Corte di Cassazione, Sezione 1 civile Sentenza 14 febbraio 2018, n. 3594
la dichiarazione di abbandono che giustifica l’adottabilita’ costituisce un’ingerenza particolarmente incisiva del diritto alla vita familiare cosi’ come declinato dalla Corte EDU e puo’ giustificarsi soltanto se fondata su un’esigenza primaria e se proporzionata agli effetti determinati da essa.
Integrale
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. TIRELLI Francesco – Presidente
Dott. CRISTIANO Magda – Consigliere
Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere
Dott. ACIERNO Maria – rel. Consigliere
Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 9287/2017 proposto da:
(OMISSIS), (OMISSIS), elettivamente domiciliati in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che li rappresenta e difende, giusta procura in calce al ricorso;
– ricorrenti –
contro
(OMISSIS), nella qualita’ di curatore speciale della minore (OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS), giusta procura in calce al controricorso;
– controricorrente –
contro
(OMISSIS), – tutore provvisorio Direttore presso l’ASL (OMISSIS) Servizio Assistenziale di (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), Procura Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Torino – Sezione Minorenni;
– intimati –
avverso la sentenza n. 21/2017 della CORTE D’APPELLO di TORINO, depositata il 11/03/2017;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 30/11/2017 dal cons. ACIERNO MARIA;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale CERONI FRANCESCA, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso dei coniugi (OMISSIS)- (OMISSIS);
udito, per i ricorrenti, l’Avvocato (OMISSIS) che si riporta;
uditi, per la controricorrente, gli Avvocati (OMISSIS) e (OMISSIS) che hanno chiesto l’inammissibilita’ o rigetto.
FATTI DI CAUSA
1. La sentenza della Corte d’Appello di Torino, con la quale e’ stata dichiarata l’adottabilita’ della figlia minore degli attuali ricorrenti, passata in giudicato con il rigetto del ricorso da parte della Corte di Cassazione con sentenza n. 25213 del 2013, – e’ stata impugnata per revocazione dai ricorrenti e con la sentenza n. 13435 del 2016, la Corte di legittimita’ ha accolto il ricorso ritenendo, sotto il profilo rescindente, che la dichiarazione di adottabilita’ si era fondata, nella sostanza, su una circostanza di fatto, ritenuta decisiva, ma rivelatasi non corrispondente alla verita’ e, sotto il profilo rescissorio che non risultava conseguentemente sussistente lo stato di abbandono morale e materiale della minore che costituisce l’ineludibile presupposto della dichiarazione di adottabilita’. La pronuncia rescissoria si e’ conclusa con la cassazione con rinvio della sentenza della Corte d’Appello che aveva dichiarato l’adottabilita’ della minore perche’ fosse svolto un nuovo esame della situazione di abbandono morale e materiale della minore alla luce dell’esito del giudizio relativo alla revocazione.
2. La Corte d’Appello di Torino, con la sentenza impugnata, ha confermato la dichiarazione di adottabilita’ della minore sulla base dei seguenti principi:
– in ordine al rilievo del curatore speciale relativo all’efficacia della sentenza di revocazione e cassazione della pronuncia della Corte d’Appello che aveva dichiarato l’adottabilita’ della minore, in quanto intervenuta successivamente alla sentenza di adozione passata in giudicato, la Corte territoriale ha rilevato di essere tenuta, in virtu’ della cassazione con rinvio, ad una decisione sulla adottabilita’ della minore, non avendo la sentenza della Corte di Cassazione relativa al giudizio sulla revocazione statuito alcunche’ in ordine alle sorti della sentenza di adozione successivamente intervenuta;
– viene ritenuto che, pur essendo in linea di principio incompatibile la coesistenza di un giudizio pendente sullo stato di abbandono con una sentenza di adozione passata in giudicato, all’interno del giudizio relativo all’adottabilita’ il rinvio della Cassazione impone una decisione di merito ancorche’ inidonea ad incidere sulla sostanza di una sentenza costitutiva di status, passata in giudicato e, conseguentemente, non revocabile. Infine non vi e’ luogo a provvedere sulla sospensione degli effetti della sentenza di adozione;
– in ordine all’accertamento della situazione di abbandono morale e materiale della minore, la Corte territoriale ha rilevato che il giudizio ha ad oggetto la condizione attuale della minore, la quale da molti anni non ha frequentazione, ne’ esperienza di vita in comune ne’ rapporti significativi con i ricorrenti. Al riguardo i consulenti tecnici d’ufficio hanno osservato che la rescissione dell’attuale legame con i genitori adottivi costituirebbe un effetto traumatico inimmaginabile a fronte della ricostruzione di un rapporto non piu’ esistente, ma vissuto, per un tempo molto breve, con grandi difficolta’. Un rientro presso i genitori biologici sarebbe molto rischioso in quanto la modificazione degli attuali punti di riferimento affettivo, determinerebbe un disagio evolutivo grave nella minore.
– i ricorrenti avrebbero dovuto allegare e provare di possedere risorse “riparative” straordinarie per garantire il sereno sviluppo psico fisico della minore e ribaltare il giudizio prognostico dei consulenti d’ufficio, ma nella consulenza di parte di tali capacita’ riparative non si argomenta;
– il miglior interesse per il minore anche alla luce dei principi Cedu non coincide nella specie e sulla base di un giudizio all’attualita’, nel privarlo del legame di fatto e di diritto nel quale si esprime lo status di figlio. Il diritto alla vita familiare da salvaguardare nel suo interesse consiste nella conservazione della situazione stabile e positiva di cui gode.
– in ordine alla tesi, richiamata anche nella sentenza della Corte di cassazione che ha deciso sulla revocazione, secondo la quale la mancata costituzione di un autentico rapporto filiale e’ da imputare all’allontanamento della minore ad un mese di vita dai genitori biologici, la Corte d’Appello ritiene di condividere il giudizio di abbandono morale dovuto ad inemendabile inadeguatezza genitoriale, gia’ formulato nella sentenza impugnata, coerentemente con le risultanze delle indagini tecniche disposte. L’ingerenza dello Stato ai fini dell’attuazione del diritto alla vita familiare ex articolo 8 Cedu, e’ stata largamente giustificata anche sotto il profilo della proporzionalita’ del mezzo allo scopo. La valutazione d’inidoneita’ genitoriale e la prognosi di non recuperabilita’ in relazione ai tempi e alle esigenze della minore gia’ formulate sono fondate su accertamenti plurimi ed univoci. I genitori biologici della minore vennero ritenuti inidonei per l’adozione internazionale. Fin dalla nascita, la relazione genitoriale aveva presentato criticita’ ma la madre aveva negato qualsiasi aiuto. In una relazione dei servizi territoriali di poco successiva alla nascita si evidenziava che “non si coglieva un immaginario materno che comprendesse un impegno di accudimento oltre che pratico, anche emotivo-affettivo”. Veniva, pertanto, aperta una procedura di volontaria giurisdizione su impulso del p.m. a tutela della minore. Seguiva l’allontanamento ex articolo 403 c.c. il (OMISSIS) con riferimento all’episodio del giorno precedente, e gli incontri periodici e protetti della minore con i genitori i quali hanno sempre dimostrato collaborazione con i Servizi. La consulenza d’ufficio svolta in primo grado e’ stata vivacemente criticata dagli appellanti ma e’ pervenuta a conclusioni coerenti con quella di secondo grado. Dagli accertamenti svolti e’ emersa un’univoca valutazione negativa sulla capacita’ genitoriale degli appellanti, non dovuta a patologie psichiatriche o disagio socio economico. Il padre ha dimostrato di non rendersi pienamente conto anche da un punto di vista pratico, delle complessive esigenze di una bambina in tenera eta’ e di essere totalmente dipendente ed acritico rispetto alle aspettative genitoriali della moglie. Quest’ultima ha evidenziato un ferreo controllo delle emozioni, un sistema difensivo fortissimo, la negazione di qualsiasi problema e la mancanza di consapevolezza in ordine alle difficolta’ costantemente dimostrate sull’accudimento concreto della minore, la quale ha evidenziato negli incontri grande fatica e il bisogno di chiudere in fretta una situazione pesante. I consulenti hanno evidenziato che la bambina ha vissuto un trauma significativo sul piano relazionale ma ha comunque raggiunto le tappe evolutive tipiche ed e’ adeguata sia sul piano cognitivo che emotivo-relazionale. Gli affidatari e i servizi territoriali hanno riferito di acute crisi d’angoscia manifestate prima e dopo gli incontri con i genitori.
– i consulenti di parte degli appellanti hanno valutato positivamente la metodologia seguita nelle operazioni peritali pur non concordando sulle conclusioni, riconoscendo tratti narcisistici ed istrionici nella madre biologica. L’indagine tecnica e’ stata approfondita, rispondendo ai criteri richiesti dalla giurisprudenza Cedu, ed ha concluso che il fatto accaduto il (OMISSIS) e’ stato valutato non per la sua rilevanza penale, gia’ esclusa dai giudici di merito, ma come spia di una complessiva mancata consapevolezza delle esigenze della minore, di una mancata “mentalizzazione” della bambina e dei suoi bisogni. Anche l’eta’ degli appellanti non ha costituito un pregiudizio ma e’ stata valutata come elemento oggettivo da tenere in considerazione.
– l’accertamento svolto non ha alla base l’interesse della minore ad avere una famiglia migliore ma quello a vedersi assicurata una crescita sana ed un’assistenza adeguata oltre che una stabilita’ affettiva.
– lo stato di abbandono si e’ fondato, infine, su carenze genitoriali gravi riscontrate e non emendabili in tempi consoni con la crescita della minore. E’ stato riscontrato che, nel lungo periodo degli incontri, non si e’ realizzato un legame funzionale al benessere della minore e, nonostante la collaborazione degli appellanti ed il sostegno dei tecnici interpellati non si e’ prospettata l’ipotesi di un concreto margine d cambiamento.
3. In conclusione secondo la Corte d’Appello deve essere confermata la dichiarazione di adottabilita’.
4. Avverso questa sentenza e’ stato proposto ricorso per cassazione affidato a 6 motivi. Ha resistito con controricorso il curatore speciale della minore. I ricorrenti hanno depositato memoria.
RAGIONI DELLA DECISIONE
5. I motivi di ricorso sono i seguenti.
5.1 Nel primo motivo viene dedotta l’omessa applicazione dei principi contenuti nella sentenza di questa Corte n. 13435 del 2016 di accoglimento del ricorso per revocazione proposto dagli attuali ricorrenti. Nella sentenza e’ stato espressamente precisato che la pronuncia revocanda si era fondata su due presupposti del tutto erronei e non corrispondenti al vero, il primo relativo all’episodio dell’abbandono, escluso in sede penale; il secondo relativo al rilievo dell’eta’ anagrafica dei ricorrenti da ritenersi illegittimo dal momento che non sussiste alcun limite di eta’ per la genitorialita’.
5.2. Nel secondo motivo si censura con il parametro di cui all’articolo 360 c.p.c., n. 5, l’erroneita’ della valutazione d’inidoneita’ dei genitori biologici in quanto fondata sui medesimi presupposti cassati in sede di revocazione.
5.3 Nel terzo motivo viene dedotta la violazione dell’articolo 112 c.p.c. per essere la Corte d’Appello incorsa nel vizio di ultrapetizione, avendo dato per presupposto il passaggio in giudicato della sentenza di adozione, invece che esaminare analiticamente i principi stabiliti nella sentenza della Corte di cassazione n. 13435 del 2016 e farne esclusivo oggetto del decisum.
5.4 Nel quarto motivo e’ stata dedotta la violazione dell’articolo 8 Cedu per avere la Corte d’Appello articolato la propria decisione sul pregiudizio relativo alla rescissione del legame tra la minore e la famiglia adottiva invece che sull’allontanamento brusco ed illegittimo dalla famiglia di origine, avvenuto subito dopo la nascita, cosi’ violando gravemente l’articolo 8 Cedu. L’interpretazione fornita dalla Corte d’Appello ignora le indicazioni tratte dalla giurisprudenza Cedu poste a base della sentenza di revocazione. In particolare e’ stata disattesa l’indicazione secondo la quale lo Stato deve cercare di conservare i legami famigliari aiutando le situazioni di vulnerabilita’ e tenendo conto che l’ingerenza dello Stato puo’ giustificarsi solo se persegue uno scopo legittimo ed e’ necessaria per una societa’ democratica.
5.5 Nel quinto motivo viene dedotta la violazione della L. n. 184 del 1983, articolo 1 nella parte in cui stabilisce che il minore ha il diritto di essere educato nell’ambito della propria famiglia. I principi cardine del sistema normativo relativo alla filiazione adottiva sono la gradualita’ degli strumenti d’intervento e la residualita’ del ricorso all’adozione. La giurisprudenza di legittimita’ ha stabilito che il diritto sancito all’articolo 1 puo’ essere limitato solo ove si configuri un radicale stato di abbandono mentre la dichiarazione di adottabilita’ deve essere l’extrema ratio, dovendo lo stato impegnarsi nel sostegno della famiglia di origine. Le relazioni peritali svolte nei due gradi di giudizio evidenziano che nella situazione dedotta nel presente giudizio il sostegno genitoriale sarebbe stato sufficiente. La sentenza impugnata ha riportato genericamente stralci delle consulenze d’ufficio dai quali non emerge nulla di piu’ che una criticita’ della coppia alle prese con il primo figlio in un contesto d’incontri vigilati nel corso dei quali non ha potuto esplicarsi la piena genitorialita’.
5.6 Nel sesto motivo viene dedotta la violazione della L. n. 184 del 1983, articolo 8 per essere stata dichiarata l’adottabilita’ della minore senza accertamento della condizione d’abbandono. Tale condizione e’ infatti stata esclusa dalla sentenza penale passata in giudicato ed anche sotto il profilo civilistico non vi e’ stato un rigoroso accertamento del predetto requisito.
6. Il Collegio ritiene necessario illustrare sinteticamente la sequenza delle pronunce che hanno riguardato l’adottabilita’ della figlia minore dei ricorrenti.
La Corte d’Appello di Torino con sentenza n. 150 del 2012, ha dichiarato l’adottabilita’ della minore. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso avverso tale sentenza (n. 25213 del 2013) ma questa pronuncia e’ stata oggetto di ricorso per revocazione definito con sentenza n. 13435 del 2016, con la quale, in sede rescindente e’ stato riconosciuto l’errore revocatorio invocato ed in sede rescissoria e’ stata cassata la sentenza della Corte d’Appello n. 150 del 2012.
Anteriormente a quest’ultima decisione era intervenuto provvedimento definitivo di adozione della minore.
La Corte d’Appello di Torino ha correttamente evidenziato che il rinvio conseguente alla cassazione della sentenza con la quale era stata dichiarata l’adottabilita’ della minore, impone, nei limiti dei principi contenuti nella sentenza n. 13435 del 2016, di valutare nuovamente se sussistano le condizioni per la dichiarazione di adottabilita’, essendovi un vincolo indotto dalla natura stessa del giudizio di rinvio che esclude il rilievo dell’intervenuto provvedimento definitivo di adozione.
La relazione tra le due pronunce, quella sull’adozione e quella definitiva sull’adottabilita’ non e’ oggetto del presente giudizio.
7. Prima di esaminare i motivi di ricorso si ritiene di dover procedere ad un’illustrazione sintetica dei principi adottati da questa Corte nella sentenza n. 13435 del 2016, nello statuire la cassazione con rinvio della sentenza della Corte d’Appello con la quale era stata dichiarata l’adottabilita’ della minore. La Corte ha accolto i primi due motivi di ricorso nei quali si deduceva la violazione della L. n. 184 del 1983, articoli 1 e 8 per essere stato dato rilievo preminente se non esclusivo al profilo dell’eta’ dei ricorrenti oltre che all’episodio dell’abbandono rivelatosi non vero e per essere stato dichiarato l’abbandono sulla base di enunciazioni generiche. Al riguardo la cassazione della sentenza della Corte d’Appello si e’ fondata sulle seguenti affermazioni:
la dichiarazione di abbandono che giustifica l’adottabilita’ costituisce un’ingerenza particolarmente incisiva del diritto alla vita familiare cosi’ come declinato dalla Corte EDU e puo’ giustificarsi soltanto se fondata su un’esigenza primaria e se proporzionata agli effetti determinati da essa. Nella specie, la circostanza che la minore sia stata abbandonata in una condizione di pericolo e’ stata esclusa dal giudicato penale e l’allontanamento che ne e’ conseguito ha generato conseguenze ascrivibili allo Stato e non ai ricorrenti.
L’esame compiuto sulla loro idoneita’, escluso il rilievo del predetto episodio si e’ fondato soltanto sull’eta’, ovvero su un criterio palesemente illegittimo, senza evidenziare fattori concreti che, per la loro gravita’ ed irreversibilita’, potevano ritenersi idonei ad integrare la fattispecie di abbandono morale e materiale posto a base dell’articolo 8. L’oggetto del rinvio e’, in conclusione, l’esame delle condizioni e dei requisiti per l’accertamento della situazione di abbandono e per la dichiarazione di adottabilita’ nel rispetto dei parametri normativi, cosi’ come meglio illuminati alla luce dei canoni desumibili dalla giurisprudenza EDU.
8. La Corte d’Appello alle pag. 10 e 11 ha esattamente riprodotto i principi che la sentenza di questa Corte n. 13435 del 2016 le ha imposto di seguire al fine di riesaminare i presupposti della dichiarazione di adottabilita’.
9. Nel primo e secondo motivo si contesta proprio l’applicazione di tali principi da parte della Corte territoriale sia sotto il profilo della violazione di legge che del vizio di motivazione.
10. Le censure risultano infondate.
10.1 La Corte, svolgendo un accertamento di fatto incensurabile in sede di giudizio di legittimita’, ha affermato che la dichiarazione di adottabilita’ si fonda su “precisi e plurimi” elementi di fatto, confortati univocamente dalle indagini tecniche svolte dai consulenti d’ufficio, i quali sono pervenuti a conclusioni del tutto omogenee.
Gli elementi di fatto sono stati indicati analiticamente a pag. 17 attraverso l’esame della complessa vicenda genitoriale dei ricorrenti, prima e dopo la nascita della figlia minore (la reiezione della domanda di adozione internazionale e le ragioni che l’hanno sostenuta; la riscontrata necessita’ di sostegno alla genitorialita’ riscontrata prima del parto e confermata dopo la nascita, rifiutata dalla madre; l’indicazione di forti difficolta’ nell’accudimento oltre che pratico anche emotivo affettivo della minore; l’accettazione, successiva all’apertura di un procedimento di volontaria giurisdizione, di un sostegno da parte dei servizi territoriali; la forte differenza d’eta’ con la minore). Tra i fatti esaminati, la Corte ha dato rilievo anche a cio’ che e’ accaduto il (OMISSIS), precisando che la minore non si e’ trovata in stato di pericolo (cosi’ come stabilito dal giudice penale), ma che sotto il profilo materiale la sequenza accertata dei comportamenti dei ricorrenti non puo’ essere ritenuta irrilevante unitamente alle altre emergenze istruttorie riscontrate, evidenziando un profilo di grave inadeguatezza.
10.2 Le valutazioni tecniche, pur riconoscendo che i ricorrenti non presentano caratteristiche di emarginazione sociale, culturale ed economica e che vi e’ stato da parte loro un comportamento collaborativo con le indicazioni provenienti dai responsabili dei servizi territoriali, sono state, tuttavia, univocamente negative in ordine all’idoneita’ genitoriale, essendo stata riscontrata, in particolare, una complessiva incapacita’ non emendabile di comprendere quali siano i bisogni emotivo-affettivi e pratici della minore (cfr. pag. 20 sentenza impugnata), risultando il padre totalmente dipendente dalle aspettative e desideri della moglie e quest’ultima chiusa in un processo narcisistico che le impedisce di percepire la minore come un investimento affettivo.
10.3 La sentenza impugnata non ha violato i principi cui doveva attenersi in sede di rinvio compiendo una valutazione dei fatti non centrata esclusivamente sul binomio episodio abbandonico – eta’ dei ricorrenti ma arricchendo l’indagine svolta e l’accertamento finale di numerosi ulteriori elementi. La loro complessiva valorizzazione e valutazione costituisce il nucleo incensurabile del sindacato del giudice di merito.
11. Il terzo motivo e’ manifestamente infondato dal momento che la Corte d’Appello ha precisato di dover decidere sulla dichiarazione di adottabilita’ secondo i principi indicati nella sentenza della Corte di Cassazione n. 13545 del 2016, senza alcuna interferenza con il provvedimento definitivo di adozione.
12. Il quarto motivo e’ infondato perche’, come gia’ illustrato, la Corte d’Appello ha fondato la propria decisione su una pluralita’ di elementi che ha ritenuto decisivi in quanto caratterizzanti complessivamente il profilo personale e l’idoneita’ genitoriale dei ricorrenti. Le valutazioni dei consulenti tecnici, cosi’ come riprodotte e condivise, incensurabilmente, nella sentenza impugnata, non sono state il frutto dell’esclusivo esame della relazione tra i ricorrenti e la minore negli incontri protetti ma derivano, per come evidenziato nella pronuncia, da un’indagine complessiva della personalita’ degli stessi.
13. Il quinto motivo e’ inammissibile risolvendosi in una censura relativa esclusivamente alla valutazione dei fatti accertati cosi’ come eseguita nella sentenza impugnata.
14. Il sesto motivo e’ manifestamente infondato dal momento che la condizione di abbandono posta a base della dichiarazione di adottabilita’ non si e’ fondata, nel complessivo accertamento svolto dalla Corte d’Appello, sui fatti del (OMISSIS) ma, come gia’ ripetutamente evidenziato, su una pluralita’ di fattori. Inoltre il giudicato penale ha escluso la riconducibilita’ della condotta del ricorrente (OMISSIS) alla fattispecie incriminatrice speciale contestata, escludendo che la minore sia stata posta in una condizione di pericolo, ma tale conclusione non e’ impeditiva della valutazione dei fatti nella loro materialita’, fuori della rilevanza penale e della creazione di una situazione di pericolo, ed in concorso con gli altri fattori ritenuti rilevanti.
In conclusione, il ricorso deve essere respinto.
La complessita’ della vicenda processuale induce alla compensazione integrale delle spese processuali del presente giudizio.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Compensa le spese processuali del presente giudizio.