Indice dei contenuti
il diritto dell’assicuratore che agisca in surrogazione nei confronti del terzo responsabile e’ sottoposto al duplice limite del danno effettivamente da questi causato all’assicurato, da una parte, e dell’ammontare dell’indennizzo pagato dall’assicuratore, dall’altro; ne consegue che, nei casi di concorso di colpa della vittima nella produzione dell’evento, per stabilire il limite della surrogazione la riduzione per il concorso di colpa dell’assicurato va defalcata dal risarcimento globalmente dovuto dal responsabile, e non dall’indennita’ corrisposta dall’assicuratore e per il cui recupero l’assicuratore medesimo agisca in surrogazione; e tanto con l’effetto che l’assicuratore puo’ pretendere dal responsabile, a titolo di surrogazione, la minor somma tra l’entita’ dell’indennizzo concretamente corrisposto all’assicurato e l’entita’ del risarcimento concretamente dovuto dal responsabile, gia’ al netto della riduzione ascritta al concorso di colpa del danneggiato.
Per ulteriori approfondimenti in merito al contratto di assicurazione si cosiglia la lettura dei seguenti articoli:
Il contratto di assicurazione principi generali
L’assicurazione contro i danni e l’assicurazione per la responsabilità civile.
Per ulteriori approfondimenti in materia di R.C.A. si consiglia la lettura dei seguenti articoli:
Natura della procedura di indennizzo diretto ex art. 149 D. Lvo n. 209/2005
Le azioni a tutela del terzo trasportato ai sensi del Codice delle Assicurazioni Private (D.L.vo n. 209/2005)
La disciplina del Fondo di Garanzia delle Vittime della Strada ai sensi del D. Lvo 209/2005.
Sinistri stradali, danno da fermo tecnico, risarcimento: onere probatorio e liquidazione equitativa.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 3
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente
Dott. DE STEFANO Franco – rel. Consigliere
Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere
Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere
Dott. D’ARRIGO Cosimo – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 24329/2016 R.G. proposto da:
I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, C.F. (OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA n. 29, presso la sede dell’AVVOCATURA CENTRALE dell’Istituto medesimo, rappresentato e difeso unitamente e disgiuntamente dagli avvocati (OMISSIS);
– ricorrente –
contro
(OMISSIS) S.P.A., (OMISSIS);
– intimati –
avverso la sentenza n. 1158/2016 del TRIBUNALE di SIRACUSA, depositata il di’ 01/06/2016;
udita la relazione svolta nella camera di consiglio non partecipata del 30/10/2017 dal Consigliere Dott. DE STEFANO Franco.
RILEVATO IN FATTO
che:
l’INPS ricorre, affidandosi ad un unitario motivo e con atto notificato il 2-3/11/2016, per la cassazione della sentenza n. 1158 del di’ 01/06/2016, con la quale il tribunale di Siracusa ha solo in parte accolto il suo appello avverso il rigetto della domanda proposta contro (OMISSIS) e la sua assicuratrice r.c.a., di condanna al pagamento di somma pari a quella da esso odierno ricorrente versata a (OMISSIS) a causa di un sinistro verificatosi il (OMISSIS), ritenuta dal giudice di secondo grado non superata la presunzione di corresponsabilita’ ai sensi dell’articolo 2054 c.c., e quindi spettante il rimborso della sola meta’ delle somme sborsate; gli intimati non espletano attivita’ difensiva in questa sede;
e’ stata formulata proposta di definizione in camera di consiglio ai sensi dell’articolo 380 – bis c.p.c., come modificato dal del Decreto Legge 31 agosto 2016, n. 168, articolo 1 – bis, comma 1, lettera e), conv. con modif. dalla L. 25 ottobre 2016, n. 197.
CONSIDERATO IN DIRITTO
che:
– il Collegio ha disposto la redazione della motivazione in forma semplificata;
– il ricorrente si duole di “violazione e falsa applicazione dell’articolo 1916 c.c. e la L. 24 dicembre 1969, n. 990, articolo 28, (ora il Decreto Legislativo 7 settembre 2005, n. 209, articolo 142”, contestando la decurtazione della prestazione assistenziale erogata all’assicurato danneggiato in ragione del concorso di colpa di quest’ultimo, detto concorso non essendo opponibile all’ente previdenziale;
sul punto, la giurisprudenza di questa Corte e’ ferma sul principio per il quale “l’assicuratore che agisce in surroga, ai sensi dell’articolo 1916 c.c., nei diritti dell’assicurato – danneggiato, ha diritto di ottenere l’intero ammontare delle prestazioni erogate, non decurtato, cioe’, della quota riferibile al concorso di colpa, il quale opera, invece, come limite della rivalsa, nel senso che questa non puo’ mai superare la somma complessivamente dovuta dall’autore del danno per effetto del concorso di colpa del danneggiato” (Cassazione n. 15243/2002);
in particolare, e’ costantemente enunciato che “la surrogazione dell’assicuratore, ai sensi dell’articolo 1916 c.c., nei diritti dell’assicurato – danneggiato verso il terzo responsabile, fino a concorrenza dell’ammontare erogato, trova esclusivo limite nella somma che il terzo debba in concreto per risarcire il danneggiato”, sicche’ “l’eventuale concorso di colpa di quest’ultimo rileva solo in quanto riduce l’ammontare di quella somma, ma non puo’ portare alcuna ulteriore riduzione proporzionale del diritto dell’assicuratore che nella somma medesima trovi integrale soddisfacimento” (tra le meno recenti, in tali sensi, Cass. 20/03/1982, n. 1824; v. pure, citate dal ricorrente: Cassazione n. 10834/2007; Cassazione n. 18181/2010; nello stesso senso, in precedenza, tra molte: Cass. 10/01/1964, n. 45; Cass. 05/02/1976, n. 402; Cass. 07/04/1979, n. 2003; Cass. 09/02/1987, n. 1374; Cass. 17/01/1992, n. 524; Cass. 12/01/1996, n. 187; Cass. 16/11/1999, n. 12686; Cass. 23/02/2006, n. 4020);
al riguardo, e’ insito nella struttura stessa dell’istituto della surrogazione che esso possa comportare la sostituzione del titolare di un diritto, ma – solamente – nella sua entita’ effettiva, a nulla rilevando che questa dipenda o discenda dal frazionamento o dalla riduzione, per qualsiasi motivo, di una maggiore entita’ originaria; al tempo stesso, la sostituzione trova la sua causa in un diverso diritto, quello che fa capo al surrogante in dipendenza dell’esborso cui e’ stato costretto, sicche’ non puo’ legittimarlo a sostituirsi ad altri per una misura maggiore di quella che a lui per primo spetti; tali due posizioni giuridiche soggettive piene tra loro interagiscono nel loro ammontare concretamente spettante all’uno o all’altro dei soggetti coinvolti, segnando pertanto il confine oltre il quale la sostituzione non puo’ avvenire: con l’utile risultato – e lo scopo – di evitare un detrimento patrimoniale privo di causa a danno di uno dei tre soggetti coinvolti (assicuratore, assicurato e responsabile);
pertanto, da un lato, l’assicuratore non puo’ pretendere dal responsabile una somma superiore al danno da lui effettivamente causato, anche se per qualsivoglia motivo l’indennizzo pagato sia stato superiore (Cass. 27/04/1995, n. 4642; Cass. 07/08/1991, n. 8597; Cass. 15/02/1971, n. 380; Cass. 06/03/1969, n. 742); ne’, dall’altro lato, puo’ pretendere l’assicuratore dal responsabile una somma superiore all’indennizzo pagato all’assicurato;
ne consegue che la riduzione per il concorso di colpa va defalcata dal risarcimento globalmente dovuto dal responsabile, ma non dall’indennita’ corrisposta dall’assicuratore e per il cui recupero questi agisca in surrogazione: ad esempio, posto uguale a 100 il danno – di un assicurato e dinanzi ad un concorso di colpa del 40% del medesimo danneggiato, ove l’assicuratore – per motivi dipendenti dal rapporto diretto (ad es. una franchigia o diversi criteri di quantificazione del danno indennizzabile) con l’assicurato, che pero’ non rilevano nei confronti del danneggiante – responsabile – abbia corrisposto al danneggiato un indennizzo di 80, l’assicuratore stesso puo’ legittimamente pretendere dal responsabile solamente 60, pari alla quota-parte di danno imputabile a questi e di cui questi avrebbe al massimo potuto essere chiamato a rispondere; o, in altri termini e descrittivamente, l’assicuratore puo’ pretendere dal responsabile, a titolo di surrogazione, la minor somma tra l’entili’ dell’indennizzo concretamente corrisposto all’assicurato e l’entita’ del risarcimento concretamente dovuto dal responsabile, gia’ al netto della riduzione ascritta al concorso di colpa del danneggiato;
il ricorso va cosi’ accolto, in applicazione del seguente principio di diritto: “il diritto dell’assicuratore che agisca in surrogazione nei confronti del terzo responsabile e’ sottoposto al duplice limite del danno effettivamente da questi causato all’assicurato, da una parte, e dell’ammontare dell’indennizzo pagato dall’assicuratore, dall’altro; ne consegue che, nei casi di concorso di colpa della vittima nella produzione dell’evento, per stabilire il limite della surrogazione la riduzione per il concorso di colpa dell’assicurato va defalcata dal risarcimento globalmente dovuto dal responsabile, e non dall’indennita’ corrisposta dall’assicuratore e per il cui recupero l’assicuratore medesimo agisca in surrogazione; e tanto con l’effetto che l’assicuratore puo’ pretendere dal responsabile, a titolo di surrogazione, la minor somma tra l’entita’ dell’indennizzo concretamente corrisposto all’assicurato e l’entita’ del risarcimento concretamente dovuto dal responsabile, gia’ al netto della riduzione ascritta al concorso di colpa del danneggiato”;
la gravata sentenza va cosi’ cassata in relazione al motivo accolto: ma, non apparendo con la dovuta immediatezza dagli atti di causa, ne’, per la verita’, neppure dalla prospettazione in ricorso, che sia rispettato il limite all’inoperativita’ del concorso pure esplicitato dalla richiamata giurisprudenza (che, cioe’, la somma invocata a titolo di rivalsa non superi la somma complessivamente dovuta dall’autore del danno per effetto del concorso di colpa del danneggiato), sussiste la necessita’ di nuovi accertamenti di fatto e deve disporsi il rinvio come in dispositivo, anche per le spese del presente giudizio, affinche’ sia applicata alla fattispecie il principio di diritto appena enunciato;
non sussistono invece i presupposti, per essere qui accolto il ricorso, per l’applicazione del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, articolo 1, comma 17, in tema di contributo unificato nei giudizi di impugnazione.
P.Q.M.
accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto; rinvia al Tribunale di Siracusa, in persona di diverso giudicante, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimita’