In tema di responsabilità civile per danni da cose in custodia, ove sia dedotta la responsabilità del custode per la caduta di un pedone in corrispondenza di una sconnessione o buca stradale, l’accertamento della responsabilità deve essere condotto ai sensi dell’art. 2051 c.c. e non risulta predicabile la ricorrenza del caso fortuito a fronte del mero accertamento di una condotta colposa della vittima (la quale potrà invece assumere rilevanza, ai fini della riduzione o dell’esclusione del risarcimento, ai sensi dell’art. 1227, comma 1 o 2, c.c.), richiedendosi, per l’integrazione del fortuito, che detta condotta presenti anche caratteri di imprevedibilità ed eccezionalità tali da interrompere il nesso causale tra la cosa in custodia e il danno, così da degradare la condizione della cosa al rango di mera occasione dell’evento.

Tribunale|Terni|Civile|Sentenza|27 aprile 2023| n. 271

Data udienza 24 aprile 2023

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE ORDINARIO di TERNI

SEZIONE UNICA CIVILE

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Nicla Michiorri

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1156/2021 promossa da:

(…) (C.F. (…)), con il patrocinio dell’avv. FO.MA. e dell’avv. FA.MA. ((…)) Indirizzo Telematico; , elettivamente domiciliato in presso il difensore avv. FO.MA.

ATTORE

contro

COMUNE DI TERNI (C.F. (…)), con il patrocinio dell’avv. SI.FR. e dell’avv. (…), elettivamente domiciliato in PIAZZA RIDOLFI, 1 TERNI presso il difensore avv. SI.FR.

CONVENUTO

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione depositato il 18/5/2021 , (…), rappresentata e difesa dall’avv. (…) e dall’avv. (…) , chiamava in causa il Comune di Terni chiedendo al tribunale ” Piaccia all’Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, nel merito e in via principale: accertare e dichiarare l’esclusiva responsabilità del Comune di Terni, in persona del Sindaco pro tempore, per le lesioni subite dalla signora (…) in seguito al sinistro di cui in narrativa, ai sensi dell’art. 2051 c.c. o, in via subordinata, ai sensi dell’art. 2043 c.c.; – per l’effetto , condannare il Comune di Terni, Piazza (…), a risarcire in favore della signora (…) in danni alla persona subiti a causa del sinistro per un importo pari ad Euro 22584,00 o quella somma maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria alla data del sinistro al saldo.- Con vittoria di spese e competenze di lite del presente giudizio da distrarsi in favore dei sottoscritti procuratori antistatari”. In data 21/9/2021 i costituiva il Comune di Terni , rappresentato e difeso dall’avv. (…) il quale contestando le richieste avversarie chiedeva al tribunale “Il Comune di Terni, come in epigrafe rappresentato, insiste per la reiezione, sia in rito che nel merito, della domanda, per tutti i motivi in narrativa e comunque, perché inammissibile, quanto infondata ed indimostrata”. All’udienza del 22/9/2021 il giudice concedeva i termini ex 183 VI comma c.p.c. e rinviava all’udienza del 19/01/2022 quando ammettendo le prove orali rinviava al 9/3/2022 . Il giudice procedeva all’escussione testimoniale nelle udienza del 9/3/2022 , del 13/4/2022, dell’11/5/2022 quando si riservava e , a scioglimento della riserva, nominava CTU il dott. Luigi Carlini e successivamente, per incompatibilità il dott . Fabio Suadoni che giurava all’udienza del 23/6/2022. All’udienza del 26/10/2022 si rinviava all’udienza del 14/12/2022 per la precisazione delle conclusioni In tale ultima udienza il giudice tratteneva la causa in decisione concedendo i termini ex 190 c.p.c..

MOTIVI

Parte attrice nell’atto introduttivo afferma che in data 27/9/2017 alle ore 10,35 passeggiava lungo il marciapiede di via G. D. V. all’altezza del numero civico 13 cadeva a terra a causa del disfacimento dell’asfalto da cui usciva un pezzo di rete elettrosaldata di centimetri 20 per 5; riportava lesioni fisiche refertate al pronto soccorso dell'(…) come ” trauma cranio- facciale. Frattura parcellare della testa del condilo mandibolare destro. Frattura composta arco medio VII costa di destra. Frattura composta arco anteriore della VI costa di sinistra come risulta dalla certificazione medica allegata con prognosi di 30 giorni clinici” e periziate dal Dott. Lu.Ca., chiedeva il risarcimento ai sensi dell’art. 2051 c.c. o, in via subordinata ex art. 2043 c.c..

Si costituiva il Comune di Terni il quale affermava che la disconnessione ” era facilmente evitabile con l’uso dell’ ordinaria prudenza e diligenza, essendo peraltro verificatosi il sinistro in orario diurno ed in perfette condizioni climatiche” e che “sconnessione si trovava al centro del marciapiede e rimaneva spazio sufficiente per aggirare l’ostacolo in modo agevole risultando liberi mt. 4.40 lato parete e mt. 3.10 lato carreggiata (come rilevato dagli agenti di PM intervenuti sul luogo del sinistro)” Sig.ra (…) risulta risiedere nelle immediate vicinanze del luogo del sinistro (Strada delle Grazie n.1/A) per cui si presume che la stessa conoscesse bene lo stato dei luoghi”.

Invocava il caso fortuito nella causazione dell’evento escludendo la responsabilità dell’ente Comune di Terni.

Nel corso dell’istruttoria venivano escussi dei testimoni.

All’udienza del 89/3/2022 (…) affermava di essersi trovata sui luoghi al momento del fatto, di non conoscere l’attrice e confermava l’avvenuta caduta , in particolare precisava riguardo al punto di caduta “”posso dire che le reti elettrosaldate non si vedevano perché avevano lo stesso colore del manto stradale cioè erano scure me ne sono accorta dopo quando ho aiutato la signora a rialzarsi”.

Affermava su capitolo 7 “è vera la circostanza posso precisare che le sanguinava il viso sullo zigomo destro , altri presenti hanno chiamato il pronto soccorso che è arrivato e ha preso la signora”. Alla stessa udienza era escusso C.S. dipendente del Comune coordinatore tecnico dell’ufficio strade il quale affermava che sulla Via G. D. V. in T., all’altezza del civico n. 13, sul marciapiedi la cui larghezza è di circa metri 7,50, non vi erano stati recenti interventi di rinnovo dell’asfalto e confermava la corrispondenza intercorsa tra l’avv. Silvi e il testimone dello stesso tenore.

Alla successiva udienza del 13/4/2022 veniva escussa (…) la quale affermava di trovarsi sul luogo al momento dei fatti affermava ” io mi trovavo sul luogo in quanto ho l’ufficio di gestioni condominiali nel civico 11 stavo uscendo dal portone con A. che è il mio datore di lavoro ” e affermava di aver visto cadere a terra l’attrice mentre passeggiava lungo il marciapiede di Via G. D. V. in T., all’altezza del numero civico 13; rispondeva positivamente sulla presenza di un disfacimento del manto stradale da cui fuoriuscivano pezzi di rete elettrosaldata precisando ” preciso che c’era del breccino di asfalto sfaldato che un po’ copriva i ferri” e precisava ulteriormente ” “posso dire che c’era del breccino come ho già detto, al momento attualmente è stata fatta una toppa di asfalto sul punto e su altri dello stesso marciapiede”. Alla stessa udienza era escusso A.R. il quale, rispondendo al capitolo 1 affermava ” è vera la circostanza io ero presente in quanto ho l’ufficio al numero 11 della via”; rispondeva positivamente al capitoli della memoria n 2 ex 183 Vi comma cpc di parte attrice e precisava che sul punto di caduta ” c’era il residuo dell’asfalto rovinato”.

Riguardo al capitolo 7 precisava “è vero presentava ferite, è stata portata acqua e ghiaccio dal bar accanto , poi la signora ci ha dato un numero di telefono di un parente che uno dei presenti ha chiamato e sono andato via quando è arrivato il parente perciò non so dire circa l’accompagnamento in ospedale”. All’udienza dell’11/5/2022 era escusso il testimone di parte attrice (…), agente della polizia locale che aveva sottoscritto il verbale, il quale affermava di essere intervenuto insieme al collega (…), confermava il verbale e riguardo alla mancanza di avvisi precisava “se non abbiamo scritto di sbarramenti o cartelli vuol dire che non c’erano e abbiamo attivato l’ufficio strade ; normalmente quando facciamo segnalazioni aspettiamo che venga il dipendete che si occupa di tali segnalazioni (sempre dipendente del Comune) su disposizione di servizio”.

Dall’istruttoria pertanto è emerso che l’attrice nel giorno e nell’ora indicata in citazione cadeva in un punto del marciapiede di Via di V. all’altezza del n 13. Nel verbale della polizia locale , allegato 1, dell’atto di citazione si legge “La signora presentava varie ferite provocate a suo dire da una caduta causata da un pezzo di rete elettrosaldata fuoriuscita dal marciapiede asfaltato. La signora P.I. veniva accompagnata al nostro arrivo in ospedale dal nipote ( sig Foddai Massimiliano). La parte del marciapiede segnalata dall’infortunata presentava il disfacimento dell’asfalto da cui fuoriusciva un pezzo di rete elettrosaldata di cm 20 per 15 circa come da foto allegata. La parte indicata dalla signora era a m. 4,40 dalla parete e a m 3,10 dal bordo del marciapiede lato carreggiata”.

Dalla descrizione fatta dalla polizia locale e dai testimoni e soprattutto dalla fotografia allegata appare che la buca si trovasse circa al centro del marciapiede (marciapiede di rilevanti dimensioni: almeno m. 4,40 più 3,10), che al suo interno fossero presenti fili di ferro posti a forma di croce trattandosi di una rete elettrosaldata. Non ha rilievo la contestazione sul fatto se fossero stati fatti interventi recenti o meno da parte del Comune visto che la foto è stata fatta a pochi minuti dal fatto oggetto di causa restando irrilevante l’eventuale successivo intervento dell’Ente Comune che ha la manutenzione delle strade.

La responsabilità dell’Ente Comune nei riguardi dei danni causati da pericoli stradali si configura come responsabilità ex 2051 c.c., Questo articolo, creando una responsabilità di tipo oggettivo, ribalta l’onere della prova previsto dall’art. 2043 c.c..

Infatti il custode, al fine di respingere le proprie responsabilità deve provare il “caso fortuito”. La Suprema Corte di Cassazione, nell’interpretazione dell’art. 2051 si è espressa con copiosa giurisprudenza. La Sez. 6 – 3 nell’ordinanza Ordinanza n. 27724 del 30/10/2018 afferma “Il criterio di imputazione della responsabilità di cui all’art. 2051 c.c. ha carattere oggettivo, essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell’attore del nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno, mentre sul custode grava l’onere della prova liberatoria del caso fortuito, inteso come fattore che, in base ai principi della regolarità o adeguatezza causale, esclude il nesso eziologico tra cosa e danno, ed è comprensivo della condotta incauta della vittima, che assume rilievo ai fini del concorso di responsabilità ai sensi dell’art. 1227, comma 1, c.c., e deve essere graduata sulla base di un accertamento in ordine alla sua effettiva incidenza causale sull’evento dannoso, che può anche essere esclusiva (ma anche Sez. 3 – , Ordinanza n. 2481 del 01/02/2018; Sez. 3)

Sempre la Suprema Corte di Cassazione con Ordinanza n. 37059 del 19/12/2022 ha precisato che “In tema di responsabilità civile per danni da cose in custodia, ove sia dedotta la responsabilità del custode per la caduta di un pedone in corrispondenza di una sconnessione o buca stradale, l’accertamento della responsabilità deve essere condotto ai sensi dell’art. 2051 c.c. e non risulta predicabile la ricorrenza del caso fortuito a fronte del mero accertamento di una condotta colposa della vittima (la quale potrà invece assumere rilevanza, ai fini della riduzione o dell’esclusione del risarcimento, ai sensi dell’art. 1227, comma 1 o 2, c.c.), richiedendosi, per l’integrazione del fortuito, che detta condotta presenti anche caratteri di imprevedibilità ed eccezionalità tali da interrompere il nesso causale tra la cosa in custodia e il danno, così da degradare la condizione della cosa al rango di mera occasione dell’evento”.

Rilevante anche il pronunciamento della Sez. 3 nell’ Ordinanza n. 2345 del 29/01/2019 “In tema di danno cagionato da cose in custodia, il giudizio sull’autonoma idoneità causale del fattore esterno estraneo alla cosa deve essere parametrato sulla natura della cosa stessa e sulla sua pericolosità; sicché, quanto meno essa è intrinsecamente pericolosa e quanto più la situazione di possibile pericolo è tale da essere prevista e superata attraverso l’adozione delle normali cautele da parte del danneggiato, tanto più influente deve considerarsi l’efficienza causale dell’imprudente condotta della vittima, fino ad interromperne il nesso tra la cosa ed il danno ed escludere, dunque, la responsabilità del custode ex art. 2051 c.c.”.

Riguardo alla presenza dell’insidia, il Comune non ha provato che si trattasse di “una repentina e imprevedibile alterazione dello stato della cosa” che avrebbe potuto avere in sé i caratteri del caso fortuito (Cassazione Sez. 3 – , Ordinanza n. 11096 del 10/06/2020) La buca sul selciato in corrispondenza della quale è avvenuta la caduta , come si vede nella foto fatta dalla polizia locale nell’allegato 1 del fascicolo di parte attrice, ha al suo interno dei fili di ferro di rete metallica elettrosaldata.

La buca si trova circa al centro del marciapiede calpestabile quindi appare visibile ma presenta , oltre alla pericolosità in sé (che potrebbe essere superata ponendo la dovuta attenzione a porci sopra il piede) una insidia ulteriore che solo con una verifica attenta poteva essere evidenziata.

Si ravvisa pertanto da un lato la mancanza di normale cautela nell’evitare la disconnessione visibile ed evitabile viste le rilevanti dimensioni del marciapiede , che connota un comportamento imprudente nella vittima, dall’altro la presenza di una efficienza causale con specificità tali da non poter porre la caduta a completa responsabilità a carico dell’attrice residuando una insidia ulteriore.

La responsabilità dell’evento va posta pertanto a carico delle parti al 50%.

Il CTU dott. Fa.Su., nella perizia depositata il 28/9/2022 ha riscontrato un periodo di inabilità temporanea biologica totale al 100% di 15 giorni ed un periodo di inabilità temporanea biologica parziale al 50% di 15 giorni e un danno biologico permanente nella misura dell’8% del totale Tutte le spese mediche documentate in atti che ammontano ad un totale di Euro 1.051,00 sono state ritenute adeguate e congrue.

Considerata l’età dell’attrice al momento dei fatti il danno biologico per invalidità permanente ammonta ad euro : Euro 9.145,19 quello per Inabilità temporanea biologica di tipo assoluto ad euro Euro 761,85, quello per Inabilità temporanea biologica parziale ad euro Euro 380,93 che con le spese mediche ammonta ad un totale di Euro 11.338,97.

P.Q.M.

Il giudice, definitivamente decidendo nella causa n. 1156/2021, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa o respinta, condanna il Comune di Terni al pagamento in favore di (…) di Euro 5669,48, al pagamento delle spese di CTU al 50%, come liquidate con separata ordinanza, e al pagamento delle spese di lite al 50% in favore degli avvocati dichiaratisi antistatari avv. (…) e dall’avv. (…) che si quantificano in Euro 919,00 per fase studio, Euro 777,00 per fase introduttiva, Euro 1680,00 per fase istruttorie ed Euro 1701,00 per fase decisoria, 15% forfetario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge.

Così deciso in Terni il 24 aprile 2023.

Depositata in Cancelleria il 27 aprile 2023.

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Avv. Umberto Davide

Fare un ottimo lavoro: questo è il mio lavoro! Su tutte, è indubbiamente, la frase, che meglio mi rappresenta. Esercitare la professione di Avvocato, costituisce per me, al tempo stesso, motivo di orgoglio, nonchè costante occasione di crescita personale, in quanto stimola costantemente le mie capacità intellettuali. Essere efficiente, concreto e soprattutto pratico, nell’affrontare le sfide professionali, offrendo e garantendo, al tempo stesso, a tutti coloro che assisto, una soluzione adatta e soprattutto sostenibile, alle questioni che mi presentano e mi affidano, questo è il mio impegno.