L’azione di riduzione delle disposizioni lesive della quota di legittima ha natura patrimoniale e carattere personale, sicché va limitata alla quota di colui che agisce. Come noto, ex art. 556 c.c., per la determinazione della quota disponibile, di cui il testatore poteva disporre, e quindi della quota di legittima, si devono compiere tre operazioni: formazione della massa dei beni relitti, detrazione dei debiti, riunione fittizia delle donazioni. L’indagine va quindi svolta sulla individuazione e valutazione dei beni rientranti nell’asse ereditario, con riguardo alla data di apertura della successione, nonché della misura in cui gli stessi risultano essere stati concretamente assegnati agli eredi in ragione delle disposizioni testamentarie o delle donazioni.

Tribunale|Vasto|Civile|Sentenza|16 maggio 2023| n. 146

Data udienza 8 maggio 2023

IL TRIBUNALE DI VASTO

In composizione collegiale, nelle persone dei seguenti Magistrati:

Dott. Fabrizio Pasquale – Presidente

Dott.ssa Elisa Ciabattoni – Giudice

Dott.ssa M. Rosaria Antenucci – GOT relatore

Ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nella causa civile di primo grado iscritta al n. …/2012 del R.G.A.C.C.,

avente ad oggetto: Azione di riduzione, vertente

Tra

F.M. (c.f. (…)), rappresentata e difesa dall’avv…., costituitosi quale nuovo difensore con memoria del 9/01/2019, in virtù di procura rilasciata in pari data

Attrice

E

D.G. (c.f. (…)), D.R. (c.f. (…)), D.A. (c.f. (…)), D.F.A. (c.f. (…)), rappresentati e difesi dall’avv…., in virtù di procure a margine delle comparse di costituzione e risposta

Convenuti

E

D.R. (c.f. (…)), rappresentata e difesa dall’avv…., giusta procura a margine della comparsa di costituzione e risposta

Convenuta

E

D.R. (c.f. (…)), rappresentato e difeso dall’avv…., come da mandato a margine della comparsa di costituzione e risposta

Convenuto

E

D.S. (c.f. (…)), rappresentata e difesa dall’avv…., giusta procura a margine della comparsa di costituzione e risposta

Convenuta

Svolgimento del processo

Ha introdotto il presente giudizio la sig.ra F.M., la quale, con atto di citazione ritualmente notificato, ha convenuto in giudizio i nipoti D.R., D.G., D.R., D.F., D.A., D.R. e D.S., chiedendo la riduzione, per lesione dalla quota di legittima, delle disposizioni testamentarie del coniuge X, deceduto in Vasto il 19/02/2009.

Deduceva l’attrice che le disposizioni effettuate dal de cuius con testamento pubblico del 29/01/2009, in quanto eccedenti la quota di cui il defunto coniuge poteva disporre – il 50% del suo patrimonio – erano lesive della porzione di legittima ad essa spettante in qualità di coniuge ed erede testamentaria del de cuius in assenza di figli concorrenti, pertanto ne chiedeva la riduzione fino alla reintegrazione della propria quota di legittima, vale a dire fino alla concorrenza del 50% del valore dell’asse ereditario al momento della morte.

Rassegnava quindi le seguenti conclusioni:

Voglia l’On.le Giudice adito, contrariis reiectis:

– Dichiarare aperta la successione testamentaria del sig. X;

– Accertare e dichiarare l’esatta quota di legittima spettante all’attrice ai sensi dell’art. 540 c.c. in relazione al valore dell’intero asse ereditario del de cuius al momento della morte;

– Ridurre, conseguentemente, le disposizioni testamentarie in favore dei nipoti, come assegnate nel testamento pubblico, nella parte eccedente la disponibile e, conseguentemente:

– Condannare i suddetti nipoti alla reintegrazione, in favore dell’attrice, della quota ad essi assegnata in eccedenza rispetto alla quota disponibile fino alla reintegrazione di quanto a questa spettante ex art. 540 c.c.;

– Vittoria di spese.

Si sono costituiti i convenuti D.G. e, con distinta comparsa, D.R., D.A. e D.F.A., i quali tutti hanno eccepito:

– La nullità della citazione ai sensi dell’art. 164, 4 comma, c.p.c., in relazione all’art. 163 c.p.c. per indeterminatezza dell’oggetto della domanda;

– La inammissibilità ed improponibilità della domanda, per mancata allegazione degli elementi occorrenti per l’accertamento della stessa;

– L’infondatezza della domanda nel merito.

Gli stessi convenuti poi, nella terza memoria ex art. 183, 6 comma, c.p.c., hanno eccepito altresì l’inammissibilità, rilevabile d’ufficio, della domanda, conseguente all’assenza della condizione richiesta dall’art. 564 c.c. al fine dell’esercizio dell’azione de qua; segnatamente per il fatto che l’attrice – la quale non è stata totalmente pretermessa dall’eredità – non ha accettato la stessa con beneficio d’inventario.

Hanno quindi concluso per la declaratoria di nullità dell’atto di citazione e degli atti successivi; alternativamente, per la declaratoria d’inammissibilità della domanda o, quanto meno, per il rigetto della stessa per infondatezza; con condanna dell’attrice al pagamento delle spese e competenze di causa.

La convenuta D.R., costituitasi con comparsa del 14/03/2013, esponendo le ragioni morali del lascito testamentario in suo favore, si è dichiarata disponibile a verificare se vi sia stata o meno lesione della quota di legittima e, in caso affermativo, dichiarava di non opporsi ad un’eventuale riduzione della propria quota secondo le modalità ritenute di giustizia.

Il convenuto D.R., omonimo del precedente, costituitosi a mezzo dell’avv…., dichiarava di rinunciare espressamente a quanto disposto in suo favore dallo zio Y nel testamento pubblico del 29/01/2009, chiedendo la declaratoria della suddetta rinuncia, con manleva da qualsiasi spesa e onere conseguenti al giudizio.

Infine la convenuta D.S. non si opponeva alla richiesta di apertura della successione testamentaria avanzata dall’attrice, facendo tuttavia rilevare che la propria quota appariva corrispondente alla relativa disposizione testamentaria del de cuius; concludeva quindi per il rigetto della domanda attorea e per l’assegnazione delle quote in favore dei nominati eredi in conformità a quanto stabilito nel testamento pubblico, con spese a carico della massa ereditaria e, quelle relative alle contestazioni, a carico dei soccombenti.

In corso di causa, con ordinanza resa all’udienza del 5/12/2013, ritenuta l’eccezione di inammissibilità dell’azione di riduzione per mancata accettazione da parte dell’attrice dell’eredità con beneficio d’inventario non idonea allo stato a definire il giudizio, veniva disposta CTU “al fine di accertare la consistenza e il valore complessivo dell’asse ereditario relitto dal de cuius X, il valore della quota disponibile e il valore della quota di legittima spettante al coniuge superstite, considerando che D.R. ha dichiarato di rinunciare all’eredità del defunto zio”.

Espletata la CTU, con ordinanza del 27/07/2015, veniva disposto un supplemento di istruttoria, mediante acquisizione di informazioni presso P.I., in relazione a due libretti intestati al de cuius ed estinti successivamente alla sua morte, nonché sull’esistenza di eventuali fondi di investimento e prodotti assicurativi accesi dal X.

Dopo diversi rinvii, resisi necessari per l’acquisizione della suddetta documentazione presso P.I., la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.

Con ordinanza del 21/12/2018 il Collegio rimetteva la causa sul ruolo, disponendo “la riconvocazione del CTU affinché, ad integrazione della consulenza già espletata, indicasse in quale misura ciascuno dei convenuti avesse beneficiato di una quota eccedente la disponibile, in modo da operare la riduzione in proporzione alle rispettive quote”.

Depositato il supplemento di perizia e rigettata, con ordinanza 06/03/2021, l’eccezione di nullità dello stesso, la causa veniva quindi, all’udienza del 14/09/2021, trattenuta in decisione, con concessione di termini di cui all’art. 190 c.p.c.

Motivi della decisione

Preliminarmente vanno esaminate le eccezioni sollevate dai convenuti D.G., D.R., D.A. e D.F.A..

Quanto all’eccezione di nullità della citazione ex art. 164, 4 co, c.p.c., in relazione all’all’art. 163 c.p.c., per indeterminatezza dell’oggetto della domanda, si osserva quanto segue.

La nullità della citazione per totale omissione o assoluta incertezza dell’oggetto della domanda non ricorre quando il petitum, inteso sotto il profilo formale come provvedimento giurisdizionale richiesto e sotto l’aspetto sostanziale come bene della vita di cui si chiede il riconoscimento, sia comunque individuabile, avuto riguardo al contenuto sostanziale delle domande e conclusioni delle parti (Cass. 12.1.96, n. 188), attraverso un esame complessivo dell’atto introduttivo del giudizio (Cass. 28.8.09, n. 18783), non limitato alla parte di esso destinata a contenere le conclusioni (Cass. 15.5.13, n. 11751), ma esteso anche alla parte espositiva (Cass. 7.3.06, n. 4828), e al contenuto dei mezzi istruttori dedotti (Cass. 16.5.02, n. 7137) e perfino al comportamento della controparte (Cass. 21.11.08, n. 27670). Esclusa la necessità di formule sacramentali o rituali, perché possa dirsi introdotta in causa una certa domanda, è necessario dunque che la parte precisi il bene della vita che – tramite il ricorso al Giudice – intende conseguire. La nullità della citazione, ai sensi dell’art. 164, 4 comma, può essere dichiarata soltanto allorché l’incertezza investa l’intero contenuto dell’atto (Cass. S.U. 22.5.12, n. 8077).

L’azione di riduzione si propone nel caso in cui le disposizioni testamentarie o le donazioni siano eccedenti la quota di cui il defunto poteva disporre e ha come scopo, anzitutto, la determinazione dell’ammontare concreto della quota di legittima, vale a dire della quota di cui il defunto poteva disporre e di stabilire come ed in quale misura le singole disposizioni testamentarie o le donazioni debbano ridursi per integrare la legittima.

Essendo stabilito dalla legge il diritto del legittimario ad una determinata quota, con l’azione di riduzione egli mira a conseguire in concreto tale diritto e cioè ad accertare, nei confronti della successione che lo riguarda, l’ammontare della quota di riserva e, quindi, della lesione che ad essa hanno apportato le disposizioni del de cuius, nonché le modalità e l’ammontare delle riduzioni di dette disposizioni lesive.

Contestualmente, l’attuazione della reintegrazione in concreto implica la proposizione delle istanze di restituzione; nell’azione di riduzione quindi assumono una fisionomia a sé tanto il petitum quanto la causa petendi; il primo consiste nel conseguimento della quota di riserva, previa determinazione di essa mediante il calcolo della disponibile e la susseguente riduzione delle disposizioni testamentarie o delle donazioni compiute in vita dal de cuius, la seconda è data dalla qualità di erede legittimario e dalla asserita lesione della quota di riserva (v. Cass. n. 20143/2013).

Nel caso di specie, non si ravvisa incertezza riguardo il contenuto dell’atto, in quanto l’oggetto della domanda si sostanzia nella richiesta di accertamento della lesione della quota di legittima spettante all’attrice e nella richiesta di reintegra mediante riduzione delle quote assegnate agli altri eredi. Non può dunque essere dichiarata la nullità della citazione ex art. 164, 4 co., c.p.c. e la relativa eccezione va respinta.

Da ritenersi disattesa, alla luce anche dell’ordinanza 5/12/2013, che ha ritenuto la necessità di disporre la CTU, anche l’ulteriore eccezione relativa alla inammissibilità ed improponibilità della domanda per violazione dell’onere ex art. 2697 c.c.; si ritiene che parte attrice abbia correttamente dedotto la lesione della quota di legittima determinata dal de cuius con le proprie disposizioni testamentarie, nella misura poi accertata dal CTU.

L’ulteriore eccezione di inammissibilità dell’azione di riduzione per non avere l’attrice previamente accettato l’eredità con beneficio d’inventario è già stata dichiarata, con ordinanza del 10/03/2014, non applicabile alla fattispecie in esame; infatti, posto che scopo della norma dettata al 1 comma dell’art. 564 c.c. è assicurare la tutela dei legatari e donatari estranei i quali, per l’accertamento dell’eventuale lesione, hanno bisogno di un inventario che accerti la consistenza dei beni, detta esigenza non si pone nel caso di azione esercitata nei confronti degli altri eredi che ben sono in grado di verificare la consistenza dell’asse (Cass. 7.03.13, n. 5768).

L’accettazione con beneficio d’inventario non è quindi necessaria per l’erede che vuole agire in riduzione contro donatari o legatari che siano anche, come nel caso di specie, eredi. L’attrice ha infatti chiesto la riduzione delle disposizioni testamentarie del de cuius in favore dei coeredi, nominati tali proprio nel testamento in oggetto. L’eccezione di inammissibilità dell’azione ex art. 564 c.c. va pertanto respinta.

A questo punto, deve essere valutata l’eventuale lesione di legittima, realizzata dal de cuius con le disposizioni testamentarie in favore dei nipoti convenuti.

L’azione di riduzione delle disposizioni lesive della quota di legittima ha natura patrimoniale e carattere personale, sicché va limitata alla quota di colui che agisce.

Ora, la quota riservata al coniuge ex art. 540, co. 1, c.c., è pari alla metà del patrimonio del de cuius al momento dell’apertura della successione.

Come noto, ex art. 556 c.c., per la determinazione della quota disponibile, di cui il testatore poteva disporre, e quindi della quota di legittima, si devono compiere tre operazioni: formazione della massa dei beni relitti, detrazione dei debiti, riunione fittizia delle donazioni.

L’indagine va quindi svolta sulla individuazione e valutazione dei beni rientranti nell’asse ereditario, con riguardo alla data di apertura della successione, nonché della misura in cui gli stessi risultano essere stati concretamente assegnati agli eredi in ragione delle disposizioni testamentarie o delle donazioni.

A tale riguardo occorre fare riferimento alle risultanze della CTU espletata in corso di causa e del supplemento di perizia disposto dal Collegio.

A riguardo dell’eccepita nullità del supplemento di CTU, depositato nel fascicolo telematico solo in data 28/04/2023, ma trasmesso alle parti in data 23/09/2020, come dedotta dai convenuti difesi dall’avv. L. G., si ribadisce quanto statuito con ordinanza del 6/03/2021, aggiungendo che la violazione del principio del contraddittorio, in relazione alla inosservanza di norme dirette ad assicurare la presenza delle parti nel corso della trattazione della causa, va valutata in concreto e non si ritiene configurabile quando le parti medesime, nonostante l’inosservanza, siano in grado, con l’uso dell’ordinaria diligenza, di conoscere il tempo e i luoghi di detta trattazione; si ritiene necessario, ai fini di determinare la nullità della consulenza, che l’inosservanza di tali norme abbia comportato un concreto pregiudizio di difesa della parte non informata, che, nel caso di specie, non si è verificato, posto che le parti avrebbero potuto formulare contestazioni al supplemento di perizia alla prima difesa utile, chiedendo la riconvocazione del CTU a chiarimenti.

Va preso atto, a questo punto, delle risultanze della disposta CTU; il tecnico incaricato, a mezzo di un percorso argomentativo ampio e congruamente motivato, ha individuato in Euro 237.499,54 il valore complessivo della massa ereditaria; la quota di legittima spettante al coniuge, in assenza di figli, è pari ad 1/2 del valore della massa, quindi pari ad Euro 118.749,77; è stato poi calcolato il valore della quota assegnata al coniuge superstite F.M., pari ad Euro 99.320,63 con lesione quindi pari ad Euro 19.429,14; a seguito della rinuncia di D.R. la lesione si riduce della relativa quota spettante per legge a F.M., per cui residua una lesione pari ad Euro 17.293,29.

Determinata la lesione della legittima, va reintegrata la quota riservata mediante riduzione delle quote eccedenti; la riduzione è stata operata dal CTU in termini percentuali su tutte le quote devolute per testamento tranne che della quota di D.R. che ha rinunciato, secondo i calcoli riportati nello schema riepilogativo ed esemplificativo di cui all’allegato 4 del supplemento di perizia.

Deriva conseguentemente l’obbligo, per i predetti convenuti, di versare all’attrice F.M., a reintegrazione della quota di legittima ad essa spettante, la complessiva somma di Euro 17.293,29 da ripartirsi in proporzione al valore della quota a ciascuno assegnata, come calcolata dal CTU, dunque facendo carico a D.R. di corrispondere la somma di Euro 7.079,35, a D.F. e D.A. di corrispondere la somma di Euro 363,91 per ciascuno, a D.G. di corrispondere la somma di Euro 8.611,88, a D.R. e D.S. di corrispondere la somma di Euro 437,12 per ciascuno.

Le suddette somme vanno devalutate dalla data della perizia sino alla data di apertura della successione e rivalutate secondo indici ISTAT di aumento del costo della vita-costituendo crediti di valore-a decorrere dalla suddetta data di apertura della successione sino alla sottostante data della sentenza, e maggiorate con gli interessi al tasso legale anno per anno in vigore.

Conseguentemente, le somme che i convenuti devono versare all’attrice F.M. sono le seguenti: Euro 9.519,86 per D.R., Euro 489,35 ciascuno per D.F. e D.A., Euro 11.580,70 per D.G., Euro 587,81 ciascuno per D.R. e D.S., oltre ulteriori interessi legali dalla sentenza all’effettivo soddisfo.

I convenuti, ad eccezione del rinunciante D.R., sono soccombenti nei confronti dell’attrice, per la domanda di reintegrazione della legittima, per un valore di causa corrispondente allo scaglione in cui è ricompresa la somma oggetto della condanna di restituzione.

Le spese sono liquidate come da dispositivo, conformemente ai parametri medi, per tutte le fasi, del D.M. n. 55 del 2014, come successivamente modificato e integrato.

Le spese di CTU vanno poste integralmente e definitivamente a carico dei convenuti, ivi compreso il rinunciante D.R., avendo anch’egli avuto interesse all’espletamento delle operazioni peritali.

P.Q.M.

Il Tribunale di Vasto, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da F.M., ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:

– Dichiara aperta la successione di X, deceduto in Vasto il 19/02/2009;

– Accerta e dichiara l’espressa rinuncia da parte del sig. D.R. (1966) a quanto disposto in suo favore a titolo di successione testamentaria dal de cuius X con testamento pubblico del 29/01/2009;

– Accerta l’avvenuta lesione della quota di legittima riservata all’attrice F.M.;

– Dichiara che la suddetta quota, al momento della morte del de cuius (19/02/2009) era pari ad Euro 17.293,29 (considerata la rinuncia effettuata da D.R., n. 1966);

– Dispone la reintegrazione della quota di legittima spettante all’attrice e pertanto

– Condanna i convenuti a pagare all’attrice F.M. le seguenti somme, come da parte motiva: a) quanto alla convenuta D.R. la somma di Euro 9.519,86; b) quanto ai convenuti D.F. e D.A. la somma di Euro 489,35 per ciascuno; c) quanto al convenuto D.G. la somma di Euro 11.580,70; d) quanto ai convenuti D.R. (n. 1963) e D.S. la somma di Euro 587,81 per ciascuno; oltre interessi legali dalla sentenza fino all’effettivo soddisfo;

– Condanna i suddetti convenuti, in solido, a rifondere all’attrice le spese di lite, che liquida in complessivi Euro 5.745,00 di cui Euro 668,00 per esborsi ed Euro 5.077,00 per compensi, oltre 15% per rimborso spese forfettarie, CAP e IVA come per legge;

– Dichiara compensate le spese nei confronti del convenuto rinunciante D.R. (n. 1966);

– Pone le spese di CTU, come liquidate in corso di causa, definitivamente a carico dei convenuti in solido.

Così deciso in Vasto, il 8 maggio 2023.

Depositata in Cancelleria il 16 maggio 2023.

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