In considerazione della diversità di presupposti esistenti tra negozio simulato e negozio soggetto ad azione revocatoria, ad integrare gli estremi della simulazione non è sufficiente la prova che, attraverso l’alienazione di un bene, il debitore abbia inteso sottrarlo alla garanzia generica dei creditori, ma è necessario provare specificamente che questa alienazione sia stata soltanto apparente, nel senso che né l’alienante abbia inteso dismettere la titolarità del diritto, né l’altra parte abbia inteso acquisirla.
Tribunale|Benevento|Sezione 2|Civile|Sentenza|18 luglio 2023| n. 1609
Data udienza 17 luglio 2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BENEVENTO
II Sezione Civile
Il Giudice del Tribunale di Benevento, dott.ssa Ida Moretti, in funzione di giudice monocratico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 2591 del ruolo generale degli affari contenziosi dell’anno 2019, avente ad oggetto azione di simulazione assoluta e revocatoria, trattenuta in decisione all’udienza del 24.01.2023 e vertente tra:
TRA
(…) SAS., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’avv. (…), in virtù di mandato in calce all’atto di citazione e con lui elettivamente domiciliata presso il suo studio in Ottaviano alla via (…);
Attrice
E
(…), nato ad Avellino il (…), rappresentato e difeso dagli avv.ti (…) in virtù di mandato in calce alla comparsa di costituzione e risposta ed elettivamente domiciliato presso il loro studio in Grottaminarda (AV) alla via (…);
Convenuto
E
(…) S.P.A., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’avv. (…) in virtù di mandato in calce alla comparsa di costituzione e risposta ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Avellino al (…);
Convenuta
E
(…), nato ad Avellino il (…), rappresentato e difeso dall’avv. (…) in virtù di mandato in calce alla comparsa di costituzione e risposta ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Avellino al Corso (…);
Convenuto
E
(…) S.R.L., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’avv. (…) in virtù di mandato in calce alla comparsa di costituzione e risposta ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Avellino al (…);
Convenuta
FATTO
Con atto di citazione regolarmente notificato, (…) SAS, chiamava in giudizio i convenuti come in epigrafe indicati al fine di veder accertare in via principale la simulazione assoluta della scrittura privata del 28.03.2017 per Notar (…), traslativa del 49% delle quote sociali della (…) S.r.l. da (…) alla società (…) S.p.A. o, in via subordinata, di revocare ex art. 2901 c.c. detto atto nei confronti della società attrice, con declaratoria di nullità di tutti gli atti consequenziali dell’atto pubblico del 28.03.2017, con condanna dei convenuti in solido al risarcimento del danno per la condotta fraudolenta, da quantificarsi in Euro 50.000,00, o in quella diversa somma ritenuta di giustizia, con vittoria di spese ed onorari del presente giudizio. In particolare, l’attrice deduceva di essere creditrice nei confronti di (…) della somma di Euro 105.138,62 in virtù dell’attività lavorativa di marmi e pietre svolta tra il 2015 ed il 2016 in favore della società (…) S.r.l., all’epoca amministrata da (…), per il valore complessivo di Euro 136.539,51. Pertanto, evidenziava che per detti lavori la società (…) effettuava dei pagamenti parziali, tant’è che nel 2016 il sig. (…), consegnava n.22 effetti cambiari in favore dell’odierna attrice per l’importo complessivo di Euro 90.000,00. L’odierna attrice evidenziava, altresì, di aver accettato dette cambiali in quanto, stante lo stato d’insolvenza della (…) S.r.l., il (…) aveva prospettato di essere titolare del 49% delle quote sociali di un’altra società denominata (…) S.r.l., a sua volta proprietaria di una cava di notevole valore. Successivamente, deduceva che in data 22.03.2017 aveva notificato atto di precetto al sig. (…), stante le cambiali rimaste insolute e che in data 19.07.2017, mediante una visura camerale, apprendeva della intervenuta cessione delle quote detenute dal (…) della (…) alla (…) S.p.A. con atto notarile del 28.03.2017. Pertanto, deduceva un cambio di amministratore della (…) da (…) a (…), il quale, secondo l’attrice, era ben a conoscenza della situazione economica del sig. (…) e del debito da lui contratto con l’odierna attrice. Evidenziava, altresì, che con sentenza n. 58 pubblicata in data 04.10.2018 veniva dichiarato il fallimento della (…) S.r.l., nella quale veniva evidenziata la sintomaticità della scrittura privata oggetto del presente giudizio. Per tali ragioni, deduceva la sussistenza dei presupposti per dichiarare, in via principale, simulata la scrittura privata del 28.03.2017 con la quale il (…) si spogliava delle quote di sua proprietà della società (…) ed, in subordine, per dichiarare la revocatoria della stessa.
Si costituiva in giudizio (…), il quale contestava in toto l’avversa domanda, evidenziando, preliminarmente, di non aver mai rassicurato (…), n.q. di legale rappresentante della società attrice, in ordine alla circostanza di poter garantire il proprio debito con le quote sociali della (…) S.r.l., evidenziando, altresì, di non aver ricevuto nel mese di marzo 2017 alcun atto di precetto dalla società attrice. Pertanto, evidenziava che la scrittura privata autenticata del 28.03.2017 era una reale ed effettiva operazione di trasferimento, avvenuta a titolo oneroso, con la quale il (…) e l’altro socio (…) S.r.l trasferivano le proprie quote della (…) S.r.l. in favore di (…) S.p.A. e (…), senza alcun intento fraudolento, stante anche il diritto di prelazione della (…), quale società che già deteneva il 49% della (…) s.r.l. Pertanto, ritenendo non provata né la dedotta simulazione assoluta, né i presupposti per la revocatoria ex art. 2901 c.c. dell’atto di vendita del 28.03.2017, chiedeva il rigetto di entrambe le domande, nonché dell’ulteriore domanda risarcitoria, con condanna dell’attrice ex art. 96 c.p.c., con vittoria di spese ed onorari del presente giudizio.
Si costituiva in giudizio anche (…) S.p.A., contestando integralmente la domanda attorea, deducendo l’insussistenza della prova della simulazione assoluta ritenendo non provato il dolo di un soggetto terzo, ovvero il sig. (…), così come sostenuto dall’attrice, divenuto amministratore della (…) successivamente alla stipula con la scrittura privata autenticata del 28.03.2017, posta a fondamento della domanda attorea. Pertanto, evidenziava che gli effetti della suddetta scrittura privata autenticata si erano concretamente prodotti tra le odierne parti in causa, ragion per cui non poteva essere dedotta alcuna simulazione assoluta del suddetto atto. Peraltro, evidenziava che il trasferimento delle quote del (…) era avvenuto a titolo oneroso mediante assegno bancario incassato dalla (…) in data 28.03.2017. In ogni caso, ribadiva la totale estraneità della (…) in ordine alla conoscenza della pregressa esposizione debitoria del (…) nei confronti dell’odierna attrice, ragion per cui riteneva non sussistenti i presupposti per la revocatoria ex art. 2901 c.c. della suddetta scrittura privata autenticata e chiedeva il rigetto della domanda attorea, con vittoria di spese ed onorari del presente giudizio.
Si costituiva, altresì, (…), il quale in via preliminare eccepiva la propria carenza di legittimazione passiva, stante la sua posizione di terzo, completamente estraneo ai fatti di causa, in quanto non era neppure amministratore della (…) S.p.A. all’epoca dei fatti oggetto di causa. Nel merito eccepiva l’insussistenza della prova sia della simulazione assoluta della scrittura privata autenticata del 28.03.2017 che dell’azione revocatoria proposta in via subordinata, richiamando, nel merito le medesime eccezioni e deduzioni formulate in atti dalla (…) S.p.A.
Si costituiva anche (…) S.R.L., eccependo anch’essa, in via preliminare, la propria carenza di legittimazione passiva e deducendo nel merito le medesime eccezioni e deduzioni formulate in atti dalla (…) S.p.A. e da (…).
Con ordinanza del 28.02.2021 il precedente G.I. assegnava i termini ex art. 183, VI comma c.p.c., rinviando per il prosieguo all’udienza del 16.02.2022, successivamente differita al 17.02.2022.
A detta udienza, la sottoscritta (che nelle more ereditava il ruolo), riteneva superflua la prova orale articolata da parte attrice e rinviava direttamente per la precisazione delle conclusioni all’udienza del 24.01.2023, dove la causa veniva trattenuta in decisione previa precisazione delle conclusioni delle parti e previa assegnazione dei termini di cui all’art. 190 c.p.c.
DIRITTO
Le domande sono infondate e, per l’effetto, devono essere rigettate.
Preliminarmente, è opportuno evidenziare che l’azione di simulazione e quella revocatoria si fondano su due accertamenti diversi: la prima è rivolta all’accertamento dell’esistenza di un negozio apparente, la seconda, invece, è finalizzata ad ottenere la declaratoria di inefficacia di un contratto realmente voluto tra le parti, ma pregiudizievole per un loro creditore.
Tanto premesso, nel caso di specie parte attrice proponeva in via principale domanda di simulazione assoluta – ex art. 1414, comma 2 c.c.- della scrittura privata del 28.03.2017 autenticata dal Notaio dott. (…) (Repertorio n. 67. 614; Raccolta n. 25.860) in ordine alla sola vendita ed al trasferimento del 49% delle quote della (…) S.r.l. in favore della (…) S.p.A. senza fornire, però, specifici elementi probatori né in ordine al presunto contratto simulato che all’accordo simulatorio ad essa sottesi.
Ai fini dell’accertamento della simulazione assoluta, infatti, sarebbe stato necessario provare che le parti non volevano porre in essere alcun negozio giuridico, con l’effetto che l’atto stipulato tra le parti (nel caso di specie la suddetta scrittura privata autenticata) è come se non fosse mai stato concluso e, dunque, è radicalmente nullo ex art. 1414 c.c. Orbene, l’azione di simulazione assoluta di un contratto, a differenza dell’azione di nullità, ha per presupposto la volontà bilaterale di creare un contratto inesistente, al fine – nella generalità dei casi – di perseguire uno scopo illecito, frodare terzi o eludere disposizioni di legge imperative. Tanto premesso, nel caso di specie, la domanda di simulazione assoluta veniva proposta dalla società creditrice del presunto simulato alienante, in virtù di un dedotto specifico credito vantato dall’odierna attrice nei confronti di (…), fondato su 22 cambiali per un valore di Euro 90.000,00 a firma di (…) ed in favore della società (…), successivamente girate alla (…) di (…). La (…), dunque, deduceva un concreto pregiudizio dall’alienazione del 49% delle quote detenute da (…) della (…) S.r.l. in favore della (…) S.p.A.
(…) non disconosceva la sottoscrizione delle cambiali in favore dell’odierna attrice, tutte rimaste impagate e conseguentemente oggetto di protesto, così come allegate alla produzione di parte attrice, né dichiarava di aver estinto il proprio debito, così come quantificato dall’attrice in citazione. Le 22 cambiali allegate in copia alla produzione di parte attrice, infatti, venivano emesse e sottoscritte da (…) – tra il 22.02.2016 ed il 27.07.2016 per importi variabili e con scadenze differite tra il 30.05.2016 ed il 28.02.2018 – in favore della società da lui precedentemente amministrata (…) S.r.l., creditrice dell’odierna attrice, alla quale venivano effettivamente girate in virtù dell’apposizione di apposito timbro sulle stesse.
Orbene, se è pur vero che le parti davano rilevanza al momento effettivo in cui l’odierna attrice notificava a (…) per la prima volta l’atto di precetto fondato sulle cambiali scadute e protestate al fine di cristallizzare il momento in cui l’odierna attrice intimava il pagamento del credito da lei vantato, appare evidente che il (…) fosse a conoscenza della propria esposizione debitoria nei confronti dell’odierna attrice sin dalla sottoscrizione delle prime cambiali stesse, girate alla società attrice in data 22.02.2016.
Pertanto, stante anche la dichiarazione di fallimento della società (…), coma da sentenza dichiarativa di fallimento n. 25 del 04-10.2018 allegata alla produzione di parte attrice su ricorso formulato dall’odierna attrice, appare evidente che il (…) fosse a conoscenza della propria esposizione debitoria già quando decise di sottoscrivere la scrittura privata autenticata del 28.03.2017 oggetto di causa con la quale trasferì la titolarità delle proprie quote, incassando la somma di Euro 1.837,50.
Ne consegue che parte attrice proponeva la suddetta domanda di simulazione assoluta, in qualità di creditrice del presunto simulato alienante, fornendo sia prova del credito vantato nei confronti del (…), che del pregiudizio in ordine alla soddisfazione del proprio diritto di credito dall’alienazione delle suddette quote. Orbene, tali elementi, però, non sono sufficienti per l’accertamento della simulazione assoluta della scrittura privata autenticata oggetto di causa, in quanto nessuna prova veniva data in ordine alla volontà dei terzi partecipanti alla scrittura privata autenticata di non rendere produttiva di effetti la stessa in virtù di un accordo simulatorio.
Sul punto è opportuno precisare che in materia di ripartizione dell’onere probatorio in ordine all’accordo simulatorio, infatti, qualora – come nel caso di specie – la domanda sia stata proposta da creditori/terzi rispetto alle parti contraenti, la prova per testimoni è ammissibile senza limiti, così come disposto dall’art. 1417, comma 1, c.c. Peraltro, così come ribadito dalla giurisprudenza di legittimità che si condivide: “In tema di simulazione assoluta del contratto, nel caso in cui la relativa domanda sia proposta da terzi estranei al negozio, spetta al giudice del merito valutare l’opportunità di fondare la decisione su elementi presuntivi, da considerare non solo analiticamente ma anche nella loro convergenza globale, a consentire illazioni che ne discendano secondo l'”id quod plerumque accidit”, restando il relativo apprezzamento incensurabile in sede di legittimità, se sorretto da adeguata e corretta motivazione sotto il profilo logico e giuridico.” (cfr. Cass. sez. 2. Ord. n. 36478 del 24.11.2021)
Tali elementi presuntivi, dunque, devono essere gravi, precisi e concordanti ex art. 2729 c.c. In vero, così come evidenziato in atti dai convenuti, parte attrice si limitava ad articolare prova testimoniale nelle seconde memorie istruttorie ex art. 183, VI comma c.p.c., su circostanze non oggetto di contestazione e, comunque, già documentalmente provate e irrilevanti in ordine alla prova del negozio simulato.
Nessuna prova, invece, veniva articolata in merito alla conoscenza da parte dei terzi citati in giudizio (ovvero della (…), della (…) S.p.A. e di (…)) dell’esposizione debitoria nei confronti dell’odierna attrice del (…) quale legale rappresentante della società (…) (società del tutto distinta sia dalla (…) che alla (…)) al momento della sottoscrizione della scrittura privata oggetto di causa. Parte attrice, infatti, deduceva soltanto genericamente che (…), attuale rappresentante legale della (…) S.p.A. (quale società che già deteneva il 49% delle quote della (…) S.r.l. e precedentemente amministrata da (…), ed acquirente dell’altro 49% con la scrittura privata oggetto di causa), all’epoca dei fatti fosse l’effettivo titolare della (…) S.p.A., ben consapevole dell’esposizione debitoria del (…), ragion per cui “si prestava all’inganno” (cfr. pag. 2 dell’atto di citazione). Sul punto è opportuno precisare che la scrittura privata autenticata del 28.03.2017, allegata alla produzione di (…), rubricata “Cessioni di quote sociali” veniva stipulata tra gli alienanti della (…) s.r.l.:, ovvero da “(…)s S.r.l.” (proprietario di una quota per nominale di Euro 300,00, pari al 2% del capitale sociale), (…) (proprietario di una quota nominale di Euro 7.500,00, pari al 49%), in favore degli acquirenti (…) S.p.A. che acquistava le quote di proprietà di (…) e (…), il quale acquistava le quote di (…).
Detta scrittura, dunque, era un atto complesso, comprensivo di ulteriori alienazioni di quote sociali della (…) da parte di soggetti terzi ed estranei al presente giudizio. Tale elemento, unitamente all’onerosità del suddetto trasferimento di quote, assume rilevanza in ordine alla produzione di effetti giuridici dell’atto stipulato tra le parti, in assenza di prova, neppure presuntiva, in ordine alla conoscenza da parte di (…) (il quale al momento della sottoscrizione della suddetta scrittura privata era proprietario soltanto del 10% delle quote sociali della (…), mentre la moglie La (…) era amministratrice unica) sia dell’esposizione debitoria del (…) che della società (…), di cui né (…), né la (…) detenevano quote sociali. Pertanto, andrà rigetta la domanda di simulazione assoluta della scrittura privata autenticata oggetto di causa, avendo detto atto prodotto effetti giuridici tra le parti, stante, altresì, l’assenza di prova in ordine alla circostanza che l’alienazione delle quote di proprietà del (…) sia stata soltanto apparente, nel senso che né l’alienante abbia inteso realmente spogliarsi di dette quote, né la (…) abbia voluto realmente acquistarle.
Sul punto, si richiama la giurisprudenza di legittimità che si condivide in virtù della quale: “In considerazione della diversità di presupposti esistenti tra negozio simulato e negozio soggetto ad azione revocatoria, ad integrare gli estremi della simulazione non è sufficiente la prova che, attraverso l’alienazione di un bene, il debitore abbia inteso sottrarlo alla garanzia generica dei creditori, ma è necessario provare specificamente che questa alienazione sia stata soltanto apparente, nel senso che né l’alienante abbia inteso dismettere la titolarità del diritto, né l’altra parte abbia inteso acquisirla” (cfr. Cass. sez. 3. Sent. n. 13345 del 30.06.2015).
In ordine alla produttività degli effetti tra le parti della scrittura privata oggetto di causa è necessario evidenziare, altresì, che oltre all’onerosità della suddetta transazione (come si evince dalla copia dell’assegno bancario non trasferibile per Euro 1.837,50 emesso dalla (…) S.p.A. in favore di (…), così come allegato alla produzione della (…)) assume ulteriormente rilevanza che prima del suddetto trasferimento di quote, così come si evince dalla visura Camerale del 13.03.2017 della (…) S.r.l. allegata alla produzione di parte attrice, nessuno dei proprietari delle proprie quote sociali (ovvero (…), (…) e (…) S.r.l.) aveva interamente versato la quota nominale del capitale sociale dichiarato sul modello con cui era stato depositato l’elenco dei soci (in quanto (…) aveva una quota nominale di Euro 7.500,00 di cui versati Euro 1.837,50, così anche la (…) per gli stessi importi, mentre (…) aveva una quota nominale di Euro 300,00 di cui versati soltanto Euro 75,00). Dalla visura Camerale del 12.02.2018 della (…), così come allegata alla produzione di parte attrice, invece, si evince che dopo il trasferimento delle proprie quote da parte del (…) in favore della (…), mediante la scrittura privata autenticata oggetto di causa, la società acquirente versava interamente il capitale nominale di Euro 14.700,00, così come faceva anche l’altro acquirente estraneo al presente giudizio (…) per Euro 300,00, dando concretamente seguito a quanto statuito tra le parti in sede di scrittura privata autenticata.
Non può neppure essere considerato un elemento presuntivo grave, preciso e concordante ex art. 2729 c.c., così come dedotto dall’attrice in atri, in seguito alla scrittura privata de quo,
(…) risultasse delegato al ritiro capitale versato della (…) nonostante avesse totalmente alienato le proprie quote in favore della (…); dalla esame della visura Camerale del 12.02.2018 (allegata alla produzione di parte attrice), infatti, si evince che tale nomina era risalente al 20.04.2007, ovvero antecedente alla scrittura privata oggetto di causa e, comunque, irrilevante, in quanto l’amministratore unico della (…), in seguito al trasferimento delle quote, era divenuto (…), ragion per cui (…) non avrebbe potuto comunque ritirare alcun capitale versato, stante l’alienazione delle proprie quote per il medesimo importo versato in sede di costituzione della società per Euro 1.837,50.
Stante il rigetto della domanda di simulazione assoluta occorrerà vagliare l’eventuale sussistenza dei presupposti di cui all’art. 2901 c.c. ai fini della declaratoria di inefficacia della scrittura privata oggetto di causa, stante l’azione revocatoria proposta in via subordinata da parte attrice.
1. Credito della parte attrice.
L’art. 2901 c.c. prevede che possa esperire l’azione revocatoria il titolare di un diritto di credito, anche se sottoposto a condizione o termine, ragion per cui la giurisprudenza di legittimità (che si condivide) è unanime nel ritenere che tale credito vada inteso in senso lato, comprensivo anche della ragione o aspettativa (cfr. Cass. n. 1893 del 9.2.2012 (1), Cass. n. 1968 del 2009 e Cass. n. 16722 del 2009, ex multis).
Nel caso in esame, la società attrice ha agito a tutela del proprio credito, nei termini già evidenziati, ragion per cui è pacifico che al momento della stipula della scrittura privata del 28.03.2017, (…) fosse già a conoscenza della propria esposizione debitoria nei confronti dell’odierna attrice.
2. Eventus damni
L’art. 2901 c.c., inoltre, richiede come secondo presupposto il c.d. eventus damni: l’atto di disposizione di cui si chiede la revoca deve essere tale da arrecare “un pregiudizio” alle ragioni di credito di parte attrice.
Anche tale presupposto viene normalmente interpretato in senso lato da tutta la giurisprudenza di legittimità, che si condivide, giacché la norma, parlando di “mero pregiudizio”, non pone a fondamento dell’azione la compromissione totale della consistenza del patrimonio del debitore ma soltanto il compimento di un atto che renda più incerta o difficile la soddisfazione del credito, di tal ché è onere del debitore che eccepisca l’insussistenza di tale rischio, fornirne anche prova compiuta (Cass. n. 1902 del 3.2.2015 e Cass. n. 7767 del 2007, ex multis).
Nel caso in esame, così come già evidenziato, l’alienazione delle quote di proprietà della società (…) S.r.l., così come effettuata dal (…) con la scrittura privata oggetto di causa, ha sicuramente ridotto il patrimonio del debitore e reso più incerto il soddisfacimento del proprio diritto di credito da parte dell’odierna attrice, stante il fallimento della società debitrice originaria (…), né risulta che parte attrice sia stata soddisfatta in sede fallimentare (ella – anzi – depositava verbale di pignoramento negativo del 09.04.2019 fondato sul precetto notificato a (…) il 13.02.2019), ragion per cui appare evidente che detta alienazione di quote perfezionatasi con la scrittura privata autenticata oggetto di causa, abbia depauperato il patrimonio del (…), rendendo più gravoso il soddisfacimento del diritto di credito da parte dell’odierna attrice . Ad integrare il pregiudizio alle ragioni del creditore è sufficiente, inoltre, che l’atto di disposizione del debitore renda più difficile la soddisfazione coattiva del credito, sicché anche la “trasformazione” di un bene in un altro che sia meno agevolmente aggredibile in sede esecutiva, com’è tipico del danaro, realizza il pericolo di danno costituito dalla eventuale infruttuosità di una futura azione esecutiva.
3. Scientia damni del debitore
Altro presupposto della presente azione è la consapevolezza nel debitore del pregiudizio che l’atto arrecava alle ragioni del creditore, anche senza specifica intenzione del nuocere allo stesso. Nel caso di specie, come già evidenziato, il debitore era ben a conoscenza della propria esposizione debitoria nei confronti dell’odierna attrice, ben prima del compimento dell’atto dell’alienazione delle quote della (…), ragion per cui, trattandosi di atto posteriore al sorgere del credito dell’odierna attrice, è palese che il debitore fosse consapevole di porre in essere un atto pregiudizievole per la creditrice, nei termini già specificati, né egli provava in alcun modo di aver altri beni sui quali parte attrice potrebbe rivalersi.
4. Scientia damni del terzo acquirente.
Ultimo presupposto della presente azione, qualora l’atto sia a titolo oneroso, è la partecipazione del terzo, ovvero la sua consapevolezza del pregiudizio arrecato dall’atto al creditore (trattandosi di un atto successivo alla formazione del credito). Sul punto è opportuno evidenziare che la scrittura privata autenticata oggetto di causa deve essere qualificata a titolo oneroso in quanto, così come già evidenziato, la (…) allegava copia dell’assegno bancario incassato dal (…) per Euro 1.837,50 – importo identico alla quota nominale versata in sede di conferimento -così come si evince sia dalle Visure Camerali della (…) allegate alla produzione di parte attrice, che dalla stessa scrittura privata autenticata. Si aggiunga che a pag. 3 della suddetta scrittura privata autenticata testualmente si legge che : “Il prezzo della presente vendita, stante il mancato versamento dei decimi, viene dichiarato in euro milleottocento trentasette e centesimi cinquanta (1.837,50), assunti tutti già pagati alla parte venditrice, che rilascia quietanza a saldo, a mezzo assegno C/C tratto in data 28 marzo 2017 sulla (…) S.p.A. filiale di Napoli Via (…), munito di clausola “non trasferibile” distinto dal numero 810122423311″.
Orbene, in tema di atto dispositivo a titolo oneroso compiuto dal debitore successivamente al sorgere del credito, come nel caso di specie, è necessario allegare e provare il dolo generico, ovvero la consapevolezza da parte del debitore e del terzo del possibile danno che possa derivare dall’atto dispositivo. (ex multis, Cass. sent. 13446/2013), ma nel caso di specie parte attrice non forniva detta prova, neanche a mezzo presunzioni semplici, non deducendo neppure in che termini (…) o sua moglie (…) (n.q. di amministratrice di (…) all’epoca della scrittura privata) fossero a conoscenza della situazione debitoria gravante sul disponente. Né può condividersi quanto dedotto dall’attrice nelle prime memorie ex art. 183, I comma c.p.c., in ordine al prezzo ridotto con cui avveniva la vendita delle quote da parte del (…), stante l’esatta coincidenza tra il prezzo di vendita e il capitale versato al momento della costituzione delle (…), nei termini già specificati. Parte attrice, nulla provava, anche in ordine ad una presunta sproporzione tra il valore reale delle suddette quote ed il patrimonio della (…), avendo soltanto dedotto che la stessa fosse proprietaria di una cava di pietra di cospicuo valore, mai provata.
In definitiva, quindi, non sussistendo tutti presupposti richiesti dall’art. 2901 c.c., la domanda attorea merita integrale rigetto, anche in ordine alla richiesta di risarcimento del danno così come formulata dall’attrice.
In ordine alla ripartizione delle spese di lite, appare opportuno disporne la compensazione ex art. 92, comma 2 c.p.c. (come integrato dalla Corte Costituzionale con la sentenza n.77 del 2018) tra l’attrice e (…), stante la sussistenza sia dell’Eventus damni, che della Scientia damni del debitore, così come accertate in motivazione.
Le spese di lite sostenute da (…) S.r.l., (…) S.p.A. e (…) saranno, invece, poste a carico di parte attrice stante il rigetto delle domande e saranno liquidate in dispositivo in applicazione dei parametri minimi, stante la coincidenza delle difese formulate in atti, alla luce del DM n.147 del 13 agosto 2022 (pubblicato in G.U. n. 236 in data 08.10.2022), giacché l’attività difensiva si concludeva dopo la sua entrata in vigore.
P.Q.M.
il Tribunale di Benevento, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda o eccezione disattesa, così provvede:
1) Rigetta la domanda;
2) Compensa integralmente le spese di lite tra (…) SAS e (…);
3) Condanna (…) SAS in persona del legale rappresentante p.t. al pagamento direttamente nei confronti dell’avv. (…) (dichiaratosi antistatario) n.q. di difensore di (…) S.p.A., delle spese di lite che si liquidano in complessivi Euro 5.634,50 (di cui Euro 1.276,00 per la fase di studio, Euro 814,00 per la fase introduttiva, Euro 1.417,50 per la fase di trattazione ed Euro 2.127,00 per la fase decisionale), oltre IVA, CPA e rimborso spese forfettario come per legge:
4) Condanna (…) SAS in persona del legale rappresentante p.t. al pagamento direttamente nei confronti dell’avv. (…) (dichiaratosi antistatario) n.q. di difensore di (…), delle spese di lite che si liquidano in complessivi Euro 5.634,50 (di cui Euro 1.276,00 per la fase di studio, Euro 814,00 per la fase introduttiva, Euro 1.417,50 per la fase di trattazione ed Euro 2.127,00 per la fase decisionale), oltre IVA, CPA e rimborso spese forfettario come per legge
5) Condanna (…) SAS in persona del legale rappresentante p.t. al pagamento direttamente nei confronti dell’avv. (…) (dichiaratasi antistataria) n.q. di difensore di (…) S.r.l., delle spese di lite che si liquidano in complessivi Euro 5.634,50 (di cui Euro 1.276,00 per la fase di studio, Euro 814,00 per la fase introduttiva, Euro 1.417,50 per la fase di trattazione ed Euro 2.127,00 per la fase decisionale), oltre IVA, CPA e rimborso spese forfettario come per legge
Benevento, 17 luglio 2023.
Depositata in Cancelleria il 18 luglio 2023.
(1) L’art. 2901 cod. civ. ha accolto una nozione lata di credito, comprensiva della ragione o aspettativa, con conseguente irrilevanza dei normali requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità. Ne consegue che anche il credito eventuale, nella veste di credito litigioso, è idoneo a determinare – sia che si tratti di un credito di fonte contrattuale oggetto di contestazione in separato giudizio sia che si tratti di credito risarcitorio da fatto illecito – l’insorgere della qualità di creditore che abilita all’esperimento dell’azione revocatoria ordinaria avverso l’atto di disposizione compiuto dal debitore (nella specie, atto di concessione di ipoteca volontaria).
Per ulteriori approfondimenti in merito all’ azione revocatoria ordinaria di cui all’ art 2091 cc si consiglia il seguente articolo: Azione revocatoria ordinaria
Per ulteriori approfondimenti in merito all’ azione surrogatoria di cui all’ art 2900 cc si consiglia il seguente articolo: Azione surrogatoria ex art 2900 cc