I coeredi contribuiscono tra loro al pagamento dei debiti e pesi ereditari in proporzione delle loro quote ereditarie, salvo che il testatore abbia altrimenti disposto. Le spese per le onoranze funebri rientrano tra i pesi ereditari che, sorgendo in conseguenza dell’apertura della successione, costituiscono, unitamente ai debiti del defunto, il passivo ereditario gravante sugli eredi, ex art. 752 c.c., sicché colui che ha anticipato tali spese ha diritto ad ottenerne il rimborso da parte di costoro, sempre che non si tratti di spese eccessive, sostenute contro la loro volontà. Pertanto derogano al principio generale, con impossibilità di riconoscimento, tanto le spese sostenute contro la volontà degli eredi, quanto quelle che risultano eccessivamente onerose.

Tribunale|Como|Sezione 2|Civile|Sentenza|17 luglio 2023| n. 825

Data udienza 15 luglio 2023

TRIBUNALE ORDINARIO di COMO

SEZIONE SECONDA CIVILE

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Como, sezione seconda civile, in composizione monocratica, nella persona del giudice, dott. Giorgio Previte, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. 4430 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell’anno 2019, vertente

TRA

(…) (C.F.: (…)), nato a Placanica (RC) il (…) e residente a Erba in Via (…), rappresentato e difeso dall’Avv. (…), con eletto domicilio ai fini del presente procedimento in Cernobbio (…)c/o l’Avv. (…);

-attore-

e

(…), nata a Catanzaro il (…) e residente in Marina di Caulonia (RC) in Viale (…), rappresentata e difesa ai fini del presente procedimento dall’Avv. (…), con studio sito in Caulonia, (…) ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell’Avv. (…) con studio in Como, Via (…)

-convenuta –

OGGETTO: rifusione da parte dell’erede delle spese funebri anticipate e simili.

CONCLUSIONI

All’udienza del 12 aprile 2023 la causa veniva trattenuta in decisione, con concessione di termini ex art. 190 c.p.c., per deposito di note conclusionali di giorni 40, e di ulteriori giorni 20 per memorie di replica, sulle seguenti conclusioni:

Per parte attrice:

“IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO: Voglia questo Ecc.mo Tribunale, contraiis reiectis, dato atto che la convenuta (…) risulta erede del defunto padre (…) come da documentazione data in visione a firma dell’Avv. (…) del 22.10.2020, condannare la stessa a rimborsare al Sig. (…), che dichiara averle anticipate, le seguenti spese erogate a favore del defunto Sig. (…), padre della convenuta:

1- spese per il funerale tenutosi in Lecco Euro 3.854,00

2- spese per il trasporto aereo del feretro da Milano a Lamezia Terme Euro 1.000,00

3- spese per trasporto da Lamezia Terme a Placanica Euro 1.300,00

4- acquisto di un lenzuolo per avvolgere il cadavere Euro 167,00

5- spese sostenute per costituirsi in un decreto ingiuntivo esperito dalla struttura (…) e (…) di Lecco presso la quale era ricoverato il defunto Euro 5.600,00

E quindi il rimborso totale di Euro 11.921,00 o quello maggiore o minore che questo Tribunale riterrà anche di equità e giustizia per i motivi dedotti in narrativa. Il tutto con interessi dalla domanda al saldo. Spese competenze ed onorari di causa refusi.

AD ISTRUTTORIA. Se del caso, rimettersi la causa sul ruolo onde procedere all’assunzione dei testi così come indicati in atto introduttivo e memoria 11.2.2020”.

per parte convenuta:

“Voglia l’Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis, così pronunciarsi:

NEL MERITO IN VIA PRINCIPALE accertare e dichiarare infondata la domanda attorea poiché infondata in fatto e in diritto e per l’effetto accertare e dichiarare che da parte convenuta nulla è dovuto nei confronti del sig. (…). IN VIA SUBORDINATA

Nella denegata ipotesi in cui l’Ill.mo Giudice non dovesse accogliere in via principale quanto sopra detto, voglia accogliere le seguenti richieste istruttorie per come formulate negli atti di causa. IN VIA ISTRUTTORIA:

a) DELLA RICHIESTA DI PROVA TESTIMONIALE.

Si chiede l’ammissione di prova per testi sui seguenti capitoli di prova:

1) “vero che ad interessarsi della vendita dell’immobile sito in Dolzago di proprietà del sig. (…) (interdetto) è stato esclusivamente il tutore Avv. (…) su autorizzazione del Giudice Tutelare?”.

Indica a teste Avv. (…) con studio in Como, Via (…) Primo Piano. Ci si riporta, comunque a tutte le osservazioni, eccezioni e deduzioni di cui a tutti i propri scritti difensivi, da ritenersi qui integralmente riportati e trascritti, chiedendone l’integrale accoglimento. IN OGNI CASO: Con vittoria delle spese e competenze, oltre oneri così come per legge”.

CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE

I. Con atto di citazione ritualmente notificato ed iscritto a ruolo il 4.10.2019 (…) conveniva in giudizio la nipote (…), nella sua veste di erede del padre (…), deceduto in una casa di ricovero in Lecco, chiedendo il rimborso delle spese di ricovero sostenute in proprio, nonché di quelle funeralizie.

Precisamente, parte attrice deduceva di aver speso Euro. 472,08 per indumenti a favore del fratello, Euro. 1.300,00 per spese funeralizie Euro. 167,230 per l’acquisto di un vestito indossato dal defunto per la sepoltura, Euro. 1.400,00 quale indennizzo equitativo per aver effettuato n. 12 viaggi da Erba a Dolzago per svolgere attività di mediazione per la vendita dell’immobile di proprietà del de cuius (…); Euro. 1.500,00 per acquisto di biancheria; ed infine Euro. 5.600,00 per essere stato costretto a costituirsi in un procedimento civile avanti al Tribunale di Lecco essendo stato chiamato in causa per un atto di fideiussione firmato a favore e inerente il ricovero del fratello con una spesa a favore del legale officiato, Avv. (…).

In sede di prima udienza il 15.1.2020 il Giudice, stante la rituale notifica nei riguardi di (…) e la sua mancata costituzione, ne dichiarava la contumacia, concedendo i termini ex art. 183 co.VI cpc. Successivamente allo spirare del termine della prima memoria ex art. 183 co. VI cpc si costituiva, tardivamente IL 19.2.2020, parte convenuta, chiedendo pronunciarsi il rigetto della domanda attorea sul presupposto:

(I) quanto alle spese funebri, della mancata tempestiva comunicazione della morte del padre da parte dello zio, e della circostanza che all’epoca del decesso (20.10.2018) come anche alla data di costituzione, alla figlia risultava impedita l’accettazione a pieno titolo dell’eredità paterna in difetto di redazione di inventario dei beni del de cuius; inoltre contestando l’eccessiva onerosità delle spese; al più richiedendo attribuirsi le stesse pro quota in ipotesi di riscontrata non eccessiva onerosità;

(II) quanto alle altre spese, della palese pretestuosità e infondatezza trattandosi di spese che avrebbero dovuto essere autorizzate dal Giudice Tutelare, stante la natura di interdetto del padre (…).

Il giudizio procedeva con udienze interlocutorie volte alla verifica dell’avvenuta accettazione o meno dell’eredità da parte della convenuta (financo con concessione all’udienza del 21.10.2020 di termine a parte attrice per depositare il ricorso ex art. 481 c.c.). Con nota del 8.5.2021 parte convenuta deduceva di aver accettato puramente e semplicemente l’eredità del padre (…); pertanto il G.I. all’udienza del 17.5.2021 riteneva il fascicolo maturo per la decisione e fissava udienza di precisazione conclusioni al 13.4.2022, data nella quale tuttavia formulava proposta conciliativa ex art. 185-bis c.p.c. con cui proponeva che, a tacitazione di ogni pretesa e senza riconoscimento alcuno, parte convenuta versasse a parte attrice euro 2.000,00 con spese compensate tra le parti. La proposta veniva accettata da parte convenuta ma non anche da parte attrice, pertanto il G.I. fissava nuova udienza di precisazione conclusioni al 22 marzo 2023.

All’udienza del 12.4.2023, di rinvio della precedente per legittimo impedimento del legale di parte convenuta, il sottoscritto Giudice, nel frattempo subentrato sul ruolo -dopo aver richiesto a parte convenuta di fornire evidenza dell’avvenuta accettazione espressa dell’eredità del padre (…)- tratteneva la causa in decisione con concessione di termini ex art. 190 c.p.c., nel rispetto dei quali venivano depositate tempestivamente da ambo le parti tanto le comparse conclusionali quanto le memorie di replica.

II. Sussiste la competenza, anche territoriale, di questo Tribunale, come anche legittimazione attiva e passiva delle parti, peraltro non oggetto di contestazione.

Deve essere revocata la declaratoria di contumacia di (…), di cui all’udienza del 15.1.2020, in ragione dell’avvenuta costituzione tardiva di parte convenuta, che deve intendersi decaduta pertanto dalla possibilità di presentare domande riconvenzionali ed eccezioni processuali e di merito che non siano rilevabili d’ufficio; nella propria comparsa e complessivamente negli atti del giudizio, del resto, (…) ha svolto unicamente mere difese.

III. In sintesi, la controversia in esame verte sulla richiesta di parte attrice di riconoscimento dell’imputazione a parte convenuta, stante la sua qualità di erede, delle spese sostenute esclusivamente dall’attore, fratello del de cuius, in occasione del decesso di questi; e pertanto della refusione delle stesse in favore dello zio Giuseppe. Devesi pertanto affrontare partitamente ogni singola voce di spesa, premettendosi l’avvenuta verifica della qualità di erede da parte di (…) in virtù dell’accettazione espressa dell’eredità del padre (…), come verificato in atti.

I fatti riguardano essenzialmente il periodo di degenza (di circa sei anni, fino al 2018) in una casa di ricovero in Lecco affrontati da (…) prima del suo decesso, in seguito all’aggravarsi della patologia di cui era affetto (Alzheimer), nonché il periodo successivo al decesso.

In tali periodi si prese cura del de cuius il fratello (…), escluso invece ogni aiuto da parte della figlia (…) o da altro familiare diretto (moglie da cui (…) si era separato)

Con particolare riferimento alle spese funerarie, (…) deduceva di aver sostenuto Euro 3.850,00 per il funerale in Lombardia (avvalendosi dell’ausilio della Ditta (…) di Lecco), successive Euro 1.000,00 più 1.300,00 per trasferire la salma in Calabria, al paese di origine di Placanica (RC), dapprima via aerea all’aeroporto di Lamezia Terme e successivamente su gomma a Placanica.

Altre spese dedotte come sostenute erano relative ad acquisto di indumenti a favore del fratello (per Euro. 472,08), all’acquisto di un lenzuolo indossato dal defunto per la sepoltura (per Euro. 167,230), ed all’ulteriore acquisto, negli anni di degenza, di biancheria (per Euro 1.500,00).

Ancora, veniva dall’attore stipulata fideiussione a garanzia del pagamento delle prestazioni della casa di cura di Lecco ((…) e (…)) in ipotesi di non solvibilità del fratello ospite della struttura.

Il mancato pagamento tanto da parte dell’obbligato principale quanto da parte del fideiussore determinava -secondo la ricostruzione attorea- l’emissione di ingiunzione nei confronti dell’attore, con relativa accensione di ipoteca sull’immobile in Erba di sua proprietà, e vicissitudini giudiziarie rispetto alle quali (…) si difendeva in giudizio con il patrocinio dell’Avv. (…) (suo difensore anche nel giudizio in epigrafe): procedimento che si concludeva con una conciliazione stragiudiziale con la struttura e con il riconoscimento di Euro 5.600,00 da parte del (…) a favore del legale Avv. (…), di cui viene chiesta la refusione. Veniva infine richiesto un corrispettivo con funzione di refusione spese sostenute per l’attività di mediazione per la vendita dell’immobile di proprietà del de cuius (…) (…), attività che tuttavia nelle fasi finali veniva lasciata all’operato del tutore nominato dal G.T in sostituzione dello stesso attore.

Tale importo, richiedente il dispendio dedotto in circa 40 ore anche avuto riguardo al tempo dei viaggi (andata e ritorno) tra la propria abitazione in Erba e Lecco, è stato quantificato in Euro 4.000,00 a titolo di rimborso, salvo l’equo apprezzamento da parte del Giudice.

IV. La domanda è parzialmente fondata e come tale può essere accolta.

IV.I – Le spese per l’attività di mediazione svolta per la vendita dell’immobile di proprietà del de cuius (…) (…) non possono trovare riconoscimento, non solo e non tanto poiché non sufficientemente documentate nell’an -tanto meno nel quantum-, quanto e soprattutto poiché relative ad attività rispetto cui risulta dirimente la valutazione compiuta dal Giudice Tutelare che in data 10.4.2017 ha provveduto alla sostituzione dell’attore nella tutela del fratello, ravvisando l'”inerzia” del primo e la necessità di “ripianare l’esposizione debitoria maturata”. Ebbene, rispetto alla pronuncia di “Rimozione e sospensione del tutore” ex art. 384 cc, parte attrice, su cui grava l’onere della prova, non ha fornito elementi tali da superare la presunzione, quantomeno iuris tantum, di meritevolezza di riconoscimento di somme a titolo – neppure in verità inequivocamente specificato- di rimborso spese o compenso. Si osserva inoltre che tali richieste avrebbero dovuto essere dirette alla tutela, in sede giudiziale, e non a parte convenuta, per cui in relazione a tale voce la domanda difetta anche di legittimazione.

IV.II – Egualmente, non possono trovare riconoscimento le spese processuali sostenute avverso le iniziative giudiziali (ricorso per decreto ingiuntivo) esperito dalla struttura (…) e (…) di Lecco presso la quale era ricoverato il defunto, e rispetto cui viene richiesta la refusione di quanto riconosciuto stragiudizialmente al proprio legale, Avv. (…) (Euro 5.600,00).

A riguardo ci si può limitare ad osservare come la scelta di costituirsi in giudizio sia stato frutto di spontanee valutazioni da parte dell’attore, a sua volta a causa di contratto di fideiussione stipulato, nuovamente, sua sponte. Trattasi di scelte libere compiute da (…), seppur mosso dai più nobili intenti (assicurare la migliore condizione al fratello, in assenza di cure offerte dagli altri parenti, in primis la figlia), ma che non possono essere oggetto di rivalsa, in difetto di titolo opponibile a controparte, ed essendo state sopportate a tutela di un personale diritto di difesa in relazione a un’obbligazione contrattuale personalmente assunta.

Peraltro, si rileva ad abundantiam, la determinazione concordata stragiudizialmente esula da parametri giudiziari, rispetto cui in ogni caso non è stata provata e dimostrata (o richiesta nelle memorie istruttorie) l’effettiva attività svolta, non essendo sufficiente la nota pro forma del legale depositata in atti.

IV.III- Non possono essere riconosciute nemmeno le spese di complessivi Euro 472,08 di cui si è richiesta la refusione a titolo di spese sostenute per il fratello. A fronte di due scontrini, di Euro 396,00 rilasciato il 17.10.2018 in Lambrugo presso Abba e il 17.10.2018 in Erba presso Bata, non vi è alcuna evidenza che gli stessi siano riferibili a spese sostenute per il defunto, né le circostanze sono state oggetto di capitoli di prova (vds. memoria ex art. 183 co.VI del 11.2.2020), pertanto devono essere escluse poiché non provata la destinazione in favore del de cuius.

IV.IV – Del tutto priva di documentazione la richiesta di riconoscimento di indennizzo forfettario nella misura di Euro 1.500 per spese di acquisto di “biancheria varia in 8 anni”.

V. Con riferimento alle spese funerarie, le stesse sono dovute, nei limiti che seguono.

Preliminarmente si rileva come sia inconferente la difesa svolta da parte convenuta in ordine alla mancata messa a conoscenza della stessa in relazione alle spese sostenute in prossimità della morte del padre, e financo la mancata comunicazione della morte del padre; non risulta invero contemplabile che la figlia, rimasta estranea alle vicende del padre quantomeno nei suoi ultimi anni di vita -per ragioni che esula da questa sede indagare- possa far valere l’omessa comunicazione quale circostanza esimente ogni tipo di partecipazione alle spese funerarie.

Ciò premesso, deve richiamarsi la disposizione di legge (art. 752 cc) in ragione della quale “I coeredi contribuiscono tra loro al pagamento dei debiti e pesi ereditari in proporzione delle loro quote ereditarie, salvo che il testatore abbia altrimenti disposto”.

Essa è sviluppata dalla giurisprudenza della Suprema Corte, costante sul punto (vds. ex pluribus recente Cass Sez. 2 -, Ordinanza n. 17938 del 27/08/2020 e più risalente Cass. Sez. 2, Sentenza n. 28 del 03/01/2002) secondo cui “le spese per le onoranze funebri rientrano tra i pesi ereditari che, sorgendo in conseguenza dell’apertura della successione, costituiscono, unitamente ai debiti del defunto, il passivo ereditario gravante sugli eredi, ex art. 752 c.c., sicché colui che ha anticipato tali spese ha diritto ad ottenerne il rimborso da parte di costoro, sempre che non si tratti di spese eccessive, sostenute contro la loro volontà” (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 1994 del 02/02/2016). Pertanto derogano al principio generale, con impossibilità di riconoscimento, tanto le spese sostenute contro la volontà degli eredi, quanto quelle che risultano eccessivamente onerose.

Calando quanto precede nel caso di specie si osserva che:

– essendo la successione di (…) (…) intervenuta ab intestato -circostanza pacifica tra le parti-, ed avendo (…), la figlia, prima successibile in linea retta (ex art. 566 c.c.), ed unica chiamata all’eredità, accettato l’eredità puramente e semplicemente (vds. dichiarazione del 8.5.21), la stessa deve essere ritenuta il soggetto nei cui confronti devono essere imputate le spese sostenute da (…) che dovessero essere riconosciute anticipate ma a carico dell’eredità e dunque da rifondere;

– non essendosi parte convenuta interessata della condizione del padre, non ha neanche avuto modo di esprimere una volontà contraria;

– dall’esame degli atti, ed utilizzando il principio dell’id quod plerumque accidit -anche funzionale ad evitare costi di ctu (peraltro non richiesta dalle parti, ed ultronea tenuto conto dei valori di causa) per stimare la congruità dei costi supportati- non è stata ravvisata la sussistenza di spese eccessivamente onerose.

VI. Determinato i criteri metodologici di esame, va individuato quali spese possano trovare riconoscimento.

VI.I – Sono riconoscibili quelle sostenute per Euro 167,20 per lenzuolo, trattandosi di spesa sostenuta il 18.10.20218, di cui vi è scontrino, vi è stata richiesta di prova orale con espressa capitolazione (cap.A memoria ex art. 183 co.VI) non ammessa dal G.I.: si ritiene sul punto, secondo l’utilizzo di massime di comune esperienza, ed in difetto di specifiche deduzioni a prova contraria, che la spesa sia compatibile con l’attività funeraria.

VI.II – Ugualmente compatibili, e congrue, seppur non documentate con fattura, ma unicamente con preventivo di spesa, sono le spese sostenute per Euro 1.300,00 per il trasporto della salma dall’aeroporto di Lamezia a Placanica (rispetto cui vi è corrispondenza tra il teste citato, titolare (…) corr. in Roccella Ionica Via Roma, e la provenienza del preventivo): in relazione a tali spese la prova testimoniale è risultata superflua.

VI.III – Con riferimento alle spese sostenute per il funerale in Lecco, inizialmente non richieste in citazione ma in sede di precisazione della domanda con memoria ex art. 183 co.VI, si osserva quanto segue.

Anzitutto la parte non è decaduta dalla possibilità di modificare la domanda, con l’aggiunta di una nuova voce non contemplata in atto di citazione, pur dopo lo sbarramento dell’udienza ex art. 183 cpc e pur riguardando l’emendatio libelli tanto il petitum quanto la causa petendi, purché la domanda sia connessa alla vicenda sostanziale dedotta in giudizio; ciò secondo il principio svolto da recente Cass. n. 18546 del 07/09/2020 (a precisazione e nel solco di Cass. S.U. n. 22404 del 13/09/2018) secondo cui “ciò che rende ammissibile l’introduzione in giudizio da parte dell’attore di un diritto diverso da quello originariamente fatto valere oltre la barriera preclusiva segnata dall’udienza ex art. 183 c.p.c. è il carattere della teleologica “complanarità”, dovendo pertanto tale diritto attenere alla medesima vicenda sostanziale già dedotta, correre tra le stesse parti, tendere alla realizzazione (almeno in parte) dell’utilità finale già avuta di mira con l’originaria domanda (salva la differenza tecnica di “petitum” mediato) e rivelarsi di conseguenza incompatibile con il diritto per primo azionato”. Ritenuta pertanto la nuova voce richiesta alla stregua di emendatio libelli, resta da verificare la sussistenza dei documenti in atti a dimostrare l’effettivo esborso richiesto per Euro 3.854,00 per il funerale svolto in Lecco.

A riguardo ritiene il Tribunale che, pur in difetto di fattura ed in presenza di una nota informativa con valore di preventivo, nondimeno la circostanza che risulta essere stata acquistata una cassa nel luogo di decesso di (…) (…) (Lecco) -cassa necessaria anche per il successivo trasporto della salma in aereo- e che non sia stato provato da controparte alcunché in senso contrario, in uno con la ritenuta congruità rispetto ai costi ordinari di un servizio funebre – tenuto altresì conto degli addobbi, della vestizione e dei diritti di agenzia e dei costi della vita nella regione lombarda, sensibilmente inferiori a quelli nella regione di residenza di parte convenuta, che si limita genericamente a rivendicarne l’esosità – rende verosimile tanto che sia stata sostenuta una spesa prossima a quella di cui al preventivo, quanto che la stessa sia stata sostenuta da (…), soggetto nei confronti del quale è intestato il preventivo. Pertanto posso trovare riconoscimento e rifusione a carico di (…) i costi sostenuti per approntare in Lecco le attività successive alla morte di (…) (…) (rispetto cui appare ultronea l’escussione orale di testi sul capitolo sub. B della memoria ex art. 183 co.VI di parte attrice).

VI.IV – In relazione alle spese relative alla trasferimento aereo l’avvenuta presenza di quietanza di pagamento da parte del sig. (…), titolare delle onoranze funebri (…), per l’importo di Euro 1.000, ma rilasciata in favore non di (…) bensì di (…), determina che nulla è stato pagato a riguardo dall’attore e che semmai, soggetto legittimato al pagamento sarebbe stato (…). Pertanto la richiesta sul punto deve essere rigettata per difetto di legittimazione attiva. A fronte di tali risultanze documentali la prova testimoniale, non ammessa, sarebbe risultata recessiva.

VII. Pertanto, alla luce del criterio individuato supra (Par. V) e dell’ammontare delle spese anticipate e ritenute ad imputarsi all’eredità, per come determinate (Par. VI), deve essere condannata (…) a rifondere a (…) complessivi Euro 5.321,20 (Euro 167,20 + Euro 1.300,00 + Euro 3.854,00).

Trattandosi di debito di valuta, si applica il principio nominalistico: sul punto si richiama, per analogia, Cassazione (Sez. 1, Sentenza n. 7954 del 13/08/1998) nell’affine ambito della comunione ereditaria: “l’obbligo di rimborso a carico di partecipanti alla comunione ereditaria ed in favore del coerede che abbia estinto obbligazioni contratte per la cosa comune costituisce debito di valuta e non di valore, posto che, fin dal momento dell’estinzione del debito solidale, sorge a favore del coerede anticipante il diritto al pagamento di una somma di denaro proporzionale all’entità delle quote degli altri coeredi, e perciò determinabile secondo un semplice calcolo aritmetico; ne consegue che il suddetto debito è soggetto a rivalutazione soltanto nei limiti e alle condizioni previste dall’art. 1224 cod. civ.”.

VIII. Le spese di lite vanno compensate, tenuto conto della soccombenza reciproca, quantitativamente sovrapponibile, avendo trovato riconoscimento in termini quantitativi il 50% circa delle somme richieste da parte attrice.

Nessuna spesa per la fase successiva alla proposta conciliativa ex art. 185 bis cpc deve essere addebitata a parte non aderente (attore), atteso che in sede decisionale ha riconosciuto un importo superiore (per maggiori Euro 3.321,20) rispetto a quelli che avrebbe ricevuto aderendo alla proposta del Giudice; pertanto trovano compensazione anche le spese relative alla fase decisionale.

P.Q.M.

Il Tribunale di Como – seconda sezione civile – in composizione monocratica nella persona del dott. Giorgio Previte, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da (…) con atto di citazione nei confronti di (…), ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione respinta, così provvede:

– Accoglie parzialmente, nei limiti indicati in parte motiva, la domanda attorea:

– Dichiara pertanto le spese per le onoranze funebri sostenute da (…) per il defunto (…) (…), nella misura di Euro 5.321,20, tra i pesi gravanti sull’eredità accettata in via pura e semplice dall’erede (…); e per l’effetto:

– Condanna (…) al pagamento, in favore di (…), del complessivo importo di Euro 5.321,20, oltre rivalutazione ex art. 1224 c.c.;

– Compensa integralmente le spese di lite fra le parti;

Manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza.

Così deciso in Como, il 15 luglio 2023.

Depositata in Cancelleria il 17 luglio 2023.

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Avv. Umberto Davide

Fare un ottimo lavoro: questo è il mio lavoro! Su tutte, è indubbiamente, la frase, che meglio mi rappresenta. Esercitare la professione di Avvocato, costituisce per me, al tempo stesso, motivo di orgoglio, nonchè costante occasione di crescita personale, in quanto stimola costantemente le mie capacità intellettuali. Essere efficiente, concreto e soprattutto pratico, nell’affrontare le sfide professionali, offrendo e garantendo, al tempo stesso, a tutti coloro che assisto, una soluzione adatta e soprattutto sostenibile, alle questioni che mi presentano e mi affidano, questo è il mio impegno.