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Corte di Cassazione, Sezione 6 3 civile Ordinanza 12 febbraio 2018, n. 3306
Ora, posto che si ha litispendenza quando tra due o piu’ cause vi e’ identita’ dei soggetti, del petitum e della causa petendi (v., tra le altre, la sentenza 15 aprile 2004, n. 7144, ordinanza 16 dicembre 2005, n. 27783, ed ordinanza 5 agosto 2015, n. 16454), tale identita’ non viene meno per il fatto che in una delle due cause vi sia la presenza anche di altre parti. In altri termini, la circostanza che nel primo giudizio, pendente davanti al Tribunale, l’atto di citazione introduttivo provenga da un altro soggetto, nella specie la proprietaria della vettura, non toglie che la domanda proposta in quella sede dal (OMISSIS), in qualita’ di interveniente, sia la medesima da lui avanzata nel successivo giudizio promosso davanti al Giudice di pace. Ne’ puo’ valere il principio enunciato dall’ordinanza 16 marzo 2017, n. 6826, di questa Corte, perche’ in quel caso, pur trattandosi di responsabilita’ per danni da sinistro stradale, le distinte azione formulate dagli attori erano caratterizzate da diversita’ di petitum, cosa che non sussiste nell’odierno giudizio.
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 3
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente
Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere
Dott. CIRILLO Francesco Maria – rel. Consigliere
Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere
Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 3264-2017 R.G. proposto da:
(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS);
– ricorrente –
contro
(OMISSIS) SPA;
– intimata –
per regolamento di competenza avverso l’ordinanza del GIUDICE DI PACE di VICENZA, depositata il 10/01/2017;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 04/12/2017 dal Consigliere Dott. FRANCESCO MARIA CIRILLO;
lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale FINOCCHI GHERSI Renato, che chiede che la Corte di cassazione, in camera di consiglio, rigetti il ricorso, con i conseguenti provvedimenti di legge.
FATTI DI CAUSA
1. (OMISSIS) ha convenuto in giudizio (OMISSIS) e la (OMISSIS) s.p.a., davanti al Giudice di pace di Vicenza, chiedendo il risarcimento dei danni da lui patiti in un sinistro stradale asseritamente riconducibile alla responsabilita’ esclusiva del (OMISSIS).
Si e’ costituita in giudizio la societa’ assicuratrice, eccependo in via preliminare la litispendenza in quanto davanti al Tribunale di Vicenza risultava gia’ pendente un diverso giudizio (r.g. n. 970 del 2015) nel quale l’attore era intervenuto formulando le stesse domande di cui al giudizio promosso davanti al Giudice di pace.
Con ordinanza del 4 gennaio 2017 il Giudice di pace, accogliendo l’eccezione, ha dichiarato la litispendenza ed ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo, condannando il (OMISSIS) al pagamento delle spese di giudizio.
Ha osservato il Giudicante che la litispendenza si determina a seguito della contemporanea pendenza di due cause identiche quanto al petitum ed alla causa petendi; nella specie, era pacifica l’identita’ della causa petendi e la parziale identita’ del petitum e delle parti in causa, posto che nel giudizio davanti al Tribunale di Vicenza la domanda risarcitoria era stata avanzata da (OMISSIS), proprietaria del veicolo condotto dal (OMISSIS), la quale non aveva invece avanzato alcuna domanda nel giudizio davanti al Giudice di pace. Risultava inoltre che il giudizio promosso davanti al Tribunale era di data anteriore ed era tuttora pendente, ne’ la dichiarazione di litispendenza poteva ritenersi preclusa dalla partecipazione di un terzo al giudizio.
2. Contro l’ordinanza declaratoria della litispendenza propone regolamento di competenza (OMISSIS) con atto affidato ad un motivo ed affiancato da memoria.
La (OMISSIS) s.p.a. non ha svolto attivita’ difensiva in questa sede.
3. Il P.M. presso quest’ufficio ha chiesto che il regolamento venga rigettato.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. La parte ricorrente osserva che egli si trovava alla guida di una vettura di proprieta’ di (OMISSIS), la quale aveva radicato la causa di risarcimento dei danni davanti al Tribunale di Vicenza. In quella sede egli era intervenuto “per ragioni di economia processuale”, ma la societa’ Unipolsai aveva eccepito la tardivita’ dell’intervento siccome avvenuto dopo la prima udienza. Egli aveva, quindi, deciso di proporre “a scanso di equivoci” la causa davanti al Giudice di pace, formulando istanza affinche’ venisse dichiarata la connessione con quella pendente in Tribunale.
Tanto premesso, il ricorrente lamenta errata applicazione dell’articolo 39 c.p.c., rilevando che il Giudice di pace avrebbe fatto confusione tra litispendenza e continenza. Si ha litispendenza, infatti, quando nelle due cause vi sia identita’ dei soggetti e del petitum, mentre si ha continenza quando vi sia coincidenza parziale di petitmn e causa petendi. Il che si sarebbe verificato nel caso in esame, perche’ nell’incidente per cui e’ causa la domanda della (OMISSIS), terza trasportata, avrebbe una causa petendi diversa da quella del ricorrente, che aveva agito in qualita’ di conducente (Decreto Legislativo 7 settembre 2005, n. 209, articoli 141 e 149). Sussisterebbero, quindi, le condizioni per dichiarare non la litispendenza ai sensi dell’articolo 39, comma 1 cit., bensi’ la connessione ai sensi dell’articolo 40 c.p.c. oppure la litispendenza di cui all’indicato articolo 39, comma 2.
2. Rileva il Collegio, innanzitutto, che il regolamento di competenza – che e’ l’impugnazione correttamente individuata dal ricorrente (v. Sezioni Unite, ordinanza 31 luglio 2014, n. 17443) – e’ stato proposto tempestivamente e con regolare instaurazione del contraddittorio, posto che il ricorrente ha provveduto alla notifica del medesimo alla controparte (articolo 47 c.p.c., u.c.).
2.1. Cio’ premesso si osserva che, come lo stesso (OMISSIS) ha specificato nell’atto di citazione, la societa’ (OMISSIS) era l’assicuratrice della vettura da lui guidata e di proprieta’ della (OMISSIS) (che era trasportata a bordo nel momento del sinistro). Il giudizio e’ stato introdotto davanti al Tribunale di Vicenza dalla proprietaria trasportata, ma in quel giudizio il (OMISSIS) e’ intervenuto, proponendo una domanda identica a quella poi proposta davanti al Giudice di pace di Vicenza; d’altronde lo stesso ricorrente ammette che l’odierno giudizio e’ stato introdotto per ovviare alla eccepita tardivita’ dell’intervento nel giudizio davanti al Tribunale.
Ora, posto che si ha litispendenza quando tra due o piu’ cause vi e’ identita’ dei soggetti, del petitum e della causa petendi (v., tra le altre, la sentenza 15 aprile 2004, n. 7144, ordinanza 16 dicembre 2005, n. 27783, ed ordinanza 5 agosto 2015, n. 16454), tale identita’ non viene meno per il fatto che in una delle due cause vi sia la presenza anche di altre parti. In altri termini, la circostanza che nel primo giudizio, pendente davanti al Tribunale, l’atto di citazione introduttivo provenga da un altro soggetto, nella specie la proprietaria della vettura, non toglie che la domanda proposta in quella sede dal (OMISSIS), in qualita’ di interveniente, sia la medesima da lui avanzata nel successivo giudizio promosso davanti al Giudice di pace. Ne’ puo’ valere il principio enunciato dall’ordinanza 16 marzo 2017, n. 6826, di questa Corte, perche’ in quel caso, pur trattandosi di responsabilita’ per danni da sinistro stradale, le distinte azione formulate dagli attori erano caratterizzate da diversita’ di petitum, cosa che non sussiste nell’odierno giudizio.
Ne consegue che la declaratoria di litispendenza e’ stata correttamente pronunciata.
3. Il ricorso, pertanto, e’ rigettato.
Non occorre provvedere sulle spese; atteso il mancato svolgimento di attivita’ difensiva da parte dell’intimata.
Sussistono tuttavia le condizioni di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, articolo 13, comma 1 quater, per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Nulla per le spese.
Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, articolo 13, comma 1 quater, da’ atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.