il diritto di veduta, consistente nella fruizione di un piacevole panorama, che si pretende leso dalla chioma di alberi piantati a distanza legale, integra una “servitus altius non tollendi”, la quale puo’ essere acquistata, oltre che negozialmente, anche per destinazione del padre di famiglia o per usucapione, necessitando, tuttavia, tali modi di costituzione non solo, a seconda dei casi, della destinazione conferita dall’originario unico proprietario o dell’esercizio ultraventennale di attivita’ corrispondenti alla servitu’, ma anche di operi visibili e permanenti, ulteriori rispetto a quelle che consentono la veduta
Corte di Cassazione, Sezione 2 civile Sentenza 31 marzo 2017, n. 8518
Integrale
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BIANCHINI Bruno – Presidente
Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – rel. Consigliere
Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere
Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere
Dott. SCALISI Antonino – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 18628-2013 proposto da:
(OMISSIS) (OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentata e difesa dall’avvocato (OMISSIS);
– ricorrente –
contro
(OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), elettivamente domiciliati in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che li rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS);
– controricorrenti –
nonche’ contro
(OMISSIS);
– intimata –
avverso la sentenza n. 2364/2012 della CORTE D’APPELLO di MILANO, depositata il 28/06/2012;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 16/02/2017 dal Consigliere Dott. LOMBARDO LUIGI GIOVANNI;
udito l’Avvocato (OMISSIS) con delega dell’Avvocato (OMISSIS), difensore della ricorrente che ha chiesto l’accoglimento del ricorso;
udito l’Avvocato (OMISSIS) difensore dei resistenti che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CAPASSO LUCIO che ha concluso per il rigetto del ricorso.
FATTI DI CAUSA
1. – La Corte di Appello di Milano, in riforma della pronuncia di primo grado, rigetto’ la domanda con la quale (OMISSIS) – proprietaria di una villa sul (OMISSIS) – ebbe a chiedere, nei confronti di (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS) (quali proprietari del fondo a confine con quello attoreo) e nei confronti di (OMISSIS) (usufruttuaria del detto fondo), l’accertamento dell’avvenuto acquisto per usucapione della servitu’ di panorama in favore del predio di sua proprieta’ e la condanna dei convenuti alla potatura e rimozione delle piante che le impedivano la vista del lago e al risarcimento del danno. Ritenne la Corte territoriale che la pretesa servitu’ di panorama non si fosse costituita per usucapione in quanto “non apparente”, in ragione della mancanza di opere visibili e permanenti destinate all’esercizio della servitu’, non essendo sufficiente – a tal fine – l’esistenza di una terrazza dalla quale l’attrice pretendeva di godere della vista del lago.
2. – Per la cassazione della sentenza di appello ricorre (OMISSIS) sulla base di due motivi.
Resistono con controricorso (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS).
(OMISSIS), ritualmente intimata, non ha svolto attivita’ difensiva.
La ricorrente ha depositato memoria ex articolo 378 c.p.c..
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. – Col primo motivo di ricorso, si deduce la violazione e la falsa applicazione di norme di diritto (ex articolo 360 c.p.c., n. 3) in relazione all’articolo 1061 c.c., per avere la Corte di Appello escluso che l’invocata servitu’ di panorama fosse apparente, nonostante la presenza, sul fondo attoreo, della terrazza destinata all’esercizio della veduta panoramica. Inoltre la Corte territoriale avrebbe errato nell’attribuire alla pretesa servitu’ natura “negativa”, in quanto – al contrario – da essa deriverebbero obblighi di facere a carico del titolare del fondo servente, come l’obbligo di rimuovere o potare gli alberi esistenti ove di ostacolo all’esercizio della veduta.
Col secondo motivo, si deduce poi il vizio di motivazione della sentenza impugnata (ex articolo 360 c.p.c., n. 5), per avere la Corte di Appello omesso di considerare che la servitu’ di panorama esclude, per sua natura, la possibilita’ di ubicare sul fondo servente opere visibili e permanenti destinate all’esercizio della servitu’, come invece richiesto dalla sentenza impugnata.
2. – Le censure non sono fondate.
Secondo la giurisprudenza di questa Corte, dalla quale non v’e’ ragione di discostarsi, il diritto di veduta, consistente nella fruizione di un piacevole panorama, che si pretende leso dalla chioma di alberi piantati a distanza legale, integra una “servitus altius non tollendi”, la quale puo’ essere acquistata, oltre che negozialmente, anche per destinazione del padre di famiglia o per usucapione, necessitando, tuttavia, tali modi di costituzione non solo, a seconda dei casi, della destinazione conferita dall’originario unico proprietario o dell’esercizio ultraventennale di attivita’ corrispondenti alla servitu’, ma anche di operi visibili e permanenti, ulteriori rispetto a quelle che consentono la veduta (Cass., Sez. 2, n. 2973 del 27/02/2012).
Il requisito dell’apparenza della servitu’, di cui all’articolo 1061 c.c., necessario ai fini del relativo acquisto per usucapione o per destinazione del padre di famiglia, si configura come presenza di segni visibili di opere permanenti obiettivamente destinate al relativo esercizio ed attestanti in modo non equivoco l’esistenza del peso gravante sul fondo servente, anche quando tali opere insistano sul fondo dominante o su quello appartenente a terzi (Cass., Sez. 2, n. 24856 del 21/11/2014; Sez. 2, n. 13238 del 31/05/2010; Sez. 2, n. 15447 del 10/07/2007; Sez. 2, n. 10696 del 20/05/2005).
Nella specie, la Corte territoriale ha proceduto ad un accertamento in concreto della sussistenza di opere visibili e permanenti destinate all’esercizio della servitu’ (p. 6 della sentenza impugnata) ed e’ pervenuta ad escludere che il terrazzo di proprieta’ attorea fosse univocamente destinato all’esercizio della servitu’, trattandosi di opera destinata ad una pluralita’ di utilizzi e non solo al godimento della vista del (OMISSIS).
Con cio’ i giudici di merito si sono conformati al principio, dettato da questa Corte, secondo cui la cosiddetta servitu’ di panorama, consistente nella particolare amenita’ del fondo dominante per la visuale di cui gode, essendo una “servitus altius non tollendi”, per potersi acquistare per destinazione del padre di famiglia o per usucapione, necessita di opere visibili e permanenti, ulteriori rispetto a quelle che consentono la servitu’ di veduta (altrimenti questa comporterebbe sempre quella) e specificatamente destinate all’esercizio della servitu’ invocata (Cass., Sez. 2, n. 10250 del 20/10/1997).
La sentenza impugnata e’, pertanto, conforme alla giurisprudenza di questa Corte e la sua motivazione e’ esente da vizi logici e giuridici, superando cosi’ il vaglio di legittimita’.
3. – Il ricorso deve pertanto essere rigettato, con conseguente condanna della parte ricorrente, risultata soccombente, al pagamento delle spese processuali, liquidate come in dispositivo.
4. – Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 – quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, articolo 1, comma 17, applicabile ratione temporis (essendo stato il ricorso proposto dopo il 30 gennaio 2013), sussistono i presupposti per il raddoppio del versamento del contributo unificato da parte del ricorrente, a norma dello stesso articolo 13, comma 1 – bis.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimita’, che liquida in Euro 2.500,00 (duemilacinquecento) per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.
Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 – quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, articolo 1 comma 17, da’ atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13.
Si da’ atto che il procedimento e’ stato scrutinato con la collaborazione dell’Assistente di studio dott. Giuseppe Marra.