il messaggio di posta elettronica (cd. e-mail) costituisce un documento elettronico che contiene la rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti che, seppure privo di firma, rientra tra le riproduzioni informatiche e le rappresentazioni meccaniche di cui all’art. 2712 c.c. e, pertanto, forma piena prova dei fatti e delle cose rappresentate se colui contro il quale viene prodotto non ne disconosca la conformità ai fatti o alle cose medesime. Ebbene, l’onere di disconoscere la conformità tra l’originale di una scrittura e la copia fotostatica della stessa prodotta in giudizio, pur non implicando necessariamente l’uso di formule sacramentali, va assolto mediante una dichiarazione di chiaro e specifico contenuto che consenta di desumere da essa in modo inequivoco gli estremi della negazione della genuinità della copia, senza che possano considerarsi sufficienti, ai fini del ridimensionamento dell’efficacia probatoria, contestazioni generiche o onnicomprensivi’. In particolare, la contestazione va operata – a pena di inefficacia – in modo chiaro e circostanziato, attraverso l’indicazione specifica sia del documento che si intende contestare, sia degli aspetti per i quali si assume differisca dall’originale. Peraltro, anche ove il documento venga ritualmente disconosciuto ai sensi dell’art. 2712 c.c., diversamente dal disconoscimento di cui all’art. 215, c. 2, c.p.c. – che preclude l’utilizzazione della scrittura se non viene avanzata una istanza di verificazione avente poi esito positivo – non è precluso al giudice accertare la conformità all’originale anche attraverso altri mezzi di prova, comprese le presunzioni.

Tribunale|Terni|Civile|Sentenza|4 aprile 2023| n. 232

Data udienza 3 aprile 2023

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE ORDINARIO DI TERNI

in composizione monocratica, in persona del Giudice dott.ssa Claudia Tordo Caprioli, ha emesso ai sensi dell’art. 281 quinquies c.p.c., la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. 1902 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell’anno 2020, trattenuta in decisione all’udienza del 14.12.2022 e vertente

TRA

(…) S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Firenze, Via (…), presso lo studio dell’avv. (…), che la rappresenta e difende giusta procura in calce all’atto di citazione in opposizione;

opponente

E

(…) S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Terni, Via (…), presso lo studio dell’avv. (…), che la rappresenta e difende, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta;

opposta

OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo

CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta rassegnate per l’udienza del 14.12.2022, celebrata in modalità cartolare ai sensi dell’art. 83, co. 7, lett. h), d.l. 18/2020 ss., qui da intendersi integralmente richiamate e trascritte.

RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE

1. Con ricorso per decreto ingiuntivo depositato in data 19.6.2020 la (…) S.R.L. ricorreva dinanzi all’intestato Tribunale affinché venisse ingiunto nei confronti della (…) S.R.L. il pagamento della somma di Euro 26.700,00, quale saldo residuo delle fatture n. 86 del 30.6.2019 per Euro 195.089,37 e n. 125 del 10.10.2019 per Euro 17.593,62. A sostegno delle proprie ragioni, la ricorrente deduceva di vantare un credito maturato quale corrispettivo dei lavori svolti in favore della (…) S.R.L. tra il 10.6.2019 ed il 10.10.2019 e la cui corretta esecuzione non era mai stata contestata dalla committente, tanto che, al contrario, quest’ultima aveva provveduto al pagamento parziale delle fatture, per l’importo di Euro 185.982,99. Secondo la ricostruzione della ricorrente, il credito azionato era comprovato dall’e-mail del 15.1.2020 con cui la (…) S.R.L. aveva riconosciuto un debito residuo di Euro 35.593,62 e contestualmente proposto un piano di rientro rateizzato. Ulteriore elemento di prova a sostegno della pretesa era il fatto che, alla scadenza pattuita, la committente aveva eseguito un bonifico di Euro 8.893,62, così che residuava solo il credito azionato, pari ad Euro 26.700,00.

In data 19.7.2020 il Tribunale di Terni emetteva il decreto ingiuntivo n. 383/2020, che veniva notificato all’ingiunta il successivo 31.7.2020.

Con atto di opposizione tempestivamente notificato il 9.10.2020, la (…) S.R.L. chiedeva all’intestato Tribunale: (a) in via principale, di accertare l’inadempimento contrattuale della (…) S.R.L., per aver realizzato le opere non a regola d’arte e di condannarla ad eliminare, a proprie spese, i vizi ovvero, in alternativa, previo accertamento dei costi occorrenti per l’eliminazione dei vizi, dichiarare che l’opponente nulla doveva all’opposta e, per l’effetto, revocare il decreto ingiuntivo opposto; (b) sempre nel merito, in accoglimento dell’eccezione ex art. 1460 c.c., revocare in tutto o in parte il decreto ingiuntivo opposto; (c) in via subordinata, dichiarare l’incolpevole inadempimento dell’opponente ex art. 91 del D.L. n. 18/2020; (d) in ogni caso, condannare l’opposta al pagamento delle spese di giudizio.

A sostegno delle rassegnate conclusioni, la (…) S.R.L. deduceva la non debenza del credito opposto in ragione: i) dell’operatività della garanzia per vizi dell’opera disciplinata all’art. 1667 c.c.; ii) dell’eccezione di inesatto adempimento della prestazione erogata dall’opposta ai sensi dell’art. 1460 c.c.; iii) del disconoscimento dell’e-mail contenente il riconoscimento di debito; iv) dell’assenza di qualsiasi responsabilità nell’inadempimento, dovuto a causa di forza maggiore ai sensi dell’art. 91 del D.L. n. 18/2020.

Con comparsa depositata il 9.3.2021 si costituiva in giudizio la (…) S.R.L., chiedendo al Tribunale di rigettare l’opposizione avversaria per infondatezza, con conferma del decreto ingiuntivo opposto e vittoria delle spese di lite.

A sostegno delle proprie ragioni l’opposta evidenziava che le fatture portanti il credito azionato non erano mai state contestate, tanto che l’opponente aveva pagato buona parte del compenso pattuito. Quanto ai vizi, segnalava di non aver mai ricevuto alcuna contestazione dall’opponente, se non una segnalazione relativa a delle imperfezioni che erano state prontamente ripristinate in fase esecutiva e prima di avviare il procedimento monitorio. Per tale motivo denunciava la pretestuosità dell’eccezione d’inadempimento e la carenza di buona fede dell’ingiunta, affermando di aver esattamente adempiuto la propria obbligazione.

Contestava la ritualità del disconoscimento operato dall’opponente, oltre che l’assenza di valido fondamento, anche in ragion del fatto che pagando la prima rata, la debitrice aveva confermato il contenuto della missiva disconosciuta. Deduceva che, in ogni caso, all’esito del collaudo, la (…) S.R.L. aveva già trattenuto una somma pari a circa Euro 9.000,00 a titolo di garanzia per i difetti originariamente riscontrati e che tale importo non era stato conteggiato nel credito azionato. Con ordinanza del 31.3.2021 veniva concessa la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto. La causa veniva istruita documentalmente e a mezzo prova testimoniale. All’udienza del 14.12.2022, svoltasi in modalità cartolare ai sensi dell’art. 83, co. 7, lett. h), d.l. 18/2020 ss., il giudice tratteneva la causa in decisione sulle conclusioni precisate dalle parti con le rispettive note di trattazione scritta, assegnando i termini di cui all’art. 190, co. 1, c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e delle memorie di replica, decorrenti dalla comunicazione del verbale d’udienza datata 15.12.2022.

2. L’opposizione non merita accoglimento per i motivi di seguito illustrati.

2.1. Prima di esaminare il merito, è opportuno chiarire quale sia il compendio probatorio utilizzabile ai fini della decisione.

L’opponente ha disconosciuto il documento 5 allegato al fascicolo monitorio – riprodotto nell’allegato B5 alla comparsa – e, precisamente, ne ha disconosciuto ‘”formalmente l’autenticità, nonché la conformità del documento (…) all’originale informatico ed al suo contenuto” (cfr. pag. 6 citazione).

Sul tema, merita condivisione l’indirizzo giurisprudenziale secondo cui “il messaggio di posta elettronica (cd. e-mail) costituisce un documento elettronico che contiene la rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti che, seppure privo di firma, rientra tra le riproduzioni informatiche e le rappresentazioni meccaniche di cui all’art. 2712 c.c. e, pertanto, forma piena prova dei fatti e delle cose rappresentate se colui contro il quale viene prodotto non ne disconosca a conformità ai fatti o alle cose medesime” (così in Cass. n. 11606/2018; conf. Cass. n. 19155/2019). Ebbene, “l’onere di disconoscere la conformità tra l’originale di una scrittura e la copia fotostatica della stessa prodotta in giudizio, pur non implicando necessariamente l’uso di formule sacramentali, va assolto mediante una dichiarazione di chiaro e specifico contenuto che consenta di desumere da essa in modo inequivoco gli estremi della negazione della genuinità della copia, senza che possano considerarsi sufficienti, ai fini del ridimensionamento dell’efficacia probatoria, contestazioni generiche o onnicomprensivi’ (cfr. Cass. n. 28096/2009, conf. Cass. n. 14416/2013).

In particolare, la contestazione “va operata – a pena di inefficacia – in modo chiaro e circostanziato, attraverso l’indicazione specifica sia del documento che si intende contestare, sia degli aspetti per i quali si assume differisca dall’originale” (così in Cass. n. 7175/2014; conf. Cass. n. 7105/2016).

Peraltro, anche ove il documento venga ritualmente disconosciuto ai sensi dell’art. 2712 c.c., diversamente dal disconoscimento di cui all’art. 215, c. 2, c.p.c. – che preclude l’utilizzazione della scrittura se non viene avanzata una istanza di verificazione avente poi esito positivo – non è precluso al giudice accertare la conformità all’originale anche attraverso altri mezzi di prova, comprese le presunzioni (cfr. Cass. n. 3122/2015).

Nondimeno, alla stregua dei parametri esegetici richiamati, il disconoscimento operato dall’opponente, in quanto privo di un’esatta indicazione degli aspetti per i quali si assume differisca dall’originale, risulta irritualmente formulato e, come tale, inefficace.

Conseguentemente, il documento sub. 5 allegato al fascicolo monitorio risulta pienamente utilizzabile ai fini della decisione e riferibile all’opponente.

2.2. Chiarito ciò, va ricordato che l’art. 1665 c.c., pur non enunciando la nozione di accettazione tacita dell’opera, indica i fatti e i comportamenti dai quali deve presumersi la sussistenza dell’accettazione da parte del committente. Al comma 4 prevede come presupposto dell’accettazione tacita la consegna dell’opera al committente e, come fatto concludente, la ricezione senza riserve da parte di quest’ultimo, anche se non si è proceduto alla verifica dell’opera (cfr. Cass. n. 4021/2023). Invero, il comma 3 qualifica la verifica come un onere del committente, nel senso che se quest’ultimo non vi provvede si attiva un meccanismo di silenzio-assenso per cui l’opera si considera accettata.

L’accettazione dell’opera assume rilievo dirimente poiché libera l’appaltatore dalla responsabilità per vizi palesi e riconoscibili, che il committente deve far valere in sede di verifica o collaudo (cfr. Cass. n. 11/2019).

L’accettazione dell’opera segna il discrimen anche ai fini della distribuzione dell’onere della prova: finché l’opera non è stata (espressamente o tacitamente) accettata, al committente è sufficiente la mera allegazione dei vizi, gravando sull’appaltatore l’onere di provare di aver eseguito l’opera conformemente al contratto e alle regole dell’arte, mentre, dopo l’accettazione, spetta al committente dimostrare l’esistenza dei vizi e delle conseguenze dannose lamentate (cfr. Cass. n. 19146/2013).

Chiarita l’importanza dell’accettazione dell’opera, possono ravvisarsene i presupposti quando il committente prende in consegna l’opera e paga all’appaltatore il relativo prezzo (così in Cass. n. 19019/2017 e, più di recente, Cass. n. 10452/2020). Ciò in quanto “l’accettazione dell’opera che, ai sensi dell’art. 1665 c.c., si verifica quando il committente tralasci di procedere alla verifica senza giusti motivi o non ne comunichi il risultato entro breve termine (comma 3), oppure riceva la consegna dell’opera senza riserve (comma 4), si distingue sia dalla verifica che dal collaudo perché la prima si risolve nelle attività materiali di accertamento della qualità dell’opera e il secondo consiste nel successivo giudizio sull’opera stessa; l’accettazione, invece, è un atto negoziale che esige che il committente esprima, anche per “facta concludentia” il gradimento dell’opera stessa” (cfr. Cass. n. 4051/2016).

2.3. Così ricostruito il quadro esegetico di riferimento, si rende opportuno ricostruire il rapporto negoziale intercorso tra le parti.

Rientra tra i fatti non specificamente contestati ai sensi dell’art. 115 c.p.c. che le parti abbiano stipulato un contratto di subappalto di lavori che la (…) S.R.L. si era impegnata ad eseguire presso il cantiere “Pam” sito in Bologna, Via (…) nell’interesse dell’opponente.

In particolare, la prestazione cui l’opposta si era obbligata consisteva nella fornitura e posa in opera di facciate e serramenti in alluminio per interni: una “sottostruttura in acciaio realizzata con profili sezione 120x30x3, zincato a caldo e verniciato a polveri poliestere con cottura a forno 180°/200°, completi di staffe di attacco superiori e bulloneria in acciaio zincato, tasselli ad espansione per fissaggio su cordolo/pannello in c.a.” ed i serramenti elencati nella fattura n. 86/2019 (cfr. fascicolo monitorio). Il tutto trova conferma documentale nel contratto subappalto sottoscritto dalle parti in data 20.4.2019 (cfr. all. 3 citazione). Anzitutto, è indubbio che l’opera sia stata consegnata alla committente (cfr. all. 5 citazione). In secondo luogo, dal compendio probatorio acquisito – e di seguito esaminato – deve affermarsi che la (…) S.R.L. aveva anche accettato l’opera.

A seguito della comunicazione del 17.12.2019 (cfr. all. 5 citazione), in data 23.1.2020 l’odierna opponente, in persona del suo direttore amministrativo, evidenziava di aver eseguito delle “ritenute a garanzia” per “i problemi lamentati dal ns. Geom. (…)” – ritenute che l’opposta quantificava in Euro 9.688,43 – proponendo il pagamento del residuo importo di Euro 35.593,62 in quattro rate mensili, con scadenza tra febbraio 2020 e maggio 2020 (cfr. all. B5 comparsa di costituzione).

Rientra, inoltre, tra i fatti non specificamente contestati, ai sensi e per gli effetti dell’art. 115 c.p.c., l’avvenuto pagamento della prima rata, pari ad Euro 8.893,62, nel termine stabilito (29.2.2020). Ebbene, è evidente che l’opponente, abbia così espresso il complessivo gradimento dell’opera, al netto dei difetti in precedenza lamentati e di cui aveva già tenuto conto in sede di quantificazione del prezzo residuo che intendeva versare (“alcune Vs. lavorazioni necessitano di sistemazioni varie e (…) per queste ha sollecitato numerose volte il Vs. intervento senza ricevere risposte. Alla luce di ciò riteniamo corretto mantenere la ns. proposta di pagamento relativamente alla somma di Euro 35.593,62= e rimandare la definitone delle modalità di pagamento delle trattenute.” – così in all. B5 comparsa di costituzione).

Sussistono, quindi, i presupposti per ritenere che l’opera era stata accettata dalla committente, con ogni conseguenza in termini di distribuzione dell’onere probatorio nella garanzia per vizi. A tal riguardo, va preliminarmente osservato che non risultano eccepiti vizi diversi da quelli per i quali l’opponente aveva eseguito le già menzionate “ritenute” (cfr. all. B5 e C comparsa di costituzione). Alla luce di questa premessa, va considerato che l’opposta aveva tenuto conto delle menzionate contestazioni, azionando solo il credito residuo, ossia al netto delle “ritenute” e della prima rata già corrisposta dall’opponente. In secondo luogo, va osservato che dalle risultanze probatorie acquisite (cfr. all. 5 comparsa di costituzione) i vizi di funzionamento del nottolino delle porte interne dei bagni sembrano esser stati eliminati.

Emerge, infatti, che ad ottobre 2019, all’esito del collaudo provvisorio, la (…) S.R.L. aveva mosso delle prime contestazioni nei confronti della (…) S.R.L. inerenti difetti di funzionamento di alcune maniglie e la mancata regolazione degli scorrevoli (cfr. all. 4 citazione), giustificando, sulla scorta di tali vizi, il mancato pagamento dell’intero corrispettivo dovuto e reputando come inesigibile parte del prezzo, per circa Euro 9.000,00. Tuttavia, con successiva e-mail del 17.12.2019, risulta che l’opponente, all’esito di un sopralluogo, aveva circoscritto i vizi caratterizzanti l’opera al solo inesatto funzionamento del meccanismo “libero/occupato” del nottolino della porta dei bagni, in quanto non allineato al meccanismo di chiusura ed apertura della serratura (cfr. all. 5 citazione).

La circostanza appare confermata anche dal teste escusso all’udienza del 20.4.2021, (…), il quale ha riferito che l’unica contestazione di cui era a conoscenza riguardava, infatti, il colore libero/occupato del nottolino della serratura della porta del bagno (cfr. verb. ud. 20.4.2021). Diversamente da quanto prospettato dall’opponente in sede di comparsa conclusionale, non può esser messa in discussione l’attendibilità del teste per il sol fatto di aver riferito, in un primo momento, di esser “titolare e dipendente della (…) s.r.l..”, avendo poi opportunamente precisato di essere “un lavoratore subordinato alle dipendente della società opposta da luglio 2017′ deputato alla gestione operativa della società, ma di non esserne amministratore, giacché tale ruolo era rivestito da (…). Del resto, anche la convergenza degli elementi probatori sinora esaminati destituisce di fondamento le generiche contestazioni in merito all’attendibilità della deposizione e ad un potenziale ed astratto conflitto d’interessi del testimone.

Come accennato, l’opposta ha contestato la persistenza dei vizi denunciati, avendo provveduto al ripristino. A sostegno dell’assunto, ha depositato anche una conversazione datata 27.1.2020 relativa ad un intervento di lavori eseguito a Bologna (cfr. all. C comparsa) che asserisce esser intercorsa con l’opponente. Si noti che quest’ultima non ha contestato la riferibilità di detta conversazione a sé medesima. Del resto, anche tale circostanza appare confermata dalla deposizione del teste (…), il quale ha riferito che la (…) S.R.L. aveva provveduto alla sostituzione della serratura, risolvendo le criticità segnalate dall’odierna opponente (cfr. verb. ud. 20.4.2021). Per tutti i motivi suesposti, deve affermarsi che la (…) S.R.L. non abbia dato prova dell’attuale esistenza dei vizi originariamente denunciati.

2.3. Anche l’eccezione di inadempimento sollevata dall’opponente risulta immeritevole di accoglimento. Anche accedendo alla ricostruzione dell’opponente in ordine alla sussistenza dei vizi in questione, il censurato inadempimento non integrerebbe gli estremi di un fatto impeditivo della pretesa creditoria azionata dalla (…) S.R.L..

Invero, nei contratti con prestazioni corrispettive, quando una parte giustifica la propria inadempienza con l’inadempimento dell’altra ai sensi dell’art. 1460 c.c. occorre procedere ad una valutazione comparativa del comportamento dei contraenti, con riferimento non solo al dato cronologico delle rispettive inadempienze, ma anche al rapporto di proporzionalità delle stesse rispetto alla funzione economico-sociale del contratto.

Ciò implica che quando l’inadempimento di una parte non è grave, il rifiuto della controparte di adempiere la propria obbligazione non è sorretto da buona fede (cfr. C.d.A. Milano del 16.9.2022 e nella giurisprudenza di legittimità Cass. n. 22626/2016; Cass. n. 4565/1990; Cass. n. 3371/1988). In assenza di proporzionalità – come nel caso di specie – l’eccezione d’inadempimento non sarebbe, comunque, legittimamente sollevata (cfr. Cass. n. 8760/2019). In aggiunta, a tali fini, la contestazione dell’inadempimento deve essere tempestiva, in modo tale da non determinare un pregiudizio irreparabile alla controparte, che deve essere in grado di assumere le iniziative opportune per salvaguardare l’interesse o l’utilità perseguita con l’attuazione del contratto (cfr. Cass. n. 26973/2017).

Applicando tali principi al caso di specie, va ricordato che l’imperfetto funzionamento del nottolino delle serrature e degli scorrevoli risulta aver già dato luogo alla mancata corresponsione di una parte del prezzo dovuto, pari a circa Euro 9.000,00. Pertanto, in assenza di ulteriori vizi denunciati dalla committente – sia in fase stragiudiziale, sia nella presente sede giudiziale – la prestazione assunta dalla (…) S.R.L. con il contratto di subappalto de quo non può dirsi inadempiuta. Ad ogni buon conto, gli unici vizi denunciati – al di là di ogni valutazione (già svolta) in merito alla loro odierna persistenza – non appaiono idonei ad impedire il pagamento del prezzo residuo pari ad Euro 26.700,00 per difetto di proporzionalità.

2.4. Infine, va esaminato l’invocato art. 91 del D.L. n. 18/2020, a mente del quale “il rispetto delle misure di contenimento di cui presente decreto è sempre valutata ai fini dell’esclusione, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1218 e 1223 c.c., della responsabilità del debitore, anche relativamente all’applicazione di eventuali decadenze o penali connesse a ritardati o omessi adempimenti’ e che, quindi, riconosce al giudice il potere di valutare la responsabilità del debitore in relazione alla pandemia da Covid-19.

In merito alla portata della disposizione si possono ricostruire due diverse chiavi di lettura. Secondo una prima, le obbligazioni pecuniarie – quale quella per cui la (…) S.R.L. chiede la condanna all’adempimento – non rientrano nel perimetro della norma, poiché non si estinguono per impossibilità sopravvenuta della prestazione.

E’ principio noto che l’impossibilità che rileva ai fini dell’estinzione dell’obbligazione ai sensi dell’art. 1256 c.c. è solo quella assoluta, che non si identifica con una semplice difficoltà di adempiere. Tale impossibilità avrebbe dovuto consistere in un impedimento obiettivo e assoluto, tale da non poter essere rimosso, riferito alla prestazione contrattuale in sé e per sé considerata. Invece, è sempre possibile reperire denaro, data la sua convertibilità in tutti i beni presenti e futuri. Secondo la giurisprudenza di merito, quindi, “la difficoltà finanziaria del debitore – anche se generata dalla pandemia da covid 19 – non può assurgere a causa di giustificazione o estinzione dell’obbligazione pecuniaria” (così in Trib. Roma del 7.4.2022 n. 5950).

Anche aderendo ad un’interpretazione meno restrittiva della norma invocata dall’opponente, l’eccezione non appare fondata.

Va, infatti, osservato che detta previsione non giustifica determina l’estinzione dell’obbligazione, né esenta il debitore dall’adempimento, rendendo la prestazione inesigibile. Piuttosto, essa incide sull’obbligo del debitore inadempiente di risarcire il danno causato dal proprio tardivo o mancato adempimento, ma non lo libera dagli obblighi contrattuali assunti (cfr. C.d.A. Bologna n. 1118 del 18.4.2022). Il giudice non può discrezionalmente ritenere la prestazione inesigibile: la norma assolve solo la funzione di restringere la portata risarcitoria dell’inadempimento ove sussista un nesso causale tra quest’ultimo e la situazione emergenziale da Covid-19 ovvero imporre al giudice di tenere conto anche delle cause che hanno determinato l’inadempimento in sede di valutazione della sua gravità ai sensi dell’art. 1455 c.c. (cfr. C.d.A. Bologna citata).

In conclusione, la presenza di misure di contenimento nel periodo emergenziale non vale ad escludere la responsabilità della debitrice nell’inadempimento di una prestazione pecuniaria e, in aggiunta, va opportunamente valorizzato il fatto che l’opposta si è limitata a chiedere la condanna della (…) S.R.L. all’adempimento dell’obbligazione pecuniaria assunta, e non il risarcimento danni o la risoluzione del negozio.

Per tutti i motivi suesposti, l’opposizione promossa dalla (…) S.R.L. deve essere respinta, con conseguente conferma del decreto ingiuntivo n. 383/2020, già dichiarato provvisoriamente esecutivo.

3. Infine, va dato atto che non paiono sussistere i presupposti per una condanna dell’opponente per lite temeraria ai sensi dell’art. 96 c.p.c..

Invero, la semplice prospettazione di tesi giuridiche errate non integra un comportamento sleale e fraudolento, tale da comportare trasgressione del dovere di lealtà e probità, rilevante ai fini della condanna al risarcimento dei danni per responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c., salvo che la parte interessata non deduca e dimostri nell’indicato comportamento la ricorrenza di dolo o colpa grave, nel senso della consapevolezza o dell’ignoranza derivante dal mancato uso di un minimo di diligenza, dell’infondatezza delle suddette tesi (cfr. Cass. n. 15629/2010).

4. Le spese di lite del presente giudizio seguono la regola della soccombenza ai sensi dell’art. 91 c.p.c. e sono liquidate in dispositivo, tenuto conto degli importi di cui alla tabella allegata al D.M. 55/2014, come aggiornata dal D.M. n. 147/2022, in base al valore della controversia determinato ai sensi dell’art. 5 del citato D.M. e, quindi, compreso tra Euro 26.001 ed Euro 52.000, fatta applicazione dei parametri minimi per le fasi di studio, introduttiva e decisionale, stante la ridotta complessità delle questioni giuridiche trattate, e dei parametri medi per la fase istruttoria, considerata l’assunzione di prove costituende.

P.Q.M.

Il Tribunale di Terni, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni altra difesa, eccezione ed istanza disattesa e/o assorbita, così provvede:

– rigetta l’opposizione e, per l’effetto, conferma il decreto ingiuntivo opposto;

– condanna la (…) S.R.L. alla refusione in favore della (…) S.R.L. delle spese processuali anche del giudizio di opposizione, liquidate in Euro 4.712,00 per compensi, oltre spese forfettarie (15%), CPA e IVA se dovuta.

Così deciso in data 3 aprile 2023.

Depositata in Cancelleria il 4 aprile 2023.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Avv. Umberto Davide

Fare un ottimo lavoro: questo è il mio lavoro! Su tutte, è indubbiamente, la frase, che meglio mi rappresenta. Esercitare la professione di Avvocato, costituisce per me, al tempo stesso, motivo di orgoglio, nonchè costante occasione di crescita personale, in quanto stimola costantemente le mie capacità intellettuali. Essere efficiente, concreto e soprattutto pratico, nell’affrontare le sfide professionali, offrendo e garantendo, al tempo stesso, a tutti coloro che assisto, una soluzione adatta e soprattutto sostenibile, alle questioni che mi presentano e mi affidano, questo è il mio impegno.