Come è noto il contratto collettivo di diritto comune ha efficacia negoziale e ciò comporta che ad esso non si applica il principio “iura novit curia” e che il contenuto del contratto stesso costituisca un fatto che la parte attrice ha l’onere di allegare tempestivamente, al pari di ogni altro elemento di fatto costitutivo del proprio diritto.

Corte d’Appello|Catania|Civile|Sentenza|20 maggio 2024| n. 458

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE D’APPELLOI DI CATANIA

(…) composta dai magistrati: dott.ssa (…) dott.ssa (…) rel. dott.ssa (…) pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. (…)/2021 R.G. promossa

DA (…) (C.F. (…)), rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall’avv. (…) F.(…) S.R.L. (C.F), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall’avv. (…) e dall’avv. (…) Appellata

AVENTE AD OGGETTO: crediti retributivi e impugnativa di licenziamento

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

(…) adiva il Tribunale di Ragusa impugnando il licenziamento intimatogli dalla società F.lli (…) S.r.l. e chiedendo, ai sensi dell’art. 8 della legge 604/66, la condanna della società resistente alla corresponsione in suo favore della somma di Euro 10.717,62 a titolo di indennità risarcitoria pari a sei mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto. Il ricorrente chiedeva altresì la condanna della convenuta al pagamento delle differenze retributive per il lavoro straordinario svolto, per permessi non richiesti, indennità di cassa, indennità di mancato preavviso e per residuo TFR non azionato in sede monitoria, per la complessiva somma di Euro 44.138,86 oltre rivalutazione ed interessi.

Il G.L., ritenuta priva di pregio l’eccezione di improcedibilità della domanda attorea sollevata dalla resistente, raccolto l’interrogatorio formale del ricorrente ed escussi i testimoni, ordinata l’esibizione dei cronotachigrafi degli automezzi condotti dal (…) all’esito del fallimento del tentativo di conciliazione, pronunciava la sentenza n. 1203/2021 del 29.11.2021, con la quale condannava la società F.lli (…) S.r.l. a pagare in favore del lavoratore l’importo di Euro 611,83 a titolo di indennità sostitutiva del preavviso di licenziamento, oltre interessi e rivalutazione sino al saldo e rigettava, nel resto, il ricorso, compensando integralmente le spese di lite. In particolare, il decidente, disattesa l’eccezione relativa alla denunciata parcellizzazione del credito, rigettava la domanda relativa al dedotto lavoro straordinario, sul rilievo che dall’istruttoria orale non era emersa prova certa in ordine all’espletamento di attività lavorativa in misura sistematicamente superiore a 40 ore settimanali; non riconosceva la reclamata indennità di cassa, trattandosi di emolumento accessorio e facoltativo non espressamente contemplato nel contratto individuale di lavoro e non risultando in atti il contratto collettivo contenente una previsione in tal senso; rigettava inoltre la domanda di restituzione delle somme decurtate in busta paga a titolo di permessi non retribuiti mai fruiti stante l’assoluto difetto di prova sul punto; riteneva legittimo il licenziamento intimato dalla società per giustificato motivo oggettivo, stanti le perdite dalla stessa subite nell’anno 2013, sufficientemente documentate; riconosceva tuttavia dovuta l’indennità sostituiva del preavviso, non avendo il datore dimostrato di aver consegnato la lettera di licenziamento in data (…) anziché il (…) come si duole il ricorrente.

Avverso la predetta sentenza interponeva appello (…) con atto depositato il (…), censurando la sentenza per i motivi da intendersi qui integralmente ritrascritti.

Instauratosi il contraddittorio, F.(…) S.R.L. resisteva al gravame La causa veniva decisa all’esito dell’udienza del 18.4.2024, fissata ai sensi dell’art. 127 ter c.p.c., compiuti i termini assegnati alle parti per depositare note telematiche.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo di impugnazione l’appellante contesta il mancato riconoscimento delle differenze retributive per il lavoro svolto, censurando la sentenza impugnata nella parte in cui afferma che dall’istruttoria orale non è emersa prova certa in ordine all’espletamento di attività lavorativa in misura sistematicamente superiore a 40 ore settimanali. Lamenta l’appellante che il Giudice non avrebbe valutato adeguatamente le prove agli atti e in particolare la testimonianza del teste (…) basando il proprio convincimento sulle dichiarazioni di tutti gli altri testi, inattendibili in quanto lavoratori ancora dipendenti della società e/o parenti dell’amministratore della stessa. Deduce che se il giudice avesse esaminato tutte le prove addotte nel corso nel giudizio e non solo quelle orali, avrebbe potuto certamente verificare che la dissonante testimonianza del teste (…) era invece suffragata e confermata dalle risultanze dei cronotachigrafi prodotti con il ricorso introduttivo al fine di determinare proprio i periodi di sosta e di marcia dei mezzi guidati dal (…)

2. Con il secondo motivo di gravame, l’appellante contesta il mancato riconoscimento dell’indennità di cassa censurando la sentenza oggetto del gravame nella parte in cui ha ritenuto che tale indennità non sarebbe dovuta poiché non espressamente contemplata nel contratto individuale di lavoro, rilevando che l’indennità spetta sulla base dell’art. 50 del CCNL. Quanto all’affermazione contenuta in sentenza secondo cui l’indennità non spetterebbe in quanto l’attività di riscossione sarebbe stata meramente saltuaria, eccepisce di essersi trovato “non proprio occasionalmente” a ricevere denaro contante e assegni dai clienti della società e chiede emettersi ordine di esibizione delle fatture e dei DDT dai quali risulterebbe la sua firma per quietanza o di assumere la prova testimoniale dai clienti medesimi.

3. Con il terzo motivo di gravame, (…) impugna anche la parte della sentenza in cui il Tribunale ha rigettato la domanda di restituzione delle somme decurtate in busta paga a titolo di permessi non retribuiti, deducendo che dalla produzione dei dischetti cronotachigrafi, ove fosse stata effettuata, sarebbe emerso che nelle ore risultanti dalle buste paga imputabili a permessi, l’appellante si trovava invece alla guida dell’automezzo.

4. Con altro motivo, l’appellante impugna la sentenza nella parte in cui il Tribunale non ha riconosciuto l’illegittimità del licenziamento, evidenziando che quasi in coincidenza con tale atto la società aveva assunto un altro lavoratore, (…) addetto all’attività di trasporto, per cui nessun riassetto organizzativo si era registrato con riferimento agli addetti all’attività di trasporto.

Inoltre dalle prove testimoniali era emerso che il (…) oltre che al trasporto del gasolio, era addetto anche all’attività di pavimentazione stradale utilizzando i mezzi semi moventi ((…) e/o pala meccanica), per cui nessuna prova era stata fornita sull’impossibilità del reimpiego del lavoratore. (…)à conseguiva anche alla scelta del lavoratore da licenziare, possedendo egli 8 anni di anzianità e un’età, 40 anni, che non gli dava accesso alla pensione né gli consentiva di reinserirsi nel mondo del lavoro.

Sotto altro profilo evidenzia che la questione del mancato rinnovo della patente ADR è stata sollevata solo nel corso del giudizio, non essendo stata indicata quale causa del recesso nella lettera di licenziamento né precedentemente essendo stata fatta oggetto di richiamo nei confronti del lavoratore. Deduce poi che agli atti non vi sarebbe nemmeno la prova della scadenza della validità della patente e comunque, laddove per il rinnovo fosse stato necessario seguire un corso di formazione che lo abilitasse nuovamente al trasporto di merce pericolosa, tale corso sarebbe stato di certo a carico del datore di lavoro.

5. Con il quinto motivo l’appellante censura la sentenza per non avere preso in esame e riconosciute le ulteriori somme dovute per T.F.R. e non azionate in sede monitoria, da calcolarsi sull’effettiva retribuzione spettante al lavoratore, né considerando e riconoscendo il risarcimento danni per mancato corrispondente trattamento previdenziale dovuto per tutte le differenze retributive e le relative omesse contribuzioni previdenziali sulle stesse.

6. Ancora, l’appellante impugna la sentenza evidenziando la contraddittorietà della decisione di accogliere solo la domanda relativa all’indennità di preavviso, liquidata sulla base di criteri e valutazioni rimasti ignoti, rispetto al giudizio prognostico formulato all’esito dell’attività istruttoria che aveva condotto a invitare le parti a valutare una definizione conciliativa della controversia sulla base del pagamento della somma di Euro 12.500,00 onnicomprensiva oltre un contributo alle spese legali di Euro 1000,00; avendo peraltro il Tribunale esplicitato in sentenza che “la domanda attrice volta ad ottenere le relative differenze retributive fosse tutt’altro che infondata e pretestuosa”.

7. Infine l’appellante ha censurato il capo della sentenza impugnata che ha statuito sulle spese di lite disponendo la compensazione integrale delle stesse e ponendo, altresì, a carico di entrambe le parti le spese della CTU già liquidate con separato decreto.

Le spese invece dovevano essere poste integralmente a carico della società, in quanto non aveva ottemperato all’ordine di esibizione, non aveva accettato la proposta conciliativa ed era stata, sia pure parzialmente, soccombente.

8. (…) è parzialmente fondata.

Con riguardo al primo motivo va rilevato che correttamente il Tribunale ha ritenuto che le dichiarazioni del teste (…) non fossero sufficienti a dare la prova rigorosa, che non può essere superata dalla valutazione equitativa del giudice – come richiesta dalla consolidata giurisprudenza di legittimità (vd. Cass. 16150/2018, 4676/2018, 1389/03) – dello svolgimento e della consistenza del lavoro straordinario rivendicato dal lavoratore, tenuto conto delle concordi testimonianze contrarie rese da tutti gli altri testimoni, i quali hanno riferito che l’orario di uscita dal lavoro del (…) era flessibile, in considerazione delle sue mansioni di autista e che si sottraeva alle richieste datoriali di svolgimento di mansioni diverse in ausilio agli altri lavoratori; il (…) cessava la sua giornata lavorativa a volte alle 16,00 a volte alle 16,30 (e comunque non si tratteneva mai al lavoro oltre le 17), altre volte addirittura saltava su sua richiesta la pausa pranzo per andare via alle 15,30 in quanto gestiva una pizzeria e aveva la necessità di accendere il forno in tempo per la sera. Tuttavia nel presente grado è stata disposta consulenza tecnica d’ufficio al fine di accertare l’orario di lavoro nei periodi per i quali sono stati acquisiti agli atti di causa le copie dei dischi cronotachigrafi (in parte prodotti dal lavoratore in allegato al ricorso, in parte prodotti dal datore di lavoro in parziale adempimento dell’ordine di esibizione del Tribunale), ovvero per i mesi da novembre 2013 a gennaio 2014. Dall’indagine peritale, mentre è rimasta confermata la notevole flessibilità dell’orario di lavoro, è emerso però che nel mese di novembre 2013 sono state svolte 5 ore e 30 minuti di lavoro straordinario, nel mese di dicembre 2013 2 ore e 45 minuti e nel mese di gennaio 2014 8 ore di straordinario per le quali non risulta alcuna remunerazione in busta paga. (…) le previsioni del (…) applicato al rapporto, come si evince dalla lettera di assunzione in atti, il valore della paga oraria desunta dalla busta paga (Euro 10,(…)) deve essere maggiorata del 35%, sicché sulla base delle condivisibili conclusioni del (…) deve essere riconosciuto un credito di Euro 226,51 in favore del lavoratore. Le brevi soste del mezzo rilevate dai dischi (30 e 45 minuti) sono state correttamente considerate dal CTU come destinate alle operazioni di carico e scarico e computate come orario di lavoro a tutti gli effetti, così come correttamente è stata computata l’ora della pausa pranzo nel caso in cui dai dischi si evince che questa non sia stata fruita.

9. Va invece rigettato il secondo motivo di appello, essendo pacifico che il ricorrente non abbia prodotto, nemmeno nel presente grado (né è stata avanzata istanza di autorizzazione alla produzione) il (…) contenente la disciplina dell’indennità di cassa. Come è noto il contratto collettivo di diritto comune ha efficacia negoziale e ciò comporta che ad esso non si applica il principio “iura novit curia” e che il contenuto del contratto stesso costituisca un fatto che la parte attrice ha l’onere di allegare tempestivamente, al pari di ogni altro elemento di fatto costitutivo del proprio diritto. Nel ricorso introduttivo, invece, il ricorrente non ha in alcun modo allegato la previsione contrattuale richiamata solo nel presente grado, limitandosi ad allegare il fatto di avere riscosso per conto della società i compensi delle forniture di gasolio quietanzando le fatture, circostanza smentita dalle dichiarazioni testimoniali di (…) e (…) addette all’amministrazione e alla contabilità aziendale, le quali hanno riferito che il pagamento avveniva prevalentemente mediante bonifici bancari, anche nel rispetto delle norme di legge sulle soglie dei pagamenti in contanti, effettuati solo occasionalmente, così come i pagamenti tramite assegni, da clienti anziani.

10. Parimenti va rigettato il terzo motivo di impugnazione, in difetto assoluto di prova della falsità della annotazione nelle buste paga, mai tempestivamente contestate dal lavoratore, di permessi in realtà non fruiti. Tutti i lavoratori sentiti quali testimoni hanno negato di essere mai stati indotti dal datore di lavoro a richiedere permessi non fruiti. Il raffronto tra le buste paga e i pochi dischi cronotachigrafi acquisiti agli atti di causa non consente di ritenere che la società adottasse una diversa condotta solo nei confronti del (…)

11. (…) di licenziamento invece è fondata. Il recesso del datore di lavoro è avvenuto per asserito giustificato motivo oggettivo, essendo così motivato: “(…) procedere ad un necessario riassetto organizzativo al fine di ottimizzare l’attività aziendale, la scrivente ha assunto la determinazione di rimodulare le attività di trasporto esercitate con riduzione degli addetti alle stesse attività. Alla luce di ciò e tenuto conto dell’impossibilità di altra collocazione lavorativa idonea per la sua professionalità, con la presente provvediamo a comunicarLe l’impossibilità a continuare ad avvalerci della sua opera”. Il Tribunale ha ritenuto assolto l’onere della prova a carico del datore di lavoro in ordine alla sussistenza del giustificato motivo, in quanto le perdite subite nell’anno 2013, come documentate, suffragavano le dedotte necessità di riassetto organizzativo. E tuttavia in sentenza ha dato atto che al settore dell’attività di trasporto erano addetti anche altri due lavoratori, uno, (…) con maggiore anzianità dell’appellante, mentre l’altro, (…) veniva inizialmente impiegato “a chiamata” dal novembre 2013 e poi “stabilizzato” poco dopo il licenziamento dell’appellante. La nuova assunzione di altro lavoratore – a prescindere dal suo precedente inserimento in azienda con contratto intermittente già prorogato fino al giugno 2014 – dimostra la pretestuosità del motivo addotto quale giustificazione del licenziamento. (…) canto il vero motivo della risoluzione del rapporto, emerso in corso di causa, consisteva nel mancato possesso da parte di (…) della patente per il trasporto di merci pericolose, scaduta e non rinnovata a causa del mancato accordo tra le parti su chi dovesse sostenerne i costi, lavoratore o datore di lavoro. Tuttavia tale motivo non è stato formalizzato nella lettera di licenziamento che, come sopra riportato, ha indicato unicamente l’esigenza di “ridurre” gli addetti all’attività di trasporto, riduzione che di fatto non è avvenuta, essendo stato invece stabilizzato un altro lavoratore in precedenza assunto con le modalità del lavoro intermittente.

Inoltre il datore di lavoro non ha adempiuto all’onere a suo carico di dimostrare l’impossibilità di adibire il lavoratore ad altre mansioni alle quali già lo aveva adibito, quale il trasporto dell’asfalto (vd. teste (…) teste (…) il quale peraltro ha dichiarato di svolgere in azienda sia mansioni di autista che di conducente di macchine operatrici, quali pale meccaniche, fresa, etc.; teste (…) che ha dichiarato di avere visto (…) anche condurre il bobcat; teste (…) che ha riferito che il (…) al bisogno, benché restio, conduceva anche il bobcat e la pala meccanica) o anche altro, “quello che serve nell’organizzazione giornaliera, perché poi insomma ogni giorno nasce un’esigenza diversa, quindi di norma l’autista perché portava il camion, però se poi in cantiere nasce un’esigenza di aiutare la squadra, di fare qualcos’altro, è una cosa che si deve fare” (vd. testimonianza di (…). (…) avrebbe potuto occuparsi nella pavimentazione stradale dell’aiuto “manuale con i rastrelli, con le pale, per fare le zone dove non arrivano le macchine”, avrebbe potuto occuparsi della “scarifica della sede stradale prima della stesura del conglomerato” (vd. dichiarazioni teste (…) ma anche del teste (…). Anche la teste (…) ha dichiarato: “Da noi è così, se c’è da fare altro si deve fare altro, perché ovviamente siamo una piccola ditta” e con riferimento all’assunzione di (…) ha precisato che era stato assunto non solo per fare l’autista, ma anche altro, “un po’ di tutto”. Non rileva il fatto che i testimoni ((…) e (…) abbiano riferito che il lavoratore si rifiutava di fare altri lavori che gli venivano richiesti (anche la guida delle macchine operatrici) adducendo problemi fisici agli occhi e alla schiena, in quanto il datore di lavoro avrebbe dovuto dimostrare che tali attività gli furono offerte come alternativa al licenziamento e ugualmente rifiutate.

Pertanto la domanda di indennità risarcitoria proposta ai sensi dell’art. 8 legge 604/1966 deve essere accolta e considerata l’anzianità di servizio alla data del licenziamento (8 anni) e le dimensioni dell’azienda, costituita nel 1977, con duplice settore di attività, industriale e commerciale e con un numero medio di 15 dipendenti (come emerge dalla visura della (…) in atti) possono riconoscersi 5 mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto quale risulta dalla busta paga di gennaio 2014.

12. Il quinto motivo di appello può essere parzialmente accolto, essendo dovute le differenze sul TFR oggetto di decreto ingiuntivo, benché nei limiti delle differenze retributive riconosciute nella misura minima di Euro 226,51 a titolo di straordinario. Non può invece accogliersi nemmeno nel presente grado la domanda di risarcimento del danno per omessa contribuzione previdenziale corrispondente alle differenze retributive non corrisposte, stante l’evidente genericità della domanda stessa, non avendo l’appellante specificato il danno subito, che non può consistere nella mera omissione contributiva.

13. Il sesto motivo deve essere rigettato in quanto la formulazione della proposta conciliativa non può vincolare il giudice nella decisione finale, che deve essere esclusivamente basata sull’attenta valutazione dell’esito dell’istruttoria svolta.

14. (…) parziale del ricorso comporta la soccombenza della parte appellata che deve essere condannata al pagamento delle spese processuali di entrambi i gradi, come liquidate in dispositivo, tenuto conto dei parametri di cui al DM 55/2014 e del valore del decisum (da Euro 5.201,00 a 26.000,00).

La parte soccombente deve sopportare anche le spese relative alla disposta (…)

P.Q.M.

La Corte, definitivamente decidendo, in parziale accoglimento dell’appello, riforma parzialmente la sentenza impugnata e per l’effetto dichiara l’illegittimità del licenziamento intimato a (…) da (…) S.r.l. e condanna quest’ultima al pagamento in favore dell’appellante dell’indennità risarcitoria corrispondente a cinque mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto, oltre interessi e rivalutazione.Condanna altresì (…) S.r.l. al pagamento in favore dell’appellante della somma di Euro 226,51 a titolo di straordinario e della conseguente differenza spettante sul (…) oltre interessi e rivalutazione monetaria.

Condanna la società appellata al pagamento delle spese processuali, che liquida per il primo grado in Euro 3.000,00 e per il presente in Euro 3.500,00, oltre rimborso spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge, da distrarre in favore dell’avv. (…) Restano a carico della parte appellata le spese di CTU liquidate con separato decreto.

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Avv. Umberto Davide

Fare un ottimo lavoro: questo è il mio lavoro! Su tutte, è indubbiamente, la frase, che meglio mi rappresenta. Esercitare la professione di Avvocato, costituisce per me, al tempo stesso, motivo di orgoglio, nonchè costante occasione di crescita personale, in quanto stimola costantemente le mie capacità intellettuali. Essere efficiente, concreto e soprattutto pratico, nell’affrontare le sfide professionali, offrendo e garantendo, al tempo stesso, a tutti coloro che assisto, una soluzione adatta e soprattutto sostenibile, alle questioni che mi presentano e mi affidano, questo è il mio impegno.