la collazione presuppone l’esistenza di una comunione ereditaria e, quindi, di un asse da dividere, sia pure di modico valore, giacche’ se manchi un relictum, non vi e’ luogo a divisione e, quindi, neppure a collazione, salvo l’esito dell’eventuale azione di riduzione. In tema di divisione ereditaria, l’istituto della collazione, che, in presenza di donazioni (dirette e indirette) fatte in vita dal de cuius e salva apposita dispensa di quest’ultimo, impone il conferimento del bene che ne e’ oggetto in natura o per imputazione, ha la finalita’ di assicurare l’equilibrio e la parita’ di trattamento tra i vari condividenti nella formazione della massa ereditaria, cosi’ da non alterare il rapporto di valore tra le varie quote determinate attraverso la sommatoria del relictum e del donatum al momento dell’apertura della successione, sicche’ il relativo obbligo sorge automaticamente in seguito ad essa, senza necessita’ di proporre espressa domanda da parte del condividente, essendo a tal fine sufficiente che sia chiesta la divisione del patrimonio relitto e che sia menzionata, in esso, l’esistenza di determinati beni quali oggetto di pregressa donazione. Tuttavia, in caso di donazione indiretta, e’ pregiudiziale all’obbligo di collazione la proposizione della domanda di accertamento dell’esistenza della stessa.
Corte di Cassazione|Sezione 2|Civile|Ordinanza|4 luglio 2023| n. 18823
Data udienza 30 maggio 2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. FALASCHI Milena – Presidente
Dott. PICARO Vincenzo – Consigliere
Dott. SCARPA Antonio – rel. Consigliere
Dott. FORTUNATO Giuseppe – Consigliere
Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 1645/2018 R.G. proposto da:
(OMISSIS), (OMISSIS), rappresentate e difese dall’avvocato (OMISSIS);
-ricorrenti-
contro
(OMISSIS), (E ALTRI OMISSIS)
-controricorrenti-
avverso la SENTENZA della CORTE D’APPELLO di BRESCIA n. 1028/2017 depositata il 06/07/2017.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 30/05/2023 dal Consigliere ANTONIO SCARPA.
FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE
1. (OMISSIS) e (OMISSIS) hanno proposto ricorso articolato in cinque motivi avverso la sentenza n. 1028/2017 della Corte d’appello di Brescia, pubblicata il 6 luglio 2017.
Resistono con controricorso (OMISSIS), (E ALTRI OMISSIS)
2. La trattazione del ricorso e’ stata fissata in camera di consiglio, a norma degli articoli 375, comma 2, 4-quater, e 380 bis.1, c.p.c., nel testo applicabile ratione temporis ex Decreto Legislativo n. 149 del 2022, articolo 35.
Le ricorrenti hanno depositato memoria.
3. La Corte d’appello di Brescia, accogliendo l’appello avanzato da (OMISSIS) e altri contro la sentenza resa dal Tribunale di Bergamo il 24 giugno 2013, “effettuata la collazione e ricostruito l’asse ereditario” di (OMISSIS) (madre di (OMISSIS)), ha condannato (OMISSIS) e (OMISSIS) a versare i rispettivi importi dovuti alle appellanti (in rapporto alla quota di 1-4 per ciascuno dei figli).
La Corte d’appello ha qualificato come “donazione indiretta” l’operazione di sottoscrizione in data 2 giugno 1998 di un fondo d’investimento da parte della de cuius del valore di Lire 386.025.295, poi trasferito in data 12 novembre 1998 a (OMISSIS) e (OMISSIS), avendo queste ultime ammesso che il denaro investito nel fondo fosse di provenienza della madre. La Corte d’appello ha quindi ritenuto di accogliere la domanda di collazione di (OMISSIS), (E ALTRI OMISSIS)
4. Il primo motivo del ricorso di (OMISSIS) e (OMISSIS) denuncia la violazione degli articoli 737 c.c. e 55 c.c., perche’ la Corte d’appello ha confuso gli effetti dell’azione di riduzione con quella di collazione implicitamente individuata nella domanda di divisione ereditaria. Si evidenzia che gli attori non avevano svolto una domanda di riduzione della donazione eccedente la quota disponibile.
Il secondo motivo del ricorso di (OMISSIS) e (OMISSIS) denuncia la violazione dell’articolo 112 c.p.c., perche’ la Corte d’appello ha disposto la riduzione della donazione della donazione indiretta, quantunque gli attori non l’avessero richiesta e anzi avessero espressamente rinunciato all’unica domanda riferita alla violazione delle quote di riserva attoree.
Il terzo motivo del ricorso di (OMISSIS) e (OMISSIS) denuncia la violazione degli articoli 566 c.c. e 537 c.c., perche’ la Corte d’appello ha disposto la divisione dell’asse ereditario secondo le quote della successione legittima anziche’ di quella necessaria, ancorche’ cio’ abbia statuito disponendo la riduzione della donazione indiretta in favore dell’asse ereditario. Si assume che l’asse ereditario dovesse essere suddiviso fra gli eredi nella misura di 1/4 ciascuno solo per la quota di 2/3 e non per l’intero, tenuto conto della disponibile.
Il quarto motivo del ricorso di (OMISSIS) e (OMISSIS) denuncia l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, perche’ la Corte d’appello ha ritenuto che gli attori avessero (implicitamente) svolto una domanda di collazione, ancorche’ le convenute avessero eccepito che quel petitum (mai espressamente formulato) non potesse ricavarsi in via interpretativa dalle loro alternative causae petendi in relazione al loro generico petitum di accertamento della consistenza dell’asse ereditario e di divisione dello stesso tra gli eredi.
Il quinto motivo del ricorso di (OMISSIS) e (OMISSIS) denuncia la violazione dell’articolo 112 c.p.c., perche’ la Corte d’appello ha disposto la divisione dell’asse ereditario, integrandolo con i titoli mobiliari oggetto di donazione indiretta ancorche’ la domanda svolta dagli attori fosse, in via principale, quella di reintegrare lo stesso di quanto illecitamente sottratto al de cuius commettendo il reato di appropriazione indebita e, in via subordinata, per l’effetto della declaratoria della nullita’ della donazione per difetto della forma solenne.
5. I cinque motivi del ricorso di (OMISSIS) e (OMISSIS) possono esaminarsi congiuntamente e si rivelano del tutto infondati.
5.1. Secondo consolidata interpretazione di questa Corte, la collazione presuppone l’esistenza di una comunione ereditaria e, quindi, di un asse da dividere, sia pure di modico valore (nella specie, al momento dell’apertura della successione, costituito dal saldo di un conto corrente bancario aperto presso la Banca (OMISSIS): pagina 14 della sentenza impugnata), giacche’ se manchi un relictum, non vi e’ luogo a divisione e, quindi, neppure a collazione, salvo l’esito dell’eventuale azione di riduzione.
In tema di divisione ereditaria, l’istituto della collazione, che, in presenza di donazioni (dirette e indirette) fatte in vita dal de cuius e salva apposita dispensa di quest’ultimo, impone il conferimento del bene che ne e’ oggetto in natura o per imputazione, ha la finalita’ di assicurare l’equilibrio e la parita’ di trattamento tra i vari condividenti nella formazione della massa ereditaria, cosi’ da non alterare il rapporto di valore tra le varie quote determinate attraverso la sommatoria del relictum e del donatum al momento dell’apertura della successione, sicche’ il relativo obbligo sorge automaticamente in seguito ad essa, senza necessita’ di proporre espressa domanda da parte del condividente, essendo a tal fine sufficiente che sia chiesta la divisione del patrimonio relitto e che sia menzionata, in esso, l’esistenza di determinati beni quali oggetto di pregressa donazione. Tuttavia, in caso di donazione indiretta, e’ pregiudiziale all’obbligo di collazione la proposizione della domanda di accertamento dell’esistenza della stessa (da ultimo, Cass. n. 23403 del 2022).
5.2. Avendosi nel caso in esame riguardo ad una divisione tra legittimari – da operarsi, invero, fra i quattro figli della de cuius – non occorreva affatto proporre azione di riduzione della donazione indiretta oggetto di lite (quella collegata alla sottoscrizione in data (OMISSIS) di un fondo d’investimento da parte della de cuius del valore di Lire 386.025.295, poi trasferito in data (OMISSIS) a (OMISSIS) e (OMISSIS), neppure essendo stata dedotta alcuna prova della volonta’ della donante di sottrarre la donazione all’obbligo della collazione). Il meccanismo della collazione e dei prelievi e’ infatti sufficiente a ricondurre le situazioni soggettive dei condividenti alla legge, rimanendo annullato l’effetto della donazione: percio’ correttamente la Corte di Brescia, essendo stata proposta da (OMISSIS), (E ALTRI OMISSIS)
Si spiega cosi’ che mentre la riduzione sacrifica i donatari nei limiti di quanto occorra per reintegrare la legittima lesa ed e’ quindi imperniata sul rapporto fra legittima e disponibile, la collazione, nei rapporti indicati nell’articolo 737 c.c., pone il bene donato, in proporzione della quota ereditaria di ciascuno, in comunione fra i coeredi che siano il coniuge o discendenti del de cuius, donatario compreso, senza alcun riguardo alla distinzione fra legittima e disponibile.
5.3. Nondimeno, la collazione puo’ comportare di fatto l’eliminazione di eventuali lesioni di legittima, consentendo agli eredi legittimi di conseguire nella divisione proporzioni uguali; il che non esclude che il legittimario possa contestualmente esercitare l’azione di riduzione verso il coerede donatario, atteso che solo l’accoglimento di tale domanda assicura al legittimario leso la reintegrazione della sua quota di riserva con l’assegnazione di beni in natura, privando i coeredi della facolta’ di optare per l’imputazione del relativo valore. Al contempo, e in modo speculare, deve riconoscersi che l’azione di riduzione, una volta esperita, non esclude l’operativita’ della collazione con riguardo alla donazione oggetto di riduzione, fermo restando che mentre la collazione, ove richiesta in via esclusiva, comporta il rientro del bene donato nella massa, senza riguardo alla distinzione fra legittima e disponibile, nel caso di concorso con l’azione di riduzione essa interviene in un secondo tempo, dopo che la legittima sia stata reintegrata, al fine di redistribuire l’eventuale eccedenza, e cioe’ l’ulteriore valore della liberalita’ che esprime la disponibile (Cass. n. 28196 del 2020; Cass. n. 39368 del 2021).
5.4. Anche, del resto, nelle ipotesi in cui sia attribuita al coerede donatario la facolta’ di scelta tra il conferimento in natura ed il conferimento per imputazione (articolo 746, comma 1, c.c.), si intende che la stessa spetti pure allorche’ il valore del bene donato sia superiore al valore della rispettiva quota ereditaria. L’articolo 746 c.c. trova, invero, di regola applicazione nei casi in cui il valore del bene donato sia inferiore, o al massimo uguale al valore della quota spettante al donatario, giacche’ se il primo valore sia superiore al secondo il medesimo donatario, chiamato alla successione insieme a coeredi aventi diritto alla collazione, ben puo’ preferire di rinunziare all’eredita’ e cosi’ sottrarsi cosi’ all’obbligo della collazione della donazione ricevuta. La norma non puo’, viceversa, interpretarsi nel senso che il donatario, che conferisce per imputazione, possa trattenere la differenza tra il valore della donazione ricevuta ed il valore della sua quota ereditaria: egli deve, comunque, “imputare alla sua quota” il valore della donazione ricevuta sino a concorrenza del valore della quota stessa, e versare alla massa l’equivalente pecuniario dell’eccedenza.
La conclusione e’ che, quando il coerede donatario preferisce la collazione per imputazione o deve necessariamente conferire per imputazione, la collazione non produce la risoluzione della donazione, ed il coerede trattiene i beni in forza di questa, sorgendo a suo carico soltanto l’obbligo di conferire nella massa il relativo equivalente pecuniario. Tale conferimento, che di regola opera mediante proporzionale riduzione della massa su cui il donatario puo’ far valere il suo diritto alla quota, assume concretezza per l’eventuale eccedenza del valore dei beni donati rispetto al valore della quota stessa, in quanto per tale frazione il coerede e’ tenuto all’effettivo versamento dell’equivalente pecuniario, ovvero alla corresponsione di un “debito di conguaglio”, in senso improprio, da determinarsi ai sensi dell’articolo 747 c.c.; l’eccedenza e’ cosi’ versata nell’asse ed e’ prelevata dai non donatari insieme alla totalita’ dei beni compresi nella successione, e l’una e gli altri vengono ripartiti in ragione delle quote di ognuno.
5.5. In base a tali principi, la sentenza impugnata ha sommato al modesto relictum di Euro 2.217,27 l’importo del denaro imputato inerente alla donazione indiretta fatta in vita dalla de cuius, della quale le attrici avevano domandato l’accertamento, ed ha quindi proceduto alla formazione delle quote ereditarie spettanti a ciascun coerede garantendo la parita’ di trattamento tra i vari condividenti.
6. Il ricorso va percio’ rigettato, regolandosi secondo soccombenza in favore delle controricorrenti le spese del giudizio di cassazione nell’ammontare liquidato in dispositivo.
Sussistono i presupposti processuali per il versamento – ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, articolo 13, comma 1-quater, da parte delle ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l’impugnazione, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna le ricorrenti a rimborsare alle controricorrenti le spese sostenute nel giudizio di cassazione, che liquida in complessivi Euro 6.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre a spese generali e ad accessori di legge.
Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, da’ atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte delle ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto.
Per ulteriori approfondimenti in materia di successioni e donazioni, si consigliano i seguenti articoli: