Corte di Cassazione, Sezione Lavoro civile Ordinanza 2 gennaio 2018, n. 4

in tema di contratto a termine dei dipendenti postali, l’assunzione per “necessita’ di espletamento del servizio in concomitanza di assenze per ferie nel periodo giugno – settembre” costituisce un’ipotesi di assunzione a termine prevista dall’articolo 8 del c.c.n.l. del 26 novembre 1994, in esecuzione della c.d. “delega in bianco”, di cui alla L. 28 febbraio 1987, n. 56, articolo 23, per la quale non e’ necessario ne’ indicare nominativamente i lavoratori sostituiti, ne’ allegare e provare che altri lavoratori siano stati in concreto collocati in ferie. Per tali assunzioni deve essere escluso il limite temporale del 30 aprile 1998, previsto dalla contrattazione collettiva per la diversa causale di assunzione “per esigenze eccezionali, conseguenti alla fase di ristrutturazione e rimodulazione degli assetti occupazionali in corso, in ragione della graduale introduzione di nuovi processi produttivi, di sperimentazione di nuovi servizi e in attesa dell’attuazione del progressivo e completo equilibrio sul territorio delle risorse umane”, sicche’ esse hanno continuato ad essere legittimamente effettuate sino all’entrata in vigore del Decreto Legislativo 6 settembre 2001, n. 368

Corte di Cassazione, Sezione Lavoro civile Ordinanza 2 gennaio 2018, n. 4

Integrale

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI CERBO Vincenzo – Presidente

Dott. CURCIO Laura – Consigliere

Dott. BRONZINI Giuseppe – Consigliere

Dott. DE GREGORIO Federico – rel. Consigliere

Dott. LORITO Matilde – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 4175-2012 proposto da:

(OMISSIS) SPA P.I. (OMISSIS) in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende, giusta delega in atti;

– ricorrente –

e contro

(OMISSIS);

– intimate –

avverso la sentenza n. 49/2011 della CORME D’APPELLO di MILANO, depositata il 03/02/2011 R.G.N. 811/07.

La Corte: Visti gli atti e sentito il consigliere relatore.

RILEVATO IN FATTO

Che con sentenza in data 13-10-2010/03-02-2011 la Corte di Appello di MILANO in parziale riforma della pronuncia di primo grado, n. 1457/06, emessa dal locale giudice del lavoro impugnata dalla S.p.a. (OMISSIS) nei confronti dall’attore (OMISSIS), dichiarava cessata la materia del contendere relativamente alla domanda di ripristino del rapporto, conferma nel resto, con la condanna, inoltre, della societa’ al rimborso delle spese di secondo grado, siccome ivi liquidate, in favore dell’appellato, laddove la sentenza gravata aveva accertato la nullita’ del termine apposto al contratto di lavoro a tempo determinato intercorso tra le parti ai sensi dell’articolo 8 c.c.n.l. 1994 ed in base ai successivi accordi integrativi dello stesso contratto collettivo, per necessita’ di espletamento del servizio recapito presso l’ufficio postale di (OMISSIS), in concomitanza di assenze per ferie, dal (OMISSIS), con conseguente condanna al ripristino del rapporto ed al risarcimento del danno commisurato alle retribuzioni non corrisposte dalla data di messa in mora (altro contratto a termine, oggetto di domanda, risultava stipulata tra le stesse parti per il periodo 9 maggio/30 giugno 2003 ai sensi del Decreto Legislativo n. 368 del 2001, articolo 1 per ragioni di carattere sostitutivo relative al personale inquadrato nell’area operativa ed addetto al recapito nella regione Sicilia, con diritto alla conservazione del posto di lavoro durante lo stesso arco temporale, con assegnazione all’ufficio di (OMISSIS));

che la suddetta parziale declaratoria di cessazione della materia del contendere e’ stata peraltro motivata in base alle comunicazioni prodotte dalla societa’ appellante, da cui emergeva che il lavoratore, invitato a riprendere servizio, aveva dichiarato di rifiutare il ripristino del rapporto;

che avverso la pronuncia di appello, non notificata, la societa’ (OMISSIS) ha proposto ricorso per cassazione, come da atto ritualmente e tempestivamente notificato, giusta la relata del tre febbraio 2012 (al (OMISSIS), e per esso all’avv. (OMISSIS), costituitosi in secondo grado con domicilio eletto in Milano presso il suo studio alla (OMISSIS)), affidato a sei motivi, con richiesta ad ogni modo di applicare lo jus superveniens di cui alla L. n. 183 del 2010, articolo 32;

che il (OMISSIS) e’ rimasto intimato;

che il P.M. non ha comunicato requisitorie;

che la sola societa’ ricorrente ha depositato memoria illustrativa.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Che cor il ricorso e’ stata denunciata, tra l’altro, con il TERZO motivo la violazione e falsa applicazione della L. n. 56 del 1987, articolo 23, in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, avendo erroneamente la Corte territoriale ritenuto – pur dopo aver riconosciuto che il suddetto primo contratto, risalente al periodo feriale dell’anno 2000, era stato concluso in base alle previsioni in materia del c.c.n.l. 1994 – che parte datoriale avrebbe dovuto provare il nesso eziologico tra le esigenze sostitutive di carattere generale indicate nel causale del contratto e la specifica assunzione de qua, percio’ senza tener conto della c.d. delega in bianco di cui al succitato articolo 23, quindi attuata nel settore Poste proprio con il citato articolo 8 del c.c.n.l. 1994;

che detto terzo motivo di ricorso e’ fondato alla luce della costante giurisprudenza di questa Corte, in base alla quale in tema di contratto a termine dei dipendenti postali, l’assunzione per “necessita’ di espletamento del servizio in concomitanza di assenze per ferie nel periodo giugno – settembre” costituisce un’ipotesi di assunzione a termine prevista dall’articolo 8 del c.c.n.l. del 26 novembre 1994, in esecuzione della c.d. “delega in bianco”, di cui alla L. 28 febbraio 1987, n. 56, articolo 23, per la quale non e’ necessario ne’ indicare nominativamente i lavoratori sostituiti, ne’ allegare e provare che altri lavoratori siano stati in concreto collocati in ferie. Per tali assunzioni deve essere escluso il limite temporale del 30 aprile 1998, previsto dalla contrattazione collettiva per la diversa causale di assunzione “per esigenze eccezionali, conseguenti alla fase di ristrutturazione e rimodulazione degli assetti occupazionali in corso, in ragione della graduale introduzione di nuovi processi produttivi, di sperimentazione di nuovi servizi e in attesa dell’attuazione del progressivo e completo equilibrio sul territorio delle risorse umane”, sicche’ esse hanno continuato ad essere legittimamente effettuate sino all’entrata in vigore del Decreto Legislativo 6 settembre 2001, n. 368 (cfr. tra le tante Cass. Sez. 6 – L, ordinanza del 17/03/2014 n. 6097 e Cass. 12/07/2010 n. 16302; v. altresi’ Cass. lav. n. 15371 del 15/01 – 22/07/2015);

che la Corte territoriale non si e’ attenuta ai principi sopra enunciati, di modo che la sentenza qui deve essere cassata e rinviata alla stessa Corte, in diversa composizione, per l’ulteriore corso di legge, adeguandosi agli anzidetti richiamati principi, nonche’ per l’esame delle altre questioni prospettate con il ricorso, restando quindi cosi’ assorbiti tutti gli altri cinque motivi, laddove peraltro l’appellato risulta aver reiterato tutte le sue precedenti domande, instando “in via subordinata e salvo gravame”, per la declaratoria di nullita’ del contratto in data 9 maggio 2003 (v. in particolo le conclusioni riportate nella sentenza di appello), secondo contratto per il quale non pare esservi stata alcuna pronuncia di merito, visto che la domanda veniva accolta con una decorrenza anteriore, cosi’ evidentemente ritenuta assorbita per il tempo successivo, inerente al secondo contratto;

che, infine, alla Corte del rinvio e’ altresi’ demandato il regolamento delle spese di questo giudizio di legittimita’.

P.Q.M.

La Corte accoglie il TERZO MOTIVO di ricorso, assorbiti gli altri, CASSA l’impugnata sentenza e rinvia, anche per le spese, alla Corte di Appello di Milano in diversa composizione.

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Avv. Umberto Davide

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