Corte di Cassazione, Sezione Lavoro civile Ordinanza 2 gennaio 2018, n. 11
nelle situazioni aziendali complesse – in cui la sostituzione non sia riferita ad una singola persona ma ad una funzione produttiva specifica che sia occasionalmente scoperta – l’apposizione del termine deve considerarsi legittima se l’enunciazione dell’esigenza di sostituire lavoratori assenti – da sola insufficiente ad assolvere l’onere di specificazione delle ragioni stesse risulti integrata dall’indicazione di elementi ulteriori, quali l’ambito territoriale di riferimento, le mansioni dei lavoratori da sostituire, il diritto degli stessi alla conservazione del posto di lavoro, che consentano di determinare il numero dei lavoratori da sostituire ancorche’ non identificati nominativamente, ferma restando, in ogni caso, la verificabilita’ della sussistenza effettiva del prospettato presupposto di legittimita’
Corte di Cassazione, Sezione Lavoro civile Ordinanza 2 gennaio 2018, n. 11
Integrale
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DI CERBO Vincenzo – Presidente
Dott. CURCIO Laura – Consigliere
Dott. BALESTRIERI Federico – Consigliere
Dott. LORITO Matilde – Consigliere
Dott. SPENA Francesca – rel. Consigliere
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 25754/2013 proposto da:
(OMISSIS) S.P.A., C.F. (OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende, giusta delega in atti;
– ricorrente –
contro
(OMISSIS);
– intimata –
avverso la sentenza n. 7734/2012 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 08/11/2012 R.G.N. 7010/2008.
RILEVATO
che con sentenza in data 10.10.2012/08.11.2012 (nr. 7734/2012) la Corte di Appello di Roma ha confermato la sentenza del Tribunale della stessa sede (nr. 14220/2006), che aveva accolto la domanda proposta da (OMISSIS) nei confronti di (OMISSIS) spa per la dichiarazione di nullita’ del termine apposto al contratto di lavoro stipulato tra le parti di causa nel periodo dal 15.3.2004 al 31.5.2004 per “ragioni di carattere sostitutivo correlate alla specifica esigenza di provvedere alla sostituzione del personale addetto al servizio di smistamento e movimentazione carichi presso il Polo Corrispondenza Lazio, assente nel periodo dal…”;
che avverso tale sentenza ha proposto ricorso la societa’ (OMISSIS) spa, affidato a quattro motivi, al quale la intimata non ha opposto difese.
CONSIDERATO
che la societa’ (OMISSIS) ha impugnato la sentenza deducendo:
– con il primo motivo di ricorso: ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3 – violazione e falsa applicazione del Decreto Legislativo n. 368 del 2001, articolo 1 e articoli 1362 c.c. e segg.; ha censurato la sentenza per avere ritenuto la genericita’ della causale del termine;
– con il secondo motivo: ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., n. 5, omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che e’ stato oggetto di discussione tra le parti, per avere la Corte affermato la mancanza di prova della esigenza dedotta in contratto senza esaminare le istanze istruttorie;
– con il terzo motivo: violazione e falsa applicazione degli articoli 253, 420 e 421 c.p.c., per la mancata attivazione dei poteri istruttori d’ufficio a fronte della ritenuta insufficienza e genericita’ dei capitoli della prova orale;
– con il quarto motivo – ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., n. 3 – violazione e falsa applicazione dell’articolo 324 c.p.c. e dell’articolo 2909 c.c., per avere la Corte di merito affermato la inapplicabilita’ della nuova disciplina della L. n. 183 del 2010, articolo 32, avendo ritenuto erroneamente la formazione del giudicato interno sulla statuizione relativa al risarcimento del danno.
che ritiene il collegio si debba accogliere il quarto motivo di ricorso;
che, infatti:
il primo motivo e’ inammissibile.
La sentenza impugnata non ha ritenuto la genericita’ della causale ma si allineata alla giurisprudenza di questa Corte secondo cui nelle situazioni aziendali complesse – in cui la sostituzione non sia riferita ad una singola persona ma ad una funzione produttiva specifica che sia occasionalmente scoperta – l’apposizione del termine deve considerarsi legittima se l’enunciazione dell’esigenza di sostituire lavoratori assenti – da sola insufficiente ad assolvere l’onere di specificazione delle ragioni stesse risulti integrata dall’indicazione di elementi ulteriori, quali l’ambito territoriale di riferimento, le mansioni dei lavoratori da sostituire, il diritto degli stessi alla conservazione del posto di lavoro, che consentano di determinare il numero dei lavoratori da sostituire ancorche’ non identificati nominativamente, ferma restando, in ogni caso, la verificabilita’ della sussistenza effettiva del prospettato presupposto di legittimita’ (ex plurimis: 25/02/2016, n. 3719; Cass. 17-1-2012 n. 565, Cass. 4-6-2012 n. 8966, mass. 20-4-2012 n. 6216, Cass. 30-5-2012 n. 8647, Cass. 26-7-2012 n. 13239, Cass. 2-5-2011 n. 9602, Cass. 6-7-2011 n. 14868).
– il secondo motivo e’ inammissibile. La Corte di merito ha ritenuto di non dar corso alla prova orale articolata da (OMISSIS) per mancata allegazione nella memoria di costituzione del numero dei dipendenti assenti con diritto alla conservazione del posto addetti al servizio di smistamento e movimentazione carichi (limitandosi la societa’ resistente a dedurre genericamente “carenze di organico” presso il CMP di (OMISSIS)). Trattasi di giudizio di fatto non adeguatamente censurato in questa sede con la specifica allegazione del fatto, decisivo ed oggetto di discussione tra le parti, non esaminato dalla sentenza;
– il terzo motivo e’ infondato. La Corte di merito a fronte della ritenuta genericita’ dei capitoli di prova non avrebbe potuto sostituirsi agli oneri di allegazione della parte; ne’ sono stati dedotti elementi di prova utili alla decisione e portati alla attenzione del giudice del merito ai fini dell’esercizio dei suoi poteri d’ufficio;
– il quarto motivo e’ fondato. Come definitivamente chiarito dalle sezioni Unite di questa Corte nell’arresto del 27/10/2016 n. 21691 se la sentenza si compone di piu’ parti connesse tra loro in un rapporto per il quale l’accoglimento dell’impugnazione nei confronti della parte principale determinerebbe necessariamente anche la caducazione della parte dipendente, come nel caso del rapporto esistente tra la statuizione di invalidita’ della clausola del termine e le statuizioni economiche consequenziali, la impugnazione proposta nei confronti della prima impedisce, per il sol fatto di essere proposta, il passaggio in giudicato anche della parte dipendente. Erroneamente pertanto la Corte di merito ha ravvisato un giudicato interno sul risarcimento del danno, preclusivo della applicazione dello ius superveniens, nonostante la impugnazione della statuizione di illegittimita’ del termine;
che pertanto la sentenza impugnata deve essere cassata in relazione al motivo accolto; gli atti vanno rinviati alla Corte d’appello di Roma in diversa composizione, che provvedera’ ad applicare lo ius superveniens;
che il giudice del rinvio provvedera’ anche alla disciplina delle spese.
P.Q.M.
La Corte accoglie il quarto motivo di ricorso, rigettati gli altri. Cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia – anche per le spese – alla Corte di appello di Roma in diversa composizione.