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Corte di Cassazione, Sezione 1 civile Ordinanza 10 gennaio 2018, n. 369
la responsabilita’ della banca per il fatto illecito dei suoi dipendenti, sussiste ogniqualvolta il fatto lesivo sia stato prodotto, o quanto meno agevolato, da un comportamento riconducibile all’attivita’ lavorativa del dipendente medesimo (Cass. 4 aprile 2013, n. 8210; 16 aprile 2009, n. 9027), richiedendosi l’accertamento del nesso di “occasionalita’ necessaria” tra l’esercizio dell’attivita’ lavorativa e il danno
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Corte di Cassazione, Sezione 1 civile Ordinanza 10 gennaio 2018, n. 369
Integrale
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DOGLIOTTI Massimo – Presidente
Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere
Dott. MARULLI Marco – Consigliere
Dott. NAZZICONE Loredana – rel. Consigliere
Dott. FALABELLA Massimo – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 25454/13 proposto da:
(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso l’avvocato (OMISSIS), rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS), giusta procura a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
(OMISSIS) S.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso l’avvocato (OMISSIS), rappresentata e difesa dall’avvocato (OMISSIS), giusta procura a margine del controricorso;
– controricorrente –
contro
(OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS);
e contro
– intimati –
(OMISSIS), (OMISSIS), elettivamente domiciliati in (OMISSIS), presso l’avvocato (OMISSIS), rappresentati e difesi dall’avvocato (OMISSIS), giusta procura a margine del controricorso e ricorso incidentale;
– controricorrenti e ricorrenti incidentali –
contro
(OMISSIS) S.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso l’avvocato (OMISSIS), rappresentata e difesa dall’avvocato (OMISSIS), giusta procura a margine del controricorso al ricorso incidentale;
– controricorrente al ricorso incidentale –
contro
(OMISSIS), (OMISSIS);
– intimati –
avverso la sentenza n. 599/12 della Corte di Appello di Lecce, depositata il 14/11/12;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 30/05/2017 dal cons. LOREDANA NAZZICONE.
FATTI DI CAUSA
La Corte d’appello di Lecce, sezione distaccata di Taranto, con sentenza del 14 novembre 2012, in riforma della decisione di primo grado, ha condannato in solido la (OMISSIS) s.p.a. e (OMISSIS) al pagamento, in favore di (OMISSIS) e (OMISSIS), della somma di Euro 14.000,00, oltre interessi legali dalla domanda; ha, inoltre, condannato in solido (OMISSIS) e (OMISSIS) a rifondere alla banca quanto dalla stessa corrisposto ai predetti; ha, infine, condannato (OMISSIS) e (OMISSIS) a pagare alla banca la somma di Euro 1.704,11, oltre interessi, provvedendo altresi’ sulle spese di lite.
La corte territoriale, per quanto ancora rileva, ha ritenuto che: a) la c.t.u. ha accertato l’apocrifia della sottoscrizione sull’ordine di investimento in obbligazioni per Euro 14.000,00, appartenendo la firma a (OMISSIS) – padre del correntista e (apparente) investitore (OMISSIS) – il quale aveva firmato falsamente per il figlio, con conseguente nullita’ dell’ordine e diritto alla ripetizione dell’indebito, oltre interessi dalla domanda, trattandosi di debito di valuta, ne’ essendo stato provato il maggio danno; b) le domande di risarcimento del danno non patrimoniale e di restituzione delle somme per le commissioni versate sono rimaste indimostrate; c) sussiste la responsabilita’ extracontrattuale verso i correntisti del direttore della filiale (OMISSIS), avendo egli concorso alla instaurazione del rapporto contrattuale nullo, perche’ omise di identificare il soggetto sottoscrivente; d) e’ fondata la domanda di rivalsa della banca contro il proprio dipendente, che non ha adempiuto diligentemente ai suoi compiti, permettendo l’apposizione della sottoscrizione apocrifa; e) sussiste, del pari, la responsabilita’ extracontrattuale solidale in capo a (OMISSIS), nonche’ il diritto di regresso della banca avverso il medesimo, che sottoscrisse falsamente il contratto.
Avverso questa sentenza propone ricorso (OMISSIS), affidato a sette motivi, illustrati pure da memoria.
Resistono con distinti controricorsi la (OMISSIS) s.p.a., successore dell’istituto di credito originario, nonche’ (OMISSIS) e (OMISSIS), i quali propongono altresi’ ricorso incidentale autonomo per un unico motivo (illustrato da memoria), cui resiste la banca con controricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.1. – I motivi del ricorso principale censurano la sentenza impugnata per:
1) violazione e falsa applicazione dell’articolo 343 cod. proc. civ., per avere la corte del merito qualificato l’appello incidentale del medesimo come condizionato, laddove invece egli aveva proposto ivi quattro motivi, di cui i primi due in adesione a quelli degli appellanti principali (OMISSIS) e (OMISSIS), e gli altri due autonomi, dunque in nessun modo condizionati all’appello principale dei predetti;
2) violazione e falsa applicazione degli articoli 1218, 1227, 1228, 2043, 2049, 2055 e 2697 cod. civ., articolo 116 cod. proc. civ., del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, del Decreto Legislativo 24 settembre 1993, n. 385, articoli 117 e 127 e del Reg. Consob n. 11522 del 1998, per avere ritenuto il ricorrente responsabile dell’illecito comportamento di apposizione della
sottoscrizione falsa, mentre la banca doveva ritenersi l’unica responsabile in via oggettiva e non avrebbe il ricorrente dovuto essere condannato a rifonderla;
3) omesso esame di fatto decisivo, consistente nella mancata consegna ai coniugi del contratto-quadro e del documento sui rischi generali, nonche’ nella mancanza della firma della cointestataria del conto, signora (OMISSIS), avendo inoltre egli sostenuto in citazione che il contratto-quadro va sottoscritto e consegnato ad ogni successivo ordine del cliente, onde la firma apocrifa apposta dal ricorrente regredisce a fatto secondario ed irrilevante nella catena causale;
4) violazione dell’articolo 2733 cod. civ. sulla efficacia di prova legale della confessione, visto che, in sede di interrogatorio formale, (OMISSIS), convenuto in primo grado, aveva dichiarato che la firma non era stata apposta dal padre del correntista, onde resta irrilevante che poi tale attribuzione di falsita’ sia stata operata dal consulente tecnico d’ufficio grafologo;
5) omesso esame di fatto decisivo, consistente nella mancata considerazione della memoria datata 16 aprile 2004 presentata dal direttore (OMISSIS) in sede penale, nella quale ricostruiva il proprio illecito modo di operare, nonche’ della condanna con sentenza del Tribunale di Manduria n. 194/2009 per i reati di falsita’ in scrittura privata ex articolo 485 c.p. e di appropriazione indebita ex articolo 646 c.p.;
6) violazione e falsa applicazione dell’articolo 1227 c.c., comma 1 e articolo 2055 cod. civ., perche’ la corte territoriale non ha ben graduato colpa e conseguenze dannose cagionate dai compartecipi al fatto laddove ha suddiviso al 50% la responsabilita’ tra il ricorrente ed il (OMISSIS), mentre questi e la banca devono considerarsi i soli responsabili, essendo la compartecipazione nell’illecito del ricorrente affatto irrilevante – e perche’ la condanna in regresso nei rapporti interni e’ ammessa solo dopo l’avvenuta soddisfazione del danneggiato-creditore;
1.2. – Con l’unico motivo del ricorso incidentale, (OMISSIS) e (OMISSIS) deducono la violazione e la falsa applicazione dell’articolo 1224 c.c., comma 2 e articolo 2033 cod. civ., in quanto la sentenza impugnata ha fissato la decorrenza del diritto agli interessi dalla domanda, e non dalla data dell’ordine di investimento, nonostante la mala fede dell’accipiens, e per non avere essa riconosciuto la rivalutazione monetaria, pur trattandosi di debito di valore.
2. – Il primo motivo del ricorso principale e’ inammissibile, in quanto difetta di autosufficienza, ai sensi dell’articolo 366 c.p.c., comma 1, n. 6, non riportando nel motivo le parti dell’atto di appello interessate dal medesimo e non circostanziando quindi la proposta censura. Ed invero, ai fini del rituale adempimento dell’onere imposto dall’articolo 366 c.p.c., comma 1, n. 6, di indicare specificamente nel ricorso anche gli atti processuali su cui si fonda e di trascriverli nella loro completezza con riferimento alle parti oggetto di doglianza, e’ necessario specificare, in ossequio al principio di autosufficienza, la sede in cui gli atti stessi sono rinvenibili: costituendo principio consolidato in tema di ricorso per cassazione che, per consentire alla corte di legittimita’ di prendere cognizione delle doglianze ad essa sottoposte, il ricorso deve sia indicare la sede processuale di adduzione delle domante o tesi ribadite o lamentate come disattese, sia contenere la trascrizione dei relativi passaggi argomentativi (e multis, Cass. 9 agosto 2016, n. 16655; 15 luglio 2015, n. 14784; 9 aprile 2013, n. 8569; ord. 16 marzo 2012, n. 4220).
Si aggiunga, altresi’, che nessuna conseguenza ha la qualificazione dell’appello incidentale del predetto come “sostanzialmente condizionato” (pag. 13 della sentenza impugnata), avendo la corte territoriale provveduto ad accertare compiutamente la responsabilita’ di (OMISSIS), in accoglimento della domanda della banca.
3. – I motivi dal secondo, terzo, quinto e sesto, che vanno trattati congiuntamente in quanto intimamente connessi, sono manifestamente infondati.
3.1. – Costituiscono principi consolidati in tema di responsabilita’ solidale quelli secondo cui:
a) il creditore non e’ tenuto a convenire in giudizio tutti i condebitori responsabili, potendo prescegliere di agire solo nei confronti di uno o di alcuni, proprio in cio’ stando l’essenza della responsabilita’ solidale (Cass. 14 febbraio 2011, n. 3573; 2 luglio 1997, n. 5944);
b) tuttavia, nei rapporti interni, il condebitore ben puo’ agire in regresso anche nei confronti di quello, avverso il quale nulla il creditore abbia preteso (Cass. 19 maggio 2008, n. 12691; 2 luglio 1997, n. 5944);
c) e’ ammesso il cd. regresso anticipato (e multis, Cass. 27 agosto 2013, n. 19584; 19 maggio 2008, n. 12691);
d) mentre il giudice puo’ omettere di attribuire percentualmente la responsabilita’ a ciascuno dei condebitori nel giudizio contro di essi proposto dal debitore al fine di farne valere la responsabilita’ solidale, quando vi sia azione di regresso egli e’ invece tenuto a graduare le responsabilita’ interne, al fine delle condanne tra condebitori (Cass. 27 agosto 2013, n. 19584; 15 aprile 2010, n. 9040);
e) quando la condotta di uno dei corresponsabili sia stata causa efficiente dell’evento, la persona giuridica che ne risponde verso il danneggiato ai sensi dell’articolo 1228 cod. civ. a titolo contrattuale oppure dell’articolo 2049 cod. civ. a titolo extracontrattuale puo’ rivalersi, anche per l’intero, nei confronti del proprio ausiliario o dipendente (Cass. 12 marzo 2010, n. 6053);
f) circa la responsabilita’ della banca per il fatto illecito dei suoi dipendenti, essa sussiste ogniqualvolta il fatto lesivo sia stato prodotto, o quanto meno agevolato, da un comportamento riconducibile all’attivita’ lavorativa del dipendente medesimo (Cass. 4 aprile 2013, n. 8210; 16 aprile 2009, n. 9027), richiedendosi l’accertamento del nesso di “occasionalita’ necessaria” tra l’esercizio dell’attivita’ lavorativa e il danno (Cass. 12 marzo 2008, n. 6632; 6 marzo 2008, n. 6033).
Orbene, sulla scorta di tali principi, occorre ulteriormente puntualizzare che, parimenti, il soggetto collettivo condannato a risarcire il danno in solidarieta’ con altri, il quale abbia cagionato il pregiudizio quale terzo in concorso col dipendente dell’ente collettivo, anche verso il terzo potra’ agire con l’azione di regresso, ed, in tal caso, la misura della responsabilita’ va graduata fra quella in capo al dipendente (del quale risponde l’ente, salvo potersi rivalere avverso il medesimo) e quella in capo al terzo. Ne’ la peculiare responsabilita’ ex lege della banca – fondata sull’interesse generale che presidia l’attivita’ di raccolta del risparmio e di esercizio del credito, onde essa e’ soggetta a controlli e vincoli pubblicistici che creano affidamento circa la correttezza e lealta’ dei comportamenti dei preposti alle singole funzioni – esclude la fattispecie risarcitoria in capo ad un terzo che abbia parimenti concorso alla causazione del danno.
3.2. – La corte del merito ha fatto, nella specie, corretta applicazione degli esposti principi.
Essa, dopo avere accertato i fatti – ossia che l’investimento finanziario fu eseguito con prelievo della somma dal conto corrente dei coniugi (OMISSIS)- (OMISSIS) su disposizione e firma apocrifa del padre del primo, resa possibile dalla condotta del direttore della filiale – sulla base delle prove raccolte, ha ritenuto la banca senz’altro responsabile verso gli investitori, in via solidale con il convenuto (OMISSIS), direttore della filiale.
La corte del merito, esaminate le risultanze di causa, sulla base delle quali ha ritenuto accertata la vicenda in fatto, ha, dunque, argomentato nel senso di una responsabilita’ solidale verso gli investitori in capo alla banca intermediaria, al direttore di filiale (OMISSIS) ed all’autore della sottoscrizione apocrifa al contratto-quadro, in quanto tutti imputabili di un comportamento illecito.
Sebbene gli investitori abbiano convenuto in giudizio solo la banca ed il suo direttore, cio’ non ha impedito infatti alla corte del merito, su istanza della banca chiamante, di accertare il concorso nel fatto dannoso dello stesso chiamato, il padre e suocero della vittima, il quale appose la firma falsa, in luogo del figlio, sul contratto-quadro di investimento finanziario.
Tali circostanze sono state accertate dalla corte del merito, che ha altresi’ riscontrato una responsabilita’ solidale, questione dunque in questa sede non piu’ proponibile.
La corte territoriale ha ritenuto, invero, che il direttore della filiale e (OMISSIS) – le persone fisiche agenti – abbiano concorso in pari misura alla causazione del danno, del quale la banca risponde ex lege ai sensi dell’articolo 1228 cod. civ., e cio’ ravvisando in capo al direttore una responsabilita’ contrattuale ed in capo al secondo una responsabilita’ extracontrattuale, e provvedendo di conseguenza.
4. – Il quarto motivo e’ manifestamente infondato, posto che dalla confessione del litisconsorte puo’ trarsi solo un argomento di prova liberamente apprezzabile dal giudice (cfr. articolo 2733 cod. civ., riferita al litisconsorzio necessario, onde ancor piu’ e’ libero l’apprezzamento, in ipotesi di litisconsorzio facoltativo): al quale, nella specie, non era precluso certamente di ricercare una maggiore certezza scientifica circa l’apocrifia e l’attribuzione della firma mediante lo strumento della consulenza tecnica d’ufficio.
5. – Il ricorso incidentale di (OMISSIS) e (OMISSIS) e’ inammissibile.
Invero, si tratta dell’impugnazione di un capo autonomo della sentenza, onde l’interesse al ricorso non e’ sorto dalla proposizione del ricorso principale e la tempestivita’ del medesimo va accertata con riguardo al termine di sessanta giorni dalla notificazione della sentenza.
Si e’ gia’ chiarito, infatti, che l’impugnazione incidentale tardiva, da qualunque parte provenga, va dichiarata inammissibile laddove l’interesse alla sua proposizione non possa ritenersi insorto per effetto dell’impugnazione principale (Cass. 16 giugno 2016, n. 12387).
Nella specie, la sentenza d’appello e’ stata notificata ai ricorrenti incidentali il 9 luglio 2013, onde il termine per il ricorso scadeva il 22 ottobre successivo: ne segue che il ricorso, notificato il 29 novembre 2013, e’ inammissibile.
6. – Le spese seguono la soccombenza del ricorrente principale e dei ricorrenti incidentali verso la banca, mentre vengono interamente compensate, in ragione della reciproca soccombenza, fra il ricorrente principale ed i ricorrenti incidentali.
Deve provvedersi altresi’ all’accertamento di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, articolo 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, articolo 1, comma 17, applicabile ai procedimenti iniziati dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge, avvenuta il 30 gennaio 2013.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso principale e dichiara inammissibile il ricorso incidentale; condanna in solido il ricorrente principale (OMISSIS) ed i ricorrenti incidentali (OMISSIS) e (OMISSIS) al pagamento delle spese di lite in favore della (OMISSIS) s.p.a., liquidate in Euro 4.200,00 complessive, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre alle spese forfetarie al 15% ed agli accessori di legge; compensa le spese di lite fra il ricorrente principale e quelli incidentali.
Da’ atto che sussistono i presupposti per il raddoppio del versamento del contributo unificato, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, articolo 13, comma 1 quater.