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lo stato di insolvenza del debitore non richiede la totale cessazione dei pagamenti, ma sussiste quando quest’ultimo non e’ in grado di adempiere regolarmente, tempestivamente e con mezzi normali alle proprie obbligazioni, per essere venute meno le condizioni di liquidita’ e di credito nelle quali deve trovarsi un’impresa commerciale, anche se l’attivo superi eventualmente il passivo e non esistano conclamati inadempimenti esteriormente apprezzabili. Ne’ puo’ tacersi come, nel caso in esame, gli indici rivelatori dello stato di insolvenza erano anche ulteriori ed inequivoci come puo’ desumersi dal fatto che la societa’ non aveva una ubicazione nota ed aveva subito protesti esponendosi cosi’ al rischio di perdere complessivamente ogni fiducia sul mercato.
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Integrale
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DIDONE Antonio – Presidente
Dott. CRISTIANO Magda – Consigliere
Dott. FERRO Massimo – rel. est. Consigliere
Dott. NAZZICONE Loredana – Consigliere
Dott. DOLMETTA Aldo Angelo – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS) s.r.l., in persona del L.r.p.t., rappr. e dif. dall’avv. (OMISSIS), elettera dom. presso lo studio degli avv. (OMISSIS), come da procura a margine dell’atto;
– ricorrente –
contro
(OMISSIS) s.r.l., in persona del l.r. p.t., rappr. e dif. dall’avv. (OMISSIS), elettera dom. presso lo studio di questi, in (OMISSIS), come da procura a margine dell’atto;
– controricorrente –
FALLIMENTO (OMISSIS) s.r.l., in persona del curatore fall. p.t.;
– intimato –
per la cassazione della sentenza App. Napoli 21.9.2012, n. 170/12, R.G. V.G. n. 2021/2012, nel Rep. 4134/12;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del giorno 15 settembre 2017 dal Consigliere relatore dott. Massimo Ferro;
il Collegio autorizza la redazione del provvedimento in forma semplificata, giusta decreto 14 settembre 2016, n.136/2016 del Primo Presidente.
FATTI DI CAUSA
Rilevato che:
1. le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Anna Maria Soldi, sono del seguente tenore:
“osserva: La (OMISSIS) s.r.l. ricorre per cassazione contro la pronuncia della Corte di Appello di Napoli (n. 170/2012) che, decidendo sul reclamo ex articolo 18 L.F., ha confermato la sentenza del primo grado recante la dichiarazione del suo fallimento.
La Corte di Appello, dato atto della rituale instaurazione del contraddittorio per l’udienza fissata ai sensi dell’articolo 15 L.f., ha riscontrato positivamente la sussistenza, tanto della condizione di procedibilita’ di cui all’articolo 15, u.c., L.f., che dello stato di insolvenza di cui all’articolo 5 L.f..
Il ricorso e’ infondato e, pertanto, non puo’ essere accolto.
Innanzitutto appare inammissibile, prima ancora che infondata, la censura svolta con il primo motivo. Tale censura e’, invero, articolata in modo generico e senza recare riferimento alcuno alle argomentazioni in virtu’ delle quali la Corte di Appello ha ritenuto correttamente instaurato il contraddittorio ai sensi dell’articolo 15 L.f.. Ma, in ogni caso, la censura in esame e’ infondata atteso che la corte di merito ha accertato come la richiesta di notificazione della istanza di fallimento e del pedissequo decreto recassero anche la indicazione del legale rappresentante della societa’ destinataria, affermando, conseguentemente, che la notificazione ex articolo 145 c.p.c., nel testo ratione temporis vigente, una volta constatato, come accaduto nel caso in esame, la irreperibilita’ presso la sede legale, poteva essere legittimamente eseguita nei confronti del predetto legale rappresentante. In ogni caso, e ad abundantiam, giova, comunque, rilevare che, secondo l’orientamento della giurisprudenza di legittimita’, cui occorre dare seguito, la notificazione alla societa’ ai sensi dell’articolo 145 c.p.c., tanto nel testo originario, quanto in quello riformato dalla L. n. 263 del 2005, articolo 2 non richiede necessariamente l’indicazione della persona fisica che la rappresenta, salvo che non sia eseguita direttamente a quest’ultima (Cass. 1167/2017), ragion per cui, atteso che e’ pacifico come la instaurazione del contraddittorio fosse stata preventivamente tentata alla sede legale, nessun dubbio puo’ esservi in merito alla bonta’ della notificazione che si sta esaminando. Parimenti inammissibile risulta la censura svolta con il secondo motivo atteso che, non solo la questione dedotta (inutilizzabilita’ della documentazione prodotta dalla curatela perche’ tardivamente costituita) e’ nuova (in quanto mai introdotta nella sede del reclamo), ma priva di autosufficienza (il ricorrente non evidenzia quali siano specificamente i documenti prodotti dal fallimento). La censura in oggetto e’, comunque, infondata atteso che la costituzione per l’udienza fissata ai sensi dell’articolo 18 L.f., non impediva le produzioni documentali (Cass. 2235/2017).
Infondata appare, infine, la censura svolta con l’ultimo motivo con il quale si assume la illegittimita’ della sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto sussistente lo stato di insolvenza della societa’ fallita ed il superamento della soglia di procedibilita’ fissato dall’articolo 15, u.c., L.f..
Quanto al primo profilo (relativo alla insolvenza di cui all’articolo 5 L.f.) la soluzione fornita dalla corte di merito (che riconduce l’insolvenza ai mancato pagamento del debito scaturente da un decreto ingiuntivo definitivo, alla irreperibilita’ della (OMISSIS) presso la sede sociale, ed ai plurimi protesti) e’ conforme all’orientamento secondo cui lo stato di insolvenza del debitore “non richiede la totale cessazione dei pagamenti, ma sussiste quando quest’ultimo non e’ in grado di adempiere regolarmente, tempestivamente e con mezzi normali alle proprie obbligazioni, per essere venute meno le condizioni di liquidita’ e di credito nelle quali deve trovarsi un’impresa commerciale, anche se l’attivo superi eventualmente il passivo e non esistano conclamati inadempimenti esteriormente apprezzabili” (Cass. Cass. 3371/1977; Cass. 1118/1978; Cass. 4351/1980; Cass. 7252/2014). Ne’ puo’ tacersi come, nel caso in esame, gli indici rivelatori dello stato di insolvenza erano anche ulteriori ed inequivoci come puo’ desumersi dal fatto che la societa’ non aveva una ubicazione nota ed aveva subito protesti esponendosi cosi’ al rischio di perdere complessivamente ogni fiducia sul mercato.
Con riguardo al restante profilo la Corte di merito afferma che, nel determinare i debiti scaduti, rilevanti ai sensi dell’articolo 15, u.c., L.f., deve essere computata anche la esposizione debitoria della (OMISSIS) nei confronti della (OMISSIS) s.r.l. fondata su fatture mentre la ricorrente, dal canto suo, si limita a precisare che le fatture non possono essere utilizzate perche’ contestate. A tale proposito, tuttavia, va segnalato che sarebbe stato onere della fallita, dinanzi alla affermazione secondo cui dette fatture non erano state oggetto di precedenti rilievi, fornire prova, in ossequio al principio della autosufficienza, di aver contestato il credito e la documentazione prodotta a sostegno durante lo svolgimento della udienza prefallimentare.
Per le ragioni che precedono il ricorso deve essere, pertanto, rigettato”;
Ritenuto che:
2. le conclusioni del P.G. e le argomentazioni che le sorreggono sono condivise dal Collegio; ne consegue che il ricorso va rigettato, con condanna alle spese, liquidate secondo il principio di soccombenza e come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso, condanna il ricorrente alle spese del presente procedimento che liquida in Euro 5.200 (di cui Euro 200 per esborsi), oltre al 15% a forfait sui compensi e agli accessori di legge.