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Fondo Garanzia Vittime della Strada: ipotesi di intervento.
Il Fondo Garanzia Vittime della Strada, disciplinato dall’art. 283 [1] D. Lvo n. 209/2005 (Codice delle assicurazioni private), garantisce il risarcimento dei danni causati dalla circolazione stradale in caso di sinistro provocato:
– da veicolo o natante non identificato (c.d. ipotesi A), in tale caso il risarcimento è dovuto solo per i danni alla persona, e qualora i danni alla persona siano superiori ad una certa entità, il risarcimento è dovuto anche per i danni alle cose, il cui ammontare sia superiore all’importo di euro 500, per la parte eccedente tale cifra (Fondo vittime della strada procedura ipotesi a);
– da veicolo o natante che non risulti coperto da assicurazione (c. d. ipotesi B) in tale caso il risarcimento è dovuto sia per i danni alla persona che per i danni alle cose (Fondo vittime della strada procedura ipotesi b);
– da veicolo o natante che risulti assicurato presso una impresa operante nel territorio della Repubblica, in regime di stabilimento o di libertà di prestazione di servizi, e che al momento del sinistro si trovi in stato di liquidazione coatta o vi venga posta successivamente (ipotesi C) in tale caso il risarcimento è dovuto per i danni alla persona, nonché per i danni alle cose (Fondo vittime della strada procedura ipotesi c);
– da veicolo che sia posto in circolazione contro la volontà del proprietario, dell’usufruttuario, dell’acquirente con patto di riservato dominio o del locatario in caso di locazione finanziaria (ipotesi D) in tale caso il risarcimento è dovuto, limitatamente ai terzi non trasportati e a coloro che sono trasportati contro la propria volontà ovvero che sono inconsapevoli della circolazione illegale del veicolo sia per i danni alla persona sia per i danni a cose (Fondo vittime della strada procedura ipotesi d);
– da veicolo che sia stato spedito nel territorio della Repubblica italiana da uno Stato di cui all’articolo 1, comma 1, lettera b), e nel periodo indicato all’articolo 1, comma 1, lettera f), numero 4 bis), lo stesso risulti coinvolto in un sinistro e sia privo di assicurazione (ipotesi D bis) in tale caso il risarcimento è dovuto per i danni alla persona, nonché per i danni alle cose (Fondo vittime della strada procedura ipotesi d bis);
– da un veicolo estero con targa non corrispondente o non più corrispondente allo stesso veicolo (ipotesi D ter) in questo caso il risarcimento è dovuto per i danni alla persona, nonché per i danni alle cose (Fondo vittime della strada procedura ipotesi d ter).
Fondo Garanzia Vittime della Strada: procedura di risarcimento.
In base all’art. 287 [2] D. Lvo 209/2005, nelle ipotesi previste dall’articolo 283, comma 1, lettere a), b), d), d bis) e d ter), il danneggiato deve richiedere il risarcimento del danno, a mezzo raccomandata, all’impresa di assicurazione designata che gestisce la procedura all’interno della regione nella quale è avvenuto il sinistro, inviandone copia contestuale alla CONSAP – Fondo Garanzia Vittime della Strada.
Nelle ipotesi previste dall’articolo 283, comma 1, lettere a), b), d), d bis) e d ter), l’azione per il risarcimento dei danni può essere proposta solo dopo che siano decorsi sessanta giorni da quello in cui il danneggiato abbia chiesto il risarcimento del danno, a mezzo raccomandata, all’impresa designata, inviandone copia contestuale alla CONSAP – Fondo di garanzia per le vittime della strada.
Nell’ipotesi prevista dall’articolo 283, comma 1, lettera c), l’azione per il risarcimento dei danni può essere proposta solo dopo che siano decorsi sei mesi dal giorno in cui il danneggiato ha richiesto il risarcimento del danno.
L’azione per il risarcimento del danno deve essere esercitata esclusivamente nei confronti dell’impresa designata, la CONSAP – Fondo Garanzia Vittime della Strada può tuttavia intervenire nel processo, anche in grado di appello.
Nei casi previsti dall’art. 283, comma 1, lettere b), d bis) e d ter), deve essere convenuto in giudizio anche il responsabile del danno.
Nel giudizio promosso ai sensi dell’articolo 283, comma 1, lettera c), deve essere convenuto in giudizio anche il commissario liquidatore dell’impresa di assicurazione.
Fondo Garanzia Vittime della Strada: azione risarcitoria e onere probatorio gravante sul danneggiato.
Fondo vittime della strada procedura ipotesi a) – Veicolo o natante non identificato
Come già scritto, rientrano in tale ipotesi di intervento del Fondo Garanzia Vittime della Strada i sinistri che siano stati causati da veicoli o natanti non identificati.
Il danneggiato il quale avanzi richiesta di risarcimento nei confronti dell’impresa designata per la gestione del Fondo di Garanzia Vittime della Strada ha l’onere di provare:
1 – gli elementi tipici della fattispecie generatrice di responsabilità derivante dalla circolazione stradale, ovvero: colpa o dolo del conducente, sussistenza di un danno e nesso di causalità tra condotta colposa o dolosa ed evento di danno;
Infatti deve ricordarsi che l’intervento del Fondo di garanzia per le vittime della strada al fine di consentire il risarcimento dei danni causati dalla circolazione dei veicoli per i quali vi è obbligo di assicurazione, nei casi di sinistro cagionati da veicolo non identificato, veicolo non coperto da assicurazione o veicolo assicurato presso compagnia in stato di liquidazione coatta, non incide sulla regola generale per cui il danneggiato deve provare il fatto generatore del danno.
Da quanto sopra, “ne consegue che il danneggiato il quale promuova richiesta di risarcimento nei confronti del Fondo di garanzia, sul presupposto che il sinistro sia stato cagionato da veicolo non identificato, deve, in primo luogo, provare le modalità del sinistro e l’attribuibilità dello stesso alla condotta dolosa o colposa (esclusiva o concorrente) del conducente di altro veicolo e, in secondo luogo, provare anche che tale veicolo è rimasto sconosciuto” (Cassazione n. 10762/1992, Cassazione n. 8086/1995, Cassazione n. 10484/2001, Cassazione n. 12304/2005).
2 – la c.d. “non identificabilità” del veicolo o natante che ha causato il sinistro.
In ordine al primo onere probatorio è bene precisare che lo stesso va rigorosamente adempiuto in tutte le richieste risarcitorie relative a danni che si siano verificati in conseguenza di un sinistro stradale.
In merito invece al secondo onere probatorio, tipico di questa ipotesi di intervento del Fondo Garanzia Vittime della Strada, stando alla Giurisprudenza maggioritaria il presupposto applicativo della “non identificabilità” del veicolo deve essere costituito da circostanze obiettive e non imputabili alla negligenza del danneggiato.
La “non identificabilità” del veicolo che ha cagionato il sinistro, dovrà essere supportata da un congruo corredo allegatorio e dalla prova in ordine all’impossibilità obiettiva di giungere all’identificazione del responsabile, non dipendente, quindi, da condotta negligente dello stesso attore danneggiato (in tal senso si veda Cassazione, Sezione 3 civile Sentenza 22 novembre 2016, n. 23710).
La prova della “non identificabilità” può essere data anche mediante indizi che saranno valutati complessivamente dal giudice, come ad esempio la querela alle competenti autorità giudiziarie, che non è strettamente necessaria, ma nemmeno sufficiente a legittimare la richiesta.
Infatti in tema di risarcimento dei danni da sinistro stradale, nell’azione proposta nei confronti del Fondo Garanzia Vittime della Strada, ex art. 283 Decreto Legislativo n. 209/2005, la prova che il danno sia stato effettivamente causato da veicolo non identificato, il cui onere grava sul danneggiato, può essere offerta anche mediante la denuncia o querela presentata contro ignoti alle competenti autorità, ma senza automatismi, con la conseguenza che il giudice di merito può sia escludere la riconducibilità della fattispecie concreta a quella del danno cagionato da veicolo non identificato, pur in presenza di tale denuncia o querela, sia affermarla, in mancanza della stessa (così Tribunale Napoli, Sezione 12 civile Sentenza 21 luglio 2017, n. 8455).
Infine, per quanto riguarda la prova che il veicolo investitore sia rimasto sconosciuto, “è sufficiente dimostrare che, dopo la denuncia dell’incidente alle competenti autorità di polizia, le indagini compiute o quelle disposte dall’autorità giudiziaria, per l’identificazione del veicolo o natante investitore, abbiano avuto esito negativo, senza che possa addebitarsi al danneggiato l’onere di ulteriori indagini articolate o complesse, purché egli abbia tenuto una condotta diligente mediante formale denuncia dei fatti ed esaustiva esposizione degli stessi” (Cassazione n. 15367/2011).
Conclusivamente è affermazione consolidata nella giurisprudenza di legittimità che, nell’ipotesi a) – Veicolo o natante non identificato nella ipotesi di cui all’articolo 283 comma 1, lettera a) Codice delle assicurazioni private, spetta a chi agisce in giudizio nei confronti della impresa designata dalla Consap per la gestione del Fondo Garanzia Vittime della Strada fornire la prova dei fatti costitutivi del diritto, individuati alla lettera a) della norma sopra indicata: 1) nell’esistenza del sinistro stradale come fatto storico; 2) nelle circostanze che hanno nel caso concreto impedito al danneggiato di identificare il veicolo (in tal senso Cassazione n. 10484/2001, Cassazione n. 24449/2005, Cassazione n. 15367/2011 e Cassazione n. 23434/2014).
Come già scritto in apertura, nell’ipotesi in cui il sinistro sia stato cagionato da veicolo o natante non identificato, il 2 comma dell’art. 283 prevede che “il risarcimento è dovuto solo per i danni alla persona. In caso di danni gravi alla persona, il risarcimento è dovuto anche per i danni alle cose, il cui ammontare sia superiore all’importo di euro 500,00 per la parte eccedente tale ammontare.”
In relazione a tale disparità di trattamento risarcitorio prevista dalla norma in esame, è stata sollevata questione di legittimità Costituzionale per violazione degli artt. 2, 3 e 24 della Costituzione (si veda Giudice di Pace Avezzano, civile, Ordinanza 30 giugno 2017, n. 94).
Fondo vittime della strada procedura ipotesi b) – Veicolo o natante non coperto da assicurazione
Rientrano in tale ipotesi di intervento del Fondo Garanzia Vittime della Strada i sinistri che siano stati causati da veicoli o natanti che non risultino coperti da assicurazione.
Come già precisato in apertura, in tale ipotesi, al danneggiato è dovuto il risarcimento sia per i danni alla persona che per quelli alle cose.
Il danneggiato il quale avanzi richiesta di risarcimento nei confronti dell’impresa designata per la gestione del Fondo Garanzia Vittime della Strada ha l’onere di provare:
1 – gli elementi tipici della fattispecie generatrice di responsabilità derivante dalla circolazione stradale, ovvero: colpa o dolo del conducente, sussistenza di un danno e nesso di causalità tra condotta colposa o dolosa ed evento di danno;
2 – la mancata copertura assicurativa del veicolo che causato l’evento dannoso.
In ordine al primo onere probatorio è bene precisare che lo stesso va rigorosamente adempiuto in tutte le richieste risarcitorie relative a danni che si siano verificati in conseguenza di un sinistro stradale.
In merito invece alla prova relativa alla mancata copertura assicurativa del veicolo che causato l’evento dannoso, essa può essere raggiunta tramite l’acquisizione dei verbali redatti dalle autorità intervenute sul luogo del sinistro, per ammissione esplicita del danneggiante, o con altri mezzi.
Ad ogni modo, nel adempiere tale onere probatorio, il danneggiato, infatti, deve provare di aver usato l’ordinaria diligenza nell’eseguire le opportune indagini e che le stesse hanno avuto esito negativo senza sua colpa.
Deve ricordarsi che in tema di assicurazione della responsabilità civile per la circolazione di veicoli, nell’ipotesi in cui non sussista una valida o efficace polizza RCA e tuttavia l’affidamento sulla sua sussistenza sia stato ingenerato dal rilascio di un certificato o di un contrassegno assicurativo, il danneggiato puo’ scegliere:
- se esperire l’azione diretta ai sensi dell’articolo 144 Decreto Legislativo n. 209/2005, ), nei confronti dell’assicuratore del responsabile, facendo valere la situazione di apparenza indotta dal rilascio del certificato o del contrassegno;
- oppure se esperire l’azione risarcitoria, prevista dall’articolo 283 Decreto Legislativo n. 209/2005, nei confronti dell’impresa designata dal Fondo Garanzia Vittime della Strada, facendo valere la situazione reale in ordine alla mancanza di copertura assicurativa;
Quanto sopra perchè la situazione di apparenza non può che ridondare ad esclusivo vantaggio della vittima e non puo’, invece, essere intesa come ostacolo al perseguimento dell’interesse proprio del danneggiato (così Cassazione 10588/2018).
Fondo vittime della strada procedura ipotesi c) – Veicolo assicurato con imprese in stato di liquidazione coatta
Rientrano in tale ipotesi di intervento del Fondo Garanzia Vittime della Strada i sinistri provocati dalla circolazione di veicoli o natanti che risultino assicurati presso imprese che, si trovino in stato di liquidazione coatta amministrativa.
Come già precisato in apertura, in tale ipotesi, al danneggiato è dovuto il risarcimento sia per i danni alla persona che per quelli alle cose.
In tale ipotesi, il danneggiato il quale avanzi richiesta di risarcimento nei confronti dell’impresa designata per la gestione del Fondo di Garanzia Vittime della Strada ha l’onere di provare:
1 – gli elementi tipici della fattispecie generatrice di responsabilità derivante dalla circolazione stradale, ovvero: colpa o dolo del conducente, sussistenza di un danno e nesso di causalità tra condotta colposa o dolosa ed evento di danno;
2 – che l’impresa di assicurazione del veicolo danneggiante, al momento del sinistro, era in stato di liquidazione coatta amministrativa o che vi sia stata posta successivamente al suo verificarsi.
Fondo vittime della strada procedura ipotesi d) – Veicolo in circolazione contro la volontà del proprietario, dell’usufruttuario, dell’acquirente con patto di riservato dominio o del locatario in caso di locazione finanziaria – fondo vittime della strada procedura
Rientrano in tale ipotesi di intervento del Fondo Garanzia Vittime della Strada i sinistri che siano stati causati da veicoli o natanti posti in circolazione contro la volontà del proprietario, dell’usufruttuario, dell’acquirente con patto di riservato dominio o del locatario in caso di locazione finanziaria.
Il risarcimento è dovuto sia per i danni alla persona che per i danni a cose, ma limitatamente ai terzi non trasportati e a coloro che sono trasportati contro la propria volontà ovvero che sono inconsapevoli della circolazione illegale del veicolo.
Il comma 3 dell’art. 122 [3] D. Lvo 209/2005 testualmente dispone: “L’assicurazione non ha effetto nel caso di circolazione avvenuta contro la volontà del proprietario, dell’usufruttuario, dell’acquirente con patto di riservato dominio o del locatario in caso di locazione finanziaria, fermo quanto disposto dall’articolo 283, comma 1, lettera d), a partire dal giorno successivo alla denuncia presentata all’autorità di pubblica sicurezza.”
Ai fini dell’applicabilità quindi della procedura in esame occorrerà innanzitutto stabilire in cosa consista la volontà contraria del proprietario, dell’usufruttuario, dell’acquirente con patto di riservato dominio o del locatario del veicolo.
Innanzitutto va precisato che la circolazione deve essere avvenuta contro la volontà del proprietario, dell’usufruttuario, dell’acquirente con patto di riservato dominio o del locatario del veicolo e non, semplicemente, senza il suo consenso.
Partendo da ciò, secondo la Giurisprudenza maggioritaria, tale volontà contraria del proprietario deve estrinsecarsi in un concreto ed idoneo comportamento ostativo, specificamente inteso a vietare ed impedire la circolazione del veicolo, mediante l’adozione di cautele tali che la volontà del proprietario non possa risultare superata (si vada in tal senso Cassazione, Sezione 6 civile, Ordinanza 9 ottobre 2015, n. 20373).
In caso contrario, ovvero qualora il proprietario del veicolo non abbia attuato un concreto ed idoneo comportamento ostativo, specificamente inteso a vietare ed impedire la circolazione del veicolo, si ritiene operativa l’assicurazione e quindi la conseguente richiesta risarcitoria deve indirizzarsi a quest’ultima e non al Fondo Garanzia Vittime della Strada.
Fondo vittime della strada procedura ipotesi d)bis – Veicolo in circolazione contro la volontà del proprietario, dell’usufruttuario, dell’acquirente con patto di riservato dominio o del locatario in caso di locazione finanziaria – fondo vittime della strada procedura
Rientrano in tale ipotesi di intervento del Fondo Garanzia Vittime della Strada i sinistri che siano stati causati da un veicolo privo di assicurazione che sia stato spedito nel territorio della Repubblica italiana da uno Stato di cui all’articolo 1, comma 1, lettera bbb), e nel periodo indicato all’articolo 1, comma 1, lettera fff), numero 4 bis).
Fondo vittime della strada procedura ipotesi d)ter – Veicolo in circolazione contro la volontà del proprietario, dell’usufruttuario, dell’acquirente con patto di riservato dominio o del locatario in caso di locazione finanziaria – fondo vittime della strada procedura
Rientrano in tale ipotesi di intervento del Fondo Garanzia Vittime della Strada i sinistri che siano stati cagionati da un veicolo estero con targa non corrispondente o non più corrispondente allo stesso veicolo.
Fondo vittime della strada procedura ex art 284 D. Lvo 209/2005 – Sinistri verificatisi in altro stato membro
Ai sensi dell’articolo 284 D.lvo 209/2005, il Fondo Garanzia Vittime della Strada è tenuto altresì a risarcire i sinistri causati sul territorio di un altro Stato membro da veicoli ivi immatricolati che siano assicurati presso un’impresa con sede legale in Italia operante in tale altro Stato in regime di stabilimento o di libertà di prestazione di servizi, che al momento del sinistro si trovi in stato di liquidazione coatta o vi venga posta successivamente.
Si ricorda altresì che il Ministro dello sviluppo economico autorizza, con decreto da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, la CONSAP a sottoscrivere le convenzioni con i fondi di garanzia degli altri Stati membri concernenti il risarcimento dei sinistri di cui al comma 1.
Fondo vittime della strada procedura ex art 292 D. Lvo 209/2005 – Diritto di regresso e di surroga dell’impresa designata alla gestione del Fondo Garanzia Vittime della Strada
L’articolo 292 D.lvo 209/2005 nel dettare la disciplina del diritto di regresso e di surroga dell’impresa designata alla gestione del Fondo Garanzia Vittime della Strada testualmente dispone:
L’impresa designata che, anche in via di transazione, ha risarcito il danno nei casi previsti dall’articolo 283, comma 1, lettere a) b), d), d bis) e d ter), ha azione di regresso nei confronti dei responsabili del sinistro per il recupero dell’indennizzo pagato nonchè degli interessi e delle spese.
Nel caso previsto dall’articolo 283, comma 1, lettera c), l’impresa designata che, anche in via di transazione, ha risarcito il danno è surrogata, per l’importo pagato, nei diritti dell’assicurato e del danneggiato verso l’impresa posta in liquidazione coatta con gli stessi privilegi stabiliti dalla legge a favore dei medesimi.
Deve premettersi che l’obbligo risarcitorio in capo all’impresa designata dal Fondo Garanzia Vittime della Strada, infatti, sorge ex lege in presenza di determinati presupposti (mancata copertura assicurativa e il pagamento da parte della stessa impresa designata) e non per il fatto illecito in sé e per sé
L’obbligo di solidarietà cui l’impresa designata dal Fondo Garanzia Vittime della Strada assolve non deriva dal fatto illecito, ma dalla imputazione a un soggetto solidale ex lege dell’obbligo risarcitorio ( in tal senso (ovvero Cassazione n. 15303/2013, Cassazione n. 10827/2007, nonché Tribunale di Firenze 207/2015, Tribunale Trieste Sentenza 15 dicembre 2011, n. 1284 e Tribunale Trieste Sentenza 25 febbraio 2011, n. 193).
Pertanto, l’iniziale obbligazione di risarcimento del danno a carico dell’impresa designata alla gestione del Fondo Garanzia Vittime della Strada e la successiva obbligazione che scaturisce dall’azione di regresso esercitata sempre dell’impresa designata alla gestione del Fondo Garanzia Vittime della Strada, rimangono distinte:
– mentre nella prima l’impresa designata alla gestione del Fondo Garanzia Vittime della Strada , assume le vesti del debitore nei confronti del soggetto danneggiato dal sinistro,
– nella seconda l’impresa designata alla gestione del Fondo Garanzia Vittime della Strada, assume il ruolo di creditore verso il responsabile del sinistro stesso.
Il carattere autonomo del diritto fatto valere dall’impresa designata alla gestione del Fondo Garanzia Vittime della Strada che agisce in regresso non fa venir meno la necessità di accertare la responsabilità, infatti la prestazione del Fondo Garanzia Vittime della Strada presuppone pur sempre un accertamento di responsabilità del conducente del veicolo rimasto sconosciuto o privo della necessaria copertura assicurativa (così Cassazione n. 10827/2007).
Il Fondo Garanzia Vittime della Strada, opera in via lato sensu sussidiaria, in modo da sopperire alla mancanza -per una ragione o per l altra- di un assicuratore che intervenga a risarcire il danno patito.
Il Fondo Garanzia Vittime della Strada, si adopera dunque per risarcire il danno provocato da un soggetto non assicurato in vece e luogo di lui, nonché della compagnia assicuratrice che avrebbe dovuto provvedere, se solo il responsabile fosse stato assicurato o individuato.
Per tale ragione, il Fondo Garanzia Vittime della Strada assume la medesima posizione giuridica dell’assicuratore; con la logica conseguenza che, se le circostanze del caso concreto fanno ritenere esclusa una responsabilità del proprietario del veicolo sprovvisto di assicurazione R.C.A. nella causazione del sinistro, non sussiste alcun obbligo di costui di rimborsare all’impresa designata quanto questa ha erogato in favore del soggetto danneggiato dal sinistro.
L’azione di rivalsa promossa dall’impresa designata per il Fondo di Garanzia delle Vittime della Strada ex art. 292, comma primo, D.Lgs. n. 209/2005, nei confronti del responsabile del sinistro, non deve qualificarsi come obbligo risarcitorio, che sorge in capo all’impresa designata in connessione del fatto illecito in sé e per sé, bensì alla stregua di obbligo ex lege in presenza di determinati presupposti fattuali, fra i quali la mancata copertura assicurativa del veicolo responsabile del sinistro e l’avvenuto pagamento del danno da parte della impresa assicurativa designata.
Trattandosi, pertanto, di una obbligazione autonoma e distinta rispetto a quella sorta dal sinistro fra danneggiante e danneggiato, peraltro trasformatasi in obbligazione di valuta in seguito al pagamento di una somma specifica, accertata giudizialmente, l’azione suddetta può essere proposta dinanzi al Giudice del luogo di domicilio del creditore che agisce in regresso. (così Tribunale Roma, civile Sentenza 8 marzo 2018, n. 5006)
L’azione di rivalsa promossa dall’Impresa designata per il Fondo di Garanzia delle Vittime della Strada nei confronti del responsabile è accordata all’impresa designata direttamente dalla legge, in via autonoma rispetto al diritto del danneggiato, ed è pertanto soggetta non già al termine di prescrizione biennale applicabile all’azione risarcitoria a quest’ultimo spettante, ma al termine di prescrizione decennale (Cassazione n. 930/2017 e Cassazione n. 15303/2013).
Conclusivamente deve quindi affermarsi che l’azione di rivalsa promossa dall’impresa designata per il Fondo di Garanzia delle Vittime della Strada ex art. 292, comma primo, D.Lgs. n. 209/2005, nei confronti del responsabile del sinistro, deve qualificarsi come regresso, in quanto l’obbligo risarcitorio in capo all’impresa designata sorge non già dal fatto illecito in sé e per sé, bensì ex lege in presenza di determinati presupposti fattuali, fra i quali la circostanza nella specie in rilievo, ovvero la mancata copertura assicurativa del veicolo responsabile del sinistro e l’avvenuto pagamento del danno da parte della impresa assicurativa designata.
Trattandosi, pertanto, di una obbligazione autonoma e distinta rispetto a quella sorta dal sinistro fra danneggiante e danneggiato, peraltro trasformatasi in obbligazione di valuta in seguito al pagamento di una somma specifica, accertata giudizialmente o accettata dal danneggiato in via transattiva, l’azione suddetta può essere proposta dinanzi al Giudice del luogo di domicilio del creditore che agisce in regresso ed ai fini della individuazione del Giudice territorialmente competente deve, pertanto, farsi applicazione del disposto di cui all’art. 20 c.p.c., nella parte in cui all’uopo contempla il criterio alternativo del luogo ove deve eseguirsi l’obbligazione nei confronti del creditore che agisce in rivalsa, luogo nella specie correttamente individuato, ex art. 1182, comma terzo, c.c. in quello della sede dell’impresa (così Tribunale Trieste, civile Sentenza 25 febbraio 2011, n. 193).
[1] Articolo 283 D. Lvo 209/2005
Il Fondo di garanzia per le vittime della strada, costituito presso la CONSAP, risarcisce i danni causati dalla circolazione dei veicoli e dei natanti, per i quali vi è obbligo di assicurazione, nei casi in cui:
a) il sinistro sia stato cagionato da veicolo o natante non identificato;
b) il veicolo o natante non risulti coperto da assicurazione;
c) il veicolo o natante risulti assicurato presso una impresa operante nel territorio della Repubblica, in regime di stabilimento o di libertà di prestazione di servizi, e che al momento del sinistro si trovi in stato di liquidazione coatta o vi venga posta successivamente;
d) il veicolo sia posto in circolazione contro la volontà del proprietario, dell’usufruttuario, dell’acquirente con patto di riservato dominio o del locatario in caso di locazione finanziaria.
d-bis) il veicolo sia stato spedito nel territorio della Repubblica italiana da uno Stato di cui all’articolo 1, comma 1, lettera b), e nel periodo indicato all’articolo 1, comma 1, lettera f), numero 4 bis), lo stesso risulti coinvolto in un sinistro e sia privo di assicurazione;
d-ter) il sinistro sia cagionato da un veicolo estero con targa non corrispondente o non più corrispondente allo stesso veicolo.
Nel caso di cui al comma 1, lettera a), il risarcimento è dovuto solo per i danni alla persona. In caso di danni gravi alla persona, il risarcimento è dovuto anche per i danni alle cose, il cui ammontare sia superiore all’importo di euro 500,00 per la parte eccedente tale ammontare. Nei casi di cui al comma 1, lettere b), d bis) e d ter) il risarcimento è dovuto per i danni alla persona, nonché per i danni alle cose. Nel caso di cui al comma 1, lettera d), il risarcimento è dovuto, limitatamente ai terzi non trasportati e a coloro che sono trasportati contro la propria volontà ovvero che sono inconsapevoli della circolazione illegale, sia per i danni alla persona sia per i danni a cose.
Nel caso previsto dal comma 1, lettera a), il danno è risarcito nei limiti dei minimi di garanzia previsti, per ogni persona danneggiata e per ogni sinistro, nel regolamento di cui all’articolo 128 relativamente alle autovetture ad uso privato. La percentuale di inabilità permanente, la qualifica di convivente a carico e la percentuale di reddito del danneggiato da calcolare a favore di ciascuno dei conviventi a carico sono determinate in base alle norme del testo unico delle disposizioni per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.
Nei casi previsti dal comma 1, lettere b), c), d), d-bis) e d-ter) il danno è risarcito nei limiti dei massimali indicati nel regolamento di cui all’articolo 128 per i veicoli o i natanti della categoria cui appartiene il mezzo che ha causato il danno.
Il Fondo di garanzia per le vittime della strada è surrogato, per l’importo pagato, nei diritti dell’assicurato, del danneggiato verso l’impresa posta in liquidazione coatta, beneficiando dello stesso trattamento previsto per i crediti di assicurazione indicati all’articolo 258, comma 4, lettera a). L’impresa di assicurazione che ha provveduto alla liquidazione del danno, ai sensi dell’articolo 150, ha diritto di regresso nei confronti del Fondo di garanzia per le vittime della strada in caso di liquidazione coatta dell’impresa di assicurazione del veicolo responsabile.
[2] Articolo 287 D. Lvo 209/2005
Nelle ipotesi previste dall’articolo 283, comma 1, lettere a), b), d), d bis) e d ter), l’azione per il risarcimento dei danni causati dalla circolazione dei veicoli e dei natanti, per i quali vi è obbligo di assicurazione, può essere proposta solo dopo che siano decorsi sessanta giorni da quello in cui il danneggiato abbia chiesto il risarcimento del danno, a mezzo raccomandata, all’impresa designata, inviandone copia contestuale alla CONSAP – Fondo di garanzia per le vittime della strada. Nell’ipotesi prevista dall’articolo 283, comma 1, lettera c), l’azione per il risarcimento dei danni può essere proposta solo dopo che siano decorsi sei mesi dal giorno in cui il danneggiato ha richiesto il risarcimento del danno.
Il danneggiato che, nell’ipotesi prevista dall’articolo 283, comma 1, lettera a), abbia fatto richiesta all’impresa designata, inviandone copia contestuale alla CONSAP – Fondo di garanzia per le vittime della strada, non è tenuto a rinnovare la domanda qualora successivamente venga identificata l’impresa di assicurazione del responsabile.
L’azione per il risarcimento del danno deve essere esercitata esclusivamente nei confronti dell’impresa designata. La CONSAP – Fondo di garanzia per le vittime della strada può tuttavia intervenire nel processo, anche in grado di appello.
Nei casi previsti dall’art. 283, comma 1, lettere b), d bis) e d ter), deve essere convenuto in giudizio anche il responsabile del danno.
Nel giudizio promosso ai sensi dell’articolo 283, comma 1, lettera c), deve essere convenuto in giudizio anche il commissario liquidatore dell’impresa di assicurazione.
[3] Articolo 122 D. Lvo 209/2005
I veicoli a motore senza guida di rotaie, compresi i filoveicoli e i rimorchi, non possono essere posti in circolazione su strade di uso pubblico o su aree a queste equiparate se non siano coperti dall’assicurazione per la responsabilità civile verso i terzi prevista dall’articolo 2054 del codice civile e dall’articolo 91, comma 2, del codice della strada. Il regolamento, adottato dal Ministro delle attività produttive, su proposta dell’ISVAP, individua la tipologia di veicoli esclusi dall’obbligo di assicurazione e le aree equiparate a quelle di uso pubblico.
L’assicurazione comprende la responsabilità per i danni alla persona causati ai trasportati, qualunque sia il titolo in base al quale è effettuato il trasporto.
L’assicurazione non ha effetto nel caso di circolazione avvenuta contro la volontà del proprietario, dell’usufruttuario, dell’acquirente con patto di riservato dominio o del locatario in caso di locazione finanziaria, fermo quanto disposto dall’articolo 283, comma 1, lettera d), a partire dal giorno successivo alla denuncia presentata all’autorità di pubblica sicurezza. In deroga all’articolo 1896, primo comma, secondo periodo, del codice civile l’assicurato ha diritto al rimborso del rateo di premio, relativo al residuo periodo di assicurazione, al netto dell’imposta pagata e del contributo previsto dall’articolo 334.
L’assicurazione copre anche la responsabilità per i danni causati nel territorio degli altri Stati membri, secondo le condizioni ed entro i limiti stabiliti dalle legislazioni nazionali di ciascuno di tali Stati, concernenti l’assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, ferme le maggiori garanzie eventualmente previste dal contratto o dalla legislazione dello Stato in cui stazionano abitualmente.