Corte di Cassazione, Sezioni Unite civile Sentenza 25 gennaio 2017, n. 1946
In tema di parto anonimo, per effetto della sentenza della Corte costituzionale n. 278 del 2013, ancorche’ il legislatore non abbia ancora introdotto la disciplina procedimentale attuativa, sussiste la possibilita’ per il giudice, su richiesta del figlio desideroso di conoscere le proprie origini e di accedere alla propria storia parentale, di interpellare la madre che abbia dichiarato alla nascita di non voler essere nominata, ai fini di una eventuale revoca di tale dichiarazione, e cio’ con modalita’ procedimentali, tratte dal quadro normativo e dal principio somministrato dalla Corte costituzionale, idonee ad assicurare la massima riservatezza e il massimo rispetto della dignita’ della donna; fermo restando che il diritto del figlio trova un limite insuperabile allorche’ la dichiarazione iniziale per l’anonimato non sia rimossa in seguito all’interpello e persista il diniego della madre di svelare la propria identita
Corte di Cassazione, Sezioni Unite civile Sentenza 25 gennaio 2017, n. 1946
Integrale
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONI UNITE CIVILI
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. RORDORF Renato – Primo Presidente f.f.
Dott. SCHIRO’ Stefano – Presidente di Sez.
Dott. AMOROSO Giovanni – Presidente di Sez.
Dott. DIDONE Antonio – Presidente di Sez.
Dott. DI IASI Camilla – Presidente di Sez.
Dott. PETITTI Stefano – Presidente di Sez.
Dott. RAGONESI Vittorio – Consigliere
Dott. D’ANTONIO Enrica – Consigliere
Dott. GIUSTI Alberto – rel. Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 7475/2016 proposto da:
PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE DI CASSAZIONE;
– ricorrente –
in relazione al decreto della Corte d’appello di Milano in data 10 marzo 2015 (R.G. 649-2014 V.G.);
Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 20 dicembre 2016 dal Consigliere Alberto Giusti;
udito il Pubblico Ministero, in persona dell’Avvocato generale Dott. FUZIO Riccardo.
FATTI DI CAUSA
1. – Il Procuratore generale presso la Corte di cassazione, con atto in data 30 marzo 2016, ha chiesto a questa Corte, ai sensi dell’articolo 363 c.p.c., comma 1, l’enunciazione nell’interesse della legge del principio di diritto al quale la Corte d’appello di Milano, sezione delle persone, dei minori e della famiglia, avrebbe dovuto attenersi nel decidere, con il decreto in data 10 marzo 2015, il reclamo proposto dal figlio maggiorenne nato da parto anonimo, il quale aveva fatto istanza al giudice di verificare, attraverso un interpello riservato, la persistenza della volonta’ della madre di non essere nominata.
2. – La richiesta scaturisce da una nota del Presidente dell’Associazione italiana dei magistrati per i minorenni e per la famiglia che ha sottoposto alla valutazione dell’Ufficio del pubblico ministero presso la Corte di cassazione il contrasto esistente nella giurisprudenza di merito in materia di parto anonimo e ricerca delle proprie origini da parte dell’adottato a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 278 del 2013.
Con tale sentenza e’ stata dichiarata “l’illegittimita’ costituzionale della L. 4 maggio 1983, n. 184, articolo 28, comma 7, (Diritto del minore ad una famiglia), come sostituito dal Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, articolo 177, comma 2, (Codice in materia di protezione dei dati personali), nella parte in cui non prevede – attraverso un procedimento, stabilito dalla legge, che assicuri la massima riservatezza – la possibilita’ per il giudice di interpellare la madre – che abbia dichiarato di non voler essere nominata ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396, articolo 30, comma 1, (Regolamento per la revisione e la semplificazione dell’ordinamento dello stato civile, a norma della L. 15 maggio 1997, n. 127, articolo 2, comma 12) – su richiesta del figlio, ai fini di una eventuale revoca di tale dichiarazione”.
3. – Riferisce il Pubblico ministero requirente che, rigettando il reclamo del figlio, la Corte d’appello di Milano ha aderito all’orientamento (seguito anche dai Tribunali per i minorenni di Milano, di Catania, di Bologna, di Brescia e di Salerno) che ritiene necessario attendere l’intervento del legislatore per dare corso alla richiesta del figlio a che il giudice interpelli in via riservata la madre naturale circa la persistenza della sua volonta’ di non essere nominata.
Secondo questo indirizzo, in mancanza di intervento da parte del Parlamento, l’interpello della madre non potrebbe avvenire con modalita’ direttamente individuate dal giudice, in quanto la Corte costituzionale – con l’inciso, che compare nel dispositivo della pronuncia, “attraverso un procedimento, stabilito dalla legge, che assicuri la massima riservatezza” – avrebbe istituito una esplicita riserva di legge per non vanificare la garanzia di segretezza sul parto riconosciuta dall’ordinamento alla donna.
L’impossibilita’ di un’attuazione per via giudiziaria della sentenza della Corte costituzionale dipenderebbe dalla sua natura di pronuncia additiva di principio, con contestuale rinvio alla legge per la necessaria disciplina di dettaglio. L’intervento del giudice si appaleserebbe indebito ed invasivo degli altri poteri dello Stato, perche’ creativo ex novo di un procedimento, tra l’altro di per se’ non risolutivo in caso di indisponibilita’, da parte della struttura che conserva i documenti, a comunicare le informazioni che consentano di risalire alla identita’ della madre. Il punto di equilibrio tra i due diritti in gioco – quello del figlio a conoscere le proprie origini e quello della madre di mantenere l’anonimato – si realizzerebbe proprio attraverso la disciplina del procedimento di interpello, in considerazione della pluralita’ di soluzioni idonee a ristabilire la legittimita’ costituzionale, tra loro fungibili poiche’ compatibili con il principio che si tratta di attuare attraverso l’esercizio della discrezionalita’ legislativa.
Sarebbero configurabili anche ostacoli di carattere processuale, perche’ la piena attuazione del contraddittorio assicurata alle parti (anche) nei procedimenti in camera di consiglio, con il diritto di accedere liberamente a tutte le risultanze istruttorie, confliggerebbe con la necessita’ della massima riservatezza di questo procedimento.
4. – Il Procuratore generale osserva che vi e’ un’altra parte dei giudici di merito (il Tribunale per i minorenni di Trieste; il Tribunale per i minorenni per il Piemonte e la Valle d’Aosta; la Corte d’appello di Catania, sezione della famiglia, della persona e dei minori) che, in forza dei principi enunciati dalla Corte Europea dei diritti dell’uomo (nella sentenza 25 settembre 2012 Godelli c. Italia) e per effetto della sentenza di illegittimita’ costituzionale del 2013, ammette la possibilita’ di interpello riservato anche senza legge.
Secondo questo orientamento, la norma dichiarata incostituzionale non potrebbe piu’ essere applicata.
Nell’individuare la regola per il caso concreto, il giudice, al fine di conoscere la volonta’ attuale della madre se intenda mantenere ferma o meno la scelta originaria per l’anonimato, dovrebbe utilizzare come parametri di riferimento la disciplina generale sul tema (rinvenibile nella L. n. 184 del 1983, articolo 28) e la normativa in materia di procedimenti in camera di consiglio e di protezione dei dati personali.
Pur nel perdurante silenzio del legislatore sulle modalita’ di interpello della madre biologica anonima, il giudice non potrebbe sottrarsi dal dare concreta attuazione al diritto fondamentale del figlio a conoscere la propria identita’, nel rispetto del contrapposto diritto all’anonimato della madre.
5. – Il Procuratore generale rileva che, in presenza di questi due diversi e contrastanti approdi interpretativi emersi nella giurisprudenza di merito, talora all’interno della stessa sede giudiziaria, e’ configurabile un oggettivo interesse alla enunciazione di un principio di diritto nell’interesse della legge, per la indubbia rilevanza generale e sociale del tema che ne e’ alla base; e segnala l’opportunita’ che, su una questione di diritto cosi’ delicata, anche la Corte di cassazione (nella composizione ordinaria o a sezioni unite) aggiunga la propria voce nel dialogo che si e’ instaurato tra le Corti.
In particolare, ad avviso del pubblico ministero, gli aspetti della questione di diritto sottesa alla richiesta ai sensi dell’articolo 363 c.p.c., comma 1, sarebbero due.
Il primo riguarda il rapporto tra il diritto di ogni persona a conoscere le proprie origini ed il “contrapposto” diritto all’oblio della donna che ha partorito avvalendosi dell’anonimato, e la consequenziale tutela che agli stessi e’ riconosciuta nell’ordinamento italiano dopo la sentenza della Corte costituzionale n. 278 del 2013.
Il secondo investe l’interpretazione della pronuncia della Corte costituzionale ed il suo inquadramento nell’ambito delle diverse tipologie decisorie, al fine di tracciare gli spazi ed i limiti di intervento del giudice comune nell’esercizio concreto del suo potere giurisdizionale e nel rispetto delle prerogative del Parlamento.
6. – Il Procuratore generale ha concluso chiedendo che la Corte di cassazione enunci, in una prospettiva di orientamento del giudice, il seguente principio di diritto: “Per effetto della sentenza della Corte costituzionale n. 278 del 2013, va affermata l’esistenza del diritto dell’adottato (e comunque del) nato da parto anonimo a conoscere le proprie origini con il limite dell’accertata persistenza della volonta’ della madre biologica di mantenere il segreto; l’esercizio del diritto trova attuazione mediante istanza dell’adottato rivolta al giudice, che dovra’ procedere all’interpello della madre con modalita’ idonee a preservare la massima riservatezza nell’assunzione delle informazioni in ordine alla volonta’ della donna di mantenere ferma la dichiarazione di anonimato o di revocarla”.
6.1. – A tale conclusione il pubblico ministero perviene sul rilievo che la sentenza n. 278 del 2013 e’ di accoglimento ed il suo contenuto non si risolve soltanto nella addizione di un principio, ma anche nella indicazione di una regola chiara circa la possibilita’ di interpello della madre da parte del giudice su richiesta del figlio. La perdurante inerzia del legislatore non potrebbe oltremodo giustificare la violazione di un diritto del figlio, il cui riconoscimento e la cui tutela non trovano piu’ alcun ostacolo normativo nella L. n. 184 del 1983, articolo 28, comma 7, ormai espunto dall’ordinamento.
7. – Data la particolare rilevanza della questione, il Primo Presidente ha disposto che, sulla richiesta del Procuratore generale, la Corte si pronunci a sezioni unite.
8. – In prossimita’ dell’udienza pubblica del 20 dicembre 2016, il pubblico ministero ha depositato note illustrative.
Premesso che l’anonimato e’ una scelta di sistema che vuole favorire la genitorialita’ naturale ed impedisce l’insorgenza di una genitorialita’ giuridica, ma che la irreversibilita’ di questa scelta e’ stata riconosciuta contrastante con il diritto del figlio a conoscere le proprie origini in quanto diritto coessenziale ad ogni persona umana anche se nata da madre legittimata a rimanere anonima, il Procuratore generale requirente individua i referenti normativi per le modalita’ di interpello nell’articolo 93 del codice in materia di protezione dei dati personali e nella stessa L. n. 184 del 1983, articolo 28.
Inoltre, l’Ufficio del pubblico ministero osserva che “l’applicazione diretta” della sentenza di incostituzionalita’ e’ gia’ intervenuta con due recenti pronunce della 1 Sezione civile della Corte di cassazione, le quali hanno statuito che l’anonimato vale solo per la madre in vita e che, pertanto, dopo la morte della genitrice biologica che aveva scelto il segreto, il figlio adottato puo’ conoscerne l’identita’ (sentenza 21 luglio 2016, n. 15024; sentenza 9 novembre 2016, n. 22838).
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. – La richiesta sottoposta all’esame di queste Sezioni Unite concerne la materia del parto anonimo e del diritto del figlio non riconosciuto alla nascita, e adottato da terzi, ad accedere alle informazioni che riguardano la sua origine naturale.
In particolare, essa pone la questione se la sentenza della Corte costituzionale n. 278 del 2013 – che ha dichiarato l’illegittimita’ costituzionale, in parte qua, della L. n. 184 del 1983, articolo 28, comma 7, – rimetta la sua stessa efficacia ad un successivo intervento del legislatore recante la disciplina del procedimento di interpello riservato, in assenza della quale il tribunale per i minorenni, sollecitato dal figlio interessato a conoscere i suoi veri natali, non potrebbe procedere a contattare la madre per verificare se intenda tornare sopra la scelta per l’anonimato fatta al momento del parto; o se, al contrario, il principio somministrato dalla Corte con la citata pronuncia, in attesa della organica e compiuta normazione da parte del Parlamento, si presti ad essere per l’intanto tradotto dal giudice comune in regole sussidiariamente individuate dal sistema, ancorche’ solo a titolo precario.
2. – La Corte d’appello di Milano, sezione delle persone, dei minori e della famiglia, con il decreto in data 10 marzo 2015 da cui ha preso avvio la richiesta del Procuratore generale di enunciazione del principio nell’interesse della legge, ha ritenuto che la mancanza di disciplina legislativa volta a regolamentare l’interpello della madre naturale circa la perdurante attualita’ della sua scelta di non voler essere nominata, precluda di dare corso alla istanza del figlio.
Secondo i giudici del merito, la Corte costituzionale, con la sentenza additiva di principio, ha affidato la concreta soluzione adeguatrice al legislatore, chiamato a stabilire quali siano le modalita’ per colmare il rilevato vuoto normativo. Il rinvio al legislatore, compenetrato nella stessa dichiarazione di incostituzionalita’, troverebbe spiegazione nel variegato panorama di scelte in concreto praticabili per dare attuazione al principio dell’interpello riservato della madre anonima. In mancanza nel nostro ordinamento di una disciplina immediatamente estensibile al caso di specie e in presenza della espressa previsione, da parte della Corte costituzionale, di una riserva di legge sul procedimento di interpello riservato della madre anonima, il tribunale per i minorenni non potrebbe muoversi, non essendo consentita, in attesa dell’intervento legislativo, un’attivita’ giurisdizionale surrogatoria rivolta a dare immediata attuazione ai diritti costituzionali dei soggetti coinvolti. Il dictum della Corte potrebbe trovare applicazione da parte degli organi della giurisdizione ordinaria solo quando si sara’ trasformato in diritto positivo ad opera di una conforme regola legislativa.
3. – Il pubblico ministero presso la Corte di cassazione ritiene che il giudice del merito, adito in sede di reclamo, avrebbe dovuto invece legittimare l’inoltro riservato della richiesta alla madre naturale per accertarsi se ella volesse o meno mantenere il riserbo dell’anonimato di fronte al desiderio del figlio di conoscere la sua identita’ naturale. E chiede che la Corte enunci, nell’interesse della legge, il corrispondente principio di diritto di cui il giudice del reclamo avrebbe dovuto fare applicazione.
4. – La richiesta del Procuratore generale e’ ammissibile, sussistendo i presupposti alla presenza dei quali l’articolo 363 cod. proc. civ., secondo la lettura datane dalla giurisprudenza di questa Corte (Cass., Sez. U., 18 novembre 2016, n. 23469), condiziona l’enunciazione del principio di diritto:
a) l’avvenuta pronuncia di almeno uno specifico provvedimento non impugnato o non impugnabile;
b) la reputata illegittimita’ del provvedimento stesso, quale indefettibile momento di collegamento con una concreta fattispecie;
c) l’interesse della legge, quale interesse generale o trascendente quello delle parti, all’affermazione di un principio di diritto per l’importanza di una sua formulazione espressa.
In primo luogo, infatti, le parti del giudizio a quo non hanno proposto ricorso nei termini di legge avverso la statuizione di rigetto del reclamo resa dalla Corte d’appello di Milano con il decreto depositato il 10 marzo 2015. E tanto basta a ritenere sussistente il requisito di legge, giacche’ l’articolo 363 c.p.c., comma 1 richiede che le parti non abbiano proposto ricorso o vi abbiano rinunciato, ovvero che il provvedimento non sia ricorribile per cassazione e non sia altrimenti impugnabile; essendo cosi’ ultroneo verificare, altresi’, se quel provvedimento – in concreto non impugnato – avrebbe potuto esserlo dinanzi a questa Corte o se si tratti di un provvedimento non ricorribile per cassazione ai sensi dell’articolo 111 Cost. per la mancanza dei requisiti della decisorieta’ e della definitivita’.
Sussiste anche il requisito sub b). Nella sua richiesta di enunciazione del principio di diritto, invero, il Procuratore generale specifica di averla formulata, non in via astratta o esplorativa, ma con riferimento ad un ben preciso e pertinente caso della vita venuto all’esame della Corte d’appello di Milano e risolto con l’adesione ad una interpretazione della disciplina di riferimento opposta a quella seguita da altri giudici di merito e qui sollecitata dallo stesso requirente con la denuncia dell’errore e con l’istanza a questa Corte di ristabilire l’ordine del sistema (cfr. Cass., Sez. U., 11 gennaio 2011, n. 404).
Infine, l’opportunita’ di intervenire con l’enunciazione di un principio di diritto e’ positivamente ed effettivamente riscontrabile nella fattispecie in esame: sia per il ravvisato contrasto di tesi tra i giudici di merito e per la mancanza di pronunce di questa Corte che abbiano affrontato espressamente la questione della possibilita’ o meno per il figlio nato da parto anonimo di attivare, nel contesto scaturito dalla pronuncia della Corte costituzionale, un procedimento di interpello riservato diretto a verificare la persistenza della volonta’ della madre di non essere nominata; sia perche’ il tema – che investe valori costituzionali di primario rilievo reciprocamente connessi nei modi di concretizzazione – presenta un’oggettiva rilevanza generale, anche per le implicazioni relative al ruolo di garanzia che la giurisdizione comune e’ chiamata a svolgere nel dare seguito, nella decisione dei casi concreti, alla pronuncia di incostituzionalita’, in difetto dell’intervento di regolamentazione legislativa.
5. – La richiesta del Procuratore generale e’ fondata.
6. – Nel quadro di una disciplina, dettata dalla L. n. 184 del 1983, articolo 28, commi 5, 6 e 8, nel testo sostituito dalla L. n. 149 del 2001, che attribuisce al figlio adottivo che abbia raggiunto l’eta’ di venticinque anni il diritto potestativo di accedere a informazioni che riguardano la sua origine e l’identita’ dei suoi genitori biologici (ferma ovviamente l’identita’ acquistata con la relazione di genitorialita’ esclusiva con il padre e la madre adottivi), e che consente l’esercizio di questo diritto, funzionale alla costruzione della propria identita’, anche prima dei venticinque anni, al figlio che abbia raggiunto la maggiore eta’, se sussistono gravi e comprovati motivi attinenti alla sua salute psico-fisica (prevedendosi che l’istanza di autorizzazione – non richiesta quando i genitori adottivi sono deceduti o divenuti irreperibili – deve essere presentata al tribunale per i minorenni del luogo di residenza), il comma 7 della medesima disposizione stabiliva, come norma di chiusura di tale sistema, una regola invalicabile per il figlio nato da parto anonimo: “(l’)accesso alle informazioni non e’ consentito nei confronti della madre che abbia dichiarato alla nascita di non volere essere nominata ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396, articolo 30, comma 1”.
Il citato articolo 28, comma 7, andava letto in collegamento, appunto, con l’articolo 30 del regolamento per la revisione e la semplificazione dell’ordinamento dello stato civile, in tema di dichiarazione di nascita, ove e’ prevista la necessita’ di rispettare “l’eventuale volonta’ della madre di non essere nominata”; e con l’articolo 93 del codice in materia di protezione dei dati personali, che non permette all’interessato l’accesso al certificato di assistenza al parto o alla cartella clinica, contenenti le informazioni identificative della madre che abbia dichiarato di non voler essere nominata al momento della nascita, se non trascorsi cento anni dalla formazione di quei documenti.
La scelta compiuta dalla madre al momento del parto si connotava cosi’ per l’assolutezza e l’irreversibilita’, proiettandosi su di un arco di tempo eccedente la durata normale della vita umana: in presenza dell’ostacolo dell’anonimato, il giudice non poteva fornire alcuna informazione identificativa al figlio.
7. – La disciplina dell’articolo 28, comma 7, aveva superato indenne, nel 2005, il vaglio di legittimita’ costituzionale.
Investita, in riferimento agli articoli 2, 3 e 32 Cost., di una questione sollevata nella parte in cui la norma escludeva la possibilita’ di autorizzare l’adottato all’accesso alle informazioni sulle origini senza la previa verifica, da parte del giudice, della persistenza della volonta’ della madre biologica di non essere nominata, la Corte costituzionale, con la sentenza n. 425 del 2005, la giudico’ infondata.
Ritenne la Corte che l’assolutezza del diritto all’anonimato era “espressione di una ragionevole valutazione comparativa dei diritti inviolabili dei soggetti della vicenda”, rappresentando la garanzia che il legislatore ha ritenuto necessaria per assicurare che il parto avvenga “in condizioni ottimali, sia per la madre che per il figlio”, e per “distogliere la donna da decisioni irreparabili, per quest’ultimo ben piu’ gravi”. “L’esigenza di perseguire efficacemente questa duplice finalita’” scrisse in quell’occasione il giudice delle leggi – “spiega perche’ la norma non preveda per la tutela dell’anonimato della madre nessun tipo di limitazione, neanche temporale. Invero, la scelta della gestante in difficolta’ che la legge vuole favorire – per proteggere tanto lei quanto il nascituro – sarebbe resa oltremodo difficile se la decisione di partorire in una struttura medica adeguata, rimanendo anonima, potesse comportare per la donna, in base alla stessa norma, il rischio di essere, in un imprecisato futuro e su richiesta di un figlio mai conosciuto e gia’ adulto, interpellata dall’autorita’ giudiziaria per decidere se confermare o revocare quella lontana dichiarazione di volonta’”.
7.1. – Nuovamente investita della questione, la Corte costituzionale, con la sentenza n. 278 del 2013, ha ribaltato la precedente decisione e dichiarato l’illegittimita’ costituzionale, in parte qua, della L. n. 184 del 1983, articolo 28, comma 7.
La Corte ha riaffermato il fondamento costituzionale del diritto all’anonimato della madre, il quale riposa “sull’esigenza di salvaguardare madre e neonato da qualsiasi perturbamento, connesso alla piu’ eterogenea gamma di situazioni, personali, ambientali, culturali, sociali, tale da generare l’emergenza di pericoli per la salute psico-fisica e la stessa incolumita’ di entrambi e da creare, al tempo stesso, le premesse perche’ la nascita possa avvenire nelle condizioni migliori possibili”; e ha ribadito che “la salvaguardia della vita e della salute sono… i beni di primario rilievo presenti sullo sfondo di una scelta di sistema improntata nel senso di favorire, per se’ stessa, la genitorialita’ naturale”. Ma ha riconosciuto che “anche il diritto del figlio a conoscere le proprie origini – e ad accedere alla propria storia parentale costituisce un elemento significativo nel sistema costituzionale di tutela della persona”, e che “il relativo bisogno di conoscenza rappresenta uno di quegli aspetti della personalita’ che possono condizionare l’intimo atteggiamento e la stessa vita di relazione di una persona in quanto tale”.
Cosi’ inquadrati i valori costituzionali in gioco, la Corte ha censurato la disciplina legislativa in esame, in precedenza assolta, “per la sua eccessiva rigidita’”, dichiarando in contrasto con gli articoli 2 e 3 Cost. l'”irreversibilita’ del segreto”. L’articolo 28, comma 7, infatti, prefigura una sorta di “cristallizzazione” o di “immobilizzazione” nelle modalita’ di esercizio del diritto all’anonimato della madre: una volta intervenuta la scelta per l’anonimato, “la relativa manifestazione di volonta’ assume connotati di irreversibilita’ destinati, sostanzialmente, ad espropriare la persona titolare del diritto da qualsiasi ulteriore opzione; trasformandosi, in definitiva, quel diritto in una sorta di vincolo obbligatorio, che finisce per avere un’efficacia espansiva esterna al suo stesso titolare e, dunque, per proiettare l’impedimento alla eventuale relativa rimozione proprio sul figlio, alla posizione del quale si e’ inteso, ab origine, collegare il vincolo del segreto su chi lo abbia generato”.
La Corte ha giudicato irragionevole che la scelta per l’anonimato “risulti necessariamente e definitivamente preclusiva anche sul versante dei rapporti relativi alla genitorialita’ naturale”, non essendo legittimo che la volonta’ espressa in un dato momento non sia “eventualmente revocabile (in seguito alla iniziativa del figlio)”.
L'”eccessiva rigidita’” sta nella mancata previsione – “attraverso un procedimento, stabilito dalla legge, che assicuri la massima riservatezza” – della possibilita’ per il giudice di interpellare la madre anonima, su richiesta del figlio, ai fini di un’eventuale revoca di tale dichiarazione.
Al legislatore, in conclusione, e’ fatto carico di “introdurre apposite disposizioni volte a consentire la verifica della perdurante attualita’ della scelta della madre naturale di non volere essere nominata” e, nel contempo, “a cautelare in termini rigorosi il suo diritto all’anonimato, secondo scelte procedimentali che circoscrivano adeguatamente le modalita’ di accesso, anche da parte degli uffici competenti, ai dati di tipo identificativo”.
7.2. – Tra la prima e la seconda pronuncia della Corte costituzionale e’ intervenuta, sulla stessa materia, la Corte Europea dei diritti dell’uomo, con la sentenza 25 settembre 2012 Godelli c. Italia.
Esaminando il caso della signora (OMISSIS), la quale, nata da parto anonimo, si era vista opporre dai giudici italiani un rifiuto assoluto e definitivo di accedere alle proprie origini personali in applicazione della disposizione della L. n. 184 del 1983, articolo 28, comma 7, la Corte di Strasburgo ha ricordato che, nel perimetro della tutela offerta dall’articolo 8 della Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle liberta’ fondamentali, rientra anche la possibilita’ di disporre dei dettagli sulla propria identita’ di essere umano, essendo protetto dalla Convenzione “l’interesse vitale… a ottenere delle informazioni necessarie alla scoperta della verita’ concernente un aspetto importante della propria identita’ personale, ad esempio l’identita’ dei propri genitori”.
La Corte Europea ha quindi affermato che “la normativa italiana non tenta di mantenere alcun equilibrio tra i diritti e gli interessi concorrenti in causa”, ma – in assenza di meccanismi destinati a bilanciare il diritto del figlio “a conoscere le proprie origini con i diritti e gli interessi della madre a mantenere l’anonimato” – da’ “una preferenza incondizionata a questi ultimi”; e cio’ a differenza di quanto previsto nel sistema francese (esaminato nella sentenza della Grande Camera 13 febbraio 2003 Odievre c. Francia e ritenuto compatibile con la Convenzione), dove e’ previsto che, su impulso del figlio dato in adozione, volto a conoscere l’identita’ della madre biologica anonima, si possa almeno chiedere a lei se, davanti a quella richiesta, abbia intenzione di derogare all’anonimato oppure di mantenerlo.
8. – Il Collegio ritiene di dovere innanzitutto sottolineare che la sentenza n. 278 del 2013 della Corte costituzionale e’ una pronuncia di accoglimento: non si tratta ne’ di una sentenza di inammissibilita’ per discrezionalita’ del legislatore o per mancanza di “rime obbligate”, ne’ di pronuncia di incostituzionalita’ accertata ma non dichiarata, ossia di una sentenza di inammissibilita’ o di rigetto accompagnata da un’esortazione o da un monito nei confronti del legislatore affinche’ provveda ad una congrua riforma della disciplina.
Trattandosi di una sentenza di illegittimita’ costituzionale, essa produce gli effetti di cui all’articolo 136 Cost. e L. 11 marzo 1953, n. 87, articolo 30, comma 3, sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale: la norma dichiarata costituzionalmente illegittima – nella specie, l’implicita esclusione di qualsiasi possibilita’ per il figlio nato da parto anonimo di attivare, dinanzi al giudice, un procedimento atto a raccogliere l’eventuale revoca, da parte della madre naturale, della dichiarazione originaria – “cessa di avere efficacia” e “non (puo’) avere applicazione dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione”.
Poiche’ la norma che escludeva l’interpello della madre ai fini dell’eventuale revoca e’ stata rimossa dall’ordinamento fin dalla pubblicazione della sentenza della Corte costituzionale, il giudice non puo’ negare tout court al figlio l’accesso alle informazioni sulle origini per il solo fatto che la madre naturale aveva dichiarato, al momento della nascita, di voler essere celata dietro l’anonimato.
Se lo facesse, senza avere previamente verificato, beninteso con le modalita’ piu’ discrete e meno invasive possibili, la volonta’ della donna di mantenere l’anonimato, egli in realta’ continuerebbe a dare applicazione al testo della L. n. 184 del 1983, articolo 28, comma 7, preesistente alla pronuncia della Corte costituzionale, negando tutela al diritto del figlio in nome di una assolutezza senza eccezione: esito, questo, non consentito, giacche’ l’ordinamento collega alla declaratoria di incostituzionalita’ l’effetto della rimozione della norma giudicata illegittima.
La perdurante applicazione della norma dichiarata incostituzionale si risolverebbe, in definitiva, nel mantenimento del vulnus recato agli articoli 2 e 3 Cost. da una disposizione – il citato articolo 28, comma 7 che trasformava il diritto all’anonimato della madre naturale in un vincolo assoluto e immodificabile, indisponibile alla volonta’ della stessa donna di ritrattarlo, e, non consentendo di guardare, in una prospettiva diacronica, ad uno scenario temporale e di vita proiettato oltre la nascita, sacrificava totalmente il diritto del figlio a conoscere le proprie origini, che “costituisce un elemento significativo nel sistema costituzionale di tutela della persona”, senza che cio’ fosse strettamente necessario per tutelare il diritto all’anonimato della madre. Un vulnus che la Corte costituzionale non si e’ limitata ad accertare, ma ha sanato e rimosso, introducendo in via di addizione il principio che il figlio possa chiedere al giudice di interpellare la madre ai fini della revoca della dichiarazione, a suo tempo fatta, di non volere essere menzionata come madre nell’atto di nascita.
8.1. – Si tratta, dunque, di una sentenza additiva di principio, o di meccanismo, che dichiara l’illegittimita’ costituzionale del citato articolo 28, comma 7, “nella parte in cui non prevede” il diritto del figlio a provocare la possibile revoca della scelta dell’anonimato: l’addizione normativa ha ad oggetto, appunto, un principio (opposto a quello che si desumeva dalla disposizione preesistente, dichiarata incostituzionale) di “possibilita’ per il giudice di interpellare la madre – che abbia dichiarato di non voler essere nominata… – su richiesta del figlio, ai fini di una eventuale revoca di tale dichiarazione”.
Per effetto della dichiarazione di illegittimita’ costituzionale, la disposizione dell’articolo 28, comma 7, non e’ rimasta invariata, ma vive nell’ordinamento con l’aggiunta di questo principio ordinatore, capace di esprimere e di fissare un punto di equilibrio tra la posizione del figlio adottato e i diritti della madre. Tale punto di equilibrio si compendia nella riconosciuta possibilita’ per il giudice di interpellare in via riservata la madre biologica per raccogliere la sua volonta’ attuale quando c’e’ un figlio interessato a conoscere la sua vera origine, ma anche nella preferenza da accordare alla scelta della donna, perche’ il figlio non ha un diritto incondizionato a conoscere la propria origine e ad accedere alla propria storia parentale, non potendo ottenere le informazioni richieste ove persista il diniego della madre di svelare la propria identita’.
E’ esatto che la sentenza n. 278 del 2013 non solo lascia impregiudicate le movenze del procedimento di interpello riservato, ma anche specifica, nel dispositivo, che la possibilita’ per il giudice di interpellare la madre si deve esplicare “attraverso un procedimento, stabilito dalla legge, che assicuri la massima riservatezza”; e cio’, dopo avere affermato, in motivazione, che “(s)ara’ compito del legislatore introdurre apposite disposizioni volte a consentire la verifica della perdurante attualita’ della scelta della madre naturale di non voler essere nominata e, nello stesso tempo, a cautelare in termini rigorosi il suo diritto all’anonimato, secondo scelte procedimentali che circoscrivano adeguatamente le modalita’ di accesso, anche da parte degli uffici competenti, ai dati di tipo identificativo, agli effetti della verifica di cui innanzi si e’ detto”.
E tuttavia, la circostanza che tale pronuncia di incostituzionalita’ consegni l’addizione ad un principio, senza introdurre regole di dettaglio self-executing quanto al procedimento di appello riservato, e si indirizzi espressamente al legislatore affinche’, previe le necessarie ponderazioni e opzioni politiche, ripiani la lacuna incostituzionale e concretizzi le modalita’ del meccanismo procedimentale aggiunto, non esonera gli organi giurisdizionali, in attesa che il legislatore adempia al suo compito, dall’applicazione diretta di quel principio, ne’ implica un divieto di reperimento dal sistema delle regole piu’ idonee per la decisione dei casi loro sottoposti.
Per un verso, infatti, l’affermazione di principio contenuta nel dispositivo di incostituzionalita’ non e’ semplice espressione di orientamento di politica del diritto, destinata a trovare realizzazione a condizione di un futuro intervento del legislatore che trasformi la pronuncia della Corte costituzionale in regole di diritto positivo. Essa e’, invece, diritto vigente, capace di valere per forza propria, in quanto derivante dalla Costituzione: la legge alla quale il giudice e’ soggetto per il principio di legalita’ nella giurisdizione (articolo 101 Cost., comma 2) e’ quella che risulta dalla addizione del principio ad opera della sentenza di illegittimita’ costituzionale.
Per l’altro verso, il dialogo privilegiato che, con la citata sentenza, la Corte costituzionale instaura con il legislatore riguarda la introduzione, da parte di quest’ultimo, della disciplina generale e astratta attraverso l’esercizio della discrezionalita’ politica.
La riserva espressa della competenza del legislatore si riferisce, evidentemente, al piano della normazione primaria, al livello cioe’ delle fonti del diritto: come tale, essa non estromette il giudice comune, nel ruolo – costituzionalmente diverso da quello affidato al legislatore – di organo chiamato, non a produrre un quid novi sulla base di una libera scelta o a stabilire una disciplina di carattere generale, ma a individuare e dedurre la regola del caso singolo bisognoso di definizione dai testi normativi e dal sistema, di cui e’ parte anche il principio vincolante dichiarato dalla Corte costituzionale con la sentenza additiva, e cosi’ a ricercare, in chiave di effettivita’, nel momento applicativo, un punto di saldatura tra quel principio, i diritti dei soggetti coinvolti e le regole preesistenti.
Agli organi della giurisdizione il principio dichiarato dalla Corte nel dispositivo di accoglimento si rivolge, anche con la carica di specificazioni contenute nei criteri-guida in esso delineate, riguardanti il tipo di attivita’ (interpello della madre ai fini di una eventuale libera revoca da parte della stessa della dichiarazione, a suo tempo resa, di voler restare anonima), chi la debba svolgere (il giudice), quando (su sollecitazione del figlio) e con quali modalita’ (rispettando l’assoluta riservatezza della donna); e ne orienta la necessaria opera di integrazione nella definizione del caso concreto sottoposto al loro esame.
Si tratta di una provvista di indicazioni che consente al giudice di assicurare, anche per il periodo transitorio, una situazione adeguata alla legalita’ costituzionale, dando ai soggetti coinvolti la possibilita’ concreta di esercitare i loro diritti fondamentali: alla madre, di eventualmente ritrattare, sul versante dei rapporti relativi alla genitorialita’ naturale, la scelta per l’anonimato, se e’ messa in condizione di cambiarla allorche’ il figlio si dichiari interessato a conoscere le sue origini; al figlio, di accedere alle informazioni sulle sue origini e di definire cosi’ la sua identita’ naturale, con tutto cio’ che sul piano personale questo puo’ significare, sempre che la portatrice dell’interesse all’anonimato intenda revocare, per effetto di una scelta rimessa alla sua valutazione e alla sua coscienza, la dichiarazione iniziale.
8.2. – La soluzione che ritiene possibile, pur nel perdurante silenzio del legislatore, l’applicazione in sede giurisdizionale dell’interpello riservato della madre biologica anonima, trova sostegno nei principi elaborati dalla giurisprudenza costituzionale con riguardo alle sentenze additive a dispositivo generico.
La Corte costituzionale ha infatti chiarito, con la sentenza n. 295 del 1991, e ha successivamente ribadito, con la sentenza n. 74 del 1996, che “la dichiarazione di illegittimita’ costituzionale di una omissione legislativa – com’e’ quella ravvisata nell’ipotesi di mancata previsione, da parte della norma di legge regolatrice di un diritto costituzionalmente garantito, di un meccanismo idoneo ad assicurare l’effettivita’ di questo – mentre lascia al legislatore, riconoscendone l’innegabile competenza, di introdurre e di disciplinare anche tale meccanismo in via di normazione astratta, somministra essa stessa un principio cui il giudice comune e’ abilitato a fare riferimento per porre frattanto rimedio all’omissione in via di individuazione della regola del caso concreto”.
Le additive di principio, infatti, sono pronunce tendenzialmente caratterizzate da una duplice funzione: da un lato, di orientamento del legislatore, nella necessaria attivita’ consequenziale alla pronuncia, diretta a rimediare all’omissione incostituzionale; dall’altro, di guida del giudice nell’individuare, ove possibile, soluzioni applicative utilizzabili medio tempore, estraendo da quel principio, e dal quadro normativo generale esistente, la regola buona per il caso.
9. – L’immediata applicabilita’ della sentenza n. 278 del 2013 non trova neppure ostacoli nell’impossibilita’ concreta per il giudice di mutuare dall’ordinamento, in attesa dell’interpositio legislatoris, un meccanismo utile a garantire la tutela dei diritti nascenti dalla declaratoria di illegittimita’ costituzionale.
Il procedimento utilizzabile al fine di rendere l’additiva di principio suscettibile di seguito giurisdizionale conforme e’ quello “base”, di volontaria giurisdizione, previsto dalla L. n. 184 del 1983, articolo 2, commi 5 e 6, nel corso del quale e’ stata sollevata dal giudice a quo la questione di costituzionalita’ accolta dalla Corte costituzionale. Si tratta di un procedimento in camera di consiglio, che si svolge dinanzi al tribunale per i minorenni del luogo di residenza, dettato per la ricerca delle origini del figlio adottato, una volta che questi abbia raggiunto la maggiore eta’, nel caso in cui la madre non ha fatto la dichiarazione di anonimato. Questo procedimento camerale – previi i necessari adattamenti, necessari ad assicurare in termini rigorosi la riservatezza della madre, che si impongono in virtu’ delle indicazioni contenute nel principio esplicitato dalla sentenza di illegittimita’ costituzionale – ben puo’ adattarsi al caso del figlio che richiede al giudice di autorizzare le ricerche e il successivo interpello della madre biologica circa la sua volonta’ di mantenere ancora fermo l’anonimato, e cosi’ rappresentare il “contenitore neutro” (cfr. Cass., Sez. U., 19 giugno 1996, n. 5629) di un’interrogazione riservata, esperibile una sola volta, con modalita’ pratiche nel concreto individuate dal giudice nel rispetto dei limiti imposti dalla natura dei diritti in gioco, reciprocamente implicati nei loro modi di realizzazione.
Le modalita’ del procedimento trovano un parametro di riferimento anche nell’articolo 93 del codice in materia di protezione dei dati personali. Tale disposizione – consentendo in ogni tempo la comunicabilita’ delle informazioni “non identificative” ricavabili dal certificato di assistenza al parto o dalla cartella clinica, tuttavia ancorandola all’osservanza, ai fini della tutela della riservatezza della madre, delle relative “opportune cautele per evitare che quest’ultima sia identificabile” – detta un criterio utile per il giudice che, nel procedere all’interpello della madre, dovra’ seguire modalita’ idonee a preservare la massima riservatezza e segretezza nel contattare la madre per verificare se intenda mantenere ferma la dichiarazione di anonimato o revocarla.
Un altro referente normativo utile ai fini della individuazione della regola del caso concreto e’ desumibile dal comma 6 del citato articolo 28, il quale prevede che l’accesso per l’adottato alle notizie sulla sua origine e l’identita’ dei genitori biologici avvenga con modalita’ tali da evitare “turbamento all’equilibrio psico-fisico del richiedente”. Si tratta di un’indicazione normativa che necessariamente vale per tutte le posizioni coinvolte nella vicenda, non solo per il figlio ma anche per la madre: il che impone che la ricerca e il contatto ai fini dell’interpello riservato siano gestiti con la massima prudenza ed il massimo rispetto, oltre che della liberta’ di autodeterminazione, della dignita’ della donna, tenendo conto della sua eta’, del suo stato di salute e della sua condizione personale e familiare.
10. – Il reperimento, in via giurisprudenziale, dal quadro normativo generale esistente e dal principio somministrato dalla Corte costituzionale, della regola del caso suscettibile di permettere un seguito integrativo dell’ordinamento lacunoso in attesa dell’intervento legislativo, deriva anche dalla necessita’ di ricercare una coerenza con la piena attuazione dei diritti di matrice convenzionale e di interpretare, in quest’ambito, il diritto interno in senso conforme alla CEDU e alle pronunce della Corte Europea.
Invero, il rispetto degli obblighi internazionali e’ uno strumento efficace della tutela dei diritti fondamentali nella singola fattispecie, e questa richiede una combinazione virtuosa di esperienze e di attribuzioni, di cui e’ parte l’obbligo che incombe sui giudici comuni di dare alle norme interne una lettura conforme ai precetti convenzionali (Corte cost., sentenze n. 311 e n. 317 del 2009), fermo il predominio assiologico della Costituzione sulla Convenzione Europea (Corte cost., sentenze n. 348 e n. 349 del 2007 e n. 49 del 2015).
Ora, come si e’ ricordato retro, sub 7.2., proprio con riguardo alla disciplina della irreversibilita’ del segreto, con la sentenza Godelli la Corte Europea dei diritti dell’uomo ha condannato l’Italia per violazione dell’articolo 8 della Convenzione, evidenziando che la nostra legislazione non stabiliva un bilanciamento fra il diritto della madre biologica all’anonimato e quello a conoscere la propria identita’ da parte del figlio adottato, caratterizzandosi per la mancanza assoluta di un equilibrio tra gli interessi in gioco, e in tal modo eccedeva dal margine di valutazione riconosciuto alla stregua del parametro convenzionale.
In questa prospettiva, il mancato sforzo ermeneutico diretto a cogliere nell’ordinamento, nell’attesa dell’intervento del legislatore, le condizioni di effettivita’ e di operativita’ del principio formulato dalla sentenza additiva della Corte costituzionale, determinerebbe anche un deficit di tutela riguardo ad un diritto fondamentale riconosciuto dalla Corte Europea dei diritti dell’uomo, risolvendosi nel mantenimento di una situazione di violazione analoga a quella constatata dalla CEDU, situazione che invece il giudice nazionale deve prevenire.
D’altra parte, diversamente opinando, e continuandosi a negare, in attesa di un meccanismo procedimentale stabilito per legge, la possibilita’ per il figlio di chiedere al giudice di interpellare riservatamente la madre anonima, si finirebbe con il non valorizzare, negli esiti applicativi, la spinta propulsiva che deriva dalla convergenza di fondo, pur nel diverso percorso argomentativo, tra il precedente della Corte di Strasburgo e l’esito dell’incidente di costituzionalita’.
Infatti, quantunque la dichiarata illegittimita’ costituzionale sia dipesa dall’accertato contrasto con gli articoli 2 e 3 Cost., con assorbimento del motivo di censura formulato in riferimento all’articolo 117 Cost., comma 1, dalla stessa motivazione della sentenza di incostituzionalita’ si ricava l’espresso riconoscimento non solo che la sentenza di Strasburgo “invita a riflettere” sul profilo “diacronico” della tutela assicurata al diritto all’anonimato della madre”, ma anche che “l’eccessiva rigidita’” della disciplina nazionale e’ censurata “sulla base degli stessi rilievi, in sostanza, formulati dalla Corte EDU”.
11. – I protocolli in concreto seguiti da quei Tribunali per i minorenni che, dopo la sentenza della Corte costituzionale n. 278 del 2013, hanno correttamente ritenuto di dare corso alla istanza del figlio di interpello della madre naturale per un’eventuale revoca della scelta di rimanere anonima fatta al momento del parto, dimostrano come le norme di riferimento, arricchite delle indicazioni contenute nell’addizione del principio, siano suscettibili di essere declinate in direzioni pratiche dell’attivita’ e del procedimento, capaci di consentire che, nel terminale del momento applicativo, il contatto con la madre, rivolto a raccogliere un’insindacabile dichiarazione di volonta’, avvenga con modalita’ non invasive e rispettose della sua dignita’ e, nello stesso tempo, cautelando in termini rigorosi il suo diritto alla riservatezza.
Cosi’, un Tribunale per i minorenni, una volta ricevuto il ricorso del figlio, forma il relativo fascicolo, secretato sino alla conclusione del procedimento e anche oltre; alla luce della visione del fascicolo della vicenda che porto’ all’adozione, incarica la polizia giudiziaria di acquisire, presso l’ospedale di nascita, notizie utili alla individuazione della madre del ricorrente; ove la madre risulti in vita, incarica il servizio sociale del luogo di residenza di questa (per via consolare, in caso di residenza all’estero) di recapitare, esclusivamente a mani proprie dell’interessata, una lettera di convocazione per comunicazioni orali, indicando diverse date possibili nelle quali le comunicazioni verranno effettuate, presso la sede del servizio o, ove preferito, al domicilio di quest’ultima. Le linee guida di quel Tribunale prevedono inoltre che: ove la madre biologica, in sede di notificazione, chieda il motivo della convocazione, l’operatore del servizio sociale dovra’ rispondere “non ne sono a conoscenza”, osservando in ogni caso il piu’ stretto segreto d’ufficio; il servizio notificante informa il giudice delle condizioni psico-fisiche della persona, in modo da consentire le cautele imposte dalla fattispecie; il colloquio avviene nel giorno e nel luogo scelto dall’interessata, tra quest’ultima – da sola, senza eventuali accompagnatori – e il giudice onorario minorile delegato dal giudice togato. A questo punto, secondo le direzioni pratiche, l’interessata viene messa al corrente dal giudice che il figlio che mise alla luce quel certo giorno ha espresso il desiderio di accedere ai propri dati di origine, e viene informata che ella puo’ o meno disvelare la sua identita’ e puo’ anche richiedere un termine di riflessione. Se la donna non da’ il suo consenso al disvelamento, il giudice ne da’ semplice riferimento scritto al Tribunale, senza formare alcun verbale e senza comunicare il nome del richiedente; se invece la persona da’ il suo consenso, il giudice redige verbale, facendolo sottoscrivere alla persona interessata, solo allora rivelando a quest’ultima il nome del ricorrente.
Le linee guida di altri Tribunali per i minorenni prevedono la convocazione, da parte del giudice, del rappresentante dell’Ufficio provinciale della pubblica tutela, che consegna la busta chiusa contenente il nominativo della madre: il rappresentante dell’Ufficio della pubblica tutela viene fatto uscire dalla stanza; il giudice apre la busta e annota i dati della madre, inserendoli in altra busta, che chiude e sigilla, redigendo un verbale dell’operazione; la prima busta viene nuovamente sigillata e, siglata dal giudice con annotazione dell’operazione compiuta, viene riconsegnata al rappresentante dell’Ufficio, a questo punto fatto rientrare e congedato. Tramite l’Ufficio dell’anagrafe, il giudice verifica la permanenza in vita della madre e individua il luogo di residenza. Il fascicolo rimane nell’esclusiva disponibilita’ del giudice ed e’ indisponibile per il ricorrente, che non potra’ compulsarlo, essendo abilitato soltanto a estrarre copia del suo ricorso. Ove la madre sia individuata, il giudice, avuta nozione delle caratteristiche del suo luogo di residenza, considerando le caratteristiche personali, sociali, cognitive della donna, prende contatto telefonico con il soggetto ritenuto piu’ idoneo nel caso concreto (responsabile del servizio sociale o comandante della stazione dei carabinieri), senza comunicare il motivo del contatto e chiedendo solo di verificare la possibilita’ di un colloquio con la madre in termini di assoluto riserbo. Solo ove sia concretamente possibile l’interpello in termini di assoluta riservatezza, viene delegato il responsabile del servizio sociale (ovvero un giudice perche’ si rechi in loco) al contatto della madre e alla manifestazione a questa della pendenza del ricorso da parte del figlio. Il responsabile del servizio o il giudice raccolgono a verbale la determinazione della madre, di conferma ovvero di revoca dell’anonimato; solo ove la madre revochi la originaria opzione per l’anonimato, il ricorso, sussistendo le altre condizioni di cui alla L. n. 184 del 1983, articolo 28, viene accolto, e il ricorrente accede al nominativo materno.
12. – L’ammissibilita’ dello sviluppo di un seguito giurisprudenziale conforme al principio formulato nell’addizione e l’esclusione di qualsiasi carattere “infungibile” dell’intervento del legislatore sono confermate – come correttamente rilevato dal Procuratore generale nella memoria depositata in prossimita’ dell’udienza – dall’orientamento nel frattempo formatasi nella 1 Sezione civile di questa Corte.
Occupandosi del caso della morte della genitrice biologica che aveva scelto il segreto al momento della nascita, questa Corte ha infatti affermato, con la sentenza 21 luglio 2016, n. 15024, che sussiste il diritto del figlio, dopo la morte della madre, di conoscere le proprie origini biologiche mediante accesso alle informazioni relative all’identita’ personale della stessa, non potendosi considerare operativo, oltre il limite della vita della madre che ha partorito in anonimo, il termine di cento anni, dalla formazione del documento, per il rilascio della copia integrale del certificato di assistenza al parto o della cartella clinica, comprensivi dei dati personali che rendono identificabile la madre, sul rilievo che cio’ determinerebbe la cristallizzazione di tale scelta anche dopo la sua morte e la definitiva perdita del diritto fondamentale del figlio, in evidente contrasto con la necessaria reversibilita’ del segreto e l’affievolimento, se non la scomparsa, di quelle ragioni di protezione che l’ordinamento ha ritenuto meritevoli di tutela per tutto il corso della vita della madre, proprio in ragione della revocabilita’ di tale scelta.
E, con la successiva sentenza 9 novembre 2016, n. 22838, ha ribadito che il diritto dell’adottato, nato da donna che abbia dichiarato alla nascita di non voler essere nominata, ad accedere alle informazioni concernenti la propria origine e l’identita’ della madre biologica, sussiste e puo’ essere concretamente esercitato anche se la stessa sia morta e non sia possibile procedere alla verifica della perdurante attualita’ della scelta di conservare il segreto, non rilevando in senso ostativo il mancato decorso del termine di cento anni dalla formazione del certificato di assistenza al parto o della cartella clinica, di cui all’articolo 93 del codice in materia di protezione dei dati personali, salvo il trattamento lecito e non lesivo dei diritti dei terzi dei dati personali conosciuti.
Nel riconoscere il diritto dell’adottato ad accedere a informazioni sulle proprie origini anche nel caso in cui non sia piu’ possibile procedere all’interpello della madre naturale per morte della stessa, entrambe le pronunce mostrano di ritenere che gia’ adesso il figlio nato da parto anonimo possa chiedere l’interpello della madre sulla reversibilita’ della scelta, e che la sentenza di costituzionalita’ abbia prodotto l’ulteriore effetto di sistema di rendere flessibile il rigore dello sbarramento temporale contenuto nel citato articolo 93.
13. – In conclusione, sulla richiesta del Procuratore generale ai sensi dell’articolo 363 c.p.c., comma 1, le Sezioni Unite deliberano di enunciare il seguente principio di diritto nell’interesse della legge: “In tema di parto anonimo, per effetto della sentenza della Corte costituzionale n. 278 del 2013, ancorche’ il legislatore non abbia ancora introdotto la disciplina procedimentale attuativa, sussiste la possibilita’ per il giudice, su richiesta del figlio desideroso di conoscere le proprie origini e di accedere alla propria storia parentale, di interpellare la madre che abbia dichiarato alla nascita di non voler essere nominata, ai fini di una eventuale revoca di tale dichiarazione, e cio’ con modalita’ procedimentali, tratte dal quadro normativo e dal principio somministrato dalla Corte costituzionale, idonee ad assicurare la massima riservatezza e il massimo rispetto della dignita’ della donna; fermo restando che il diritto del figlio trova un limite insuperabile allorche’ la dichiarazione iniziale per l’anonimato non sia rimossa in seguito all’interpello e persista il diniego della madre di svelare la propria identita’”.
P.Q.M.
La Corte enuncia, ai sensi dell’articolo 363 c.p.c., comma 1, il seguente principio di diritto nell’interesse della legge: “In tema di parto anonimo, per effetto della sentenza della Corte costituzionale n. 278 del 2013, ancorche’ il legislatore non abbia ancora introdotto la disciplina procedimentale attuativa, sussiste la possibilita’ per il giudice, su richiesta del figlio desideroso di conoscere le proprie origini e di accedere alla propria storia parentale, di interpellare la madre che abbia dichiarato alla nascita di non voler essere nominata, ai fini di una eventuale revoca di tale dichiarazione, e cio’ con modalita’ procedimentali, tratte dal quadro normativo e dal principio somministrato dalla Corte costituzionale, idonee ad assicurare la massima riservatezza e il massimo rispetto della dignita’ della donna; fermo restando che il diritto del figlio trova un limite insuperabile allorche’ la dichiarazione iniziale per l’anonimato non sia rimossa in seguito all’interpell