qualora un lavoratore deduca di essere stato licenziato oralmente, e faccia valere in giudizio l’inefficacia o l’invalidità di tale licenziamento, mentre il datore di lavoro deduca la sussistenza di dimissioni del lavoratore, il materiale probatorio deve essere raccolto, da parte del Giudice di merito, tenendo conto che, nel quadro della normativa limitativa dei licenziamenti, la prova gravante sul lavoratore è limitata alla sua estromissione dal rapporto, mentre la controdeduzione del datore di lavoro assume la valenza di un’eccezione in senso stretto, il cui onere probatorio ricade sull’eccipiente ai sensi dell’art. 2697, II, c.c.. Precisamente, nell’ipotesi di controversia in ordine al “quomodo” della risoluzione del rapporto (licenziamento orale o dimissioni) si impone una indagine accurata da parte del Giudice di merito, che tenga adeguato conto del complesso delle risultanze istruttorie, in relazione anche all’esigenza di rispettare non solo il primo comma dell’art. 2697 c.c., relativo alla prova dei fatti costitutivi del diritto fatto valere dall’attore, ma anche il secondo comma della medesima, che pone a carico dell’eccipiente la prova dei fatti modificativi o estintivi del diritto fatto valere dalla controparte. Sicché, in mancanza di prova delle dimissioni, l’onere della prova concernente il requisito della forma scritta del licenziamento (imposta ex lege a pena di nullità) resta a carico del datore di lavoro, in quanto nel quadro della normativa limitativa dei licenziamenti, la prova gravante sul lavoratore riguarda esclusivamente la cessazione del rapporto lavorativo, mentre la prova sulla controdeduzione del datore di lavoro – avente valore di una eccezione – ricade sull’eccipiente-datore di lavoro ex art. 2697 c.c..
Tribunale|Trani|Sezione L|Civile|Sentenza|21 agosto 2023| n. 1274
Data udienza 5 luglio 2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro del Tribunale Ordinario di Trani, Eugenio Carmine Labella, all’udienza del 05/07/2023 – all’esito della trattazione scritta disposta con decreto ritualmente comunicato alle parti – ha pronunciato – mediante lettura del dispositivo, con riserva di motivazione ai sensi dell’art. 429 comma 1 c.p.c. – la seguente
SENTENZA
nella presente controversia individuale di lavoro,
tra
(…) -c.f.(…), con l’assistenza e difesa dell’avv. SA.VI. – c.f. (…);
-parte ricorrente-
e
(…), IN QUALITA’ DI TITOLARE DELL'”IMPRESA EREDI DI (…)”;
-parte resistente contumace-
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I. – Con ricorso depositato in data 26/02/2020 (…) ha convenuto in giudizio dinanzi a Questo Ufficio Giudicante (…), in qualità di titolare dell’impresa individuale denominata “IMPRESA (…)”, rassegnando contro quest’ultimo le seguenti conclusioni:
“1. dichiarare ex co. 1 D.Lgs. n. 23 del 2015 la nullità del licenziamento operato dalla ditta datrice perché intimato oralmente;
2. condannare parte datrice ex co. 3 dell’art. 2 D.Lgs. n. 23 del 2015 alla corresponsione di una indennità in sostituzione della reintegrazione nel posto di lavoro pari a quindici mensilità dell’ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto;
3. ordinare, in subordine, parte datrice alla immediata reintegra nel posto di lavoro del ricorrente (con riserva di opzione per la indennità sostitutiva);
4. condannare parte attrice ex co. 2 dell’art. 2 D.Lgs. n. 23 del 2015 al pagamento in favore del ricorrente e a titolo risarcitorio di un’indennità commisurata a E. 1.710,24 (o a quella eventualmente diversa, maggiore o minore, che dovesse risultare essere l’ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto) per i mesi intercorsi dalla data del 2 settembre 2019 al giorno dell’effettiva reintegrazione o della giuridica risoluzione del rapporto di lavoro, demandando alla fase esecutiva il conteggio e comunque il pagamento di una somma non inferiore a E. 8.551,20 ovvero alla somma maggiore o minore ritenuta di giustizia;
5. condannare parte datrice al pagamento delle retribuzioni a far tempo dal 19 giugno 2019 alla data di reintegrazione o di giuridica risoluzione del rapporto di lavoro per la paga oraria di E. 10,18 per 40 ore settimanali e per i giorni lavorativi/mese;
6. condannare parte datrice ex co. 2 dell’art. 2 del D.Lgs. n. 23 del 2015 al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali per il medesimo periodo;
7. condannare parte datrice con pronuncia generica al pagamento del T.F.R. maturato per il periodo compreso dalla data di costituzione del rapporto di lavoro a quello di giuridica risoluzione secondo i parametri suindicati di Euro 10,18/h X 40 ore settimanali in ragione dei giorni effettivamente lavorativi nel mese, demandando alla fase esecutiva il conteggio;
8. munire le statuizioni economiche della rivalutazione monetaria e degli interessi;
9. condannare parte datrice alle spese di causa”.
I.1. – A fondamento delle sue pretese, il ricorrente ha dedotto che aveva lavorato alle dipendenze della impresa edile (…) di (…) con sede in (…) alla via A. n. 7 con decorrenza dal 19/06/2019 con la qualifica di operaio e l’inquadramento nel secondo livello retributivo; che in data 20/06/2019, durante lo svolgimento della sua attività lavorativa, aveva subito un infortunio sul lavoro, precipitando da una scala; che a causa dell’infortunio era rimasto inabile al lavoro fino al 31/08/2019; che aveva ripreso a lavorare per il Brescia in data 02/09/2019 presso un cantiere sito in (…), espletando la sua attività lavorativa per l’intera giornata; che, tuttavia, al termine di questa giornata lavorativa il datore di lavoro gli aveva comunicato verbalmente la cessazione del rapporto di lavoro; che, a fronte di informazioni assunte presso il Centro Impiego di Molfetta, aveva riscontrato che l’ex datore di lavoro aveva comunicato il suo licenziamento per giustificato motivo oggettivo con decorrenza dal 31/08/2019; che con raccomandata A.R. del 12/09/2019 inviata all’ex datore di lavoro aveva impugnato il licenziamento, manifestando, senza alcun riscontro positivo, la propria disponibilità a riprendere l’attività lavorativa.
II. – Ritualmente convenuto in giudizio, l’ex datore di lavoro è rimasto contumace.
III. – All’esito dell’esame delle risultanze probatorie raccolte nel corso della istruttoria testimoniale, si ritiene che l’impugnativa del licenziamento orale è fondata e, pertanto, deve essere accolta sulla base delle argomentazioni di seguito esposte. In tale ambito, secondo l’orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità che non si ha ragione di disattendere Cass. Sez. 6 – Lav., Ordinanza n. 21684 del 19/10/2011 (Rv. 619465 – 01), “Qualora il lavoratore deduca di essere stato licenziato oralmente e faccia valere in giudizio la inefficacia o invalidità di tale licenziamento, mentre il datore di lavoro deduca la sussistenza di dimissioni del lavoratore, il materiale probatorio deve essere raccolto, da parte del giudice di merito, tenendo conto che, nel quadro della normativa limitativa dei licenziamenti, la prova gravante sul lavoratore è limitata alla sua estromissione dal rapporto, mentre la controdeduzione del datore di lavoro assume la valenza di un’eccezione in senso stretto, il cui onere probatorio ricade sull’eccipiente ai sensi dell’art. 2697, secondo comma, cod. civ.” in senso conforme vedi Cass. Sez. Lav., Sentenza n. 610 del 15/01/2015 (Rv. 633864 – 01).
Si aggiunga che, sempre per giurisprudenza costante Cass. Sez. Lav., Sentenza n. 19236 del 21/09/2011, “Nell’ipotesi di controversia in ordine al “quomodo” della risoluzione del rapporto (licenziamento orale o dimissioni) si impone una indagine accurata da parte del giudice di merito, che tenga adeguato conto del complesso delle risultanze istruttorie, in relazione anche all’esigenza di rispettare non solo il primo comma dell’art. 2697 cod. civ., relativo alla prova dei fatti costitutivi del diritto fatto valere dall’attore, ma anche il secondo comma, che pone a carico dell’eccipiente la prova dei fatti modificativi o estintivi del diritto fatto valere dalla controparte. Sicché, in mancanza di prova delle dimissioni, l’onere della prova concernente il requisito della forma scritta del licenziamento (prescritta ex lege a pena di nullità) resta a carico del datore di lavoro, in quanto nel quadro della normativa limitativa dei licenziamenti, la prova gravante sul lavoratore riguarda esclusivamente la cessazione del rapporto lavorativo, mentre la prova sulla controdeduzione del datore di lavoro – avente valore di una eccezione – ricade sull’eccipiente – datore di lavoro ex art. 2697 c.c.”.
Ciò premesso in punto di diritto, si ritiene che il ricorrente abbia fornito la prova in merito alla sua estromissione dal rapporto di lavoro conseguente al licenziamento orale intimato in data 02/09/2019 dall’ex datore di lavoro, odierno resistente, in quanto i fatti dedotti già all’epoca della contestazione stragiudiziale del licenziamento (cfr. la lettera del 12/09/2019 all. n.3 del fascicolo di parte ricorrente: “?il giorno 2 settembre 2019 il mio assistito, a seguito di un grave infortunio subito in data 20 giugno 2019 e su vostra richiesta riprendeva l’attività lavorativa neppure preceduta da una visita medica diretta ad accertarne l’idoneità allo svolgimento delle sue mansioni.
Il giorno successivo gli comunicavate verbalmente che il rapporto di lavoro poteva ritenersi interrotto con impegno da parte vostra a comunicargli successivamente la data di ripresa del lavoro. Orbene, alcuna vostra comunicazione giungeva da tale data al mio assistito. Da verifiche successivamente eseguite è risultato che già in data 31 agosto 2019 … voi avevate già comunicato al “Centro impiego” di Molfetta il suo licenziamento per “giustificato motivo oggettivo” senza che ciò fosse preceduto da alcuna comunicazione scritta. Ne risulta che la vostra verbale comunicazione di “interruzione del rapporto” è da ritenersi definitiva ed equiparabile ad un licenziamento verbale …”), da un lato, hanno trovato riscontro nella deposizione dei testimoni (…) e (…), a conoscenza dei fatti per essere stati colleghi di lavoro del ricorrente nel periodo di cui è causa; dall’altro, non sono stati contrastati dalla ex parte datoriale, che, rimanendo contumace, non ha fornito alcuna versione alternativa dei fatti oggetto di causa, né ha dato riscontro nella fase stragiudiziale alla lettera di impugnazione del licenziamento del 12/09/2019 (ricevuta in data 21/09/2019).
In particolare, il testimone (…) ha riferito: “conosco i fatti di causa perché ho lavorato insieme al ricorrente alle dipendenze della ditta (…) di (…).
Ricordo che siamo stati assunti in data 19 giugno 2019. Tuttavia io iniziai a lavorare in nero già a partire da dieci giorni prima rispetto alla data di assunzione. Con riferimento al capitolo 2 lo confermo perché fui io ad accompagnarlo in Ospedale a (…).
Se mal non ricordo la caduta è avvenuta intorno alle 10,30-11,00.
Preciso che sono intervenuto quando il ricorrente era già a terra.
La caduta è avvenuta da un’altezza di sei metri circa. Con riferimento al capitolo 3 posso confermarlo in quanto quel giorno 2 settembre 2019 lavoravamo insieme sul lungomare di (…).
Ricordo che la lavorazione riguardava il solaio di una villa privata di (…). Preciso che fu il (…) a dirci che dovevamo eseguire tale intervento presso la predetta villa.
Ricordo che l. dalla mattina alle 7,00 fino alle ore 15,00.
Con riferimento al capitolo 4 posso confermare che quel giorno dopo che finimmo di lavorare, (…) disse a (…) di non tornare più a lavorare senza dare alcuna ulteriore spiegazione. Io invece proseguii a lavorare con (…) fino a quando non trovai un altro lavoro alle dipendenze di un’azienda ubicata nella città dell’Aquila denominata C.C., Ciò è avvenuto verso la fine del mese di settembre 2019”.
Anche il testimone (…) ha reso una versione dei fatti sostanzialmente sovrapponibile a quella del primo testimone, dichiarando: “Preciso che il giorno 2 settembre 2019 (…) ha ripreso la sua attività lavorativa di maestro operaio alle dipendenze della ditta (…) presso un cantiere di (…), una villa privata luogo in cui stavo lavorando anche io come operaio. Come in precedenza sia io che il (…) abbiamo lavorato dalle 7 alle 15,00 e quindi per l’intera giornata.
Confermo la posizione n.3 che mi viene letta. Confermo la posizione n.4 che mi viene letta. Ho assistito personalmente al momento in cui (…) al termine della nostra attività lavorativa del 2 settembre 2019 comunicava a (…) di non presentarsi più al lavoro con decorrenza dal giorno successivo”.
Ne discende che, non avendo fornito il datore di lavoro alcuna prova in ordine al rispetto della forma scritta prescritta dalla legge a pena di inefficacia del licenziamento (ex art.2, commi 1 e 3, L. n. 604 del 1966), quest’ultimo deve essere dichiarato inefficace.
Dalla declaratoria di inefficacia del licenziamento intimato oralmente, inoltre, deriva la sua inidoneità “a risolvere il rapporto, non rilevando, ai fini di escludere la continuità del rapporto stesso, né la qualità di imprenditore del datore di lavoro, né il tipo di regime causale applicabile (reale od obbligatorio), giacché la sanzione ivi prevista non opera soltanto nei confronti dei lavoratori domestici e di quelli ultrasessantenni (salvo che non abbiano optato per la prosecuzione del rapporto). Ne consegue che la radicale inefficacia del licenziamento orale prescinde dalla natura stessa del recesso, trovando applicazione l’ordinario regime risarcitorio, con obbligo di corrispondere, trattandosi di rapporto di lavoro in atto, le retribuzioni non percepite a causa dell’inadempimento datoriale” arg. ex Cass. Sez. Lav., Sentenza n. 15106 del 10/09/2012 (Rv. 624076 – 01); cfr. anche Cass. Sez. Lav., Ordinanza n. 26532 del 08/09/2022 (Rv. 665480 – 01): “Il licenziamento è un atto unilaterale per il quale è richiesta la forma scritta “ad substantiam”, sicché non è ammissibile la prova per testi, salvo che il relativo documento sia andato perduto senza colpa, né tale divieto può essere superato con l’esercizio officioso dei poteri istruttori da parte del giudice, che può intervenire solo sui limiti fissati alla prova testimoniale dagli artt. 2721, 2722 e 2723 c.c. e non sui requisiti di forma richiesti per l’atto.
(Nella specie, la S.C. ha affermato l’inefficacia del licenziamento per difetto di forma in relazione ad una lettera di licenziamento, priva di data certa, escludendo che la forma scritta del recesso datoriale, e la modalità della sua comunicazione, potessero essere provate in via testimoniale)”.
Pertanto, ai sensi dell’art.2 commi 1 e 2 D.Lgs. n. 23 del 2015 (…), nella qualità di titolare dell’omonima impresa edile, dichiarata l’inefficacia del licenziamento orale intimato in data 02/09/2019, deve essere condannato a reintegrare (…) nel posto di lavoro, oltre che a pagare a titolo di risarcimento del danno un’indennità commisurata all’ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto pari alla retribuzione oraria di Euro 10,18 x 40 ore settimanali (come prevista dal CCNL di settore e dalla busta paga rilasciata dall’ex datore di lavoro – all.ti nn.2 e 7 del fascicolo di parte ricorrente) con decorrenza dal 02/09/2019 fino alla data della presente pronuncia, dedotto quanto percepito, nel periodo di estromissione, per lo svolgimento di altre attività lavorative.
Ai sensi dell’art.2 commi 1 e 2 D.Lgs. n. 23 del 2015 (…), nella qualità di titolare dell’omonima impresa edile, deve essere condannato, altresì, a versare i contributi previdenziali e assistenziali per lo stesso periodo dal 02/09/2019 fino alla data della presente pronuncia.
Inoltre, avendo già esercitato, ai sensi dell’art.2 comma 3 D.Lgs. n. 23 del 2015, la relativa facoltà, esprimendola nelle conclusioni del ricorso introduttivo del presente giudizio (“3. Fermo restando il diritto al risarcimento del danno come previsto al comma 2, al lavoratore è data la facoltà di chiedere al datore di lavoro, in sostituzione della reintegrazione nel posto di lavoro, un’indennità pari a quindici mensilità dell’ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, la cui richiesta determina la risoluzione del rapporto di lavoro, e che non è assoggettata a contribuzione previdenziale.
La richiesta dell’indennità deve essere effettuata entro trenta giorni dalla comunicazione del deposito della pronuncia o dall’invito del datore di lavoro a riprendere servizio, se anteriore alla predetta comunicazione”) (…), nella qualità di titolare dell’omonima impresa edile, deve essere condannato a pagare in favore di (…) un’indennità pari a quindici mensilità dell’ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto pari alla retribuzione oraria di Euro 10,18 x 40 ore settimanali in sostituzione della reintegrazione nel posto di lavoro.
Di conseguenza, il rapporto di lavoro deve essere dichiarato risolto con decorrenza dalla data della presente pronuncia.
IV. – Passando alle ulteriori rivendicazioni di carattere economico riguardanti il mancato pagamento delle retribuzioni e del TFR maturati in costanza di rapporto lavorativo dal 19/06/2019 al 02/09/2019, si ritiene che, all’esito dell’esame delle risultanze dell’attività istruttoria espletata nel corso del giudizio (prove testimoniali, busta paga di luglio 2019 e certificati INAIL relativi all’infortunio del 20/06/2019 – all.ti nn. 2, 3, 4, 5, 6 e 7 del fascicolo di parte ricorrente), è stata raggiunta la prova con riferimento sia all’effettiva durata del rapporto lavorativo dal 19/06/2019 al 02/09/2019, sia alle mansioni espletate (operaio) ed al relativo inquadramento nel livello 2 del CCNL di categoria per l’intera durata del rapporto di lavoro.
A fronte di tali allegazioni e delle prove fornite dall’ex lavoratore, la parte resistente, rimasta contumace, non ha fornito la prova del fatto estintivo del diritto di credito azionato, ossia il pagamento degli emolumenti citati.
In ordine al quantum della pretesa, si ritiene che il calcolo delle differenze retributive e del TFR maturati e non corrisposti deve essere parametrato alla paga oraria pari ad Euro 10,18 x 40 ore settimanali, come risultante dalla busta paga di luglio 2019 rilasciata dall’ex datore di lavoro.
Pertanto, (…), nella qualità di titolare dell’omonima impresa edile, deve pagare in favore di (…): a) il TFR maturato e non corrisposto con decorrenza dalla data di assunzione del 19/06/2019 fino alla data della presente pronuncia tenuto conto della retribuzione oraria di Euro 10,18 x 40 ore settimanali; b) la retribuzione maturata nel periodo dal 19/06/2019 al 02/09/2019 tenuto conto della retribuzione oraria di Euro 10,18 x 40 ore settimanali.
V. – Le spese processuali – liquidate come in dispositivo ai sensi del D.M. n. 55 del 2014 e successive modifiche nell’ambito del relativo scaglione (valore indeterminabile) tenuto conto della concreta complessità delle questioni trattate e dell’attività istruttoria espletata – seguono la soccombenza e vengono poste a carico della parte resistente.
P.Q.M.
disattesa ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione così definitivamente provvede:
-dichiara inefficace il licenziamento orale intimato in data 02/09/2019 e, per l’effetto, condanna (…), nella qualità di titolare dell’omonima impresa edile, a reintegrare (…) nel posto di lavoro, oltre che a pagare a titolo di risarcimento del danno un’indennità commisurata all’ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto pari alla retribuzione oraria di Euro 10,18 con decorrenza dal 02/09/2019 fino alla data della presente pronuncia, dedotto quanto percepito, nel periodo di estromissione, per lo svolgimento di altre attività lavorative;
-condanna, altresì, (…), nella qualità di titolare dell’omonima impresa edile, a versare i contributi previdenziali e assistenziali per lo stesso periodo dal 02/09/2019 fino alla data della presente pronuncia;
-condanna, altresì, (…), nella qualità di titolare dell’omonima impresa edile, a pagare in favore di (…) un’indennità pari a quindici mensilità dell’ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto pari alla retribuzione oraria di Euro 10,18 in sostituzione della reintegrazione nel posto di lavoro e, per l’effetto, dichiara risolto il rapporto di lavoro con decorrenza dalla data della presente pronuncia;
-condanna, altresì, (…), nella qualità di titolare dell’omonima impresa edile, a pagare in favore di (…) il TFR maturato e non corrisposto con decorrenza dalla data di assunzione del 19/06/2019 fino alla data della presente pronuncia tenuto conto della retribuzione oraria di Euro 10,18;
-condanna, infine, (…), nella qualità di titolare dell’omonima impresa edile, a pagare in favore di (…) la retribuzione maturata nel periodo dal 19/06/2019 al 02/09/2019 tenuto conto della retribuzione oraria di Euro 10,18;
-condanna la parte resistente a rifondere nei confronti della parte ricorrente le spese processuali, che liquida complessivamente in Euro 7.000,00 per compenso professionale, oltre al rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15%, CAP ed IVA come per legge;
-fissa il termine di giorni sessanta per il deposito della motivazione.
Così deciso in Trani il 5 luglio 2023.
Depositata in Cancelleria il 21 agosto 2023.