per la sussistenza del pregiudizio non è necessario un danno effettivo, ma è sufficiente un pericolo di danno, derivante ad esempio da una minore aggredibilità dei beni del debitore o da maggiore incertezza o difficoltà nell’esazione coattiva del credito; in particolare va rilevato che non è necessaria la sussistenza di una diminuzione quantitativa dei beni (il cui valore oggettivo può restare anche immutato) ma è sufficiente che si produca un mutamento qualitativo il quale comporti ad esempio una maggiore occultabilità dei medesimi come nel caso di sostituzione di beni immobili con beni mobili.

Tribunale|Termini Imerese|Civile|Sentenza|20 aprile 2023| n. 487

Data udienza 20 aprile 2023

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE

SEZIONE UNICA CIVILE

in persona del Giudice, dott.ssa Maria Margiotta, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella controversia iscritta al n. 2931 del registro generale affari civili dell’anno 2017

TRA

(…) S.P.A., a mezzo della mandataria (…) S.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv. Ca.Ma. in forza procura generale alle liti in atti, presso il cui studio sito a Palermo, via (…), è elettivamente domiciliata

ATTRICE

E

(…) (cf: (…)), nato a P. l'(…)

(…) (cf: (…)), nata a P. il (…)

entrambi rappresentati e difesi dall’avv. Gi.Ci. in forza di procura alle liti in atti, presso il cui studio sito a Ficarazzi, corso (…), sono elettivamente domiciliati

CONVENUTI

E

(…) S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv. Ro.Fr. in forza di procura alle liti in atti, presso il cui studio sito a Vibo Valentia, piazza del Lavoro n. 3, è elettivamente domiciliata

INTERVENIENTE

Avente ad oggetto: azione revocatoria ordinaria;

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

Con atto di citazione ritualmente notificato, (…) S.p.a., a mezzo della mandataria (…) S.p.a. (già (…) S.p.a.), conveniva in giudizio (…) e (…), coniugi in regime di separazione dei beni, al fine di ottenere la dichiarazione di inefficacia nei propri confronti, ex art. 2901 c.c., dell’atto di costituzione del fondo patrimoniale (ai rogiti del notaio (…) del (…), rep. (…), racc. (…), trascritto il 28.11.2012 al n. 51974/41436), avente ad oggetto la nuda proprietà di un fabbricato sito a M., contrada (…) n. 50, composto da due appartamenti, l’uno al piano terra di due vani e accessori, l’altro al primo piano di quattro vani ed accessori, con lastrico solare al secondo piano e con terreno di pertinenza e terreno limitrofo (meglio descritti in atti), acquistati dal (…) con atto di compravendita del 18.6.1997, allegando il pregiudizio derivante dalla liberalità in oggetto per le ragioni di credito vantate nei confronti del convenuto, di cui quest’ultimo era a conoscenza.

Parte attrice deduceva, nello specifico:

– di essere creditrice di (…) S.r.l. nonché di (…) personalmente – quale garante in virtù della fideiussione prestata dallo stesso il 4.1.2011 – della somma di Euro 93.709,77, quale saldo debitore, al 26.07.2017, del contratto di mutuo chirografario n. (…) dell’importo di Euro 100.000,00 concesso dall’istituto di credito alla predetta società 4.1.2011;

– di essere altresì creditrice di (…) S.r.l. nonché di (…) personalmente – quale garante in virtù della fideiussione prestata dallo stesso il 6.12.2010 fino alla concorrenza di Euro 110.000,00, oltre interessi moratori nella misura prevista nei rapporti creditizi garantiti – della somma di Euro 107.774,90, di cui Euro 80.709,47 quale saldo debitore, alla data del 26.07.2017, del conto corrente n. (…) aperto il 20.12.2010 (sul quale il 23.10.2010 era stato concesso un affidamento di Euro 70.000,00), e della somma di Euro 27.065,43, quale saldo debitore, al 26.07.2017, del conto corrente n. (…) aperto il 3.12.2010, affidato il 23.12.2010 per gli importi di Euro 10.000,00, Euro 4.000,00 e Euro 2.000,00;

– che tutti i saldi sopra richiamati risultavano dagli estratti conto conformi alle scritture contabili, alla data del 26.7.2017;

– che con lettera raccomandata a/r del 18.4.2013 (…) S.p.a. aveva comunicato il recesso dai due contratti di conto corrente e la risoluzione del mutuo chirografario invitando contestualmente il debitore all’immediato rientro dalle suddette esposizioni.

Regolarmente costituitisi nel presente giudizio, (…) e (…) eccepivano preliminarmente il difetto di legittimazione passiva di quest’ultima atteso che, pur avendo partecipato all’atto di costituzione del fondo patrimoniale, non rivestiva alcuna posizione debitoria nei confronti dell’istituto di credito.

Contestavano per il resto le deduzioni avversarie, negando la configurabilità del consilium fraudis sul presupposto che l’atto (stipulato il 27.11.2012) fosse antecedente alla diffida con cui (…) S.p.a. aveva comunicato il recesso dai contratti di conto corrente, nonché la risoluzione del mutuo chirografario concesso (del 18.4.2013).

Rilevavano, inoltre, l’assenza del pregiudizio alle ragioni del creditore, contestando l’ammontare del credito vantato da parte attrice, oggetto del procedimento monitorio n. 3070/2017 R.G. e del successivo giudizio di opposizione ancora pendente (n. 3853/2017 R.G.), nonché la validità della fideiussione prestata da (…).

Con comparsa depositata il 25.4.2019, interveniva nel presente giudizio (…) S.P.A., quale cessionaria del credito vantato da (…) S.p.a., facendo proprie le difese spiegate dalla banca cedente.

La causa è stata istruita mediante produzioni documentali e con ordinanza del 10.1.2023 – resa in seguito all’udienza cartolare del 9.1.2023, sostituita dalle note scritte depositate dalle parti ex art. 127 ter c.p.c. -, è stata assunta in decisione assegnando alle parti i termini di cui all’art. 190 c.p.c..

Così ricostruiti i fatti di causa, deve osservarsi che l’azione revocatoria è lo strumento predisposto dal legislatore per tutelare le ragioni dei creditori che siano state lese da atti dispositivi posti in essere dal debitore il quale abbia sottratto i propri beni alla garanzia patrimoniale, rendendo in ogni caso più gravosa la soddisfazione del diritto di credito.

Si tratta, dunque, di un rimedio con finalità conservative volto alla ricostituzione della consistenza patrimoniale del debitore: il creditore, una volta ottenuta la dichiarazione di inefficacia, potrà promuovere nei confronti dei terzi acquirenti le azioni esecutive o conservative sui beni che formano oggetto dell’atto (art. 2902 c.c.).

È opportuno precisare che il positivo esperimento della revocatoria è privo di effetti restitutori e non comporta, quindi, il (re)ingresso del bene oggetto dell’atto dispositivo nel patrimonio del debitore, dando luogo l’eventuale pronuncia di accoglimento (costitutiva) ad un’inefficacia relativa e sopravvenuta di tale atto rispetto al creditore che attiva il rimedio di cui all’art. 2901 c.c. (cfr. Cass., n. 15096/2017).

L’atto revocato conserva dunque la propria efficacia traslativa in capo al (terzo) acquirente ed erga omnes, restando tuttavia il primo soggetto all’azione esecutiva intrapresa dal creditore fino alla concorrenza del debito del suo dante causa.

Passando adesso brevemente in rassegna i presupposti richiesti dal legislatore per l’esperimento della tutela conservativa in esame, tra quelli soggettivi viene innanzitutto in rilievo la sussistenza di un rapporto di debito-credito e dunque la qualifica di creditore in capo al soggetto agente, con la precisazione che può trattarsi anche di credito sottoposto a termine o a condizione, essendo sufficiente altresì un credito meramente eventuale o un’aspettativa di credito, da accertare incidentalmente ad opera del giudice adito (si veda sul punto Cass., n. 7357/2019: “in tema di azione revocatoria ordinaria, l’art. 2901 c.c. ha accolto una nozione lata di credito, comprensiva della ragione o aspettativa, con conseguente irrilevanza dei normali requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità, sicché anche il credito eventuale, nella veste dicredito litigioso, è idoneo a determinare, sia che si tratti di un credito di fonte contrattuale oggetto di contestazione in separato giudizio, sia che si tratti di credito risarcitorio da fatto illecito, l’insorgere della qualità di creditore che abilita all’esperimento dell’azione revocatoria ordinaria avverso l’atto di disposizione compiuto dal debitore”; Cass. n. 11755/2018: “ai fini dell’esperibilità dell’azione revocatoria ordinaria non è necessario che il creditore sia titolare di un credito certo, liquido ed esigibile, bastando una semplice aspettativa che non si riveli “prima facie” pretestuosa e che possa valutarsi come probabile, anche se non definitivamente accertata”).

Sempre sul piano soggettivo, va annoverato il cd consilium fraudis, ossia l’intento frodatorio e dunque la consapevolezza del carattere pregiudizievole dell’atto; tale requisito si atteggia diversamente a seconda che l’atto sia a titolo gratuito, senza che il terzo abbia sopportato alcun sacrificio, ovvero a titolo oneroso; nel primo caso il consilium fraudis dovrà sussistere solo in capo al debitore, mentre, nel secondo, si richiede anche l’intento fraudolento del terzo.

Non è necessario, ai fini dell’esperimento dell’azione revocatoria, che il credito sia sorto anteriormente all’atto dispositivo, dovendo tuttavia sussistere al momento della proposizione della domanda (così Cass., n. 2347/2019), con la precisazione che il requisito dell’anteriorità va riscontrato con riferimento al momento in cui il credito è sorto e non a quello successivo in cui viene accertato giudizialmente (in questo senso, ex multis, Cass., n. 23326/2018; Cass., n. 17356/2011; Cass., n. 2748/2005).

In tale ipotesi, peraltro, l’art. 2901 c.c. prevede, per così dire, un rafforzamento del presupposto soggettivo.

Invero, ove si tratti di atto a titolo gratuito, è necessario che lo stesso sia stato dolosamente preordinato al fine di pregiudicare la soddisfazione del credito e quindi che il soggetto abbia contratto il debito con l’intenzione di rendersi insolvente; nel caso di atto a titolo oneroso, ancora una volta è chiamato in causa il terzo avente causa del debitore, essendo richiesta la partecipatio fraudis, cioè la sua compartecipazione alla dolosa preordinazione (cfr. Cass., n. 1286/2019).

Passando all’esame dei presupposti oggettivi, viene in evidenza il cd eventus damni, da intendere come “pregiudizio alle ragioni del creditore, tale da determinare l’insufficienza dei beni del debitore ad offrire la necessaria garanzia patrimoniale” (in questi termini, si veda Cass., n. 3538/2019, che quanto al profilo temporale dell’accertamento fa riferimento al momento “in cui viene compiuto l’atto di disposizione dedotto in giudizio ed in cui può apprezzarsi se il patrimonio residuo del debitore sia tale da soddisfare le ragioni del creditore, restando, invece, assolutamente irrilevanti, al fine anzidetto, le successive vicende patrimoniali del debitore, non collegate direttamente all’atto di disposizione”).

Quanto ai soggetti passivamente legittimati, accanto al debitore deve annoverarsi anche il terzo avente causa, beneficiario dell’atto dispositivo del patrimonio.

Venendo al caso sub iudice, parte attrice ha agito per la revocatoria dell’atto costitutivo del fondo patrimoniale posto in essere dai coniugi convenuti in giudizio che, secondo l’indirizzo consolidato della giurisprudenza di legittimità, è assoggettabile alla revocabilità di cui all’art. 2901 c.c..

Invero, “il fondo patrimoniale non costituisce adempimento ad un dovere giuridico perché non è obbligatorio per legge, ma configura un atto a titolo gratuito, suscettibile di revocatoria” (cfr. Cass., n. 26223/14).

Ciò chiarito, va a questo punto dato conto dell’infondatezza dell’eccezione mossa dai convenuti in relazione al difetto di legittimazione passiva di (…), stante la sua estraneità al rapporto debitorio.

Deve, a tale riguardo, evidenziarsi che “nel giudizio promosso dal creditore personale di uno dei coniugi per la declaratoria di inefficacia dell’atto di costituzione di un fondo patrimoniale stipulato da entrambi i coniugi, sussiste litisconsorzio necessario del coniuge non debitore, ancorché non sia neppure proprietario dei beni costituiti nel fondo stesso, in quanto beneficiario dei relativi frutti, destinati a soddisfare i bisogni della famiglia, e, quindi, destinatario degli eventuali esiti pregiudizievoli conseguenti all’accoglimento della domanda revocatoria” (così, Cass., n. 19330/2017).

Ed ancora, come ribadito dalla giurisprudenza più recente, “la natura reale del vincolo di destinazione impresso dalla sua costituzione in vista del soddisfacimento dei bisogni della famiglia e la conseguente necessità che la sentenza faccia stato nei confronti di tutti coloro per i quali il fondo è stato costituito comportano che, nel relativo giudizio per la dichiarazione della sua inefficacia, la legittimazione passiva va riconosciuta ad entrambi i coniugi, anche se l’atto costitutivo sia stato stipulato da uno solo di essi, spettando ad entrambi, ai sensi dell’art. 168 c.c., la proprietà dei beni che costituiscono oggetto della convenzione, salvo che sia diversamente stabilito nell’atto costitutivo, con la precisazione che anche nell’ipotesi in cui la costituzione del fondo non comporti un effetto traslativo, essendosi il coniuge (o il terzo costituente) riservato la proprietà dei beni, è configurabile un interesse del coniuge non proprietario alla partecipazione al giudizio, in quanto beneficiario dei relativi frutti, destinati a soddisfare i bisogni della famiglia (cfr. Cass., n. 5768/2022).

Ciò posto, la domanda proposta da (…) S.p.A. a mezzo della mandataria va accolta, sussistendo nel caso di specie i presupposti applicativi dell’actio pauliana.

Deve, invero, ritenersi provata la qualifica di debitori degli odierni convenuti, non cogliendo nel segno i rilievi inerenti l’incertezza del credito vantato nei confronti della banca; si è, infatti, già evidenziato che “ai fini dell’esperibilità dell’azione revocatoria ordinaria non è necessario che il creditore sia titolare di un credito certo, liquido ed esigibile, bastando una semplice aspettativa che non si riveli “prima facie” pretestuosa e che possa valutarsi come probabile, anche se non definitivamente accertata” (cfr, ex multis, Cass., n. 11755/2018).

Dirimente, per ciò che qui rileva, è l’indirizzo interpretativo di legittimità secondo il quale “poiché anche il credito eventuale, in veste di credito litigioso, è idoneo a determinare – sia che si tratti di un credito di fonte contrattuale oggetto di contestazione giudiziale in separato giudizio, sia che si tratti di credito risarcitorio da fatto illecito – l’insorgere della qualità di creditore che abilita all’esperimento dell’azione revocatoria, ai sensi dell’art. 2901 c.c., avverso l’atto di disposizione compiuto dal debitore, il giudizio promosso con l’indicata azione non è soggetto a sospensione necessaria a norma dell’art. 295 c.p.c., per il caso di pendenza di controversia avente ad oggetto l’accertamento del credito per la cui conservazione è stata proposta la domanda revocatoria, in quanto la definizione del giudizio sull’accertamento del credito non costituisce l’indispensabile antecedente logico – giuridico della pronuncia sulla domanda revocatoria, essendo d’altra parte da escludere l’eventualità di un conflitto di giudicati tra la sentenza che, a tutela dell’allegato credito litigioso, dichiari inefficace l’atto di disposizione e la sentenza negativa sull’esistenza del credito” (Cass., n. 11573/2013).

Tale principio di diritto non fa altro che confermare la natura meramente conservativa e non anche recuperatoria dell’azione intrapresa da parte attrice, che ha indotto la stessa giurisprudenza ad accordare la tutela in oggetto anche nell’ipotesi dell’esistenza di una mera ragione di credito o di un credito meramente eventuale, nozione nella quale rientra il credito in contestazione, cioè quello litigioso (cfr., ex multis, Cass., n. 12975/2020; Cass., n. 4212/2020; Cass., n. 1893/2012).

Pera altro verso, va detto che, essendo la costituzione del fondo patrimoniale un atto a titolo gratuito idoneo ad incidere riduttivamente sulla garanzia generica dei creditori di cui all’art. 2740 c.c., è indubbio che – ove sussistano tutti i presupposti di accoglimento dell’azione promossa (credito verso il debitore, atto di disposizione patrimoniale a titolo gratuito successivo all’insorgenza di tale credito, “eventus damni” e “consilium fraudis”, ossia la cd “scientia damni” da parte del debitore) – la stessa vada revocata ex art. 2901 c.c. nei confronti del creditore procedente, in quanto idonea a rendere i beni conferiti aggredibili solo alle determinate condizioni previste dall’art. 170 c.c.. Il debitore deve, invero, ritenersi, anche ex art. 2729 c.c., pienamente consapevole di assottigliare con la disposizione patrimoniale in questione la garanzia costituita dai suoi beni, rendendo più difficoltosa la possibilità per il creditore di vedere soddisfatte le proprie ragioni (cfr., in argomento, anche Cass., S.U., n. 3406(1975).

Peraltro, nell’ipotesi di fideiussione prestata a garanzia di apertura di credito – come nella fattispecie per cui è causa – , la giurisprudenza ha chiarito che “prestata fideiussione in relazione alle future obbligazioni del debitore principale connesse a un’apertura di credito, gli atti dispositivi del fideiussore successivi all’apertura di credito e alla prestazione della fideiussione, se compiuti in pregiudizio delle ragioni del creditore, sono soggetti alla predetta azione, ai sensi dell’art. 2901 c.c., n. 1, prima parte, in base al solo requisito soggettivo della consapevolezza di arrecare pregiudizio alle ragioni del creditore (c.d. scientia damni) e al fattore oggettivo dell’avvenuto accreditamento.

Ciò in quanto l’insorgenza del credito va apprezzata con riferimento al momento dell’accreditamento e non a quello, eventualmente successivo, dell’effettivo prelievo da parte del debitore principale della somma messa a sua disposizione (confr. Cass. civ. 15 febbraio 2011, n. 3676; Cass. civ. 29 gennaio 2010, n. 2066; Cass. civ. 9 aprile 2009, n. 8680)” (in questi termini, Cass., n. 22878/2012; Cass., n. 10522/2020; Cass., n. 1414/2023: “In tema di azione revocatoria ordinaria, il credito derivante da un contratto di apertura di credito regolata in conto corrente è qualificabile quale credito litigioso, ai fini della valutazione dell’anteriorità rispetto ad atti dispositivi effettuati dal correntista, dal momento in cui la banca accredita sul conto la somma messa a disposizione e non da quando l’obbligo di restituzione diviene esigibile”).

Ad avviso di chi giudica l’attrice ha, inoltre, dimostrato l’anteriorità dell’insorgenza dei crediti, indipendentemente dal loro accertamento, rispetto all’atto di disposizione sopra considerato.

Ed infatti, la costituzione del fondo patrimoniale è avvenuta in data 27.11.2012, mentre il rapporto di credito in favore della (…) S.r.l. e la prestazione della fideiussione da parte di (…) sono sorti antecedentemente, come risulta dalla documentazione in atti, a nulla rilevando che la (…) ha comunicato solo in data successiva, ossia con raccomandata del 18.4.2013, il recesso dai due contratti di conto corrente e la risoluzione del mutuo chirografario (cfr. memoria ex art. 183, co VI, n. 2, c.p.c. dell’istituto di credito e relativi allegati).

Va, poi, affermata la configurabilità dell’intento frodatorio e dunque la consapevolezza del carattere pregiudizievole dell’atto che, trattandosi di atto a titolo gratuito, deve sussistere solo in capo al debitore.

Ebbene, la circostanza che il fabbricato oggetto della costituzione del fondo patrimoniale fosse l’unico bene di proprietà del debitore – come emerge dalla documentazione ipotecaria in atti (cfr. all. n. 7 alla memoria 183, co VI, n. 2, c.p.c. dell’attrice), consente di affermare la sussistenza dello stato psicologico rilevante ai fini della declaratoria di inefficacia dell’atto.

A ciò si aggiunga che, dagli atti di causa, è emerso che (…) s.r.l., amministrata da (…) – il quale ha peraltro assunto la veste di garante in relazione alle obbligazioni della società – ha subito un primo protesto il 20.11.2012, il secondo per altro titolo in pari data, il terzo il 4.12.2012, e via via fino al ventitreesimo del 12.6.2014 (cfr. visura (…) del 2.3.2017 allegata alla memoria ex art. 183, co VI, n. 2, c.p.c. dell’attrice).

Ed ancora, l’estratto analitico del mutuo chirografario evidenzia il (quasi) regolare rispetto del piano di ammortamento fino alla rata n. 20, scaduta il 30.09.2012, non risultando pagata alcuna di quelle successive.

Inoltre, il c/c n. (…), già quasi al limite del fido, non risulta movimentato a partire dal 3.7.2012 – l’importo risulterà superato poco dopo con l’addebito delle competenze -.

Del pari, il c/c n. (…), già quasi al limite del fido, non risulta movimentato a partire dal 9.11.2012 – l’importo risulterà superato poco dopo con l’addebito delle competenze -.

Ebbene, alla luce di tali circostanze, deve affermarsi che (…) era consapevole del credito vantato dalla banca attrice nei confronti della società e, quindi, del pericolo attuale (già manifestatosi) di non poter far fronte alle obbligazioni assunte, emergendo ictu oculi la connotazione frodatoria della destinazione al fondo patrimoniale degli unici beni immobili di sua proprietà.

Passando all’esame dei presupposti oggettivi, parte convenuta nega la sussistenza dell’eventus damni sul presupposto che l’atto dispositivo in contestazione non abbia reso più incerta o difficile la soddisfazione del credito, essendo (…) un lavoratore dipendente con contratto a tempo indeterminato (cfr. buste paga allegate alla memoriae x art. 183, co. 6, n. 2 dei convenuti) e risultando, pertanto, il credito garantito dall’intero patrimonio mobiliare dell’odierno convenuto.

Sul punto si osserva che, ai fini della configurazione del c.d. eventus damni, non è necessario che il patrimonio del debitore abbia subito una cospicua diminuzione (di tipo quantitativo) essendo, per converso, sufficiente una sua mera alterazione di carattere qualitativo.

“Secondo la giurisprudenza e la dottrina prevalenti, per la sussistenza del pregiudizio non è necessario un danno effettivo, ma è sufficiente un pericolo di danno, derivante ad esempio da una minore aggredibilità dei beni del debitore o da maggiore incertezza o difficoltà nell’esazione coattiva del credito; in particolare va rilevato che non è necessaria la sussistenza di una diminuzione quantitativa dei beni (il cui valore oggettivo può restare anche immutato) ma è sufficiente che si produca un mutamento qualitativo il quale comporti ad esempio una maggiore occultabilità dei medesimi come nel caso di sostituzione di beni immobili con beni mobili” (cfr. Cass., n. 4578/1999).

A nulla rileva, perciò, che (…) sia un lavoratore dipendente assunto a tempo indeterminato, posto che l’eventus damni sussiste non solo quando l’atto di disposizione provochi l’impossibilità dell’esecuzione, ma anche quando renda più dispendiosa o più incerta l’esazione coattiva del credito, come nel caso in esame; in sostanza deve sussistere la “pericolosità dell’atto impugnato, in termini di una possibile, quanto eventuale, infruttuosità della futura esecuzione sui beni del debitore”. (cfr., ex multis, Cass., n. 26310/2021).

In forza delle argomentazioni che precedono, la domanda di parte attrice va accolta, con condanna dei convenuti soccombenti, in solido tra loro, alla rifusione delle spese di lite che si liquidano in dispositivo in applicazione dei parametri di cui al D.M. n. 55 del 2014, valori prossimi ai medi, avuto riguardo all’attività difensiva svolta.

È opportuno, infine, precisare che l’intervento spiegato da (…) S.P.A., pur ammissibile, non muta i rapporti tra le parti originarie, tenuto conto del disposto dell’art. 111 c.p.c., non avendo peraltro l’interveniente domandato l’estromissione dell’istituto di credito, sulla quale in ogni caso nessuna delle parti ha dedotto alcunché.

Perciò la sentenza sarà pronunciata nei confronti della parte originaria, che assurge a sostituto processuale, pur facendo stato anche nei confronti del successore a titolo particolare (cfr. Cass., n. 8884/2000), lasciando a carico dell’interveniente le spese di lite dalla stessa anticipate.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, disattesa ogni diversa domanda eccezione e difesa:

dichiara l’inefficacia, nei confronti di (…) S.p.A. a mezzo della mandataria, dell’atto di costituzione del fondo patrimoniale concluso il 27.11.2012 da (…) e (…) (rep. (…), racc. (…), trascritto il 28.11.2012 ai nn. (…));

condanna (…) e (…), in solido tra loro, a rifondere all’attrice le spese di lite e le liquida in Euro 2.600,00, oltre iva, cpa e rimborso forfettario, come per legge;

lascia a carco di (…) S.P.A. le spese dalla medesima anticipate.

Così deciso in Termini il 20 aprile 2023.

Depositata in Cancelleria il 20 aprile 2023.

Per ulteriori approfondimenti in merito all’ azione revocatoria ordinaria di cui all’ art 2091 cc si consiglia il seguente articolo: Azione revocatoria ordinaria

Per ulteriori approfondimenti in merito all’ azione surrogatoria di cui all’ art 2900 cc si consiglia il seguente articolo: Azione surrogatoria ex art 2900 cc

 

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Avv. Umberto Davide

Fare un ottimo lavoro: questo è il mio lavoro! Su tutte, è indubbiamente, la frase, che meglio mi rappresenta. Esercitare la professione di Avvocato, costituisce per me, al tempo stesso, motivo di orgoglio, nonchè costante occasione di crescita personale, in quanto stimola costantemente le mie capacità intellettuali. Essere efficiente, concreto e soprattutto pratico, nell’affrontare le sfide professionali, offrendo e garantendo, al tempo stesso, a tutti coloro che assisto, una soluzione adatta e soprattutto sostenibile, alle questioni che mi presentano e mi affidano, questo è il mio impegno.