui al capitolo di prova precedente”.
6. “Vero che dal 6.6.2016 al 31.12.2017 (…) S.r.l.s. ha esercitato l’attività di agenzia viaggi presso il punto vendita ubicato in Montebelluna (TV), Piazza (…) con l’insegna (…)”.
7. “Vero che dal 1.1.2018 (…) S.r.l.s. esercita l’attività di agenzia di viaggi presso il medesimo punto vendita di cui al precedente capitolo di prova”.
8. “Vero che dall’8.6.2016 al 31.12.2017 (…) S.r.l.s. ha esercitato l’attività di agenzia viaggi presso il punto vendita ubicato in Villorba (TV), Via (…) presso il Centro Commerciale (…), con l’insegna (…)”.
9. “Vero che dal 1.1.2018 (…) S.r.l.s. esercita l’attività di agenzia viaggi presso il medesimo punto vendita di cui al precedente capitolo di prova”.
10. “Vero che dal 10.6.2016 al 31.12.2017(…) S.r.l.s. ha esercitato l’attività di agenzia viaggi presso il punto vendita ubicato in Vicenza, Strada (…) presso il Centro Commerciale (…), con l’insegna (…)”.
11. “Vero che dal 1.1.2018 (…) S.r.l.s. esercita l’attività di agenzia viaggi presso il medesimo punto vendita di cui al precedente capitolo di prova”.
12. “Vero che i dati contabili contenuti nei documenti 11, 14, 16, 17 che si rammostrano al teste, sono stati estratti dalla contabilità di (…) e sono relativi ai punti vendita oggetto dei contratti di associazione in partecipazione (…) e conclusi tra (…) e (…)”.
Con i testi indicati in atti.
j) ordinare, ai sensi dell’articolo 210 cod. proc. civ. e ss., a (…) S.r.l.s. o, in alternativa, ai locatori dei punti vendita di Este (di cui è locatore la (…) S.a.s., con sede in Noventa Vicentina, Via (…)), Noventa Vicentina (di cui è locatore la Signora (…), – residente in Montecchio Maggiore (VI)), Montebelluna (di cui è locatore la società (…) S.r.l., Via (…)) Villorba (di cui è locatore la (…) S.r.l., con sede in Spinea, Via (…)) e Vicenza (di cui è locatore la (…) S.p.A., con sede a Milano, Corso (…)) e di cui è causa, di esibire i contratti di locazione relativi ai punti vendita oggetto dei Contratti ovvero:
(i) contratto di locazione relativo al punto vendita ubicato in Este (PD), Piazza (…); (ii) contratto di locazione relativo al punto vendita sito in Noventa Vicentina, Via (…); (iii) contratto di locazione relativo al punto vendita sito in Montebelluna, (…); (iv) contratto di locazione relativo al punto vendita ubicato in Villorba, (…); (v) contratto di locazione relativo al punto vendita ubicato in Vicenza, (…).
k) nella denegata ipotesi in cui venissero ammessi i capitoli di prova dedotti da parte avversa, ammettere (…) S.p.A. a prova contraria sui medesimi capitoli di prova e con i testi indicati nella memoria ex art. 183, VI comma, n. 3, cod. proc. civ. di (…) S.p.A. Sempre e solo nella denegata ipotesi di ammissione dei capitoli di prova dedotti da parte avversa, ammettere (…) alla prova per testi sul seguente capitolo di prova:
“Vero che i contratti di associazione in partecipazione denominati (…) (che si rammostrano al teste, docc. da 2 a 6 del fascicolo di (…)) sono stati oggetto, ciascuno di essi, articolo per articolo, di specifica negoziazione tra (…) e la Signora (…) quale socia accomandataria della (…) S.a.s. di (…) C.”. Con i testi indicati in atti.
Con vittoria di spese, dei compensi professionali, spese generali in misura del 15%, IVA e CPA come per legge di entrambi i gradi di giudizio, ponendo inoltre a carico dell’appellata (…) S.r.l.s. le spese della consulenza tecnica d’ufficio ed i contributi unificati corrisposti da (…) sia in relazione al giudizio di primo grado che a quello del presente giudizio d’appello”.
Per (…) S.R.L.S.
” Voglia l’Ill.ma Corte di Appello di Milano, contrariis rejectis,
respingere il gravame proposto da parte appellante perché, inammissibile e/o comunque infondato in fatto e diritto e/o in ogni caso rigettare tutte le domande ed eccezioni formulate da controparte per tutti i motivi esposti in via gradata nella presente comparsa e, per l’effetto, confermare integralmente la sentenza n. 5052/2022 del Tribunale ordinario di Milano. In ogni caso, con vittoria di spese e compensi del doppio grado di giudizio.
In via istruttoria si reiterano tutte le richieste istruttorie già formulate in primo grado con la memoria 183, VI comma n. 2 c.p.c. e non ammesse e precisamente si chiede:
– Interrogatorio formale del legale rappresentante di (…) SpA e prova per testimoni sui seguenti capitoli:
1) “Vero che i contratti denominati di Associazione in Partecipazione che le si rammostra (cfr doc. da 2 a 6 fascicolo (…)) sono stati predisposti in ogni sua parte da (…) e presentati alla sig.ra (…), il giorno stesso della loro sottoscrizione?”
2) “Vero che (…) ha sottoscritto un contratto di Associazione in Partecipazione identici a quelli per cui è causa (cfr. doc. da 2 a 6 fascicolo (…)) con tutti i soggetti che gestiscono le filiali della stessa?”
3) “Vero che tutti i soggetti che sottoscrivono con (…) un contratto di Associazione in Partecipazione comunicano alla competente CCIAA l’apertura di una propria unità locale presso la sede della filiale di (…) che gestiscono?”
Si indica quale testimone il sig. (…) domiciliato a Galzignano Terme (PD).
– Ordine di esibizione, ex art. 210 c.p.c., rivolto a (…), avente ad oggetto tutti i contratti di Associazione in Partecipazione in essere relativamente alle filiali aperte.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
(…) s.p.a. – società operante nel settore della intermediazione turistica – nel 2016 sottoscriveva con (…) s.a.s., cinque contratti di associazione in partecipazione con cui regolava la gestione di altrettanti punti vendita:
– a Este (Padova), in data 6.6.2016 (Contratto (…) – doc. 2);
– a Noventa Vicentina (Vicenza), in data 6.6.2016 (Contratto (…)- doc. 3);
– a Montebelluna (Treviso) in data 6.6.2016 (Contratto (…)- doc. 4);
– a Villorba (Treviso) in data 8.6.2016 (Contratto (…) – doc. 5):
– a Vicenza in data 10.6.2016 (Contratto (…) – doc. 6).
Dopo la cessione dell’azienda, in data 27.7.2016, da (…) s.a.s. a (…) s.r.l.s., quest’ultima subentrava nei contratti con (…), che, con scrittura privata del 2.8.2016, vi acconsentiva espressamente.
Con comunicazione del 22.12.2016, (…) esercitava diritto di recesso dai contratti a far data dal 31.12.2017, continuando a dare esecuzione agli stessi per tutto l’anno 2017 per poi interrompere definitivamente il rapporto a partire dall’1.1.2018, quando (…) incominciava ad esercitare, nei medesimi punti vendita, una attività di agenzia viaggi con insegna “(…)”.
Con atto di citazione notificato in data 8.3.2018 (…) adiva il Tribunale di Milano, chiedendo che venisse accertata:
– la violazione da parte di (…) dell’obbligo di non concorrenza previsto dall’articolo 13 dei Contratti di cui sopra, con conseguente condanna della convenuta al pagamento a favore di (…) delle penali contrattualmente previste per complessivi Euro 100.000,00 (pari alla somma della penale di Euro 20.000,00 prevista dall’art. 13 di ciascuno dei Contratti);
– la violazione da parte di (…) degli obblighi di pagamento di cui agli articoli 5.8, 5.9 e 6.5 dei Contratti, con conseguente condanna della convenuta a versare a (…) tutti gli importi dalla prima illegittimamente trattenuti, all’epoca quantificati nell’importo di Euro 6.872,27 (a titolo di acconti utili di gestione corrisposti in eccesso all’associato rispetto a quelli effettivamente maturati) ed Euro 9.713,43 (per avere (…) omesso di incassare e versare all’associante i corrispettivi dei pacchetti turistici intermediati durante la gestione dei punti vendita da parte dell’associato).
Si costituiva in giudizio la società (…) s.r.l.s. contestando integralmente le domande di (…), ritenute infondate in fatto e diritto.
Il Tribunale di Milano, con sentenza n. 5054/2022, rigettava tutte le domande dell’allora parte attrice, condannandola alla rifusione delle spese di lite, liquidate in complessivi Euro 18.830,00, oltre alle spese generali (15%), IVA e CPA come per legge e alle spese della disposta CTU.
(…) S.p.A. ha proposto appello avverso tale pronuncia, chiedendone la riforma integrale per i seguenti motivi:
1. Errata interpretazione e/o violazione dell’art. 1341 c.c.; errata valutazione delle prove, violazione dell’art. 116 c.p.c.;
2. Errata valutazione delle prove, violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c.; errata interpretazione e/o violazione dell’art. 198 c.p.c.; errata applicazione della ripartizione dell’onere della prova in materia contrattuale.
Nel giudizio di appello si è costituita (…) S.r.l.s., contestando l’ammissibilità e la fondatezza del gravame e chiedendone il rigetto, con conferma della sentenza impugnata.
Precisate le conclusioni all’udienza dell’8.2.2022 e assegnati i termini per il deposito delle memorie conclusive, la causa è stata decisa nella camera di consiglio del 27.4.2023.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo, l’appellante si duole del fatto che il Tribunale avrebbe errato:
a) nel valutare la complessiva portata probatoria dei Contratti prodotti in giudizio da (…) (cfr. doc. da 2 a 6 fasc. primo grado), ognuno di essi riportando non solo, in calce, l’approvazione specifica delle clausole potenzialmente ritenute vessatorie, ma anche, per ogni articolo nel corpo del contratto, una rubrica descrittiva del contenuto. La circostanza che i cinque Contratti di cui è causa riproducano un medesimo schema contrattuale, non può sostenere la tesi per cui allora tutti i rapporti di associazione in partecipazione siano regolati da formulari standardizzati, essendo invece più che naturale che, nella fattispecie in esame, trattandosi di cinque contratti di associazione in partecipazione aventi ad oggetto altrettante agenzie di viaggi, tutte gestite in associazione in partecipazione con lo stesso soggetto, le parti abbiano negoziato il contratto una sola volta ed abbiano poi utilizzato il medesimo testo contrattuale per tutti e cinque i rapporti;
b) nel ritenere nulla la clausola di cui all’art. 13 dei Contratti perché “indeterminata nell’oggetto in violazione dell’art. 2596 c.c., dal momento che al fine di individuare l’area territoriale di riferimento rinvia ad un Allegato 4, che tuttavia (…) non risulta essere mai stata unito a nessuno dei cinque contratti oggetto di causa” (1). La disposizione contenuta nell’art. 2596 c.c. regola in modo espresso e specifico il patto di non concorrenza, disponendo che questo debba essere circoscritto, in via alternativa, a una determinata zona o a una determinata attività.
Opinione della Corte
I Contratti in questione risultano essere contratti standard composti da varie clausole predisposte unilateralmente da (…) e sottoscritte da (…) solamente per adesione e ciò può ritenersi provato in base a molteplici circostanze.
In primis, la stessa parte appellante ha dichiarato nell’atto di citazione di primo grado di essere un network di rilevanza nazionale, che gestisce centinaia di agenzie sul territorio nazionale (2).
In secundis, è pacifico che essa abbia utilizzato lo stesso schema contrattuale per disciplinare tutti e cinque i rapporti di associazione in partecipazione oggetto della presente controversia; ma ancora più significativo – e dirimente – risulta in proposito il fatto che (…), a quanto emerge dalla stessa pronuncia impugnata (cfr pag. 9), abbia esibito in sede di udienza diverse sentenze aventi a oggetto cause promosse dall’odierna appellante verso altri associati, che fanno tutte riferimento all’art. 13 in esame, presente in maniera uniforme in tutti gli schemi contrattuali analizzati. Del resto, non risulterebbe razionalmente verosimile, né sostenibile la vantata gestione di centinaia di agenzie, ove condotta senza criteri di spiccata omogeneità.
Inoltre, come correttamente rilevato dal giudice di prime cure, non vi è stata specifica e particolareggiata trattativa su ciascuna clausola contrattuale, né, tanto meno, su quelle che introducono forti limitazioni all’autonomia negoziale dopo la conclusione del contratto, tra cui l’art. 13 in questione, limitativo della concorrenza.
Nel caso di specie, la doppia sottoscrizione apposta su un elenco di undici numeri non soddisfa i requisiti della “specifica approvazione “, considerato che non è stato indicato il contenuto di ciascuna clausola a fianco al relativo numero e l’elenco non ricomprende solo clausole vessatorie, ma anche pattuizioni che non presentano tale carattere.
Ed invero, per ormai costante orientamento della Corte di Cassazione (3), non integra il requisito della specifica approvazione per iscritto ex art. 134, comma 2, c.c. il richiamo in blocco di tutte le condizioni generali di contratto o di gran parte di esse, comprese quelle prive di carattere vessatorio, e, quindi, la loro sottoscrizione indiscriminata, poiché con tale modalità non è garantita l’attenzione del contraente debole verso la clausola a lui sfavorevole, in quanto ricompresa tra le altre richiamate. Trattasi, infatti, di una modalità di approvazione della clausola vessatoria tale da rendere oggettivamente difficoltosa la percezione della stessa, giacché la genericità di tale riferimento priva l’approvazione della specificità richiesta dall’art. 1341 c.c., in quanto la norma richiede non soltanto la sottoscrizione separata, ma anche la scelta di una tecnica redazionale idonea a suscitare l’attenzione del sottoscrittore sul significato delle clausole specificamente approvate.
Le considerazioni suesposte valgono a ritenere infondato tale motivo d’appello, che va dunque disatteso.
Con il secondo motivo, l’appellante sostiene che (…) avrebbe regolarmente prodotto in giudizio i rendiconti annuali di gestione dei punti vendita oggetto dei Contratti (cfr. doc. 14 fasc. primo grado, nonché doc. 18, allegati da 10 a 14, fasc. primo grado) e che privo di pregio sarebbe il rilievo del Giudice di primo grado secondo cui (…) non ha emesso fattura in relazione agli importi oggetto di domanda.
Inoltre, l’appellante censura la sentenza nella parte in cui si è sostenuto che gli accertamenti compiuti dal CTU non possono essere posti a fondamento della decisione, perché gli stessi sarebbero stati ricavati dall’esame di documenti che il CTP di (…) avrebbe prodotto senza il consenso della controparte.
Opinione della Corte
(…) non ha dato prova di aver redatto e inviato a (…) il rendiconto annuale della gestione (unitamente a copia di tutti i documenti giustificativi dei costi di gestione addebitati), così come previsto dagli artt. 3, punto ii) e 7 dei Contratti di cui è causa e come richiesto dalla disciplina generale dei contratti di associazione in partecipazione.
Inoltre, tutti i documenti prodotti dall’odierna appellante risultano unilateralmente predisposti e, pertanto, non possono costituire prova in favore della stessa, essendo stati ritualmente contestati dall’altra parte. Pertanto, come correttamente rilevato dal primo giudice, l’allegazione in ordine al quantum del preteso credito deve ritenersi del tutto generica e carente di prova certa.
A ciò si aggiunga che la legge consente espressamente, all’art. 198 c.p.c., che nuovi documenti non prodotti in causa possono essere acquisiti ed esaminati soltanto con il consenso di tutte le parti, che devono altresì consentire anche alla loro menzione nella relazione peritale.
Senza il predetto consenso, il CTU non può esaminare i documenti tardivamente prodotti; se li utilizza la consulenza è affetta da nullità relativa – sanabile ex art 157 c.p.c. – che la parte che vi ha interesse deve invocare entro la prima difesa o udienza successiva al deposito della relazione peritale (4).
E dunque, se è vero che il CTP di (…) non si è opposto nel corso delle operazioni peritali alla produzione dei documenti presentati da (…), è pur vero che l’odierna appellata, con le note di trattazione scritta relative all’udienza del 24.11.2020 (ossia la prima udienza immediatamente successiva al deposito dell’elaborato peritale e dei relativi documenti acquisiti dal CTU), ha formalmente contestato il valore probatorio dei predetti documenti e ne ha richiesto la formale espunzione. Di conseguenza, la consulenza, che su tali documenti si fonda, non può essere utilizzata ai fini del giudizio.
Di qui il rigetto dell’appello e la conferma della sentenza n. 5054/2022 del Tribunale di Milano.
Infine, alla soccombenza seguono le ulteriori spese del grado, che – avuto riguardo alla natura della controversia e alla quantità e qualità delle questioni trattate, con impegno difensivo connesso, e, più in generale, ai criteri e ai parametri tutti di legge (regolamento di cui ai dd.mm nn. 55/2014 e 37/2018) – paiono congruamente liquidabili, applicati i valori medi dello scaglione di riferimento, in complessivi Euro 9.990,00 per compensi (di cui Euro 2.977,00 per la fase di studio, Euro 1.910,00 per la fase introduttiva del giudizio, Euro 5.103,00 per la fase decisionale), oltre spese forfetarie (15%) e oneri di legge, se e in quanto dovuti.
PQM
La Corte d’appello di Milano, disattesa o assorbita ogni contraria o ulteriore domanda, istanza ed eccezione, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, così provvede:
– respinge l’appello proposto da (…) S.p.A. e, per l’effetto, conferma la sentenza del Tribunale di Milano n. 5054/2022;
– condanna l’appellante (…) S.p.A. a rifondere all’appellata (…) S.r.l.s. le ulteriori spese del grado, che liquida in complessivi Euro 9.990,00, oltre spese generali (15%), iva e cpa, come per legge;
– dichiara la sussistenza delle condizioni per il versamento, da parte dell’appellante, dell’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115/2002.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 27 aprile 2023.
Depositata in Cancelleria il 21 giugno 2023.
(1) Pag. 9 della sentenza di I grado.
(2) Cfr citazione primo grado, pag. 2: “(…) S.p.A. (“(…)”) opera, da oltre vent’anni, nel settore della intermediazione turistica ed è uno dei più grandi network Italiani di agenzie di viaggi e turismo, specializzato nella vendita e distribuzione di pacchetti turistici e con una presenza capillarmente diffusa sull’intero territorio nazionale con oltre 500 punti vendita, operando in tale mercato con i propri segni distintivi – tra i quali, in particolare, il marchio “(…)” e quello “(…) “…”.
(3) Cfr., ex multis, Cass., sez. II, 29/02/2008, n. 5733; Cass., sez. II, 31/10/2016, n. 22026; Cass., sez. VI, 12/10/2016, n. 20606.
(4) Sul punto, si rinvia a Cass., Sez. I, 21.02.2023, n. 5370 secondo cui: “in materia di esame contabile, la nullità per l’assenza del consenso preventivo quanto all’acquisizione di documenti comprovanti fatti principali deve essere fatto valere, dal contendente che tale consenso avrebbe dovuto prestare, e non ha prestato, eccependo la nullità nella prima istanza o difesa successiva al deposito dell’atto viziato o dalla conoscenza di esso”.