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Corte di Cassazione, Sezione 6 2 civile Ordinanza 25 gennaio 2018, n. 1948
la perdita della capacita’ processuale del fallito nel periodo compreso tra la dichiarazione di fallimento e la chiusura della procedura non e’ assoluta, ma relativa, con la conseguenza che il creditore puo’ convenire in giudizio il fallito personalmente, per chiedere nei suoi confronti la condanna al pagamento di un credito estraneo alla procedura fallimentare, da far valere subordinatamente al ritorno “in bonis” del convenuto.
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Integrale
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANOLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 2
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MANNA Felice – Presidente
Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Consigliere
Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere
Dott. FALASCHI Milena – Consigliere
Dott. ABETE Luigi – rel. Consigliere
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso n. 3334 – 2016 R.G. proposto da:
(OMISSIS) s.r.l., – c.f. (OMISSIS) – in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa in virtu’ di procura speciale in calce al ricorso dall’avvocato (OMISSIS) ed elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS);
– ricorrente –
contro
CURATORE del fallimento della (OMISSIS) s.r.l., – c.f. (OMISSIS) – in persona del dottor (OMISSIS), rappresentato e difeso in virtu’ di procura speciale in calce al controricorso dall’avvocato (OMISSIS) ed elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS);
– controricorrente –
e
AZIENDA SANITARIA LOCALE n. (OMISSIS) di CARBONIA;
– intimata –
avverso la sentenza n. 827/2015 della corte d’appello di Brescia, udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 21 settembre 2017 dal consigliere dott. Luigi Abete.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
Con atto in data luglio 2010 il curatore del fallimento della “(OMISSIS)” s.r.l. citava a comparire innanzi al tribunale di Mantova la ” (OMISSIS)” s.r.l. e l’ “Azienda Sanitaria Locale n. (OMISSIS)” di Carbonia.
Chiedeva, tra l’altro, dichiararsi inopponibile al fallimento della s.r.l. “(OMISSIS)” e comunque inefficace e/o nullo e/o annullarsi il contratto di cessione di immobile stipulato con scrittura del 15.4.2005 dalla “(OMISSIS)” s.r.l. e dalla ” (OMISSIS)” s.r.l. nonche’ dichiararsi inopponibile al fallimento della s.r.l. “(OMISSIS)” e comunque inefficace e/o nullo e/o annullarsi il contratto di locazione stipulato con scrittura dell’1.3.2006 dalla ” (OMISSIS)” s.r.l. e dall'”Azienda Sanitaria Locale n. (OMISSIS)” di Carbonia.
Si costituiva la ” (OMISSIS)” s.r.l..
Deduceva, tra l’altro, che la scrittura di cessione di immobile doveva a vario titolo reputarsi munita di data certa anteriore al fallimento.
Instava per il rigetto dell’avversa domanda ed esperiva istanze riconvenzionali.
Non si costituiva e veniva dichiarata contumace l'”Azienda Sanitaria Locale n. (OMISSIS)” di Carbonia.
Con sentenza n. 906/2011 l’adito tribunale accoglieva in larga parte le domande del curatore attore e dichiarava inammissibili ovvero rigettava le domande riconvenzionali della ” (OMISSIS)”.
Interponeva appello la ” (OMISSIS)” s.r.l..
Resisteva il curatore del fallimento della “(OMISSIS)” s.r.l..
Non si costituiva e veniva dichiarata contumace l'”Azienda Sanitaria Locale n. (OMISSIS)” di Carbonia.
Con sentenza n. 827 dei 10.6/10.7.2015 la corte d’appello di Brescia rigettava il gravame e condannava l’appellante alle spese.
Evidenziava la corte di merito, per quel che rileva in questa sede, che a prescindere dalla certezza o meno della data della scrittura di cessiane’ di immobile, la sua mancata trascrizione nei registri immobiliari era sufficiente onde farne discendere l’inopponibilita’ al fallimento della “(OMISSIS)”.
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso la ” (OMISSIS)” s.r.l.; ne ha chiesto sulla scorta di un unico motivo la cassazione con ogni conseguente statuizione anche in ordine alle spese.
Il curatore del fallimento della “(OMISSIS)” s.r.l. ha depositato controricorso; ha chiesto dichiararsi inammissibile o rigettarsi l’avverso ricorso con il favore delle spese del giudizio di legittimita’.
L'”Azienda Sanitaria Locale n. (OMISSIS)” di Carbonia non ha svolto difese.
Con l’unico motivo la s.r.l. ricorrente denuncia ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5, l’omesso esame di fatto decisivo per il giudizio.
Deduce che la corte distrettuale ha omesso di pronunciarsi in ordine alla domanda riconvenzionale formulata in via subordinata e volta a conseguire il riscontro della certezza della data dell’atto di compravendita del 15.4.2005; che infatti la corte territoriale ha reputato la questione assorbita dalla declaratoria di inefficacia dell’atto per mancata trascrizione in epoca antecedente alla declaratoria di fallimento.
Il ricorso e’ destituito di fondamento.
E difatti il riscontro della certezza della data – 15.4.2005 – dell’atto di compravendita intercorso tra la s.r.l. “(OMISSIS)” (in bonis) e la ” (OMISSIS)” s.r.l. specificamente in previsione del ritorno in bonis della societa’ fallita (“allorche’ si ipotizzasse un ritorno in bonis della Societa’ fallita con (…) vendita a terzi dei cespiti oggetto dell’atto”: cosi’ ricorso, pag. 6), a rigore, non puo’ che essere operato in contraddittorio con la medesima “(OMISSIS)” s.r.l. e non gia’ in contraddittorio con il curatore del relativo fallimento.
Propriamente il curatore del fallimento della “(OMISSIS)” non e’ titolare della situazione soggettiva cui si correla l’invocato accertamento, accertamento cosi’ come nella fattispecie teleologiamente caratterizzato (“allorche’ si ipotizzasse un ritorno in bonis della Societa’ fallita”).
Invero questa Corte spiega che la perdita della capacita’ processuale del fallito nel periodo compreso tra la dichiarazione di fallimento e la chiusura della procedura non e’ assoluta, ma relativa, con la conseguenza che il creditore puo’ convenire in giudizio il fallito personalmente, per chiedere nei suoi confronti la condanna al pagamento di un credito estraneo alla procedura fallimentare, da far valere subordinatamente al ritorno “in bonis” del convenuto (cfr. Cass. 2.5.2014, n. 2608).
Al contempo a nulla vale dedurre che “la mancata declaratoria sulla certezza o meno della data dell’atto (…) assume una decisiva importanza (…) ai fini dell’insinuazione tardiva del credito nella procedura fallimentare” (cosi’ ricorso, pag. 6).
E’ innegabile che in tal ultima prospettiva, ai fini ossia dell’accertamento seppur tardivo del diritto alla partecipazione al concorso, il riscontro della certezza della data della scrittura di compravendita immobiliare ricade nella “riserva” prefigurata a favore del giudice fallimentare dalla L. Fall., articolo 52, comma 2.
Un’ultima notazione si impone: le limitazioni poste dall’articolo 2704 c.c., in tema di certezza e computabilita’ della data della scrittura privata, operano nei confronti dei terzi, non delle parti contraenti (cfr. Cass. 13.7.1978, n. 3543).
Evidentemente in questi termini si prospetterebbe nei confronti della “(OMISSIS)” s.r.l. la necessita’, al piu’, di un accertamento tout court della data della scrittura di alienazione immobiliare, non gia’ propriamente la necessita’ di accertamento della data della stessa scrittura nelle guise postulate dall’articolo 2704 c.c..
In dipendenza del rigetto del ricorso la ricorrente, ” (OMISSIS)” s.r.l., va condannata a rimborsare al curatore del fallimento della “(OMISSIS)” s.r.l. le spese del presente giudizio di legittimita’.
La liquidazione segue come da dispositivo.
L'”Azienda Sanitaria Locale n. (OMISSIS)” di Carbonia non ha svolto difese.
Nessuna statuizione pertanto va assunta nei suoi confronti in ordine alle spese.
Si da’ atto che il ricorso e’ datato 22.10.2015.
Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, articolo 13, comma 1 quater (comma 1 quater introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, articolo 1, comma 17, a decorrere dall’1.1.2013), si da’ atto altresi’ della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, ” (OMISSIS)” s.r.l., dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione ai sensi dell’articolo 13, comma 1 bis Decreto del Presidente della Repubblica cit..
P.Q.M.