Corte di Cassazione, Sezione 3 civile Ordinanza 20 febbraio 2018, n. 4024
quando un evento dannoso sia teoricamente ascrivibile a piu’ cause, solo alcune delle quali implicanti una responsabilita’ civile, il giudice non puo’ rigettare la domanda di risarcimento per il solo fatto che le possibili cause siano piu’ d’una, ma deve accertare in concreto quale, tra le varie possibili cause, appaia la piu’ probabile. Tale giudizio va compiuto non in astratto ed in assoluto, ma in concreto e in relazione alla probabilita’ relativa che ciascuna ipotetica causa puo’ avere rispetto alle altre
Corte di Cassazione, Sezione 3 civile Ordinanza 20 febbraio 2018, n. 4024
Integrale
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente
Dott. DI FLORIO Antonella – Consigliere
Dott. ROSSETTI Marco – rel. Consigliere
Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere
Dott. PORRECA Paolo – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 656-2015 proposto da:
(OMISSIS), (OMISSIS) SRL, in persona dell’omonimo legale rappresentante, elettivamente domiciliati in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentati e difesi dall’avvocato (OMISSIS) giusta procura a margine del ricorso;
– ricorrenti –
contro
(OMISSIS) SPA, in persona dell’Amministratore Delegato dott. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS) (TEL (OMISSIS) FAX (OMISSIS)), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS) giusta procura a margine del controricorso;
– controricorrente –
e contro
(OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS);
– intimati –
avverso la sentenza n. 254/2014 della CORTE D’APPELLO di TRENTO, depositata il 27/08/2014;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 18/12/2017 dal Consigliere Dott. MARCO ROSSETTI;
lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. PEPE Alessandro, che ha concluso chiedendo l’accoglimento del ricorso per cassazione di (OMISSIS) e della (OMISSIS) SRL, con conseguente annullamento della gravata sentenza della Corte d’Appello di Trento;
FATTI DI CAUSA
1. (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS) nel 2008 convennero dinanzi al Tribunale di Trento (OMISSIS) e la societa’ (OMISSIS) s.r.l., esponendo che:
(-) avevano appaltato a (OMISSIS) (imprenditore individuale, il quale in seguito conferira’ la propria impresa individuale nel capitale sociale della (OMISSIS) s.r.l.) l’incarico di realizzare la pavimentazione di due immobili di loro proprieta’, siti nel comune di Cavalese;
(-) l’opera non era stata eseguita a regola d’arte, in quanto l’intera pavimentazione realizzata dal convenuto aveva manifestato col tempo deformazioni e rotture.
Chiesero pertanto la condanna dei convenuti al risarcimento dei danni, ai sensi dell’articolo 1669 c.c..
2. Ambedue i convenuti si costituirono e, oltre a chiedere il rigetto della domanda attorea, chiamarono in causa la ditta produttrice del materiale utilizzato per la realizzazione del massetto su cui vennero posati i pavimenti, ovvero la societa’ (OMISSIS) s.p.a..
Anche quest’ultima si costitui’ e, oltre a chiedere il rigetto della domanda attorea, chiese in subordine di essere tenuta indenne dal proprio assicuratore della responsabilita’ civile, ovvero la (OMISSIS), che venne percio’ chiamata in causa.
Anche la societa’ assicuratrice si costitui’ chiedendo il rigetto delle domande contro di essa proposte.
3. Con sentenza 6 febbraio 2013 n. 109 il Tribunale di Trento accolse la domanda principale, ma respinse la domanda di garanzia proposta dai convenuti nei confronti della (OMISSIS), sul presupposto che non fosse possibile stabilire con certezza la causa del danno.
La sentenza venne appellata in via principale da (OMISSIS) e dalla (OMISSIS) s.r.l., ed in via incidentale dalla (OMISSIS).
Con sentenza 27 agosto 2014 n. 254 la Corte d’appello di Trento rigetto’ il gravame principale ed accolse quello incidentale.
Per quanto in questa sede ancora rileva, la Corte d’appello ritenne che:
(a) le consulenze tecniche svolte sia prima del giudizio (nel corso di un accertamento tecnico preventivo) che durante il giudizio avevano formulato soltanto delle “mere ipotesi” circa la causa del danno;
(b) in particolare, i consulenti avevano espresso l’opinione che il danno potesse essere stato causato sia dalla composizione del materiale, sia da “fattori tecnologici ed ambientali” intervenuti durante la messa in opera;
(c) per l’accertamento della sussistenza del nesso causale “non sono sufficienti mere presunzioni semplici”;
(d) in ogni caso l’appaltatore “non aveva dimostrato di avere rispettato le prescrizioni” (che la stessa Corte d’appello definisce “vaghe”) contenute nel depliant illustrativo del prodotto usato per la realizzazione del massetto.
4. La sentenza d’appello e’ stata impugnata per cassazione da (OMISSIS) e dalla (OMISSIS) con ricorso fondato su sette motivi; ha resistito con controricorso la (OMISSIS).
Il Procuratore Generale ha depositato conclusioni scritte, con le quali ha chiesto l’accoglimento del ricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Il primo motivo di ricorso.
1.1. Col primo motivo di ricorso i ricorrenti sostengono che la sentenza impugnata sarebbe affetta da un vizio di violazione di legge, ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., n. 3. E’ denunciata, in particolare, la violazione dell’articolo 2727 c.c..
Deducono, al riguardo, che la Corte d’appello avrebbe erroneamente escluso che la prova del nesso di causa potesse darsi con presunzioni semplici.
1.2. Il motivo e’ fondato.
La Corte d’appello ha rigettato il motivo di gravame col quale (OMISSIS) e la (OMISSIS) si dolevano della ritenuta insussistenza del nesso di causa tra prodotto difettoso e danno in base a due rationes decidendi: da un lato ha ritenuto che circa l’esistenza di tale nesso fossero possibili solo ipotesi, ma non sussistesse alcuna certezza; dall’altro ha affermato che l’accertamento del nesso di causa non puo’ avvenire sulla base di mere presunzioni semplici (cosi’ la sentenza d’appello, p. 15).
Quest’ultima statuizione non e’ giuridicamente corretta.
Non v’e’ dubbio che quel che comunemente e’ chiamato “nesso di causa” non sia un fatto materiale, ma un giudizio. La causalita’ in quanto tale e’ una relazione stabilita dall’uomo a posteriori tra due fatti, e non una categoria a priori, oggettivamente accertabile.
Ne consegue che l’espressione “prova del nesso causale”, largamente diffusa nel lessico giudiziario e forense, costituisce in reaita’ una metonimia: il nesso di causa in quanto tale non e’ provabile, perche’ costituisce l’oggetto d’un ragionamento deduttivo, non un fatto materiale. D’una motivazione che accertasse o negasse il nesso di causa potrebbe discutersi se sia logica, non se sia provata (cosi’ gia’ Sez. 3, Sentenza n. 178 del 24/01/1972; piu’ di recente, nello stesso senso si veda Sez. 3, Sentenza n. 21255 del 17/09/2013).
Quando dunque si discorre di “prova del nesso di causa” si usa una espressione ellittica per designare la prova dei fatti materiali, sui quali fondare il ragionamento (non rileva qui se logico-deduttivo, analitico-induttivo, inferenziale, probabilistico) ricostruttivo del nesso o della sua inesistenza.
Ma i fatti materiali sui quali si fonda il sillogismo sull’esistenza o l’inesistenza del nesso di causa possono essere oggetto di qualsiasi mezzo di prova, non ponendo la legge alcuna limitazione al riguardo: e dunque potranno provarsi con documenti, testimoni, giuramento, confessione e presunzioni semplici.
1.3. Questi principi sono stati ripetutamente affermati da questa Corte, nelle materie piu’ diverse. Il ricorso alla prova presuntiva e’ stato ammesso per dimostrare i fatti, dai quali desumere il nesso di causa, in materia di:
(-) danni da emotrasfusione con sangue infetto (Sez. U, Sentenza n. 582 del 11/01/2008, Sez. 3, Sentenza n. 5961 del 25/03/2016);
(-) danni al consumatore derivanti da un’intesa anticoncorrenziale tra imprese (Sez. 3, Sentenza n. 7039 del 09/05/2012);
(-) danni al paziente derivanti dall’opera del medico, nel caso di cartella clinica incompleta (Sez. 3, Sentenza n. 10060 del 27/04/2010);
(-) danni da demansionamento (Sez. L, Sentenza n. 26666 del 06/12/2005);
(-) danni da malattie professionali (Sez. L, Sentenza n. 14403 del 27/09/2003, Sez. L, Sentenza n. 1488 del 06/03/1986), ovvero da infortuni sul lavoro (principio, quest’ultimo, pacifico: la sentenza capostipite risale addirittura a Sez. 2, Sentenza n. 1543 del 19/06/1962);
(-) danni da attivita’ pericolosa (Sez. 1, Sentenza n. 1666 del 09/06/1973);
(-) danni da seduzione con promessa di matrimonio (Sez. 1, Sentenza n. 2661 del 23/07/1968; Sez. 1, Sentenza n. 963 del 11/05/1967).
Allo stesso modo, e converso, questa Corte ha ripetutamente affermato che attraverso la prova presuntiva puo’ giungersi anche all’affermazione dell’esclusione del nesso di causa (Sez. L, Sentenza n. 15080 del 26/06/2009, in tema di danno da malattie professionali).
1.4. Alla luce di questi principi puo’ tornarsi ora ad esaminare la sentenza impugnata.
L’espressione usata dalla Corte d’appello, secondo cui attraverso le presunzioni semplici si potrebbe dimostrare “la difettosita’ del prodotto, ma non anche il nesso causale tra quest’ultima e il danno”, potrebbe teoricamente essere intesa in due diversi sensi: ma sarebbe in ogni caso giuridicamente erronea.
Se con quell’espressione la Corte volle intendere che attraverso il ragionamento deduttivo non possa pervenirsi all’affermazione del nesso di causa, l’affermazione e’ ovviamente erronea per l’epistemologia, prima che per il diritto, dal momento che per quanto detto il nesso di causa in altro non consiste se non in un ragionamento, sicche’ bene e’ stato osservato che in natura non esisterebbero ne’ cause ne’ effetti, se non vi fosse un essere umano a ravvisare le prime e predicare i secondi.
Se, invece, con quell’espressione la Corte d’appello volle intendere che la prova dei fatti materiali sui quali costruire il giudizio di causalita’ non puo’ essere data per presunzioni, l’affermazione sarebbe altrettanto insostenibile, dal momento che la legge non pone a tal riguardo alcun limite alla prova presuntiva (come si desume dall’articolo 2729 c.c., comma 2).
1.5. La sentenza impugnata deve dunque essere cassata con rinvio su questo punto, in applicazione del seguente principio di diritto:
“Il nesso di causa e’ una costruzione logica, non un fatto materiale; pertanto l’affermazione dell’esistenza di quel nesso tra una condotta illecita ed un danno costituisce oggetto di un ragionamento logico-deduttivo, non di un accertamento fattuale. Ne consegue che, mentre rispetto a tale ragionamento non sono concepibili questioni di prova, ma solo di coerenza logica, debbono essere debitamente provati i fatti materiali sui quali il suddetto ragionamento si fonda. La prova di tali fatti puo’ essere data con ogni mezzo, ivi comprese le presunzioni semplici, dal momento che la legge non pone alcuna limitazione al riguardo”.
2. Il secondo motivo di ricorso.
2.1. Col secondo motivo di ricorso i ricorrenti sostengono che la sentenza impugnata sarebbe affetta da un vizio di violazione di legge, ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., n. 3. E’ denunciata, in particolare, la violazione dell’articolo 2043 c.c..
Deducono, al riguardo, che la Corte d’appello avrebbe erroneamente affermato che “causa” in senso giuridico dell’evento deve ritenersi, tra piu’ possibili antecedenti, quella “certa”, e non quella piu’ probabile.
2.2. Il motivo e’ fondato.
Questa Corte, ormai da dieci anni, viene costantemente ripetendo in tema di nesso causale i seguenti principi:
(a) il nesso di causa tra una condotta illecita e un danno puo’ essere affermato non solo quando il secondo sia stato una conseguenza certa della prima, ma anche quando ne sia stato una conseguenza ragionevolmente probabile;
(b) la ragionevole probabilita’ che quella causa abbia provocato quel danno va intesa non in senso statistico, ma logico: cioe’ non in base a regole astratte, ma in base alle circostanze del caso concreto;
(c) cio’ vuol dire che anche in una causa statisticamente improbabile puo’ ravvisarsi la genesi del danno, se tutte le altre possibili cause fossero ancor piu’ improbabili, e non siano concepibili altre possibili cause.
Cosi’, ad esempio, se il crollo d’un immobile potesse astrattamente essere ascritto solo a sette possibili cause, tra loro alternative, una delle quali probabile al 40%, e le altre sei al 10%, la prima dovrebbe ritenersi “causa” del crollo, a nulla rilevando che le sue probabilita’ statistiche di avveramento fossero inferiori al 50%, e quindi “improbabili” per la sola statistica.
Questi principi sono stati, come accennato, ripetutamente affermati da questa Corte: innanzitutto dalle Sezioni Unite (Sez. U, Sentenza n. 576 del 11/01/2008; Sez. U, Sentenza n. 581 del 11/01/2008; Sez. U, Sentenza n. 582 del 11/01/2008; Sez. U, Sentenza n. 584 del 11/01/2008); ed in seguito ribaditi e precisati da altre numerose decisioni (si vedano Sez. 3, Sentenza n. 11789 del 09/06/2016, per l’affermazione del principio secondo cui il nesso puo’ dirsi sussistente in mancanza di altre “meno improbabili cause”; Sez. 3, Sentenza n. 3390 del 20/02/2015, per l’affermazione del principio della “probabilita’ relativa”, ovvero da apprezzare con riferimento alla specificita’ del caso; e soprattutto Sez. 3, Sentenza n. 15991 del 21/07/2011, per l’affermazione del principio secondo cui in tema di nesso di causa rileva la c.d. “probabilita’ relativa”, non la probabilita’ statistica).
Il corollario di quanto precede e’ che in presenza di piu’ possibili e diverse concause di un medesimo fatto, nessuna delle quali appaia ne’ del tutto inverosimile, ne’ risulti con evidenza avere avuto efficacia esclusiva rispetto all’evento, e’ compito del giudice valutare quale di esse appaia “piu’ probabile che non” rispetto alle altre nella determinazione dell’evento, e non gia’ negare l’esistenza della prova del nesso causale, per il solo fatto che il danno sia teoricamente ascrivibile a varie alternative ipotesi (cosi’ gia’ Sez. 3, Sentenza n. 23933 del 22/10/2013).
2.3. Nel caso di specie i suddetti principi non sembrano essere stati rispettati dalla sentenza impugnata.
La Corte d’appello ha rilevato in fatto come, secondo “l’ausiliario del c.t.u.”, le fessurazioni e le rotture del massetto realizzato con il materiale prodotto dalla societa’ (OMISSIS) erano dovute ad un eccesso di espansione, a sua volta dovuto alla formazione di ettringite.
Questo fenomeno, riferisce la sentenza impugnata, poteva a sua volta teoricamente essere ascritto a tre “cause alternative o contemporanee”:
-(a) una concertazione di anidride solforosa superiore all’1% nel clinker (ovvero il componente base del materiale);
(b) l’esistenza di microfessure dovute ad “escursioni geotermiche” (ovvero, pare doversi ritenere, della temperatura del suolo);
(c) l’esposizione ad umidita’.
Accertato cio’ in fatto, la Corte ha concluso che sulla causa del danno fossero formulabili solo delle mere ipotesi, e che di conseguenza la prova del nesso non fosse stata raggiunta.
2.4. Cosi’ giudicando, tuttavia, la Corte d’appello e’ incorsa in tre errori, che costituiscono altrettante false applicazioni dell’articolo 2043 c.c..
Il primo errore e’ consistito nel ritenere che una mera ipotesi non sia sufficiente a fondare un giudizio di causalita’. Per quanto detto, infatti, anche un evento improbabile puo’, in concreto e nella singola, specifica vicenda processuale, ritenersi “causa” d’un evento, se tutte le altre possibili cause siano ancor meno probabili.
Il secondo errore e’ consistito nel ritenere non provato il nesso eziologico tra materiale e danno per il solo fatto di essersi trovata dinanzi a piu’ cause possibili ed alternative.
Per quanto detto, infatti, dinanzi a plurime e possibili cause alternative del danno il giudice non puo’ sottrarsi al compito di stabilire quale tra esse debba ritenersi quella “piu’ probabile” in concreto ed in relazione alle altre, e non gia’ in astratto ed in assoluto.
Il terzo errore e’ consistito nell’avere affermato che le varie ipotesi causali potevano essere anche “concorrenti” (p. 17, primo capoverso), e non averne poi tenuto conto nell’accertamento della causa piu’ probabile.
Per quanto detto, infatti, nel concorso tra cause umane (nella specie, l’ipotizzato difetto di fabbricazione) e cause naturali (le escursioni geotermiche o l’umidita’) la responsabilita’ civile non viene meno ne’ si attenua, sul piano della causalita’ materiale (altro e diverso discorso afferendo al diverso piano della causalita’ giuridica), come gia’ stabilito piu’ volte da questa Corte (Sez. 3, Sentenza n. 15991 del 21/07/2011).
2.5. La sentenza impugnata va dunque cassata anche sotto questo aspetto. Il giudice di rinvio, nel valutare l’esistenza del nesso di causa, si atterra’ al seguente principio di diritto:
“quando un evento dannoso sia teoricamente ascrivibile a piu’ cause, solo alcune delle quali implicanti una responsabilita’ civile, il giudice non puo’ rigettare la domanda di risarcimento per il solo fatto che le possibili cause siano piu’ d’una, ma deve accertare in concreto quale, tra le varie possibili cause, appaia la piu’ probabile. Tale giudizio va compiuto non in astratto ed in assoluto, ma in concreto e in relazione alla probabilita’ relativa che ciascuna ipotetica causa puo’ avere rispetto alle altre”.
3. I motivi di ricorso dal terzo al settimo.
3.1. I restanti motivi di ricorso restano assorbiti dall’accoglimento dei primi due.
4. Le spese.
Le spese del presente grado di giudizio saranno liquidate dal giudice del rinvio.
P.Q.M.
la Corte di cassazione:
(-) accoglie il primo ed il secondo motivo di ricorso; dichiara assorbiti
gli altri; cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte d’appello di Trento, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimita’.