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Corte di Cassazione, Sezione 6 1 civile Ordinanza 3 gennaio 2018, n. 45

l’ammissione al passivo dei crediti tributari e’ richiesta dalle societa’ concessionarie per la riscossione, come stabilito dal d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, articolo 87, comma 2, nel testo introdotto dal Decreto Legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, sulla base del semplice ruolo, senza che occorra, in difetto di espressa previsione normativa, anche la previa notifica della cartella esattoriale, salva la necessita’, in presenza di contestazioni del curatore, dell’ammissione con riserva, da sciogliere poi ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, articolo 88, comma 2, allorche’ sia stata definita la sorte dell’impugnazione esperibile davanti al giudice tributario.

 

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Corte di Cassazione, Sezione 6 1 civile Ordinanza 3 gennaio 2018, n. 45

Integrale

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DOGLIOTTI Massimo – Presidente

Dott. CAMPANILE Pietro – Consigliere

Dott. SCALDAFERRI Andrea – rel. Consigliere

Dott. SAMBITO Maria G.C. – Consigliere

Dott. FERRO Massimo – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 11134-2016 proposto da:

(OMISSIS) SPA 11210661002, in persona del procuratore speciale, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso (OMISSIS) SRL, rappresentata e difesa dall’avvocato (OMISSIS);

– ricorrente –

contro

FALLIMENTO DELLA (OMISSIS) SPA;

– intimato –

avverso il decreto n. 1034/2015 del TRIBUNALE di NOLA, depositato il 06/04/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 19/09/2017 dal Consigliere Dott. ANDREA SCALDAFERRI.

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 19/09/2017 dal Consigliere Dott. ANDREA SCALDAFERRI.

Il Collegio:

FATTO E DIRITTO

rilevato che (OMISSIS) s.p.a. ha proposto ricorso per cassazione, affidato a un motivo, avverso il decreto del Tribunale di Noia, depositato in data 6 aprile 2016, con il quale e’ stato confermato il provvedimento del giudice delegato che aveva parzialmente accolto la domanda di insinuazione nello stato passivo del Fallimento della (OMISSIS) s.p.a. proposta dalla ricorrente, escludendo i crediti non documentati da cartelle di pagamento notificate;

la Corte territoriale ha confermato l’esclusione di tali crediti, ritenendo insufficienti i soli estratti di ruolo prodotti;

che il fallimento intimato resiste con controricorso;

considerato che il ricorso censura, sotto il profilo di violazione di norme di diritto, la affermazione secondo la quale debbano ritenersi inammissibili le domande di ammissione di crediti tributari e previdenziali documentate dal solo estratto di ruolo e non da cartelle regolarmente notificate;

ritenuto che la doglianza e’ fondata, atteso che l’orientamento consolidato della giurisprudenza di questa Corte, anche recentemente ribadito (cfr.Cass. 31/05/2011, n. 12019; Cass. 17/03/2014, n. 6126; Cass.11/11/2016, n.23110; n.12934/17), e’ nel senso che l’ammissione al passivo dei crediti tributari e’ richiesta dalle societa’ concessionarie per la riscossione, come stabilito dal d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, articolo 87, comma 2, nel testo introdotto dal Decreto Legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, sulla base del semplice ruolo, senza che occorra, in difetto di espressa previsione normativa, anche la previa notifica della cartella esattoriale, salva la necessita’, in presenza di contestazioni del curatore, dell’ammissione con riserva, da sciogliere poi ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, articolo 88, comma 2, allorche’ sia stata definita la sorte dell’impugnazione esperibile davanti al giudice tributario;

che, pertanto, l’impugnato decreto deve essere cassato con rinvio al Tribunale di Nola in diversa composizione, che dovra’ procedere a nuovo esame della controversia, facendo applicazione dei principi di diritto suesposti e regolando altresi’ le spese di questo giudizio;

che non sussistono i presupposti per il pagamento del doppio contributo.

P.Q.M.

accoglie il ricorso; cassa il provvedimento impugnato e rinvia al Tribunale di Nola in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimita’.

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Avv. Umberto Davide

Fare un ottimo lavoro: questo è il mio lavoro! Su tutte, è indubbiamente, la frase, che meglio mi rappresenta. Esercitare la professione di Avvocato, costituisce per me, al tempo stesso, motivo di orgoglio, nonchè costante occasione di crescita personale, in quanto stimola costantemente le mie capacità intellettuali. Essere efficiente, concreto e soprattutto pratico, nell’affrontare le sfide professionali, offrendo e garantendo, al tempo stesso, a tutti coloro che assisto, una soluzione adatta e soprattutto sostenibile, alle questioni che mi presentano e mi affidano, questo è il mio impegno.