l’ attore che disconosce la validità di un testamento olografo e chiede il riconoscimento della sua qualità di erede legittimo, propone una petizione di eredità. Ribadita l’autonomia del giudizio di querela di falso (sia in via principale, sia in via incidentale) in quanto avente ad oggetto l’accertamento della falsità o meno di un atto avente fede privilegiata ,l’accoglimento in via principale della querela di falso comporta l’inammissibilità delle altre domande avanzate in giudizio dagli attori, neppure se dipendenti dalla principale, ovvero risarcitorie. Ciò posto, in presenza della querela di falso, il giudice non è tenuto neppure al preliminare vaglio di ammissibilità della domanda, ma si limita ad accertare la genuinità del documento contestato. Nel giudizio di querela di falso instaurato in via principale è esclusa la proposizione di altre domande, anche dipendenti dalla domanda di accertamento della falsità del documento.
Tribunale|Cosenza|Sezione 1|Civile|Sentenza|28 luglio 2023| n. 1349
Data udienza 12 luglio 2023
TRIBUNALE ORDINARIO di COSENZA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale di Cosenza in composizione collegiale, sezione prima, riunito in camera di consiglio, nelle persone dei sigg. magistrati:
– dott.ssa Rosangela Viteritti – Presidente
– dott.ssa Lucia Angela Marletta – Giudice relatore
– dott. Gino Bloise – Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. … del R.G.A.C. dell’anno 2014, trattenuta in decisione all’udienza cartolare del 14.06.2022, con assegnazione dei termini ex artt. 281-quinquies e 190 c.p.c., rimessa al Collegio per la decisione in data 19.10.2022, vertente
TRA
G.M.A., C.F. (…), rappresentato e difeso dagli avv.ti…;
ATTORE-PARTE QUERELANTE
E
G.L., C.F. (…), rappresentata e difesa dall’avv….;
CONVENUTA
Con l’intervento del Pubblico Ministero in sede;
Oggetto: querela di falso di testamento olografo
Svolgimento del processo – Motivi della decisione
Con atto di citazione notificato l’11.08.2014, il sig. G.M.A., previo esperimento della mediazione, – premesso di essere fratello gemello del Prof. G.M.G., nato il (…) e deceduto in data 20.6.2012 – previo esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione – ha convenuto in giudizio, innanzi al Tribunale di Cosenza, la sorella G.L., chiedendo l’accoglimento delle seguenti conclusioni: “Voglia l’On.le Tribunale adito, disattesa ogni diversa istanza, accertare e dichiarare la falsità materiale di tutto il corpo del testamento olografo e della sottoscrizione, che si assume riferibile al de cuius G.M.G. .. vergato il 20.04.2003, pubblicato con verbale di deposito per Notar I.S. del 20.07.2012, con atto repertorio n. (…) e raccolta n. (…), registrato il 23.07.2012.
In via subordinata (e salvo gravame) accertare e dichiarare la falsità materiale della firma e della data che figurano apposte nel testamento de quo, perché non autografe e non vergate da G.G.M.. Per l’effetto dichiarare la nullità ex art. 606 c.c., e la inefficacia della scheda testamentaria impugnata e dichiarare l’attore quale erede legittimo del defunto fratello G.M.G., per la quota allo stesso spettante.
In ogni caso: adottare ogni conseguenziale provvedimento di legge, ai sensi degli artt. 226 e 227 c.p.c. in esito all’accertamento della falsità; condannare in via generica la convenuta al risarcimento dei danni subiti e subendi dall’attore, danni da liquidarsi con separato giudizio. Con vittoria di spese, competenze ed onorari”.
Nel dettaglio, l’attore ha dedotto la falsità del testamento con il quale la sorella L.G. era stata nominata erede universale del loro germano G.M.G., deducendo, a sostegno della domanda spiegata, la circostanza che, alla data indicata nel predetto testamento, sebbene il de cuius nominasse la sorella L. erede universale di tutti i suoi beni (appartamenti situato in C. Via dei M., Pal. G., con tutti gli arredi; denaro depositato presso il B.N. di C., in Corso Umberto), in verità, alla data del 20.4.2003, G.M.G. era intestatario, altresì, di altri beni immobili (quota di appartamento e di terreno siti in B.), che avrebbe donato alla sorella L.G. solo successivamente, nel 2007, e tuttavia rimasti non indicati nella scheda testamentaria.
L’attore ha poi dedotto ulteriori elementi di prova in ordine alla falsità testamentaria ai sensi dell’art. 221 c.p.c. dalla relazione grafologica del 30.9.2013 a firma della dott.ssa L.D.R., la quale ha ivi sostenuto che “il testamento e la sottoscrizione apparentemente a nome di G.M.G., oggetto di verifica, siano apocrifi”, nonché da asserite numerose differenze dinamiche tra la scrittura e la firma del testamento impugnato ed i connotati generali e specifici di altre scritture di comparazione quali: la dichiarazione di integrazione di compravendita in Notar A. del 20.7.1988; la richiesta di congedo indirizzata al Preside del Liceo Classico T…. di Cosenza del 12.1.1993; l’atto di donazione e permuta in Notar A. del 26.11.1988; l’istanza indirizzata al Preside del Liceo Classo B. T…. di Cosenza del 21.9.2000; il modulo richiesta di permesso retribuito indirizzata al Preside del Liceo Classico T…. di Cosenza del 10.6.1999; l’atto di donazione in Notar S. del 29.1.2007; il testo scritto a grafia del fratello da riportare sui manifesti post mortem ed in possesso della sorella L.G..
La causa è stata iscritta al n. …/2014 R.G.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata all’udienza dell’8.01.2014, si è costituita nel presente giudizio la sig.ra L.G., la quale – dopo aver eccepito l’inammissibilità della querela di falso, poiché non adeguatamente corroborata da idonei elementi probatori ed, in ogni caso, non cumulabile con le altre azioni di petizione ereditaria e risarcimento del danno proposte dall’attore – ha chiesto il rigetto della domanda “proposta dal dott. M.G. nei suoi confronti ed avente ad oggetto l’accertamento della falsità materiale di tutto il corpo del testamento olografo e della sottoscrizione riferibile al de cuius G.M.G., pubblicato con verbale di deposito per Notar S. del 20.07.2012, con condanna dell’attore alla pena pecuniaria. Con vittoria di spese e competenze di giudizio”.
A sostegno della dedotta infondatezza della domanda attorea, ha esposto il legame che sussisteva tra lei ed il fratello G.M., il quale, non sposato, era rimasto a vivere con la madre e la sorella e, successivamente aveva acquistato l’appartamento posto al piano sottostante quello sul quale era sito l’appartamento della sig.ra L. ed aveva in sostanza condiviso con lei l’intera vita, essendo assistito anche nella malattia che infine lo aveva vinto.
Quanto alla omessa menzione nella scheda testamentaria dei beni siti in B. e dei quali all’epoca della redazione del testamento la convenuta era cointestataria con il fratello G., la stessa ha dedotto che, avendo il fratello provveduto a donarle la propria quota su tali beni con atto pubblico del 29.1.2007, ‘probabilmente per questo suo antico intendimento i beni de qua non venivano inclusi nella scheda testamentaria’.
Inoltre, la convenuta ha precisato di avere rinvenuto due testamenti olografi del medesimo contenuto “seppur redatti in tempi diversi, tanto è che si dava luogo alla pubblicazione, come ex lege si prevede, del secondo redatto in data successiva”. Ha poi allegato consulenza di parte del CTP Prof. Barbarossa, il quale ha escluso che la scheda testamentaria sia apocrifa, con conseguente erroneità della consulenza prodotta da parte attrice, basata su scritture di comparazione non coeve alla redazione del testamento, bensì di epoca anteriore ovvero posteriore e per la maggior parte in copia, a differenza della consulenza del prof. B. il quale utilizzando tecniche di analisi mediante strumenti di precisione ed analizzando un maggior numero di scritti, ha confermato l’autografia del testamento, evidenziando altresì non essere dirimente la “distorsione linguistica” rinvenuta nel testo e valorizzata dal CTP di parte attrice, stante il rinvenimento di analogo scritto contenete errori ortografici.
Con provvedimento dato all’udienza dell’8.1.2015 è stata disposta la comunicazione all’Ufficio del P.M. ai sensi dell’art. 221 c.p.c., all’udienza del 2.4.2015, alla quale è intervenuto altresì l’Ufficio del P.M., il G.I. ha concesso alle parti i termini di cui all’art. 183, co. 6 c.p.c.
Con la memoria ex art. 183, comma 6 n. 1 c.p.c. parte attrice ha resistito alla eccezione di inammissibilità della querela di falso, evidenziando che la querela di falso proposta in via principale non soggiacerebbe alla verifica di sua ammissibilità e deducendo, quanto al cumulo con le altre domande, che l’accertamento della nullità, ex art. 606 c.c. e della inefficacia della scheda testamentaria e di declaratoria di erede legittimo dell’attore per la quota spettantegli è statuizione connessa all’accertamento della falsità del testamento quale effetto ex lege, ed inoltre, che la domanda petitoria proposta con la querela di falso non determina l’inammissibilità della detta querela.
Con la seconda memoria istruttoria parte attrice ha prodotto una seconda relazione a firma del CTP Dott…..; la copia conforme all’originale di una istanza del 3.6.1992 indirizzata dal prof. G.M.P. al Preside del Liceo Classico B. T…. di Cosenza; la copia di atto pubblico in Notar A. dell'(…) rep. n. (…) ed ha formulato istanze istruttorie (per il deposito e/o il sequestro dell’originale del testamento; per l’acquisizione della dichiarazione di successione in morte del de cuius; per l’ordine di esibizione della documentazione relativa ai rapporti bancari del de cuius presso il B.D.N.; per l’interrogatorio formale di parte convenuta in ordine alle circostanze di rinvenimento del testamento olografo e in ordine ad un episodio in occasione del quale -specificamente in occasione dell’inventario dei beni mobili della defunta madre- la convenuta avrebbe negato all’attore l’accesso nella stanza del defunto fratello; per la prova per testi in ordine a tale ultima circostanza; oltre all’espletamento della CTU sulla base delle scritture di comparazione offerte ed indicate).
Con la terza memoria parte attrice, nell’opporsi alla richiesta di prova per testi formulata da parte convenuta, ha richiesto, in subordine, l’ammissione di prova contraria per testi e con i medesimi testi di parte convenuta.
Parte convenuta con la prima memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c. ha reiterato le medesime deduzioni, con la seconda memoria ha richiesto ammettersi prova per testi indicando scritture di comparazione ai fini di una CTU e con la memoria ex art. 183, comma 6, n. 3 ha prodotto, a prova contraria, relazione a firma del CTP prof. A.B. e, riguardo alle deduzioni e richieste di prova formulate da parte convenuta e relative ai rapporti familiari e la divisione dei beni oggetto di comunione ereditaria tra fratelli in morte della madre, ha prodotto dichiarazione liberatoria a firma del dott. M.G..
Con ordinanza del 29.2.2016, ritenute allo stato superflue le chieste prove orali e ritenuto che potesse essere decisa unitamente al merito la questione preliminare sollevata da parte convenuta, è stata disposta CTU ed è stato nominato consulente il dott. …, al quale è stato posto il seguente quesito: “Accerti il consulente tecnico -utilizzando ai fini della comparazione, tra le scritture allegate agli atti, solo quelle risultanti da atto pubblico o da scrittura privata autenticata- se il testamento olografo per cui è causa sia autentico e pertanto effettivamente attribuibile al de cuius G.G. in quanto da egli integralmente compilato e sottoscritto”.
In data 18.01.2017, il dr … ha depositato la propria relazione tecnica nella quale ha concluso che “le indagini peritali e i confronti effettuati hanno consentito di accertare che il Testamento in verifica in tutte le sue componenti (testo-data-firma) appartiene alla mano del de cuius prof. G.G.” (ved. pag. 109 della relazione tecnica del dr…).
All’udienza del 02.02.2017 e con le successive note autorizzate depositate in data 05.05.2017, i procuratori di parte attrice hanno eccepito la nullità della relazione grafica d’ufficio a firma del Dott. …, poiché quest’ultimo risulta iscritto nel ruolo dei periti e degli esperti in essere presso la Camera di Commercio di Cosenza, alla categoria (…) attività varie, con sub categoria n. (…) Tributi e n. 10 scritture antiche e araldiche e non già nella sub categoria n. (…), relativa ai periti calligrafi, né nella sub categoria n. (…), relativa ai periti grafologi, e ciò in difformità di quanto indicato dallo stesso.
Peraltro, secondo i procuratori di parte attrice, il predetto consulente, avendo conseguito solo la laurea in filosofia con indirizzo psicologico e di diploma di archivista, sarebbe sprovvisto dello specifico titolo accademico della laurea in grafologia, necessaria per lo svolgimento dell’incarico affidatogli.
Per tali ragioni, parte attrice ha chiesto che la consulenza grafica, a firma del dott. …, venisse dichiarata nulla, inefficace ed inesistente, con conseguente sostituzione del consulente e nomina di nuovo consulente grafologo dotato di tutti i requisiti di legge; inoltre, ha impugnato e contestato, in modo deciso, le conclusioni a cui è pervenuto il C.T.U. nel proprio elaborato peritale.
Per contro, parte convenuta, con note autorizzate depositate il 05.07.2017, ha sostenuto l’infondatezza, in fatto e diritto, delle tardive eccezioni formulate in relazione alla CTU, che ha chiarito e confermato l’autenticità del testamento oggetto di giudizio e, pertanto, ha chiesto che la causa venisse rinviata per la precisazione delle conclusioni.
Il G.I., a scioglimento della riserva assunta all’udienza dell’11.5.2017, con Provv. del 4 agosto 2017, ha ritenuto di procedere ad un approfondimento istruttorio mediante nuova CTU grafologica, col seguente quesito: “Accerti il consulente tecnico -, sulla base dei metodi di indagine e con gli strumenti ritenuti idonei, verificando la presenza nel documento in verifica di eventuali segni di falso ed utilizzando, ai fini della comparazione, le scritture già utilizzate dal CTU nominato in precedenza, verificando altresì se fra il testamento in verifica e le scritture di comparazione sussista: concordanza di uso dello spazio; concordanza negli stacchi; concordanza di inclinazione; concordanza di capacità scrittoria, di leggibilità delle lettere e presenza di tutte le lettere; concordanza nella velocità esecutiva; presenza sia nella scrittura in verifica sia e nelle grafie comparative di bottoni di sosta, intozzature, ritocchi, tremori, incertezze e rallentamenti; concordanza nella triplice grandezza; concordanza di alternanza fra tratti curvi e tratti angolosi; concordanza di pressione, verificando altresì, nel testamento in verifica, se è stata esercitata uguale pressione nella stesura dell’intero documento scritto e nella sottoscrizione del medesimo; concordanza negli stacchi e legamenti; concordanza nell’allineamento al rigo; concordanza nel calibro e nella morfologia delle singole lettere e dei gruppi di lettere; concordanza di errori sintattici- se il testamento olografo datato 20.4.2003 oggetto di causa sia autentico e sia quindi effettivamente attribuibile al de cuius G.G. in quanto da egli integralmente compilato e sottoscritto”; all’uopo ha nominato quale consulente la Dott.ssa M.A..
Tuttavia, con atto del 31.08.2017, parte attrice – in caso di mancata astensione da parte del nuovo CTU, dott.ssa … – ha formulato istanza di ricusazione, chiedendo la nomina di altro consulente tecnico in sostituzione della dott.ssa M.A., giacché quest’ultima è risultata svolgere la propria attività presso il medesimo studio del precedente consulente dott. …, sito a C., in Viale della Repubblica, n. 164, oltre ad essere la cognata dello stesso per aver sposato il sig. C.G.A., fratello del precedente consulente.
All’udienza del 07.09.2017, il G.I., preso atto della dichiarazione di astensione formulata dal CTU nominato dott.ssa Annunziata e ritenuta tale dichiarazione tempestiva, ha accolto l’istanza di astensione ed ha conseguentemente dichiarato non luogo a provvedere in ordine all’istanza di ricusazione presentata da parte attrice; ha nominato, in sostituzione della dott.ssa …, la dott.ssa …….
Con atto del 09.10.2017, parte convenuta, a sua volta, ha formulato istanza di ricusazione nei confronti della dott.sa…, per avere ella svolto la pratica professionale presso lo studio del CTP di parte avversaria, la dott.ssa L.D.R., suo mentore, e per aver condiviso con lei “diverse manifestazioni, per diverse associazioni, rinsaldando i vincoli esistenti”.
A tale istanza si sono opposti i procuratori di parte attrice.
Con Provv. 23 ottobre 2017, il G.I., esaminati i titoli di studio e di specializzazione della dott.ssa ……, la quale, all’udienza del 19.10.2017 ha dichiarato di essersi trovata in varie occasioni a svolgere incarico peritale anche in posizioni contrapposte a quelle delle dott.ssa D.R., rassicurando di non avere alcuna situazione di incompatibilità o difficoltà nel rispondere in maniera obiettiva al quesito, ha ritenuto la stessa dotata delle competenze professionali necessarie per lo svolgimento dell’incarico; ha ritenuto che le circostanze eccepite a sostegno della richiesta di ricusazione non fossero sufficienti per accogliere la proposta istanza di ricusazione che, pertanto, ha rigettato, confermando la nomina della dott.ssa… quale CTU.
Il 12.09.2018, la dott.ssa… ha depositato il proprio elaborato peritale – poi integrato con i chiarimenti depositati in data 12.09.2018 – al termine del quale ha concluso che “se pur la stesura del testamento olografo e della sottoscrizione potrebbero ritenersi attribuibili alla mano del Professore G.M.G. per forma e per alcuni particolari, le difformità emerse e soprattutto le affinità del tratto grafico con i consanguinei, per le quali sarebbe di fondamentale importanza procedere ad una indagine più approfondita nel confronto delle scritture, non è possibile avere la certezza di attribuzione del materiale in verifica alla mano di G.M.G.” (ved. pag. 47 della relazione tecnica d’ufficio del CTU dr.ssa…).
All’esito della CTU svolta, il G.I., con Provv. dell’8 luglio 2019 ha ritenuto di fissare l’udienza per la precisazione delle conclusioni.
All’udienza del 26.11.2019, la causa è stata trattenuta in decisione, con concessione dei termini di cui all’art. 190 c.p.c.
Le parti hanno depositato comparse conclusionali e memorie di replica.
Il Collegio, ritenuto che la rinnovata consulenza tecnica non avesse chiarito con sufficiente grado di certezza se il testamento olografo in verifica e la sua sottoscrizione fossero o meno apocrifi e rilevato che, nell’espletamento della consulenza tecnica d’ufficio dell’8.05.2018 era stato utilizzato quale scrittura comparativa anche il testamento olografo del 4.4.2000, non pubblicato, non indicato tra gli elementi di comparazione previsti, ha ritenuto necessario procedere a nuova CTU e rimettere la causa sul ruolo, nominando a tal fine quale consulente la Dott.ssa M.S.F..
La dott.ssa … ha provveduto in data 29.10.2021 al deposito della consulenza tecnica d’ufficio con la quale è pervenuta alle seguenti conclusioni: “.. il TESTAMENTO olografo in verificazione, datato 20.4.2003, è AUTENTICO nel testo, nella firma e nella data, perché attribuibile al de cuius G.G.M. in quanto da questi integralmente compilato e sottoscritto” (ved. pag. 97 della CTU a firma della dott.ssa …).
All’udienza cartolare del 14.12.2021, rilevato che parte attrice aveva evidenziato nelle note di trattazione scritta che ‘Rimangono non analizzate dalla c.t.u. …: il punto di raccordo della lettera d nel cognome della firma G., la discordanza nell’impostazione spaziale, la discordanza completa nell’estensione orizzontale sia tra il testo e la firma, sia con comparative (le relative misure non possono certamente mentire anche ai non addetti ai lavori); la discordanza nell’allineamento di base tra testo e firma: il primo, caratterizzato da costante sprofondamento e la seconda da totale sopraelevamento; la discordanza nell’inclinazione: nel testo tendenzialmente retta mentre l’inclinazione della firma è più pendente che retta’; rilevato altresì che non risultavano depositati gli allegati alla CTU ed i fascicoli di parte, il G.I. ha disposto il richiamo del CTU perché riferisse in ordine a quanto rilevato dai procuratori di parte attrice, invitando nel contempo il CTU al deposito dei verbali ed atti allegati alla CTU ed al deposito dei fascicoli di parte.
All’udienza dell’8.03.2022, come da verbale, il CTU Dott.ssa … ha depositato tutti gli atti e i fascicoli di parte ed evidenziata la sua impossibilità di accesso al fascicolo telematico, ha depositato note tecniche aggiuntive alle quali e si è riportata.
Presa visione delle note tecniche depositate dal CTU all’udienza, i procuratori di parte attrice hanno formulato richieste di chiarimenti rispetto alle quali il CTU Dott.ssa … ha fornito risposte come di seguito a verbale: “….in ordine al punto di raccordo della lettera d minuscola della firma del testamento. Il CTU si riporta a quanto già dedotto nelle note tecniche oggi depositate, precisa di avere già indicato nella relazione di consulenza che è un’abitudine del de cuius vergare la lettera d con un distacco e poi la linea della d prosegue con un gesto spontaneo. Evidenzia che la firma di una persona non può essere comparata con il resto del testo in quanto la firma ha una sua autonomia morfologica e si distingue per la maggiore fluidità, soprattutto per il de cuius che era abituato a scrivere. Quanto alla discordanza nel testamento dell’impostazione spaziale si rifà alle note tecniche oggi depositate, evidenzia che la firma è leggermente più grande anche perché potrebbe essere stata vergata in un secondo momento e questo sia la firma che la data”. Ed ancora, ha chiarito: “Quanto alla discordanza nell’inclinazione del testo il CTU precisa che la scrittura del de cuius che è stata definita da parte attrice nella richiesta di chiarimenti “retta” nell’inclinazione, il CTU riferisce di averla definita nella relazione sinuosa in quanto nel testo va dal prevalente rovesciato nella parte iniziale del rigo al pendente nella parte finale del rigo passando da un posizionamento centrale dritto al 90%.
Analogamente anche la firma è più pendente che retta ed è quindi più rovesciata all’inizio, dritta nella parte centrale e pendente nella parte finale”.
Concesso termine alle parti per l’esame delle note tecniche depositate dal CTU, disposta la loro allegazione al fascicolo telematico, assegnato termine alle parti per il deposito di note difensive, la causa, all’esito della successiva udienza del 19.4.2022, con ordinanza del 6.5.2022, trasmessa al P.M. in sede ex art. 221 c.p.c., è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni ed all’udienza cartolare del 14.06.2022 è stata trattenuta in decisione, con la concessione dei termini di cui all’art. 190 c.p.c.
Le parti hanno provveduto a depositare comparse conclusionali e memorie di replica, con le quali hanno insistito nelle medesime richieste ed eccezioni.
Preliminarmente, in ordine all’eccepita inammissibilità dell’azione, per essere stata spiegata querela di falso, in luogo dell’ azione di accertamento negativo del testamento olografo (cfr. la comparsa conclusionale della parte convenuta del 26.1.2020), si rileva che, sebbene alla stregua del più recente orientamento giurisprudenziale “la parte che contesti l’autenticità del testamento olografo debba proporre domanda di accertamento negativo della provenienza della scrittura, e grava su di essa l’onere della relativa prova, secondo i principi generali dettati in tema di accertamento negativo (cfr., all’uopo, Cass. civ., sez. un., 15 giugno 2015, n. 12307), risulta nondimeno altrettanto innegabile come tale orientamento, pur non reputando necessaria la proposizione della querela di falso, debba intendersi aver ritenuto comunque ferma la facoltà, per le parti, di fare ricorso a tale rimedio, stante la maggiore ampiezza degli effetti di una pronuncia che scaturisca da esso (cfr., in tal senso, Tribunale di Salerno, sez. civ. II, 27 febbraio 2018, n. 562)” (Tribunale Napoli sez. VIII, 25/07/2019, n.7517; cfr. altresì Tribunale di Benevento n. 246 del 30.1.2020).
D’altra parte, sebbene il più recente orientamento sia conforme alle Sezioni Unite del 15 giugno 2015, n. 12307 che hanno affermato che la parte che contesti l’autenticità del testamento olografo deve proporre domanda di accertamento negativo della provenienza della scrittura, e grava su di essa l’onere della relativa prova, occorre rilevare che, l’orientamento più risalente, seguito dall’odierna parte attrice che ha introdotto il presente giudizio nel 2014, era a sua volta basato su una decisione delle Sezioni Unite, del 23 giugno 2010, n. 15169, secondo la quale, per attribuire ad un testamento olografo il carattere di apocrifo, è necessario presentare querela di falso.
Ne deriva, pertanto, che – sotto tale profilo – è senz’altro da disattendere l’eccepita inammissibilità della querela di falso proposta dalla parte convenuta.
Inoltre, occorre precisare che “quando la querela di falso sia proposta in via principale, il giudice non è tenuto al preliminare vaglio, al fine della valutazione dell’ammissibilità della domanda, della rilevanza del documento (come richiede invece l’art. 222 c.p.c. per il caso di querela incidentale), ma deve, ai soli fini del riscontro della fondatezza o non della querela, controllare che sulla genuinità del documento sia insorta contestazione (Cassazione civile, sez. lav., 03/06/2011, n. 12130; e, in senso conforme, cfr. Cass. 27 luglio 1992 n. 9013; Tribunale Milano, sez. VI, 04/11/2014, n. 13066)” (Trib. Benevento n. 243 del 30.1.2020),
In ordine all’eccepita inammissibilità dell’azione in ragione del cumulo della querela di falso con le altre domande conseguenziali e di risarcimento del danno proposte dall’attore, posto che “l’ attore che disconosce la validità di un testamento olografo e chiede il riconoscimento della sua qualità di erede legittimo, propone una petizione di eredità” (Tribunale, Torino , 07/03/2000), deve evidenziarsi che, ribadita l’autonomia del giudizio di querela di falso (sia in via principale, sia in via incidentale) in quanto avente ad oggetto l’accertamento della falsità o meno di un atto avente fede privilegiata , “l’accoglimento in via principale della querela di falso comporta l’inammissibilità delle altre domande avanzate in giudizio dagli attori, neppure se dipendenti dalla principale, ovvero risarcitorie. Ciò posto, in presenza della querela di falso, il giudice non è tenuto neppure al preliminare vaglio di ammissibilità della domanda, ma si limita ad accertare la genuinità del documento contestato” (Tribunale Benevento sez. II, 30/01/2020, n. 243).
Sul punto, anche la Corte di legittimità ha chiarito che ” nel giudizio di querela di falso instaurato in via principale .. è esclusa la proposizione di altre domande, anche dipendenti dalla domanda di accertamento della falsità del documento” (Cassazione civile, sentenza 5 giugno 2006, n. 13190).
Orbene, venendo al merito della vicenda, si evidenzia che, in tema di successione mortis causa, il testamento è un atto giuridico revocabile recante una solenne manifestazione di ultima volontà, con il quale una persona maggiorenne, non interdetta e capace di intendere e volere, assume delle disposizioni relative alla sorte del proprio patrimonio, destinate e valere per il tempo in cui avrà cessato di vivere, a cominciare da quella essenziale della designazione di uno o più eredi.
Nell’ordinamento giuridico vigente, la forma più semplice di testamento è quella olografa disciplinata dall’art. 602 c.c.; esso non necessità della presenza di un Notaio, né di testimoni. Le volontà del testatore sono espresse liberamente, senza la necessità di seguire particolari schemi o formule: è sufficiente che il testatore rediga autonomamente le disposizioni di ultima volontà scrivendole per intero, datandole e sottoscrivendole di suo pugno. Il testatore può scrivere anche in stampatello (Corte di Cassazione sentenza n.31457/2018), su qualsiasi pezzo di carta di qualsiasi qualità, dimensione e colore o comunque su o altro materiale sufficientemente durevole.
Perché il testamento sia valido è necessario che rispetti alcuni requisiti.
In primo luogo, l’autografia: il testamento deve essere interamente scritto di pugno dal testatore; se il testamento non è autografo, è nullo. Il testamento per la cui redazione è intervenuto un terzo integrando la fattispecie della cd. “mano guidata” è inficiato da nullità. Con la sentenza n. 30953/2017 la Corte di Cassazione ha chiarito che “qualora il de cuius per redigere il testamento abbia fatto ricorso all’uso materiale di altra persona che ne abbia sostenuto o guidato la mano nel compimento di tale operazione, tale circostanza è sufficiente per escludere il requisito dell’autografia”, indipendentemente dal fatto che la volontà del testatore sia stata rispettata o meno. In caso si assuma che la grafia del testatore appaia innaturale ed alterata, lontana dalla spontaneità del gesto grafico, sarà necessario ricorrere alla perizia grafologica.
In secondo luogo, occorre la data: il testamento deve essere datato, deve cioè contenere l’indicazione del giorno, del mese e dell’anno di redazione. In caso di mancanza, il testamento è annullabile nel termine di 5 anni, ai sensi dell’art. 606 comma 2, c.c. Con la sentenza n. 9364/2020 la Corte di Cassazione ha ribadito che “la data può essere apposta al principio o alla fine delle disposizioni, prima o dopo la firma e non è richiesta la sua ripetizione su ciascun foglio”. In caso di “data incompleta essa può essere integrata con altri dati o indicazioni equipollenti, ma sempre che questi siano intrinseci, siano cioè contenuti nella scheda testamentaria”. In caso di data erroneamente apposta questa può essere rettificata dal Giudice, avvalendosi di altri elementi che si possono dedurre dalla scheda testamentaria (Corte di Cassazione sentenza n. 10613/2016). La data è essenziale in quanto consente, in presenza di più testamenti, di stabilire quale sia l’ultimo, e quindi quale sia efficace. Fornisce inoltre un riferimento preciso, utile nel caso in cui sia messa in dubbio la capacità di intendere e di volere del testatore che, ai sensi dell’art. 591 c.c., è il presupposto per l’esercizio del diritto di disporre per testamento.
Da ultimo, il terzo elemento essenziale per la validità del testamento olografo è la presenza della firma di pugno del testatore al termine delle disposizioni. Di solito, la firma si compone del nome e del cognome, ma è valida anche la firma con uno pseudonimo o con un vezzeggiativo, se la persona era conosciuta in quel modo. L’importante, infatti, è che la sottoscrizione renda possibile con certezza l’identificazione della persona che ha scritto il testamento. La mancanza della sottoscrizione comporta la nullità del testamento, a nulla importando che gli eredi possano aver dato conferma o esecuzione al testamento. Tale principio è stato confermato dalla Corte di Cassazione, con la sentenza n. 10065/2020 che ha previsto espressamente che “l’art. 590 c.c., nel prevedere la possibilità di conferma od esecuzione di una disposizione testamentaria nulla da parte degli eredi, presuppone, per la sua operatività, l’oggettiva esistenza di una disposizione testamentaria che sia comunque frutto della volontà del de cuius”. La norma, quindi, non può applicarsi “in ipotesi di accertata sottoscrizione apocrifa del testamento, la quale esclude in radice la riconducibilità di esso al testatore.”
Nel caso di specie, il testamento che il prof. G.M.G. avrebbe redatto e sottoscritto in data 20.04.2003, all’età di 59 anni, appare vergato sulla prima facciata di un foglio a righe uso bollo. Lo scritto si estende per 15 righi, con il 16 rigo lasciato in bianco, prima di apporre la firma al rigo 17 e luogo e data, al rigo 18. La penna utilizzata è una biro a sfera di colore blu.
Il testo presenta il seguente contenuto: “Il sottoscritto, G.M.G., nato a B. (pr. C.) il (…), e residente in C., via dei M. (Pal. G.), nomina erede universale di tutti i miei beni (appartamento situato in Cosenza, via dei M., Pal. G., con tutti gli arredi; denaro, depositato presso il B.N. di C., in Corso …), l’unica mira sorella leda G., nata in B. (C.) il (…) (cod. fisc. (…)). G.M.G. CS (…). “.
Dubitando della autenticità della predetta scrittura, il fratello gemello del de cuius, il sig. G.M.A. ha inteso proporre querela di falso avverso il predetto testamento ed ha introdotto il presente giudizio.
La querela di falso, quale strumento processuale teso a rimuovere la pubblica fede da un documento, può essere concesso solo nel caso in cui esso sia effettivamente corroborato da un adeguato riscontro probatorio: l’art. 221 c.p.c. impone, pertanto, al querelante di indicare l’oggetto della querela e le prove che intende proporre a dimostrazione della dedotta falsità, così da consentire al giudice di merito di compiere la valutazione preliminare di ammissibilità. In verità, “sia la richiesta di consulenza tecnica d’ufficio (implicitamente mirata a formare scritture di comparazione), sia la richiesta al giudice di rilevare ictu oculi la falsità della sottoscrizione apposta sul documento impugnato soddisfano il requisito dell’indicazione delle prove della falsità, prescritto dall’ art. 221, comma 2, c.p.c. ai fini di ammissibilità della querela” (Cassazione civile, sez. II, 28/03/2023, n. 8718).
Ed è proprio al fine di accertare la genuinità del documento impugnato che, la controversia è stata istruita mediante espletamento di una Consulenza Tecnica d’Ufficio di tipo grafologico, invero richiesta da entrambe le parti, designando all’ uopo il dott. … al quale il G.I. ha sottoposto il seguente quesito:
“Accerti il consulente tecnico, – utilizzando ai fini della comparazione, tra le scritture allegate agli atti, solo quelle risultanti da atto pubblico o da scrittura privata autenticata – se il testamento olografo per cui è causa sia autentico e pertanto effettivamente attribuibile al de cuius G.G. in quanto da egli integralmente compilato e sottoscritto.”.
Il dr …- dopo aver eseguito indagine strumentale della firma in verifica, mediante video microscopio digitale comparatore, analisi del tracciato grafico del testamento, della firma in verifica e dei documenti comparativi, con rilevazione delle peculiarità grafomotorie che ne identificano la gestualità grafica, attraverso l’esame degli elementi strutturali, formali, di movimento e pressori, confronto tra il tracciato grafico degli scritti e delle firme autografe e il testamento e la firma in verifica alla luce dei principi di natura psiconeurofisiologica e delle leggi grafiche che sono alla base dell’interpretazione delle manoscritture (ved. pag. 4, punto 3) della relazione tecnica del CTU dr …) – ha così concluso: “Alla luce delle analisi effettuate sul Testamento in verifica è emerso: che in ogni sua componente (testo-data- firma) sono riconducibili ad un’unica mano., (v. da pag. 4 a pag. 8); che le analisi effettuate sui testi autografi (v. da pag. 9 a pag. 16), hanno trovato specifici riscontri con quelli emerse nello scritto del Testamento in verifica per come dimostrato nelle analisi di confronto (v. da pag. 17 a pag. 40); che le analisi effettuate sulle firme autografe (v. da pag. 41 a pag. 45), hanno trovato specifici riscontri con la firma apposta sul Testamento in verifica per come dimostrato nelle analisi di confronto (v. da pag. 46 a pag. 63).
Le concordanze riscontrate riguardano sia gli aspetti di natura formale e di costruzione, sia gli aspetti sostanziali, il tutto evidenziato dalle caratteristiche grafomotorie particolari appartenenti al prof. G. con tutte le sue naturali variabilità che ne contraddistinguono il suo modo di scrivere e che sono state pienamente rilevate con chiarezza dalle analisi degli scritti autografi con gli scritti del Testamento in verifica”.
C’è da dire che, alla pag. 9 della relazione tecnica, il CTU … ha evidenziato “nel testo un errore di sintassi, il passaggio dalla terza persona al primo rigo (“Il sottoscritto”), alla prima persona usata al sesto rigo (“miei beni”) ed al rigo dodici (“mia sorella”)”. A dire di parte attrice, tale errore rappresenterebbe un segno inequivoco di falsità del testamento, giacché mai il prof. G., docente di L. e G. presso il Liceo classico B. T…. in Cosenza, avrebbe potuto commetterlo.
Tuttavia, il CTU … – al pari di quanto faranno anche i successivi CTU – ha evidenziato la presenza del medesimo errore di sintassi anche in altro scritto comparativo, ovvero la “Richiesta di passaggio di cattedra” Preside Liceo Classico “B. T….” Cosenza del 03/06/1992 (in originale), ove si legge “il passaggio dalla terza persona al primo rigo (“Il sottoscritto”), alla prima persona usata all’ottavo rigo (“ringrazio”) ed al nono (“invio”)” (ved. pag. 16 della relazione tecnica del CTU …). A tal proposito, il dr … ha chiarito che trattasi di “errore questo, che capita a volte anche in persone con un buon grado di istruzione (come a volte è capitato di incontrare nei documenti che ci vengono consegnati nel lavoro che svolgiamo), quando utilizzando un linguaggio burocratico (dovendo usare o “Io sottoscritto” o “Il sottoscritto”), e procedendo nello scrivere possono dimenticare quale persona è stata utilizzata inizialmente e commettendo quindi l’errore. Sono casi dove l’inesattezza è dovuta sicuramente a distrazione, come nel caso in esame, trattandosi infatti di un docente di latino e greco” (ved. pag. 41 della relazione tecnica del CTU dr …).
Pertanto, alla luce di siffatte valutazioni e dopo aver puntualmente riscontrato le osservazioni mosse dai CTP dr.ssa D.R. e dr P. alle quali qui integralmente si rimanda (ved. pagg. 66-107 della relazione tecnica del CTU dr …), il dr … ha ribadito che “le indagini peritali e i confronti effettuati hanno consentito di accertare che il Testamento in verifica in tutte le sue componenti (testo-data-firma) appartiene alla mano del de cuius prof. G.G.” (ved. pagg. 108-109 della relazione tecnica del CTU dr …).
Ciò nonostante, all’udienza del 02.02.017 e con note autorizzate depositate il 05.05.2017, i procuratori di parte attrice, hanno chiesto la declaratoria di nullità della CTU a firma del dott. …, poiché quest’ultimo risulta iscritto nel ruolo dei periti e degli esperti in essere presso la Camera di Commercio di Cosenza, alla categoria (…) attività varie, con sub categoria n. (…) Tributi e n. 10 scritture antiche e araldiche e non già nella sub categoria n. (…), relativa ai periti calligrafi, né nella sub categoria n. (…), relativa ai periti grafologi, e ciò in difformità di quanto indicato dallo stesso.
Sul punto, giova evidenziare che “l’art. 61 c.p.c. e l’art. 22 disp. att. c.p.c. non prevedono un obbligo del giudice, tantomeno assistito da una sanzione di nullità, di nominare quale proprio consulente tecnico d’ufficio …un soggetto iscritto negli albi. Di conseguenza la scelta dell’ausiliario tecnico, anche per quanto riguarda la categoria professionale di appartenenza del consulente e la valutazione circa la sua competenza a svolgere le indagini richieste, è riservata all’apprezzamento discrezionale del giudice; questi può nominare qualunque persona, iscritta o meno all’albo e a prescindere dalla categoria di inclusione, purché la reputi provvista di competenza specifica in relazione alla questione tecnica da risolvere” (Cassazione civile , sez. I , 06/12/2019, n. 31937; cfr. anche Cass. civ., Sez. II, 06/07/2011, n. 14906); la scelta del consulente non è sindacabile in sede di legittimità e non richiede specifica motivazione (Cass. civ., Sez. III, 30/03/2010, n. 7622; Cass. civ., Sez. III, 12/03/2010, n. 6050).
Ciò nonostante, il G.I., al fine di fugare ogni dubbio e ritenuto opportuno procedere ad un approfondimento istruttorio sulla base anche delle osservazioni formulate dai CCTTPP di parte attrice, ha disposto procedersi ad una ulteriore CTU grafologica, col seguente quesito:
“Accerti il consulente tecnico -, sulla base dei metodi di indagine e con gli strumenti ritenuti idonei, verificando la presenza nel documento in verifica di eventuali segni di falso ed utilizzando, ai fini della comparazione, le scritture già utilizzate dal CTU nominato in precedenza, verificando altresì se fra il testamento in verifica e le scritture di comparazione sussista: concordanza di uso dello spazio; concordanza negli stacchi; concordanza di inclinazione; concordanza di capacità scrittoria, di leggibilità delle lettere e presenza di tutte le lettere; concordanza nella velocità esecutiva; presenza sia nella scrittura in verifica sia e nelle grafie comparative di bottoni di sosta, intozzature, ritocchi, tremori, incertezze e rallentamenti; concordanza nella triplice grandezza; concordanza di alternanza fra tratti curvi e tratti angolosi; concordanza di pressione, verificando altresì, nel testamento in verifica, se è stata esercitata uguale pressione nella stesura dell’intero documento scritto e nella sottoscrizione del medesimo; concordanza negli stacchi e legamenti; concordanza nell’allineamento al rigo; concordanza nel calibro e nella morfologia delle singole lettere e dei gruppi di lettere; concordanza di errori sintattici- se il testamento olografo datato 20.4.2003 oggetto di causa sia autentico e sia quindi effettivamente attribuibile al de cuius G.G. in quanto da egli integralmente compilato e sottoscritto”.
All’uopo, dopo aver accolto l’istanza di astensione della dott.ssa M.A., è stata nominata quale CTU, la dott.ssa ……, la quale ha depositato la propria relazione in data 12.09.2018, nella quale, alla pag. 32 tanto si legge: “Il documento in verifica, ci pone di fronte a diverse riflessioni. Nella lettura dello stesso è impossibile non notare alcuni errori nella costruzione lessicale, che associata alla formazione culturale del de cuius, non possono non essere notati, non è possibile che il suddetto atteggiamento scrittorio sia da attribuire ad una condizione di poca lucidità, considerata la datazione che risale a circa 11 anni prima della sua dipartita o ad una scarsa preparazione, essendo egli, insegnante di materie umanistiche, difficile pensare che non sia stato successivamente riletto per eventuali correzioni. Nella valutazione del materiale comparativo, è presente una scrittura privata di carattere testamentario, risalente al 2000, cioè tre anni prima, in cui ritroviamo una formula consueta e simile al documento in verifica come esempio di testamento olografo, nel quale il contenuto del lascito è medesimo ma cambiano le disposizioni delle donazioni, nello specifico a beneficiare dei beni, compaiono le nipoti, figlie della sorella, che nel testamento di verifica diventa erede universale. La sottoscrizione del documento comparativo, si comporta con un ordine differente nella stesura dei nomi, infatti nel documento di verifica, il nome M. è il secondo, nel comparativo è ultimo. Non si evincono errori di costruzione lessicale”.
Inoltre, la dott.ssa… – in ordine alla sottoscrizione in verifica e altre firme di G.G.M. in relazione ad alcune firme di consanguinei – tanto ha osservato: “In una scrittura è presente una familiarità del segno grafico nei legami di consanguineità, come afferma il dott. O.S., che dice: “Tra i componenti di un nucleo familiare, sia per la specifica simbiosi di vita che per la naturale tendenza all’imitazione ed all’assimilazione, è possibile che si generino similarità grafiche, così come si verificano similarità di abitudini e di comportamenti” (ved. pag. 35 della relazione tecnica della ctu dott.ssa…). “La possibilità quindi di valutare questa tendenza attraverso alcune firme di consanguinei poste su documenti di comparazione, seppur poche, hanno evidenziato degli elementi da non potere sottovalutare, ai fini di una corretta risposta al quesito”. Il CTU dott.ssa… ha poi aggiunto che “tra la parte superiore e quella inferiore della prima G vergata nella sottoscrizione del testamento in verifica, si riscontra una sorta di raccordo, di esitazione, un punto non fluido spigoloso che non è stato riscontrato in nessuna delle firme di comparazione. Nel documento in verifica è presente una costruzione lessicale errata, difficilmente attribuibile ad un soggetto con la formazione del de cuius” (ved. pag. 44 della relazione tecnica della CTU dr.ssa…).
Pertanto, alle luce delle indagini eseguite, la dott.ssa… così ha concluso: “In tutti i parametri elencati nel quesito, eccetto l’inclinazione, la leggibilità delle lettere, la presenza di ritocchi e di intozzature, che sono riscontrabili con il medesimo comportamento sia nel materiale in verifica che comparativo, il resto dei parametri in sede di confronto hanno prodotto sempre concordanze parziali o miste (da pag 19 a pag 35), le discordanze più evidenti sono invece da attribuire all’allineamento di base che già nel documento in verifica dimostra due modalità di comportamento differente, e nel genere che si rivela misto nel materiale in verifica. Inoltre nel materiale in verifica è presente un errore di costruzione lessicale, non riscontrabile in nessuno dei materiali comparativi e che in virtù della formazione culturale del de cuius, assume una nota rilevante, difficile considerare la possibilità di non aver riletto un documento così importante, anche solo per deformazione professionale. Nella sottoscrizione in verifica è presente nella prima G maiuscola, un piccolo segno di raccordo/esitazione che collega la parte superiore a quella inferiore della lettera, elemento mai riscontrato nel materiale comparativo. Sia nel materiale in verifica che in quello comparativo è stato impossibile non notare alcune firme appartenenti a consanguinei del defunto che nel segno grafico contengono peculiarità affini (pag. 39-41). Nel documento in verifica è presente meno fluidità del tratto. Per cui se pur la stesura del testamento olografo e della sottoscrizione potrebbero ritenersi attribuibili alla mano del Professore G.M.G. per forma e per alcuni particolari, le difformità emerse e soprattutto le affinità del tratto grafico con i consanguinei, per le quali sarebbe di fondamentale importanza procedere ad una indagine più approfondita nel confronto delle scritture, non è possibile avere la certezza di attribuzione del materiale in verifica alla mano di G.M.G.” (ved. pag. 47 della relazione tecnica della CTU dr.ssa…).
In sostanza, la dott.ssa…, al termine delle indagini svolte, si è dichiarata impossibilitata a rispondere con un sufficiente grado di sicurezza in ordine all’autenticità o meno del testamento a firma del prof. G.M.G., affermando di necessitare a tal fine di compiere un’ulteriore indagine, mettendo a confronto lo scritto in verifica con le scritture dei consanguinei compatibili, sottoponendo questi ultimi a relativo saggio grafico (ved. risposta alle osservazioni del CTP Prof. B., allegata alla relazione tecnica del CTU dott.ssa…, depositata in data 12.09.2018).
Il CTU Dott.ssa…, a seguito del disposto suo richiamo per l’udienza del 10.1.2019 per chiarimenti, ha successivamente depositato sul fascicolo telematico in data 6.2.2019 note, in ordine ai chiarimenti richiesti dal G.I. con ordinanza del 21/23.11.2018 circa l’eventuale presenza di “segni di falso” e circa la presenza nel materiale comparativo di segni grafici caratterizzati da unicità, specificando le sue valutazioni.
La Dott.ssa… con tali note e con riferimento ai segni di falso ha evidenziato, in ordine alla errata costruzione lessicale (terza persona-prima persona) riscontrata nel materiale comparativo datato 3.6.1992, che medesima costruzione, “se pur dissonante” è presente in altre due scritture comparative datate 21.9.2000 e 12.1.1993 (istanze rivolte al Preside del Liceo Classico T…., formulate in terza persona nei termini “chiede …alla S.V.” evidenziando che tale costruzione risponde “ad una medesima formulazione della domanda che si sviluppa con questo tipo di caratteristiche” e precisando che diversa è la valutazione da fare in ordine alla errata costruzione lessicale (terza persona-prima persona) che si rinviene nel testamento in verifica, trattandosi di scritto che muove “gli scriventi ad avere una chiarezza meticolosa, nonostante il chiaro stato d’animo” e richiamando sul punto appositi studi. Ha inoltre precisato che il materiale comparativo presenta “coerenza del segno grafico costante e soprattutto nelle sottoscrizioni….la medesima coerenza in relazione al testamento posto in verifica non si riscontra, il segno di raccordo ad esempio presente nella consonante G in verifica non è mai presente in nessuna delle firme comparative, la firma in verifica pone in ordine il cognome e i due nomi del de cuius, ordine che non corrisponde quasi mai alle firme vergate per esteso presenti nel materiale comparativo, compresa la carta di identità. La firma in verifica presenta un tracciato grafo-metrico poco fluido rispetto a tutte le firme di comparazione. La medesima condizione è riscontrabile negli scritti…alla luce delle valutazioni già esplicate e dei chiarimenti richiesti, sottolineo le anomalie della scrittura testamentaria e della sua sottoscrizione”.
Assunta la causa in decisione e rimessa al Collegio, con ordinanza del 10.03.2021, il Collegio – “ritenuto che la rinnovata consulenza tecnica non abbia chiarito, anche con la successiva nota depositata il 6.2.2019, con sufficiente grado di certezza se il testamento olografo in verifica e la sua sottoscrizione siano o meno apocrifi, stante anche la contraddittorietà delle conclusioni in ordine alla ritenuta importanza fondamentale di indagini più approfondite e il finale richiamo, nei chiarimenti depositati, in mancanza di tali approfondimenti, alle ‘anomalie del scrittura testamentaria e della sua sottoscrizione’; ritenuto che, anche in considerazione del fatto che nell’espletamento della consulenza tecnica d’ufficio datata 8.5.2018 a fini comparativi è stata utilizzata altresì scrittura (testamento olografo datato 4.4.2000, non pubblicato) non indicata tra quelle da utilizzare nonché elementi di comparazione non previsti, occorre procedere a nuova ctu”; pertanto, il Collegio ha disposto rimettersi la causa sul ruolo e nominare quale consulente tecnico d’ufficio la dott.ssa M.S.F. la quale, sovvertendo gli esiti delle indagini condotte dalla dott.ssa… ed in linea invece con quanto accertato dal dott. …, così ha concluso: ”
“esclusa in toto la possibilità che vi sia stata un’attività imitativa in quanto sono assenti tutti i segni che produce solitamente tale attività e che i CTP di parte attrice hanno ritenuto – erroneamente – di individuare.”
– “sottolineato come tutti i segni grafologici evidenziabili dalle comparative concordino in maniera estremamente rilevante con le caratteristiche del documento in verificazione;”
Si conclude che il TESTAMENTO olografo in verificazione, datato 20.4.2003, è AUTENTICO nel testo, nella firma e nella data, perchè attribuibile al de cuius G.G.M. in quanto da questi integralmente compilato e sottoscritto” (ved. pag. 97 della CTU della dott.ssa…; ved. altresì note integrative dr.ssa … depositate l’8.03.2022).
Nel dettaglio, sulla scrittura in verifica, la CTU dr.ssa … ha osservato: “Il testamento reca la data del 20.4.2003 ed è abbastanza esteso poiché consta di 17 righe, che occupano interamente la prima facciata di un foglio protocollo. (A tal proposito, per inciso, la consulente alla pag. 49 del proprio elaborato peritale ha chiarito che: “solitamente un elaborato imitato è sempre il più ridotto possibile, poiché un falsificatore, anche per non lasciare tracce della propria autentica scrittura, non potrebbe emulare una grafia se non per poche righe o addirittura per poche parole, senza tradirsi. Nel caso in esame, se l’autore dello scritto in verifica avesse voluto limitare il rischio, avrebbe potuto ridurre al massimo il testo – e quindi lo sforzo imitativo – scrivendo solo il nome dell’erede, senza specificare altro, ma non lo ha fatto, preferendo redigere un prodotto completo sia per forma che per contenuto. Il testamento in verifica è sufficientemente lungo e dettagliato e ciò depone già per la sua autenticità”).
Il mezzo scrittorio impiegato è una penna a sfera dall’inchiostro blu scuro (fig. n.V1). Alla data in cui il testamento sarebbe stato redatto, il de cuius aveva 59 anni, e mancavano 9 anni al suo decesso, avvenuto il 20.6.2012. La sua volontà viene espressa coll’indicazione dei beni oggetto della disposizione, specificati in maniera chiara e dettagliata, senza alcuna nota di emotività. L’apposizione del testo è estremamente ordinata, l’interlinea è ben mantenuta, senza confusioni o aggrovigliamenti tra lettere verticalmente corrispondenti. Tra il testo e la sottoscrizione è presente un rigo vuoto. I margini sono rispettati con un’apposizione “a bandiera” del testo ben giustificato sul lato sinistro con un costante “corridoio” vuoto (fig.n.V2 in verde) che si evidenzia tra la linea di margine (fig.n.V2 evidenziata in blu) e il testo (fig.n.V2 in rosso).
La scrittura è caratterizzata da un equilibrato sviluppo delle tre dimensioni dinamiche (energia, velocità. Ampiezze) della scrittura (coerenza grafomotoria), ha un’ottima qualità grafica ed è decisamente “evoluta”, perché non presenta correzioni né ripassi e mostra un’accurata gestione della punteggiatura. Vi è un alto grado di leggibilità (“grafia molto chiara”) anche per la forte cura calligrafica che origina peculiari gesti scrittori, anche ormai desueti, richiesti dalla norma per le forme letterali corsive, come il trattino di avvio, sempre incorporato, presente sia nella lettera “c” (fig.n.V3 in bianco) che nella “d” (fig.n.V4 in rosso). Tali peculiari caratteristiche grafiche sono senza dubbio ascrivibili anche alla professione di insegnante di materie classiche svolta dal G.. La scontata abitualità del de cuius nello scrivere, unita alla media velocità di apposizione, giustifica la mancanza di tracce di affaticamento. Peraltro, compatibilmente con l’età del de cuius, non certo avanzata, il quadro complessivo non presenta elementi effettivi di “senilità grafica” ovvero fenomenologie proprie della scrittura degli anziani. La grafia, infatti, è arrotondata (“grafia curvilinea”) senza secchezza o poligonalizzazioni dei tratti (fig.n.V5). Assenti inoltre sono anche quelle anomalie che il V. individua nella fenomenologia grafologica del testamento e che distingue in: A) “turbe grafiche” tra cui quelle:
– dell’ordinamento (disposizione caotica del testo, margini inosservati, accavallamenti ecc.),
– del tratto grafico (tremori, lentezza, torsioni, ripassi ecc.),
– dell’allineamento (righi discendenti, cascanti, notevolmente ondulati ecc.),
– della forma (lettere illeggibili, destrutturate, assenti ecc.),
– delle larghezze (interlettera troppo largo, troppo stretto, assente ecc.),
– del calibro (lettere troppo piccole, di colpo grandi ecc.),
– della velocità (impaccio, lentezza, forti variazioni ritmiche ecc.).
B) “turbe paragrafiche” ovvero turbe simmetriche a quelle del linguaggio parlato intese come variazioni disordinate della successione logica delle lettere, come:
– “omissioni”,
– “anticipazioni”,
– “trasposizioni”
– “perseverazioni”,
– “sostituzioni”
– ecc.
Appare anomala, considerata la preparazione culturale elevata del de cuius, professore di latino e greco, l’errore rilevabile alle righe 5-6 del testamento (fig.n.V6). Si tratta di un errore “sintattico”, poiché riguarda la concatenazione delle parti del discorso. La frase (fig.n.V6) ha infatti una struttura sbagliata, a causa dell’utilizzo del verbo in terza persona (“nomina”) e la contestuale successiva presenza dell’aggettivo possessivo in prima persona (“miei”).
Vi è una normale alternanza negli stacchi ed attacchi, anche in considerazione della diversa tipologia delle lettere antecedenti … Dal punto di vista delle misure, si rileva come nell’intero documento le cifre rechino un calibro irregolare e disordinato (fig.n.V7 BIS), mentre l’altezza media delle lettere (“calibro”) che si attesta su un valore medio di mm.3,00 (grafia grande) sia caratterizzata da una buona omogeneità dimensionale (fig.n.V8). Inoltre il puntino qualificante della vocale “i” non è mai tracciato in maniera puntiforme, ma è sempre allungato (fig.n.V8 in blu), a guisa di accento o a “coda di rondine” …Per “allunghi” si intendono quelle parti di lettera che oltrepassano il rigo con un prolungamento verso l’alto (lettere oltrepassanti superiori) o verso il basso (lettere oltre passanti inferiori) o in entrambe le direzioni (lettere doppie oltrepassanti). Essi devono avere, di norma, un’estensione pari a due volte l’altezza media del corpo della lettera. Nel testamento in verifica, il loro andamento medio, reciprocamente omogeneo, risulta lievemente inferiore (fig.n.V9 in rosso) al predetto rapporto (“oltrepassanti inferiori alla norma”). Per quanto riguarda l’andamento pressorio del tracciato grafico, secondo Pulver, insieme all’altezza (verticalità) e alla larghezza (orizzontalità), la scrittura diventa espressione di una terza dimensione dell’essere: la profondità … Nella grafia presente sul testamento in esame si rileva indifferenziazione pressoria, poiché solo in casi eccezionali alcuni tratti ascendenti appaiono lievemente più leggeri di quelli discendenti. L’evidenziazione pressoria del tratto, rilevabile sul retro del supporto, evidenziata nel “rilievo” tramite un’applicazione grafica, è uguale a quella prodotta dalla apposizione prestampata delle righe del foglio (fig.n.V10 in giallo), dimostrando così l’assoluta normalità del suo impatto. Dal punto di vista della pendenza delle lettere, si rileva “grafia sinuosa” …Nel testo in esame gli “occhielli” sono sufficientemente regolari e quasi sempre chiusi (fig.n.V12 in rosso) con qualche eccezione di lieve apertura “a capo” (fig.n.V12 in blu). Il taglio delle “t” è ascendente ed è tracciato ad altezza medio-alta con movimento spesso autonomo e concavo verso il basso (fig.n.V13 in rosso). In caso di doppia consonante (“tt”) esso interessa esclusivamente la seconda “t” che, quasi sempre, appare nettamente abbassata rispetto alle lettere attigue (fig.n.V13 in blu). Al di fuori di quanto riferito sopra, nel testo in esame, non si evidenziano caratteri particolari sufficientemente identificativi nè segni sintomatici di alterazioni, come rallentamenti inspiegabili o accumuli anomali di inchiostro. Tra le cifre presenti (1,2,3,4,6,7,8,9,0), non si rilevano “personalizzazioni” effettive (caratteri peculiari o addirittura rari nella casistica grafologica) seppur si evidenzi: – il percorso contorto della cifra “9” (fig.n.V14 in blu); – la struttura del “2” resa complessa dal non infrequente occhiello alla base (fig.n.V14,V15 in verde) e dall’avvolgimento (fig.n.V15 in rosso); – la “maggiorazione” – apparentemente insolita – delle dimensioni della cifra “3” (fig.n.V15 in blu). A tale proposito, si sottolinea come l’avv. M.G. in sede di inizio operazioni CTU presso il notaio S. del 6.5.2021, avesse osservato che: “… toccando con un dito l’originale del testamento, si rileva un solco (rilevabile anche dal retro foglio) in corrispondenza della cifra 3 e del trattino successivo, nella data.” Per tale motivo, l’esame nel punto specifico (fig.n.V16) è stato particolarmente accurato ma non ha evidenziato, specie sul retro foglio (fig.n.V17) una particolare incidenza pressoria né tanto meno alcun segno sospetto. Anche la sproporzione del “3” rispetto alle cifre attigue non costituisce elemento significativo, poiché anche le cifre “9,4,4” nella riga 3 (fig.n.V18 in blu) sono molto più grandi del precedenti cifre “2” (fig.n.V18 in rosso). ..La sottoscrizione (fig.n.V19) in calce al testamento è nel formato nome, nome-cognome (“G.M.G.”) e malgrado riproponga sostanzialmente le stesse caratteristiche del testo sovrastante, evidenzia una propria autonomia visiva, distinguendosi da esso per una maggiore qualità e fluidità.
Tale caratteristica è assolutamente normale, poiché chi, come il de cuius, ha un’ottima qualità grafica, ha la tendenza a personalizzare la propria firma rispetto alla scrittura testuale. Al contrario, nei soggetti dalla scrittura meno evoluta, la grafia della firma non si allontana dalla grafia testuale, perché non subisce alcun processo evolutivo di personalizzazione rispetto allo schema scolastico-calligrafico. Vi è la presenza di un rigo vuoto (fig.n.V20 in rosso) tra il testo e la firma stessa. Tale circostanza, unita alla differenziazione qualitativa tra firma e testo, suggerisce che possa esserci stata un’aggiunta successiva che avrebbe interessato sia la sottoscrizione (fig.n.V20 in verde) che la data (fig.n.V20 in blu)” (ved. pagg. 12-28 relazione tecnica della CTU dr.ssa …).
Ciò posto, dall’esame delle scritture di comparazione, la dott.ssa … ha rilevato quanto segue: “Le scritture comparative in esame rivelano un grafismo evoluto, di soggetto abituato ad esprimersi mediante la scrittura. L’apposizione testuale è sempre estremamente ordinata, la punteggiatura corretta e l’interlinea è ottimamente mantenuta, senza confusioni o aggrovigliamenti tra lettere verticalmente corrispondenti. I margini sono rispettati con un’apposizione “a bandiera” del testo ben giustificato sul lato sinistro con un costante “corridoio” vuoto (fig.n.C1 in verde) che si evidenzia tra la linea di margine e il testo (fig.n.C1 in rosso).
La grafia comparativa, caratterizzata da un equilibrato sviluppo delle tre dimensioni dinamiche (energia, velocità, ampiezze) della scrittura (coerenza grafomotoria), è di ottima qualità e decisamente “evoluta”, – perché non presenta correzioni nè ripassi. Vi è un’accurata gestione della punteggiatura con un alto grado di leggibilità (“grafia molto chiara”) anche per l’evidente cura calligrafica in cui si evidenziano i vari movimenti scrittori – come il trattino di avvio costantemente incorporato alla propria lettera e sempre presente nella consonante “c” (fig.n.C2 in blu) e persino nella lettera “d” (fig.n.C2 in rosso) – richiesti dalla norma scolastica per le forme letterali corsive. Tali qualità grafiche sono senza dubbio ascrivibili anche alla professione di insegnante di materie classiche svolta dal G., per cui appare inaspettato il grave errore “sintattico” nella parte finale dell’istanza del 3.6.1992 (fig.n.C2). La frase (fig.n.C3) ha infatti una struttura sbagliata, a causa dell’utilizzo, nello stesso periodo, dell’aggettivo possessivo in terza persona (“sua richiesta”) e la contestuale successiva presenza delle forme verbali in prima persona (“ringrazio, invio”) (ndr. si tratta del medesimo errore sintattico rinvenibile nella scrittura in verifica).
Il quadro complessivo non presenta elementi di “senilità grafica” ovvero fenomenologie proprie della scrittura degli anziani. La grafia, infatti, è piuttosto arrotondata (“grafia tendenzialmente curvilinea”) senza secchezza o poligonalizzazioni dei tratti. Assenti sono anche quelle anomalie che il V. individua nella fenomenologia grafica…Al di fuori di tali considerazioni, la grafia autografa del G.G.M. presenta comunque ulteriori segni che la qualificano compiutamente. Dal punto di vista delle misure, si rileva nell’intero documento (testo, sottoscrizione), un’altezza media delle lettere (“calibro”) che si attesta su un valore medio di mm.2.5 (grafia media), testimoniando una buona omogeneità dimensionale (fig.n.C5). Per quanto riguarda gli “allunghi”, il loro andamento medio, reciprocamente omogeneo, risulta lievemente inferiore (fig.n.C6 in rosso) al predetto rapporto (“oltrepassanti inferiori alla norma”) … Il puntino qualificante della vocale “i” non è mai tracciato in maniera puntiforme, ma è sempre allungato (fig.n.C7 in viola), a guisa di accento o a “coda di rondine”.
Per quanto riguarda l’andamento pressorio del grafismo del de cuius, si rileva una complessiva indifferenziazione pressoria, poiché solo in casi rari alcuni tratti verticali si evidenziano tra ascendenti e discendenti. Dal punto di vista della pendenza delle lettere, si rileva “grafia sinuosa” … Per quanto riguarda gli occhielli, nel grafismo di G.G.M., gli “occhielli” sono sufficientemente regolari e quasi sempre chiusi nella grafia testuale più datata (fig.n.C10), controllata e lenta, mentre nelle grafie più recenti (fig.n.C11 in rosso), anche a causa di un minor controllo grafico, vi sono diversi occhielli incompleti con apertura “a capo”. Il taglio delle “t” è tracciato ad altezza medio-alta ed è ascendente quando è autonomo (fig.n.C12,C13 in rosso) … Tra le cifre presenti non si rilevano “personalizzazioni” sufficientemente identificative (caratteri peculiari o addirittura rari nella casistica grafologica) ma si notano alcuni elementi morfologici interessanti: – la struttura del “2” resa complessa dall’avvolgimento (fig.n.C14 in blu) e dall’evidente occhiello alla base del “2” (fig.n.C14 in rosso); – il percorso, spesso fortemente contorto della cifra “9” (fig.n.C15 in rosso) …
Le firme comparative di cui si dispone, malgrado ripropongano sostanzialmente le stesse caratteristiche della grafia testuale, sono caratterizzate da una maggiore qualità e fluidità (fig.n.C16). Tale caratteristica è assolutamente normale, poiché chi, come il de cuius, ha un’ottima qualità grafica, tende a personalizzare la propria firma rispetto alla scrittura testuale. Al contrario, nei soggetti dalla scrittura meno evoluta, la grafia della firma non si allontana dalla grafia testuale, perché non subisce alcun processo evolutivo di personalizzazione rispetto allo schema scolastico-calligrafico” (ved. pagg. 29-39 della relazione tecnica della CTU dr.ssa …).
Ancora più puntualmente la dott.ssa …, in ordine agli esiti dell’esame comparativo, ha poi chiarito: “PUNTO N. 1 Così come evidenziato nelle “C.S.”, la grafia del de cuius risulta arrotondata (“grafia curvilinea”) senza secchezza o poligonalizzazioni dei tratti.
A tale proposito non si ritiene sia corretto quanto affermato dai CCTTPP D. R. e P., a pag.11 delle note del 2.12.2016 rivolte alla CTU … che rilevano che nelle stesse parole “…sono maggiori numericamente gli angoli nella grafia del testamento” rispetto a quelli della comparativa del 3.6.1992.E’ infatti evidente che, per quanto non si parli di grafia senile, le caratteristiche grafiche, a distanza di ben 11 anni, cambiano, specie se si considera che nel 1992 il de cuius aveva 48 anni, mentre nel 2003 ne aveva 59! E’ noto che a ridosso dei 60 anni iniziano a manifestarsi alcune tipologie grafiche dovute al fatto che, come tutti i movimenti, anche quello scrittorio, subisce gli effetti dell’invecchiamento delle cellule nervose e la scrittura tende a rimpicciolirsi, ad appesantirsi, a slegarsi, a esitare nell’incesso ed a rallentare. Conseguentemente si evidenziano, rigidità, angolosità, irregolarità nell’irrogazione pressoria, indurimenti, scosse, sconnessione e tremore. Pertanto, il fenomeno evidenziato come sospetto dai CCTTPP, è del tutto normale e perfettamente logico e nulla ha a che fare con presunte alterazioni del testamento in verificazione. Al contrario è un segno di naturalezza e quindi una garanzia di autenticità.
PUNTO N. 2 Come già sottolineato, è anomalo l’errore rilevabile alle righe 5-6 del testamento…. Si tratta di un errore “sintattico”, poichè riguarda la concatenazione delle parti del discorso. La frase ha infatti una struttura sbagliata, a causa dell’utilizzo del verbo in terza persona (“nomina”) e la contestuale successiva presenza dell’aggettivo possessivo in prima persona (“miei”). I Consulenti di parte attrice, a pag.24 delle note del 2.12.2016, rilevano la presenza del grave errore e lo considerano segno certo di falsità del testamento in verifica, in quanto non ammissibile in un soggetto dal livello culturale evoluto come il de cuius. Tuttavia non danno lo stesso rilievo all’analogo grave errore “sintattico” presente nella parte finale dell’istanza del 3.6.1992, in cui la frase ha una struttura sbagliata, a causa dell’utilizzo, nello stesso periodo, dell’aggettivo in terza persona (“sua richiesta”) e la contestuale successiva presenza delle forme verbali in prima persona (“ringrazio, invio”).
I CCTTPP De Rose e P., a pag.25 delle note del 2.12.2016, si avvedono dell’errore e ne riportano l’immagine. Ma per renderlo diverso da quello presente sul testamento- al fine di sminuirne il valore identificativo, lo derubricano, facendolo inspiegabilmente passare per semplice “mutamento formale”.
PUNTO N. 3 A proposito di grandezze, non è corretto quanto affermato dai CCTTPP De Rose e P., a pag.10 delle note del 2.12.2016 rivolte alla CTU … che, paragonando il testamento a documenti testuali di comparazione, affiancano le immagini di analoghe parole – tratte “sapientemente” da documenti ben diversi – ritenendo che “…le stesse … (sono) estese orizzontalmente in modo differente…”. Ma è evidente che non si possono mettere su un piano di comparazione quantitativa grafie del tutto diverse da ogni punto di vista.
Innanzi tutto non vi è alcuna regola che imponga le stesse dimensioni, in diverse tipologie di supporto utilizzato. Bisogna poi tenere presente lo scostamento temporale di ben 11 anni e considerare che la redazione di un testamento presuppone una emotività ben maggiore di quanto possa richiedere una semplice richiesta di ordine amministrativo.
PUNTO N. 4 I CCTTPP De Rose e P., a pag.12 delle note del 2.12.2016, ritengono che la grafia del testamento abbia “lasciato solchi ben definiti sul foglio della scheda testamentaria”. In realtà ciò non si verifica, poiché l’evidenziazione pressoria rilevabile sul supporto ed in particolare sul retro non mostra alcuna anormalità del suo impatto. PUNTO N. 5 I CCTTPP De Rose e P., a pag.19 delle note del 2.12.2016, disquisendo della lettera “t” e della doppia “tt” concludono, in contrasto con le deduzioni del CTU …, per una netta differenziazione reciproca che in realtà non si evidenzia. Come sopra evidenziato, le predette lettere sono in realtà accomunate dal taglio ascendente che, in caso di doppia consonante (“tt”) si rileva esclusivamente nella seconda “t”.
Peraltro le immagini dai CCTT inserite a dimostrazione della loro tesi, non sono omogenee, perchè mettono a paragone tipologie diverse del carattere. PUNTO N. 6 I CCTTPP De Rose e P., a pag.7,8,9 delle note del 2.12.2016, ritengono che la grafia del testamento “…presenta lentezza ed incertezze dimostrati – ad alto ingrandimento – dalla presenza di “bottoni di sosta” grossolani ritocchi e tremori”. In realtà, nel testo in esame, non si evidenziano caratteri particolari, né tantomeno segni sintomatici di alterazioni, come rallentamenti inspiegabili o accumuli anomali di inchiostro.
PUNTO n. 7 I CCTTPP De Rose e P. con note del 2.12.2016 annotano che “e’ da rilevare la presenza di un rigo in bianco tra la scrittura della scheda e la firma. In tutti gli scritti “pubblici” il prof. G. non ha mai interposto righi o spazio tra lo scritto e la firma”. In effetti vi è la presenza di un rigo vuoto tra il testo e la firma stessa che comunque non può considerarsi motivo di falsità.
Semmai tale circostanza, unita alla differenziazione qualitativa tra firma e testo, suggerisce che possa esserci stata un’aggiunta successiva che avrebbe interessato sia la sottoscrizione che la data.
Nel corso della presente trattazione, sono stati valutati i punti ritenuti più interessanti evidenziati dai CCTTPP … e P., dimostrandone peraltro la scarsa validità. Per il resto la loro analisi resta ingolfata da un’evidente ed eccessiva valutazione di tipo calligrafico, più interessata alla forma che alla sostanza che testimonia semplicemente lo sforzo fatto dai due consulenti per trovare un appiglio tecnico alle loro ragioni di parte, che tuttavia come sopra dimostrato, non ha avuto successo” (ved. pagg. 42-48 della relazione tecnica della CTU dr.ssa …).
E nelle note tecniche depositate all’udienza dell’8 marzo 2022, in ordine al punto di raccordo della lettera “d” nel cognome della firma “G.”, nel rispondere alle osservazioni dei legali di parte attrice in ordine al fatto che “in tutti gli atti pubblici il de cuius, quando alla firma del cognome G. collegava il puntino alla ‘i’ e all’astina della ‘d’ staccava sempre l’asta della ‘d’ dal cerchietto della medesima ‘d’. Cosa che non accade nel testamento contestato posto che …nel testamento vi è un attacco anomalo tra il cerchietto e l’asta della medesima ‘d’…” ha evidenziato che tra la lettera ‘r’ e la lettera ‘d’ “non vi è interruzione del tratto, in quanto il terminale ascendente della lettera “r” costituisce anche l’avvio dell’occhiello antiorario della “d”. L’asta discendente della medesima lettera è tracciata con un segno grafico separato ed autonomo…Lo stesso movimento si verifica anche nel testo “.
In ordine alla discordanza dell’impostazione spaziale, alla discordanza completa nell’estensione orizzontale sia tra il testo e la firma sia comparative, poi, ha evidenziato “è noto che la firma ha una propria autonomia morfologica rispetto al testo, da cui si distingue per una maggiore fluidità e facilità di redazione e se il suo autore, come il de cuius, ha una buona qualità grafica, essa tende a venire personalizzata, anche fortemente, distinguendosi rispetto alla scrittura testuale…”
In ordine alla discordanza nell’allineamento di base tra testo e firma: il primo caratterizzato da costante sprofondamento e la seconda da totale sopraelevamento, ha rilevato che “Per quanto riguarda il “costante sprofondamento”, non disponendosi delle note di trattazione scritta, non si hanno elementi per comprendere il rilievo.
Se ci si riferisce all’abbassamento di alcune parole rispetto al rigo di appoggio, si può precisare che si tratta di un fenomeno ricorrente ma non certo costante e che comunque, in quanto presente anche in alcune comparative (fig.n.C2, C3) diventa un ulteriore prova di autenticità del testamento in verifica..” (ha indicato in proposito: fig.n.C2 comparativa 21.9.2000 riga 16; fig.n.V2 contestata 20.4.2003 rigo 1; fig.n. C3 comparativa 21.9.2000 riga 17).
In ordine al “totale sopraelevamento” della firma in calce al testamento, ha esposto: “si vuole richiamare l’attenzione alla comparativa del 10.6.99 in cui è presente una firma del G. (fig.n.C4) che mantiene un distacco costante rispetto alla linea ovvero un altro “totale sopraelevamento”.
Si tratta quindi di un carattere presente sia nella contestata che in una comparativa e che quindi non può costituire elemento di apocrifia del testamento” (ha indicato in proposito: fig.n.C4 comparativa 10.6.99 firma; fig.n.V3 contestata 20.4.2003 firma).
In ordine alla osservazione circa la discordanza nell’inclinazione che nel testo sarebbe tendenzialmente retta mentre l’inclinazione della firma sarebbe più pendente che retta, ha esposto: “Innanzi tutto l’inclinazione nel testo non è “tendenzialmente retta” in quanto l’inclinazione assiale (fig.n.V4) va dal prevalente rovesciato della parte sinistra, al pendente della parte destra, passando da un posizionamento centrale dritto, a 90. La grafia quindi NON E’ retta come sostiene parte attrice, ma è sinuosa……” (ed ha indicato il rigo 5 ed il rigo 6 del testamento) “…Analogamente l’inclinazione nella firma non è “più pendente che retta” come riferisce la parte attrice, ma anch’essa è propria di grafia sinuosa in quanto l’inclinazione assiale … va dal prevalente dritto al pendente della parte destra, con un accenno di rovesciata a sinistra…” ed ha concluso: “Ancora una volta comunque si ribadisce che la firma ha una propria autonomia rispetto al testo e che non può escludersi che essa sia stata apposta in un momento diverso e successivo rispetto al testo.
In conclusione, nel corso dell’attenta ulteriore indagine espletata sulla documentazione disponibile, per rispondere ai rilievi fatti, si è avuto modo di individuare un nuovo importante carattere di identità grafica non rilevato prima, che prova ancor di più l’autografia del testamento in verifica.
Ci si riferisce alla lettera “g” la cui apposizione, secondo la norma calligrafico-scolastica dovrebbe consistere in un occhiello dall’avvolgimento antiorario, dal cui lato destro (fig.n.X1 in rosso) si sviluppa verso il basso un’asta discendente che va a redigere la gambetta, ovvero il “gambo occhiellato”…” (ed ha indicato: Fig.n.X1 Lettera calligrafica Fig.V6 (da contestata rigo 9) Fig.n.V7 contestata firma)…. “…Contrariamente alla norma, il de cuius redige sempre il discendente dal lato sinistro dell’occhiello, anzichè da quello destro come di norma. Ciò si verifica sia nel testo in contestazione (fig.n.V6, V7) che nelle autografe (fig.n.C5)…” (ed ha indicato: Fig.n.C5 comparativa 3.6.92 rigo 6 Fig.n.V8 contestata riga 3 fig.n.C6 comparativa 12.1.1993) “…Analogamente avviene per altri caratteri recanti la medesima movimentazione: – nel numero “9” (di cui nella relazione CTU era stata già evidenziata la personalizzazione) sia nella contestata (fig.n.V7) che nella comparativa del 12.1.1993 (fig.n.C6); nella “L” di “L.” presente nel testamento (fig.n.V9) che nella “L” di “Liceo” (fig.n.C7) al rigo 1 della comparativa del 3.6.1992..” (ed ha indicato: Fig.n.V9 contestata riga 12 fig.n.C2 fig.n.C7 comparativa 3.6.92 riga 1).
“Si tratta di un carattere involontario che, modificando il modello calligrafico in maniera inconscia, rientra in pieno nel concetto di “gesto fuggitivo” di morettina memoria e costituisce un segno di grande valore che identifica ulteriormente l’autore delle comparative con quello del testamento in verificazione. ….Il TESTAMENTO olografo in verificazione, datato 20.4.2003, è AUTENTICO nel testo, nella firma e nella data, perché attribuibile al de cuius G.G.M. in quanto da questi integralmente compilato e sottoscritto”.
Ed all’udienza, a verbale, il CTU “Quanto alla discordanza nel testamento dell’impostazione spaziale si rifà alle note tecniche oggi depositate, evidenzia che la firma è leggermente più grande anche perché potrebbe essere stata vergata in un secondo momento e questo sia la firma che la data” ed ha precisato “ma è solo un’ipotesi” ed ha proseguito “Quello che ho verificato è che il de cuius lascia sempre un canale libero all’inizio del rigo…Nella relazione è già evidenziato che è un modo usuale del de cuius di scrivere che ho ritrovato sia nel testo del testamento che nelle scritture di comparazione…” ed ha ribadito, quanto al calibro del numero 3 nella data 2003, che “ho effettuato delle misurazioni specifiche e infatti le ho paragonate ai numeri vicini per dimostrare che vi è una variabilità nella scrittura dei numeri”. A domanda del procuratore di parte convenuta, ha risposto: “..non solo dal punto di vistagrafologico, ma facendo una ulteriore accurata indagine calligrafica, ho ritrovato quei dati cosiddetti fuggitivi, che confermano che il testamento è stato vergato dal de cuius nel testo, nella firma e nella data” ed a domanda del procuratore di parte attrice, ha risposto: “non posso dire se la data scritta sul testamento corrisponda al momento della redazione del testamento, quello che però posso affermare è che la data e la firma sono del de cuius e richiamo quanto osservato nelle note tecniche aggiuntive in relazione alla lettera g, al numero 9 ed alla lettera L”.
Va a questo punto rilevato che le contestazioni formulate dai procuratori di parte attrice in ordine alla nullità della consulenza svolta dal CTU dott.ssa … in ordine alla mancata allegazione delle osservazioni dei CCTTPP e dei verbali delle operazioni peritali (verbali poi depositati), oltre che in ordine agli ulteriori rilievi espressi dal CTU nelle note tecniche, sono da ritenersi infondate, avendo il CTU Dott.ssa … tenuto conto delle osservazioni formulate ed avendo svolto le sue valutazioni, da ultimo, in pieno contraddittorio in udienza.
Attengono invece al merito delle conclusioni formulate dal CTU le altre eccezioni di cui alle note di trattazione scritta del 7.1.2021 e di cui alle note difensive dell’8.4.2022 depositate dai procuratori di parte attrice.
In conclusione, all’esito della consulenza tecnica d’ufficio espletata dalla Dott.ssa M.S.F., – che risulta condotta con oggettività dei dati, con chiarezza espositiva e criteri scientifici di interpretazione delle fenomenologie grafiche e conseguenziale logica dimostrativa, mentre le osservazioni mosse dai consulenti di parte attrice sono apparse incentrate su aspetti pretestuosi delle analisi dei tracciati grafici – questo Collegio ritiene che il documento in verificazione e le scritture autografe in comparazione condividano, in sostanza, tutti quei caratteri che devono essere considerati identificatori di una grafia, nella specie quella del prof. G.G.M. che, si ritiene, abbia redatto, sottoscritto e datato il testamento in ogni sua parte.
Pertanto, il Tribunale si dichiara convinto della autenticità dello scritto impugnato, dovendosi ritenere superfluo ogni ulteriore accertamento istruttorio nel quale ha insistito parte attrice (richieste istruttorie formulate con la seconda e con la terza memoria ex art. 183 comma 6 c.p.c. e interrogatorio formale della convenuta e prova testimoniale come articolata, oltre a espletamento di nuova CTU).
La querela di falso proposta da parte attrice, conseguentemente, deve essere rigettata.
Restano assorbite le ulteriori domande attoree, formulate nel presupposto dell’accoglimento della domanda principale ed aventi ad oggetto, oltre alla declaratoria della qualità di erede legittimo dell’attore, ed alla adozione di provvedimenti conseguenziali ex artt. 226 e 227 c.p.c.., la domanda di risarcimento in forma generica.
Le spese di lite seguono la soccombenza di parte attrice e si liquidano come in dispositivo, in base al valore della causa (valore indeterminabile, complessità media) per le fasi studio, introduttiva, istruttoria e decisionale, applicando la tariffa nei valori minimi.
Le spese di CTU, già liquidate con i separati Provv. del 4 agosto 2017, del 26.9.2018 e del 7.12.2022, vanno definitivamente poste a carico della parte soccombente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cosenza in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
1) rigetta la querela di falso proposta da parte attrice e, per l’effetto, dichiara l’autenticità – in ogni sua parte – del testamento olografo vergato il 20.04.2003 dal prof. G.M.G. pubblicato con verbale di deposito per Notar I.S. del (…), con atto repertorio n. (…) e raccolta n. (…), registrato il 23.07.2012 al n. 7548 Serie 1T;
2) Assorbita ogni altra questione;
3) condanna la parte querelante al pagamento delle spese processuali che in favore della convenuta liquida in Euro 5.431,00 per competenze, oltre al rimborso forfettario al 15%, CPA e IVA;
4) pone definitivamente a carico della parte querelante le spese del CTU, già liquidate nel corso del giudizio con i Provv. del 4 agosto 2017, del 26.9.2018 e del 7.12.2022;
5) Ordina la cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale di parte attrice ove eventualmente trascritta.
Così deciso in Cosenza nella camera di consiglio del, il 12 luglio 2023.
Depositata in Cancelleria il 28 luglio 2023.
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