in tema di responsabilità conseguente a vizi o difformità dell’opera appaltata, il direttore dei lavori per conto del committente, essendo chiamato a svolgere la propria attività in situazioni involgenti l’impiego di peculiari competenze tecniche, deve utilizzare le proprie risorse intellettive ed operative per assicurare, relativamente all’opera in corso di realizzazione, il risultato che il committente-preponente si aspetta di conseguire, onde il suo comportamento deve essere valutato non con riferimento al normale concetto di diligenza, ma alla stregua della “diligentia quam in concreto”; rientrano, pertanto, nelle obbligazioni del direttore dei lavori l’accertamento della conformità sia della progressiva realizzazione dell’opera al progetto, sia delle modalità dell’esecuzione di essa al capitolato e/o alle regole della tecnica, nonché l’adozione di tutti i necessari accorgimenti tecnici volti a garantire la realizzazione dell’opera senza difetti costruttivi. Non si sottrae, dunque, a responsabilità il professionista che ometta di vigilare e di impartire le opportune disposizioni al riguardo, nonché di controllarne l’ottemperanza da parte dell’appaltatore e di riferirne al committente; in particolare l’attività del direttore dei lavori per conto del committente si concreta nell’alta sorveglianza delle opere, che, pur non richiedendo la presenza continua e giornaliera sul cantiere nè il compimento di operazioni di natura elementare, comporta comunque il controllo della realizzazione dell’opera nelle sua varie fasi e pertanto l’obbligo del professionista di verificare, attraverso periodiche visite e contatti diretti con gli organi tecnici dell’impresa, da attuarsi in relazione a ciascuna di tali fasi, se sono state osservate le regole dell’arte e la corrispondenza dei materiali impiegati.

Corte d’Appello|Milano|Sezione 4|Civile|Sentenza|22 agosto 2023| n. 2557

Data udienza 7 giugno 2023

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE D’APPELLO DI MILANO

SEZIONE IV CIVILE

composta dai magistrati

Dott. Alberto Massimo Vigorelli – Presidente

Dott. Francesco Distefano – Consigliere

Dott. Irene Lupo – Consigliere rel.

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nella causa iscritta al numero di ruolo sopra riportato promossa in grado d’Appello

da

(…) (C.F. (…) ), con il patrocinio dell’avv. MA.FA., con elezione di domicilio in VIA (…), 1 20052 MONZA, presso e nello studio dell’avv. MA.FA.

-appellante-

E

(…) S.R.L. (C.F. (…) ) con il patrocinio dell’avv. PE.FA., con elezione di domicilio in VIA (…) 20122 MILANO presso e nello studio dell’avv. PE.FA.;

-appellante –

CONDOMINIO RESIDENZA L. (C.F. (…) ) con il patrocinio dell’avv. MO.GU., con elezione di domicilio in CORSO (…) 20122 MILANO presso e nello studio dell’avv. MO.GU.

-appellata-

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione, (…) proponeva appello avverso la sentenza n. 1430/2022 del tribunale di Milano del 17-2-22 che, nella causa intentata dal (…) contro (…) srl ( committente e proprietaria-venditrice dell’immobile), (…) srl ( impresa manutentrice degli impianti condominiali), (…) ( responsabile degli impianti), (…) (Direttore Lavori), (…) (asseveratore della conformità antincendio), (…) (progettista), per ottenere il risarcimento dei danni derivanti dal mal funzionamento degli impianti termotecnici dell’edificio, accoglieva la domanda avanzata dal Condominio Residenza (…) e, per l’effetto, condannava i convenuti (…) s.r.l. e l’arch. (…) in solido al pagamento in favore di parte attrice, a titolo di risarcimento dei danni ex art. 1669 c.c. della somma di Euro 127.744,00 oltre IVA, oltre la rivalutazione monetaria con decorrenza dal 06.10.2020 e agli interessi legali da calcolarsi sui singoli scaglioni via via rivalutati dalla data del 06. 10. 2022 al saldo; 2) accertava le rispettive quote di responsabilità in misura del 70% in capo a (…) s.r.l. e in misura del 30% in capo all’arch. (…); 3) rigettava la domanda avanzata da parte attrice nei confronti degli altri convenuti; 4) rigettava ogni altra domanda; 5) condannava (…) s.r.l. e l’arch. (…), in solido, al pagamento delle spese del giudizio in favore di parte attrice in Euro 13.430,00 per compensi ed Euro 406,00 per spese, oltre il 15% per rimborso forfetario, iva e c.p.a. come per legge; 6) poneva le spese di CTU, come liquidate con decreto del 17.12.2020 a definitivo carico dei convenuti (…) s.r.l. e l’arch. (…) in solido; 7) dichiarava compensate le spese del giudizio tra parte attrice e le convenute (…) s.r.l. e (…) s.n.c.

Anche (…) proponeva distinto appello contro la medesima sentenza.

Il condominio si costituiva e chiedeva la conferma della sentenza impugnata.

La corte, disposta la riunione delle due impugnazioni, fatte precisare le conclusioni, tratteneva la causa in decisione, assegnando i termini di cui all’art. 190 c.p.c., per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il giudizio ha ad oggetto un impianto termico centralizzato, asservito al Condominio Residenza (…), ad uso riscaldamento, raffrescamento e produzione acqua calda sanitaria, costituito essenzialmente da:

– una centrale termica con generatori di calore a condensazione;

-una centrale frigorifera con gruppo frigorifero condensato ad aria;

-un impianto di produzione acqua calda sanitaria centralizzata;

– un impianto solare termico, con pannelli solari installati in copertura;

rispetto al quale il condominio lamenta plurimi vizi e difetti

Dalla CTU disposta in corso di causa, che ha richiamato il precedente ATP svolto ante causam, sono emersi numerosi malfunzionamenti degli impianti predetti che ne hanno compromesso l’utilizzo.

Come si è detto, inquadrata la fattispecie, nell’alveo dell’art. 1669 c.c. il giudice condannava (…) e l’arch. (…) in solido al risarcimento dei danni in favore del condominio.

Per motivi sistematici si esamina anzitutto l’appello di (…) che chiede la riforma della sentenza di primo grado per i seguenti motivi:

1.Errata ritenuta ricorrenza nella fattispecie dei presupposti dell’art. 1669 c.c. in quanto i difetti costruttivi degli impianti termotecnici condominiali lamentati si sostanzierebbero in difformità non incidenti sulla funzionalità né sulla durata dell’opera” e rientrerebbero nell’alveo dell’art. 1667 c.c., con conseguente maturazione dei termini di prescrizione nonché non esperibilità dell’ azione contrattuale dall’acquirente nei confronti del costruttore, ma solo dal committente nei confronti della impresa appaltatrice.

Ritiene la corte che il motivo non sia fondato.

In via generale, va rilevato che i gravi difetti di costruzione che danno luogo alla responsabilità extracontrattuale dell’appaltatore, del costruttore-venditore, nonché dei soggetti che con la loro opera abbiano contribuito alla determinazione dell’evento dannoso (Cass. n. 17874/13), prevista dall’art. 1669 c.c., azione esperibile anche dagli aventi causa del committente, non si identificano necessariamente con i fenomeni che influiscono sulla staticità, durata e conservazione dell’edificio, ma possono consistere in qualsiasi alterazione che, pur riguardando direttamente una parte dell’opera, incidano sulla struttura e funzionalità globale, menomando in modo apprezzabile il godimento dell’opera medesima, come ad esempio si verifica nel caso di infiltrazioni di acqua e di umidità per difetto di copertura dell’edificio (Cass. n. 21351/2005); inoltre, configurano gravi difetti dell’edificio a norma dell’art. 1669 c.c. anche le carenze costruttive dell’opera, da intendere anche come singola unità abitativa, che pregiudicano o menomano in modo grave il normale godimento e/o la funzionalità e/o l’abitabilità della medesima, come allorché la realizzazione è avvenuta con materiali inidonei e/o non a regola d’arte ed anche se incidenti su elementi secondari ed accessori dell’opera (quali impermeabilizzazione, rivestimenti, infissi, pavimentazione, impianti, etc.), purché tali da compromettere la sua funzionalità e l’abitabilità ed eliminabili solo con lavori di manutenzione, ancorché ordinaria, e cioè mediante opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici o che mediante opere che integrano o mantengono in efficienza gli impianti tecnologici installati (Cass. n. 8140/2004).

In sostanza, i gravi difetti che, ai sensi dell’art. 1669 c.c., fanno sorgere la responsabilità dell’appaltatore nei confronti del committente e dei suoi aventi causa consistono in quelle alterazioni che, in modo apprezzabile, riducono il godimento del bene nella sua globalità, pregiudicandone la normale utilizzazione, in relazione alla sua funzione economica e pratica e secondo la sua intrinseca natura (Cass. n. 19868/2009).

Inoltre, le Sezioni Unite hanno stabilito che l’art. 1669 c.c. è applicabile, ricorrendone tutte le altre condizioni, anche alle opere di ristrutturazione edilizia e, in genere, agli interventi manutentivi o modificativi di lunga durata su immobili preesistenti, che (rovinino o) presentino (evidente pericolo di rovina o) gravi difetti incidenti sul godimento e sulla normale utilizzazione del bene, secondo la destinazione propria di quest’ultimo (Cass. SU n. 7756/2017).

Venendo alla fattispecie sub iudice, i vizi denunciati e accertati nel corso dell’atp e poi della ctu, si sostanziano in gravi carenze e gravi difetti funzionali di tutti gli impianti termotecnici installati nonché nell’assenza e difformità della documentazione di progetto obbligatoria ai sensi di legge, sì che gli stessi non sono utilizzabili se non con interventi sostanziali di revisione completa degli impianti meccanici previa stesura di un adeguato il progetto a firma di professionista abilitato.

Tali gravi difetti rientrano a pieno titolo nell’alveo della disciplina dell’art. 1669 c.c. atteso che gravi difetti di costruzione, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1669 c.c., devono intendersi, secondo le predette coordinate interpretative, ogni deficienza o alterazione che vada ad intaccare in modo significativo tanto la funzionalità quanto la normale utilizzazione dell’opera, con conseguente inapplicabilità della disciplina di cui all’art. 1667 c.c. che contempla invece una azione contrattuale, esperibile solo dal committente e non anche dagli aventi causa del committente.

2. erronea esclusione dei termini di decadenza e prescrizione stabiliti dagli artt. 1667 e 1669 c.c., per effetto del ritenuto riconoscimento dei vizi da parte di (…) che avrebbe eseguito lavori di adeguamento strutturale.

Secondo l’appellante infatti a) l’esecuzione di tali lavori non costituisce un riconoscimento di vizi bensì l’ottemperanza alle indicazioni del ctu per l’ottenimento del certificato di prevenzione degli incendi; b) il riconoscimento dei vizi è comunque una nuova obbligazione contrattuale in capo all’appaltatore che si sia attivato per rimuovere i vizi denunciati ma non è estensibile alla posizione del costruttore/venditore, nei confronti del quale non è esercitabile l’azione contrattuale ad iniziativa della parte acquirente, non essendo intercorsi tra (…) e il Condominio rapporti contrattuali; c) gli interventi avrebbero avuto comunque ad oggetto altre strutture condominiali e non gli impianti oggetto del giudizio.

Il motivo di appello non è fondato

Il giudice ha ritenuto i vizi riconosciuti da (…) in quanto la stessa, successivamente all’ATP, è intervenuta per il ripristino dei vizi accertati e, pertanto, ha concluso che il riconoscimento dei vizi da parte della impresa appaltatrice dava luogo ad una nuova ed autonoma obbligazione, svincolata dai termini di decadenza di cui all’art.1669 c.c. e soggetta all’ordinaria prescrizione decennale, che, nella specie, non si era verificata.

La statuizione del giudice di primo grado è immune da censure in quanto conforme ai più recenti orientamenti giurisprudenziali (Cass. 2020/10342).

Infatti, la stessa appellante (…) , nella comparsa di costituzione in primo grado, afferma ” che nel 2015 si sono eseguiti a cura e spese di (…) s.r.l. gli interventi di adeguamento strutturale indicati nei paragrafi 4.3.1) adeguamento centrale termica , 4.3.3) canne fumarie, 4.3.4) areazione vani, 4.3.8) autorimesse, 4.3.9) box, 4.3.10) conformità antincendio, e 4.3.11) scia con progetto di adeguamento della centrale termica della relazione tecnica del 30 settembre 2014, e che quindi tali problematiche sono state eliminate prima dell’introduzione della causa, e proprio a seguito delle risultanze della relazione tecnica d’ufficio”.

Tuttavia, come risulta dalla Ctu, quanto effettuato da (…) dopo l’ATP non è stato risolutivo dei vizi essendo stati emendati solo in parte i vizi relativi alle difformità riscontrate in riferimento alle norme di prevenzione incendi al fine di ottenere la conformità antincendio, la quale è stata rilasciata dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Milano in data 21/07/2015.

Pertanto, deve concludersi che gli interventi di (…) non limitati alla sola conformità antincendio dei box, ma estesi alle varie problematiche riscontrate nell’atp relative agli impianti termici costituiscano un riconoscimento di vizi che generano una obbligazione risarcitoria nei confronti del condominio rispetto al quale il riconoscimento è avvenuto, soggetta all’ordinaria prescrizione decennale.

4 . Errata quantificazione dei danni risarcibili sotto due distinti profili:

a) la quantificazione dei danni corrisponde nelle conclusioni del CTU ai costi necessari per la riparazione dei difetti accertati, ed è, quindi, indicata al lordo dell’IVA, laddove i lavori non sono mai stati eseguiti, né il CONDOMINIO ha dichiarato la determinazione di farli eseguire in futuro, e si ritiene quindi che il danno risarcibile sia da quantificare attualmente al netto di IVA non dovuta, e quindi in misura di Euro 104.708,20 (100/122 di Euro 127.744), salvi rimborsi dell’IVA effettivamente corrisposta in sede di futura esecuzione dei lavori;

b) debba essere decurtata la spesa prevista per la sostituzione dei pannelli solari, che ne costituisce la maggior voce, essendo risultato che gli stessi sono stati svuotati, e rimasti dismessi per oltre sei anni, quindi in conseguenza di mancata manutenzione nel periodo di disponibilità della centrale termica per il CONDOMINIO (relazione tecnica – pagina 123 e all. “3C” controdeduzioni del CTU – pagina 9), il che rileva anche in termini di eventuale concorso di colpa del danneggiato.

Inoltre, a fronte delle osservazioni del perito di (…) ingegner (…) in merito al presumibile diniego di concessione del COMUNE DI MILANO del permesso di modificare l’inclinazione di tali pannelli, essendo il complesso immobiliare compreso in ambito urbanistico “NAVIGLI”, il CTU ha precisato che, in tale ipotesi, il costo dei prospettati interventi di adeguamento degli impianti tecnologici diminuirebbe di Euro 45.000 al netto di IVA (allegato 52 della perizia – pagina 9), con conseguente ulteriore riduzione dei costi di ristrutturazione da sostenere ad Euro 59.708,20 al netto di IVA.

Ritiene la corte che anche questa censura non sia fondata.

Infatti, quanto al profilo sub a), occorre richiamare il precedente della Suprema Corte, secondo cui “poiché il risarcimento del danno si estende agli oneri accessori e consequenziali, se esso è liquidato in base alle spese da affrontare per riparare ( nella specie ) un veicolo, il risarcimento comprende anche l’IVA, pur se la riparazione non è ancora avvenuta” (Cass., Sez. II, n. 21739 del 27 agosto 2019).

Pertanto, correttamente il giudice di prime cure ha liquidato il danno comprensivo di IVA.

Quanto al punto sub b), il CTU ha confermato che l’ impianto solare presenta vizi di realizzazione, con particolare riferimento alle diverse tipologie di materiali impiegati per il circuito idraulico (acciaio inox, acciaio zincato, ghisa, rame), non compatibili con il fluido termovettore, costituito da una miscela di acqua e glicole, e tali da pregiudicare la stabilità e la sicurezza dell’impianto, nonché il regolare funzionamento dello stesso (cfr. Relazione, pagg. 99-100).

A. i gravi difetti di progettazione e realizzazione dell’impianto , l’allegato difetto di manutenzione dei pannelli solari, ai fini di un eventuale concorso di colpa del danneggiato Condominio, è del tutto infondato considerato che la manutenzione, per sua stessa definizione, presuppone l’efficienza funzionale dell’impianto che nella specie, come si è visto, è mancata.

Per quanto riguarda, poi, la possibilità prospettata dal CTP di (…) di modificare l’inclinazione dei pannelli solari con conseguente riduzione dei costi di adeguamento, tale ipotesi è meramente auspicata ma non attuale atteso che il ctu l’ha ritenuta impraticabile essendo il complesso immobiliare compreso in ambito urbanistico “(…)”.

Deve, dunque, concludersi che l’appello avanzato da (…) non possa trovare accoglimento.

Esaminando, dunque i motivi di appello avanzati dall’arch. (…), lo stesso censura la sentenza per:

1. Erroneità della sentenza di primo grado nella parte in cui ha ritenuto superata l’eccezione di inopponibilità delle risultanze dell’ATP per mancata partecipazione dell’arch. (…) al relativo procedimento in quanto superata dalla relazione espletata dal CTU.

La censura è infondata.

La decisione, per quanto riguarda la posizione dell’arch. (…) che non è stato parte all’ATP , si è fondata sulla CTU disposta nel corso del giudizio di primo grado il cui quesito era del seguente tenore:

“1) previa ispezione dei luoghi ed esame degli atti di causa, sentite le parti e i ctp, acquisita ogni altra utile informazione e documentazione anche presso pubblici uffici, descriva il ctu lo stato attuale degli impianti oggetto di causa;

2) accerti, anche sulla scorta della documentazione allegata al presente giudizio, se i vizi e difetti accertati in sede di ATP siano ascrivibili al progettista e al direttore dei lavori;

3)indichi, in caso di concorso di più fattori, le rispettive quote di responsabilità dei vari soggetti chiamati in causa;”

La circostanza, lamentata dal (…), che la Ctu rinvii per relationem ai vizi accertati nel corso dell’atp per poi valutarne la riconducibilità all’attività professionale del direttore dei lavori, non integra alcuna lesione del diritto al contraddittorio in capo all’appellante atteso che lo stesso ha partecipato alla CTU e che in tale sede ha potuto svolgere le sue difese e contestare tutte le conclusioni del consulente sia in ordine alla sussistenza dei vizi sia alla loro imputabilità al direttore dei lavori.

2. Erroneità della sentenza di primo grado nella parte in cui ha ritenuto gli elaborati del CTU immuni da vizi logici e scientifici e in particolare:

a) errata imputazione di corresponsabilità del Direttore Lavori per non aver verificato la documentazione depositata presso gli uffici del Comune di Milano.

In particolare, il (…), si duole del fatto che il consulente richiami nel suo elaborato l’accesso agli atti presso l’ufficio visure del comune fatto nel corso dell’atp, in assenza del (…) che asserisce violati i suoi diritti.

Il motivo è infondato. Infatti, l’accesso agli atti da parte del ctu non presuppone la partecipazione delle parti ( le quali possono autonomamente fare richiesta di accesso) che hanno, invece, diritto di interloquire sulle risultanze di tale accesso.

Come si è detto, il diritto di difesa è stato assicurato nel corso della CTU al (…) il quale lamenta la lesione dei suoi diritti senza, peraltro, specificare in cosa si concreti il suo pregiudizio.

Tanto premesso, da tale accesso è risultato che l’autorizzazione edilizia è stata rilasciata senza previa acquisizione della documentazione obbligatoria ( progetto impianti tecnologici, nonché relazione tecnica ai sensi della L. n. 10 del 1991 aggiornata al sistema edificio-impianto realizzato, in difformità all’art. 110 dell’ ex D.P.R. n. 380 del 2001 e ai successivi artt. 5 e 11 del D.M. 22 gennaio 2008 n. 37). Il ctu ha ascritto la responsabilità del (…) all’omessa verifica che la documentazione depositata presso gli uffici del Comune di Milano fosse aggiornata e corrispondente al sistema edificio-impianto realizzato. Infatti ai sensi dell’art. 28 L. n. 10 del 1991 il progetto e la relazione tecnica con l’attestazione dell’avvenuto deposito in comune devono essere consegnati al direttore dei lavori proprio al fine di eseguire i controlli di conformità qui mancati.

Sul punto la Suprema Corte, ha statuito che “in tema di responsabilità conseguente a vizi o difformità dell’opera appaltata, il direttore dei lavori per conto del committente, essendo chiamato a svolgere la propria attività in situazioni involgenti l’impiego di peculiari competenze tecniche, deve utilizzare le proprie risorse intellettive ed operative per assicurare, relativamente all’opera in corso di realizzazione, il risultato che il committente-preponente si aspetta di conseguire, onde il suo comportamento deve essere valutato non con riferimento al normale concetto di diligenza, ma alla stregua della “diligentia quam in concreto”; rientrano, pertanto, nelle obbligazioni del direttore dei lavori l’accertamento della conformità sia della progressiva realizzazione dell’opera al progetto, sia delle modalità dell’esecuzione di essa al capitolato e/o alle regole della tecnica, nonché l’adozione di tutti i necessari accorgimenti tecnici volti a garantire la realizzazione dell’opera senza difetti costruttivi. Non si sottrae, dunque, a responsabilità il professionista che ometta di vigilare e di impartire le opportune disposizioni al riguardo, nonché di controllarne l’ottemperanza da parte dell’appaltatore e di riferirne al committente; in particolare l’attività del direttore dei lavori per conto del committente si concreta nell’alta sorveglianza delle opere, che, pur non richiedendo la presenza continua e giornaliera sul cantiere nè il compimento di operazioni di natura elementare, comporta comunque il controllo della realizzazione dell’opera nelle sua varie fasi e pertanto l’obbligo del professionista di verificare, attraverso periodiche visite e contatti diretti con gli organi tecnici dell’impresa, da attuarsi in relazione a ciascuna di tali fasi, se sono state osservate le regole dell’arte e la corrispondenza dei materiali impiegati” (Cass., Sez. II, n. 3855 del 17 febbraio 2020).

In conclusione l’obbligo di diligenza quam in concreto implica da parte del direttore dei lavori il raffronto tra la documentazione depositata in comune e l’opera da realizzare rilevando le eventuali criticità della documentazione stessa , cosa che nella fattispecie non si è verificata.

b) errata imputazione di corresponsabilità del Direttore Lavori per il mancato deposito della attestazione del collaudo definitivo sia estivo che invernale degli impianti meccanici.

Sul punto il ctu ha concluso nel senso che “.: “Non risulta prodotto regolare collaudo definitivo, sia estivo che invernale, degli impianti meccanici realizzati… Confermando quanto esposto dallo scrivente C.T.U. nella memoria di A.T.P., per tale difformità si ravvisano responsabilità nei seguenti soggetti:

1) (…) Srl, in qualità di impresa esecutrice degli impianti meccanici, il cui collaudo risulta carente di tutta un serie di operazioni, come meglio descritto a pagina 52-53 della memoria tecnica di A.T.P. (doc. n. 15 allegato al fascicolo di parte attrice), e che pertanto può ritenersi semplicemente un pre-collaudo,

2) Arch. (…), in qualità di Direttore dei Lavori, il quale non ha accertato la conformità della documentazione alle normative vigenti.

L’appellante contesta le conclusioni del ctu assumendo che il direttore dei lavori non ha il compito di rilasciare la certificazione di conformità che spetta all’impresa essendo solo tenuto a verificare l’esistenza della stessa”.

L’assunto non è corretto, in quanto il direttore dei lavori ha avallato una certificazione di conformità inadeguata atteso che il ctu ha ritenuto che il collaudo non fosse tale attese le numerose carenze rispetto alle quali il direttore dei lavori avrebbe dovuto vigilare sussistendo, conformemente alla citata giurisprudenza, l’obbligo del professionista di verificare se sono state osservate le regole dell’arte e la corrispondenza dei materiali impiegati , nella specie mancanti.

c) errata imputazione di corresponsabilità al Direttore Lavori per la carenza dei certificati “as-built”;

Sul punto la CTU ha concluso nel senso che “”La documentazione tecnica afferente i disegni as-built, i manuali tecnici e di uso e manutenzione delle apparecchiature … omissis … risulta carente dei certificati di omologazione ex ISPESL dei dispositivi di sicurezza installati, che ad oggi non risultano disponibili, e gli elaborati as-built non corrispondono agli impianti realizzati…”

E ha ravvisato responsabilità nei seguenti soggetti: 1) (…) S.r.l., in qualità di impresa esecutrice degli impianti meccanici, che non ha prodotto tutte le certificazioni necessarie e che fornito degli elaborati grafici “as-built” non corrispondenti agli impianti realizzati; 2) Arch. (…), in qualità di Direttore dei Lavori, il quale non ha accertato la conformità della documentazione prodotta; 3) (…), in qualità di committente, che ha prodotto al condominio una documentazione insufficiente e inadeguata.

Assume l’appellante di non aver redatto i certificati as built in quanto all’epoca della trasmissione della documentazione aveva concluso i propri rapporti professionali col committente.

Anche questa censura è infondata.

Infatti, le certificazioni as built descrivono le opere come realizzate a seguito di modifiche progettuali e sono funzionali agli interventi di manutenzione degli impianti.

Nella specie, la circostanza allegata e non provata dall’appellante di non aver redatto i certificati as built in quanto all’epoca della trasmissione della documentazione lo stesso aveva concluso i propri rapporti professionali col committente, è irrilevante.

Infatti, la necessità accertata dal ctu di provvedere alla revisione degli impianti meccanici per i vizi di cui sono affetti, implica la responsabilità del direttore dei lavori anche con riferimento ai disegni as built redatti in difformità in quanto relativi a impianti non funzionanti a regola d’arte, nonché la necessità di redigerne di nuovi.

d) errata imputazione di corresponsabilità al Direttore Lavori per la difformità della documentazione tecnica allegata alla (…);

Sul punto il ctu ha concluso che “la documentazione tecnica allegata alla Segnalazione Certificata di Inizio Attività antincendio (…) protn. (…) (ALL. 16), protocollata in data 22/01/2014 presso il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Milano, risulta difforme al progetto di prevenzione incendi approvato in data 21/05/2010 con parere favorevole condizionato (ALL15), nonché risulta difforme alle norme di prevenzione incendi, quali il D.M. 12 aprile 1996 (centrale termica) e il D.M. 1 febbraio 1986 (autorimessa), e carente della seguente documentazione a firma di professionista abilitato… Confermando quanto esposto dallo scrivente C.T.U. nella memoria di A.T.P., per tale difformità si ravvisano responsabilità nei seguenti soggetti: 1) (…) S.r.l., in qualità di committente, la quale ha venduto immobili senza essere in possesso di tutte le necessarie certificazioni e del Certificato di Prevenzione Incendi;

2) Arch. (…), in qualità di Direttore dei Lavori, il quale non ha verificato la conformità delle opere realizzate al progetto di prevenzione incendi approvato e la conformità della documentazione prodotta al termine dei lavori;

3) (…) S.r.l., in qualità di impresa esecutrice delle opere edili, che ha realizzato le opere in difformità al progetto di prevenzione incendi approvato e che non ha prodotto la relativa documentazione necessaria;

4) (…) S.r.l., in qualità di impresa esecutrice degli impianti meccanici, che ha realizzato l’impianto termico in difformità alle norme in materia di prevenzione incendi;

5) Ing. (…) in qualità di professionista incaricato nella asseverazione della conformità antincendio delle opere realizzate, che ha rilasciato un’asseverazione parziale e non conforme alle norme di prevenzione incendi”.

L’appellante contesta le conclusioni del ctu assumendo che la scia venne presentata quando aveva già concluso i propri rapporti professionali con l’impresa e che tutte le problematiche relative alla prevenzione antincendi risultano superate.

Il motivo non è fondato per quanto sopra detto, atteso che la responsabilità del direttore dei lavori viene individuata a monte in quanto gli impianti non erano eseguiti a regola d’arte.

Infatti dalla ctu emerge che “nonostante la conformità antincendio ottenuta a seguito di sopralluogo da parte del funzionario dei Vigili del Fuoco di Milano, Ing. (…) (doc. n. 4 allegato al fascicolo di parte convenuta (…)), dalla documentazione prodotta in atti, nonché acquisita nel corso delle operazioni peritali, le difformità riscontrate in sede di A.T.P. risultano emendate soltanto parzialmente” (cfr. Relazione pagg. 80-82)”.

Il ctu conclude, infatti, che “è necessario provvedere al ripristino delle compartimentazioni antincendio del locale centrale termica, del relativo disimpegno e dell’autorimessa, in corrispondenza degli attraversamenti impiantistici e nelle porzioni realizzate con materiali privi di adeguata certificazione di resistenza al fuoco (vedasi porzione di parete sopra porta e soffitto locale centrale termica), nonché provvedere all’adeguamento/certificazione delle stesse strutture separanti costituenti le compartimentazioni antincendio, in conformità alle norme di prevenzione incendi e al relativo progetto … al rilascio di adeguata certificazione, a firma di tecnico abilitato, delle strutture separanti relative all’autorimessa al piano interrato e delle strutture portanti e/o separanti relative all’intera centrale termica e al proprio disimpegno, comprensiva di relative certificazioni e dichiarazioni atte a comprovare la conformità degli elementi costruttivi, prodotti. materiali, attrezzature, ecc. alla vigente normativa in materia di sicurezza antincendio”

Pertanto, la necessità accertata dal ctu di provvedere ai ripristini sopra detti, implica la responsabilità del direttore dei lavori anche con riferimento alle certificazioni relative.

e)Sugli adeguamenti strutturali della centrale termica ad opera della (…) s.r.l. (2015) e sulla conseguente inopponibilità delle difformità riscontrate in sede di ATP;

L’arch. (…) sostiene, inoltre, di non essere responsabile in relazione alle difformità concernenti la realizzazione della centrale termica alla luce degli interventi di ripristino eseguiti da (…) nell’anno 2014.

Il motivo è infondato atteso che il ctu alla cui relazione si rinvia ha concluso che le gravi criticità originarie degli impianti termotecnici, imputabili anche al direttore dei lavori, hanno continuato a sussistere anche a seguito delle opere di ripristino eseguite da (…) nell’anno 2014.

f) Sulla inopponibilità e sul superamento degli asseriti difetti derivanti dallo scarico dei gas combusti, sui dispositivi di sicurezza del modulo termico, sulle elettropompe di circolazione del fluido, sulla coibentazione delle tubazioni, sui supporti antivibranti del gruppo frigorifero, sul filtro del modulo idronico, sulla linea di reintegro del refrigeratore, sulla disinfestazione termica antilegionella, sulla rete di ricircolo dell’acqua calda sanitari;

Assume l’arch. (…) che le contestazioni vertono su aspetti prettamente tecnici unicamente riferibili alla competenza dei soggetti incaricati di predisporre e installare l’impianto termico e non al direttore dei lavori.

Anche questa doglianza non è fondata atteso che la diligenza richiesta al direttore dei lavori implica che le competenze tecniche dello stesso debbano essere adeguate alle caratteristiche delle opere da eseguire e, pertanto, costui non può essere esente da responsabilità sulla base della mera allegazione di non avere le predette competenze tecniche.

Infatti, la già citata giurisprudenza consolidata in materia di direzione lavori afferma che rientrano nelle competenze specifiche delle obbligazioni assunte dal direttore dei lavori non soltanto l’accertamento di conformità dell’opera al progetto in ogni sua parte, ma anche l’esecuzione di tutti i lavori in modo conforme al capitolato d’appalto, alle norme tecniche in coerenza con tutte le previsioni normative vigenti, includendo anche l’adozione di tutti gli accorgimenti necessari a garantire la corretta e perfetta funzionalità dell’opera oltre alla completa rispondenza amministrativa dell’eseguito, della documentazione esecutiva oltre alla completezza degli atti contabili (Cass., Sez. II, n. 2913 del 7 febbraio 2020).

g) sulla errata imputazione di corresponsabilità al direttore dei lavori per la dismissione nel 2014 dell’impianto solare per il quale risulta rilasciata da (…) regolare certificato di conformità

Sul punto il ctu ha concluso “l’impianto solare termico risulta realizzato in maniera precaria e con componenti non adeguati, in difformità alle norme di buona tecnica, evidenziando rilevanti perdite di fluido termovettore in corrispondenza delle stazioni solari installate nel locale tecnologico. Inoltre si rileva una scarsa efficacia per disposizione, esposizione ed inclinazione dei pannelli solari termici… omissis… dismesso a causa dei vizi e delle problematiche riscontrate ai punti precedenti… omissis… Confermando quanto esposto dallo scrivente C.T.U. nella memoria di A.T.P., per tali vizi e/o difetti si ravvisano responsabilità nei seguenti soggetti:

1) (…) S.r.l., in qualità di progettista esecutivo ed impresa esecutrice degli impianti, che ha eseguito le opere in difformità alle normative vigenti;

2) Arch. (…), in qualità di Direttore dei Lavori, che non ha vigilato sulla corretta realizzazione delle opere in conformità alle normative vigenti;

3) (…) S.r.l. e (…) S.r.l., in qualità di Terzo Responsabile e manutentore di un impianto termico realizzato in difformità alle normative sulla sicurezza, che non hanno provveduto a segnalare tali difformità al committente/condominio ma, al contrario, ne hanno assunto la responsabilità.

4) (…)S. S.n.c., in qualità di Terzo Responsabile dell’impianto termico dal 14/04/2012 al 13/04/2014 e dal 15/04/2014 al 01/07/2015, che nonostante abbia provveduto a segnalare le difformità dell’impianto al condominio ha tuttavia mantenuto il ruolo di Terzo amministrative previste dal comma 5 dell’art. 34 della L. n. 10 del 1991.

Assume l’appellante che il direttore dei lavori non risponde dei vizi progettuali dovendosi limitare a verificare la conformità dell’opera al progetto.

Il motivo non è fondato atteso che nella specie il ctu ha accertato che l’impianto solare termico risulta realizzato in maniera precaria e con componenti non adeguati, in difformità alle norme di buona tecnica, norme alle quali deve sovrintendere il direttore dei lavori.

Deve, quindi, anche in questo caso, essere confermata la responsabilità del direttore dei lavori facendo applicazione delle citate coordinate interpretative elaborate dalla giurisprudenza.

3) erroneità della sentenza nella parte in cui ha ritenuto che sussista una responsabilità solidale tra la committente costruttrice (…) e il Direttore Lavori per i vizi progettuali degli impianti realizzati dalla (…) financo escludendo la responsabilità degli altri soggetti individuati dal CTU.

L’arch. (…) assume che la Sentenza sia erronea per averlo ritenuto solidamente responsabile anche in relazione alle criticità di natura progettuale, evidenziate dal CTU.

Secondo l’arch. (…), tali criticità dovrebbero invece essere imputate esclusivamente all’attività dell’appaltatore e del progettista delle opere, non essendo in alcun modo riconducibili all’appellante, poiché l’attività svolta quest’ultimo sarebbe del tutto estranea alla causazione dei predetti vizi.

Anche questo motivo di appello non è fondato.

Va anzitutto ribadito che le responsabilità imputate all’arch. (…) dal Giudice di prime cure, concernono molteplici aspetti di natura prettamente tecnica e documentale.

Infatti, il CTU ha individuato (sia nella perizia di cui all’ATP sia nella CTU di cui al primo grado) le criticità degli impianti (centrale termica, gruppo refrigerante, impianto solare) riconducendole al comportamento (anche omissivo) di ciascuno dei soggetti coinvolti nell’esecuzione delle opere, in coerenza con il ruolo ricoperto dagli stessi.

Tanto premesso, secondo consolidato orientamento giurisprudenziale “sussiste vincolo di responsabilità solidale fra l’appaltatore , il progettista e il direttore dei lavori, i cui rispettivi inadempimenti abbiano concorso in modo efficiente a produrreil danno risentito dal committente, trova fondamento nel principio di cui all’art. 2055 c.c., il quale, anche se dettato in tema di responsabilità extracontrattuale, si estende all’ipotesi in cui taluno degli autori del danno debba rispondere a titolo di responsabilità contrattuale” (Cass., Sez. II, n. 29218 del 6 dicembre 2017).

Pertanto, nessuna censura può essere mossa al Giudice di prime cure che ha correttamente imputato all’arch. (…) le responsabilità dei vizi lamentati dal Condominio.

Il Tribunale ha al riguardo chiarito che “se è vero che tali vizi derivano da una non corretta esecuzione delle opere da parte dell’appaltatore, è pur vero che è ravvisabile una concorrente condotta colposa del direttore lavori. In particolare, si ritiene che abbia contribuito al manifestarsi di tali problematiche la assenza di adeguata attività di controllo su tali aspetti nella fase di direzione dei lavori, che non ha consentito il rilievo delle inadeguatezze e carenze nelle opere di installazione degli impianti, la segnalazione agli esecutori ed al committente e la indicazione di quegli accorgimenti volti ad evitare il manifestarsi dei problemi successivamente riscontrati”.

Per quanto concerne, poi, la responsabilità solidale dell’arch. (…), occorre rammentare che al danneggiato è garantita adeguata tutela “non solo nei confronti dell’appaltatore, ma anche nei riguardi del progettista, del direttore dei lavori e dello stesso committente che si sia avvalso di detti ausiliari. La relativa responsabilità esula dai limiti del rapporto contrattuale intercorso tra le parti, per assumere la configurazione propria della responsabilità da fatto illecito e le attività dei soggetti suddetti possono concorrere tutti alla produzione del danno, con la conseguenza che essi possono essere chiamati tutti (indipendentemente dalla graduazione delle colpe) a risarcire il danno integralmente” ( Cass. 2021/20704; Cass. Civ., sent. n. 18521 del 21 settembre 2016 ; Cass., Sez. II, n. 4900 del 26 aprile 1993).

Infatti, ripudiata la tradizionale teoria della “eadem causa obligandi”, la interpretazione corrente dell’art. 2055 c.c. fonda la ragione della responsabilità solidale nel semplice concorso di più soggetti in una condotta produttiva di danno che sia genericamente riconducibile alla categoria generale dei fatti illeciti.

La “ratio” della norma, chiaramente intesa a ricondurre al regime generale della casualità giuridica e, perciò, unificare, posizioni di responsabilità extracontrattuale diverse e concorrenti, tuttavia, nella produzione dello stesso fatto dannoso, si riflette, specularmente, in quella dell’art. 1294 c.c., ove la solidarietà è parimenti concepita come strumento di unificazione di posizioni contrattuali diverse, in dipendenza dell’unico danno subito dal creditore ad opera dei concorrenti inadempimenti che esigono come tali una sua più adeguata tutela.

Nella specie, la ctu ha accertato che le violazioni commesse dall’arch. (…) hanno contribuito in maniera determinante al prodursi delle criticità degli impianti lamentate dal Condominio da cui sono derivati i danni patiti dal condominio.

4) erroneità della Sentenza nella parte in cui ha ritenuto di imputare al Direttore Lavori una quota di responsabilità nella misura del 30%, riferita indistintamente a tutti i vizi e difetti, ivi compresi quelli derivanti da vizi progettuali e/o ascrivibili a soggetti terzi

Assume l’appellante che il Giudice di prime cure avrebbe errato nel commisurare nel 30% del totale la responsabilità imputata all’appellante circa i vizi di cui è causa, concernenti il funzionamento degli impianti termotecnici, senza operare alcuna distinzione in ordine alla specifica natura e causa dei singoli vizi.

Il motivo di appello è infondato.

Dalla disamina della Relazione, si evince, invero, che la quantificazione della responsabilità dell’arch. (…) è stata operata dal Tribunale sulla base delle valutazioni del CTU, concernenti la specifica determinazione delle quote di responsabilità in relazione alle varie criticità riscontrate.

Infatti, il ctu ha analizzato ciascuna criticità degli impianti termotecnici e, in ordine alla quasi totalità delle medesime, ha quantificato la specifica quota imputabile ai relativi corresponsabili, precisando che “per tale mancanza si individuano le seguenti quote di responsabilità nei vari soggetti … Arch. (…) 30%” (cfr. Relazione, pagg. 69-78), che corrisponde esattamente alla misura illustrata in sentenza.

In ogni caso, si osserva che l’arch. (…), in primo grado, si è limitato a chiedere il rigetto della domanda del condominio non svolgendo alcuna domanda subordinata di individuazione delle quote di responsabilità ai fini dell’eventuale regresso nei confronti delle altre parti, domanda che in appello è nuova e come tale inammissibile. L’individuazione delle quote di responsabilità da parte del giudice di primo grado è invece avvenuta sulla base della domanda subordinata avanzata da (…) s.r.l. ai fini dell’eventuale regresso, e la sentenza sul punto non è stata oggetto di gravame da parte di (…).

Infine, con riferimento ai danni, l’arch. (…) afferma inoltre che il Condominio non avrebbe subito alcun danno in quanto avrebbe sempre usufruito della produzione di acqua calda e fredda.

Sostiene,, infatti che la circostanza emergerebbe dalla Relazione del ctu da cui risulta che dopo l’atp la centrale sarebbe stata utilizzata per il riscaldamento e per la produzione di acqua calda sanitaria centralizzata.

Ritiene la corte che la censura non sia fondata alla luce della stessa ctu invocata. Infatti dalla consulenza che la centrale sarebbe stata alimentata a gas, laddove, invece, i predetti impianti erano stati progettati per essere alimentati da energia solare convogliata mediante appositi pannelli installati sulla sommità dell’edificio, al fine di garantire una forma di riscaldamento più efficiente rispetto a quelle tradizionali che comportano maggiori esborsi.

In sostanza, il Condominio ha lamentato il mancato funzionamento degli impianti ad energia solare di cui alla centrale termica oggetto di causa e la circostanza è stata accertata, mentre l’utilizzo con modalità diversa ( a gas) della centrale termica ha impedito l’aggravamento del danno derivante dall’inabitabilità dell’immobile nel periodo invernale.

L’appello dell’arch. (…) e quello di (…) sono, dunque, inaccoglibili e così pure le istanze istruttorie orali riproposte in questa sede dall’arch. (…) in quanto irrilevanti e riferite a circostanze documentate.

Gli l’appellanti sono tenuti al pagamento delle spese del grado a favore del condominio che si liquidano in dispositivo sulla base del valore della lite, delle questioni trattate e delle tariffe professionali vigenti.

Sussistono i presupposti per il versamento da parte degli appellanti dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all’art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002 così come modificato dall’art. 1 comma 17 della L. 24 dicembre 2012, n. 228.

P.Q.M.

La Corte d’Appello, definitivamente pronunciando,

1. Rigetta gli appelli riuniti proposti da (…) srl e dall’arch. (…) nei confronti del Condominio Residenza (…) e per l’effetto conferma la sentenza impugnata del Tribunale di Milano n. 1430 pubblicata il 17-2-22.

2. Condanna gli appellanti al pagamento in favore del Condominio delle spese del grado che liquida, a carico di ciascuno, in Euro 9000,00 oltre spese generali e oneri di legge.

3. Dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte degli appellanti dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all’art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002 così come modificato dall’art. 1 comma 17 della L. 24 dicembre 2012, n. 228.

Così deciso in Milano il 7 giugno 2023.

Depositata in Cancelleria il 22 agosto 2023.

Per ulteriori approfondimenti in merito al contratto di appalto, con particolare rifeferimento alla natura agli effetti ed all’esecuzione si consiglia il seguente articolo: aspetti generali del contratto di appalto

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Avv. Umberto Davide

Fare un ottimo lavoro: questo è il mio lavoro! Su tutte, è indubbiamente, la frase, che meglio mi rappresenta. Esercitare la professione di Avvocato, costituisce per me, al tempo stesso, motivo di orgoglio, nonchè costante occasione di crescita personale, in quanto stimola costantemente le mie capacità intellettuali. Essere efficiente, concreto e soprattutto pratico, nell’affrontare le sfide professionali, offrendo e garantendo, al tempo stesso, a tutti coloro che assisto, una soluzione adatta e soprattutto sostenibile, alle questioni che mi presentano e mi affidano, questo è il mio impegno.