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Corte di Cassazione, Sezione 6 3 civile Ordinanza 12 febbraio 2018, n. 3305
colui il quale invoca la violazione di un obbligo di custodia e’ comunque tenuto a dimostrare il nesso di causalita’ tra la cosa ed il danno.
La pronuncia in oggetto tratta il tema della responsabilità da cose in custodia ex art. 2051 c.c. con riferimento ad un evento verificatosi in un condominio, quindi, per una più completa ricerca di giurisprudenza, si consiglia invece la Raccolta di massime delle principali sentenze della Cassazione che è consultabile on line oppure scaricabile in formato pdf
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Integrale
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 3
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente
Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere
Dott. CIRILLO Francesco Maria – rel. Consigliere
Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere
Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 26258-2016 proposto da:
(OMISSIS), elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato (OMISSIS);
– ricorrente –
contro
CONDOMINIO DI (OMISSIS), in persona dell’Amministratore pro tempore, elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentato e difeso dagli avvocati (OMISSIS);
(OMISSIS) SPA, (OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentata e difesa dall’avvocato (OMISSIS);
– controricorrenti –
avverso la sentenza n. 4204/2015 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI, depositata il 29/10/2015;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 04/12/2017 dal Consigliere Dott. FRANCESCO MARIA CIRILLO.
FATTI DI CAUSA
1. (OMISSIS) convenne in giudizio, davanti al Tribunale di Torre Annunziata, Sezione distaccata di Castellammare di Stabia, il Condominio di (OMISSIS), chiedendo che fosse condannato al risarcimento dei danni da lei patiti in conseguenza di una caduta nell’androne condominiale, asseritamente dovuta alla presenza, sul pavimento, di un liquido incolore e scivoloso. Si costitui’ in giudizio il convenuto, chiedendo il rigetto della domanda. Su richiesta del Condominio, il contraddittorio fu esteso alla s.p.a. (OMISSIS) (gia’ (OMISSIS)) che, costituitasi in giudizio, chiese il rigetto della domanda.
Il Tribunale rigetto’ la domanda e compenso’ le spese di lite.
2. La pronuncia e’ stata appellata dall’attrice soccombente e la Corte d’appello di Napoli, con sentenza del 29 ottobre 2015, ha rigettato il gravame, condannando l’appellante alla rifusione delle spese del grado.
3. Contro la sentenza della Corte d’appello di Napoli ricorre (OMISSIS) con atto affidato a due motivi.
Resistono il Condominio di (OMISSIS) e la (OMISSIS) s.p.a. con due separati controricorsi.
Il ricorso e’ stato avviato alla trattazione in camera di consiglio, sussistendo le condizioni di cui agli articoli 375, 376 e 380-bis c.p.c., e la (OMISSIS) s.p.a. ha depositato memoria.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo di ricorso si lamenta, in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, nn. 3) e 5), violazione e falsa applicazione degli articoli 2697 e 2051 c.c.; con il secondo si lamenta, in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, nn. 3) e 5), violazione e falsa applicazione degli articoli 253 e 281-ter c.p.c..
Osserva la ricorrente che la Corte di merito avrebbe errato nel rigettare la domanda sulla base dell’unica deposizione testimoniale, affermando che i fatti non si erano svolti secondo la prospettazione dell’attrice. In realta’, invece, la responsabilita’ del Condominio a titolo di custodia sussisterebbe anche se la caduta fosse avvenuta, come pare affermare la sentenza, sul viale che conduce dal cancello di strada al cancello di ingresso nel Condominio. L’androne comprenderebbe, cioe’, anche l’area esterna della quale il Condominio non aveva mai contestato la titolarita’.
2. I due motivi, da trattare congiuntamente, sono, quando non inammissibili, comunque infondati.
La Corte d’appello, con un accertamento non piu’ sindacabile in questa sede, ha affermato che, sulla base della deposizione dell’unica teste presente al momento del fatto, la caduta della (OMISSIS) non era avvenuta nell’androne del Condominio, quanto piuttosto sul viale che dal cancello di strada conduce alla palazzina, aggiungendo che quel viale era in buone condizioni di manutenzione e non bagnato. Da tanto ha tratto la convinzione che, non essendo stata dimostrata la dinamica dei fatti nei termini prospettati dall’attrice, la domanda fosse da respingere.
A fronte di tale ricostruzione, i due motivi di ricorso – pur prospettando un rilievo esatto, e cioe’ che lo spazio del viale esterno non poteva, di per se’, considerarsi sottratto alla custodia del Condominio – insistono con l’affermazione che la caduta sarebbe avvenuta in un’area condominiale per la presenza di un liquido incolore e scivoloso. In tal modo, pero’, le censure, benche’ formulate in termini di violazione di legge, finiscono con l’essere censure di vizio di motivazione, sollecitando questa Corte ad un nuovo e non consentito esame del merito, posto che la sentenza impugnata ha dato conto che i fatti, comunque, si sono svolti con modalita’ diverse da quelle descritte dalla parte oggi ricorrente.
E’ appena il caso di ricordare, poi, che, per pacifica giurisprudenza di questa Corte, colui il quale invoca la violazione di un obbligo di custodia e’ comunque tenuto a dimostrare il nesso di causalita’ tra la cosa ed il danno.
3. Il ricorso, pertanto, e’ rigettato.
A tale esito segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione nei confronti di entrambe le parti controricorrenti, liquidate ai sensi del Decreto Ministeriale 10 marzo 2014, n. 55.
Sussistono inoltre le condizioni di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, articolo 13, comma 1 quater, per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate per ciascuno dei controricorrenti in complessivi Euro 2.200, di cui Euro 200 per spese, oltre spe’se generali ed accessori di legge.
Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, articolo 13, comma 1 quater, da’ atto della sussistenza dei presupposti per il.versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.