laddove sia in contestazione unicamente il diritto a ricevere la prestazione derivante dal contratto concluso dal de cuius (ovvero, come nel caso in esame, dalla disposizione a titolo di legato) non sussiste litisconsorzio necessario tra i coeredi, litisconsorzio che invece va riconosciuto nel caso in cui sia ancora in contestazione la risoluzione del rapporto contrattuale (o negoziale) generatore delle obbligazioni inadempiute
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 2
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MANNA Felice – Presidente
Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere
Dott. FALASCHI Milena – Consigliere
Dott. ABETE Luigi – Consigliere
Dott. CRISCUOLO Mauro – rel. Consigliere
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 16408/2016 proposto da:
(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), e rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS) in virtu’ di procura a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
CONGREGAZIONE (OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS) che la rappresenta e difende in virtu’ di procura in calce al controricorso;
– controricorrente –
e contro
(OMISSIS) S.P.A.;
– intimata –
avverso la sentenza n. 630/2015 della CORTE D’APPELLO di ANCONA, depositata il 5/6/2015;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 19/10/2017 dal Consigliere Dott. MAURO CRISCUOLO;
Letta la memoria depositata dalla controricorrente.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con testamento pubblico del 12 febbraio 2001, (OMISSIS) nominava eredi i nipoti (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS), e disponeva a favore delle (OMISSIS), organizzazione dipendente dalla Congregazione (OMISSIS), un legato avente ad oggetto tutto il denaro della de cuius depositato presso la Succursale di (OMISSIS) della (OMISSIS), nonche’ tutti i titoli e/o valori mobiliari depositati presso la medesima Succursale, con l’onere che venissero celebrate 30 Messe Gregoriane in suffragio della propria anima, di quella dei defunti genitori e dei defunti fratelli.
Intervenuto il decesso della testatrice in data (OMISSIS), l’ente beneficiario del legato richiedeva agli eredi l’adempimento, inoltrando copia del testamento anche all’istituto di credito.
La banca, dopo avere segnalato l’importo delle somme appartenenti alla de cuius giacenti presso la detta succursale alla data del decesso, segnalava altresi’ che le posizioni relative al conto corrente ed al dossier titoli erano state estinte su richieste degli eredi, i quali erano entrati in possesso delle relative somme.
A seguito di un fitto carteggio, solo tre degli eredi, e con l’eccezione di (OMISSIS), davano seguito alla disposizione a titolo di legato, provvedendo al versamento in favore della Congregazione della quota di loro pertinenza, sicche’ la legataria conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Fermo, (OMISSIS) e la (OMISSIS) affinche’, previo accertamento della validita’ del legato, il primo fosse condannato al pagamento della quota di sua spettanza sulle somme oggetto del legato, con la condanna altresi’ in solido della banca per avere consentito lo svincolo delle somme, provocando in tal modo un danno alla beneficiaria.
Si costituiva il (OMISSIS) che in via preliminare eccepiva il difetto del litisconsorzio necessario in quanto non erano stati evocati in giudizio tutti gli eredi universali.
Nel merito sosteneva che il legato fosse affetto da nullita’, poiche’ sul conto corrente della de cuius erano confluite anche somme appartenenti ai nipoti, in quanto ricavate dalla vendita di proprieta’ immobiliari che erano in comunione tra la de cuius ed i nipoti stessi.
Chiedeva altresi’ pronunziarsi la risoluzione della disposizione a titolo di legato ex articolo 648 c.c., atteso l’inadempimento della legataria all’onere disposto da parte della testatrice.
Il Tribunale con la sentenza n. 257 del 14 maggio 2009 accoglieva la domanda della Congregazione e per l’effetto condannava il (OMISSIS) al pagamento della somma di Euro 87.004,38 oltre interessi legali a far data dal (OMISSIS) al saldo, rigettando invece la domanda proposta nei confronti della Cassa di Risparmio.
Avverso tale sentenza proponeva appello il (OMISSIS), e la Corte d’Appello di Ancona, nella resistenza di entrambe le appellate, rigettava il gravame principale ed incidentale (promosso dalla Congregazione in ordine al rigetto della domanda proposta nei confronti della Cassa di Risparmio).
Ad avviso dei giudici di appello andava esclusa la violazione della regola del litisconsorzio necessario, di cui si doleva l’appellante, che sosteneva la necessita’ della partecipazione al giudizio di tutti i coeredi, e cio’ in quanto non ricorreva alcuna ipotesi di litisconsorzio necessario atteso che il giudizio verteva unicamente sull’accertamento dell’inadempimento del (OMISSIS) rispetto all’obbligazione scaturente dalla disposizione a titolo di legato, e nei limiti della quota di sua spettanza.
Del pari andava disatteso il secondo motivo di appello vertente sulla pretesa nullita’ del legato, in quanto avente ad oggetto somme non appartenenti alla de cuius, rilevandosi che la prova circa il fatto che il ricavato della vendita dei beni comuni fosse confluito esclusivamente sul conto della de cuius non era stata fornita, e cio’ in quanto l’estratto conto, dal quale risultano versamenti di notevole consistenza coevi alle alienazioni delle proprieta’, era stato tardivamente prodotto solo in grado di appello, senza che peraltro il documento avesse i requisiti della indispensabilita’.
Veniva altresi’ rigettato il terzo motivo di appello, finalizzato ad ottenere la risoluzione del legato per inadempimento della legataria, osservandosi che, sebbene non fosse condivisibile la valutazione del Tribunale circa l’inesistenza di un’obbligazione in senso giuridico siccome scaturente dalla richiesta della testatrice di celebrare delle messe in suffragio, tuttavia, in assenza di un termine nel quale adempiere tale obbligazione, ed in mancanza di una manifestazione della volonta’ di non adempiere da parte dell’attrice, non poteva darsi seguito alla richiesta di risoluzione.
Infine, disatteso il quarto motivo dell’appello principale, essendo infatti emerso che il (OMISSIS) aveva estinto le posizioni della de cuius presso la Banca, non provvedendo, a differenza degli altri coeredi, ad adempiere il legato per quanto di sua spettanza, rigettava altresi’ l’appello incidentale della Congregazione, osservando che, proprio in ragione della configurazione del legato in oggetto quale legato di specie, quale pacificamente assegnata dal Tribunale e non contestata in appello, la proprieta’ delle somme era si’ passata alla legataria alla data di apertura della successione, ma era pur sempre necessario richiederne il possesso agli eredi, e solo in seguito alla banca.
Era pero’ emerso che la Congregazione si era rivolta alla banca solo in data 10 maggio 2003, allorquando pero’ i coeredi avevano gia’ estinto i rapporti bancari intestati dalla zia, e senza che la banca potesse opporre alcunche’, non essendole ancora pervenuta la richiesta della legataria.
Per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso (OMISSIS) sulla base di tre motivi.
La Congregazione (OMISSIS) ha resistito con controricorso.
La (OMISSIS) S.p.A. non ha svolto difese in questa fase.
Con il primo motivo di ricorso si denunzia ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 4, la violazione e falsa applicazione dell’articolo 102 c.p.c..
Si rileva che diversamente da quanto affermato dalla Corte d’Appello, il giudizio non verteva unicamente sulla richiesta di accertamento dell’inadempimento e di condanna del ricorrente al pagamento della parte del legato dal medesimo dovuta, nella qualita’ di coerede, ma investiva anche la domanda riconvenzionale di risoluzione per inadempimento della disposizione mortis causa, per il mancato adempimento dell’onere da parte della legataria.
Il motivo e’ fondato.
Ed, invero, premesso che non e’ stata contestata la qualificazione in termini di legato di specie della disposizione oggetto di causa, anche alla luce della natura evidentemente divisibile e fungibile delle res legate, effettivamente deve condividersi (ed anche alla luce del richiamo alla previsione di cui all’articolo 754 c.c.) la conclusione della Corte d’Appello circa l’inesistenza di una situazione tale da imporre il litisconsorzio necessario tra tutti i coeredi in relazione alla domanda principale di adempimento del legato.
Tuttavia, il ricorrente in via riconvenzionale, come si ricava anche dall’esposizione della sentenza gravata (cfr. la premessa alla soluzione offerta al terzo motivo di appello), aveva richiesto anche la risoluzione della disposizione a titolo di legato, in ragione del preteso inadempimento della legataria alle obbligazioni sulla medesima gravanti a titolo di onere (non potendosi quindi reputare, come invece sostenuto dalla controricorrente che la risoluzione fosse stata oggetto di una mera eccezione).
Trattasi peraltro di un onere che grava sull’intero legato e quindi sulle posizioni di tutti gli onerati, e cio’ a prescindere dal fatto che ognuno fosse tenuto pro quota a soddisfare il legato medesimo, dovendosi quindi ritenere che l’eventuale risoluzione debba necessariamente produrre i suoi effetti, ove accolta, in favore di tutti i coeredi.
In tal senso si veda quanto affermato da Cass. n. 1479 del 22/04/1977, la quale ha affermato che la sentenza la quale, pur rigettando la domanda di risoluzione del contratto, condanni in solido al risarcimento dei danni da inadempimento gli eredi dell’originario convenuto, nei confronti dei quali il processo era stato riassunto in appello, qualora venga impugnata per Cassazione soltanto da uno degli eredi per contestare la mancata ripartizione pro quota del debito e il vincolo di solidarieta’ fra i coeredi del debitore, passa in giudicato in ordine alla domanda di risoluzione e l’oggetto del giudizio resta fissato nella sola autonoma domanda di risarcimento. Cio’ comporta l’interruzione del vincolo che legava gli eredi del convenuto originario ed esclude la necessita’ che gli altri eredi siano chiamati a partecipare al giudizio di legittimita’, poiche’, rispetto alla domanda di risarcimento dei danni da inadempimento – sia che si ritenga solidale, sia che si ritenga divisibile l’obbligazione relativa – non sussiste litisconsorzio necessario, trattandosi di domanda scindibile nei confronti dei vari debitori.
Orbene, da tale precedente si ricava il condivisibile principio che laddove sia in contestazione unicamente il diritto a ricevere la prestazione derivante dal contratto concluso dal de cuius (ovvero, come nel caso in esame, dalla disposizione a titolo di legato) non sussiste litisconsorzio necessario tra i coeredi, litisconsorzio che invece va riconosciuto nel caso in cui sia ancora in contestazione la risoluzione del rapporto contrattuale (o negoziale) generatore delle obbligazioni inadempiute.
La proposizione della domanda di risoluzione per l’inadempimento dell’onere apposto alla previsione a titolo di legato gravante su tutti i coeredi, impone quindi di ritenere che sussista il litisconsorzio necessario, non solo tra il ricorrente e la legataria, ma anche nei riguardi di tutti gli altri onerati.
A tal fine va altresi’ ricordato che a mente dell’ultimo comma dell’articolo 677 c.c., nel caso in cui risulti pronunziata la risoluzione del legato, che nella fattispecie ha carattere unitario essendo posto a carico di tutti i coeredi, ancorche’ tenuti al suo inadempimento pro quota, gli eredi subentrerebbero nell’onere, sicche’ appare confermata la correttezza della soluzione che impone che la giudizio che investe la risoluzione del modus debbano necessariamente prendere parte tutti i soggetti che verrebbero a subentrare negli obblighi imposti dal de cuius al legatario inadempiente.
Deve quindi affermarsi che il litisconsorzio necessario operi anche laddove la domanda di risoluzione investa la disposizione testamentaria che in maniera unitaria abbia previsto un legato a carico di tutti i coeredi.
L’accoglimento del primo motivo determina poi l’assorbimento del secondo motivo di ricorso con il quale si denunzia la violazione e falsa applicazione dell’articolo 345 c.p.c., e dell’articolo 661 c.c., trattandosi di censura che investe l’accertamento dell’esatta determinazione dell’oggetto del legato, e del terzo motivo di ricorso che investe direttamente il riscontro circa l’inadempimento dell’onere da parte della legataria.
La sentenza impugnata deve essere cassata e rimessa al giudice di primo grado ex articolo 383 c.p.c., comma 3, trattandosi di nullita’ che, ove rilevata dal giudice di appello avrebbe determinato la rimessione della causa al giudice di primo grado.
Il giudice del rinvio che si designa nel Tribunale di Fermo, persona di diverso magistrato, provvedera’ anche sulle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
Accoglie il primo motivo di ricorso, ed assorbiti gli altri motivi, cassa la sentenza impugnata con rinvio ex articolo 383 c.p.c., comma 3, al Tribunale di Fermo, che provvedera’ anche sulle spese delle presente giudizio.