Indice dei contenuti
Corte di Cassazione, Sezione 4 penale Sentenza 19 gennaio 2018, n. 2342
si deve rammentare che in materia di incidenti stradali l’accertata sussistenza di una condotta antigiuridica di un utente della strada con violazione di specifiche norme di legge o di precetti di comune prudenza non puo’ di per se’ far presumere l’esistenza della causalita’ tra il suo comportamento e l’evento dannoso, che occorre sempre provare e che si deve escludere qualora sia dimostrato che l’incidente si sarebbe ugualmente verificato senza quella condotta oppure che esso sia stato determinato esclusivamente da una causa diversa; circostanza quest’ultima configurabile, ad esempio, ove il conducente, per motivi estranei al suo dovere di diligenza, si sia trovato nella oggettiva impossibilita’ di avvistare un altro utente della strada e di osservarne tempestivamente i movimenti attuati in modo rapido, inatteso ed imprevedibile (Sez. 4, n. 20330 del 13/01/2017, Rv. 270227, Sez. 4, n. 33207 del 02/07/2013, Rv. 255995). Tale accertamento nella fattispecie in esame si rendeva tanto piu’ necessario sol che si consideri anche l’inevitabile instabilita’ dei movimenti, in termini di equilibrio, della persona che pattina su una strada.
Per ulteriori approfondimenti in materia di R.C.A. si consiglia la lettura dei seguenti articoli:
Natura della procedura di indennizzo diretto ex art. 149 D. Lvo n. 209/2005
Le azioni a tutela del terzo trasportato ai sensi del Codice delle Assicurazioni Private (D.L.vo n. 209/2005)
La disciplina del Fondo di Garanzia delle Vittime della Strada ai sensi del D. Lvo 209/2005.
Sinistri stradali, danno da fermo tecnico, risarcimento: onere probatorio e liquidazione equitativa.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE QUARTA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BLAIOTTA Rocco Marco – Presidente
Dott. DOVERE Salvatore – Consigliere
Dott. TORNESI Daniela Ri – rel. Consigliere
Dott. BELLINI Ugo – Consigliere
Dott. CENCI Daniele – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS) nato il (OMISSIS);
avverso la sentenza del 06/04/2017 del GIUDICE DI PACE di PESCARA;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dr. DANIELA RITA TORNESI;
Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Dr. GAETA PIETRO, che conclude per l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, perche’ il reato e’ estinto per prescrizione;
E’ presente l’avvocato (OMISSIS) del foro di PESCARA in difesa di (OMISSIS) che si associa alle conclusioni del Procuratore Generale.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza emessa in data 6 aprile 2017 il Giudice di Pace di Pescara ha dichiarato (OMISSIS) responsabile “del reato p. e. p. dall’articolo 590 c.p. perche’ alla guida dell’autovettura Ford Fiesta tg. (OMISSIS), entrando nell’area di parcheggio sita in via (OMISSIS), per colpa consistita in generica imperizia, negligenza ed imprudenza, per non aver posto la dovuta attenzione alla guida, non si avvedeva della presenza di (OMISSIS), che era intenta a pattinare e la investiva procurandole la frattura della gamba sinistra. In (OMISSIS)”.
L’imputata veniva condannata alla pena di Euro 500,00 di multa, oltre al pagamento delle spese processuali. Veniva altresi’ applicata, nei suoi confronti, la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per il periodo di mesi tre.
1.1. Secondo la ricostruzione del fatto operata dal Giudice di Pace, la (OMISSIS) era intenta a pattinare all’interno dell’area di parcheggio parallela alla via (OMISSIS) quando veniva investita dall’autovettura condotta dall’imputata che, provenendo dalla predetta strada, dopo essersi fermata per consentire l’attraversamento pedonale di alcuni giovani, stava effettuando la manovra di immissione in detta area. Il Giudicante ha escluso la sussistenza di alcun addebito in capo alla (OMISSIS) sostenendo che stava svolgendo un’attivita’ legittima in quanto il luogo dell’incidente non e’ interdetto al pattinaggio.
Al riguardo si e’ osservato che “l’articolo 190 C.d.S., comma 8 fa divieto di pattinaggio solo sulla carreggiata delle strade che, a mente dell’articolo 3, comma 1, n. 7), e’ la parte di strada destinata allo scorrimento dei veicoli e come tale distinta dall’area di parcheggio, ove non e’ previsto alcun specifico divieto di pattinaggio dal Cds.”. Si e’ inoltre soggiunto che, contrariamente a quanto affermato dall’imputata (OMISSIS) e dal teste (OMISSIS), cognato della predetta, la collisione non era dovuta ad un tamponamento causato dalla pattinatrice alla parte posteriore – lato destro – dell’auto, posto che la Polizia Municipale aveva riscontrato ammaccature e danni al paraurti anteriore destro dell’autovettura, compatibili con le lesioni subite dalla persona offesa (frattura della tibia e del perone). Il Giudice giungeva cosi’ ad affermare che la (OMISSIS) veniva “attinta nella sua parte sinistra, o posteriore sinistra, dalla parte anteriore destra della Ford Fiesta condotta dall’imputata…”.
2. Avverso la predetta pronuncia propone ricorso per cassazione, ai sensi del Decreto Legislativo n. 274 del 2000, articolo 37, comma 2, il difensore dell’imputata, avv. (OMISSIS), che deduce i seguenti motivi.
2.1. Violazione dell’articolo 606 c.p.p., lettera b), in relazione all’articolo 590 c.p. e articolo 190 C.d.S., comma 8.
Il ricorrente evidenzia che la sentenza e’ affetta dal vizio di violazione di legge in relazione all’articolo 590 c.p. e articolo 190 C.d.S., comma 8, in quanto il sinistro e’ avvenuto mentre (OMISSIS) stava pattinando in una parte della strada assolutamente vietata, in quanto destinata esclusivamente allo scorrimento dei veicoli, e non gia’ in un’area di parcheggio, come erroneamente affermato dal Giudicante.
Inoltre contesta che la (OMISSIS) abbia investito la (OMISSIS); cio’ sarebbe confermato dal tenore delle dichiarazioni acquisite dalla Polizia Municipale nell’immediatezza dell’accaduto e dalla circostanza che non risulta essere stata elevata nessuna contravvenzione a suo carico.
Secondo la prospettazione difensiva l’imputata non ha violato alcuna regola di cautela posta alla base della fattispecie del reato di cui all’articolo 590 c.p. e l’evento e’ attribuibile esclusivamente alla condotta vietata, repentina e poco accorta della (OMISSIS), del tutto imprevedibile ed inevitabile da parte della (OMISSIS) che ha soltanto potuto prendere atto dell’urto avvenuto sul lato posteriore della sua auto. Richiama in proposito la giurisprudenza di legittimita’ (Cass. Sez. 4 n. 20027/08), che, nel delimitare le ipotesi in cui va affermata la colpa della persona offesa, evidenzia che e’ necessario che il conducente di un veicolo si sia trovato, per motivi estranei ad ogni suo obbligo di diligenza, nella oggettiva impossibilita’ di avvistare il pedone (in tal caso la pattinatrice).
2.2. Violazione dell’articolo 606 c.p.p., lettera c), in relazione agli articoli 125, 533 e 546 c.p.p..
Rileva la ricorrente che la sentenza e’ affetta da carenza motivazionale atteso che il giudice si e’ limitato ad indicare la fonte di prova delle dichiarazioni testimoniali poste a fondamento del giudizio di responsabilita’, senza alcun vaglio critico sulla loro attendibilita’, ed omettendo di indicare e valutare gli elementi probatori documentali e, soprattutto, senza alcuna analisi approfondita degli elementi costitutivi del reato contestato.
Soggiunge che lo stesso giudice di primo grado ha dato atto delle contraddizioni che caratterizzano le deposizioni testimoniali acquisite, il che dimostra la loro inattendibilita’. Evidenzia inoltre la contraddizione di fondo del comportamento processuale ed extra processuale della persona offesa che ha dato versioni contrastanti dei fatti, tant’e’ il pubblico ministero ha concluso chiedendo l’assoluzione dell’imputata.
Non vi e’, dunque, la certezza processuale che la condotta sia attribuibile alla (OMISSIS).
2.3. Violazione dell’articolo 606 c.p.p., lettera e), per mancanza, contraddittorieta’ o manifesta illogicita’ della motivazione.
La ricorrente rileva che la sentenza impugnata si fonda su un ragionamento del tutto illogico in quanto il giudice di merito ha trascurato alcuni elementi probatori (ovvero le dichiarazioni rese dagli unici testimoni oculari presenti al momento dell’arrivo della Polizia Municipale), valorizzando, invece, le dichiarazioni dei testi (OMISSIS) e (OMISSIS), rese a quasi tre mesi dall’accaduto e quelle della persona offesa, pur dando atto delle versioni dei fatti contrastanti da quest’ultima rese, deducendo il vizio di travisamento dei fatti.
3. Conclude chiedendo l’annullamento della sentenza impugnata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso e’ fondato e va accolto per le ragioni che seguono.
2. La sentenza impugnata e’ viziata sin dalle sue premesse laddove si sostiene che l’attivita’ di pattinaggio svolta dalla persona offesa (OMISSIS) all’interno dell’area di parcheggio sia legittima.
Tale tesi non appare aderente alla disciplina normativa nella subiecta materia.
L’articolo 190 C.d.S., la cui rubrica recita “comportamenti dei pedoni”, apportando alcune varianti al testo della corrispondente norma previgente (ovvero al Decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, articolo 134), ha inserito ai comma 8, la seguente disposizione: “La circolazione mediante tavole, pattini od altri acceleratori di andatura e’ vietata sulle carreggiate delle strade”. Inoltre il legislatore, oltre a riprodurre il testo invariato dell’abrogato comma 8, “E’ vietato effettuare sulle carreggiate giochi o manifestazioni sportive non autorizzate”, al comma 9, ha soggiunto “Sugli spazi riservati ai pedoni e’ vietato usare tavole, pattini od altri acceleratori di andatura che possano creare situazioni di pericolo per gli altri utenti”.
Il primo divieto e’ posto, evidentemente, nell’interesse prevalente di chi fa uso di tali strumenti perche’ sulla sede stradale potrebbe scontrarsi con autoveicoli e motoveicoli. Il secondo divieto, invece, tende a tutelare prevalentemente i pedoni che potrebbero ricevere danni se urtati da coloro che si muovono su tavole, pattini, e strumenti similari.
Ai sensi dell’articolo 3 C.d.S., comma 1, n. 34, il parcheggio e’ “un’area o un’infrastruttura fuori della carreggiata destinata alla sosta dei veicoli”. Dunque, evidentemente, si tratta di sito nel quale si riscontra il fisiologico transito sia di veicoli che di pedoni; e particolarmente delle persone che discendono dai veicoli o che vi si dirigono, nonche’ di veicoli che eseguono spesso complicate manovre. Dunque, si verificano le medesime situazioni di rischio che giustificano il divieto di transito di “acceleratori di velocita’” nelle carreggiate e nei siti destinati ai pedoni. Pertanto, in ragione della funzione cui l’area di parcheggio assolve, il divieto di pattinaggio deve ritenersi esteso a tale sito. Una diversa soluzione sarebbe irragionevolmente diversificata in presenza di situazioni di rischio omogenee; e determinerebbe l’assenza di normazione cautelare in un contesto che, come e’ agevole intendere alla luce della comune esperienza, mostra l’elevata possibilita’ di situazioni pericolose connesse anche alla velocita’ e difficile manovrabilita’ degli apparati di cui si parla.
Ne consegue che l’attivita’ svolta dalla (OMISSIS) al momento dell’incidente risulta commessa in violazione dell’articolo 190 C.d.S., e cio’ rileva ai fini della valutazione delle condotte, anche in relazione all’eventuale concorso di colpa della vittima.
3. Va inoltre evidenziato che nella fattispecie in esame il giudizio di responsabilita’ nei confronti dell’imputata viene essenzialmente incentrato sulla circostanza che (a predetta si sarebbe immessa nell’area di parcheggio senza accertarsi della presenza della (OMISSIS) “dal momento che quest’ultima, considerando l’andatura media che poteva avere la pattinatrice, doveva necessariamente trovarsi proprio nei pressi del punto in cui trovava ad immettersi la vettura condotta dall’imputata” dimostrando cosi’ quest’ultima “di non avere prestato la dovuta attenzione alla guida”.
La sentenza impugnata appare carente quando argomenta intorno alla descrizione dell’accaduto, emergendo un quadro probatorio assolutamente incerto sotto il profilo dinamico, sul momento dell’urto tra l’autovettura condotta dalla (OMISSIS) e la pattinatrice, in quanto non viene dato adeguato conto della esatta provenienza dei due utenti della strada e del concreto pericolo di interferenza nell’area di intersezione. Invero, il Giudice cristallizza il momento causale all’attimo dell’urto ma non esplora affatto le condotte tenute, in rapporto a quelle dovute.
Inoltre si addebita alla manovra della (OMISSIS) un rilievo causalmente decisivo quanto alla caduta della (OMISSIS), degradando la condotta di quest’ultima a mero anello eziologicamente inerte e occasionale.
E’ evidente che nel caso in esame non risulta investigato alcuno dei tasselli dell’articolata e complessa struttura dell’illecito colposo.
Da un lato non vengono dimostrate concrete condotte colpose dell’imputata, al di la’ di una generica e non dimostrata mancanza di attenzione. Dall’altro si deve rammentare che in materia di incidenti stradali l’accertata sussistenza di una condotta antigiuridica di un utente della strada con violazione di specifiche norme di legge o di precetti di comune prudenza non puo’ di per se’ far presumere l’esistenza della causalita’ tra il suo comportamento e l’evento dannoso, che occorre sempre provare e che si deve escludere qualora sia dimostrato che l’incidente si sarebbe ugualmente verificato senza quella condotta oppure che esso sia stato determinato esclusivamente da una causa diversa; circostanza quest’ultima configurabile, ad esempio, ove il conducente, per motivi estranei al suo dovere di diligenza, si sia trovato nella oggettiva impossibilita’ di avvistare un altro utente della strada e di osservarne tempestivamente i movimenti attuati in modo rapido, inatteso ed imprevedibile (Sez. 4, n. 20330 del 13/01/2017, Rv. 270227, Sez. 4, n. 33207 del 02/07/2013, Rv. 255995). Tale accertamento nella fattispecie in esame si rendeva tanto piu’ necessario sol che si consideri anche l’inevitabile instabilita’ dei movimenti, in termini di equilibrio, della persona che pattina su una strada.
Inoltre l’inosservanza delle regole cautelari puo’ dare luogo ad una responsabilita’ colposa non in maniera indistinta per tutti gli eventi cagionati ma solo per quelli che appartengono ad una certa tipologia che le norme stesse mirano ad evitare (Sez. 4, n. 1819 del 03/10/2014 – dep. 15/01/2015, Di Domenico, Rv. 261768). E’ inoltre necessario accertare revitabilita’ dell’evento, ovvero che il prescritto comportamento alternativo corretto fosse in concreto idoneo ad evitare l’evento dannoso (Sez.4, n. 25648 del 22/05/2008, Rv. 240859, Sez. 4, n. 17000 del 05/04/2016, Rv. 266645).
Naturalmente, tali valutazioni dovranno pure considerare la circostanza che, come si e’ sopra esposto, la vittima pattinava in un sito in cui tale attivita’ non era consentita.
4. Tali passaggi argomentativi sono del tutto mancanti nella sentenza impugnata e cio’ ne impone l’annullamento con rinvio al Giudice di Pace di Pescara.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio al Giudice di Pace di Pescara.