il conduttore di un immobile adibito ad attivita’ commerciale, alla scadenza del contratto, resta obbligato al pagamento dei canoni tutte le volte in cui permanga nella detenzione dell’immobile (quand’anche sia cessato l’esercizio dell’attivita’ commerciale nell’immobile locato), a nulla rilevando che il locatore sia a sua volta inadempiente all’obbligo di pagamento dell’indennita’ per la perdita dell’avviamento; per sollevarsi da tale obbligo, il conduttore ha l’onere di costituire in mora il locatore offrendo contestualmente, anche in modo informale ai sensi dell’articolo 1220 c.c., la restituzione dell’immobile.

 

Per ulteriori approfondimenti in materia di locazioni si consiglia la lettura dei seguenti articoli:

Corte di Cassazione, Sezione 3 civile Ordinanza 23 marzo 2017, n. 7423

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHIARINI Maria Margherita – Presidente

Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere

Dott. SESTINI Danilo – Consigliere

Dott. SCODITTI Enrico – rel. Consigliere

Dott. D’ARRIGO Cosimo – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 17180/2015 proposto da:

(OMISSIS) SPA, in persona del suo Procuratore speciale, Arch. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS);

– ricorrente –

contro

(OMISSIS) SAS (OMISSIS), (OMISSIS);

– intimati –

nonche’ da:

(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS);

– ricorrente incidentale –

contro

(OMISSIS) SNC, in persona del legale rappresentante pro tempore sig. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentata e difesa dall’avvocato (OMISSIS);

– controricorrente all’incidentale –

avverso la sentenza n. 2691/2014 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA, depositata il 30/12/2014;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 08/02/2017 dal Consigliere Dott. ENRICO SCODITTI.

FATTO E DIRITTO

(OMISSIS) s.a.s., premesso di aver concesso in locazione ad uso diverso da quello abitativo un immobile a (OMISSIS) s.p.a. ed a (OMISSIS) e che i conduttori non avevano provveduto al pagamento del canone per i mesi di agosto e settembre 2011, intimo’ ai conduttori innanzi al Tribunale di Belluno lo sfratto per morosita’. Gli intimati si opposero, deducendo in particolare il (OMISSIS) che i canoni erano stati pagati prima del perfezionamento del contraddittorio nei confronti dell’altro convenuto e l’avvenuta cessazione del contratto al 30 settembre 2011 per recesso della locatrice; il giudice adito non convalido’ lo sfratto e dispose la conversione del rito. Con la memoria integrativa ai sensi dell’articolo 426 c.p.c., il locatore chiese la restituzione dell’indennita’ di avviamento commerciale corrisposta in corso di causa ed il pagamento dei canoni per i mesi da ottobre 2011 a febbraio 2012, epoca dell’avvenuto rilascio dell’immobile.

Il Tribunale adito accolse la domanda, dichiarando risolto il contratto per inadempimento dei conduttori e condannando questi ultimi al pagamento dei canoni non corrisposti e alla restituzione dell’indennita’ di avviamento. Avverso detta sentenza proposero distinti appelli (OMISSIS) s.p.a. e (OMISSIS). Si costitui’ la parte appellata chiedendo il rigetto dell’appello.

Con sentenza di data 30 dicembre 2014 la Corte d’appello di Venezia, previa riunione delle cause, rigetto’ gli appelli. Osservo’ la corte territoriale, premesso che il litisconsorte che non aveva ancora ricevuto la notificazione non poteva giovarsi del pagamento effettuato dal condebitore solidale dopo la notificazione dell’atto introduttivo del giudizio, che ricorreva un inadempimento grave, sia per essere improvvisamente venuta meno la consuetudine di regolarita’ con il mancato pagamento di due canoni consecutivi sia perche’ i conduttori, pur restando nella detenzione dell’immobile dopo la notificazione dell’atto introduttivo del giudizio, non avevano pagato il canone anche per il periodo successivo alla scadenza del contratto, e che l’obbligo di pagamento del canone permaneva nonostante l’inadempienza del locatore all’obbligo di pagamento dell’indennita’ per la perdita dell’avviamento, potendosi il conduttore liberare da tale obbligazione offrendo anche in modo informale di restituire l’immobile (nella specie alla scadenza del contratto non vi era stata l’offerta di riconsegna). Aggiunse il giudice di appello che le domande nuove proposte con la memoria integrativa, comunque fondate sulla medesima causa petendi, erano state originate da fatti successivi all’instaurazione del giudizio di convalida, ossia il successivo pagamento dell’indennita’ di avviamento e la persistente morosita’ dei conduttori.

Ha proposto ricorso per cassazione (OMISSIS) s.p.a. sulla base di due motivi. Resistono con controricorso (OMISSIS), che ha anche proposto ricorso incidentale sulla base di sei motivi, e (OMISSIS) s.a.s. (OMISSIS). E’ stato fissato il ricorso in camera di consiglio ai sensi dell’articolo 375 c.p.c., comma 2. E’ stata presentata memoria.

Muovendo dal ricorso principale, con il primo motivo si denuncia violazione o falsa applicazione degli articoli 1218 e 1453 c.c., articolo 1460 c.c., L. 27 luglio 1978, n. 392, articolo 34, articoli 1453 e 1375 c.c., articoli 1455, 1453 c.c. e L. n. 392 del 1978, articolo 5, ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3. Osserva la ricorrente in via principale che il mancato pagamento dell’indennita’ di avviamento da parte della locatrice, corrisposta solo il 7 febbraio 2012, a fronte dell’offerta di restituzione di cui alla raccomandata del 26 settembre 2011 (allorquando il canone di settembre era stato pagato), costituiva inadempimento giustificante l’eccezione di inadempimento ai sensi dell’articolo 1460 c.c., quanto al pagamento dei canoni, dovendosi la condotta dei contraenti valutare non in modo frammentario ma sulla base di un apprezzamento complessivo (e lo stesso rilascio dell’immobile doveva intendersi subordinato al pagamento dell’indennita’), e che l’intimazione di sfratto senza preventiva diffida per ritardo nel pagamento di due mensilita’ per pochi giorni (in se’ inadempimento privo del carattere della gravita’, come riconosciuto da Cass. n. 26709 del 2011), rappresentava una condotta informata all’abuso del diritto, strumentale alla creazione di un inadempimento insussistente al solo fine di non versare l’indennita’ di avviamento.

Con il secondo motivo si denuncia omesso esame di fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione fra le parti, ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5, nonche’ violazione degli articoli 1218 e 1453 c.c., ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3. Osserva la ricorrente che il giudice di appello non aveva considerato che la locatrice era rimasta inerte a fronte dell’offerta di restituzione dei locali e che ove fosse stata versata l’indennita’ entro il 30 settembre 2011 l’immobile sarebbe stato immediatamente restituito.

I motivi, da valutare unitariamente in quanto connessi, sono infondati. Risulta accertato in linea di fatto, conformemente peraltro alle circostanze enunciate in censura, che per un verso il conduttore, rimasto nella detenzione dell’immobile dopo la scadenza del rapporto contrattuale, non ha adempiuto al pagamento dei canoni successivi alla detta scadenza, per l’altro il locatore ha versato solo nel febbraio 2012 l’indennita’ di avviamento commerciale. Ma l’accertamento dirimente, ai fini della valutazione del motivo, e’ il seguente: “nel caso di specie, alla scadenza del contratto non vi e’ stata alcuna offerta di riconsegna dell’immobile; anzi proprio i conduttori, nei propri scritti difensivi, hanno dichiarato che pur avendo liberato l’immobile alla scadenza del 30.9.2010, ne hanno comunque trattenuto la detenzione in attesa del pagamento dell’indennita’ di avviamento. Tale intenzione si evince anche chiaramente dalla raccomandata del 26.9.2010 (rectius 2011) in cui la riconsegna dei locali viene subordinata al pagamento dell’indennita’ di avviamento”.

Rispetto a tale accertamento in linea di fatto, corretta e’ la soluzione in diritto offerta dal giudice di merito. Essa e’ conforme all’indirizzo di questa Corte secondo cui il conduttore di un immobile adibito ad attivita’ commerciale, alla scadenza del contratto, resta obbligato al pagamento dei canoni tutte le volte in cui permanga nella detenzione dell’immobile (quand’anche sia cessato l’esercizio dell’attivita’ commerciale nell’immobile locato), a nulla rilevando che il locatore sia a sua volta inadempiente all’obbligo di pagamento dell’indennita’ per la perdita dell’avviamento; per sollevarsi da tale obbligo, il conduttore ha l’onere di costituire in mora il locatore offrendo contestualmente, anche in modo informale ai sensi dell’articolo 1220 c.c., la restituzione dell’immobile (Cass. 25 giugno 2013, n. 15876).

Cio’ che e’ mancata, secondo il giudice di merito, e’ stata l’offerta di restituzione dell’immobile, la quale per essere considerata tale deve possedere il requisito della serieta’. Mentre l’adozione della complessa procedura di cui all’articolo 1216 c.c. e articolo 1209 c.c., comma 2, costituita dall’intimazione al creditore di ricevere la cosa nelle forme stabilite per gli atti giudiziari, rappresenta l’unico mezzo per la costituzione in mora del creditore per provocarne i relativi effetti (articolo 1207 c.c.), l’adozione da parte del conduttore di altre modalita’ aventi valore di offerta reale non formale (articolo 1220 c.c.) purche’ serie, concrete e tempestive e sempreche’ non sussista un legittimo motivo di rifiuto da parte del locatore – pur non essendo sufficiente a costituire in mora il locatore, e’ tuttavia idonea ad evitare la mora del conduttore nell’obbligo di adempiere la prestazione (Cass. 25 giugno 2013, n. 15876; 20 gennaio 2011, n. 1337; 3 settembre 2007, n. 18496). Ancorche’ non formale, l’offerta di restituzione della cosa deve quindi essere seria ed affidabile (Cass. 27 novembre 2012, n. 21004). In questo quadro il non avere ritenuto offerta di riconsegna l’offerta subordinata al pagamento dell’indennita’, secondo quanto apprezzato dal giudice di merito, resta coerente a quanto affermato da questa Corte, e cioe’ che l’offerta di restituzione del bene locato, a condizione che venga corrisposta l’indennita’ di avviamento, non esonera il conduttore dal pagamento del canone (Cass. 25 marzo 2010, n. 7179 che, sulla scia di Cass. Sez. U. 15 novembre 2000, n. 1177, precisa che in tal caso i rapporti tra le parti continuano a essere regolati puramente e semplicemente dal contratto ed il conduttore resta obbligato al versamento del corrispettivo convenuto). Si e’ a questo proposito costantemente affermato che se il conduttore, alla scadenza del contratto, rifiuta la restituzione dell’immobile, in attesa che il locatore gli corrisponda la dovuta indennita’ di avviamento, resta obbligato al pagamento del corrispettivo convenuto per la locazione, ma non anche al risarcimento del maggior danno (Cass. 11 luglio 2006, n. 15721; 28 marzo 2003, n. 4690; Sez. U. 15 novembre 2000, n. 1177).

Per il resto la censura di cui al primo motivo, imperniata sul mancato pagamento di due mensilita’, non coglie la ragione giustificativa della ritenuta inadempienza, la quale non e’ stata fondata dal giudice di merito sulla sola circostanza del mancato pagamento dei due canoni di cui all’intimazione di sfratto, ma anche sul mancato pagamento dei canoni maturati successivamente alla scadenza del contratto. Involge infine un’indagine di merito preclusa nella presente sede di legittimita’ la circostanza della condotta strumentale alla creazione di un inadempimento insussistente al solo fine di non versare l’indennita’ di avviamento.

Passando al ricorso incidentale, con il primo motivo si denuncia violazione dell’articolo 1299 c.c. e articolo 39 c.p.c., ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, nonche’ omesso esame di fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione fra le parti, ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5. Osserva il ricorrente in via incidentale, premesso che il pagamento effettuato da uno dei condebitori giova anche agli altri e che l’obbligazione solidale passiva non comporta sul piano processuale l’inscindibilita’ delle cause, che al momento in cui la societa’ ha ricevuto la notifica dell’intimazione la morosita’ era stata sanata dal (OMISSIS).

Con il secondo motivo si denuncia violazione degli articoli 1453 e 1455 c.c. e L. n. 392 del 1978, articolo 5, ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3. Osserva il ricorrente che, benche’ previsto per le locazioni ad uso abitativo, il parametro dell’inadempienza di cui alla L. n. 392 del 1978, articolo 5 (e’ motivo di risoluzione il mancato pagamento che superi le due mensilita’ di canone) puo’ essere adoperato per le locazioni non abitative (si veda Cass. n. 12210 del 1990) e che prima dell’udienza di convalida al momento della notifica dell’intimazione il (OMISSIS) aveva pagato i canoni dovuti.

Con il terzo motivo si denuncia violazione degli articoli 1218 e 1453, nonche’ articoli 1375 e 1455 c.c., ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3. Osserva il ricorrente che si imponeva una valutazione complessiva del comportamento delle parti ai fini del giudizio di rilevanza dell’inadempimento e che doveva escludersi il carattere di grave inadempimento al mancato pagamento di sole due mensilita’ (come riconosciuto da Cass. n. 26709 del 2011). Aggiunge che il locatore aveva pianificato l’instaurazione del giudizio di sfratto al fine di evitare il pagamento dell’indennita’ di avviamento, oltre che negando di essere entrato in possesso dei locali fin dal 1 ottobre 2011 (mentre dopo la scadenza del contratto parte conduttrice aveva completato il trasloco dai locali medesimi).

I primi tre motivi del ricorso incidentale, da valutare unitariamente in quanto connessi, sono inammissibili. Va premesso che, contrariamente a quanto affermato dal giudice di merito, l’adempimento da parte di un debitore solidale libera l’altro (articolo 1292 c.c.), benche’ il pagamento dei canoni arretrati, effettuato dopo l’intimazione dello sfratto per morosita’ e prima dell’udienza di comparizione per la convalida, non abbia effetto ostativo rispetto alla risoluzione giudiziale del contratto, facendo venir meno solo la possibilita’ di pronunziare la convalida (Cass. 9 febbraio 1982, n. 768).

I motivi non colgono la ragione giustificativa della ritenuta inadempienza, la quale non e’ stata fondata dal giudice di merito sulla sola circostanza del mancato pagamento dei due canoni di cui all’intimazione di sfratto, ma anche sul mancato pagamento dei canoni maturati successivamente alla scadenza del contratto. Il terzo motivo inoltre si basa su circostanze quali quelle che il locatore era entrato in possesso dei locali fin dal 1 ottobre 2011, mentre dopo la scadenza del contratto parte conduttrice aveva completato il trasloco dai locali medesimi, rispetto alle quali non vi e’ un accertamento di fatto del giudice d’appello, sicche’ l’esame del motivo imporrebbe un’indagine di merito preclusa nella presente sede di legittimita’. Negli stessi termini va valutata la circostanza della pianificazione del giudizio di sfratto che sarebbe stata effettuata dal locatore.

Con il quarto motivo si denuncia violazione dell’articolo 426 c.p.c., ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3. Osserva il ricorrente che dopo la fase sommaria e prima dell’introduzione della fase ordinaria fissata per il 25 maggio 2012 la locatrice pago’ l’indennita’ di avviamento e che la stessa propose successivamente la domanda di ripetizione dell’indennita’ versata e di pagamento dei canoni per la protratta ritenzione dell’immobile con il possesso delle chiavi, istanze che non avevano alcun collegamento con la domanda introdotta con l’intimazione di sfratto per morosita’.

Il motivo e’ infondato. Benche’ il ricorrente abbia fatto riferimento all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la censura attiene ad error in procedendo. La questione posta con il motivo di ricorso attiene ai limiti posti all’integrazione degli atti introduttivi mediante la memoria prevista dall’articolo 426 c.p.c.. Nonostante alcuni arresti in senso contrario (fra i quali Cass. 27 maggio 2003, n. 8411 e 31 maggio 2005, n. 11596), l’evoluzione della giurisprudenza di questa Corte e’ stata nel senso che nel procedimento per convalida di sfratto, l’opposizione dell’intimato ai sensi dell’articolo 665 c.p.c., determina la conclusione del procedimento a carattere sommario e l’instaurazione di un nuovo e autonomo procedimento a cognizione piena, alla cui base vi e’ l’ordinaria domanda di accertamento e di condanna, e nel quale le parti possono esercitare tutte le facolta’ connesse alle rispettive posizioni, ivi compresa per il locatore la possibilita’ di proporre una domanda nuova (Cass. 3 maggio 2004, n. 8336; 29 settembre 2006, n. 21242; 9 novembre 2006, n. 23908; 28 giugno 2010, n. 15399 – si tratta di un orientamento che risale a Cass. 16 giugno 1972, n. 1879 e che si e’ mantenuto costante negli anni successivi, nonostante i menzionati arresti contrari). Si e’ affermato in questo quadro che nel procedimento per convalida di sfratto l’opposizione dell’intimato da’ luogo alla trasformazione in un processo di cognizione, destinato a svolgersi nelle forme di cui all’articolo 447-bis c.p.c., con la conseguenza che, non essendo previsti specifici contenuti degli atti introduttivi del giudizio, il thema decidendum risulta cristallizzato solo in virtu’ della combinazione degli atti della fase sommaria e delle memorie integrative di cui all’articolo 426 c.p.c., potendo, pertanto, l’originario intimante, in occasione di tale incombente, non solo emendare le sue domande, ma anche modificarle (Cass. 20 maggio 2013, n. 12247; 16 dicembre 2014, n. 26356). Conseguenzialmente al convenuto e’ consentito proporre la domanda riconvenzionale entro il termine per il deposito della memoria integrativa (Cass. 30 giugno 2005, n. 13963).

A tale indirizzo il collegio intende dare continuita’ con la seguente precisazione. L’argomento che secondo Cass. 27 maggio 2003, n. 8411 preclude l’introduzione di nova con la memoria integrativa e’ che a partire dall’ordinanza di mutamento del rito scattano le preclusioni del rito del lavoro. La norma di cui all’articolo 426 c.p.c., contempla il passaggio al rito speciale con riferimento a una causa relativa a uno dei rapporti previsti dall’articolo 409, promossa con il rito ordinario. Con il trapianto dell’articolo 426, nella controversia in materia di locazione il significato della norma muta, tant’e’, come altre norme del processo del lavoro, che essa trova applicazione in quanto applicabile, come prevede l’articolo 447 bis. Il mutamento del rito contemplato dall’articolo 667 c.p.c., attiene non ad una causa gia’ introdotta, benche’ non nelle forme previste, e per la quale si impone l’accesso al rito speciale e la riconduzione nei binari previsti dal codice processuale, come accade per le controversie di lavoro. Nel caso della controversia locatizia il procedimento sommario e’ stato correttamente introdotto nelle forme della convalida di sfratto. Il mutamento del rito s’impone non per un’errata adozione del rito, ma perche’, essendo la controversia locatizia retta dal rito lavoristico (in quanto compatibile), “il giudizio prosegue nelle forme speciali” (articolo 667).

Cio’ significa per un verso che “prosecuzione” va intesa come chiusura del procedimento a cognizione sommaria ed apertura di un giudizio a cognizione piena, per l’altro che la controversia locatizia, dovendo seguire le forme speciali, emerge nella sua pienezza solo con la cognizione piena affidata alle richiamate forme speciali. Esaurita la fase sommaria, la controversia si delinea solo con il passaggio al rito speciale, proprio perche’ una controversia locatizia si da’ solo in tali forme. Ecco perche’ con il mutamento del rito si ha l’instaurazione di un nuovo e autonomo procedimento a cognizione piena, secondo quanto affermato dalla giurisprudenza di questa Corte sopra richiamata.

Le preclusioni del rito lavoristico scattano non dall’ordinanza di mutamento del rito, ma dal deposito della memoria integrativa ai sensi dell’articolo 426 c.p.c., la quale, nella logica della norma di cui all’articolo 667, non rimedia all’irregolarita’ di una controversia di lavoro introdotta nelle forme ordinarie, ma segna il passaggio dal procedimento sommario alla controversia locatizia. Nel caso della causa relativa al rapporto di lavoro la controversia viene introdotta con la domanda proposta nelle forme ordinarie. L’integrazione degli atti introduttivi mediante deposito di memorie e documenti in cancelleria, proprio perche’ la controversia e’ ormai insorta, deve correlarsi alle decadenze di cui agli articoli 414 e 416 c.p.c. (Cass. 22 aprile 2010, n. 9550 e 30 dicembre 2014, n. 27519). Di qui l’insorgenza delle preclusioni con l’ordinanza di mutamento del rito. La controversia locatizia sorge invece con l’accesso al rito speciale, sicche’ la memoria integrativa non soffre delle limitazioni derivanti da una previa introduzione del giudizio. Cio’ da cui la controversia locatizia e’ anticipata e’ solo un procedimento sommario. Il thema decidendum della controversia, la quale non puo’ che seguire le forme speciali, si forma cosi’ in virtu’ della combinazione degli atti della fase sommaria e delle memorie integrative di cui all’articolo 426.

Lo sbarramento introdotto dall’articolo 420 c.p.c., comma 1, circa la possibilita’ di modificare le domande, ricorrendo gravi motivi e previa autorizzazione giudiziale, e’ relativo quindi non all’originaria domanda di cui all’intimazione di sfratto per morosita’, ma alla domanda cosi’ come cristallizzata nella memoria di cui all’articolo 426. Se infatti il punto di riferimento della modifica della domanda fosse stata l’intimazione di cui all’articolo 658, lo sbarramento sarebbe stato previsto in occasione del deposito della memoria integrativa, e si sarebbe trattato di uno sbarramento necessario in quanto per gli atti introduttivi del procedimento sommario non sono previsti specifici contenuti, al contrario di quanto previsto dagli articoli 414 e 416. L’articolo 426, si limita invece a prevedere la mera integrazione senza vincoli di sorta, se non il termine perentorio fissato dal giudice per il deposito della relativa memoria, e tale disposizione si spiega proprio perche’ con il mutamento di rito previsto dall’articolo 667, si accede ad un nuovo e autonomo procedimento di cognizione.

In conclusione va affermato che, posto che nel procedimento per convalida di sfratto, l’opposizione dell’intimato ai sensi dell’articolo 665 c.p.c., determina la conclusione del procedimento a carattere sommario e l’instaurazione di un nuovo e autonomo procedimento a cognizione piena, alla cui base vi e’ l’ordinaria domanda di accertamento e di condanna, e’ consentito al locatore domandare con la memoria di cui all’articolo 426 c.p.c., la condanna al pagamento dei canoni maturati successivamente all’intimazione di sfratto per morosita’ e la ripetizione dell’indennita’ di avviamento commerciale corrisposta.

Con il quinto motivo si denuncia violazione degli articoli 1460 e 1591 c.c. e L. n. 392 del 1978, articoli 34 e 69, ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3 e con il sesto motivo si denuncia omesso esame di fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione fra le parti, ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5. Osserva il ricorrente, premesso che non vi e’ inadempimento se al rifiuto di riconsegna del bene locato si oppone il mancato pagamento dell’indennita’, che era stato dimostrato mediante testimonianze che dopo la data del 30 settembre 2011 il conduttore non aveva utilizzato l’immobile, avendo traslocato altrove ed avendo il locatore apposto all’esterno dell’immobile il cartello “affittasi”, e che non vi era stato da parte del conduttore l’utilizzo tale da giustificare la corresponsione del canone. Aggiunge che la missiva del 26 settembre 2011 costituiva offerta di riconsegna dell’immobile da parte dei conduttori, tale da liberarli dall’obbligo di corresponsione dei successivi canoni, e che l’offerta poteva essere anche informale.

Il motivo e’ inammissibile. Con la censura si denuncia il mancato esame delle circostanze che dopo la data del 30 settembre 2011 il conduttore non aveva utilizzato l’immobile, avendo traslocato altrove e che il locatore aveva apposto all’esterno dell’immobile il cartello “affittasi”. Il vizio motivazionale denunciato e’ carente dei requisiti di ammissibilita’. Ai fini della rituale denuncia si deve indicare il dato da cui risulti l’esistenza del fatto storico, il cui esame sia stato omesso, e il come ed il quando nel processo il fatto sia stato oggetto di discussione fra le parti. Sul punto, in modo insufficiente rispetto all’onere processuale, la parte si e’ limitata al generico richiamo delle prove testimoniale. La circostanza della mancata utilizzazione e’ poi priva di decisivita’, in quanto l’obbligazione del pagamento del canone e’ geneticamente collegata alla mancata restituzione della cosa, indipendentemente dal fatto che il conduttore abbia cessato di utilizzarla e si sia limitato a detenerla (cfr. Cass. 20 gennaio 2016, n. 890 e 26 aprile 2002, n. 6090).

Per il resto della censura si rinvia all’esame dei motivi del ricorso principale, non senza aggiungere che il giudice di merito, in base al proprio insindacabile apprezzamento, ha valutato, anche sulla base della lettera del 26 settembre 2011, che alla scadenza del contratto non vi era stata alcuna offerta di riconsegna dell’immobile.

Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

Poiche’ i ricorsi, principale ed incidentale, sono stati proposti successivamente al 30 gennaio 2013 e vengono rigettati, sussistono le condizioni per dare atto, ai sensi della L. 24 dicembre 2012, n. 228, articolo 1, comma 17, che ha aggiunto il comma 1 – quater all’articolo 13 del testo unico di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, della sussistenza dell’obbligo di versamento, da parte delle parti ricorrente, in via principale ed incidentale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso principale e il ricorso incidentale. Condanna la ricorrente principale ed il ricorrente in via incidentale al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimita’, che liquida in Euro 2.935,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge.

Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, articolo 1, comma 17, da’ atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente principale e del ricorrente incidentale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale e per il ricorso incidentale, a norma dello stesso articolo 13, comma 1-bis.

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Avv. Umberto Davide

Fare un ottimo lavoro: questo è il mio lavoro! Su tutte, è indubbiamente, la frase, che meglio mi rappresenta. Esercitare la professione di Avvocato, costituisce per me, al tempo stesso, motivo di orgoglio, nonchè costante occasione di crescita personale, in quanto stimola costantemente le mie capacità intellettuali. Essere efficiente, concreto e soprattutto pratico, nell’affrontare le sfide professionali, offrendo e garantendo, al tempo stesso, a tutti coloro che assisto, una soluzione adatta e soprattutto sostenibile, alle questioni che mi presentano e mi affidano, questo è il mio impegno.