Il danneggiato non incorre nella sanzione dell’art. 1227 c.c. per il solo fatto di non aver fruito del servizio pubblico sanitario nell’espletamento delle cure mediche e riabilitative e ciò in quanto, l’obbligo di rivolgersi a struttura sanitaria pubblica anziché privata risulta privo di base normativa e logica, in virtù del rapporto strettamente fiduciario e personale tra medico e paziente, quest’ultimo non può essere ritenuto obbligato, né tanto meno negligente o in mala fede, laddove si rivolga ad un medico o ad una struttura diversa da quella pubblica. Vincolante è tuttavia la condizione secondo cui, le spese mediche sostenute siano congrue e rispettose dei criteri di utilità e proporzionalità, con esclusione dunque di quelle superflue o alberghiere di lusso.
Corte d’Appello|Napoli|Sezione 9|Civile|Sentenza|23 agosto 2023| n. 3707
Data udienza 18 luglio 2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
NONA SEZIONE CIVILE (ex QUARTA A)
composta dai magistrati:
dr. Eugenio FORGILLO – Presidente rel./est.
dr. Pasquale CRISTIANO – Consigliere
dr. Natalia CECCARELLI – Consigliere
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello, iscritta al n. 2354 del ruolo generale contenzioso della Corte d’Appello di Napoli dell’anno 2021, avverso la sentenza del Tribunale di Napoli n. 3851/2021, avente ad oggetto responsabilità professionale, è stata pubblicata il 23 aprile 2021 e notificata il 25 aprile 2021.
tra
(…) (c.f.: (…)), rappresentato e difeso, a mezzo di giusta procura apposta in calce all’atto di appello, dagli Avv. Li.Mi. (c.f.: (…)) e dall’avv. Li.Vi. (c.f. (…)), elettivamente domiciliato presso lo Studio legale, sito in Napoli al Centro Direzionale Isola F4.
Appellante
e
(…), (c.f.: (…)), rappresentato e difeso, in virtù di procura alle liti in calce alla comparsa di costituzione in appello, dall’avv. Ia.St. (c.f.: (…)) elettivamente domiciliato in Napoli alla Via (…).
Appellato
(…) S.p.A., già (…) S.p.A., (P.IVA (…)), rappresentata e difesa in persona del procuratore ab negotia richiamato nella giusta procura ad litem allegata all’atto di costituzione in appello e rilasciata all’Avv. Va.Gi. (c.f.: (…)), con il quale elettivamente domicilia in Napoli alla via (…).
Appellato
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO
Ritenendo (…) di aver subito danni a cagione di una condotta del dr. (…), prima dell’istaurazione del giudizio di primo grado, veniva svolta la fase stragiudiziale di mediazione, conclusasi con esito negativo e, successivamente, il procedimento ex art. 696 bis c.p.c. (R.G.31095/2015).
In quest’ultimo, il Tribunale di Napoli ammetteva consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della lite, designando all’uopo i CC.TT.UU. dott. Luciano Taverniti e la dott.ssa Valentina Martines, i quali redigevano nel contraddittorio tra le parti e CC.TT.PP. la relazione definitiva dell’elaborato peritale, poi acquisito agli atti del successivo giudizio di merito.
Con atto di citazione, notificato il 16.12.2016, (…) conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di Napoli il prof. (…) al fine di ottenere la risoluzione per inadempimento del contratto di cura, la restituzione delle somme erogate a titolo di compenso professionale ed il risarcimento dei danni tutti subiti, patrimoniali e non patrimoniali, oltre accessori.
Deduceva l’attore che in data 6.03.2010 veniva sottoposto dal prof. (…), ad un trattamento chirurgico di Laser PRK ad entrambi gli occhi, rivelatosi errato.
Più in particolare, ricordava che esso (…) in data 6/3/2010 fu sottoposto, dal prof. (…), ad un errato ed inadeguato trattamento chirurgico di Laser PRK ad entrambi gli occhi; in seguito a ciò, ebbe a subire lesioni personali che hanno comportato un’invalidità temporanea totale di 30 giorni, un’invalidità temporanea parziale al 50% di complessivi giorni 45, un’invalidità permanente nella misura del 7%, una maggiore sofferenza ed usura nell’espletamento dell’attività lavorativa di tatuatore (c. detto danno alla cenestesi lavorativa) ed un considerevole danno patrimoniale (emergente passato) per l’erogazione di spese di cura successive all’evento, necessarie ad evitare il peggioramento futuro dell’invalidità residuata.
Radicatasi la lite innanzi all’ottava sezione del Tribunale di Napoli (R.G. n. 36936/2016) si costituiva in giudizio il prof. (…), contestando quando dedotto da parte attorea nonché chiedendo ed ottenendo il differimento della prima udienza al fine di chiamare in causa la S.p.A. (…).
Nell’udienza successiva, si costituiva (…) la S.p.A., contestando la fondatezza della domanda attorea nonché la legittimità della chiamata in garanzia ad opera del convenuto.
Nel corso della fase istruttoria, concedeva il Giudice di prime cure i termini di cui all’art. 183 co. 6 c.p.c., formulando nel prosieguo proposta conciliativa ex art. 185 bis c.p.c., declinata dall’attore A..
Con ordinanza del 6.05.2019 il Tribunale rigettava l’istanza di rinnovo della c.t.u. avanzata da parte attrice, e rinviava la causa al 10.12.2020, per la precisazione delle conclusioni.
In tale udienza, trattata in via telematica, all’esito del deposito delle “note sostitutive” con cui i difensori hanno precisato le conclusioni, il G.U., con ordinanza di pari data, ha assegnato la causa a sentenza con i termini di cui all’art. 190 c.p.c.
Il Tribunale di Napoli con sentenza n. 3851, depositata il 23.04.2021, accoglieva la domanda di (…) così provvedendo:
“1) accoglie la domanda formulata da (…) e per l’effetto condanna il convenuto (…) al pagamento in favore dell’attore di Euro 15.649,51, oltre interessi al saggio legale sul minore importo di Euro 13.349,50, devalutato all’epoca del fatto (marzo 2010) e di anno in anno rivalutato secondo gli indici istat foi, dal giorno del fatto sino alla pubblicazione della presente sentenza, ed interessi legali sul restante importo di Euro 2.300,00 a far data dalla domanda e sino alla pubblicazione della presente sentenza;
2) condanna il convenuto (…) al rimborso delle spese di lite in favore dell’attore che si liquidano in Euro 1.475,00 per esborsi delle due fasi di giudizio, Euro 2.000,00 per spese di CTP, ed Euro 1.315,00 per compensi professionali del procuratore relativi alla fase di istruzione preventiva ex art. 696 bis c.p.c., ed Euro 2.738,00 per compensi professionali del procuratore relativi al presente giudizio di merito, oltre iva e cpa come per legge e rimborso spese generali al 15%, con distrazione in favore del procuratore antistatario;
3) accoglie la domanda di garanzia e per l’effetto condanna la terza chiamata in causa (…) spa a tenere indenne il convenuto (…), in via diretta ai sensi dell’art. 1917 comma 2 c.c., di tutto quanto questi sarà tenuto a corrispondere all’attore per effetto della presente pronuncia, con esclusione dell’importo di Euro 1.300,00, come esplicitato in motivazione;
4) condanna (…) spa al rimborso delle spese di lite in favore del convenuto (…) che liquida in Euro 700,00 per esborsi delle due fasi di giudizio, ed Euro 2.225,00 per compensi professionali del procuratore relativi alla fase di istruzione preventiva ex art. 696 bis c.p.c., ed Euro 4.835,00 per compensi professionali del procuratore relativi al presente giudizio di merito, oltre iva e cpa come per legge e rimborso spese generali al 15%, con distrazione in favore del procuratore antistatario;
5) pone le spese di CTU in via definitiva a carico del convenuto (…) e, per lui, della terza chiamata in causa (…) spa.”
Proponeva appello avverso tale pronuncia (…), contestando con un unico motivo di gravame il capo di sentenza relativo alla liquidazione degli esborsi sostenuti da parte attrice per le cure e i trattamenti medici successivi all’evento (danno emergente passato) e riferibili ai fatti accertati, complessivamente liquidati dal primo Giudice in Euro 1.000,00. Pertanto, chiedeva parte appellante l’accoglimento in via principale della domanda di risarcimento del danno (emergente passato) liquidato in Euro 15.811,67 oltre rivalutazione in base agli indici Istat dalle erogazioni al soddisfo; in via subordinata in Euro 14.090,48 o, comunque, nella misura che verrà ritenuta secondo giustizia, oltre rivalutazione in base agli indici Istat dalle erogazioni al soddisfo.
In aggiunta chiedeva parte appellante:
1) la rivalutazione monetaria di tutte le somme da determinarsi in base agli indici Istat dall’evento, per le somme da liquidarsi e dal dì 23/4/2021, per le somme già liquidate dal giudice di primo grado, alla data di deposito dell’emananda sentenza fino al soddisfo;
2) il danno da ritardo (lucro cessante), sotto forma di interessi al tasso legale ovvero al diverso tasso che verrà ritenuto secondo giustizia, anno per anno sulle somme via via rivalutate dall’evento alla data di deposito dell’emananda sentenza fino al soddisfo;
3) gli interessi legali su tutte le somme così determinate (cioè il capitale maggiorato di rivalutazione monetaria e di danno da ritardo), dalla data di deposito dell’emananda sentenza all’effettivo soddisfo;
4) riformare il capo della sentenza che ha statuito sui compensi professionali e procedere ex novo ad un nuovo regolamento dei compensi liquidando in favore dell’appellante i compensi professionali per i procedimenti espletati (procedimento di mediazione, il procedimento di istruzione preventiva ex art. 696 bis c.p.c. ed il giudizio di primo grado) sulla base dello scaglione di valore risultante dall’accoglimento del gravame, oltre le maggiorazioni di legge sui compensi di 1/3 per manifesta fondatezza delle tesi difensive dell’attuale appellante, del 30% per la redazione degli atti depositati mediante modalità telematiche con tecniche informatiche idonee ad agevolarne la consultazione e la fruizione, del 30% per assistenza plurima per assistenza contro più parti, del 15% per spese generali, I.V.A. e C.A., concedendo la distrazione, ex art. 93 c.p.c., in favore dei sottoscritti difensori avv. (…) e avv. (…) che hanno anticipato le spese;
5) interessi ex art. 1284, comma 4, c.c. anno per anno sulle somme via via rivalutate dall’evento al soddisfo;
6) in via gradata, del danno da ritardo e, cioè, il lucro cessante consistente nel mancato godimento dell’importo dovuto da liquidarsi sotto forma di interessi ad un tasso ponderato pari alla media tra il rendimento medio dei Titoli di Stato dalla data dell’evento ed il tasso minimo di sconto praticato dagli istituti di credito in caso di prestito di denaro all’epoca dell’evento ovvero al diverso tasso che verrà ritenuto secondo giustizia e comunque mai inferiore a quello legale, anno per anno sulle somme via via rivalutate dall’evento al soddisfo;
con vittoria di spese e compensi per il secondo grado di giudizio, a quale si richiedeva di applicare le maggiorazioni del 1/3 per manifesta fondatezza delle tesi difensive dell’attuale appellante, del 30% per la redazione degli atti depositati mediante modalità telematiche con tecniche informatiche idonee ad agevolarne la consultazione e la fruizione, del 30% per assistenza plurima per assistenza contro più parti, del 15% per spese generali, I.V.A. e C.A.
Con separate comparse, si costituivano in appello il prof. (…) e (…) s.p.a. contestando, in primis l’ammissibilità del gravame nonché la fondatezza delle censure avanzate da parte appellante al provvedimento da lui impugnato, chiedendo definitivamente la conferma della sentenza di primo grado.
Il giudizio di appello, recante numero R.G. 2354/2021, è stato trattato alla prima udienza del 19.10.2021 conclusasi con ordinanza con la quale la Corte concedeva alle parti il deposito di note a trattazione scritta. La Corte, esaminate le note depositate dalle parti costituite, ha rinviato la causa per la precisazione delle conclusioni all’udienza del 21.03.2022. All’esito della quale, con ordinanza, introitava la causa a sentenza concedendo alle parti i termini ordinari ai sensi dell’art. 190 c.p.c per il deposito delle comparse conclusionali ed eventuali memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Scaduti i termini per le conclusionali e le repliche, la causa va decisa nel merito.
– 1. Occorre preliminarmente dirimere l’eccezione di inammissibilità del gravame ai sensi dell’art. 342 c.p.c. sollevata da (…) s.p.a., secondo cui le contestazioni avanzate dall'(…) risultano generiche ed infondate in diritto.
In primo luogo, l’appello è ammissibile ex articolo 342 c.p.c. in quanto contenente specifiche censure alla motivazione della sentenza di primo grado e, perciò, conforme alla detta norma come da ultimo interpretata dalla Suprema Corte (sent. SS.UU. n. 21799/2017, secondo cui gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal D.L. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla L. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l’impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l’utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di “revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata).
Va altresì rilevata in questa sede, la tempestività del gravame, essendo stata la sentenza depositata in data 23.04.2021 ed immediatamente notificata da (…) in data 26.04.2021; l’atto di appello è stato notificato in data 21.05.2021, e pertanto nella pendenza del termine breve di 30 giorni dalla notifica della sentenza di primo grado.
– 2. Quanto al merito della controversia, solleva parte appellante un’unica censura al provvedimento di primo grado, volto a contestare l’incongruità della liquidazione del danno emergente passato, ritenuto dall'(…) irrisorio a fronte delle spese effettivamente sostenute.
Contestualmente contesta l’appellante, nello stesso motivo di gravame, la mancata rivalutazione monetaria sulla somma liquidata dal Tribunale a titolo di risarcimento per gli esborsi sostenuti per le cure mediche successive e riferibili al fatto di cui è causa (danno emergente passato).
Secondo parte appellante, il primo Giudice avrebbe errato nel riconoscere sulla predetta somma i soli interessi legali a far data dalla domanda alla pubblicazione della sentenza, disattendendo la richiesta di parte appellante, avanzata sin dal primo grado, relativa alla rivalutazione della somma concessa a titolo di danno emergente passato (i.e. spese mediche) da determinarsi in base agli indici Istat dall’evento all’effettivo soddisfo.
Per converso, a fronte delle censure sollevate da parte appellante, eccepisce l’appellato (…) l’ammissibilità e fondatezza del gravame, non essendo stata adeguatamente provata la richiesta di risarcimento del danno oggetto di appello.
Secondo parte appellata, la documentazione prodotta dall’appellante non è idonea a costituire prova tangibile per il riconoscimento del preteso danno emergente, venendo dunque a condividere la liquidazione forfettaria ed equitativa dell’importo liquidato dal primo giudice.
Stante la linea difensiva del (…), l’eccessiva genericità e vacuità delle pretese dell'(…) determinano l’inammissibilità delle richieste di danno (emergente passato e futuro), danno da ritardo, rivalutazione monetaria e calcolo degli interessi legali.
Infine, eccepisce l’appellato la fondatezza della censura mossa da parte appellante relativa al regolamento di spese e compensi professionali riferibili al primo grado di giudizio. Sebbene il Tribunale abbia liquidato i compensi secondo lo scaglione fino ad Euro 26.000,00, tenendo conto dell’importo dei danni globalmente riconosciuto, viene contestata la pretesa di parte appellante relativa all’applicazione dello scaglione di riferimento immediatamente successivo a quello applicato (fino a Euro 52.000,00). Pretesa, a detta di parte appellata, spoglia di qualsivoglia appiglio probatorio.
Contestualmente, eccepisce l’appellata (…) s.p.a. la fondatezza del gravame in fatto ed in diritto. Contesta la società assicuratrice appellata l’opposta richiesta risarcitoria di danno emergente ritenuta non sufficientemente provata venendo pertanto a ribadire la correttezza delle argomentazioni elaborate dal Tribunale, il quale, aderendo alla documentazione prodotta in sede istruttoria, ha congruamente ritenuto liquidare il danno emergente passato in via forfettaria ed equitativa, escludendo sulla predetta somma la rivalutazione monetaria.
– 2.1 L’appello è in buona parte fondato e, pertanto, va in questi termini va accolto.
È suscettibile di riforma, limitatamente, l’importo liquidato dal primo giudice (Euro. 1.000,00) a titolo di danno patrimoniale riferibile alle spese mediche sostenute dall’odierno appellante successive e imputabili al fatto oggetto di giudizio (danno emergente passato).
Di fatti, nel prospettato quadro probatorio, risultano essere adeguatamente corroborati gli importi sostenuti e dichiarati dall’odierno appellante – mediante apposita documentazione fiscale – relativi agli esborsi pecuniari sostenuti in ragione dell’episodio di malpractice subito (i.e. fatture relative ai pernottamenti, trasferimenti aerei e ferroviari, acquisto di farmaci nonché fatture di visite ed interventi medici resi necessari a seguito del pregiudicante errore medico subito).
L’allegazione di documentazione fiscale comprovante le dette spese e l’elencazione di un prospetto riepilogativo (doc. 172 della documentazione di parte in primo grado) sostanzialmente neppure contestato dalle parti, testimonia la correttezza della richiesta relativa alle spese occorse dopo l’infortunio accaduto all'(…), essendo del tutto giustificabile che dovette rivolgersi ad altri specialisti per riscontrare quanto accaduto e cercare di comprendere se si potesse evitare il danno permanente poi, purtroppo, accertato.
Le uniche eccezioni formulate rispetto a detta documentazione sono, in realtà, assai generiche, relative all’esorbitanza oppure, più limitatamente, rivolte alla enfatizzazione delle spese relative a locomozione e trasporto giacché riferite a due anziché ad un solo soggetto. Senonché, appare del tutto giustificabile come un soggetto che abbia subito un intervento oculare non correttamente riuscito voglia in qualche modo farsi assistere da un familiare in grado di aiutarlo nel raggiungimento di strutture lontane dal luogo dove risiede e presso strutture sconosciute.
Pertanto, ritenuti eziologicamente riconducibili al fatto di cui è causa (l’appellante non sarebbe stato economicamente gravato in caso di buona riuscita dell’intervento), considera questa Corte fondati gli importi pretesi nella richiesta risarcitoria, essendo stato espresso un giudizio di congruità delle somme, adeguatamente documentate, da parte degli Ausiliari d’ufficio (p.13 CTU).
– 2.2. Non ritiene la Corte condivisibili le deduzioni dell’appellato principale e del suo assicuratore nella parte in cui, in sintesi, deducono che “il Tribunale ha fatto corretta applicazione dei principi ermeneutici tracciati dalla giurisprudenza di legittimità sì che il gravame e più in particolare le doglianze dell’appellante appaiono all’evidenza inammissibili ed infondate.
Non è quindi censurabile il prudente apprezzamento del Tribunale sul punto per aver dato rilievo e così contemperato i vari fattori di probabile incidenza sul danno.
In via generale, secondo il chiaro disposto dell’art. 1226 cod. civ. spetta, alla parte danneggiata l’onere di provare, non solo la sussistenza ma altresì l’ammontare del pregiudizio subito. Il giudice, rispetto alle censure dell’appellante, ha dato ragione del proprio convincimento menzionando i fattori di cui ha tenuto conto nella propria valutazione, assicurando altresì nella valutazione del quantum, il rispetto dell’imprescindibile principio del risarcimento integrale e del divieto di duplicazioni risarcitorie”.
La fondatezza della pretesa è indirettamente rinvenibile altresì dal recente orientamento della Cassazione in ossequio al quale, il danneggiato non incorre nella sanzione dell’art. 1227 c.c. per il solo fatto di non aver fruito del servizio pubblico sanitario nell’espletamento delle cure mediche e riabilitative – fatto colposo del creditore per aggravamento del danno – (Cass. Civ. sez. III, 28/02/2019 n.5801).
Secondo i giudici di legittimità, l’obbligo di rivolgersi a struttura sanitaria pubblica anziché privata risulta privo di base normativa e logica, in virtù del rapporto strettamente fiduciario e personale tra medico e paziente, quest’ultimo non può essere ritenuto obbligato, né tanto meno negligente o in mala fede, laddove si rivolga ad un medico o ad una struttura diversa da quella pubblica. Vincolante è tuttavia la condizione secondo cui, le spese mediche sostenute siano congrue e rispettose dei criteri di utilità e proporzionalità, con esclusione dunque di quelle superflue o alberghiere di lusso.
Alla luce di quanto sopra, non essendo stato riscontrato in atti alcuna documentazione superflua o spesa discordante dai canoni di proporzionalità e utilità, va rideterminato l’importo forfettariamente liquidato dal Tribunale di Napoli a titolo di danno patrimoniale (emergente passato), corrispondendo all’appellante (…) la somma di Euro 14.090,48, relative alle spese mediche sostenute sino alla data di deposito dell’elaborato peritale (25.10.2016) ed avallate dagli stessi consulenti d’ufficio, non condividendosi la sbrigativa liquidazione forfettaria di primo grado in Euro. 1.000,00, peraltro priva di adeguata motivazione.
– 2.3. Non possono essere riconosciuti altri danni sul punto giacché i Consulenti, valutata la condizione dell'(…), non hanno riscontrato alcuna necessità di ulteriori spese in ragione del danno oculare patito.
Siccome le valutazioni dei ctu di primo grado risalgono all’anno 2016, evidentemente non vi è la possibilità di accogliere quella parte della domanda, concettualmente prioritaria, con la quale l’attore chiede riconoscersi questo danno nella misura in via principale in Euro 15.811,67 alla data del 1/12/2020. Se, infatti, nel 2016 i consulenti ritennero non essere necessarie ulteriori spese, essendo oramai il visus del paziente stabilizzato nella percentuale di invalidità del 7%, conseguentemente non possono riconoscersi altre spese successive a detta epoca in quando non strettamente correlabili all’evento dannoso.
Nulla è, dunque, dovuto in relazione alla richiesta risarcitoria a titolo di danno emergente futuro, concernente alle spese in divenire che l’appellante danneggiato sarebbe tenuto a sostenere in virtù dell’errore medico oggetto di contestazione. Sul punto, questa Corte aderisce a quanto espresso dai Consulenti nella CTU, che espressamente dispone quanto segue: “relativamente alle spese future non si hanno motivi di ritenere che il sig. (…) debba andare incontro ad ulteriori spese specifiche e relative al danno oculare e differenti rispetto a quelle che avrebbe dovuto sostenere in caso di buon esito degli interventi del 2010.
Al momento non sono ipotizzabili spese future per la correzione dei danni chirurgici in quanto la situazione oculistica è attualmente stabilizzata”.
– 2.4. Viceversa, non è accogliibile la richiesta di rivalutazione monetaria dell’importo del danno emergente passato così liquidato.
Trattandosi di danno di valuta vanno applicati solo gli interessi legali, nella misura vigente sulle somme appositamente liquidate, senza alcuna devalutazione.
Sono di valuta le obbligazioni aventi ad oggetto fin dall’origine ed in modo diretto la prestazione di una somma di denaro determinata o anche solo determinabile mediante una mera operazione matematica. Esse soggiacciono al principio nominalistico ex art. 1227 c.c.: secondo il quale, sia in caso di perdita del valore reale della moneta (svalutazione) che, nel caso opposto, di incremento del detto valore (rivalutazione), il debito pecuniario resta “insensibile” alle suddette variazioni, dovendo il debitore corrispondere al creditore sempre la somma di denaro originariamente indicata.
Consegue che sulla somma liquidata a titolo di rimborso delle spese mediche sostenute dall'(…) saranno calcolabili i soli interessi legali con decorrenza, dalla data della domanda avanzata da parte dell'(…) in primo grado fino al saldo effettivo.
– 2.5. Solo a titolo chiarificatorio ma senza intervenire sul contenuto della decisione impugnata, per mancata impugnazione sul punto (benché nelle conclusioni si riportino richieste non correlate a specifici motivi di doglianza), resta fermo che il contenuto del punto 1) della sentenza di primo grado nella parte in cui prevede:
accoglie la domanda formulata da (…) e per l’effetto condanna il convenuto (…) al pagamento in favore dell’attore di Euro 15.649,51, oltre interessi al saggio legale sul minore importo di Euro 13.349,50, devalutato all’epoca del fatto (marzo 2010) e di anno in anno rivalutato secondo gli indici istat foi, dal giorno del fatto sino alla pubblicazione della presente sentenza, ed interessi legali sul restante importo di Euro 2.300,00 a far data dalla domanda e sino alla pubblicazione della presente sentenza.
Come anticipato, non vi sono specifici motivi di doglianza avverso detta statuizione, destinata a restare ferma.
Sul punto, richiede parte appellante la liquidazione del lucro cessante sotto forma di interessi al tasso legale anno per anno sulle somme via via rivalutate dall’evento all’effettivo soddisfo. Considera questo Collegio la fondatezza della pretesa avanzata, avendo controparte asserito – nella propria comparsa conclusionale – la spontanea esecuzione della sentenza di primo grado nulla allegando, sotto forma di documentazione fiscale/contabile, quanto riportato.
In realtà, per ciò che concerne il calcolo degli interessi, la liquidazione del danno da ritardato adempimento di un’obbligazione di valore, in caso di pagamento di somme prima della quantificazione definitiva, deve avvenire devalutando l’acconto e il credito alla data dell’illecito, così da poter detrarre l’importo del primo dal valore credito, per poi calcolare gli interessi compensativi prima sull’intero capitale, rivalutato anno per anno, per il periodo intercorso dalla data dell’illecito al pagamento dell’acconto, e poi sulla somma che residua dopo la detrazione dell’acconto, rivalutata annualmente, per il periodo che va da quel pagamento fino alla liquidazione definitiva (Cass. n. 9950/2017).
Sul punto, occorre richiamare la Cassazione Sez. Unite, 17.2.1995, n.1712 che dispone “… al creditore, per i debiti di valore, spetta il lucro cessante (per compensare il mancato uso del bene perduto) utilizzando la tecnica della rivalutazione e dell’adozione di un tasso di interesse da determinare equitativamente (vedi Cass. 10.03.2006, n. 5234; Cass. 10884/2007, nonché Cass. S.U. n. 19499/2008)”.
Da quanto sopra discende che sull’importo liquidato per danno permanente, devalutato all’epoca del fatto (marzo 2010) va applicata la rivalutazione secondo gli indici istat foi, dal giorno del fatto sino alla pubblicazione della sentenza e gli interessi al tasso legale (compensativi) dall’evento all’effettivo soddisfo.
– 3. In conclusione, va parzialmente accolto l’appello sollevato dall'(…), nella misura in cui è stato ritenuto procedere ad una nuova liquidazione degli esborsi dall’appellante sostenuti in ragione dell’episodio di malpractice subito a titolo di danno patrimoniale (danno emergente passato), rigettando per converso la richiesta di rivalutazione monetaria della predetta somma dall’evento all’effettivo soddisfo.
Non trova pregio la pretesa risarcitoria relativa al danno emergente futuro.
– 3.1. Resta ferma la condanna a carico di (…) s.p.a. a tenere indenne l’appellato (…), in via diretta ex art. 1917 co.2 c.c., delle somme chiamato a corrispondere a favore dell’appellante (…) per effetto della presente pronuncia, non essendovi, peraltro, specifiche contestazioni sul punto della decisione di primo grado in ordine alla polizza in essere.
– 4. L’accoglimento (parziale) dell’appello importa la rideterminazione delle spese del doppio grado (alla stregua dell’esito complessivo della lite), atteso che, in base al principio di cui all’art. 336 c.p.c., la riforma della sentenza del primo giudice determina la caducazione del capo della pronuncia che ha statuito sulle spese (Cass. 30/12/2013, n. 28718; Cass. 22/12/2009, n. 26985; Cass. 4/06/2007, n.12963; v. anche Cass. 1/06/2016, n. 11423).
Pertanto, tenuto conto dell’esito complessivo della lite e della sostanziale soccombenza dell’appellato (…) rispetto alla domanda risarcitoria azionata dall’odierno appellante, le spese di primo grado restano a carico del medico appellato.
– 4.1. In ragione della rideterminazione degli importi, alla liquidazione dei compensi professionali di primo grado si deve procedere avuto riguardo allo scaglione di riferimento (da Euro 26.000,01 fino Euro 52.000,00) del D.M. n. 55 del 2014 come modificato dal D.M. n. 147 del 2022, includendo nel computo, necessariamente, anche le incombenze per la fase stragiudiziale di mediazione e accertamento tecnico preventivo.
Per l’effetto, occorre rideterminare i compensi per le varie fasi come segue:
– Euro 1.475,00 per gli esborsi riferibili delle due fasi di giudizio (istruzione preventiva – 1 grado) e della procedura di mediazione;
– Euro 1.500,00 per i compensi professionali relativi al procedimento di mediazione;
– Euro 2.000,00 per i compensi professionali del procuratore riferibili alla fase di istruzione preventiva ex art. 696 bis c.p.c.,
– Euro 4.000,00 per i compensi professionali del difensore relativi al giudizio di primo grado, in quest’ultimo caso con determinazione più vicina ai minimi tariffari, in ragione della ripetitività delle questioni trattate nelle varie fasi del processo, con modesto ulteriore impegno rispetto a quello profuso nelle prime fasi.
Pertanto, spetta a titolo di rimborso delle spese la somma di Euro. 1475,00 e a titolo di compensi quella di Euro. 7.500.00.
Sui compensi, come appena determinati, spetta l’aumento del 30% per la redazione degli atti depositati mediante modalità telematiche con tecniche informatiche idonee ad agevolarne la consultazione.
Inoltre, i detti compensi dovranno essere maggiorati del 15% forfettario e dell’iva e cpa come per legge.
Il tutto con distrazione, ex art. 93 c.p.c., in favore del difensore avv. (…) che ha anticipato le spese e che non ha riscosso i compensi, come espressamente richiesto.
– 4.2. Le spese del secondo grado seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo secondo i parametri fissati dal D.M. n. 55 del 2014, come aggiornato dal D.M. n. 147 del 2022, tenuto conto, in questo caso, che la somma controversa in appello rientra nello scaglione 5.201,00 / 26.000,00, per questioni invero assai semplici, che giustificano la liquidazione nei minimi, in ragione della non complessità della materia, con espunzione della fase istruttoria non svolta ed includendovi la maggiorazione del 30% per l’inserimento di collegamenti ipertestuali negli atti depositati telematicamente, la somma liquidabile è pari a 2.579,20.
Conseguentemente occorre prevedere che i detti compensi dovranno essere maggiorati del 15% forfettario e dell’iva e cpa come per legge.
Il tutto con distrazione, ex art. 93 c.p.c., in favore del difensore avv. (…) che ha anticipato le spese e – analogamente all’altro difensore avv. (…) – che non ha riscosso i compensi, come espressamente richiesto.
Infine, parte soccombente dovrà pagare l’importo del contributo unificato versato dall’appellante.
– 5. In ragione del passaggio in giudicato, per mancata impugnazione, del capo della sentenza che ha riconosciuto la sussistenza di una valida polizza assicurativa del dr. (…), detta statuizione fa stato nel presente giudizio, imponendo di prevedere la condanna la terza chiamata in causa (…) spa a tenere indenne il convenuto (…), che ne ha ribadito la richiesta in questa sede d’appello, di tutto quanto questi sarà tenuto a corrispondere all’attore per effetto della presente pronuncia.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, Nona Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull’appello proposto da (…) avverso la sentenza in epigrafe indicata, così provvede:
a) accoglie parzialmente l’appello sollevato da (…), e per l’effetto, in riforma della decisione impugnata:
– condanna (…) al pagamento di ulteriori Euro 14.090,48 (oltre le somme liquidate in primo grado) a titolo di risarcimento del danno patrimoniale per spese sopportate dall’infortunato, oltre interessi legali a far data dalla domanda in primo grado all’effettivo soddisfo;
– rigetta la domanda di rivalutazione monetaria sull’importo suddetto liquidato a titolo di danno patrimoniale;
– rigetta la domanda di risarcimento del danno emergente futuro;
b) Condanna (…) al rimborso delle spese di lite di primo grado in favore di (…) che si rideterminano in Euro 1.475,00 per gli esborsi riferibili delle due fasi di giudizio (istruzione preventiva – 1 grado) e della procedura di mediazione e in Euro 9.750,00 per compensi, oltre 15% forfettario e iva e cpa come per legge.
Il tutto con distrazione, ex art. 93 c.p.c., in favore del difensore avv. (…) che ha anticipato le spese e – analogamente all’altro difensore avv. (…) – che non ha riscosso i compensi, come espressamente richiesto.
c) Condanna (…) al rimborso delle spese del grado, liquidate per compensi in 2.579,20, oltre maggiorazione del 15% forfettaria, dell’iva e cpa come per legge e per spese in Euro. 385,00. Il tutto con distrazione, ex art. 93 c.p.c., in favore del difensore avv. (…) che ha anticipato le spese e – analogamente all’altro difensore avv. (…) – che non ha riscosso i compensi, come espressamente richiesto.
d) In accoglimento della domanda di garanzia, in continuità con la sentenza di primo grado, condanna la terza chiamata in causa (…) spa a tenere indenne il convenuto (…), in via diretta ai sensi dell’art. 1917 comma 2 c.c., di tutto quanto questi sarà tenuto a corrispondere all’attore per effetto della presente pronuncia
Così deciso in Napoli il 18 luglio 2023.
Depositata in Cancelleria il 23 agosto 2023.