Il testamento redatto dal “de cuius” che, al momento della sua predisposizione, già avesse figli, dei quali fosse nota l’esistenza, non è soggetto a revocazione per il caso di successiva sopravvenienza di un altro figlio, ex art. 687 c. c., attesa la natura eccezionale – e, dunque, non suscettibile di applicazione analogica o estensiva – di tale disposizione, che contempla la diversa ipotesi in cui il testamento sia stato predisposto da chi non aveva o ignorava di aver figli o discendenti.
Tribunale|Cagliari|Sezione 2|Civile|Sentenza|7 novembre 2022| n. 2578
Data udienza 28 ottobre 2022
TRIBUNALE ORDINARIO DI CAGLIARI
SEZIONE II CIVILE
IN COMPOSIZIONE COLLEGIALE
In persona dei magistrati
Dott. Maria Grazia Cabitza – Presidente
Dott. Maria Gabriella Dessi – Giudice Relatore
Dott. Antonio dessi – Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
OGGETTO Impugnazione testamento. Revocazione. Divisione. Rendimento dei conti fra condividenti.
nella causa civile di I Grado iscritta al n. RAC …./2020 promossa da:
G.M. (C.F. (…)), con il patrocinio dell’avv…..e dell’avv… , elettivamente domiciliato in Via …
ATTORE/I
contro
T.L. (C.F. (…)), con il patrocinio dell’avv. …e dell’avv.. , elettivamente domiciliato in VIA …. presso il difensore avv. ..
N.S. (C.F. controparte), con il patrocinio dell’avv. …e dell’avv.. .., elettivamente domiciliato in … CONVENUTO/I
Svolgimento del processo – Motivi della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato nei termini e nelle forme di legge, M. G. – come in epigrafe difesa e rappresentata – ha convenuto in giudizio nanti questo Tribunale S.N. e L.T. esponendo quanto segue:
– di essere figlia adottiva della convenuta S.N. e del di lei defunto coniuge L.P., e – nel contempo -figlia naturale di M.I. e Z.A.;
– anche la convenuta L.T., figlia naturale di M.I. e Z.A., è figlia adottiva di S.N. e del fu L.P., del quale
– diversamente dall’attrice deducente che ha provveduto alla sua sostituzione – ha mantenuto il cognome;
– in data 13.10.2017 si è aperta in …. la successione del Sig. L.P., come da certificato di morte rilasciato dall’Ufficiale dello Stato Civile del Comune di … .il 22.06.2018;
– parecchi anni prima che si facesse luogo all’adozione dell’attrice, e segnatamente in data 09.08.1974, L.P. disponeva delle proprie sostanze con testamento pubblico nanti il Notaio dr. A.S. – distinto al n. (…) Repertorio Atti Ultima Volontà (Rep. Archivio (…), Rep Notaio (…)), con verbale di passaggio agli atti tra vivi in data 23.07.2018 – istituendo, in particolare, sua erede universale la moglie, Sig. S.N.;
– la sopravvenienza delle due figlie adottive (L.) M.G. e L.T. – ha comportato la modificazione della situazione familiare in relazione alla quale il testatore L.P. aveva disposto dei suoi beni, cosicché, in forza di quanto disposto dall’art. 687 c.c., si determina ex lege la revocazione delle disposizioni testamentarie del de cuius il quale,
– come emerge dalla lettura del testamento, non solo al momento della redazione delle relative disposizioni il disponente non aveva figli, ma neppure aveva preveduto l’eventualità di averne o comunque disposto in qualsivoglia modo per tale evenienza;
– in conseguenza della operante revocazione di diritto, deve ritenersi che il de cuius abbia lasciato a succedergli, in base alle norme sulla successione legittima, non solo coniuge S. N. ma altresì e le due figlie adottive L.T. e M.G.;
– per converso, la dichiarazione di successione datata 9.11.2018, è stata erroneamente predisposta senza menzionare l’odierna attrice né la convenuta L.T.;
– i beni elencati in detta denuncia di successione sono invece corretti – oltre chè assistiti da continuità ultraventennale delle formalità ipotecarie a nome del de cuius L.P. – si identificano come segue:
a) immobile ad uso abitativo, sito in C. nella Via B., 31, piano terra e primo distinto al N.C.E.U, Foglio, (…), Particella (…),sub (…), cat. (…), classe (…), 5,5 vani;
b) quota parte pari ad Vi del terreno agricolo sito in C., Loc. P., distinto al N.T.C, Foglio (…), mapp. (…), (…), (…) e (…), (intestato per V alla Signora S.N.), come da perizia allegata e visure
– ad oggi, non si è ancora riusciti ad addivenire alla divisione della comunione ereditaria, cosicché si è reso necessario adire le vie legali
– anche la procedura obbligatoria di media conciliazione ha dato esito negativo.
Quanto sopra premesso, hanno quindi concluso come in epigrafe specificato col favore delle spese di lite.
Ritualmente costituita in giudizio, la convenuta S.N., ha contestato l’avversa domanda, esponendo in fatto e diritto quanto segue:
– l’odierna convenuta con la morte del coniuge L.P. , nato a C., il (…) e ivi deceduto in data 13.10.2017 è divenuta, a seguito di testamento redatto per atto pubblico, in data (…), a rogito del Notaio A.S., Repertorio atti di ultima volontà n. (…), erede universale di tutti i beni presenti e futuri del de cuius.
– Il predetto testamento è stato debitamente pubblicato in data 23.07.2018, Rep. archivio n.(…), Rep Notarile n.(…),
– in forza di tale testamento – valido ed efficace, – si è aperta quindi la successione testamentaria, in luogo della successione legittima.
– la massa ereditaria come descritte nell’avverso atto di citazione non risulta corretta, posto che l’appartamento posto al piano primo del fabbricato in Comune di …. è stato in realtà edificato dalla convenuta L.T. su lastrico solare dalla medesima acquistato unitamente al di lei coniuge in data 8 settembre 1994;
– l’esponente ha incaricato un tecnico di fiducia per le verifiche catastali, la redazione di una perizia tecnica per la valutazione dei beni, e la predisposizione della dichiarazione di successione;
. nonostante la validità ed efficacia di detto testamento la deducente, sin dalla prima richiesta di liquidazione della quota ereditaria da parte dell’attrice ha manifestato la volontà di riconoscerle alla stessa, previa valutazione dei beni e detrazione delle spese funerarie e delle spese per la successione e degli altri debiti del defunto, la quota di legittima, e ciò quantunque il cambio del cognome richiesto dalla stessa attrice avesse procurato alla esponente e al defunto coniuge L.P. grandi sofferenze.
– i tentativi di comporre bonariamente la controversia, anche in sede di mediazione, si sono tuttavia rivelati vani, considerati i contrasti insorti fra le parti in ordine alla valutazione dei beni ricadenti in successione, e la oggettiva impossibilità economica per la S.N. di liquidare la quota pretesa dall’attrice in un’unica soluzione.
– va inoltre considerato che, ai sensi dell’art. 540, comma 2, c.c., l’odierna convenuta, in qualità coniuge superstite di L.P., è titolare del diritto di abitazione sull’immobile adibito a residenza familiare e di uso sui mobili che la corredano,
– pertanto, dal valore del predetto immobile ai fini della distribuzione della massa tra tutti i coeredi secondo le quote di legge, deve essere detratto il valore del diritto di abitazione del coniuge superstite, che si configura infatti alla stregua di un prelegato ex lege , con la ulteriore precisazione che i diritti di cui sopra spettano al coniuge superstite non solo in caso di successione testamentaria , ma anche ove si apra una successione legittima, in aggiunta alla quota attribuita dagli artt. 581 e 582 c.c., trattandosi di diritti finalizzati a dare tutela, sul piano sia di natura patrimoniale che personale e morale, al coniuge evitandogli i danni che la ricerca di un nuovo alloggio cagionerebbe alla stabilità delle abitudini di vita della persona, come da costante giurisprudenza di merito e di legittimità;
– sempre in forza di consolidata giurisprudenza, in caso di scioglimento delle comunioni ereditarie, la stima del diritto di abitazione spettante al coniuge superstite, può essere determinata attraverso i criteri comunemente riferibili al diritto di usufrutto, nonostante tali diritti differiscano formalmente per contenuto e disciplina, stante comunque la sostanziale identità di utilità ricavabili dall’immobile ad uso abitativo da parte dell’usufruttuario e del titolare del diritto di abitazione (Corte di Cassazione Sez.VI Civile, ordinanza del 5 giugno 2018, n.14406.
– al fine di determinare l’esatto ammontare della massa ereditaria, dovrà pertanto detrarsi, dal valore dell’abitazione familiare determinato nelle forme di legge, il valore del diritto di abitazione e uso dei mobili che la corredano, nella misura che verrà accertato in corso di causa.
– il valore della massa così determinato al netto del diritto di abitazione, dovrà essere pertanto attribuito alla convenuta S.N. in ragione della quota di un terzo come per legge, mentre alle figlie sarà riservata la quota pari ai 2/3 del patrimonio del defunto (da dividersi in parti uguali tra le medesime ai sensi dell’art.581 c.c.
– alla massa devono altresì essere imputate le spese funerarie sostenute dalla convenuta per un importo complessivo di Euro 6.930,00, come da preventivo-quietanza debitamente versato in atti proveniente dall’A.F.P. dalla quale si evince che è stato pagato un acconto di Euro 1.800,00 in data 10.10.2017 e il residuo versato con modalità dilazionate, oltre ad Euro 1.100,00 per l’acquisto del loculo dal Comune di ….
– inoltre, la convenuta S.N. ha pagato Euro 2.013,33 per la predisposizione della dichiarazione di successione (compresa l’imposta di successione pari ad Euro 741,33), le verifiche catastali e la redazione di una perizia tecnica per la valutazione dei beni ereditari e la pratica di voltura, come da parcella del P.A.P.
– infine, l’odierna convenuta dopo la morte del marito ha ricevuto avvisi di pagamento della S. S.p.a relativamente alle imposte Tarsu-Tari e alla fornitura idrica, il cui importo complessivo ammonta ad Euro 6.424,19
– la deducente ha pertanto diritto ad ottenere il rimborso delle spese sostenute per la quota di competenza dell’attrice segnatamente spese funerarie anticipate, pari ad Euro 2.676,66, per predisposizione e presentazione della dichiarazione di successione, pari ad Euro 671,00 e quota di imposte Tari già pagate per un importo di competenza pari ad Euro 302,91, per complessive 3.650,57.
– inoltre, in riferimento alle imposte Tari e fornitura idrica residua un debito del de cuius, detratta la quota pagata di Euro 908,35, di Euro 5.515,84 (di cui Euro 626,14 per tarsu-tari ed Euro 4.889,70 per fornitura idrica) che dovrà essere detratta dalla massa ereditaria prima della distribuzione tra i coeredi, non intendendo i la deducente opporsi alla divisione richiesta da parte attrice.
Tutto ciò premesso ed esposto, S.N., come sopra rappresentata e difesa, ha concluso come specificato in epigrafe col favore delle spese di lite.
Si è o del pari costituita in giudizio la convenuta L.T., che ha pressoché integralmente aderito alle difese spiegate nell’interesse della convenuta S.N. confermando in particolare quanto segue:
– il testamento pubblico in data 9 agosto 1974 era pienamente valido ed efficace e si era pertanto aperta la successione testamentaria in favore del coniuge superstite S.N.;
– la predetta S. si era, comunque, detta disponibile a riconoscere all’attrice M.G. i diritti alla medesima spettanti quale erede legittimarla di L.P.;
– la massa ereditaria non era stata correttamente ricostruita da parte attrice, posto che l’appartamento al piano primo dello stabile in …. era in realtà di proprietà della deducente e del di lei coniuge;
– rispondeva al vero che la convenuta S.N. aveva sostenuto svariate spese nell’interesse della comunione e aveva pertanto diritto a conseguirne la rifusione pro quota dagli altri condividenti;
– alla stessa S.N. doveva altresì essere riconosciuto il diritto di abitazione sulla casa coniugale, da detrarsi dal valore della massa comune da dividere fra tutte le parti in causa, secondo i criteri approntati per la liquidazione del diritto di usufrutto;
– alle parti in causa deve in definitiva essere riconosciuto un concorso nella divisione della massa ereditaria pari ad un terzo ciascuna, fermo restando che alla convenuta S.N. compete altresì il diritto di abitazione vita natural durante nella casa coniugale,
Quanto sopra premesso, ha quindi concluso come in epigrafe rappresentato, col favore delle spese di lite.
La causa, istruita con sole produzioni documentali, all’udienza del 10 maggio 2022 è stata infine tenuta a decisione sulle sopra trascritte conclusioni di parte, con termine di legge per ilo deposito di note conclusionali.
La presente controversia ereditaria – inerente la successione di L.P., nato a C. il (…) e deceduto in …. in data 13 ottobre 2017 – perviene non definitivamente a decisione sulla domanda, preliminare all’espletamento delle operazioni divisionali propriamente considerate, proposta nell’interesse dell’attrice M.G. al fine di ottenere la declaratoria di inefficacia – ai sensi dell’art. 687 c.c. – del testamento pubblico redatto dal de cuius L.P. in data (…) a rogito del Notaio dr .A.S. di C..
La domanda è fondata e deve trovare accoglimento.
In punto di fatto, emerge univocamente dalla documentazione versata in atti nell’interesse delle parti costituite quanto segue:
– in data 9 agosto 1974, il de cuius L.P. disponeva delle proprie sostanze con testamento pubblico davanti il Notaio dr .A.S. – distinto al n. (…) Repertorio Atti Ultima Volontà (Rep. Archivio (…), Rep Notaio (…)), passato agli atti tra vivi in data 23.07.2018 – istituendo sua erede universale la moglie S.N. senza null’atro disporre e prevedere in ordine alla sua futura successione;
– con decreto in data 12 maggio 1986, il Tribunale per i Minorenni della Sardegna disponeva farsi luogo alla adozione della minore M.G. da parte dei coniugi L.P. e S.N.;
– con ulteriore decreto, mai prodotto in giudizio ma espressamente richiamato da tutte le parti costituite, lo stesso Tribunale per i Minorenni della Sardegna disponeva farsi luogo altresì alla adozione della minore M.T. – oggi L.T. – da parte dei medesimi coniugi L.P. e S.N.;
– in data 13 ottobre 2017 si è aperta in …. la successione di L.P., come da certificato di morte rilasciato dall’Ufficiale dello Stato Civile del Comune di …. in data 22.06.2018;
– il successivo 23 luglio 2018 è stato pubblicato il testamento, reso in forma pubblica dal de cuius L.P. in data 9 agosto 1974, con il quale viene istituita erede universale la convenuta S.N.
Ciò premesso in fatto, in forza di quanto disposto dall’art. 687 c.c. “..Le disposizioni a titolo universale o particolare, fatte da chi al tempo del testamento non aveva o ignorava di aver figli o discendenti, sono revocate di diritto per l’esistenza o la sopravvenienza di un figlio o discendente del testatore, benché postumo, anche adottivo ovvero per il riconoscimento di un figlio nato fuori dal matrimonio
II. La revocazione ha luogo anche se il figlio è stato concepito al tempo del testamento.
III. La revocazione non ha invece luogo qualora il testatore abbia provveduto al caso che esistessero o sopravvenissero figli o discendenti da essi
IV. Se i figli o discendenti non vengono alla successione e non si fa luogo a rappresentazione la disposizione ha il suo effetto..”.
Com’è noto, il fondamento di tale previsione normativa è da lungo tempo dibattuto, ritenendosi -per un verso – che lo stesso risieda nella presunta volontà del testatore il quale, se avesse saputo della sopravvenienza di figli, avrebbe verosimilmente disposto in maniera diversa..
In tal senso deporrebbe, in particolare, il fatto che la revoca per sopravvenienza di figli sia espressamente esclusa solo qualora il testatore abbia espressamente previsto e disposto per tale eventualità nel medesimo testamento.
Tuttavia, operando la revocazione ex lege anche nella ipotesi in cui il testatore, pur a fronte della effettiva sopravvenienza di figli, non abbia tuttavia modificato il precedente testamento -intendendo verosimilmente così confermarlo – appare più aderente al dato normativo ritenere che la previsione sia oggettivamente volta a tutelare gli interessi generali della famiglia, in particolare della prole e dei discendenti sopravvenuti.
In forza della prevalente ricostruzione dottrinale e delle rare pronunce giurisprudenziali intervenute sul punto, tale previsione normativa trova inoltre applicazione nella sola ipotesi in cui il disponente sia totalmente privo di figli o discendenza ovvero ignori di averne, non essendo per converso contemplata la diversa ipotesi di sopravvenienza di figli – legittimi, adottivi o riconosciuti – di colui il quale, al tempo del testamento, avesse già discendenza o prole.
Nel senso più sopra indicato depone, in primo luogo, il tenore letterale della norma in commento, che chiaramente orienta nel senso della sua operatività in totale assenza di discendenza e prole in capo al disponente (“…al tempo del testamento non aveva o ignorava di avere figli o discendenti..”) e della preveduta sopravvenienza anche di un solo unico figlio che radicalmente sovverte la condizione familiare del de cuius.
Avendo la norma carattere eccezionale – stante la sua operatività ex lege anche in assenza di iniziativa di parte e la radicale invalidazione del testamento indipendentemente dalla stessa volontà del disponente, che potrebbe consapevolmente mantenere fermo il contenuto dell’atto pur a fronte della consaputa sopravvenienza di figli – la stessa non può trovare concreta applicazione fuori dai casi espressamente previsti dalla legge, né in via analogica né in via di interpretazione estensiva, dovendo in ogni diversa ipotesi trovare applicazione le generali forme di tutela approntate in favore degli eredi necessari in materia di successione testamentaria (azione di riduzione).
Sul piano logico sistematico tale soluzione interpretativa – da taluni reputata ingiustificatamente lesiva della parità di trattamento fra gli stessi discendenti del disponente, ai quali sono riservati così differenti sistemi di tutela a seconda che trattasi del primo o degli ulteriori figli e discendenti (radicale inefficacia del testamento nel primo caso, ovvero azione di riduzione nel secondo) – si giustifica, poi, proprio con la radicale immutazione dello status familiare del de cuius che deriva dalla sopravvenienza di una discendenza prima del tutto inesistente o ritenuta tale, considerato che tale peculiare condizione predispone plausibilmente ad atti dispositivi oggettivamente contrari all’interesse della famiglia.
In definitiva, in materia di revocazione del testamento per sopravvenienza di figli, l’art. 687, comma 1 c.c. ha un fondamento più propriamente oggettivo, riconducibile alla modificazione della situazione familiare del disponente rispetto a quella esistente allorquando lo stesso aveva disposto dei suoi beni, con ciò intendendosi – appunto – non già la sopravvenienza di ulteriore prole o discendenza, ma bensì la sopravvenienza di una discendenza prima del tutto inesistente.
In tal senso, come già detto, i rari pronunciamenti giurisprudenziali in materia, alla stregua dei quali “..Il testamento redatto dal “de cuius” che, al momento della sua predisposizione, già avesse figli, dei quali fosse nota l’esistenza, non è soggetto a revocazione per il caso di successiva sopravvenienza di un altro figlio, ex art. 687 c. c., attesa la natura eccezionale – e, dunque, non suscettibile di applicazione analogica o estensiva – di tale disposizione, che contempla la diversa ipotesi in cui il testamento sia stato predisposto da chi non aveva o ignorava di aver figli o discendenti..” (in tal senso, fra l’latro, Cassazione civile, sez. II, 28/07/2017, n. 18893, Cassazione civile, sez. II, 21/05/2019, n. 13680).
E ciò, si badi, sia che si aderisca la tesi c. detta volontaristica, che valorizza la presunta volontà del disponente, sia che si opti, invece, per quella oggettiva, che fa leva sull’esigenza di tutela del superiore interesse della famiglia in presenza di discendenza e figli, dando prioritario rilievo alla modificazione della situazione familiare in costanza della quale il testatore aveva disposto dei suoi beni.
In termini pressoché identici, del resto, dispone in materia di donazioni l’art. 803 c.c. (..Le donazioni, fatte da chi non aveva o ignorava di avere figli o discendenti al tempo della donazione, possono essere revocate per la sopravvenienza o l’esistenza di un figlio o discendente del donante Possono inoltre essere revocate per il riconoscimento di un figlio, salvo che si provi che al tempo della donazione il donante aveva notizia dell’esistenza del figlio..”), che parimenti, secondo la costante giurisprudenza intervenuta in materia, non consente l’operatività dell’istituto allorquando il donante, al tempo dell’atto, avesse già dei figli o una discendenza a lui nota, potendo in tal caso in favore di questi ultimi operare il solo rimedio della riduzione degli atti eccedenti la quota disponibile.
In tale ipotesi invero, non è consentito al donante di riconsiderare l’opportunità dell’attribuzione liberale a fronte della sopravvenuta nascita di altro figlio, ovvero della sopravvenuta conoscenza della sua esistenza, in funzione degli obblighi di mantenimento, istruzione ed educazione che a tale evento conseguono, in quanto “..è proprio l’assenza in assoluto di discendenti al momento della donazione che legittima la revocazione, al fine di assicurare rilevanza giuridica ad un intimo e profondo sentire dell’essere umano, che può non essere stato valutato adeguatamente dal donante che non abbia ancora avuto figli, diversamente da quello che, avendo già provato l’esperienza e il sentimento di amore filiale, si è comunque determinato a beneficiare il donatario, benché conscio degli oneri scaturenti dalla sua condizione genitoriale..” (Cass.18893/2017)..
Altrettanto è – a fortiori – da dirsi, sempre in forza della unanime giurisprudenza, con riferimento al disposto dell’art. 687 c.c. il quale – proprio perché fondato sull’oggettivo rilievo del superiore interesse della famiglia rispetto a quello dei soggetti terzi beneficiari delle disposizioni liberali – non è invece volto a regolare il conflitto in seno alla discendenza del de cuius, nel qual caso valgono invece le ulteriori regole in materia successoria.
Ad escludere il prodursi dell’effetto revocatorio di cui all’art. 687 c.c.
– non rileva, poi, in alcun modo la semplice condotta omissiva del de cuius che, al sopravvenire di un figlio, abbia omesso di procedere alla espressa o tacita revoca delle disposizioni testamentarie a suo tempo negoziate
– richiedendosi, invece, a tal fine che lo stesso testatore abbia espressamente disposto, in senso positivo o negativo, per l’ipotesi di sopravvenienza di figli e relativa discendenza, giusta il chiaro disposto dell’art. 687 coma 3 c.c. (“..La revocazione non ha invece luogo qualora il testatore abbia provveduto al caso che esistessero o sopravvenissero figli o discendenti da essi..”).
Le condizioni applicative testé enucleate sono pienamente sussistenti nel caso oggetto del presente giudizio.
Come già evidenziato in premessa, è pacifico invero che, al momento della redazione del testamento pubblico oggetto di impugnazione (9 agosto 1974), il disponente L.P. non avesse figli, avendo solo in epoca successiva (8 maggio 1986) provveduto alla adozione dell’attrice M.G. nonché – sia pure in epoca rimasta imprecisata – della convenuto L.T..
Con riferimento alla posizione processuale della sopra detta convenuta, deve per il vero rilevarsi come nessuna delle parti contendenti abbia provveduto a versare in atti il decreto del Tribunale per i Minorenni che ne ha disposto l’adozione da parte dei coniugi L.P. e S.N., con la conseguenza che -essendo la stessa nata in data 9 agosto 1973, vale a dire un anno prima della redazione del testamento oggetto di impugnazione – potrebbe astrattamente ipotizzarsi che l’adozione della minore possa essere stata antecedente alla stipulazione dell’atto (9 agosto 1974).
In tal caso, avuto riguardo alla premessa in diritto che prece e considerato che la previsione revocatoria opera solo in relazione a soggetti del tutto privi di discendenza o prole, dovrebbe concludersi per la infondatezza della domanda attrice, non potendo quest’ultima giovarsi della semplice sopravvenienza di un ulteriore figlio rispetto alla originaria prole del disponente.
La situazione di fatto teste ipotizzata deve peraltro essere esclusa.
In primo luogo deve rilevarsi come parte attrice – pur senza produrre, si ripete, il relativo Decreto di adozione – abbia allegato, fin dall’atto introduttivo del procedimento, come anche l’adozione della convenuta L.T. fosse avvenuta a distanza di molto tempo dalla redazione del testamento impugnato.
Tale precisazione di ordine temporale non è stata in alcun modo contestata dalla convenuta predetta, è può pertanto reputarsi pacificamente acquisita ai fini del presente giudizio.
Ad abundantiam, si rileva altresì come – a fugare ogni ragionevole dubbio in ordine alla sopravvenienza della adozione della convenuta L.T. e quindi della inesistenza di prole al momento della stipulazione dell’atto – depone univocamente, di per sé sola considerata – la rigorosa tempistica tratteggiata dalla legge sulle adozioni n. 184 del 1983, in virtù della quale il solo affidamento preadottivo del minore in stato di adottabilità deve avere durata non inferiore ad un anno.
Nella specie, come già rilevato, L.T. è nata in data (…) cosicché, alla data di redazione del testamento impugnato (9 agosto 1974), non poteva in alcun modo essersi perfezionala la relativa procedura di adozione.
Per tutte le ragioni meglio sopra specificate, essendo emersa la sussistenza dei presupposti applicativi dell’invocato art. 687 c.c., la domanda di revocazione del testamento pubblico oggetto di causa, proposta in via principale dall’attrice M.G., deve trovare accoglimento, con ogni consequenziale effetto di legge.
Esclusa la delazione testamentaria in favore di S.N., deve quindi darsi corso ex art. 457 comma 2 c.c., alla successione legittima del de cuius L.P., cui sono pertanto chiamati a succedere, in qualità di eredi legittime, il coniuge superstite S.N. e le due figlie adottive M.G. e L.T., in ragione della paritetica quota di un terzo ciascuna, ai sensi di quanto disposto dall’art. 581 c.c..
Il procedimento deve quindi proseguire per l’ulteriore corso delle operazioni divisionali.
Si rimanda, in proposito, a separata ordinanza per i provvedimenti necessari al proseguo del giudizio.
Il regolamento delle spese di lite, da liquidarsi relativamente alla presente fase processuale alla stregua del principio della soccombenza, deve intendersi rimesso al provvedimento definitorio dell’intero giudizio.
Il presente provvedimento deve infine come per legge essere dichiarato provvisoriamente esecutivo.
P.Q.M.
IL TRIBUNALE
Non definitivamente pronunciando;
disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione;
A) DICHIARA revocato di diritto ai sensi dell’art. 687 c.c. il testamento pubblico negoziato da L.P. nanti il Notaio dr. A.S. in data (…), distinto al n. (…) Repertorio Atti Ultima Volontà (Rep. Archivio (…), Rep Notaio (…)), passato agli atti tra vivi con verbale in data 23.07.2018;
B) DICHIARA aperta in …. in data 13 ottobre 2017 la successione legittima di L.P.;
C) DICHIARA che il predetto L. ha lasciato a succedergli, in qualità di eredi legittime, il coniuge superstite S.N. e le due figlie adottive M.G. e L.T., che concorrono alla sua successione in ragione della paritetica quota di un terzo ciascuna, ai sensi di quanto disposto dall’art. 581 c.c..
D) RIMETTE a separata ordinanza ogni determinazione inerente il proseguo del giudizio per la determinazione e la stima della massa attiva da dividere, il rendimento dei conti e la quantificazione dei frutti e per la formazione del conseguente progetto divisionale;
E) SPESE al definitivo
F) DICHIARA provvisoriamente esecutivo il presente provvedimento.
G) MANDA alla cancelleria per quanto di competenza
Conclusione
Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio del 28 ottobre 2022.
Depositata in Cancelleria il 7 novembre 2022.
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